IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
  Vista la legge 23 dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni  per
la formazione del Bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita'  2015)»,  pubblicata  nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 300 del 29 dicembre 2014  -
Supplemento ordinario n. 99 e, in particolare, l'art.  1,  comma  150
che ha autorizzato, a decorrere dall'anno 2015, una spesa  annua  per
interventi in favore del settore  dell'autotrasporto,  demandando  la
ripartizione delle relative risorse a successivi decreti del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze; 
  Vista, la legge 30 dicembre 2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio  2024-2026»,  pubblicata  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 303 del  30
dicembre 2023 - Supplemento ordinario n. 40; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  30
dicembre 2022, recante «Ripartizione in capitoli delle unita' di voto
parlamentare relative al  bilancio  di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario 2023 e  per  il  triennio  2023-2025»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  303  del  30
dicembre 2022 - Supplemento ordinario n. 40; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   della
mobilita' sostenibili, di concerto con il  Ministro  dell'economia  e
delle finanze, del 15 marzo 2022, n.  56,  con  il  quale,  ai  sensi
dell'art. 1, comma 150, della legge 23 dicembre 2014, n. 190,  ed  in
base a quanto previsto dalla legge 30 dicembre 2021, n. 234,  recante
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2022  e
bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024», le predette  risorse
finanziarie, pari a 240.000.000 di euro, sono state ripartite tra  le
diverse ipotesi di intervento; 
  Considerato che sul capitolo 7309 del bilancio  di  previsione  del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - piano di gestione n.
2 - risultano accantonate risorse finanziarie pari a  complessivi  25
milioni di euro (annualita' 2024)  destinate  al  rinnovo  del  parco
veicolare  delle  imprese  di  autotrasporto  iscritte  al   Registro
elettronico   nazionale   (R.E.N.)   e   all'albo   nazionale   degli
autotrasportatori; 
  Considerato che gli incentivi  di  cui  al  presente  decreto  sono
inquadrabili nella cornice di cui al  regolamento  (UE)  n.  651/2014
della  Commissione  europea  del  17   giugno   2014   e   successive
modificazioni che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili  con
il mercato comune in  applicazione  degli  articoli  107  e  108  del
trattato,  nella  misura  in  cui  detti  contributi   si   traducono
nell'incentivazione all'acquisizione di veicoli commerciali di ultima
generazione e ad alta sostenibilita' dal punto di vista ambientale; 
  Visti, in particolare l'art. 2, paragrafo 1, punto 29, e l'art.  17
del suddetto regolamento (UE) n. 651/2014 e successive  modificazioni
che consentono aiuti agli investimenti a favore delle piccole e medie
imprese, nonche' gli articoli 36  e  37  che  consentono  aiuti  agli
investimenti per innalzare  il  livello  della  tutela  ambientale  o
l'adeguamento anticipato a future norme dell'Unione europea; 
  Preso atto che, ai fini della individuazione dei costi  ammissibili
per  la  definizione  dei   relativi   contributi,   ai   sensi   del
summenzionato regolamento generale  di  esenzione  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17  giugno  2014  e  successive  modificazioni,
occorre fare riferimento, in via generale, al sovra costo  necessario
per acquisire la  tecnologia  piu'  evoluta  da  un  punto  di  vista
scientifico ed ambientale rispetto alla  tecnologia  meno  evoluta  e
all'intensita' d'aiuto come definita dal regolamento in parola; 
  Visto in particolare l'allegato 1 al summenzionato regolamento che,
ai fini della definizione di PMI, stabilisce il numero dei dipendenti
e le soglie finanziarie che definiscono tali categorie di imprese; 
  Visto l'art. 34, comma 6, della legge  25  febbraio  2008,  n.  34,
recante  «Disposizioni  per  l'adempimento  di   obblighi   derivanti
dall'appartenenza dell'Italia alle  Comunita'  europee»  che  prevede
l'onere, per gli aspiranti ai benefici finanziari, di  dichiarare  di
non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e,  successivamente,  non
rimborsato, o depositato in un conto bloccato, gli aiuti  individuati
quali illegali o incompatibili dalla Commissione europea; 
  Visto, altresi', l'art. 8 del  summenzionato  regolamento  (UE)  n.
651/2014  e  successive  modificazioni  in  materia  di  cumulo   dei
contributi costituenti aiuti di Stato; 
  Ritenuto prevedere un criterio che incentivi  la  rottamazione  dei
veicoli piu' obsoleti  (Euro  IV  Euro  4  ed  inferiori)  ancora  in
circolazione; 
  Visto l'art. 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 201, che
prevede che le amministrazioni dello Stato, cui sono  attribuiti  per
legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente  la
gestione,  nel  rispetto  dei   principi   comunitari   e   nazionali
conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico,  sulle  quali
le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a  quello
esercitato su propri servizi e  che  svolgono  la  propria  attivita'
quasi esclusivamente nei confronti dell'amministrazione dello Stato; 
  Visto l'accordo quadro di servizio prot.  163  del  6  luglio  2023
sottoscritto dal Ministero delle infrastrutture e dei  trasporti  con
la  societa'  Rete  Autostrade  Mediterranee  per  la  logistica,  le
infrastrutture ed i trasporti (registrato dalla Corte  dei  conti  in
data 14 novembre 2023 al n. 3694) con il quale  vengono  definite  le
linee di attivita' da affidare alla societa' R.A.M. sulla base  della
direttiva annuale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; 
  Sentite le associazioni di categoria dell'autotrasporto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Oggetto e finalita' del contributo 
 
  1. Le disposizioni del presente decreto disciplinano  le  modalita'
di erogazione delle risorse finanziarie  nel  limite  complessivo  di
spesa pari a 25 milioni  di  euro  destinate  agli  investimenti  nel
settore dell'autotrasporto, con riferimento all'annualita' 2024. 
  2. Le  risorse  di  cui  al  presente  decreto  sono  destinate  ad
incentivi a favore delle iniziative d'investimento delle  imprese  di
autotrasporto di merci per  conto  di  terzi  attive  sul  territorio
italiano, regolarmente iscritte  al  Registro  elettronico  nazionale
(R.E.N.) e all'albo degli autotrasportatori  di  cose  per  conto  di
terzi, la cui attivita' prevalente sia  quella  di  autotrasporto  di
cose, che intendano procedere con  il  processo  di  adeguamento  del
parco veicolare in senso maggiormente eco  sostenibile,  valorizzando
l'eliminazione dal mercato dei veicoli piu' obsoleti. 
  3. Le misure di incentivazione di  cui  al  presente  decreto  sono
erogate nel rispetto  dei  principi  generali  e  delle  disposizioni
settoriali del regolamento generale di  esenzione  (UE)  n.  651/2014
della Commissione del 17 giugno 2014 e successive modificazioni,  che
dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato  comune
in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato,  nonche',  ove
del caso, nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 10,  commi
2 e 3, del regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 18 giugno 2009.