IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                     IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA 
 
  Visti gli articoli 3, 31, 32 e 117, comma 1, della Costituzione; 
  Vista la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto  del  minore
ad una famiglia» e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 31 dicembre  1998,  n.  476,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  per  la  tutela  dei  minori   e   la
cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja  il
29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184,  in  tema
di adozione di minori stranieri». 
  Vista la legge  13  novembre  2009,  n.  172,  di  istituzione  del
Ministero della salute; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa   nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Vista la legge 7 dicembre 2023, n. 193, recante  «Disposizioni  per
la prevenzione delle discriminazioni e la tutela  dei  diritti  delle
persone che sono affette da malattie oncologiche» e,  in  particolare
l'art. 3, comma 1, con il  quale  vengono  apportate  modifiche  alla
legge 4 maggio 1983, n. 184, e l'art. 3, comma 2, ai sensi del  quale
con decreto del Ministro della salute, di concerto  con  il  Ministro
della   giustizia   «sentita   la   Commissione   per   le   adozioni
internazionali, sono  stabilite  le  modalita'  di  attuazione  delle
disposizioni di cui al comma 1»; 
  Sentita la Commissione per le adozioni internazionali; 
  Sentita l'Autorita' garante per la protezione dei  dati  personali,
che ha espresso parere favorevole con provvedimento  n.  368  del  20
giugno 2024; 
  Ritenuto di dover dare attuazione a quanto disposto dagli  articoli
22, comma 4, 29-bis, comma 4, lettera c), e 57, comma 3, lettera  a),
della legge n. 184 del 1983, cosi' come modificati dalla legge n. 193
del 2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                   Certificato di oblio oncologico 
 
  1. I soggetti  che  presentano  domanda  di  adozione  a  qualsiasi
titolo, se sono stati pazienti oncologici e sono  decorsi  i  termini
previsti dall'art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge 4 maggio
1983, n.  184,  forniscono  alla  Azienda  sanitaria  che  svolge  le
indagini demandate dal tribunale a seguito della domanda di  adozione
il  certificato  di  «oblio  oncologico»  previsto  dal  decreto  del
Ministro della salute adottato ai sensi dell'art. 5, comma  1,  della
legge 7 dicembre 2023, n. 193. Se i  termini  previsti  dal  medesimo
art. 22, comma 4, secondo  periodo,  della  legge  n.  184  del  1983
maturano dopo la conclusione delle  indagini  da  parte  dell'azienda
sanitaria, il certificato di  «oblio  oncologico»  e'  depositato  al
tribunale al quale e' stata presentata la domanda di adozione. 
  2.  Il  certificato  di  «oblio  oncologico»  produce  gli  effetti
previsti dall'art. 22, comma 4, secondo periodo, della legge  n.  184
del 1983.