IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'art. 39, commi 3 e 3-bis, della legge 27 dicembre 1997,  n.
449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza  pubblica»,
che disciplina le procedure di  autorizzazione  ad  assumere  per  le
amministrazioni dello Stato; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
  Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti
in materia di personale scolastico»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Vista la legge 18 luglio 2003, n. 186, recante «Norme  sullo  stato
giuridico degli insegnanti di religione cattolica  degli  istituti  e
delle scuole di ogni ordine e grado»; 
  Visto il decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128,  recante  «Misure
urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
finanziaria  2007)»  e,  in  particolare,  i   commi   605   e   606,
relativamente  agli  interventi  di   qualificazione   della   scuola
pubblica; 
  Visto il decreto-legge 25 giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  6  agosto   2008,   n.   133,   recante
«Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la  semplificazione,
la competitivita', la stabilizzazione della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria»  e,  in  particolare,  l'art.  64  che  reca
disposizioni in materia di organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,  con
modificazioni, dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  concernente
«Disposizioni urgenti  per  la  stabilizzazione  finanziaria»  e,  in
particolare,  l'art.  19  che  reca  disposizioni   in   materia   di
razionalizzazione della spesa relativa all'organizzazione scolastica; 
  Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019,  n.  126,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti»; 
  Vista la legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2022  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2022-2024»; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2022,  n.  36,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, recante  «Ulteriori
misure urgenti per l'attuazione del  Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza (PNRR)»; 
  Visto il decreto-legge 22 giugno,  2023,  n.  75,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  10  agosto  2023,   n.   112,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di  organizzazione  delle  pubbliche
amministrazioni,  di  agricoltura,  di  sport,  di   lavoro   e   per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per l'anno 2025»
e, in particolare, l'art. 20 in merito, tra l'altro, al  reclutamento
del personale scolastico; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2024,  n.  71,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  29  luglio  2024,   n.   106,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sport, di sostegno didattico agli
alunni con disabilita', per il regolare  avvio  dell'anno  scolastico
2024/2025 e in materia di universita' e ricerca»; 
  Visto l'art. 17, comma 1-bis, del citato decreto-legge n.  104  del
2013,  che,  nel  trasformare  in  graduatorie  ad   esaurimento   le
graduatorie di merito regionali del concorso a dirigente  scolastico,
indetto  con   decreto   del   direttore   generale   del   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 13 luglio 2011,
ha previsto  che  la  validita'  di  tali  graduatorie  permane  fino
all'assunzione di tutti i vincitori e degli idonei in esse  inseriti,
fatta salva la disciplina autorizzatoria di cui all'art. 39, commi  3
e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e,  in
particolare, l'art. 1, comma 257, secondo cui, al fine di  assicurare
continuita' alle attivita' previste negli  accordi  sottoscritti  con
scuole o universita' dei Paesi stranieri, il personale  della  scuola
impegnato   in   innovativi   e   riconosciuti   progetti   didattici
internazionali  svolti  in  lingua  straniera   puo'   chiedere,   al
raggiungimento dei requisiti per la quiescenza, di essere autorizzato
al trattenimento in servizio retribuito per non piu' di tre anni; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e, in  particolare,  il  comma
978 dell'art. 1 relativamente alla possibilita'  di  assegnazione  di
posti di dirigente scolastico e di direttore dei servizi  generali  e
amministrativi; 
  Vista la legge 29 dicembre  2022,  n.  197,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2023  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025» che, al comma 557 dell'art. 1,
apporta modificazioni al citato art. 19 del decreto-legge n.  98  del
2011,  introducendo  i  commi  5-quater,  5-quinquies   e   5-sexies,
relativamente alla definizione del contingente organico dei dirigenti
scolastici e dei direttori dei servizi generali e amministrativi; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n.  198,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  24  febbraio  2023,  n.   14,   recante
«Disposizioni urgenti  in  materia  di  termini  legislativi»  e,  in
particolare, l'art. 5,  relativamente  alla  proroga  di  termini  in
materia di istruzione e merito; 
  Visto il decreto-legge 22  aprile  2023,  n.  44,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  21  giugno   2023,   n.   74,   recante
«Disposizioni  urgenti   per   il   rafforzamento   della   capacita'
amministrativa delle amministrazioni pubbliche»  e,  in  particolare,
l'art. 5 in materia di personale del Ministero dell'istruzione e  del
merito; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito,  di
concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze,  30  giugno
2023,  n.  127,  concernente  i  criteri  per  la   definizione   del
contingente organico dei dirigenti scolastici  e  dei  direttori  dei
servizi generali e amministrativi  e  la  sua  distribuzione  tra  le
regioni per il triennio 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027; 
  Visto il decreto-legge 12 dicembre 2018, n.  135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  11  febbraio  2019,  n.   12,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le
imprese e per la pubblica amministrazione», e, in particolare, l'art.
10, comma 1, che prevede, tra l'altro, che  i  candidati  ammessi  al
corso  conclusivo  del  corso-concorso  bandito  nel  2017   per   il
reclutamento dei dirigenti scolastici  sono  dichiarati  vincitori  e
assunti, secondo l'ordine della graduatoria di ammissione  al  corso,
nel limite dei posti annualmente vacanti e disponibili,  fatto  salvo
il regime autorizzatorio in materia di assunzioni di cui alla  citata
legge n. 449 del 1997; 
  Visto l'art. 2, comma 2-bis, del citato decreto-legge  n.  126  del
2019, relativamente all'assunzione, nel limite dei posti  annualmente
vacanti  e  disponibili,  degli  idonei  utilmente   iscritti   nella
graduatoria nazionale per merito e titoli del  concorso  a  dirigente
scolastico, indetto con decreto del direttore generale del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  n.  1259  del  23
novembre 2017,  fatta  salva  la  disciplina  autorizzatoria  di  cui
all'art. 39, commi 3 e 3-bis, della citata legge n. 449 del 1997; 
  Visti i  commi  dall'11-quinquies  all'11-octies  dell'art.  5  del
citato decreto-legge n. 198 del 2022, concernenti,  tra  l'altro,  la
validita'  della  graduatoria  del   corso-concorso   per   dirigenti
scolastici   indetto   con   direttore   generale    del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  n.  1259  del  23
novembre 2017; 
  Visto l'art. 19-quater del decreto-legge 27  gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n.  25,  in
materia di mobilita' straordinaria  dei  dirigenti  scolastici,  come
modificato,  da  ultimo,  dall'art.   12,   comma   1,   del   citato
decreto-legge n. 71 del 2024; 
  Visto il decreto-legge 30 dicembre 2023, n.  215,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  febbraio  2024,  n.  303,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  termini  normativi»  e,   in
particolare, l'art. 5, comma 3, che prevede  misure  in  merito  alla
riorganizzazione del sistema scolastico; 
  Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», e,  in
particolare, il comma 81 dell'art. 4, laddove si  dispone  che,  allo
scopo di evitare  duplicazioni  di  competenza  tra  aree  e  profili
professionali, negli istituti di scuola secondaria di secondo  grado,
ove  sono  presenti  insegnanti  tecnico-pratici   in   esubero,   e'
accantonato un pari numero di posti di assistente tecnico; 
  Visto il decreto-legge 21  giugno  2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 58, commi 5 e seguenti, come da ultimo modificati
dall'art. 10, comma 2-quater, del decreto- legge 29  settembre  2023,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2023,
n. 170, relativamente all'internalizzazione dei servizi di pulizia; 
  Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del personale del
comparto istruzione e ricerca del triennio 2019-2021, sottoscritto in
data 18 gennaio 2024, che, all'art. 50, definisce il nuovo sistema di
classificazione del personale amministrativo, tecnico e ausiliario; 
  Visto, in particolare, l'art. 52 del decreto legislativo n. 165 del
2001, che, al comma 1-bis, prevede, tra  l'altro,  che  i  dipendenti
pubblici, con esclusione dei dirigenti e del personale docente  della
scuola,  delle  accademie,  dei   conservatori   e   degli   istituti
assimilati, siano inquadrati in almeno tre distinte aree funzionali e
che la contrattazione  collettiva  individui  un'ulteriore  area  per
l'inquadramento del personale di elevata qualificazione; 
  Visto, in particolare, il comma 5 dell'art. 59 del sopra richiamato
Contratto collettivo nazionale del lavoro 18  gennaio  2024,  secondo
cui, in applicazione del predetto art.  52,  comma  1-bis,  penultimo
periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  al  fine  di
tener  conto   dell'esperienza   e   professionalita'   maturate   ed
effettivamente utilizzate  dall'amministrazione,  in  fase  di  prima
applicazione del nuovo ordinamento professionale e comunque entro  il
termine del 30 giugno 2026, la progressione tra le aree ha luogo  con
procedure valutative cui sono ammessi i  dipendenti  in  servizio  in
possesso dei requisiti indicati nella tabella  di  corrispondenza  di
cui all'allegato  D,  secondo  cui  i  requisiti  per  accedere  alle
procedure valutative per  il  passaggio  dall'area  degli  assistenti
all'area  dei  funzionari  e  dell'elevata  qualificazione  sono   il
possesso della laurea  magistrale  e  almeno  5  anni  di  esperienza
maturata nell'area degli assistenti  e/o  nell'equivalente  area  del
precedente sistema di classificazione, oppure il possesso del diploma
di scuola secondaria  di  secondo  grado  ed  almeno  dieci  anni  di
esperienza maturata nell'area degli assistenti  e/o  nell'equivalente
area del precedente sistema di classificazione; 
  Visto il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'articolo 1, commi 180 e  181,  lettera  b),
della legge 13 luglio 2015, n. 107» e, in particolare,  l'art.  3  in
merito alla vigenza delle graduatorie concorsuali e l'art. 17,  comma
2, lettere a) e b), in materia di reclutamento del personale docente; 
  Visto il decreto-legge 12  luglio  2018,  n.  87,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2018,   n.   96,   recante
«Disposizioni urgenti per la dignita' dei lavoratori e delle imprese»
e, in particolare, l'art. 4, comma  1-quater,  lettere  a)  e  b)  in
materia di reclutamento del personale docente; 
  Visto il decreto-legge 25  maggio  2021,  n.  73,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n.  106,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro, i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e,  in
particolare, l'art. 59, relativamente alle misure  straordinarie  per
la tempestiva nomina dei docenti di posto  comune  e  di  sostegno  e
semplificazione delle procedure concorsuali  del  personale  docente,
come modificato dall'art. 46 del citato decreto-legge n. 36 del 2022; 
  Visti gli articoli 44 e 47 del citato decreto-legge n. 36 del 2022,
che modificano, tra l'altro, il citato decreto legislativo n. 59  del
2017, in tema di formazione iniziale e accesso in ruolo dei  docenti,
e recano misure per l'attuazione del Piano  nazionale  di  ripresa  e
resilienza di cui e' titolare  il  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito; 
  Visto il  decreto-legge  2  marzo  2024,  n.  19,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29 aprile 2024, n. 56, recante  «Ulteriori
disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di  ripresa
e resilienza (PNRR)» e, in particolare, l'art. 14, comma  1,  lettera
c-bis),  relativamente  alla  immissione  in  ruolo  dei  docenti  di
sostegno; 
  Visto l'art. 1-bis, comma 3, del sopra richiamato decreto-legge  n.
126 del 2019, come modificato  dall'art.  47,  comma  9,  del  citato
decreto-legge n. 36 del 2022, relativamente alle immissioni in  ruolo
degli insegnanti di religione  cattolica  nelle  more  dell'indizione
della procedura concorsuale di cui al comma 1 del medesimo articolo; 
  Vista la nota del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  del  6
giugno 2024, prot. n. 80442, con  la  quale,  per  l'anno  scolastico
2024/2025, a fronte di un numero di cessazioni, con decorrenza al  1°
settembre 2024, pari a  trecentosettantasette  unita',  e'  richiesta
l'autorizzazione  all'assunzione  di  cinquecentonovantuno  dirigenti
scolastici, di cui ventidue per trattenimento in servizio,  ai  sensi
dell'art.  1,  comma  257,  della  legge   n.   208   del   2015,   e
cinquecentosessantanove da destinare alle nuove immissioni in ruolo; 
  Considerato che, con la suddetta nota del 6 giugno 2024,  prot.  n.
80442, viene comunicato che al 1° settembre 2024 i  posti  vacanti  e
disponibili per le immissioni in ruolo nelle scuole statali ammontano
a cinquecentosessantanove; 
  Preso atto che nella suddetta nota del  6  giugno  2024,  prot.  n.
80442, viene reso noto che nel contingente  di  nuove  immissioni  in
ruolo sono presenti ventiquattro unita' dei  soggetti  inclusi  nella
graduatoria della Regione Campania del concorso di cui al decreto del
direttore  generale  del  13  luglio   2011,   e   ventinove   unita'
beneficiarie dell'art. 5, comma  11-undecies,  del  sopra  richiamato
decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze dell'11 luglio 2024, prot. n. 31272,  di  trasmissione  della
nota del 10 luglio 2024, prot.  n.  183073,  del  Dipartimento  della
Ragioneria generale  dello  Stato  -  Ispettorato  generale  per  gli
ordinamenti del personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico -
del medesimo Ministero, con la quale si comunica, con le precisazioni
ivi   indicate,   l'assenso,   per   l'anno   scolastico   2024/2025,
all'autorizzazione all'assunzione di  cinquecentonovantuno  dirigenti
scolastici,  comprensivi  di  ventidue   dirigenti   scolastici   per
trattenimento in servizio ex art. 1, comma 257, della citata legge n.
208 del 2015; 
  Vista la nota del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  del  7
giugno 2024, prot. n. 81092, con  la  quale,  per  l'anno  scolastico
2024/2025,  e'  richiesta  l'autorizzazione  all'assunzione  a  tempo
indeterminato di un contingente di diecimilatrecentoquarantuno unita'
di  personale  amministrativo,   tecnico   e   ausiliario   (A.T.A.),
corrispondenti a novemilaquattrocentosedici cessazioni dal  servizio,
registrate nei diversi profili professionali; 
  Considerato che nella stessa nota  del  7  giugno  2024,  prot.  n.
81092,  viene  specificato  che  il  predetto  contingente  e'  stato
individuato tenendo conto di tredici  esuberi  e  che,  relativamente
alle cessazioni dal servizio, per ottomilaseicentocinquantuno  unita'
la   decorrenza   e'   dal   1°    settembre    2024    mentre    per
settecentosessantacinque la decorrenza  e'  dal  1°  settembre  2023,
benche', essendo state, queste  ultime,  tardivamente  rilevate,  non
sono rientrate nella richiesta per l'anno scolastico 2023/2024; 
  Preso atto che le richiamate ottomilaseicentocinquantuno cessazioni
dal servizio comprendono seicentotrentanove cessazioni intervenute, a
diverso titolo, nell'anno scolastico 2023/2024, del personale immesso
nel ruolo dei collaboratori scolastici a seguito delle  procedure  di
internalizzazione  dei  servizi  di  pulizia,  espletati   ai   sensi
dell'art. 58, commi 5 e seguenti, del citato decreto-legge n. 69  del
2013; 
  Preso atto che, con la suddetta nota del 7 giugno  2024,  prot.  n.
81092,  viene,  altresi',  richiesta  l'autorizzazione,  per   l'anno
scolastico     2024/2025,     all'immissione     in     ruolo      di
settecentosessantacinque unita' di  personale  A.T.A.  corrispondenti
alle unita' di personale cessato con decorrenza 1° settembre 2023, le
quali,  per  effetto  della  tardiva  certificazione  del  diritto  a
pensione da parte dell'INPS, non  sono  state  oggetto  di  richiesta
assunzionale relativamente all'anno scolastico 2023/2024; 
  Considerato che, con la suddetta nota del 7 giugno 2024,  prot.  n.
81092, viene comunicato che l'accantonamento dei posti di  assistente
tecnico negli istituti di scuola secondaria  di  secondo  grado,  ove
sono presenti  insegnanti  tecnico-pratici,  e'  stato  previsto  nel
decreto interministeriale n. 107 del 31 maggio 2024,  di  definizione
degli organici del personale A.T.A. per l'anno scolastico  2024/2025,
nel quale  tali  posti  sono  resi  indisponibili  e  che,  comunque,
l'eventuale  situazione  di  esubero   di   tali   insegnanti   trova
compensazione nella richiesta di assunzione del personale docente; 
  Preso atto che, con la stessa nota del  7  giugno  2024,  prot.  n.
81092, con riferimento al profilo di direttore dei servizi generali e
amministrativi, e' fatto presente che,  solo  per  l'anno  scolastico
2023/2024,   e'   stata   concessa   l'autorizzazione   ad   assumere
novecentotrentotto  unita',  non  utilizzate  per  incapienza   delle
graduatorie di merito, e che,  con  il  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 5 luglio 2024, registrato alla Corte dei conti
il 18 luglio 2024 al n. 2027,  il  Ministero  dell'istruzione  e  del
merito e' stato  autorizzato,  per  gli  anni  scolastici  2024/2025,
2025/2026  e  2026/2027,  ad  avviare  procedure  selettive  per   il
reclutamento di duemilaottocentosettanta unita' dell'area  funzionari
e dell'elevata qualificazione; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 5 agosto 2024, prot. n. 35811, che trasmette la nota  del
15 luglio 2024, prot. n. 184846, del  Dipartimento  della  Ragioneria
generale dello Stato - Ispettorato generale per gli  ordinamenti  del
personale e l'analisi dei costi del lavoro pubblico  -  del  medesimo
Ministero,  con  la  quale  si  comunica,  con  le  precisazioni  ivi
indicate, l'assenso  alle  autorizzazioni  ad  assumere,  per  l'anno
scolastico 2024/2025, nel limite di diecimilatrecentotrentasei unita'
di personale A.T.A.; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  dell'11
giugno 2024, prot. n. 82542, con  la  quale,  per  l'anno  scolastico
2024/2025, e' stata richiesta l'autorizzazione alla nomina  in  ruolo
di   personale    docente    per    un    contingente    totale    di
quarantacinquemilacentoventiquattro       unita'       (di        cui
trentatremilaseicentotrentanove      su      posti      comuni      e
undicimilaquattrocentottantacinque su posti di sostegno), a fronte di
un  numero  di  posti  di  docente  vacanti  e  disponibili  pari   a
sessantaquattromilacentocinquantasei             (di              cui
quarantaseimilaottocentottantasei     su     posti      comuni      e
diciasettemiladuecentosettanta su posti di sostegno) e di  un  numero
di cessazioni  dal  servizio,  con  decorrenza  dall'anno  scolastico
2024/2025,   pari   a   diciannovemilaseicentotrentatre',    detratto
l'esubero di quattrocentosettantuno unita'  e  gli  accantonamenti  a
vario titolo; 
  Preso atto che, nella predetta nota dell'11 giugno 2024,  prot.  n.
82542, viene comunicato  che  si  ritiene  opportuno  non  richiedere
l'autorizzazione ad assumere unita' di personale pari alla  totalita'
dei posti vacanti  residui  a  seguito  della  mobilita',  bensi'  di
quantificare la richiesta di autorizzazione ad assumere in  relazione
alle effettive possibilita' di reclutamento  in  base  al  numero  di
aspiranti  effettivamente  assumibili,  al  fine  di   agevolare   la
successiva fase di richiesta di autorizzazione  a  bandire  procedure
concorsuali, in  merito  alle  quali  e'  stata  presentata  apposita
richiesta di autorizzazione con nota del 17  luglio  2024,  prot.  n.
99263; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 9 luglio 2024, prot. n. 30489, con la quale, acquisito il
parere del Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato  -
Ispettorato generale per gli ordinamenti del  personale  e  l'analisi
dei costi del lavoro pubblico - del medesimo Ministero,  si  comunica
di non avere osservazioni in merito all'autorizzazione all'immissione
in ruolo di quarantacinquemilacentoventiquattro unita'  di  personale
docente per l'anno scolastico 2024/2025; 
  Vista la nota del Ministro dell'istruzione  e  del  merito  dell'11
giugno 2024, prot. n. 82543, con  la  quale,  per  l'anno  scolastico
2024/2025, viene richiesta l'autorizzazione  all'assunzione  a  tempo
indeterminato di quarantatre' unita' di personale educativo, a fronte
di  quarantotto  unita'  di  personale  cessate  dal   servizio   con
decorrenza dal 1° settembre 2024 e detratte cinque unita' in esubero,
e tenendo conto che il numero complessivo dei posti vacanti totali e'
pari a quattrocentottantasette unita'; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 3  luglio  2024,  prot.  n.  29460,  con  la  quale,  nel
trasmettere la  nota  del  1°  luglio  2024,  prot.  n.  178428,  del
Dipartimento della Ragioneria generale dello  Stato  -  del  medesimo
Ministero, si comunica di non avere  osservazioni  da  formulare,  ai
fini del  seguito  dell'iter  dell'autorizzazione  all'immissione  in
ruolo di  quarantatre'  unita'  di  personale  educativo  per  l'anno
scolastico 2024/2025; 
  Vista la nota del Ministro  dell'istruzione  e  del  merito  del  4
luglio 2024, prot. n. 93486, con la quale  si  richiede,  per  l'anno
scolastico 2024/2025, l'autorizzazione  all'immissione  in  ruolo  di
quattrocentosei  unita'  di   personale   insegnante   di   religione
cattolica, a fronte di quattrocentododici unita' di personale cessate
dal servizio con decorrenza dal 1°  settembre  2024  e  detratte  sei
unita' in esubero, e tenendo conto che il  numero  complessivo  posti
vacanti totali  e'  pari  a  settemilaseicentosette  unita',  di  cui
tremilaseicentotrentatre' per la scuola dell'infanzia  e  primaria  e
tremilanovecentosettantaquattro per la scuola secondaria di  I  e  II
grado; 
  Preso atto che con la predetta nota del 4  luglio  2024,  prot.  n.
93486 viene reso noto che le procedure concorsuali previste dall'art.
1-bis del citato decreto-legge n. 126 del 2019 sono in itinere e che,
pertanto, per le immissioni in ruolo si procedera' con lo scorrimento
delle graduatorie di merito relative al concorso indetto nel 2004; 
  Vista la nota del Gabinetto del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze del 17 luglio 2024, prot. n. 32271, con la  quale,  acquisito
il parere del Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato  -
Ispettorato generale per gli ordinamenti del  personale  e  l'analisi
dei costi  del  lavoro  pubblico  -  del  medesimo  Ministero,  viene
comunicato che non vi sono osservazioni  da  formulare  ai  fini  del
seguito dell'iter  dell'autorizzazione  all'immissione  in  ruolo  di
quattrocentosei unita' di personale insegnante di religione cattolica
per l'anno scolastico 2024/2025; 
  Ritenuto,   in   mancanza   di   comunicazioni   di   eccedenza   o
soprannumerarieta'  da  parte  del  Ministero   della   difesa,   che
l'amministrazione di cui al presente provvedimento potra'  utilizzare
per intero le facolta' di assunzione autorizzate, salvo il vincolo di
destinare le  percentuali  previste  dalle  disposizioni  di  cui  al
decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66,  su  futuri  budget  ove
sorgesse la necessita' di dover riallocare il personale interessato; 
  Ritenuto di accordare al Ministero dell'istruzione  e  del  merito,
ferma restando la disponibilita' in organico  dei  posti  interessati
alle  immissioni  in  ruolo,   per   l'anno   scolastico   2024/2025,
l'autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato un numero pari a: 
    cinquecentonovantuno unita' di dirigenti scolastici; 
    diecimilatrecentotrentasei unita' di personale A.T.A.; 
    quarantacinquemilacentoventiquattro unita' di personale docente; 
    quarantatre' unita' di personale educativo; 
    quattrocentosei unita' di insegnanti di religione cattolica; 
  Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13, recante determinazione degli
atti  amministrativi  da  adottarsi  nella  forma  del  decreto   del
Presidente della Repubblica, e, in particolare, l'art.  1,  comma  1,
lettera ii), che contempla tutti gli atti per i quali e'  intervenuta
la deliberazione del Consiglio dei ministri; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
seduta del 7 agosto 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per la pubblica amministrazione  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  Il Ministero dell'istruzione  e  del  merito  e'  autorizzato,  per
l'anno scolastico 2024/2025, ad assumere a tempo  indeterminato,  sui
posti effettivamente vacanti e disponibili, un numero pari a: 
    cinquecentonovantuno unita' di dirigenti scolastici; 
    diecimilatrecentotrentasei unita' di personale A.T.A.; 
    quarantacinquemilacentoventiquattro unita' di personale docente; 
    quarantatre' unita' di personale educativo; 
    quattrocentosei unita' di insegnanti di religione cattolica.