IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE
Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuovo ordinamento dell'Istituto Poligrafico
dello Stato», e in particolare l'art. 2, commi 1 e 10-bis, in base ai
quali le carte valori sono prodotte dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»;
Vista la legge 21 novembre 1967, n. 1185, recante «Norme sui
passaporti»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante «Disposizioni in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»;
Visto il regolamento (CE) 1683/1995 del Consiglio del 29 maggio
1995, che istituisce un modello uniforme per i visti;
Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la
stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 55,
comma 3;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto legislativo 21 aprile 1999, n. 116, e in
particolare l'art. 1, che ha disposto la trasformazione dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) in societa' per azioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica 5 febbraio 2001, recante «Criteri per la
determinazione dei prezzi delle forniture alla pubblica
amministrazione eseguite dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello
Stato»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4
agosto 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, recante
«Nuove istruzioni per la disciplina dei servizi di vigilanza ed
controllo sulla produzione delle carte valori, degli stampati a
rigoroso rendiconto, degli stampati comuni e delle pubblicazioni
ufficiali»;
Visto il regolamento (CE) 2252/2004 del Consiglio del 13 dicembre
2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e sugli
elementi biometrici dei passaporti e dei documenti di viaggio
rilasciati dagli Stati membri;
Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con
modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e per
l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunita'
europee» e, in particolare, l'art. 20-ter;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 2011, n. 71, recante
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari, ai sensi dell'art.
14, comma 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare,
gli articoli 23 e 71-bis;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 35, comma 3;
Vista la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20 aprile 2015
sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela
consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi
e che abroga la decisione 95/553/CE;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE;
Vista la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019
che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga
la decisione 96/409/PESC;
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della Commissione
dell'8 dicembre 2022 recante prescrizioni tecniche complementari per
il documento di viaggio provvisorio dell'UE istituito dalla direttiva
(UE) 2019/997 del Consiglio;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 23
dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte valori ai sensi
dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e b) della legge 13 luglio
1966, n. 559 e successive modificazioni ed integrazioni», il quale
ricomprende i documenti di viaggio provvisori per il Ministero degli
affari esteri ed il documento di viaggio provvisorio (ETD) tra le
carte valori;
Visto il documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione civile
internazionale sui documenti di viaggio a lettura ottica;
Considerata la necessita' di adeguare i documenti di viaggio
provvisori al formato elettronico prescritto dalla direttiva (UE)
2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019, che istituisce un
documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la decisione
96/409/PESC, e dalla decisione di esecuzione (UE) 2022/2452 della
Commissione dell'8 dicembre 2022, recante prescrizioni tecniche
complementari per il documento di viaggio provvisorio dell'UE
istituito dalla direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio;
Considerato che l'art. 23, comma 1, del decreto legislativo 3
febbraio 2011, n. 71, conformemente all'art. 7, paragrafo 1, della
direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019, prevede che
ai cittadini italiani sia rilasciato il medesimo documento
provvisorio conforme alla normativa europea valido per un solo
viaggio di rientro nello Stato di cittadinanza o di residenza
permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione;
Ritenuto di non esercitare le opzioni previste all'art. 7,
paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della direttiva (UE) 2019/997 del
Consiglio;
Acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati
personali, reso nell'adunanza del 20 giugno 2024;
Sentito il settore legislativo del Ministro per gli affari europei,
le politiche di coesione e il piano nazionale di ripresa e
resilienza;
Sentito il Ministero dell'interno per i profili di competenza
relativi in particolare all'art. 8, comma 2, all'art. 10, comma 7, e
all'art. 11 del presente decreto;
Decreta:
Art. 1
Finalita'
1. Il presente decreto, di recepimento nell'ordinamento italiano
della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019 che
istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE e abroga la
decisione 96/409/PESC, disciplina le condizioni e la procedura per il
rilascio ai cittadini non rappresentati di un documento di viaggio
provvisorio dell'UE e stabilisce un modello uniforme per tale
documento.