IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI 
                 E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE 
 
  Vista la legge 13 luglio 1966, n. 559 e successive modificazioni ed
integrazioni, recante «Nuovo  ordinamento  dell'Istituto  Poligrafico
dello Stato», e in particolare l'art. 2, commi 1 e 10-bis, in base ai
quali le carte valori sono prodotte dall'Istituto Poligrafico e Zecca
dello Stato; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n.
18, recante «Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri»; 
  Vista la legge 21  novembre  1967,  n.  1185,  recante  «Norme  sui
passaporti»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri»; 
  Vista la legge 14 gennaio 1994, n.  20,  recante  «Disposizioni  in
materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
  Visto il regolamento (CE) 1683/1995 del  Consiglio  del  29  maggio
1995, che istituisce un modello uniforme per i visti; 
  Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449,  recante  «Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica» e, in particolare, l'art. 55,
comma 3; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  21  aprile  1999,  n.  116,  e  in
particolare l'art. 1, che ha disposto la trasformazione dell'Istituto
Poligrafico e Zecca dello Stato (IPZS) in societa' per azioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto del Ministro del  tesoro,  del  bilancio  e  della
programmazione economica 5 febbraio 2001,  recante  «Criteri  per  la
determinazione   dei   prezzi   delle   forniture    alla    pubblica
amministrazione eseguite  dall'Istituto  Poligrafico  e  Zecca  dello
Stato»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  del  4
agosto 2003, e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  recante
«Nuove istruzioni per la  disciplina  dei  servizi  di  vigilanza  ed
controllo sulla produzione  delle  carte  valori,  degli  stampati  a
rigoroso rendiconto, degli  stampati  comuni  e  delle  pubblicazioni
ufficiali»; 
  Visto il regolamento (CE) 2252/2004 del Consiglio del  13  dicembre
2004, relativo alle norme sulle caratteristiche di sicurezza e  sugli
elementi  biometrici  dei  passaporti  e  dei  documenti  di  viaggio
rilasciati dagli Stati membri; 
  Visto il decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  20  novembre  2009,  n.  166,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari  e  per
l'esecuzione di sentenze della Corte  di  giustizia  delle  Comunita'
europee» e, in particolare, l'art. 20-ter; 
  Visto il decreto  legislativo  3  febbraio  2011,  n.  71,  recante
«Ordinamento e funzioni degli uffici consolari,  ai  sensi  dell'art.
14, comma 18 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e, in particolare,
gli articoli 23 e 71-bis; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 35, comma 3; 
  Vista la direttiva (UE) 2015/637 del Consiglio del 20  aprile  2015
sulle misure di coordinamento e cooperazione per facilitare la tutela
consolare dei cittadini dell'Unione non rappresentati nei paesi terzi
e che abroga la decisione 95/553/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18  giugno  2019
che istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE  e  abroga
la decisione 96/409/PESC; 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2022/2452  della  Commissione
dell'8 dicembre 2022 recante prescrizioni tecniche complementari  per
il documento di viaggio provvisorio dell'UE istituito dalla direttiva
(UE) 2019/997 del Consiglio; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  23
dicembre 2013, recante «Individuazione delle carte  valori  ai  sensi
dell'art. 2, comma 10-bis, lettere a) e  b)  della  legge  13  luglio
1966, n. 559 e successive modificazioni ed  integrazioni»,  il  quale
ricomprende i documenti di viaggio provvisori per il Ministero  degli
affari esteri ed il documento di viaggio  provvisorio  (ETD)  tra  le
carte valori; 
  Visto il documento 9303 dell'Organizzazione per l'aviazione  civile
internazionale sui documenti di viaggio a lettura ottica; 
  Considerata la  necessita'  di  adeguare  i  documenti  di  viaggio
provvisori al formato elettronico  prescritto  dalla  direttiva  (UE)
2019/997  del  Consiglio  del  18  giugno  2019,  che  istituisce  un
documento di  viaggio  provvisorio  dell'UE  e  abroga  la  decisione
96/409/PESC, e dalla decisione di  esecuzione  (UE)  2022/2452  della
Commissione  dell'8  dicembre  2022,  recante  prescrizioni  tecniche
complementari  per  il  documento  di  viaggio  provvisorio   dell'UE
istituito dalla direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio; 
  Considerato che l'art. 23,  comma  1,  del  decreto  legislativo  3
febbraio 2011, n. 71, conformemente all'art. 7,  paragrafo  1,  della
direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18 giugno 2019, prevede che
ai  cittadini  italiani  sia   rilasciato   il   medesimo   documento
provvisorio conforme  alla  normativa  europea  valido  per  un  solo
viaggio di  rientro  nello  Stato  di  cittadinanza  o  di  residenza
permanente o, eccezionalmente, verso un'altra destinazione; 
  Ritenuto  di  non  esercitare  le  opzioni  previste  all'art.   7,
paragrafo 1, lettere c), d) ed e), della direttiva (UE) 2019/997  del
Consiglio; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso nell'adunanza del 20 giugno 2024; 
  Sentito il settore legislativo del Ministro per gli affari europei,
le  politiche  di  coesione  e  il  piano  nazionale  di  ripresa   e
resilienza; 
  Sentito il Ministero  dell'interno  per  i  profili  di  competenza
relativi in particolare all'art. 8, comma 2, all'art. 10, comma 7,  e
all'art. 11 del presente decreto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                              Finalita' 
 
  1. Il presente decreto, di  recepimento  nell'ordinamento  italiano
della direttiva (UE) 2019/997 del Consiglio del 18  giugno  2019  che
istituisce un documento di viaggio provvisorio dell'UE  e  abroga  la
decisione 96/409/PESC, disciplina le condizioni e la procedura per il
rilascio ai cittadini non rappresentati di un  documento  di  viaggio
provvisorio  dell'UE  e  stabilisce  un  modello  uniforme  per  tale
documento.