IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i comuni, in deroga
all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dello stesso
art. 1, esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si pronuncia entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il decreto puo' essere comunque
adottato;
Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze 7
luglio 2023, emanato in attuazione dell'art. 1, comma 756, della
legge n. 160 del 2019, concernente l'«Individuazione delle
fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base
alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi
da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»;
Visto l'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge n. 160 del
2019, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia e
delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali, possono essere modificate o integrate le fattispecie
individuate con il decreto di cui allo stesso comma 756, primo
periodo;
Visto l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023,
n. 170, il quale dispone che, in considerazione delle criticita'
riscontrate dai comuni, a seguito della fase di sperimentazione,
nell'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756 e 757,
della legge n. 160 del 2019 e dell'esigenza di tener conto di alcune
rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto
prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle
aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del prospetto medesimo,
utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul
portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre
dall'anno d'imposta 2025;
Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto 7 luglio 2023
prevede che il comune, nell'ambito della propria autonomia
regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre
1997, n. 446, ha facolta' di introdurre ulteriori differenziazioni
all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al medesimo art. 2,
comma 1, esclusivamente con riferimento alle condizioni individuate
nell'allegato A dello stesso decreto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri, reg. n. 2833, concernente l'attribuzione all'On. prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero dell'economia
e delle finanze;
Considerato che nel corso della fase di sperimentazione effettuata
ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto 7 luglio 2023 e' emersa
l'esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali
i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di
ciascuna delle fattispecie gia' previste dal citato decreto 7 luglio
2023;
Ritenuto di dover procedere alla modifica e all'integrazione delle
suddette condizioni e, quindi, alla riapprovazione dell'allegato A
del decreto 7 luglio 2023;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante le
norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 25 luglio 2024;
Decreta:
Art. 1
Oggetto del decreto
1. Con il presente decreto e' approvato l'allegato A, che
costituisce parte integrante dello stesso e che sostituisce
l'allegato A del decreto 7 luglio 2023, con cui sono state
individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria
(IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote
di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160.
2. L'allegato A del presente decreto modifica e integra le
condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre ulteriori
differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie gia'
previste dal decreto 7 luglio 2023.