IL VICE MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'art. 1, comma 756, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il
quale prevede che, a decorrere dall'anno 2021, i  comuni,  in  deroga
all'art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono
diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755  dello  stesso
art. 1, esclusivamente con riferimento alle  fattispecie  individuate
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,  sentita  la
Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, che si  pronuncia  entro
quarantacinque giorni dalla data di trasmissione. Decorso il predetto
termine di quarantacinque giorni, il  decreto  puo'  essere  comunque
adottato; 
  Visto il decreto del Vice Ministro dell'economia e delle finanze  7
luglio 2023, emanato in attuazione  dell'art.  1,  comma  756,  della
legge  n.  160  del   2019,   concernente   l'«Individuazione   delle
fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU),  in  base
alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi
da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160»; 
  Visto l'art. 1, comma 756, ultimo periodo, della legge n.  160  del
2019, il quale prevede che, con decreto del Ministro dell'economia  e
delle  finanze,  sentita  la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
locali,  possono  essere  modificate  o  integrate   le   fattispecie
individuate con il decreto  di  cui  allo  stesso  comma  756,  primo
periodo; 
  Visto l'art. 6-ter, comma 1, del decreto-legge 29  settembre  2023,
n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre  2023,
n. 170, il quale dispone  che,  in  considerazione  delle  criticita'
riscontrate dai comuni, a  seguito  della  fase  di  sperimentazione,
nell'elaborazione del prospetto di cui all'art. 1, commi 756  e  757,
della legge n. 160 del 2019 e dell'esigenza di tener conto di  alcune
rilevanti  fattispecie  attualmente  non  considerate  dal   predetto
prospetto, l'obbligo di redigere la delibera  di  approvazione  delle
aliquote dell'IMU  tramite  l'elaborazione  del  prospetto  medesimo,
utilizzando  l'applicazione  informatica  messa  a  disposizione  sul
portale  del  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,   decorre
dall'anno d'imposta 2025; 
  Considerato che l'art. 2, comma 2, del citato decreto 7 luglio 2023
prevede  che  il  comune,   nell'ambito   della   propria   autonomia
regolamentare di cui all'art. 52 del decreto legislativo 15  dicembre
1997, n. 446, ha facolta' di  introdurre  ulteriori  differenziazioni
all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al medesimo art.  2,
comma 1, esclusivamente con riferimento alle  condizioni  individuate
nell'allegato A dello stesso decreto; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre  2022,
con l'unita delega di funzioni, registrato alla Corte dei conti il 14
novembre 2022 - Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza  del
Consiglio, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari
esteri,  reg.  n.  2833,  concernente  l'attribuzione  all'On.  prof.
Maurizio Leo del titolo di Vice Ministro del Ministero  dell'economia
e delle finanze; 
  Considerato che nel corso della fase di sperimentazione  effettuata
ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto 7 luglio  2023  e'  emersa
l'esigenza di modificare e integrare le condizioni in base alle quali
i comuni possono introdurre ulteriori differenziazioni all'interno di
ciascuna delle fattispecie gia' previste dal citato decreto 7  luglio
2023; 
  Ritenuto di dover procedere alla modifica e all'integrazione  delle
suddette condizioni e, quindi, alla  riapprovazione  dell'allegato  A
del decreto 7 luglio 2023; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,  recante  le
norme generali sull'ordinamento  del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche; 
  Sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali nella seduta
del 25 luglio 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                         Oggetto del decreto 
 
  1.  Con  il  presente  decreto  e'  approvato  l'allegato  A,   che
costituisce  parte  integrante  dello  stesso   e   che   sostituisce
l'allegato  A  del  decreto  7  luglio  2023,  con  cui  sono   state
individuate le fattispecie in materia di imposta  municipale  propria
(IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le  aliquote
di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge 27 dicembre  2019,
n. 160. 
  2.  L'allegato  A  del  presente  decreto  modifica  e  integra  le
condizioni in base alle quali i comuni possono  introdurre  ulteriori
differenziazioni  all'interno  di  ciascuna  delle  fattispecie  gia'
previste dal decreto 7 luglio 2023.