IL CAPO DELLA POLIZIA
direttore generale della pubblica sicurezza
Vista la direttiva 2009/52/CE del 18 giugno 2009 che introduce
norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di
datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui
soggiorno e' irregolare e, in particolare, l'art. 5, paragrafo 2,
lettera b), ove e' previsto che le sanzioni inflitte in caso di
violazioni del divieto di assunzione illegale includano almeno il
pagamento dei costi medi di rimpatrio;
Visto il decreto legislativo del 16 luglio 2012, n. 109, recante
l'attuazione della direttiva 2009/52/CE che introduce norme minime
relative a sanzioni e a provvedimenti nei confronti di datori di
lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno e'
irregolare, e in particolare l'art. 1, comma 2, che ha previsto la
necessita' di individuare i criteri per la determinazione e
l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio cui commisurare la
sanzione amministrativa accessoria di cui all'art. 22, comma 12-ter,
del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il
Ministro della giustizia, il Ministro dell'economia e delle finanze e
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali in data 22 dicembre
2018, n. 151, che individua i criteri per la determinazione e
l'aggiornamento del costo medio del rimpatrio;
Considerato che l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro
dell'interno n. 151 del 2018, stabilisce che il costo medio del
rimpatrio di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 16
luglio 2012, n. 109, avuto riguardo all'anno in cui e' pronunciata la
sentenza di condanna, e' dato dalla media nel triennio che precede
l'anno anteriore a quello cui il costo medio si riferisce dei valori
risultanti dal rapporto tra il totale degli oneri sostenuti
annualmente per il rimpatrio dei cittadini stranieri e il numero
complessivo dei rimpatri eseguiti nel medesimo anno;
Rilevato che, l'art. 1, comma 1, del citato decreto del Ministro
dell'interno n. 151 del 2018, prevede che il costo medio del
rimpatrio e' aumentato nella misura del 30% in ragione all'incidenza
degli oneri economici connessi ai servizi di accompagnamento e
scorta, con arrotondamento dell'unita' di euro, per eccesso o per
difetto, a seconda che le cifre decimali del calcolo siano superiori
o inferiori a 50;
Rilevato altresi', che ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto
del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, al costo medio del
rimpatrio, calcolato secondo i criteri di cui al comma 1, si applica
la variazione media, relativa all'anno precedente, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI) al
netto dei tabacchi, elaborata dall'Istituto nazionale di statistica;
Ritenuto di dover aggiornare, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del
decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, il costo medio di
rimpatrio per l'anno 2024, sulla base dei medesimi criteri richiamati
all'art. 1, commi 1 e 2, del medesimo decreto;
Emana
il seguente decreto:
Art. 1
Determinazione del costo medio del rimpatrio per l'anno 2024
1. Il costo medio del rimpatrio di cui all'art. 3, comma 1, del
decreto del Ministro dell'interno n. 151 del 2018, fissato per l'anno
2023 in euro 2.365,23, a decorrere dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, e' determinato in aggiornamento, per l'anno
2024, in euro 2.864,77.
Il presente decreto sara' trasmesso ai competenti organi di
controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 21 giugno 2024
Il Capo della polizia: Pisani
Registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 2024
Interno, registro n. 3167