IL DIRIGENTE DELLA PQA I 
             della Direzione generale per la promozione 
                    della qualita' agroalimentare 
 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013,  recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021; 
  Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato  regolamento  (UE)   n.   1308/2013,   recante   norme   sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche  e  le  menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo; 
  Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle  indicazioni  geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei  prodotti  agricoli,  nonche'
alle  specialita'   tradizionali   garantite   e   alle   indicazioni
facoltative di qualita' per  i  prodotti  agricoli,  che  modifica  i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753  e  che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018  che  integra  il  regolamento  (UE)  n.  1308/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande  di
protezione  delle  denominazioni  di   origine,   delle   indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel  settore  vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni  dell'uso,  le  modifiche
del disciplinare di produzione,  la  cancellazione  della  protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione  del
30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33  per
quanto riguarda alcune disposizioni sulle  denominazioni  di  origine
protette e sulle indicazioni geografiche protette dei  vini  e  sulla
presentazione   delle   indicazioni   obbligatorie    dei    prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione  degli  ingredienti  dei  prodotti  vitivinicoli  e   il
regolamento  delegato  (UE)   2018/273   per   quanto   riguarda   la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34  della  Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  per  quanto
riguarda le domande di protezione  delle  denominazioni  di  origine,
delle indicazioni  geografiche  e  delle  menzioni  tradizionali  nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le  modifiche  del
disciplinare  di  produzione,  il  registro  dei  nomi  protetti,  la
cancellazione della protezione  nonche'  l'uso  dei  simboli,  e  del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del  Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il  regolamento  di  esecuzione  (UE)
2019/34 per  quanto  riguarda  l'adeguamento  di  taluni  riferimenti
giuridici; 
  Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28  dicembre  2016,  e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina  organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio  del
vino; 
  Visto il decreto ministeriale 6  dicembre  2021,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  83  dell'8  aprile
2022, recante «Disposizioni  nazionali  applicative  dei  regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n.  238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni  tradizionali  dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari  di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»; 
  Visto il decreto ministeriale 9 settembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22  settembre
2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione  di  origine
controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese» ed approvato
il relativo  disciplinare  di  produzione,  gia'  riconosciuta  quale
tipologia della DOC «Montecucco» di cui al  decreto  ministeriale  30
luglio 1998, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 185 del 10 agosto 1998; 
  Visto il decreto ministeriale 30 novembre  2011,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del  20  dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini  DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione  dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi  fascicoli  tecnici,  ivi  compreso  il
disciplinare consolidato  della  DOP  «Montecucco  Sangiovese»  e  il
relativo documento unico riepilogativo; 
  Visto il decreto ministeriale 7 marzo  2014,  pubblicato  sul  sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e  IGP,  con  il
quale  e'  stato  modificato  il  disciplinare  di  produzione  della
denominazione   di   origine   controllata   dei   vini   «Montecucco
Sangiovese»; 
  Visto  il  decreto  ministeriale  12  dicembre  2017,   concernente
modifica  del  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di
origine controllata e  garantita  del  vino  «Montecucco  Sangiovese»
classificata dalla  previgente  normativa  dell'Unione  europea  come
modifica minore, relativa al comma 6, dell'art. 5 del disciplinare di
produzione della DOCG  del  vino  «Montecucco  Sangiovese»,  che  non
comporta alcuna modifica al  documento  unico  riepilogativo  di  cui
all'art. 94,  paragrafo  1,  lettera  d),  del  regolamento  (UE)  n.
1308/2013,  concernente  l'eliminazione   del   periodo   minimo   di
affinamento obbligatorio in bottiglia di quattro mesi; 
  Visto il decreto ministeriale  12  aprile  2024,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  94  del  22  aprile
2024, con il quale e' stato  da  ultimo  modificato  il  disciplinare
della  denominazione  di  origine  protetta  dei   vini   «Montecucco
Sangiovese»; 
  Vista la nota del Consorzio tutela  vini  Montecucco  con  sede  in
Arcidosso (GR), acquisita agli atti in data 28 maggio 2024 con  prot.
n.  0236420,  concernente  la  richiesta   di   un'integrazione   del
disciplinare di produzione di cui al precedente  comma,  all'art.  7,
laddove e' previsto l'obbligo di riportare in  etichetta  il  termine
geografico piu' ampio «Toscana», al fine di prevedere lo  smaltimento
delle  etichette,  in  possesso  dei  produttori  prive  del  termine
geografico piu' ampio  «Toscana»,  riferite  alla  vendemmia  2023  e
precedenti; 
  Vista la nota della Regione Toscana acquisita agli atti in data  19
giugno 2024 con prot. n. 0273332 con la quale e'  stato  espresso  il
nulla osta all'accoglimento alla predetta richiesta; 
  Ritenuto: 
    di  dover  approvare  con  il  presente  decreto  un'integrazione
all'art.  7  del  disciplinare  di  produzione  della  DOP  dei  vini
«Montecucco Sangiovese» al fine di prevedere una  deroga  all'obbligo
di riportare in etichetta il termine geografico piu' ampio «Toscana»,
limitatamente ai prodotti della vendemmia 2023 e precedenti; 
    di dover procedere alla pubblicazione  del  presente  decreto  di
integrazione al decreto ministeriale 12 aprile 2024 pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2024
concernente la modifica  ordinaria  del  disciplinare  di  produzione
della  denominazione  di  origine  protetta  dei   vini   «Montecucco
Sangiovese» nonche' alla comunicazione  della  stessa  modifica  alla
Commissione UE, tramite il sistema informativo messo  a  disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1,  lettera  a)  del  regolamento  UE  n.
34/2019; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche ed  in  particolare  l'art.  16,  comma  1,
lettera d); 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con  la
legge 16 dicembre 2022, n.  204,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con  il  quale
il Ministero delle  politiche  agricole  alimentari  e  forestali  ha
assunto  la  denominazione  di  Ministero   dell'agricoltura,   della
sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre  2023,  n.  178,  recante:  «Riorganizzazione  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste,  a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n.   44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n.  0047783,  recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti; 
  Vista  la  direttiva  del  Ministro  31  gennaio  2024,  n.  45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23  febbraio  2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e  sulla
gestione per il 2024; 
  Vista la direttiva  dipartimentale  21  febbraio  2024,  n.  85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n.  129  in  data  28
febbraio  2024,  per  l'attuazione  degli  obiettivi  definiti  dalla
«Direttiva   recante   gli    indirizzi    generali    sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti  nella  competenza  del  Dipartimento   della   sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri n. 179/2019; 
  Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della  qualita'  agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024  al  n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari  degli
uffici dirigenziali  non  generali,  in  coerenza  con  i  rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma  degli  atti  e  dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  21  dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica; 
  Visto il decreto di incarico di funzione  dirigenziale  di  livello
generale conferito, ai  sensi  dell'art.  19,  comma  4  del  decreto
legislativo n. 165/2001,  alla  dott.ssa  Eleonora  Iacovoni,  del  7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei  ministri,  registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n.  116,  in  data  23  febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n.  123  del  30  giugno  2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d); 
  Visto il decreto del direttore  della  Direzione  generale  per  la
promozione della qualita'  agroalimentare  del  30  aprile  2024,  n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno  2024,  n.  999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro  Gasparri  l'incarico
di direttore  dell'Ufficio  PQA  I  della  Direzione  generale  della
qualita'  certificata  e  tutela  indicazioni  geografiche   prodotti
agricoli, agroalimentari  e  vitivinicoli  e  affari  generali  della
Direzione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. L'art. 7, del disciplinare di produzione della denominazione  di
origine protetta dei vini «Montecucco Sangiovese» di cui all'allegato
A del decreto ministeriale 12 aprile 2024 richiamato in premessa,  e'
integrato con il seguente comma 6: 
    «6 L'obbligo di cui al precedente comma 4 fa salvo lo smaltimento
delle etichette, non riportanti  il  termine  geografico  piu'  ampio
Toscana, conformi al  precedente  disciplinare,  di  cui  al  decreto
ministeriale  7  marzo  2014,  pubblicato  sul  sito   internet   del
Ministero, purche' siano utilizzate per le sole produzioni  derivanti
dalla vendemmia 2023 e precedenti.». 
  2. Il disciplinare di produzione della  DOP  dei  vini  «Montecucco
Sangiovese», integrato  con  la  modifica  di  cui  al  comma  1,  e'
riportato all'allegato 1. 
  3. All'allegato 2 e' riportato il documento unico consolidato.