IL DIRIGENTE DELLA PQA I
della Direzione generale per la promozione
della qualita' agroalimentare
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, cosi' come modificato con regolamento (UE) 2021/2117 del 2
dicembre 2021;
Visto in particolare la Parte II, Titolo II, Capo I, Sezione 2, del
citato regolamento (UE) n. 1308/2013, recante norme sulle
denominazioni di origine, le indicazioni geografiche e le menzioni
tradizionali nel settore vitivinicolo;
Visto il regolamento (UE) 2024/1143 del Parlamento europeo e del
Consiglio dell'11 aprile 2024 relativo alle indicazioni geografiche
dei vini, delle bevande spiritose e dei prodotti agricoli, nonche'
alle specialita' tradizionali garantite e alle indicazioni
facoltative di qualita' per i prodotti agricoli, che modifica i
regolamenti (UE) n. 1308/2013, (UE) 2019/787 e (UE) 2019/1753 e che
abroga il regolamento (UE) n. 1151/2012;
Visto il regolamento delegato (UE) 2019/33 della Commissione del 17
ottobre 2018 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le domande di
protezione delle denominazioni di origine, delle indicazioni
geografiche e delle menzioni tradizionali nel settore vitivinicolo,
la procedura di opposizione, le restrizioni dell'uso, le modifiche
del disciplinare di produzione, la cancellazione della protezione
nonche' l'etichettatura e la presentazione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2023/1606 della Commissione del
30 maggio 2023 che modifica il regolamento delegato (UE) 2019/33 per
quanto riguarda alcune disposizioni sulle denominazioni di origine
protette e sulle indicazioni geografiche protette dei vini e sulla
presentazione delle indicazioni obbligatorie dei prodotti
vitivinicoli nonche' norme specifiche relative all'indicazione e alla
designazione degli ingredienti dei prodotti vitivinicoli e il
regolamento delegato (UE) 2018/273 per quanto riguarda la
certificazione dei prodotti vitivinicoli importati;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2019/34 della Commissione
del 17 ottobre 2018 recante modalita' di applicazione del regolamento
(UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto
riguarda le domande di protezione delle denominazioni di origine,
delle indicazioni geografiche e delle menzioni tradizionali nel
settore vitivinicolo, la procedura di opposizione, le modifiche del
disciplinare di produzione, il registro dei nomi protetti, la
cancellazione della protezione nonche' l'uso dei simboli, e del
regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio
per quanto riguarda un idoneo sistema di controlli;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1607 della Commissione
del 30 maggio 2023 che modifica il regolamento di esecuzione (UE)
2019/34 per quanto riguarda l'adeguamento di taluni riferimenti
giuridici;
Vista la legge 12 dicembre 2016, n. 238, pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana n. 302 del 28 dicembre 2016, e
successive modifiche ed integrazioni, recante la disciplina organica
della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del
vino;
Visto il decreto ministeriale 6 dicembre 2021, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 83 dell'8 aprile
2022, recante «Disposizioni nazionali applicative dei regolamenti
(UE) n. 1308/2013, n. 33/2019 e n. 34/2019 e della legge n. 238/2016
concernenti la procedura per la presentazione e l'esame delle domande
di protezione delle DOP, delle IGP, delle menzioni tradizionali dei
prodotti vitivinicoli, delle domande di modifica dei disciplinari di
produzione e delle menzioni tradizionali e per la cancellazione della
protezione»;
Visto il decreto ministeriale 9 settembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 22 settembre
2011 con il quale e' stata riconosciuta la denominazione di origine
controllata e garantita dei vini «Montecucco Sangiovese» ed approvato
il relativo disciplinare di produzione, gia' riconosciuta quale
tipologia della DOC «Montecucco» di cui al decreto ministeriale 30
luglio 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana n. 185 del 10 agosto 1998;
Visto il decreto ministeriale 30 novembre 2011, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 295 del 20 dicembre
2011 e sul sito internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP
e IGP, concernente l'approvazione dei disciplinari di produzione dei
vini DOP e IGP consolidati con le modifiche introdotte per conformare
gli stessi agli elementi previsti dalla normativa dell'U.E. all'epoca
vigente, nonche' dei relativi fascicoli tecnici, ivi compreso il
disciplinare consolidato della DOP «Montecucco Sangiovese» e il
relativo documento unico riepilogativo;
Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito
internet del Ministero - Sezione Qualita' - Vini DOP e IGP, con il
quale e' stato modificato il disciplinare di produzione della
denominazione di origine controllata dei vini «Montecucco
Sangiovese»;
Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 2017, concernente
modifica del disciplinare di produzione della denominazione di
origine controllata e garantita del vino «Montecucco Sangiovese»
classificata dalla previgente normativa dell'Unione europea come
modifica minore, relativa al comma 6, dell'art. 5 del disciplinare di
produzione della DOCG del vino «Montecucco Sangiovese», che non
comporta alcuna modifica al documento unico riepilogativo di cui
all'art. 94, paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) n.
1308/2013, concernente l'eliminazione del periodo minimo di
affinamento obbligatorio in bottiglia di quattro mesi;
Visto il decreto ministeriale 12 aprile 2024, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile
2024, con il quale e' stato da ultimo modificato il disciplinare
della denominazione di origine protetta dei vini «Montecucco
Sangiovese»;
Vista la nota del Consorzio tutela vini Montecucco con sede in
Arcidosso (GR), acquisita agli atti in data 28 maggio 2024 con prot.
n. 0236420, concernente la richiesta di un'integrazione del
disciplinare di produzione di cui al precedente comma, all'art. 7,
laddove e' previsto l'obbligo di riportare in etichetta il termine
geografico piu' ampio «Toscana», al fine di prevedere lo smaltimento
delle etichette, in possesso dei produttori prive del termine
geografico piu' ampio «Toscana», riferite alla vendemmia 2023 e
precedenti;
Vista la nota della Regione Toscana acquisita agli atti in data 19
giugno 2024 con prot. n. 0273332 con la quale e' stato espresso il
nulla osta all'accoglimento alla predetta richiesta;
Ritenuto:
di dover approvare con il presente decreto un'integrazione
all'art. 7 del disciplinare di produzione della DOP dei vini
«Montecucco Sangiovese» al fine di prevedere una deroga all'obbligo
di riportare in etichetta il termine geografico piu' ampio «Toscana»,
limitatamente ai prodotti della vendemmia 2023 e precedenti;
di dover procedere alla pubblicazione del presente decreto di
integrazione al decreto ministeriale 12 aprile 2024 pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 22 aprile 2024
concernente la modifica ordinaria del disciplinare di produzione
della denominazione di origine protetta dei vini «Montecucco
Sangiovese» nonche' alla comunicazione della stessa modifica alla
Commissione UE, tramite il sistema informativo messo a disposizione
ai sensi dell'art. 30, par. 1, lettera a) del regolamento UE n.
34/2019;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche ed in particolare l'art. 16, comma 1,
lettera d);
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante «Disposizioni urgenti in
materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri», con il quale
il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha
assunto la denominazione di Ministero dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante: «Riorganizzazione del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, a
norma dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 0047783, recante
individuazione degli uffici di livello dirigenziale non generale del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste e definizione delle attribuzioni e relativi compiti;
Vista la direttiva del Ministro 31 gennaio 2024, n. 45910,
registrata alla Corte dei conti al n. 280 in data 23 febbraio 2024,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista la direttiva dipartimentale 21 febbraio 2024, n. 85479,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 129 in data 28
febbraio 2024, per l'attuazione degli obiettivi definiti dalla
«Direttiva recante gli indirizzi generali sull'attivita'
amministrativa e sulla gestione per l'anno 2024» del 31 gennaio 2024,
rientranti nella competenza del Dipartimento della sovranita'
alimentare e dell'ippica, ai sensi del decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri n. 179/2019;
Vista la direttiva direttoriale n. 0289099 del 28 giugno 2024 della
Direzione generale per la promozione della qualita' agroalimentare,
registrata dall'Ufficio centrale di bilancio il 4 luglio 2024 al n.
493, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli
uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi
decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei
provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 21 dicembre
2023, registrato alla Corte dei conti in data 16 gennaio 2024, n. 68,
concernente il conferimento al dott. Marco Lupo dell'incarico di Capo
del Dipartimento della sovranita' alimentare e dell'ippica;
Visto il decreto di incarico di funzione dirigenziale di livello
generale conferito, ai sensi dell'art. 19, comma 4 del decreto
legislativo n. 165/2001, alla dott.ssa Eleonora Iacovoni, del 7
febbraio 2024 del Presidente del Consiglio dei ministri, registrato
dall'Ufficio centrale di bilancio al n. 116, in data 23 febbraio
2024, ai sensi del decreto legislativo n. 123 del 30 giugno 2011
dell'art. 5, comma 2, lettera d);
Visto il decreto del direttore della Direzione generale per la
promozione della qualita' agroalimentare del 30 aprile 2024, n.
193350, registrato dalla Corte dei conti il 4 giugno 2024, n. 999,
con il quale e' stato conferito al dott. Pietro Gasparri l'incarico
di direttore dell'Ufficio PQA I della Direzione generale della
qualita' certificata e tutela indicazioni geografiche prodotti
agricoli, agroalimentari e vitivinicoli e affari generali della
Direzione;
Decreta:
Art. 1
1. L'art. 7, del disciplinare di produzione della denominazione di
origine protetta dei vini «Montecucco Sangiovese» di cui all'allegato
A del decreto ministeriale 12 aprile 2024 richiamato in premessa, e'
integrato con il seguente comma 6:
«6 L'obbligo di cui al precedente comma 4 fa salvo lo smaltimento
delle etichette, non riportanti il termine geografico piu' ampio
Toscana, conformi al precedente disciplinare, di cui al decreto
ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato sul sito internet del
Ministero, purche' siano utilizzate per le sole produzioni derivanti
dalla vendemmia 2023 e precedenti.».
2. Il disciplinare di produzione della DOP dei vini «Montecucco
Sangiovese», integrato con la modifica di cui al comma 1, e'
riportato all'allegato 1.
3. All'allegato 2 e' riportato il documento unico consolidato.