IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE 
                           E DEI TRASPORTI 
 
                           di concerto con 
 
IL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE  INTERNAZIONALE,
  DELLA GIUSTIZIA, DELLA DIFESA, DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE, DELLE
  IMPRESE E DEL  MADE  IN  ITALY,  DELL'AMBIENTE  E  DELLA  SICUREZZA
  ENERGETICA, DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, DELL'ISTRUZIONE E
  DEL MERITO, DELLA  CULTURA,  DEL  TURISMO,  DELLA  SALUTE,  PER  LA
  PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E PER GLI AFFARI REGIONALI E LE AUTONOMIE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto il Regolamento (UE) 2016/679, del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante codice  della
navigazione; 
  Vista la legge 22 dicembre 1975, n. 685, recante  disciplina  degli
stupefacenti   e   sostanze   psicotrope.   Prevenzione,    cura    e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza; 
  Vista la legge 27 dicembre  1977,  n.  1085,  recante  ratifica  ed
esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale del  1972
per prevenire gli abbordi in mare, con annessi, firmata a  Londra  il
20 ottobre 1972; 
  Vista la legge 23  maggio  1980,  n.  313,  recante  adesione  alla
convenzione internazionale del 1974 per la  salvaguardia  della  vita
umana in mare, con  allegato,  aperta  alla  firma  a  Londra  il  1°
novembre 1974, e sua esecuzione; 
  Vista la legge 29 settembre  1980,  n.  662,  recante  ratifica  ed
esecuzione  della  Convenzione  internazionale  per  la   prevenzione
dell'inquinamento causato da navi e del  protocollo  d'intervento  in
alto mare in caso di inquinamento causato da sostanze  diverse  dagli
idrocarburi, con annessi, adottati a Londra il 2 novembre 1973; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104,  recante  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice
in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per
l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, recante disposizioni  per  il
riordino e il  rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del  turismo
nautico; 
  Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante codice
della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a
norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010,  n.  170,  recante  nuove  norme  in
materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
  Visto il decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104,  recante
attuazione della direttiva 2009/15/CE relativa alle  disposizioni  ed
alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e  le
visite di controllo delle navi e per le  pertinenti  attivita'  delle
amministrazioni marittime; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5,  recante
attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita'  da  diporto  e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; 
  Visto il decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128,  recante
attuazione della direttiva  2014/53/UE  concernente  l'armonizzazione
delle  legislazioni  degli  Stati  membri  relative  alla   messa   a
disposizione sul mercato di apparecchiature radio  e  che  abroga  la
direttiva 1999/5/CE; 
  Visto il decreto legislativo  3  novembre  2017,  n.  229,  recante
revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, recante codice della nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1  della  legge  7  ottobre
2015, n. 167; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio  1952,
n. 328, recante approvazione del  regolamento  per  l'esecuzione  del
codice della navigazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1997, n.
431, recante regolamento sulla disciplina delle patenti nautiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre  2017,
n. 239, concernente il regolamento recante attuazione della direttiva
2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio  2014
sull'equipaggiamento marittimo che abroga la direttiva 96/98/CE; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre  2018,
n. 152, concernente regolamento recante norme  per  l'attuazione  del
sistema telematico centrale della nautica da diporto; 
  Visto il decreto del Ministro per la marina mercantile 27 settembre
1973, recante sigle di individuazione delle imbarcazioni e delle navi
da diporto, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 259 del 6 settembre 1973; 
  Visto il decreto del Ministro per  i  trasporti  9  febbraio  1976,
recante  dimensioni  e  colori  dei   numeri   e   delle   sigle   di
individuazione delle imbarcazioni da diporto  iscritte  nei  registri
tenuti dagli uffici M.C.T.C.,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana n. 52 del 26 febbraio 1976; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
4 aprile 2005, n. 95, concernente il regolamento di sicurezza recante
norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al  noleggio  per
finalita' turistiche; 
  Visto il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti
29  luglio  2008,  n.  146,   recante   regolamento   di   attuazione
dell'articolo 65 del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,
recante il codice della nautica da diporto; 
  Ritenuto  necessario  modificare   la   disciplina   prevista   dal
regolamento di attuazione del decreto legislativo 18 luglio 2005,  n.
171, al fine di disciplinare secondo criteri di  semplificazione  dei
procedimenti amministrativi, le  materie  indicate  all'articolo  59,
comma 1, del decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, espresso nell'adunanza del 14 settembre 2023; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 13 febbraio 2024
e 7 maggio 2024; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con  la  nota  prot.  n.  22933  del  13  giugno  2024  ed
integrazione del 7 agosto 2024, ai sensi dell'articolo 17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Dopo l'articolo 1 del decreto del Ministro delle  infrastrutture
e dei trasporti 29 luglio 2008, n. 146, e' inserito il seguente: 
    «Art. 1-bis (Definizioni). - 1. Ai fini del presente  decreto  si
intende per: 
      a) "area SAR nazionale": zona marittima, individuata  ai  sensi
del decreto del Presidente della Repubblica  28  settembre  1994,  n.
662, dichiarata dalla Repubblica  italiana  come  area  marittima  di
propria competenza per le operazioni di ricerca e soccorso, ai  sensi
della Convenzione  internazionale  di  Amburgo  sulla  ricerca  e  il
salvataggio marittimo (1979) e della Convenzione delle Nazioni  Unite
sul diritto del mare (UNCLOS 1982); 
      b)  "ATCN":  Archivio  telematico  centrale  delle  unita'   da
diporto; 
      c) "autorita' della navigazione  interna":  Direzioni  generali
territoriali e  Uffici  motorizzazione  civile  del  Ministero  delle
infrastrutture e dei trasporti, secondo le competenze attribuite  dal
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23  dicembre  2020,
n. 190  e  dal  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e  dei
trasporti 4 agosto 2014, n. 346; 
      d)  "autorita'  marittima":  capitanerie  di  porto  e   uffici
circondariali marittimi; 
      e) "CED": Centro elaborazione dati della Direzione generale per
la motorizzazione, per i servizi  ai  cittadini  e  alle  imprese  in
materia di trasporti e navigazione del Ministero delle infrastrutture
e dei trasporti; 
      f) "codice": il codice della  nautica  da  diporto  di  cui  al
decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171; 
      g) "DCI": dichiarazione di costruzione o  importazione  di  cui
all'articolo 1, comma 2, lettera c), del decreto del Presidente della
Repubblica 14 dicembre 2018, n. 152; 
      h) "STED": Sportello telematico del diportista; 
      i) "UCON": Ufficio di conservatoria centrale  delle  unita'  da
diporto; 
      l) "UMC": uffici motorizzazione civile.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di  facilitare  la  lettura  delle  disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta l'articolo 17, comma  3,  della  legge  23
          agosto 1988 n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri): 
                «Art. 17 (Regolamenti). - Omissis 
                3. Con decreto ministeriale possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
                Omissis.». 
              -  Il  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE (regolamento generale sulla protezione  dei  dati)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. L 119. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327  (Approvazione
          del testo  definitivo  del  Codice  della  navigazione)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile 1942, n. 93. 
              - La legge 22 dicembre 1975, n. 685  (Disciplina  degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope.  Prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30  dicembre  1975,  n.
          342. 
              - La legge 27  dicembre  1977,  n.  1085  (Ratifica  ed
          esecuzione della convenzione sul regolamento internazionale
          del 1972 per prevenire gli abbordi in  mare,  con  annessi,
          firmata a Londra il 20 ottobre 1972)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 febbraio 1978, n. 48, S.O. 
              - La legge  23  maggio  1980,  n.  313  (Adesione  alla
          convenzione internazionale del  1974  per  la  salvaguardia
          della vita umana in mare, con allegato, aperta alla firma a
          Londra il 1° novembre 1974, e sua esecuzione) e' pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, S.O. 
              - La legge 29  settembre  1980,  n.  662  (Ratifica  ed
          esecuzione  della   Convenzione   internazionale   per   la
          prevenzione  dell'inquinamento  causato  da  navi   e   del
          protocollo  d'intervento  in   alto   mare   in   caso   di
          inquinamento causato da sostanze diverse dagli idrocarburi,
          con annessi, adottati a  Londra  il  2  novembre  1973)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  23  ottobre  1980,  n.
          292, S.O. 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - La legge 5 febbraio 1992, n.  104  (Legge-quadro  per
          l'assistenza, l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle
          persone  handicappate)   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale 17 febbraio 1992, n. 39, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - La legge 8 luglio 2003, n. 172 (Disposizioni  per  il
          riordino e il rilancio  della  nautica  da  diporto  e  del
          turismo nautico) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  14
          luglio 2003, n. 161. 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  31
          agosto 2005, n. 202, S.O. 
              - La legge 8 ottobre  2010,  n.  170  (Nuove  norme  in
          materia di disturbi specifici di  apprendimento  in  ambito
          scolastico)  e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  18
          ottobre 2010, n. 244. 
              -  Il  decreto  legislativo  14  giugno  2011,  n.  104
          (Attuazione  della  direttiva  2009/15/CE   relativa   alle
          disposizioni ed alle norme comuni  per  gli  organismi  che
          effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi
          e  per  le  pertinenti  attivita'   delle   amministrazioni
          marittime) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 luglio
          2011, n. 159. 
              -  Il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.   5
          (Attuazione  della  direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  20  novembre  2013,  relativa
          alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga  la
          direttiva 94/25/CE) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          11 gennaio 2016, n. 7. 
              -  Il  decreto  legislativo  22  giugno  2016,  n.  128
          (Attuazione   della   direttiva   2014/53/UE    concernente
          l'armonizzazione  delle  legislazioni  degli  Stati  membri
          relative  alla  messa  a  disposizione   sul   mercato   di
          apparecchiature radio e che abroga la direttiva  1999/5/CE)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio  2016,  n.
          163. 
              - Il  decreto  legislativo  3  novembre  2017,  n.  229
          (Revisione  ed  integrazione  del  decreto  legislativo  18
          luglio 2005,  n.  171,  recante  codice  della  nautica  da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'articolo 6 della legge  8  luglio  2003,  n.  172,  in
          attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre  2015,  n.
          167) e' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29  gennaio
          2018, n. 23. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   15
          febbraio 1952, n. 328  (Approvazione  del  regolamento  per
          l'esecuzione del codice della  navigazione)  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1952, n. 94, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 9  ottobre
          1997, n. 431 (Regolamento sulla  disciplina  delle  patenti
          nautiche)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   17
          dicembre 1997, n. 293. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   20
          dicembre 2017, n. 239 (Regolamento recante attuazione della
          direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
          del  23  luglio  2014  sull'equipaggiamento  marittimo  che
          abroga la direttiva 96/98/CE) e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 10 marzo 2018, n. 58. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          dicembre  2018,  n.  152  (Regolamento  recante  norme  per
          l'attuazione del sistema telematico centrale della  nautica
          da diporto)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  27
          febbraio 2019, n. 49. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 4 aprile 2005, n. 95  (Regolamento  di  sicurezza
          recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente
          al noleggio per finalita' turistiche) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 giugno 2005, n. 130, S.O. 
              - Il decreto del Ministro delle  infrastrutture  e  dei
          trasporti 29 luglio 2008, n. 146 (Regolamento di attuazione
          dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
          171,  recante  il  codice  della  nautica  da  diporto)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 22 settembre  2008,  n.
          222, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 59,  comma  1,  del
          decreto legislativo 3 novembre 2017, n. 229  (Revisione  ed
          integrazione del decreto legislativo  18  luglio  2005,  n.
          171, recante codice della nautica da diporto ed  attuazione
          della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo  6  della
          legge 8 luglio 2003, n. 172, in attuazione dell'articolo  1
          della legge 7 ottobre 2015, n. 167): 
                «Art. 59 (Disposizioni attuative e abrogative). -  1.
          Con decreto, ai sensi  dell'articolo  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400, da adottare  entro  sei  mesi
          dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto,  il
          Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di  concerto
          con i Ministri degli affari  esteri  e  della  cooperazione
          internazionale,    della    giustizia,    della     difesa,
          dell'economia e delle finanze,  dello  sviluppo  economico,
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, del
          lavoro   e   delle   politiche   sociali,    il    Ministro
          dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, dei beni
          e delle attivita' culturali e del  turismo,  della  salute,
          per la semplificazione e la pubblica amministrazione e  con
          il Ministro per gli affari regionali e previa  acquisizione
          del  parere  del  Garante  per  la  protezione   dei   dati
          personali, modifica la disciplina prevista dal  regolamento
          di attuazione del decreto legislativo 18  luglio  2005,  n.
          171,  al  fine   di   disciplinare   secondo   criteri   di
          semplificazione dei procedimenti amministrativi, le materie
          di seguito indicate: 
                  a) definizione delle procedure  e  delle  modalita'
          per l'iscrizione delle unita' da diporto e delle unita'  da
          diporto utilizzate a  fini  commerciali,  ivi  compresa  la
          disciplina relativa alla loro iscrizione provvisoria; 
                  b) definizione  delle  modalita'  di  presentazione
          dell'istanza  di  perdita  e   di   rientro   in   possesso
          dell'unita' da diporto; 
                  c) individuazione delle procedure di trasferimento,
          di cancellazione dai registri,  anche  per  passaggio  alla
          categoria dei  natanti,  di  dismissione  di  bandiera  per
          trasferimento o vendita all'estero, nonche' di  cessione  a
          favore di terzi del contratto di leasing  e  individuazione
          delle procedure per l'iscrizione delle imbarcazioni e delle
          navi nel registro navi in costruzione, anche per l'Archivio
          telematico centrale delle unita' da diporto (ATCN); 
                  d) definizione delle modalita' del processo verbale
          di dichiarazione e revoca di armatore; 
                  e) [SOPPRESSA]; 
                  f) definizione delle procedure  e  delle  modalita'
          relative al rilascio, rinnovo e convalida  del  certificato
          di idoneita' al noleggio; 
                  g) sicurezza  delle  navigazione  delle  unita'  da
          diporto in mare  e  nelle  acque  interne  e  delle  unita'
          utilizzate a fini commerciali-commercial yacht; 
                  h) per le unita'  da  diporto  e  le  navi  di  cui
          all'articolo 3 della legge  8  luglio  2003,  n.  172,  che
          navigano nelle acque marittime e interne, le condizioni per
          il   rilascio   delle   certificazioni   di   sicurezza   e
          l'individuazione    dei    mezzi    di    salvataggio     e
          l'individuazione delle equivalenze  e  delle  esenzioni  ai
          fini  della  sicurezza  della   navigazione,   nonche'   le
          dotazioni di sicurezza minime che devono  essere  tenute  a
          bordo in relazione ai  diversi  tipi  di  navigazione,  con
          particolare riguardo alla navigazione in  solitario,  anche
          nel caso di navigazione  limitata  all'area  di  ricerca  e
          soccorso nazionale se in presenza di strumenti  elettronici
          per  la   localizzazione,   ivi   compresi   gli   apparati
          ricetrasmittenti  adeguati   all'innovazione   tecnologica,
          ferma restando la  validita'  delle  licenze  di  esercizio
          degli   apparati   stessi,   gia'   rilasciate   ai   sensi
          dell'articolo 29,  comma  4,  del  decreto  legislativo  18
          luglio 2005, n. 171, nonche' gli apparati di comunicazione; 
                  i) disciplina  dei  requisiti  soggettivi,  fisici,
          psichici e morali per il conseguimento, la convalida  e  la
          revisione delle patenti nautiche, anche a favore di persone
          con disabilita' fisica, psichica o sensoriale,  ovvero  con
          disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), nonche'  delle
          modalita' di accertamento e di certificazione dei  predetti
          requisiti; 
                  l); 
                  m) individuazione dei criteri per l'indicazione dei
          limiti di navigazione e  di  distanza  dalla  costa,  anche
          diversificati per aree geografiche, stabiliti dai  capi  di
          compartimento marittimo con ordinanza di polizia marittima; 
                  n)   regime   amministrativo   dei   documenti   di
          navigazione, in particolare del libro unico di bordo di cui
          all'articolo 15-ter,  del  decreto  legislativo  18  luglio
          2005, n. 171, per le navi di cui all'articolo 3 della legge
          8 luglio 2003, n. 172; 
                  o); 
                  p)  disciplina  del  deposito  della   licenza   di
          navigazione  o  dell'atto   di   nazionalita'   presso   la
          competente autorita' doganale, in relazione alle previsioni
          del regolamento (CE) 9 ottobre 2013, n. 952, del Parlamento
          europeo e del Consiglio, che istituisce il codice  doganale
          dell'Unione, per quanto applicabile; 
                  q) - r); 
                  s) definizione di uno schema-tipo delle  istruzioni
          essenziali per il comando dei natanti  da  diporto  che  il
          locatore e' tenuto a rilasciare per iscritto  al  locatario
          dell'unita' da diporto che non sia in possesso  di  patente
          nautica; 
                  t) definizione  dei  criteri  per  l'individuazione
          della  normativa  tecnica  europea  e   internazionale   di
          riferimento per  l'elaborazione  della  regola  tecnica  in
          materia di sistemi di alimentazione e  relativi  motori  di
          propulsione alimentati con gas di petrolio liquefatto,  gas
          naturale liquefatto,  metano  ed  elettrici  su  unita'  da
          diporto, di nuova costruzione o gia' immessi sul mercato; 
                  u) modalita' e criteri di iscrizione delle navi che
          effettuano noleggio esclusivamente per finalita' turistiche
          di cui all'articolo 3, della legge 8 luglio 2003,  n.  172,
          nel registro  internazionale  di  cui  all'articolo  1  del
          decreto-legge 30 dicembre 1997,  n.  457,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30; 
                  v) modalita' e criteri di svolgimento del  servizio
          di   assistenza   e    traino    e    relativi    requisiti
          tecnico-professionali degli operatori nonche'  i  requisiti
          dell'imbarcazione utilizzata; 
                  z) individuazione delle modalita' di  conseguimento
          della patente nautica senza esami; 
                  aa) adozione dei principi del Passenger Yacht  Code
          italiano, al fine  di  razionalizzare  i  requisiti  e  gli
          standard che devono  essere  soddisfatti  dalle  unita'  da
          diporto che trasportano piu'  di  dodici  ma  non  piu'  di
          trentasei passeggeri in viaggi  internazionali  e  che  non
          trasportano cargo rispetto alle convenzioni internazionali.
          Il Passenger Yacht Code e' adottato,  in  particolare,  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                    1) i requisiti e gli standard sono razionalizzati
          rispetto  alle  convenzioni  Solas  74/78,  LL  1966,  Stcw
          78/95/10, Tonnage 1969,  Marpol  73/78,  Colreg  1972,  Mlc
          2006,   Ballast   Water   Management    Convention    2004,
          International  Convention  on  the   Control   of   Harmful
          Anti-fouling Systems on Ships, International Convention  on
          Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage 2001; 
                    2) i principi generali delle convenzioni, di  cui
          al  precedente  punto  1),   assicurando   equivalenze   ed
          esenzioni, laddove l'applicazione  delle  previsioni  delle
          convenzioni alle unita' da diporto  non  e'  ragionevole  o
          tecnicamente non praticabile; 
                  bb) caratteristiche degli  strumenti  omologati  da
          impiegare negli accertamenti relativi alla  violazione  dei
          limiti di velocita'. 
                  bb-bis)    disciplina    della    navigazione     e
          dell'utilizzo delle unita' da diporto a  controllo  remoto,
          delle responsabilita' connesse e del regime assicurativo; 
                  bb-ter)  disciplina  relativa  all'annotazione  sul
          ruolino di equipaggio, secondo criteri  di  semplificazione
          delle  procedure   e   alla   luce   delle   modalita'   di
          comunicazione telematica, anche con riguardo alle unita' in
          acque estere. 
                  Omissis.». 
 
          Note all'art. 1: 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          settembre 1994, n. 662  (Regolamento  di  attuazione  della
          legge 3 aprile 1989,  n.  147,  concernente  adesione  alla
          convenzione internazionale sulla ricerca ed il  salvataggio
          marittimo, adottata  ad  Amburgo  il  27  aprile  1979)  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1°  dicembre  1994,  n.
          281. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          23   dicembre   2020,   n.   190    (Regolamento    recante
          l'organizzazione del Ministero delle infrastrutture e della
          mobilita'  sostenibili)  e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 6 marzo 2021, n. 56. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 2, lettera
          c), del decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre
          2018, n. 152 (Regolamento recante  norme  per  l'attuazione
          del sistema telematico centrale della nautica da diporto): 
                «Art. 1 (Oggetto e definizioni). - Omissis 
                2. Ai fini del presente regolamento, si intende per: 
                  Omissis 
                  c)  DCI:  la   dichiarazione   di   costruzione   o
          importazione; 
                  Omissis.».