IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, gli articoli 31 e 32; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2022-2023» e,
in particolare, l'articolo 5, che reca principi e  criteri  direttivi
per l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva  (UE)
2022/2557, relativa alla resilienza dei soggetti critici; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/2557  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  14  dicembre  2022,  relativa  alla  resilienza  dei
soggetti critici e che abroga la direttiva 2008/114/CE del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativo alla  resilienza  operativa
digitale per il settore finanziario e che modifica i regolamenti (CE)
n. 1060/2009, (UE) n. 648/2012, (UE) n. 600/2014, (UE) n. 909/2014  e
(UE) 2016/1011; 
  Vista la direttiva (UE) 2022/2555  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a  misure  per  un  livello
comune elevato di cibersicurezza nell'Unione,  recante  modifica  del
regolamento (UE) n. 910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972  e  che
abroga la direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/2450 della Commissione, del
25  luglio  2023,  che  integra  la  direttiva  (UE)  2022/2557   del
Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo un  elenco  di  servizi
essenziali; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto-legge 27 luglio  2005,  n.  144,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n.  155,  recante  «Misure
urgenti per il contrasto del terrorismo internazionale»; 
  Vista  la  legge  3  agosto  2007,  n.  124,  recante  «Sistema  di
informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto»; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  aprile  2011,  n.  61,  recante
«Attuazione della direttiva 2008/114/CE recante l'individuazione e la
designazione delle infrastrutture critiche europee e  la  valutazione
della necessita' di migliorarne la protezione»; 
  Visto il decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118,  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42»; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 giugno 2024; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso nella seduta del 18 luglio 2024; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
dell'11 luglio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 agosto 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di  coesione  e
il PNRR, di concerto con i Ministri per gli  affari  regionali  e  le
autonomie, per la protezione civile e le politiche  del  mare,  degli
affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale,  dell'interno,
della giustizia, della difesa, dell'economia e delle  finanze,  delle
imprese  e  del  made  in  Italy,  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica, delle infrastrutture e  dei  trasporti,  della  salute  e
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto stabilisce: 
    a) misure volte a garantire  che  i  servizi  essenziali  per  il
mantenimento  di  funzioni  vitali  della  societa',   di   attivita'
economiche, della salute e della sicurezza pubbliche o dell'ambiente,
di cui all'articolo 2, comma  1,  lettera  e),  siano  forniti  senza
impedimenti nonche' criteri per l'individuazione dei soggetti critici
di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a); 
    b) obblighi per i soggetti critici di cui all'articolo  2,  comma
1,  lettera  a),  volti  a  rafforzarne  la   resilienza,   fino   al
raggiungimento di un livello elevato, e a rafforzarne la capacita' di
fornire i servizi essenziali di cui all'articolo 2, comma 1,  lettera
e), nel mercato interno, al fine di migliorarne il funzionamento; 
    c) misure per il sostegno nell'adempimento degli obblighi imposti
dal presente decreto ai soggetti critici di cui all'articolo 2, comma
1, lettera a); 
    d) disposizioni  riguardanti  la  vigilanza  e  l'irrogazione  di
sanzioni nei confronti dei soggetti critici di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera a); 
    e) disposizioni riguardanti l'individuazione dei soggetti critici
di particolare rilevanza  europea,  di  cui  all'articolo  17,  e  le
missioni  di  consulenza  della  Commissione  europea  finalizzate  a
valutare le misure predisposte da  tali  soggetti  per  adempiere  ai
propri obblighi, di cui all'articolo 18; 
    f) disposizioni per la predisposizione della strategia  nazionale
per la resilienza dei soggetti critici, di cui all'articolo 6; 
    g) la disciplina della valutazione del  rischio  da  parte  dello
Stato, di cui all'articolo 7, e  della  valutazione  del  rischio  da
parte dei soggetti critici, di cui all'articolo 13; 
    h)  l'istituzione   del   Comitato   interministeriale   per   la
resilienza, di cui all'articolo  4,  nonche'  l'individuazione  delle
autorita' settoriali competenti e del punto di contatto unico, di cui
all'articolo 5; 
    i) le modalita' di cooperazione con gli altri Stati membri e  con
la Commissione europea, inclusa la partecipazione nazionale al gruppo
per la resilienza dei soggetti critici di cui all'articolo 19. 
  2. Fermo restando quanto previsto  dall'articolo  10,  il  presente
decreto non si applica alle materie disciplinate  dalle  disposizioni
nazionali di attuazione della direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, le  cui  misure  sulla
gestione dei rischi della cibersicurezza sono basate su un  approccio
multirischio che  mira  a  proteggere  anche  l'ambiente  fisico  dei
sistemi informatici da eventi che possono avere origini diverse. 
  3. Qualora gli obblighi previsti per i soggetti critici di adottare
misure per  rafforzare  la  loro  resilienza  siano  oggetto  di  uno
specifico  atto  giuridico  dell'Unione  europea,  si  applicano   le
disposizioni di detto atto giuridico nella misura in cui gli  effetti
di tali obblighi siano almeno equivalenti a quelli degli obblighi  di
cui al presente decreto. In tale  circostanza  non  si  applicano  le
disposizioni in materia di vigilanza ed esecuzione di cui al presente
decreto. 
  4. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 346 del  Trattato  sul
funzionamento dell'Unione europea,  se  l'applicazione  del  presente
decreto comporta la comunicazione di informazioni riservate ai  sensi
delle  disposizioni  nazionali  o  delle   disposizioni   dell'Unione
europea,  tale  comunicazione  e'  limitata  a  quanto   strettamente
necessario ai  fini  dell'applicazione  medesima  e  le  informazioni
scambiate sono esclusivamente quelle pertinenti  e  commisurate  allo
scopo. In ogni caso, la comunicazione di cui al primo periodo  tutela
la riservatezza di tali informazioni,  nonche'  la  sicurezza  e  gli
interessi commerciali dei soggetti critici  di  cui  all'articolo  2,
comma 1, lettera a). Gli obblighi stabiliti dal presente decreto  non
comportano la  comunicazione  di  informazioni  la  cui  divulgazione
sarebbe contraria agli interessi essenziali dello Stato in materia di
sicurezza nazionale, di difesa o di pubblica sicurezza. 
  5. Resta impregiudicata la responsabilita' dello Stato di  tutelare
la sicurezza nazionale, la difesa  e  le  altre  funzioni  essenziali
dello Stato, tra cui la garanzia dell'integrita'  territoriale  dello
Stato e il mantenimento dell'ordine pubblico. 
  6.  Il  presente  decreto  non  si  applica  agli  organi  e   alle
articolazioni della pubblica amministrazione, nonche'  agli  enti  di
cui all'articolo 2, comma 1, lettera  l),  che  operano  nei  settori
della pubblica sicurezza, della difesa nazionale o dell'attivita'  di
contrasto, compresi l'indagine, l'accertamento e il perseguimento  di
reati, nonche' agli organismi di informazione per la sicurezza di cui
alla legge 3 agosto 2007, n. 124, all'Agenzia per  la  cybersicurezza
nazionale di cui al decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.  109.  Esso  non  si
applica, altresi', al Parlamento, alla Banca d'Italia, all'Unita'  di
informazione finanziaria per  l'Italia  di  cui  all'articolo  6  del
decreto  legislativo  21  novembre  2007,  n.  231  e   agli   organi
giudiziari. 
  7. Con  uno  o  piu'  decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri, di concerto, per gli ambiti di rispettiva competenza, con i
Ministri della giustizia, dell'interno e  della  difesa,  sentito  il
Comitato interministeriale per la resilienza di cui  all'articolo  4,
sono individuati specifici soggetti critici  che  svolgono  attivita'
principalmente nei settori della pubblica sicurezza, della protezione
civile, della difesa o dell'attivita' di  contrasto,  accertamento  e
perseguimento di reati, ovvero che forniscono servizi  esclusivamente
agli  organi,  alle  articolazioni  o  agli   enti   della   pubblica
amministrazione di cui al comma 6,  ai  quali,  nell'espletamento  di
tali attivita' o servizi, non si applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 12 e ai capi III, IV e VI del presente decreto. 
  8. Resta ferma l'applicazione del codice in materia  di  protezione
dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.
196. 
  9. Con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  da
adottare ai sensi dell'articolo 43 della legge 3 agosto 2007, n. 124,
sono individuati specifici soggetti critici  che  svolgono  attivita'
principalmente o forniscono servizi esclusivamente per gli  organismi
di informazione per la sicurezza di cui agli articoli 4, 6 e 7  della
legge n. 124 del 2007, ai  quali,  nell'espletamento  delle  predette
attivita'  o  servizi,  non  si  applicano  le  disposizioni  di  cui
all'articolo 12 e ai capi III, IV e VI del presente decreto. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              - Per le direttive CEE vengono forniti gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre 1988, S.O.
          n. 86: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  - 1.  I   decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riportano gli articoli 31  e  32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234 (Norme generali sulla  partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa   e   delle   politiche   dell'Unione   europea),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  3  del  4  gennaio
          2013: 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea). -  1.  In  relazione  alle   deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.» 
                «Art. 32 (Principi e criteri  direttivi  generali  di
          delega per l'attuazione del diritto dell'Unione europea). -
          1.  Salvi  gli  specifici  principi  e  criteri   direttivi
          stabiliti dalla legge di delegazione europea e in  aggiunta
          a quelli contenuti nelle direttive da  attuare,  i  decreti
          legislativi  di  cui  all'articolo  31  sono  informati  ai
          seguenti principi e criteri direttivi generali: 
                  a)  le  amministrazioni  direttamente   interessate
          provvedono all'attuazione dei decreti  legislativi  con  le
          ordinarie strutture amministrative,  secondo  il  principio
          della massima  semplificazione  dei  procedimenti  e  delle
          modalita' di organizzazione e di esercizio delle funzioni e
          dei servizi; 
                  b) ai fini di  un  migliore  coordinamento  con  le
          discipline vigenti per i singoli settori interessati  dalla
          normativa  da  attuare,  sono  introdotte   le   occorrenti
          modificazioni alle discipline stesse, anche  attraverso  il
          riassetto e la semplificazione normativi con  l'indicazione
          esplicita delle norme abrogate, fatti salvi i  procedimenti
          oggetto di semplificazione amministrativa ovvero le materie
          oggetto di delegificazione; 
                  c) gli atti di recepimento di direttive dell'Unione
          europea  non  possono   prevedere   l'introduzione   o   il
          mantenimento di livelli di regolazione superiori  a  quelli
          minimi  richiesti  dalle   direttive   stesse,   ai   sensi
          dell'articolo 14, commi 24-bis, 24-ter e  24-quater,  della
          legge 28 novembre 2005, n. 246 ; 
                  d) al di fuori dei casi previsti dalle norme penali
          vigenti, ove necessario per assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste sanzioni amministrative e penali per le infrazioni
          alle disposizioni dei decreti stessi. Le  sanzioni  penali,
          nei limiti, rispettivamente, dell'ammenda  fino  a  150.000
          euro e dell'arresto fino a tre anni, sono previste, in  via
          alternativa o congiunta, solo nei casi in cui le infrazioni
          ledano o espongano a pericolo interessi  costituzionalmente
          protetti. In tali casi sono previste: la pena  dell'ammenda
          alternativa all'arresto per le infrazioni che  espongano  a
          pericolo  o  danneggino  l'interesse  protetto;   la   pena
          dell'arresto  congiunta  a  quella  dell'ammenda   per   le
          infrazioni che rechino un danno  di  particolare  gravita'.
          Nelle   predette   ipotesi,   in   luogo   dell'arresto   e
          dell'ammenda, possono essere  previste  anche  le  sanzioni
          alternative di cui agli articoli 53 e seguenti del  decreto
          legislativo  28  agosto  2000,  n.  274,  e   la   relativa
          competenza del giudice di pace. La sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma non inferiore a 150 euro  e  non
          superiore a 150.000 euro e' prevista per le infrazioni  che
          ledono o espongono a pericolo interessi diversi  da  quelli
          indicati dalla presente  lettera.  Nell'ambito  dei  limiti
          minimi e  massimi  previsti,  le  sanzioni  indicate  dalla
          presente  lettera  sono  determinate  nella  loro  entita',
          tenendo   conto   della   diversa   potenzialita'    lesiva
          dell'interesse protetto che ciascuna infrazione presenta in
          astratto, di specifiche qualita' personali  del  colpevole,
          comprese  quelle  che  impongono  particolari   doveri   di
          prevenzione, controllo o vigilanza, nonche'  del  vantaggio
          patrimoniale che  l'infrazione  puo'  recare  al  colpevole
          ovvero alla persona  o  all'ente  nel  cui  interesse  egli
          agisce. Ove necessario per  assicurare  l'osservanza  delle
          disposizioni  contenute  nei  decreti   legislativi,   sono
          previste  inoltre  le  sanzioni  amministrative  accessorie
          della sospensione fino a sei mesi e, nei casi  piu'  gravi,
          della privazione definitiva di facolta' e diritti derivanti
          da  provvedimenti  dell'amministrazione,  nonche'  sanzioni
          penali accessorie nei limiti stabiliti dal  codice  penale.
          Al medesimo fine e' prevista la confisca obbligatoria delle
          cose  che  servirono  o  furono  destinate   a   commettere
          l'illecito amministrativo o il reato previsti dai  medesimi
          decreti legislativi,  nel  rispetto  dei  limiti  stabiliti
          dall'articolo 240, terzo e quarto comma, del codice  penale
          e dall'articolo 20 della legge 24 novembre 1981, n. 689,  e
          successive modificazioni. Entro i limiti di  pena  indicati
          nella  presente  lettera  sono  previste   sanzioni   anche
          accessorie identiche a quelle eventualmente gia'  comminate
          dalle leggi vigenti  per  violazioni  omogenee  e  di  pari
          offensivita' rispetto alle infrazioni alle disposizioni dei
          decreti legislativi. Nelle materie di cui all'articolo 117,
          quarto   comma,    della    Costituzione,    le    sanzioni
          amministrative sono determinate dalle regioni; 
                  e) al recepimento di direttive o all'attuazione  di
          altri atti dell'Unione europea  che  modificano  precedenti
          direttive o atti gia'  attuati  con  legge  o  con  decreto
          legislativo si procede, se la  modificazione  non  comporta
          ampliamento   della   materia   regolata,   apportando   le
          corrispondenti  modificazioni  alla  legge  o  al   decreto
          legislativo di attuazione della direttiva o di  altro  atto
          modificato; 
                  f) nella redazione dei decreti legislativi  di  cui
          all'articolo   31   si   tiene   conto   delle    eventuali
          modificazioni delle direttive dell'Unione europea  comunque
          intervenute fino al momento dell'esercizio della delega; 
                  g)  quando  si   verifichino   sovrapposizioni   di
          competenze tra amministrazioni  diverse  o  comunque  siano
          coinvolte le competenze di piu' amministrazioni statali,  i
          decreti  legislativi  individuano,   attraverso   le   piu'
          opportune forme di coordinamento, rispettando i principi di
          sussidiarieta',  differenziazione,  adeguatezza   e   leale
          collaborazione e le competenze delle regioni e degli  altri
          enti   territoriali,   le   procedure   per   salvaguardare
          l'unitarieta' dei processi decisionali, la trasparenza,  la
          celerita',   l'efficacia   e   l'economicita'   nell'azione
          amministrativa e  la  chiara  individuazione  dei  soggetti
          responsabili; 
                  h) qualora non siano di ostacolo i diversi  termini
          di  recepimento,  vengono  attuate  con  un  unico  decreto
          legislativo le direttive che riguardano le stesse materie o
          che  comunque  comportano  modifiche  degli   stessi   atti
          normativi; 
                  i) e' assicurata  la  parita'  di  trattamento  dei
          cittadini italiani rispetto ai cittadini degli altri  Stati
          membri dell'Unione europea e non puo'  essere  previsto  in
          ogni  caso  un  trattamento   sfavorevole   dei   cittadini
          italiani.». 
              - Si riporta l'articolo 5 della legge 21 febbraio 2024,
          n. 15 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive
          europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea  -
          Legge di delegazione europea 2022-2023),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 24 febbraio, n. 15: 
                «Art.  5.   (Principi   e   criteri   direttivi   per
          l'esercizio della delega per il recepimento della direttiva
          (UE)  2022/2557,  relativa  alla  resilienza  dei  soggetti
          critici  e  che  abroga  la   direttiva   2008/114/CE   del
          Consiglio). -  1.  Nell'esercizio  della  delega   per   il
          recepimento della direttiva (UE) 2022/2557  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,  il  Governo
          osserva, oltre ai  principi  e  criteri  direttivi  di  cui
          all'articolo 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, anche
          i seguenti principi e criteri direttivi specifici: 
                  a)  escludere  dall'ambito  di  applicazione  delle
          disposizioni di recepimento della direttiva (UE)  2022/2557
          gli  enti  della  pubblica  amministrazione  operanti   nei
          settori di cui all'articolo 1, paragrafo 6, della direttiva
          medesima, compresi gli organismi  di  informazione  per  la
          sicurezza ai quali si applicano le disposizioni della legge
          3 agosto 2007, n. 124; 
                  b) avvalersi della facolta' di cui all'articolo  1,
          paragrafo 7, della direttiva (UE)  2022/2557  ,  prevedendo
          che con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei
          ministri, su proposta delle competenti  amministrazioni  di
          settore, siano individuati gli specifici  soggetti  critici
          la cui attivita' principale ricade nei settori ivi indicati
          o che forniscono servizi  esclusivamente  agli  enti  della
          pubblica amministrazione di cui all'articolo  1,  paragrafo
          6, della medesima direttiva, ai quali non si applicano,  in
          tutto  o  in   parte,   le   disposizioni   di   attuazione
          dell'articolo 11 e dei capi III, IV  e  VI  della  medesima
          direttiva; 
                  c) istituire o designare, ai sensi dell'articolo  9
          della  direttiva  (UE)  2022/2557,  una  o  piu'  autorita'
          competenti, con riferimento ai settori di cui  all'allegato
          alla  medesima  direttiva;  in  caso   di   istituzione   o
          designazione di un'unica autorita' competente, istituire  o
          designare presso quest'ultima un punto di  contatto  unico,
          ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, della direttiva (UE)
          2022/2557; 
                  d) istituire o designare, ai sensi dell'articolo 9,
          paragrafo 2, della direttiva (UE) 2022/2557 , un  punto  di
          contatto unico, cui sono attribuite anche  le  funzioni  di
          assicurare il collegamento con la Commissione europea e  la
          cooperazione con i Paesi terzi, di coordinare le  attivita'
          di sostegno di cui all'articolo 10 della  citata  direttiva
          (UE) 2022/2557 , di ricevere da parte dei soggetti critici,
          contestualmente  alle  autorita'  competenti  di  cui  alla
          lettera c) del presente comma, le notifiche degli incidenti
          ai sensi dell'articolo 15  della  medesima  direttiva  (UE)
          2022/2557  ,  di  promuovere  le  attivita'  di  ricerca  e
          formazione in materia di  resilienza  delle  infrastrutture
          critiche, nonche' di coordinare l'attivita' delle autorita'
          competenti di cui alla citata lettera c); 
                  e) avvalersi della facolta', ai sensi dell'articolo
          7, paragrafo 2, lettera a), della direttiva (UE) 2022/2557,
          di  individuare  servizi  essenziali  aggiuntivi   rispetto
          all'elenco contenuto nell'atto delegato di cui all'articolo
          5, paragrafo 1, della medesima direttiva; 
                  f)  prevedere  che,  ai  sensi   dell'articolo   7,
          paragrafo 2, secondo comma, della direttiva (UE) 2022/2557,
          le soglie ivi previste possano essere presentate come  tali
          o in forma aggregata; 
                  g)  prevedere,  ai  sensi  dell'articolo  8   della
          direttiva (UE) 2022/2557, ove  necessario,  misure  atte  a
          conseguire un livello di  resilienza  piu'  elevato  per  i
          soggetti critici del settore bancario,  del  settore  delle
          infrastrutture dei mercati finanziari e del  settore  delle
          infrastrutture digitali; 
                  h) introdurre,  ai  sensi  dell'articolo  22  della
          direttiva (UE) 2022/2557, sanzioni penali e  amministrative
          efficaci,   proporzionate   e   dissuasive,   anche,    ove
          necessario, in deroga a quanto previsto  dall'articolo  32,
          comma 1, lettera d), della legge 24 dicembre 2012, n.  234,
          e dalla legge 24 novembre 1981, n. 689, nonche'  introdurre
          strumenti deflativi del contenzioso, quali, in particolare,
          la diffida ad adempiere; 
                  i) prevedere che le autorita' di cui  alla  lettera
          c)  possano  irrogare  sanzioni  amministrative  ai   sensi
          dell'articolo 22 della direttiva (UE) 2022/2557; 
                  l) prevedere la facolta', anche per le autorita' di
          cui  alla  lettera   c),   nell'ambito   delle   rispettive
          competenze, di adottare una disciplina secondaria,  secondo
          quanto previsto dalle disposizioni attuative  del  presente
          articolo; 
                  m) assicurare, in attuazione degli articoli 1 , 4 ,
          6 , 8 , 9 , 19 e 21 della direttiva  (UE)  2022/2557  ,  il
          coordinamento  tra  le   disposizioni   adottate   per   il
          recepimento della medesima direttiva,  le  disposizioni  di
          recepimento della direttiva (UE) 2022/2555  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022 , nonche'  le
          disposizioni del regolamento (UE) 2022/2554 del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022, ivi comprese
          le disposizioni nazionali di adeguamento a quest'ultimo; 
                  n)  curare  il  coordinamento  delle   disposizioni
          vigenti, operando le  necessarie  modifiche  o  abrogazioni
          espresse  e,  in  particolare,  modificando   o   abrogando
          l'articolo 211-bis del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio  2020,
          n. 77, nonche', ai sensi dell'articolo 27  della  direttiva
          (UE) 2022/2557, il decreto legislativo 11 aprile  2011,  n.
          61; 
                  o) nell'attuazione del  presente  articolo,  tenere
          ferme le vigenti  attribuzioni  dell'autorita'  giudiziaria
          relativamente alla ricezione delle notizie  di  reato,  del
          Ministero dell'interno in materia di tutela  dell'ordine  e
          della sicurezza pubblica e di difesa civile, del  Ministero
          della difesa in materia di difesa e sicurezza dello  Stato,
          del Dipartimento della protezione civile  della  Presidenza
          del  Consiglio  dei  ministri  in  materia  di  previsione,
          prevenzione e mitigazione dei rischi, del  Ministero  delle
          imprese e del made in Italy in materia di resilienza fisica
          delle   reti   di   comunicazione    elettronica    nonche'
          dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale in materia  di
          cybersicurezza  e   resilienza   nazionale   nello   spazio
          cibernetico, istituendo un tavolo di coordinamento  tra  il
          punto di contatto unico di cui alle lettere c) e  d)  e  la
          Commissione interministeriale tecnica di difesa  civile  in
          relazione alla formulazione e attuazione degli obiettivi di
          resilienza nazionale. Restano ferme le  attribuzioni  degli
          organismi preposti alla tutela della sicurezza nazionale ai
          sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124; 
                  p) favorire la piu'  ampia  tutela  dei  lavoratori
          nello  svolgimento  delle  attivita'  ritenute  critiche  o
          sensibili,  anche  prevedendo  disposizioni  speciali,   in
          raccordo con la normativa dell'Unione europea.». 
              - La direttiva (UE) 2022/2557 del Parlamento europeo  e
          del  Consiglio,  del  14  dicembre  2022,   relativa   alla
          resilienza dei soggetti critici e che abroga  la  direttiva
          2008/114/CE del  Consiglio  e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea del 27 dicembre  2022,  n.  L
          333. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
          sulla protezione dei dati)  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea del 4 maggio 2026, n. L 119. 
              - Il regolamento (UE) 2022/2554 del Parlamento  europeo
          e del  Consiglio,  del  14  dicembre  2022,  relativo  alla
          resilienza operativa digitale per il settore finanziario  e
          che modifica i  regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          648/2012,  (UE)  n.  600/2014,  (UE)  n.  909/2014  e  (UE)
          2016/1011   e'   pubblicato   nella   Gazzetta    ufficiale
          dell'Unione europea del 27 dicembre 2022, n. L 333. 
              - La direttiva (UE) 2022/2555 del Parlamento europeo  e
          del Consiglio, del 14 dicembre 2022, relativa a misure  per
          un livello comune elevato  di  cibersicurezza  nell'Unione,
          recante modifica del regolamento (UE) n. 910/2014  e  della
          direttiva (UE) 2018/1972 e che  abroga  la  direttiva  (UE)
          2016/1148 (direttiva NIS 2) e'  pubblicata  nella  Gazzetta
          ufficiale dell'Unione europea del 27 dicembre  2022,  n.  L
          333. 
              - Il  regolamento   delegato   (UE)   2023/2450   della
          Commissione, del 25 luglio 2023, che integra  la  direttiva
          (UE) 2022/2557  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
          stabilendo un elenco di servizi essenziali,  e'  pubblicato
          nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del 30 ottobre
          2023, serie L. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,  recante
          disposizioni per l'adeguamento  dell'ordinamento  nazionale
          al regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che abroga  la  direttiva  95/46/CE)  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 174 del 29 luglio 2003, S.O. n. 123. 
              - Il decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  31  luglio  2005,  n.  155
          (Misure   urgenti   per   il   contrasto   del   terrorismo
          internazionale) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
          173 del 27 luglio 2005. 
              - La  legge  3  agosto  2007,  n.   124   (Sistema   di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina  del  segreto)  e'  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 187 del 13 agosto 2007. 
              - Il  decreto  legislativo  11  aprile  2011,   n.   61
          (Attuazione    della    direttiva    2008/114/CE    recante
          l'individuazione e  la  designazione  delle  infrastrutture
          critiche europee  e  la  valutazione  della  necessita'  di
          migliorarne la protezione), abrogato dal presente  decreto,
          a partire dal 18 ottobre 2024, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n. 102 del 4 maggio 2011. 
              - Il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.   118
          (Disposizioni in  materia  di  armonizzazione  dei  sistemi
          contabili e degli schemi di bilancio delle  Regioni,  degli
          enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli  1
          e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 2011. 
          - Il decreto-legge 14 giugno 2021, n. 82,  convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  4   agosto   2021,   n.   109
          (Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale)
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 140 del 14 giugno
          2021. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per  la  direttiva  (UE)  2022/2555  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2022,  relativa  a
          misure per un  livello  comune  elevato  di  cibersicurezza
          nell'Unione,  recante  modifica  del  regolamento  (UE)  n.
          910/2014 e della direttiva (UE) 2018/1972 e che  abroga  la
          direttiva (UE) 2016/1148 (direttiva NIS 2) si  rinvia  alle
          note alle premesse. 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del
          7 giugno 2016, n. C 202. 
              - Per la legge  3  agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di
          informazione per la  sicurezza  della  Repubblica  e  nuova
          disciplina del segreto) si rinvia alle note alle premesse. 
              - Per  il  decreto-legge  14  giugno   2021,   n.   82,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4  agosto  2021,
          n. 109 (Disposizioni urgenti in materia di  cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale)
          si rinvia alle note alle premesse. 
              - Si riporta l'articolo 6 del  decreto  legislativo  21
          novembre  2007,  n.   231   (Attuazione   della   direttiva
          2005/60/CE concernente  la  prevenzione  dell'utilizzo  del
          sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi  di
          attivita'  criminose  e  di  finanziamento  del  terrorismo
          nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne  reca  misure  di
          esecuzione), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 290 del
          14 dicembre 2007, S.O.: 
                «Art. 6. (Unita'  d'informazione  finanziaria). -  1.
          L'Unita' di informazione finanziaria  per  l'Italia  (UIF),
          istituita  presso  la  Banca  d'Italia,   e'   autonoma   e
          operativamente  indipendente.   In   attuazione   di   tale
          principio, la Banca d'Italia ne disciplina con  regolamento
          l'organizzazione  e  il  funzionamento,  ivi  compresa   la
          riservatezza delle informazioni acquisite, attribuendole  i
          mezzi  finanziari  e  le  risorse  idonei   ad   assicurare
          l'efficace perseguimento dei suoi fini istituzionali.  Alla
          UIF e al personale addetto si applica l'articolo 24,  comma
          6-bis, della legge 28 dicembre 2005, n. 262. 
                2. Il  Direttore  della  UIF,  al  quale  compete  in
          autonomia la responsabilita' della  gestione,  e'  nominato
          con provvedimento del Direttorio della Banca  d'Italia,  su
          proposta del Governatore della Banca d'Italia, tra  persone
          dotate   di    adeguati    requisiti    di    onorabilita',
          professionalita' e conoscenza del sistema  finanziario.  Il
          mandato ha la durata di cinque anni ed e'  rinnovabile  una
          sola volta. 
                3. Per l'efficace  svolgimento  dei  compiti  fissati
          dalla legge e dagli obblighi internazionali, presso la  UIF
          e' costituito un Comitato di esperti, del quale fanno parte
          il Direttore e quattro membri, dotati di adeguati requisiti
          di  onorabilita'  e  professionalita'.  I  componenti   del
          Comitato  sono  nominati,  nel   rispetto   del   principio
          dell'equilibrio  di  genere,  con  decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze, sentito il Governatore della
          Banca d'Italia, e restano in carica tre  anni,  rinnovabili
          per altri tre. La partecipazione al Comitato non da'  luogo
          a compensi. Il Comitato e' convocato  dal  Direttore  della
          UIF con cadenza almeno  semestrale  e  svolge  funzioni  di
          consulenza e ausilio a supporto dell'azione della  UIF.  Il
          Comitato  cura,  altresi',  la  redazione  di   un   parere
          sull'azione dell'UIF,  che  forma  parte  integrante  della
          documentazione trasmessa al Parlamento ai sensi  del  comma
          8. 
                4. La UIF esercita le seguenti funzioni: 
                  a) riceve le segnalazioni di operazioni sospette  e
          ne effettua l'analisi finanziaria; 
                  b)  analizza  i  flussi  finanziari,  al  fine   di
          individuare e prevenire fenomeni di riciclaggio di denaro e
          di finanziamento del terrorismo; 
                  c) puo' sospendere, per un massimo di cinque giorni
          lavorativi, operazioni sospette,  anche  su  richiesta  del
          Nucleo speciale  di  polizia  valutaria  della  Guardia  di
          finanza,  della   Direzione   investigativa   antimafia   e
          dell'autorita' giudiziaria ovvero su richiesta di  un'altra
          FIU, ove non ne  derivi  pregiudizio  per  il  corso  delle
          indagini. La UIF provvede a dare  immediata  notizia  della
          sospensione all'autorita' che ne ha fatto richiesta; 
                  d) avuto riguardo alle caratteristiche dei soggetti
          obbligati,  emana  istruzioni,  pubblicate  nella  Gazzetta
          Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  sui  dati   e   le
          informazioni che devono essere contenuti nelle segnalazioni
          di operazioni sospette  e  nelle  comunicazioni  oggettive,
          sulla relativa tempistica nonche' sulle modalita' di tutela
          della riservatezza dell'identita' del segnalante; 
                  e) al  fine  di  agevolare  l'individuazione  delle
          operazioni  sospette,  emana  e  aggiorna   periodicamente,
          previa presentazione al Comitato di sicurezza  finanziaria,
          indicatori di anomalia, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale
          della Repubblica italiana e in apposita sezione del proprio
          sito istituzionale; 
                  f) effettua, anche attraverso ispezioni,  verifiche
          al fine di accertare  il  rispetto  delle  disposizioni  in
          materia di prevenzione e contrasto del  riciclaggio  e  del
          finanziamento   del   terrorismo,   con    riguardo    alle
          segnalazioni di operazioni sospette e  ai  casi  di  omessa
          segnalazione di operazioni sospette, nonche'  con  riguardo
          alle comunicazioni alla UIF previste dal presente decreto e
          ai casi di  omissione  delle  medesime,  anche  avvalendosi
          della  collaborazione  del  Nucleo  speciale   di   polizia
          valutaria della Guardia di finanza; 
                  g)  in  relazione  ai  propri  compiti,  accerta  e
          contesta ovvero trasmette alle autorita'  di  vigilanza  di
          settore le violazioni degli obblighi  di  cui  al  presente
          decreto di cui  viene  a  conoscenza  nell'esercizio  delle
          proprie funzioni istituzionali; 
                  h)  assicura  la   tempestiva   trasmissione   alla
          Direzione nazionale antimafia e  antiterrorismo  dei  dati,
          delle  informazioni  e  delle   analisi,   secondo   quanto
          stabilito dall'articolo 8, comma 1, lettera  a).  Assicura,
          altresi', l'effettuazione  delle  analisi  richieste  dalla
          Direzione nazionale antimafia  e  antiterrorismo  ai  sensi
          dell'articolo 8, comma 1, lettera d). 
                5.  Per  lo  svolgimento   delle   proprie   funzioni
          istituzionali, la UIF: 
                  a) acquisisce, anche attraverso ispezioni,  dati  e
          informazioni presso i soggetti destinatari  degli  obblighi
          di cui al presente decreto; 
                  b) riceve  la  comunicazione  dei  dati  statistici
          aggregati  da  parte  dei  soggetti  obbligati   tenuti   a
          effettuarla e le comunicazioni cui sono tenute le Pubbliche
          amministrazioni, ai sensi dell'articolo 10. 
                6. Per l'esercizio delle funzioni di cui ai commi 4 e
          5, la UIF: 
                  a) si avvale dei dati contenuti  nell'anagrafe  dei
          conti e dei depositi di cui all'articolo 20, comma 4, della
          legge 30 dicembre 1991, n. 413, e nell'anagrafe  tributaria
          di cui all'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.
          223, convertito, con modificazioni, dalla  legge  4  agosto
          2006, n. 248; 
                  b) ha accesso ai dati e alle informazioni contenute
          nell'anagrafe immobiliare integrata di cui all'articolo  19
          del decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,  con
          modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
                  c)  ha  accesso  alle  informazioni  sul   titolare
          effettivo di persone giuridiche e trust espressi, contenute
          in apposita sezione del Registro delle  imprese,  ai  sensi
          dell'articolo 21 del presente decreto. 
                7.  Avvalendosi  delle  informazioni  raccolte  nello
          svolgimento delle proprie funzioni, la UIF: 
                  a) svolge analisi  e  studi  su  singole  anomalie,
          riferibili a ipotesi di riciclaggio e di finanziamento  del
          terrorismo su specifici settori  dell'economia  ritenuti  a
          rischio, su  categorie  di  strumenti  di  pagamento  e  su
          specifiche realta'  economiche  territoriali,  anche  sulla
          base  dell'analisi  nazionale  dei  rischi  elaborata   dal
          Comitato di sicurezza finanziaria; 
                  b)   elabora   e   diffonde   modelli   e    schemi
          rappresentativi  di   comportamenti   anomali   sul   piano
          economico e finanziario riferibili a possibili attivita' di
          riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 
                8. Ai fini della presentazione  al  Parlamento  della
          relazione  sullo  stato  dell'azione  di  prevenzione   del
          riciclaggio  e  del  finanziamento   del   terrorismo,   il
          Direttore della UIF, entro  il  30  maggio  di  ogni  anno,
          trasmette al Ministro dell'economia e delle finanze, per il
          tramite del Comitato di sicurezza finanziaria, gli allegati
          alla medesima relazione, di cui all'articolo  4,  comma  2,
          del presente decreto.». 
              - Per il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196
          (Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,
          recante  disposizioni  per  l'adeguamento  dell'ordinamento
          nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo  alla
          protezione  delle   persone   fisiche   con   riguardo   al
          trattamento  dei  dati  personali,  nonche'   alla   libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE) si rinvia alle note alle premesse. 
              - Si riportano gli articoli 4, 6, 7 e 43 della legge  3
          agosto  2007,  n.  124  (Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 187  del  13  agosto
          2007: 
                «Art. 4.  (Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza). - 1. Per lo svolgimento dei compiti di  cui  al
          comma 3 e' istituito, presso la  Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri, il Dipartimento  delle  informazioni  per  la
          sicurezza (DIS). 
                2.  Il  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri   e
          l'Autorita' delegata, ove istituita, si avvalgono  del  DIS
          per  l'esercizio  delle  loro  competenze,   al   fine   di
          assicurare piena  unitarieta'  nella  programmazione  della
          ricerca informativa del  Sistema  di  informazione  per  la
          sicurezza,  nonche'  nelle  analisi   e   nelle   attivita'
          operative dei servizi di informazione per la sicurezza. 
                3. Il DIS svolge i seguenti compiti: 
                  a) coordina l'intera attivita' di informazione  per
          la  sicurezza,  verificando  altresi'  i  risultati   delle
          attivita' svolte dall'AISE e dall'AISI, ferma  restando  la
          competenza  dei   predetti   servizi   relativamente   alle
          attivita' di ricerca informativa e di collaborazione con  i
          servizi di sicurezza degli Stati esteri; 
                  b) e' costantemente informato delle  operazioni  di
          competenza dei servizi di informazione per la  sicurezza  e
          trasmette al  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  le
          informative  e  le  analisi   prodotte   dal   Sistema   di
          informazione per la sicurezza; 
                  c)  raccoglie  le  informazioni,  le  analisi  e  i
          rapporti provenienti dai servizi  di  informazione  per  la
          sicurezza,  dalle  Forze  armate  e   di   polizia,   dalle
          amministrazioni dello Stato e  da  enti  di  ricerca  anche
          privati; ferma l'esclusiva competenza dell'AISE e dell'AISI
          per  l'elaborazione  dei  rispettivi   piani   di   ricerca
          operativa,  elabora  analisi  strategiche  o   relative   a
          particolari situazioni; formula valutazioni  e  previsioni,
          sulla scorta dei contributi analitici settoriali  dell'AISE
          e dell'AISI; 
                  d) elabora, anche sulla base delle  informazioni  e
          dei rapporti di cui alla lettera  c),  analisi  globali  da
          sottoporre   al   CISR,   nonche'   progetti   di   ricerca
          informativa, sui quali decide il Presidente  del  Consiglio
          dei ministri, dopo avere acquisito il parere del CISR; 
                  d-bis)  sulla   base   delle   direttive   di   cui
          all'articolo 1, comma 3-bis, nonche' delle  informazioni  e
          dei rapporti di cui alla lettera  c)  del  presente  comma,
          coordina le attivita' di ricerca informativa finalizzate  a
          rafforzare  la  protezione  cibernetica  e   la   sicurezza
          informatica nazionali; 
                  e) promuove e garantisce, anche attraverso riunioni
          periodiche, lo scambio informativo tra l'AISE, l'AISI e  le
          Forze di polizia; comunica al Presidente del Consiglio  dei
          ministri  le   acquisizioni   provenienti   dallo   scambio
          informativo e i risultati delle riunioni periodiche; 
                  f) trasmette, su disposizione  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, sentito  il  CISR,  informazioni  e
          analisi ad  amministrazioni  pubbliche  o  enti,  anche  ad
          ordinamento  autonomo,  interessati   all'acquisizione   di
          informazioni per la sicurezza; 
                  g) elabora, d'intesa con l'AISE e l'AISI, il  piano
          di acquisizione delle risorse umane e materiali e  di  ogni
          altra  risorsa  comunque  strumentale   all'attivita'   dei
          servizi di informazione per  la  sicurezza,  da  sottoporre
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei ministri; 
                  h) sentite l'AISE e  l'AISI,  elabora  e  sottopone
          all'approvazione del Presidente del Consiglio dei  ministri
          lo schema del regolamento di cui all'articolo 21, comma 1; 
                  i) esercita il  controllo  sull'AISE  e  sull'AISI,
          verificando la conformita' delle attivita' di  informazione
          per la sicurezza alle leggi e ai regolamenti, nonche'  alle
          direttive e alle disposizioni del Presidente del  Consiglio
          dei  ministri.  Per  tale  finalita',  presso  il  DIS   e'
          istituito  un  ufficio  ispettivo  le  cui   modalita'   di
          organizzazione e di  funzionamento  sono  definite  con  il
          regolamento di cui al comma 7. Con le modalita' previste da
          tale regolamento e' approvato  annualmente,  previo  parere
          del Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, il  piano
          annuale delle attivita' dell'ufficio  ispettivo.  L'ufficio
          ispettivo, nell'ambito delle  competenze  definite  con  il
          predetto regolamento, puo' svolgere, anche a richiesta  del
          direttore generale del DIS, autorizzato dal Presidente  del
          Consiglio dei  ministri,  inchieste  interne  su  specifici
          episodi  e  comportamenti  verificatisi   nell'ambito   dei
          servizi di informazione per la sicurezza; 
                  l)   assicura   l'attuazione   delle   disposizioni
          impartite dal Presidente del  Consiglio  dei  Ministri  con
          apposito regolamento adottato  ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 2, ai fini della tutela amministrativa del segreto di
          Stato e delle classifiche di segretezza, vigilando altresi'
          sulla loro corretta applicazione;7 
                  m) cura le attivita'  di  promozione  e  diffusione
          della  cultura   della   sicurezza   e   la   comunicazione
          istituzionale; 
                  n)  impartisce  gli  indirizzi  per   la   gestione
          unitaria del personale di cui all'articolo 21,  secondo  le
          modalita' definite dal regolamento di cui al  comma  1  del
          medesimo articolo; 
                  n-bis) gestisce unitariamente,  ferme  restando  le
          competenze   operative   dell'AISE   e    dell'AISI,    gli
          approvvigionamenti e i servizi logistici comuni. 
                4.  Fermo  restando  quanto  previsto   dall'articolo
          118-bis  del  codice  di   procedura   penale,   introdotto
          dall'articolo  14  della   presente   legge,   qualora   le
          informazioni richieste alle  Forze  di  polizia,  ai  sensi
          delle lettere c) ed e) del comma 3 del  presente  articolo,
          siano  relative  a  indagini  di  polizia  giudiziaria,  le
          stesse, se coperte dal segreto di cui all'articolo 329  del
          codice di procedura penale, possono essere  acquisite  solo
          previo nulla osta della autorita'  giudiziaria  competente.
          L'autorita' giudiziaria puo'  trasmettere  gli  atti  e  le
          informazioni anche di propria iniziativa. 
                5. La direzione generale del DIS e'  affidata  ad  un
          dirigente di prima fascia o equiparato dell'amministrazione
          dello Stato,  la  cui  nomina  e  revoca  spettano  in  via
          esclusiva al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
          il CISR. L'incarico ha la durata massima di otto anni ed e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore  al  quadriennio.  Per  quanto   previsto   dalla
          presente  legge,  il  direttore  del  DIS  e'  il   diretto
          referente del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  e
          dell'Autorita'  delegata,  ove  istituita,   salvo   quanto
          previsto dall'articolo 6, comma 5, e dall'articolo 7, comma
          5, ed e' gerarchicamente e funzionalmente sovraordinato  al
          personale del DIS e degli uffici istituiti nell'ambito  del
          medesimo Dipartimento. 
                6. Il Presidente del Consiglio dei ministri,  sentito
          il direttore generale del  DIS,  nomina  uno  o  piu'  vice
          direttori generali; il direttore generale affida gli  altri
          incarichi nell'ambito del Dipartimento, ad eccezione  degli
          incarichi il cui  conferimento  spetta  al  Presidente  del
          Consiglio dei ministri. 
                7. L'ordinamento e l'organizzazione del DIS  e  degli
          uffici istituiti nell'ambito del medesimo Dipartimento sono
          disciplinati con apposito regolamento. 
                8. Il regolamento previsto dal comma 7  definisce  le
          modalita' di organizzazione e di funzionamento dell'ufficio
          ispettivo di cui al comma 3, lettera i), secondo i seguenti
          criteri: 
                  a) agli ispettori e' garantita  piena  autonomia  e
          indipendenza di giudizio nell'esercizio delle  funzioni  di
          controllo; 
                  b) salva specifica  autorizzazione  del  Presidente
          del Consiglio dei ministri o dell'Autorita'  delegata,  ove
          istituita,  i  controlli  non  devono  interferire  con  le
          operazioni in corso; 
                  c) sono previste per gli ispettori specifiche prove
          selettive e un'adeguata formazione; 
                  d) non e'  consentito  il  passaggio  di  personale
          dall'ufficio ispettivo ai servizi di  informazione  per  la
          sicurezza; 
                  e)  gli  ispettori,   previa   autorizzazione   del
          Presidente del  Consiglio  dei  ministri  o  dell'Autorita'
          delegata, ove istituita, possono accedere a tutti gli  atti
          conservati  presso  i  servizi  di  informazione   per   la
          sicurezza e presso  il  DIS;  possono  altresi'  acquisire,
          tramite il direttore generale del DIS,  altre  informazioni
          da enti pubblici e privati.» 
                «Art.   6.   (Agenzia   informazioni   e    sicurezza
          esterna). -  1.  E'  istituita  l'Agenzia  informazioni   e
          sicurezza esterna (AISE), alla quale e' affidato il compito
          di ricercare ed elaborare nei settori di  competenza  tutte
          le  informazioni  utili  alla   difesa   dell'indipendenza,
          dell'integrita' e della sicurezza della  Repubblica,  anche
          in attuazione  di  accordi  internazionali,  dalle  minacce
          provenienti dall'estero. 
                2. Spettano all'AISE inoltre le attivita' in  materia
          di controproliferazione concernenti i materiali strategici,
          nonche' le attivita' di informazione per la sicurezza,  che
          si  svolgono  al  di  fuori  del  territorio  nazionale,  a
          protezione degli interessi politici,  militari,  economici,
          scientifici e industriali dell'Italia. 
                3. E',  altresi',  compito  dell'AISE  individuare  e
          contrastare  al  di  fuori  del  territorio  nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
                4. L'AISE puo'  svolgere  operazioni  sul  territorio
          nazionale soltanto in  collaborazione  con  l'AISI,  quando
          tali operazioni siano strettamente  connesse  ad  attivita'
          che la  stessa  AISE  svolge  all'estero.  A  tal  fine  il
          direttore  generale  del  DIS  provvede  ad  assicurare  le
          necessarie   forme   di   coordinamento   e   di   raccordo
          informativo,  anche  al  fine  di  evitare  sovrapposizioni
          funzionali o territoriali. 
                5. L'AISE risponde al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                6. L'AISE informa tempestivamente e  con  continuita'
          il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri e
          il  Ministro  dell'interno  per  i  profili  di  rispettiva
          competenza. 
                7. Il Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  con
          proprio decreto, nomina e revoca  il  direttore  dell'AISE,
          scelto  tra  dirigenti  di  prima   fascia   o   equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico  ha  la  durata  massima  di  otto  anni  ed  e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore al quadriennio.15 
                8. Il  direttore  dell'AISE  riferisce  costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
                9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISE,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISE   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
                10. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'AISE
          sono disciplinati con apposito regolamento.» 
                «Art.   7.   (Agenzia   informazioni   e    sicurezza
          interna). -  1.  E'  istituita  l'Agenzia  informazioni   e
          sicurezza interna (AISI), alla quale e' affidato il compito
          di ricercare ed elaborare nei settori di  competenza  tutte
          le informazioni utili a difendere, anche in  attuazione  di
          accordi  internazionali,   la   sicurezza   interna   della
          Repubblica  e  le  istituzioni  democratiche  poste   dalla
          Costituzione a suo fondamento da  ogni  minaccia,  da  ogni
          attivita' eversiva e da ogni forma di aggressione criminale
          o terroristica. 
                2. Spettano all'AISI le attivita' di informazione per
          la sicurezza, che si svolgono  all'interno  del  territorio
          nazionale, a protezione degli interessi politici, militari,
          economici, scientifici e industriali dell'Italia. 
                3. E',  altresi',  compito  dell'AISI  individuare  e
          contrastare  all'interno  del   territorio   nazionale   le
          attivita'  di  spionaggio  dirette  contro  l'Italia  e  le
          attivita' volte a danneggiare gli interessi nazionali. 
                4.  L'AISI  puo'   svolgere   operazioni   all'estero
          soltanto  in  collaborazione  con   l'AISE,   quando   tali
          operazioni siano strettamente connesse ad attivita' che  la
          stessa AISI svolge all'interno del territorio nazionale.  A
          tal  fine  il  direttore  generale  del  DIS  provvede   ad
          assicurare  le  necessarie  forme  di  coordinamento  e  di
          raccordo   informativo,   anche   al   fine   di    evitare
          sovrapposizioni funzionali o territoriali. 
                5. L'AISI risponde al Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri. 
                6. L'AISI informa tempestivamente e  con  continuita'
          il Ministro dell'interno, il Ministro degli affari esteri e
          il Ministro  della  difesa  per  i  profili  di  rispettiva
          competenza. 
                7. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, con proprio decreto, il direttore dell'AISI, scelto
          tra   i   dirigenti   di   prima   fascia   o    equiparati
          dell'amministrazione  dello   Stato,   sentito   il   CISR.
          L'incarico  ha  la  durata  massima  di  otto  anni  ed  e'
          conferibile, senza  soluzione  di  continuita',  anche  con
          provvedimenti successivi, ciascuno dei quali di durata  non
          superiore al quadriennio. 
                8. Il  direttore  dell'AISI  riferisce  costantemente
          sull'attivita'  svolta  al  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o all'Autorita' delegata, ove  istituita,  per  il
          tramite  del  direttore   generale   del   DIS.   Riferisce
          direttamente al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in
          caso di urgenza o quando altre particolari  circostanze  lo
          richiedano,  informandone  senza   ritardo   il   direttore
          generale del DIS; presenta al  CISR,  per  il  tramite  del
          direttore  generale  del  DIS,  un  rapporto  annuale   sul
          funzionamento e sull'organizzazione dell'Agenzia. 
                9. Il Presidente del Consiglio dei ministri nomina  e
          revoca, sentito il direttore dell'AISI,  uno  o  piu'  vice
          direttori.  Il  direttore  dell'AISI   affida   gli   altri
          incarichi nell'ambito dell'Agenzia. 
                10. L'organizzazione  e  il  funzionamento  dell'AISI
          sono disciplinati con apposito regolamento.» 
                «Art.   43.    (Procedura    per    l'adozione    dei
          regolamenti). -  1.  Salvo   che   non   sia   diversamente
          stabilito, le  disposizioni  regolamentari  previste  dalla
          presente legge sono emanate entro centottanta giorni  dalla
          data della sua entrata in vigore, con uno  o  piu'  decreti
          del Presidente del Consiglio dei ministri adottati anche in
          deroga all'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.  400,
          e successive  modificazioni,  previo  parere  del  Comitato
          parlamentare di cui all'articolo 30 e sentito il CISR. 
                2. I suddetti decreti stabiliscono  il  regime  della
          loro pubblicita', anche in deroga alle norme vigenti.».