IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visto il decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164,  recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato  interno  del  gas  naturale,  come  modificato  dal  decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli  11,
12,  13  e  18  recanti  disposizioni  relative  alle  attivita'   di
stoccaggio  di  gas  naturale  e  di  fornitura  ai   clienti   della
modulazione dei consumi; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'industria,  del  commercio  e
dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla  determinazione
dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i
servizi  di  stoccaggio  minerario,  strategico  e   di   modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' per comunicazione da parte dei titolari di  concessioni  di
coltivazione delle relative esigenze  di  stoccaggio  minerario,  dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento  delle  capacita'
di stoccaggio  strategico  e  di  modulazione,  nonche'  adozione  di
direttive transitorie per assicurare il ciclo  di  riempimento  degli
stoccaggi  nazionali,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana del 5 giugno 2001 n. 128; 
  Visto il decreto legislativo 1° giugno  2011,  n.  93,  di  seguito
«decreto  legislativo  n.  93  del  2011»  recante  attuazione  delle
direttive 2009/72/CE,  2009/73/CE  e  2008/92/CE,  relative  a  norme
comuni  per  il  mercato  interno  dell'energia  elettrica,  del  gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei  prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica e che
abrogano le  direttive  2003/54/CE  e  2003/55/CE,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  148  del  28  giugno
2011; 
  Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93  del
2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico  e  di
modulazione; 
  Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art.  38,  comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito  con  legge  7
agosto 2012, n. 134; 
  Visto l'art. 38,  comma  3,  del  decreto-legge  n.  83  del  2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del
Consiglio  concernente  misure  volte  a   garantire   la   sicurezza
dell'approvvigionamento di gas; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea  sulla  strategia
dell'Unione europea  riguardante  il  GNL  e  lo  stoccaggio  di  gas
naturale del 16 febbraio 2016; 
  Visto il comunicato del Ministero dell'ambiente e  della  sicurezza
energetica del 31 gennaio 2024 che conferma in 4,62 miliardi di metri
cubi  standard  il  volume  di  stoccaggio  strategico   per   l'anno
contrattuale 2024-2025, come per  il  precedente  anno  contrattuale,
pari a circa 49.420.941 MWh, in riferimento a  un  potere  calorifico
superiore pari a 11,03146 kWh/Sm³  per  la  quota  di  STOGIT  (4.480
milioni di metri cubi standard) e pari  a  circa  1.481.667  MWh,  in
riferimento a un potere calorifico superiore pari a 10,57275  kWh/Sm³
per la quota di Edison Stoccaggio (circa 140 milioni  di  metri  cubi
standard); 
  Considerato che sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato  e
integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di  working  gas
di cui le imprese di stoccaggio  dispongono,  al  fine  di  garantire
l'ottimizzazione delle capacita' stesse; 
  Considerato che per l'anno contrattuale di stoccaggio 2024-2025  lo
spazio per lo stoccaggio minerario richiesto a questo  Ministero  dai
titolari  delle  concessioni  minerarie  per  la  produzione  di  gas
naturale e reso disponibile da STOGIT e' stato di 1.514.018 MWh  pari
a circa 137,2 milioni di metri cubi standard  (in  riferimento  a  un
potere calorifico superiore pari a 11,03146 kWh/Sm³); 
  Considerato  che  la  capacita'  di  stoccaggio   minerario   sopra
indicata,  che  non  risulti  richiesta  alle  imprese  nazionali  di
stoccaggio, e' da destinare ad altri prodotti che  amplino  l'offerta
di flessibilita', fermi  restando  i  vincoli  di  riempimento  delle
capacita' conferite; 
  Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio
di  modulazione  in  un  prodotto  di   punta   con   caratteristiche
preordinate ai fini del servizio di modulazione per i clienti  finali
di cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in
un prodotto  di  tipo  uniforme  e  in  altri  prodotti  che  amplino
l'offerta di flessibilita', anche  in  considerazione  della  attuale
situazione di rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas
naturale; 
  Ritenuto necessario,  al  fine  di  estendere  a  piu'  servizi  di
stoccaggio le metodologie  di  allocazione  della  capacita'  secondo
logiche di mercato, confermare le procedure concorrenziali  contenute
nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di
modulazione, anche per i servizi di capacita' pluriennale  nonche'  i
servizi che amplino l'offerta di flessibilita'; 
  Considerato che per il servizio di stoccaggio pluriennale, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica del 31 marzo 2023 concernente le modalita' di  allocazione
della capacita' di stoccaggio per il  periodo  1°  aprile  2023 -  31
marzo  2024,  risultano   gia'   allocati   quantitativi   per   anno
contrattuale di stoccaggio 2024-2025 presso la societa' STOGIT; 
  Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela  dei  clienti  di  cui
all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto  legislativo  23  maggio
2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di
modulazione  secondo  un  prodotto  stagionale  con  un  profilo   di
iniezione ed erogazione  studiato  in  funzione  delle  esigenze  dei
predetti clienti; 
  Viste le comunicazioni ricevute dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica dalle societa' di stoccaggio operanti in  Italia
facenti riferimento alle rispettive capacita' disponibili per  l'anno
contrattuale di stoccaggio 2024-2025; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali», il quale prevede all'art.  21,
tra l'altro, di ottimizzare il ciclo di iniezione al fine di  portare
il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90%  delle  capacita'  di
stoccaggio  nazionale   disponibili,   anche   mediante   particolari
condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonche' mediante le relative
modalita' di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione  e
i relativi obblighi di iniezione; 
  Considerato che il citato art. 21 del decreto-legge 1° marzo  2022,
n. 17, prevede la possibilita' di ricorrere ad iniezioni  di  gas  in
controflusso nonche' di stabilire meccanismi  economici  per  rendere
disponibili  volumi  aggiuntivi  di  gas  naturale   dai   punti   di
interconnessione con gasdotti non interconnessi con la  rete  europea
dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione, al fine di favorire
il livello di riempimento degli  stoccaggi,  nonche'  allo  scopo  di
contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza; 
  Visti i decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del
20 luglio 2022, che istituiscono il servizio di riempimento di ultima
istanza dello stoccaggio per la societa' maggior di  trasporto  (SNAM
Rete Gas S.p.a.)  e  per  il  Gestore  dei  servizi  energetici  (GSE
S.p.a.); 
  Visti gli atti di indirizzo del 29 dicembre 2022 e del 6 marzo 2023
con  cui,  in  considerazione  della  crisi  Russia-Ucraina  e  delle
possibili  ripercussioni  sulla  sicurezza  degli  approvvigionamenti
energetici nazionali, il Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica ha acconsentito affinche' le societa'  che  gestiscono  il
sistema  italiano  degli  stoccaggi  forniscano   servizi   volti   a
massimizzare il gas in giacenza negli stoccaggi,  senza  pregiudicare
la fase di erogazione in corso; 
  Considerato che, anche a seguito  dei  conferimenti  effettuati  ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto  ministeriale  del  31  marzo
2023, si stima il raggiungimento di una giacenza  del  sistema  degli
stoccaggi nazionali al 31 marzo di circa 58,2 TWh, pari a  circa  5,3
miliardi di standard metri cubi; 
  Visto l'art. 2 del decreto ministeriale n. 138 del 1°  aprile  2022
che norma l'allocazione al gestore della rete nazionale di  trasporto
(SNAM Rete Gas S.p.a.) della capacita' necessaria  per  i  servizi  e
consumi interni; 
  Considerato che la quota  di  volume  di  stoccaggio  offerta  agli
operatori del trasporto per  l'anno  contrattuale  di  stoccaggio  e'
stabilita in circa 551.573 MWh, pari a circa 50 milioni di metri cubi
standard  e  allocata  presso  STOGIT  in  riferimento  a  un  potere
calorifico superiore pari a 11,03146 kWh/Sm³; 
  Considerato che, ai sensi dell'art. 18 del decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, i soggetti che svolgono attivita' di vendita  ai
clienti civili, ivi comprese  le  utenze  relative  ad  attivita'  di
servizio pubblico, tra cui  ospedali,  case  di  cura  e  di  riposo,
carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private  che  svolgono
un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili
con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere  dal
1° ottobre 2011 hanno l'obbligo di fornire  agli  stessi  clienti  il
servizio di modulazione, ovvero, ove  abbiano  installato  misuratori
multiorari di gas naturale, il servizio  richiesto  direttamente  dai
clienti stessi, e che ai sensi  dell'art.  21  del  decreto-legge  1°
marzo 2022,  n.  17,  tale  obbligo  va  assicurato  prioritariamente
attraverso l'utilizzo dei servizi di stoccaggio messi a  disposizione
ai sensi del presente decreto; 
  Considerato il regolamento di esecuzione (UE)  n.  2023/2633  della
Commissione del 20 novembre 2023  che  definisce  la  traiettoria  di
riempimento con obiettivi intermedi per il 2024  per  ciascuno  Stato
membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo  di  gas  ubicati
sul suo territorio e direttamente  interconnessi  alla  sua  area  di
mercato che prevede per l'Italia obiettivi intermedi del 36%, 54%,  e
72% rispettivamente per  il  1°  maggio,  1°  luglio,  1°  settembre,
funzionali al conseguimento dell'obiettivo di riempimento del 90%  al
1° novembre 2024; 
  Considerato il regolamento (UE) n. 2023/427 del  Consiglio  del  25
febbraio  2023  che  modifica  il  regolamento   (UE)   n.   833/2014
concernente misure restrittive in considerazione delle  azioni  della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina che in particolare
prevede, all'art. 1, comma 12 la modifica  dell'art.  5-septiesdecies
del regolamento (UE) n. 833/2014 come segue «1.  E'  vietato  mettere
capacita' di stoccaggio quale definita all'art. 2, paragrafo 1, punto
28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio in un impianto di stoccaggio  quale  definito  all'art.  2,
punto 9), della direttiva 2009/73/CE del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, ad esclusione della parte  di  impianto  di  gas  naturale
liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a  disposizione  di:  a)  un
cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona
giuridica, un'entita' o un organismo  stabiliti  in  Russia;  b)  una
persona giuridica,  un'entita'  o  un  organismo  i  cui  diritti  di
proprieta' sono direttamente o indirettamente detenuti per  oltre  il
50 % da una persona giuridica, un'entita' o un organismo di cui  alla
lettera a)  del  presente  paragrafo;  o  c)  una  persona  fisica  o
giuridica, un'entita' o un organismo che agisce per conto o sotto  la
direzione di una persona giuridica, un'entita' o un organismo di  cui
alla lettera a) o b) del presente paragrafo.»; 
  Ritenuto opportuno prevedere, per ottimizzare il ciclo di iniezione
di gas naturale negli stoccaggi ai sensi del citato decreto-legge, la
sperimentazione  di  profili  tecnici  di  iniezione  che   prevedano
pressioni dinamiche in pozzo anche superiori alla  pressione  statica
originaria di giacimento per periodi di tempo prolungati,  sempreche'
la pressione di giacimento al termine  della  fase  di  iniezione  si
mantenga  entro   i   limiti   di   sicurezza   stabiliti,   nonche',
relativamente alle modalita' di allocazione, l'offerta  di  capacita'
di stoccaggio ove possibile anche giornaliera; 
  Ritenuto  opportuno,  al  fine  di   rendere   disponibili   volumi
aggiuntivi di gas naturale, ottimizzare sia l'utilizzo dei  terminali
di rigassificazione, prevedendo servizi di rigassificazione integrati
con  l'iniezione  del  gas  negli  stoccaggi,  nonche'   servizi   di
collegamento con altri terminali operanti in area  mediterranea,  sia
l'utilizzo della capacita' disponibile ai punti di entrata della rete
nazionale dei gasdotti non interconnessi  direttamente  con  reti  di
Stati  membri  dell'Unione  europea,  prevedendo  corrispettivi   che
incentivino l'importazione dall'estero; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                      Stoccaggio di modulazione 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12,  comma  7,  del  decreto  legislativo  23
maggio 2000, n. 164, come  sostituito  dall'art.  27,  comma  2,  del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente (di seguito  Autorita')  determina,  nei
limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente,  le  modalita'
atte a garantire a tutti gli utenti l'accesso a parita' di condizioni
al servizio di stoccaggio, la massima imparzialita' e la  neutralita'
del servizio stesso in condizioni di normale esercizio e gli obblighi
dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, per  i  servizi
di cui al presente decreto. 
  2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2024 - 31  marzo
2025, lo spazio di stoccaggio di modulazione di punta, offerto  dalle
imprese STOGIT, Edison Stoccaggio e Ital Gas  Storage,  da  assegnare
secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del  decreto-legge  n.  1
del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di  fornitura
ai clienti di cui all'art. 12, comma 7,  lettera  a),  sopra  citato,
relativamente al medesimo anno di stoccaggio, e' stabilito in  misura
di circa 86.322.670 MWh, pari a circa 7.861 milioni di standard metri
cubi, tenuto conto dei  rispettivi  poteri  calorifici  superiori  di
riferimento, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori: 
    a. il volume relativo alla domanda di gas  naturale  nel  periodo
dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi  effettivi  nel
periodo invernale negli ultimi dieci anni; 
    b. il volume di  gas  tecnicamente  importabile  nel  periodo  1°
ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore  al  65%  della
capacita' relativa alle infrastrutture  di  importazione  disponibili
nello stesso periodo,  sommato  alla  produzione  nazionale  prevista
nello stesso periodo e al netto delle esportazioni. 
  3. La prima asta per l'allocazione dello spazio  di  stoccaggio  di
modulazione e' conclusa dalla societa' Ital Gas  Storage,  mentre  la
seconda da Edison Stoccaggio, fino alla concorrenza dello  spazio  di
stoccaggio nelle loro disponibilita'. 
  4. Le ulteriori capacita' di stoccaggio disponibili, pari  a  circa
57.179.011 MWh, corrispondenti a  circa  5.186  milioni  di  standard
metri cubi, piu' la quota  parte  di  stoccaggio  minerario  che  non
risulti  effettivamente  richiesta  alle  imprese  di  stoccaggio   e
allocata, sono assegnate dalle imprese di stoccaggio STOGIT e  Edison
Stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2024-2025 mediante  procedure  di
asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma  3,  secondo  periodo,
del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti,  anche
per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del  decreto
legislativo n. 164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme  e/o  che
amplino l'offerta di flessibilita'. 
  5. La capacita' di stoccaggio, di cui ai commi 2, e 4, e' assegnata
dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna  delle
quali articolata in  un'offerta  di  lotti  di  capacita'  secondo  i
seguenti prodotti: 
    a. un  primo  che  preveda  la  disponibilita'  di  capacita'  di
iniezione dal mese  successivo  a  quello  di  conferimento  sino  al
termine della fase di iniezione-prodotto con iniezione stagionale; 
    b. un secondo che  preveda  la  disponibilita'  di  capacita'  di
iniezione in un mese successivo a quello di conferimento-prodotto con
iniezione mensile. 
  6. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2024 - 31  marzo
2025 la prima procedura di allocazione della capacita' di stoccaggio,
nelle sue diverse tipologie di servizio, ha luogo entro il 12  aprile
2024 secondo il calendario successivamente pubblicato  dalle  imprese
di stoccaggio. Il  calendario  delle  eventuali  aste  successive  e'
definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell'Autorita'. 
  7. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica - Ex DG IS i risultati delle aste al  fine
di monitorare l'obiettivo di  riempimento  di  cui  all'art.  21  del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. 
  8. Restano fermi gli obblighi dei venditori di  fornire  ai  propri
clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto  dall'art.
18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive  modifiche  e
integrazioni, da assicurare in via  prioritaria  mediante  l'utilizzo
dei servizi di stoccaggio messi a disposizione attraverso il presente
decreto. 
  9. Per ciascuna asta e' stabilito,  secondo  modalita'  determinate
dall'Autorita', un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga
conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato  e  della
necessita'  di  giungere  a  un  livello  di  stoccaggio  piu'   alto
possibile, in  linea  con  le  previsioni  di  cui  all'art.  21  del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17. 
  10. Edison Stoccaggio destina una quota  dello  spazio  di  cui  al
comma 5 a servizi che consentano un uso piu' flessibile della  punta,
da  offrire  mediante  un'asta   la   cui   procedura   e'   definita
dall'Autorita'. 
  11. In particolare, Edison Stoccaggio rende disponibile  una  quota
pari a 635.000 MWh corrispondenti a  circa  60  milioni  di  standard
metri cubi.