IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante
attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, come modificato dal decreto
legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e in particolare gli articoli 11,
12, 13 e 18 recanti disposizioni relative alle attivita' di
stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della
modulazione dei consumi;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione
dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i
servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione
richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle
modalita' per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di
coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei
limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacita'
di stoccaggio strategico e di modulazione, nonche' adozione di
direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli
stoccaggi nazionali, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana del 5 giugno 2001 n. 128;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, di seguito
«decreto legislativo n. 93 del 2011» recante attuazione delle
direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme
comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas
naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi
al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica e che
abrogano le direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno
2011;
Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del
2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di
modulazione;
Visto l'art. 14 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dall'art. 38, comma
2, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con legge 7
agosto 2012, n. 134;
Visto l'art. 38, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012,
convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;
Visto il regolamento (UE) n. 2017/1938 del Parlamento europeo e del
Consiglio concernente misure volte a garantire la sicurezza
dell'approvvigionamento di gas;
Vista la comunicazione della Commissione europea sulla strategia
dell'Unione europea riguardante il GNL e lo stoccaggio di gas
naturale del 16 febbraio 2016;
Visto il comunicato del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica del 31 gennaio 2024 che conferma in 4,62 miliardi di metri
cubi standard il volume di stoccaggio strategico per l'anno
contrattuale 2024-2025, come per il precedente anno contrattuale,
pari a circa 49.420.941 MWh, in riferimento a un potere calorifico
superiore pari a 11,03146 kWh/Sm³ per la quota di STOGIT (4.480
milioni di metri cubi standard) e pari a circa 1.481.667 MWh, in
riferimento a un potere calorifico superiore pari a 10,57275 kWh/Sm³
per la quota di Edison Stoccaggio (circa 140 milioni di metri cubi
standard);
Considerato che sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e
integrato il complesso delle capacita' di stoccaggio di working gas
di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire
l'ottimizzazione delle capacita' stesse;
Considerato che per l'anno contrattuale di stoccaggio 2024-2025 lo
spazio per lo stoccaggio minerario richiesto a questo Ministero dai
titolari delle concessioni minerarie per la produzione di gas
naturale e reso disponibile da STOGIT e' stato di 1.514.018 MWh pari
a circa 137,2 milioni di metri cubi standard (in riferimento a un
potere calorifico superiore pari a 11,03146 kWh/Sm³);
Considerato che la capacita' di stoccaggio minerario sopra
indicata, che non risulti richiesta alle imprese nazionali di
stoccaggio, e' da destinare ad altri prodotti che amplino l'offerta
di flessibilita', fermi restando i vincoli di riempimento delle
capacita' conferite;
Ritenuto opportuno suddividere l'offerta dello spazio di stoccaggio
di modulazione in un prodotto di punta con caratteristiche
preordinate ai fini del servizio di modulazione per i clienti finali
di cui all'art. 18 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, in
un prodotto di tipo uniforme e in altri prodotti che amplino
l'offerta di flessibilita', anche in considerazione della attuale
situazione di rischi per la sicurezza degli approvvigionamenti di gas
naturale;
Ritenuto necessario, al fine di estendere a piu' servizi di
stoccaggio le metodologie di allocazione della capacita' secondo
logiche di mercato, confermare le procedure concorrenziali contenute
nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di
modulazione, anche per i servizi di capacita' pluriennale nonche' i
servizi che amplino l'offerta di flessibilita';
Considerato che per il servizio di stoccaggio pluriennale, ai sensi
dell'art. 2 del decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica del 31 marzo 2023 concernente le modalita' di allocazione
della capacita' di stoccaggio per il periodo 1° aprile 2023 - 31
marzo 2024, risultano gia' allocati quantitativi per anno
contrattuale di stoccaggio 2024-2025 presso la societa' STOGIT;
Ritenuto adeguato, per le esigenze di tutela dei clienti di cui
all'art. 12, comma 7, lettera a) del decreto legislativo 23 maggio
2000, n. 164, allocare la maggior parte dello spazio di stoccaggio di
modulazione secondo un prodotto stagionale con un profilo di
iniezione ed erogazione studiato in funzione delle esigenze dei
predetti clienti;
Viste le comunicazioni ricevute dal Ministero dell'ambiente e della
sicurezza energetica dalle societa' di stoccaggio operanti in Italia
facenti riferimento alle rispettive capacita' disponibili per l'anno
contrattuale di stoccaggio 2024-2025;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali», il quale prevede all'art. 21,
tra l'altro, di ottimizzare il ciclo di iniezione al fine di portare
il riempimento degli stoccaggi ad almeno il 90% delle capacita' di
stoccaggio nazionale disponibili, anche mediante particolari
condizioni di esercizio degli stoccaggi, nonche' mediante le relative
modalita' di allocazione dello spazio di stoccaggio di modulazione e
i relativi obblighi di iniezione;
Considerato che il citato art. 21 del decreto-legge 1° marzo 2022,
n. 17, prevede la possibilita' di ricorrere ad iniezioni di gas in
controflusso nonche' di stabilire meccanismi economici per rendere
disponibili volumi aggiuntivi di gas naturale dai punti di
interconnessione con gasdotti non interconnessi con la rete europea
dei gasdotti e nei terminali di rigassificazione, al fine di favorire
il livello di riempimento degli stoccaggi, nonche' allo scopo di
contrastare l'insorgere di situazioni di emergenza;
Visti i decreti ministeriali n. 253 del 22 giugno 2022 e n. 287 del
20 luglio 2022, che istituiscono il servizio di riempimento di ultima
istanza dello stoccaggio per la societa' maggior di trasporto (SNAM
Rete Gas S.p.a.) e per il Gestore dei servizi energetici (GSE
S.p.a.);
Visti gli atti di indirizzo del 29 dicembre 2022 e del 6 marzo 2023
con cui, in considerazione della crisi Russia-Ucraina e delle
possibili ripercussioni sulla sicurezza degli approvvigionamenti
energetici nazionali, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza
energetica ha acconsentito affinche' le societa' che gestiscono il
sistema italiano degli stoccaggi forniscano servizi volti a
massimizzare il gas in giacenza negli stoccaggi, senza pregiudicare
la fase di erogazione in corso;
Considerato che, anche a seguito dei conferimenti effettuati ai
sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto ministeriale del 31 marzo
2023, si stima il raggiungimento di una giacenza del sistema degli
stoccaggi nazionali al 31 marzo di circa 58,2 TWh, pari a circa 5,3
miliardi di standard metri cubi;
Visto l'art. 2 del decreto ministeriale n. 138 del 1° aprile 2022
che norma l'allocazione al gestore della rete nazionale di trasporto
(SNAM Rete Gas S.p.a.) della capacita' necessaria per i servizi e
consumi interni;
Considerato che la quota di volume di stoccaggio offerta agli
operatori del trasporto per l'anno contrattuale di stoccaggio e'
stabilita in circa 551.573 MWh, pari a circa 50 milioni di metri cubi
standard e allocata presso STOGIT in riferimento a un potere
calorifico superiore pari a 11,03146 kWh/Sm³;
Considerato che, ai sensi dell'art. 18 del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, i soggetti che svolgono attivita' di vendita ai
clienti civili, ivi comprese le utenze relative ad attivita' di
servizio pubblico, tra cui ospedali, case di cura e di riposo,
carceri, scuole, e altre strutture pubbliche o private che svolgono
un'attivita' riconosciuta di assistenza, nonche' a clienti non civili
con consumi non superiori a 50.000 metri cubi annui, a decorrere dal
1° ottobre 2011 hanno l'obbligo di fornire agli stessi clienti il
servizio di modulazione, ovvero, ove abbiano installato misuratori
multiorari di gas naturale, il servizio richiesto direttamente dai
clienti stessi, e che ai sensi dell'art. 21 del decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17, tale obbligo va assicurato prioritariamente
attraverso l'utilizzo dei servizi di stoccaggio messi a disposizione
ai sensi del presente decreto;
Considerato il regolamento di esecuzione (UE) n. 2023/2633 della
Commissione del 20 novembre 2023 che definisce la traiettoria di
riempimento con obiettivi intermedi per il 2024 per ciascuno Stato
membro dotato di impianti di stoccaggio sotterraneo di gas ubicati
sul suo territorio e direttamente interconnessi alla sua area di
mercato che prevede per l'Italia obiettivi intermedi del 36%, 54%, e
72% rispettivamente per il 1° maggio, 1° luglio, 1° settembre,
funzionali al conseguimento dell'obiettivo di riempimento del 90% al
1° novembre 2024;
Considerato il regolamento (UE) n. 2023/427 del Consiglio del 25
febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE) n. 833/2014
concernente misure restrittive in considerazione delle azioni della
Russia che destabilizzano la situazione in Ucraina che in particolare
prevede, all'art. 1, comma 12 la modifica dell'art. 5-septiesdecies
del regolamento (UE) n. 833/2014 come segue «1. E' vietato mettere
capacita' di stoccaggio quale definita all'art. 2, paragrafo 1, punto
28), del regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio in un impianto di stoccaggio quale definito all'art. 2,
punto 9), della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, ad esclusione della parte di impianto di gas naturale
liquefatto utilizzata per lo stoccaggio, a disposizione di: a) un
cittadino russo, una persona fisica residente in Russia o una persona
giuridica, un'entita' o un organismo stabiliti in Russia; b) una
persona giuridica, un'entita' o un organismo i cui diritti di
proprieta' sono direttamente o indirettamente detenuti per oltre il
50 % da una persona giuridica, un'entita' o un organismo di cui alla
lettera a) del presente paragrafo; o c) una persona fisica o
giuridica, un'entita' o un organismo che agisce per conto o sotto la
direzione di una persona giuridica, un'entita' o un organismo di cui
alla lettera a) o b) del presente paragrafo.»;
Ritenuto opportuno prevedere, per ottimizzare il ciclo di iniezione
di gas naturale negli stoccaggi ai sensi del citato decreto-legge, la
sperimentazione di profili tecnici di iniezione che prevedano
pressioni dinamiche in pozzo anche superiori alla pressione statica
originaria di giacimento per periodi di tempo prolungati, sempreche'
la pressione di giacimento al termine della fase di iniezione si
mantenga entro i limiti di sicurezza stabiliti, nonche',
relativamente alle modalita' di allocazione, l'offerta di capacita'
di stoccaggio ove possibile anche giornaliera;
Ritenuto opportuno, al fine di rendere disponibili volumi
aggiuntivi di gas naturale, ottimizzare sia l'utilizzo dei terminali
di rigassificazione, prevedendo servizi di rigassificazione integrati
con l'iniezione del gas negli stoccaggi, nonche' servizi di
collegamento con altri terminali operanti in area mediterranea, sia
l'utilizzo della capacita' disponibile ai punti di entrata della rete
nazionale dei gasdotti non interconnessi direttamente con reti di
Stati membri dell'Unione europea, prevedendo corrispettivi che
incentivino l'importazione dall'estero;
Decreta:
Art. 1
Stoccaggio di modulazione
1. Ai sensi dell'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 23
maggio 2000, n. 164, come sostituito dall'art. 27, comma 2, del
decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, l'Autorita' di regolazione
per energia, reti e ambiente (di seguito Autorita') determina, nei
limiti imposti dalla regolamentazione europea vigente, le modalita'
atte a garantire a tutti gli utenti l'accesso a parita' di condizioni
al servizio di stoccaggio, la massima imparzialita' e la neutralita'
del servizio stesso in condizioni di normale esercizio e gli obblighi
dei soggetti che svolgono le attivita' di stoccaggio, per i servizi
di cui al presente decreto.
2. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2024 - 31 marzo
2025, lo spazio di stoccaggio di modulazione di punta, offerto dalle
imprese STOGIT, Edison Stoccaggio e Ital Gas Storage, da assegnare
secondo le procedure stabilite dall'art. 14 del decreto-legge n. 1
del 2012, da destinare in via prioritaria alle esigenze di fornitura
ai clienti di cui all'art. 12, comma 7, lettera a), sopra citato,
relativamente al medesimo anno di stoccaggio, e' stabilito in misura
di circa 86.322.670 MWh, pari a circa 7.861 milioni di standard metri
cubi, tenuto conto dei rispettivi poteri calorifici superiori di
riferimento, determinato tenendo conto dei seguenti due fattori:
a. il volume relativo alla domanda di gas naturale nel periodo
dal 1° ottobre - 31 marzo, con riferimento ai consumi effettivi nel
periodo invernale negli ultimi dieci anni;
b. il volume di gas tecnicamente importabile nel periodo 1°
ottobre - 31 marzo mediante un utilizzo non superiore al 65% della
capacita' relativa alle infrastrutture di importazione disponibili
nello stesso periodo, sommato alla produzione nazionale prevista
nello stesso periodo e al netto delle esportazioni.
3. La prima asta per l'allocazione dello spazio di stoccaggio di
modulazione e' conclusa dalla societa' Ital Gas Storage, mentre la
seconda da Edison Stoccaggio, fino alla concorrenza dello spazio di
stoccaggio nelle loro disponibilita'.
4. Le ulteriori capacita' di stoccaggio disponibili, pari a circa
57.179.011 MWh, corrispondenti a circa 5.186 milioni di standard
metri cubi, piu' la quota parte di stoccaggio minerario che non
risulti effettivamente richiesta alle imprese di stoccaggio e
allocata, sono assegnate dalle imprese di stoccaggio STOGIT e Edison
Stoccaggio per l'anno di stoccaggio 2024-2025 mediante procedure di
asta competitiva, ai sensi dell'art. 14, comma 3, secondo periodo,
del decreto-legge n. 1 del 2012, aperte a tutti i richiedenti, anche
per servizi diversi dalla modulazione di cui all'art. 18 del decreto
legislativo n. 164 del 2000, come prodotti di tipo uniforme e/o che
amplino l'offerta di flessibilita'.
5. La capacita' di stoccaggio, di cui ai commi 2, e 4, e' assegnata
dalle imprese di stoccaggio secondo aste consecutive, ciascuna delle
quali articolata in un'offerta di lotti di capacita' secondo i
seguenti prodotti:
a. un primo che preveda la disponibilita' di capacita' di
iniezione dal mese successivo a quello di conferimento sino al
termine della fase di iniezione-prodotto con iniezione stagionale;
b. un secondo che preveda la disponibilita' di capacita' di
iniezione in un mese successivo a quello di conferimento-prodotto con
iniezione mensile.
6. Per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2024 - 31 marzo
2025 la prima procedura di allocazione della capacita' di stoccaggio,
nelle sue diverse tipologie di servizio, ha luogo entro il 12 aprile
2024 secondo il calendario successivamente pubblicato dalle imprese
di stoccaggio. Il calendario delle eventuali aste successive e'
definito dalle imprese di stoccaggio su indicazione dell'Autorita'.
7. Le imprese di stoccaggio comunicano al Ministero dell'ambiente e
della sicurezza energetica - Ex DG IS i risultati delle aste al fine
di monitorare l'obiettivo di riempimento di cui all'art. 21 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
8. Restano fermi gli obblighi dei venditori di fornire ai propri
clienti il servizio di modulazione secondo quanto previsto dall'art.
18 del decreto legislativo n. 164 del 2000 e successive modifiche e
integrazioni, da assicurare in via prioritaria mediante l'utilizzo
dei servizi di stoccaggio messi a disposizione attraverso il presente
decreto.
9. Per ciascuna asta e' stabilito, secondo modalita' determinate
dall'Autorita', un prezzo di riserva distinto per servizio, che tenga
conto del valore dei prodotti e dell'evoluzione del mercato e della
necessita' di giungere a un livello di stoccaggio piu' alto
possibile, in linea con le previsioni di cui all'art. 21 del
decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17.
10. Edison Stoccaggio destina una quota dello spazio di cui al
comma 5 a servizi che consentano un uso piu' flessibile della punta,
da offrire mediante un'asta la cui procedura e' definita
dall'Autorita'.
11. In particolare, Edison Stoccaggio rende disponibile una quota
pari a 635.000 MWh corrispondenti a circa 60 milioni di standard
metri cubi.