IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE E DELLE FORESTE
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/2104 della Commissione del
29 luglio 2022 che integra il regolamento (UE) n. 1308/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme di
commercializzazione dell'olio di oliva e che abroga il regolamento
(CEE) n. 2568/91 della Commissione e il regolamento di esecuzione
(UE) n. 29/2012 della Commissione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2022/2105 della commissione
del 29 luglio 2022 che stabilisce norme relative ai controlli di
conformita' delle norme di commercializzazione dell'olio di oliva e
ai metodi di analisi delle caratteristiche dell'olio di oliva;
Visto il decreto ministeriale 10 novembre 2009 recante
«Disposizioni nazionali relative alle norme di commercializzazione
dell'olio di oliva», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 16 gennaio 2010, n. 12;
Visto il decreto ministeriale 23 dicembre 2013 recante
«Disposizioni nazionali concernenti l'attuazione del regolamento di
esecuzione (UE) n. 299/2013 della Commissione del 26 marzo 2013,
recante modifica del regolamento (CEE) n. 2568/91, relativo alle
caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva
nonche' ai metodi ad essi attinenti», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 8 febbraio 2014, n. 32;
Visto il decreto ministeriale 8 luglio 2015 recante «Modifiche alle
disposizioni nazionali concernenti le caratteristiche degli oli
d'oliva e degli oli di sansa d'oliva di cui al decreto ministeriale
23 dicembre 2013 e alle norme di commercializzazione dell'olio di
oliva di cui al decreto ministeriale 10 novembre 2009»;
Vista la legge 27 dicembre 2023, n. 206 recante «Disposizioni
organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made
in Italy» ed in particolare l'art. 9, recante valorizzazione della
filiera degli oli di oliva vergini, che al comma 1 dispone «Al fine
di valorizzare la filiera produttiva degli oli di oliva vergini
garantendone una maggiore qualita', con decreto di natura non
regolamentare del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste sono stabilite le modalita' di
registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo
nazionale, delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da
parte dei commercianti di olive di cui al decreto del Ministro delle
politiche agricole alimentari e forestali 10 novembre 2009,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 12 del 16 gennaio 2010. Le
consegne e le registrazioni di cui al primo periodo devono avvenire
entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da parte
degli olivicoltori»;
Ritenuto di dare attuazione alla disposizione di cui al sopra
citato art. 9 della legge 27 dicembre 2023, n. 206, emanando il
previsto decreto di natura non regolamentare del Ministro
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Decreta:
Art. 1
Registrazione nel Sistema informativo agricolo nazionale delle
consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte di
commercianti di olive
1. Il presente decreto disciplina le modalita' applicative di
registrazione, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), delle consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte
dei commercianti di olive.
2. Le consegne delle olive da olio ai frantoi oleari da parte dei
commercianti di olive e le registrazioni nell'ambito del SIAN
avvengono entro sei ore dalla consegna delle olive ai commercianti da
parte degli olivicoltori.
3. Le modalita' di registrazione delle consegne di olive da olio di
cui al presente articolo avvengono secondo le modalita' previste
dall'allegato 1 al presente decreto.