IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI,
IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare, l'art. 1,
commi da 61 a 65-bis, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 61 della predetta legge n.
205 del 2017, nella parte in cui prevede che: «Al fine di favorire la
creazione di condizioni favorevoli allo sviluppo di nuovi
investimenti nelle aree portuali delle regioni piu' sviluppate, cosi'
come individuate dalla normativa europea, ammissibili alle deroghe
previste dall'art. 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, e' prevista l'istituzione della Zona logistica
semplificata»;
Visto l'art. 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di Genova, la sicurezza della
rete nazionale delle infrastrutture e dei trasporti, gli eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», con cui e'
stata istituita, ai sensi dell'art. 1, comma 62 della legge 27
dicembre 2017, n. 205, la «Zona logistica semplificata - Porto e
retroporto di Genova»;
Visto il decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
in materia di immigrazione», convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162, e, in particolare, il Capo III, che,
all'art. 9, istituisce la «Zona economica speciale per il Mezzogiorno
- ZES unica» e, all'art. 16, concede il credito d'imposta per gli
investimenti nella ZES unica;
Visto il decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, recante «Ulteriori
disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, e,
in particolare, l'art. 13, comma 1, nella parte in cui prevede la
concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nelle
zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'art. 1, commi da
61 a 65-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente alle
zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma dell'art.
107, paragrafo 3, lettera c) del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea e nella misura massima consentita dalla Carta
degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, in relazione agli
investimenti in beni strumentali applicando, in quanto compatibili,
le disposizioni di cui all'art. 16, commi da 2 a 5 del decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 162;
Visto, altresi', l'art. 13, comma 3 del medesimo decreto-legge n.
60 del 2024, il quale prevede che le modalita' di accesso al
beneficio nonche' i criteri e le modalita' di applicazioni e di
fruizione del credito di imposta e dei relativi controlli siano
definiti «con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo
2024, n. 40, recante il «Regolamento di istituzione di Zone
logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'art. 1, comma 65 della
legge 27 dicembre 2017, n. 205»;
Vista la comunicazione della Commissione europea, del 19 aprile
2021, C (2021) 2594 final concernente gli «Orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027»;
Vista la Carta degli aiuti a finalita' regionale per l'Italia (1°
gennaio 2022-31 dicembre 2027), di cui alla decisione della
Commissione europea del 2 dicembre 2021, C (2021) 8655 final, come
modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 final, del
19 giugno 2023, C(2023) 3913 final e del 18 dicembre 2023, C(2023)
8654 final;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione, del 17
giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie di
aiuti compatibili con il mercato interno, in applicazione degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, lettera a) del citato
regolamento (UE) n. 651/2014, che richiede la presentazione alla
Commissione europea di un piano di valutazione se la dotazione
annuale media del regime di aiuti supera 150 milioni di euro;
Visto, altresi', l'art. 14 del medesimo regolamento (UE) n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014 e successive
modifiche, che disciplina «Gli aiuti a finalita' regionale agli
investimenti»;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, che istituisce il fondo per una
transizione giusta;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno 2021, recante le disposizioni comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione
giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna e
allo strumento di sostegno finanziario per la gestione delle
frontiere e la politica dei visti;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione, del 13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis;
Vista la raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003
relativa alla definizione delle microimprese, piccole-medie imprese
(2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea
n. 124 del 20 maggio 2003) nonche' l'allegato I del regolamento (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di garantire il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale in materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico ai
sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5 marzo 2001, n. 57, che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la disciplina per il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi
dell'art. 52, comma 6 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e
successive modifiche e integrazioni»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986,
n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi;
Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante «Norme
di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti in sede di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
quelli di modernizzazione del sistema di gestione delle
dichiarazioni» e, in particolare, l'art. 17, concernente la
compensazione dei crediti d'imposta;
Vista la comunicazione SANI2 SA.114417 richiesta a cura del
Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud, della
Presidenza del Consiglio dei ministri;
Ritenuta la necessita' di emanare le disposizioni applicative
necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art. 13
del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto reca le disposizioni applicative per
l'attribuzione del contributo sotto forma di credito d'imposta per
gli investimenti nelle zone logistiche semplificate (ZLS) di cui
all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, limitatamente
alle zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a norma
dell'art. 107, paragrafo 3, lettera c), del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea, cosi' come individuate dalla Carta
degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027.
2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1
e' riconosciuto nel limite di spesa complessivo indicato dall'art.
13, comma 2 del citato decreto-legge n. 60 del 2024.