IL MINISTRO PER GLI AFFARI EUROPEI, 
             IL SUD, LE POLITICHE DI COESIONE E IL PNRR 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 27 dicembre  2017,  n.  205,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020» e, in particolare,  l'art.  1,
commi da 61 a 65-bis, e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 61 della predetta  legge  n.
205 del 2017, nella parte in cui prevede che: «Al fine di favorire la
creazione  di  condizioni   favorevoli   allo   sviluppo   di   nuovi
investimenti nelle aree portuali delle regioni piu' sviluppate, cosi'
come individuate dalla normativa europea,  ammissibili  alle  deroghe
previste dall'art. 107 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea,   e'   prevista   l'istituzione   della    Zona    logistica
semplificata»; 
  Visto l'art. 7 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, recante
«Disposizioni urgenti per la citta' di  Genova,  la  sicurezza  della
rete nazionale delle  infrastrutture  e  dei  trasporti,  gli  eventi
sismici del 2016 e 2017, il lavoro e le altre emergenze», con cui  e'
stata istituita, ai sensi  dell'art.  1,  comma  62  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205, la «Zona  logistica  semplificata  -  Porto  e
retroporto di Genova»; 
  Visto  il  decreto-legge  19  settembre  2023,  n.   124,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di politiche  di  coesione,  per  il
rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese,  nonche'
in materia di immigrazione»,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
legge 13 novembre 2023, n. 162, e, in particolare, il Capo III,  che,
all'art. 9, istituisce la «Zona economica speciale per il Mezzogiorno
- ZES unica» e, all'art. 16, concede il  credito  d'imposta  per  gli
investimenti nella ZES unica; 
  Visto il decreto-legge 7 maggio 2024,  n.  60,  recante  «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia   di   politiche   di   coesione»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n.  95,  e,
in particolare, l'art. 13, comma 1, nella parte  in  cui  prevede  la
concessione di un contributo, sotto forma di credito d'imposta, nelle
zone logistiche semplificate istituite ai sensi dell'art. 1, commi da
61 a 65-bis della legge 27 dicembre 2017, n. 205, limitatamente  alle
zone ammissibili agli aiuti a finalita' regionale a  norma  dell'art.
107,  paragrafo  3,  lettera  c)  del  Trattato   sul   funzionamento
dell'Unione europea e nella misura  massima  consentita  dalla  Carta
degli aiuti  a  finalita'  regionale  2022-2027,  in  relazione  agli
investimenti in beni strumentali applicando, in  quanto  compatibili,
le disposizioni di cui all'art. 16, commi da 2 a 5 del  decreto-legge
19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge
13 novembre 2023, n. 162; 
  Visto, altresi', l'art. 13, comma 3 del medesimo  decreto-legge  n.
60 del 2024,  il  quale  prevede  che  le  modalita'  di  accesso  al
beneficio nonche' i criteri e  le  modalita'  di  applicazioni  e  di
fruizione del credito di  imposta  e  dei  relativi  controlli  siano
definiti «con decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR, adottato di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4  marzo
2024,  n.  40,  recante  il  «Regolamento  di  istituzione  di   Zone
logistiche semplificate (ZLS) ai sensi dell'art. 1,  comma  65  della
legge 27 dicembre 2017, n. 205»; 
  Vista la comunicazione della Commissione  europea,  del  19  aprile
2021, C (2021) 2594 final concernente gli «Orientamenti in materia di
aiuti di Stato a finalita' regionale 2022-2027»; 
  Vista la Carta degli aiuti a finalita' regionale per  l'Italia  (1°
gennaio  2022-31  dicembre  2027),  di  cui  alla   decisione   della
Commissione europea del 2 dicembre 2021, C (2021)  8655  final,  come
modificata dalle decisioni del 18 marzo 2022, C(2022) 1545 final, del
19 giugno 2023, C(2023) 3913 final e del 18  dicembre  2023,  C(2023)
8654 final; 
  Visto il regolamento (UE) n. 651/2014  della  Commissione,  del  17
giugno 2014 e successive modifiche, che dichiara alcune categorie  di
aiuti compatibili con  il  mercato  interno,  in  applicazione  degli
articoli  107  e  108  del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, paragrafo 2, lettera a) del citato
regolamento (UE) n. 651/2014,  che  richiede  la  presentazione  alla
Commissione europea di  un  piano  di  valutazione  se  la  dotazione
annuale media del regime di aiuti supera 150 milioni di euro; 
  Visto,  altresi',  l'art.  14  del  medesimo  regolamento  (UE)  n.
651/2014  della  Commissione,  del  17  giugno  2014   e   successive
modifiche, che disciplina  «Gli  aiuti  a  finalita'  regionale  agli
investimenti»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1056 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 24 giugno  2021,  che  istituisce  il  fondo  per  una
transizione giusta; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/1060 del Parlamento europeo e del
Consiglio,  del  24  giugno  2021,  recante  le  disposizioni  comuni
applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo  sociale
europeo Plus, al Fondo di coesione,  al  Fondo  per  una  transizione
giusta, al Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi,  la  pesca  e
l'acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al
Fondo asilo, migrazione e integrazione, al Fondo sicurezza interna  e
allo  strumento  di  sostegno  finanziario  per  la  gestione   delle
frontiere e la politica dei visti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della  Commissione,  del  13
dicembre 2023, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti de minimis; 
  Vista la  raccomandazione  della  Commissione  del  6  maggio  2003
relativa alla definizione delle microimprese,  piccole-medie  imprese
(2003/361/CE pubblicata nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
n. 124 del 20 maggio 2003) nonche' l'allegato I del regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52, ai sensi del quale, al fine di  garantire  il
rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza  e  di
pubblicita' previsti dalla normativa europea e nazionale  in  materia
di aiuti di Stato, i soggetti pubblici o privati che concedono ovvero
gestiscono i predetti aiuti trasmettono le relative informazioni alla
banca dati istituita presso il Ministero dello sviluppo economico  ai
sensi dell'art. 14, comma 2 della legge 5  marzo  2001,  n.  57,  che
assume la denominazione di «Registro nazionale degli aiuti di Stato»; 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, recante il «Regolamento recante la  disciplina  per  il
funzionamento del Registro nazionale degli aiuti di Stato,  ai  sensi
dell'art. 52, comma 6  della  legge  24  dicembre  2012,  n.  234,  e
successive modifiche e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre  1986,
n. 917, recante il testo unico delle imposte sui redditi; 
  Visto il decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, recante  «Norme
di semplificazione degli adempimenti  dei  contribuenti  in  sede  di
dichiarazione dei redditi e dell'imposta sul valore aggiunto, nonche'
quelli   di   modernizzazione   del   sistema   di   gestione   delle
dichiarazioni»  e,  in  particolare,  l'art.   17,   concernente   la
compensazione dei crediti d'imposta; 
  Vista  la  comunicazione  SANI2  SA.114417  richiesta  a  cura  del
Dipartimento per le  politiche  di  coesione  e  per  il  Sud,  della
Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Ritenuta la  necessita'  di  emanare  le  disposizioni  applicative
necessarie a dare attuazione al credito d'imposta di cui all'art.  13
del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto  reca  le  disposizioni  applicative  per
l'attribuzione del contributo sotto forma di  credito  d'imposta  per
gli investimenti nelle zone  logistiche  semplificate  (ZLS)  di  cui
all'art. 13 del decreto-legge 7 maggio  2024,  n.  60,  limitatamente
alle zone ammissibili  agli  aiuti  a  finalita'  regionale  a  norma
dell'art.  107,  paragrafo  3,   lettera   c),   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, cosi' come individuate dalla Carta
degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027. 
  2. Il contributo sotto forma di credito d'imposta di cui al comma 1
e' riconosciuto nel limite di spesa  complessivo  indicato  dall'art.
13, comma 2 del citato decreto-legge n. 60 del 2024.