IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 14;
Vista la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante «Delega al Governo per
l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle
discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla
legge 19 ottobre 2017, n. 155, che prevede la possibilita' di emanare
disposizioni correttive e integrative al decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14»;
Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al Governo
per la riforma delle discipline della crisi di impresa e
dell'insolvenza»;
Visto il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della
legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante
«Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma
1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
Vista la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le
misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di
ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la
direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e
sull'insolvenza);
Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea e, in
particolare, l'articolo 31;
Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020, ed in
particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 22;
Visto il decreto legislativo 17 giugno 2022, n. 83, recante
Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in attuazione della
direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del
20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva,
l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare
l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva
sulla ristrutturazione e sull'insolvenza);
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri
adottata nella riunione del 10 giugno 2024;
Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza del 23
luglio 2024;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella
riunione del 4 settembre 2024
Sulla proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro della giustizia, di
concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, delle imprese e del
made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali;
Emana
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo
12 gennaio 2019, n. 14
1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera e), le parole: «per i debiti estranei a quelli
sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e accede agli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti nella
qualita' di consumatore»;
b) alla lettera m-bis), dopo le parole «le misure, gli accordi e
le procedure» sono inserite le seguenti: «, diversi dalla
liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata»;
c) alla lettera n):
1) le parole: «albo dei gestori» sono sostituite dalle
seguenti: «elenco dei gestori»;
2) le parole: «l'albo» sono sostituite dalle seguenti:
«l'elenco»;
d) alla lettera o):
1) al numero 1), le parole: «all'albo» sono sostituite dalle
seguenti: «all'elenco»;
2) al numero 3), dopo le parole: «rapporti di natura personale
o professionale» sono inserite le seguenti: «tali da comprometterne
l'indipendenza di giudizio»;
e) alla lettera p), dopo le parole: «determinate azioni» sono
inserite le seguenti: «o condotte»;
f) alla lettera q), le parole: «il buon esito delle trattative e
gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza» sono sostituite
dalle seguenti: «il buon esito delle trattative, gli effetti degli
strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle
procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni».
N O T E
Avvertenza:
- Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
- Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea (GUUE).
Note alle premesse:
- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
- L'art. 87, quinto comma, della Costituzione
conferisce al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di
legge e i regolamenti.
- Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988,
n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento
della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata
nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti
legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo 76
della Costituzione sono emanati dal Presidente della
Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo» e
con l'indicazione, nel preambolo, della legge di
delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il
testo del decreto legislativo adottato dal Governo e'
trasmesso al Presidente della Repubblica, per la
emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una
pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata
disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti
successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In
relazione al termine finale stabilito dalla legge di
delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere
sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio
della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per
l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e'
tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni
permanenti delle due Camere competenti per materia entro
sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali
disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive
della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni
successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle
Commissioni per il parere definitivo che deve essere
espresso entro trenta giorni.».
- Si riporta l'articolo 31 della legge 24 dicembre
2012, n. 234 (Norme generali sulla partecipazione
dell'Italia alla formazione e all'attuazione della
normativa e delle politiche dell'Unione europea):
«Art. 31 (Procedure per l'esercizio delle deleghe
legislative conferite al Governo con la legge di
delegazione europea). - 1. In relazione alle deleghe
legislative conferite con la legge di delegazione europea
per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i
decreti legislativi entro il termine di quattro mesi
antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna
delle direttive; per le direttive il cui termine cosi'
determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre
mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore
della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
termine di recepimento, il Governo adotta i relativi
decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
in vigore della legge di delegazione europea.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto
dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del
Ministro per gli affari europei e del Ministro con
competenza prevalente nella materia, di concerto con i
Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri
interessati in relazione all'oggetto della direttiva. I
decreti legislativi sono accompagnati da una tabella di
concordanza tra le disposizioni in essi previste e quelle
della direttiva da recepire, predisposta
dall'amministrazione con competenza istituzionale
prevalente nella materia.
3. La legge di delegazione europea indica le
direttive in relazione alle quali sugli schemi dei decreti
legislativi di recepimento e' acquisito il parere delle
competenti Commissioni parlamentari della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica. In tal caso gli
schemi dei decreti legislativi sono trasmessi, dopo
l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge,
alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica
affinche' su di essi sia espresso il parere delle
competenti Commissioni parlamentari. Decorsi quaranta
giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati
anche in mancanza del parere. Qualora il termine per
l'espressione del parere parlamentare di cui al presente
comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9
scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei
termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o
successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti
recepimento delle direttive che comportino conseguenze
finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui
all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196. Su di essi e' richiesto anche il parere delle
Commissioni parlamentari competenti per i profili
finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle
condizioni formulate con riferimento all'esigenza di
garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati
dei necessari elementi integrativi d'informazione, per i
pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
per i profili finanziari, che devono essere espressi entro
venti giorni.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in
vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma
1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati
dalla legge di delegazione europea, il Governo puo'
adottare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4,
disposizioni integrative e correttive dei decreti
legislativi emanati ai sensi del citato comma 1, fatto
salvo il diverso termine previsto dal comma 6.
6. Con la procedura di cui ai commi 2, 3 e 4 il
Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
di decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, al
fine di recepire atti delegati dell'Unione europea di cui
all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea, che modificano o integrano direttive recepite con
tali decreti legislativi. Le disposizioni integrative e
correttive di cui al primo periodo sono adottate nel
termine di cui al comma 5 o nel diverso termine fissato
dalla legge di delegazione europea. Resta ferma la
disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento degli
atti delegati dell'Unione europea che recano meri
adeguamenti tecnici.
7. I decreti legislativi di recepimento delle
direttive previste dalla legge di delegazione europea,
adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della
Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
regioni e delle province autonome, si applicano alle
condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 41,
comma 1.
8. I decreti legislativi adottati ai sensi
dell'articolo 33 e attinenti a materie di competenza
legislativa delle regioni e delle province autonome sono
emanati alle condizioni e secondo le procedure di cui
all'articolo 41, comma 1.
9. Il Governo, quando non intende conformarsi ai
pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni
penali contenute negli schemi di decreti legislativi
recanti attuazione delle direttive, ritrasmette i testi,
con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi
venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono
emanati anche in mancanza di nuovo parere.».
- Si riporta l'articolo 1, comma 1, e l'Allegato A, n.
22, della legge 22 aprile 2021, n. 53 (Delega al Governo
per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione
di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2019-2020), pubblicata nella Gazz. Uff. 23 aprile
2021, n. 97:
«Art. 1 (Delega al Governo per il recepimento delle
direttive e l'attuazione degli altri atti dell'Unione
europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, secondo
i termini, le procedure, i principi e i criteri direttivi
di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,
n. 234, nonche' secondo quelli specifici dettati dalla
presente legge e tenendo conto delle eccezionali
conseguenze economiche e sociali derivanti dalla pandemia
di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
direttive europee e l'attuazione degli altri atti
dell'Unione europea di cui agli articoli da 3 a 29 e
all'allegato A.
2. - 3. (Omissis).».
«Allegato A
(Omissis)
22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le
interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia
delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132
(direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
rilevante ai fini del SEE) (termine di recepimento: 17
luglio 2021);
(Omissis).».
Note all'art. 1:
- Si riporta l'articolo 2 del decreto legislativo 12
gennaio 2019, n. 14 (Codice della crisi d'impresa e
dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017,
n. 155), come modificato dal presente decreto:
«Art. 2 (Definizioni). - 1. Ai fini del presente
codice si intende per:
a) "crisi": lo stato del debitore che rende
probabile l'insolvenza e che si manifesta con
l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far
fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;
b) "insolvenza": lo stato del debitore che si
manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i
quali dimostrino che il debitore non e' piu' in grado di
soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;
c) "sovraindebitamento": lo stato di crisi o di
insolvenza del consumatore, del professionista,
dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre
2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non
assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a
liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure
liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
per il caso di crisi o insolvenza;
d) "impresa minore": l'impresa che presenta
congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo
patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore
ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data
di deposito della istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro
duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di
deposito dell'istanza di apertura della liquidazione
giudiziale o dall'inizio dell'attivita' se di durata
inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non
superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori
possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del
Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo
348;
e) "consumatore": la persona fisica che agisce per
scopi estranei all'attivita' imprenditoriale, commerciale,
artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se
socia di una delle societa' appartenenti ad uno dei tipi
regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro
quinto del codice civile, e accede agli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti
contratti nella qualita' di consumatore;
f) «societa' pubbliche»: le societa' a controllo
pubblico, le societa' a partecipazione pubblica e le
societa' in house di cui all'articolo 2, lettere m), n),
o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;
g);
h) "gruppo di imprese": l'insieme delle societa',
delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti
territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e
2545-septies del codice civile, esercitano o sono
sottoposti alla direzione e coordinamento di una societa',
di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume,
salvo prova contraria, che l'attivita' di direzione e
coordinamento delle societa' del gruppo sia esercitata
dalla societa' o ente tenuto al consolidamento dei loro
bilanci oppure dalla societa' o ente che le controlla,
direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo
congiunto;
i) "gruppi di imprese di rilevante dimensione": i
gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese
figlie da includere nel bilancio consolidato, che
rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3,
paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento
europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;
l) "parti correlate": si intendono quelle indicate
come tali nel Regolamento della Consob in materia di
operazioni con parti correlate;
m) "centro degli interessi principali del debitore"
(COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi
interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;
m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure,
diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla liquidazione
controllata volti al risanamento dell'impresa attraverso la
modifica della composizione, dello stato o della struttura
delle sue attivita' e passivita' o del capitale, oppure
volti alla liquidazione del patrimonio o delle attivita'
che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti
dalla composizione negoziata della crisi;
n) "elenco dei gestori e insolvenza delle imprese":
l'elenco, istituito presso il Ministero della giustizia e
disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su
incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o
societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo
nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e
dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti
dal presente codice;
o) "professionista indipendente": il professionista
incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti
di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi
congiuntamente i seguenti requisiti:
1) essere iscritto all'elenco dei gestori della
crisi e insolvenza delle imprese, nonche' nel registro dei
revisori legali;
2) essere in possesso dei requisiti previsti
dall'articolo 2399 del codice civile;
3) non essere legato all'impresa o ad altre parti
interessate all'operazione di regolazione della crisi da
rapporti di natura personale o professionale tali da
comprometterne l'indipendenza di giudizio; il
professionista ed i soggetti con i quali e' eventualmente
unito in associazione professionale non devono aver
prestato negli ultimi cinque anni attivita' di lavoro
subordinato o autonomo in favore del debitore, ne' essere
stati membri degli organi di amministrazione o controllo
dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa;
o-bis) "esperto": il soggetto terzo e indipendente,
iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e
nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo
articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della
composizione negoziata;
p) "misure protettive": le misure temporanee
richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o
condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase
delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte
per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche
prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza;
q) "misure cautelari": i provvedimenti cautelari
emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o
dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le
circostanze piu' idonei ad assicurare provvisoriamente il
buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di
regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure
di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni;
r) "classe di creditori": insieme di creditori che
hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;
s) "domicilio digitale": il domicilio di cui
all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82;
t) OCC: organismi di composizione delle crisi da
sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro
della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive
modificazioni, che svolgono i compiti di composizione
assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal
presente codice;
u).».