IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri», e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 8 marzo 2019, n. 20, recante «Delega al Governo  per
l'adozione di  disposizioni  integrative  e  correttive  dei  decreti
legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma  delle
discipline della crisi di impresa  e  dell'insolvenza,  di  cui  alla
legge 19 ottobre 2017, n. 155, che prevede la possibilita' di emanare
disposizioni correttive  e  integrative  al  decreto  legislativo  12
gennaio 2019, n. 14»; 
  Vista la legge 19 ottobre 2017, n. 155, recante «Delega al  Governo
per  la  riforma  delle  discipline  della   crisi   di   impresa   e
dell'insolvenza»; 
  Visto il decreto  legislativo  12  gennaio  2019,  n.  14,  recante
«Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in  attuazione  della
legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Visto il decreto legislativo  26  ottobre  2020,  n.  147,  recante
«Disposizioni integrative e correttive a norma dell'articolo 1, comma
1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al decreto legislativo 12 gennaio
2019, n. 14, recante codice della crisi d'impresa  e  dell'insolvenza
in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»; 
  Vista la direttiva (UE) 2019/1023  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del   20   giugno   2019,   riguardante   i   quadri   di
ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e  le
misure  volte   ad   aumentare   l'efficacia   delle   procedure   di
ristrutturazione, insolvenza ed  esdebitazione,  e  che  modifica  la
direttiva  (UE)  2017/1132  (direttiva   sulla   ristrutturazione   e
sull'insolvenza); 
  Visto il regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante  norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea   e,   in
particolare, l'articolo 31; 
  Vista la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di  altri  atti
dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020,  ed  in
particolare l'articolo 1, comma 1, e l'allegato A, n. 22; 
  Visto il  decreto  legislativo  17  giugno  2022,  n.  83,  recante
Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al
decreto legislativo 12 gennaio  2019,  n.  14,  in  attuazione  della
direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del  Consiglio  del
20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione  preventiva,
l'esdebitazione e le interdizioni, e le  misure  volte  ad  aumentare
l'efficacia  delle  procedure  di  ristrutturazione,  insolvenza   ed
esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132  (direttiva
sulla ristrutturazione e sull'insolvenza); 
  Vista la  preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri
adottata nella riunione del 10 giugno 2024; 
  Udito il parere del Consiglio di Stato, reso nell'adunanza  del  23
luglio 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 4 settembre 2024 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, dell'economia e delle finanze, delle  imprese  e  del
made in Italy e del lavoro e delle politiche sociali; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche alla Parte prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo
                       12 gennaio 2019, n. 14 
 
  1. All'articolo 2, comma 1,  del  decreto  legislativo  12  gennaio
2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) alla lettera e), le parole: «per i debiti  estranei  a  quelli
sociali» sono sostituite dalle seguenti: «e accede agli strumenti  di
regolazione della crisi e dell'insolvenza per debiti contratti  nella
qualita' di consumatore»; 
    b) alla lettera m-bis), dopo le parole «le misure, gli accordi  e
le  procedure»  sono  inserite  le   seguenti:   «,   diversi   dalla
liquidazione giudiziale e dalla liquidazione controllata»; 
    c) alla lettera n): 
      1)  le  parole:  «albo  dei  gestori»  sono  sostituite   dalle
seguenti: «elenco dei gestori»; 
      2)  le  parole:  «l'albo»  sono  sostituite   dalle   seguenti:
«l'elenco»; 
    d) alla lettera o): 
      1) al numero 1), le parole: «all'albo»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «all'elenco»; 
      2) al numero 3), dopo le parole: «rapporti di natura  personale
o professionale» sono inserite le seguenti: «tali  da  comprometterne
l'indipendenza di giudizio»; 
    e) alla lettera p), dopo le  parole:  «determinate  azioni»  sono
inserite le seguenti: «o condotte»; 
    f) alla lettera q), le parole: «il buon esito delle trattative  e
gli  effetti  degli  strumenti   di   regolazione   della   crisi   e
dell'insolvenza e delle  procedure  di  insolvenza»  sono  sostituite
dalle seguenti: «il buon esito delle trattative,  gli  effetti  degli
strumenti di  regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  e  delle
procedure di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              - Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              -  L'art.  87,   quinto   comma,   della   Costituzione
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella Gazz. Uff. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'articolo  31  della  legge  24  dicembre
          2012,  n.  234   (Norme   generali   sulla   partecipazione
          dell'Italia  alla   formazione   e   all'attuazione   della
          normativa e delle politiche dell'Unione europea): 
                «Art. 31 (Procedure  per  l'esercizio  delle  deleghe
          legislative  conferite  al  Governo   con   la   legge   di
          delegazione  europea).  -  1.  In  relazione  alle  deleghe
          legislative conferite con la legge di  delegazione  europea
          per il recepimento delle direttive,  il  Governo  adotta  i
          decreti  legislativi  entro  il  termine  di  quattro  mesi
          antecedenti a quello di recepimento  indicato  in  ciascuna
          delle direttive; per le  direttive  il  cui  termine  cosi'
          determinato sia gia' scaduto alla data di entrata in vigore
          della legge di delegazione europea, ovvero  scada  nei  tre
          mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di
          recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in  vigore
          della medesima legge; per le direttive che non prevedono un
          termine  di  recepimento,  il  Governo  adotta  i  relativi
          decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata
          in vigore della legge di delegazione europea. 
                2. I decreti legislativi sono adottati, nel  rispetto
          dell'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,  n.  400,  su
          proposta del Presidente del Consiglio dei  Ministri  o  del
          Ministro  per  gli  affari  europei  e  del  Ministro   con
          competenza prevalente nella  materia,  di  concerto  con  i
          Ministri   degli   affari    esteri,    della    giustizia,
          dell'economia e delle finanze  e  con  gli  altri  Ministri
          interessati in relazione  all'oggetto  della  direttiva.  I
          decreti legislativi sono accompagnati  da  una  tabella  di
          concordanza tra le disposizioni in essi previste  e  quelle
          della     direttiva      da      recepire,      predisposta
          dall'amministrazione    con    competenza     istituzionale
          prevalente nella materia. 
                3.  La  legge  di  delegazione  europea   indica   le
          direttive in relazione alle quali sugli schemi dei  decreti
          legislativi di recepimento e'  acquisito  il  parere  delle
          competenti  Commissioni  parlamentari  della   Camera   dei
          deputati e del Senato della Repubblica.  In  tal  caso  gli
          schemi  dei  decreti  legislativi  sono   trasmessi,   dopo
          l'acquisizione degli altri  pareri  previsti  dalla  legge,
          alla Camera dei  deputati  e  al  Senato  della  Repubblica
          affinche'  su  di  essi  sia  espresso  il   parere   delle
          competenti  Commissioni  parlamentari.   Decorsi   quaranta
          giorni dalla data di trasmissione, i decreti  sono  emanati
          anche in  mancanza  del  parere.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione del parere parlamentare di  cui  al  presente
          comma ovvero i diversi termini previsti dai  commi  4  e  9
          scadano nei trenta giorni che  precedono  la  scadenza  dei
          termini  di  delega   previsti   ai   commi   1   o   5   o
          successivamente, questi ultimi sono prorogati di tre mesi. 
                4.  Gli  schemi  dei  decreti   legislativi   recanti
          recepimento  delle  direttive  che  comportino  conseguenze
          finanziarie sono corredati della relazione tecnica  di  cui
          all'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009,  n.
          196.  Su  di  essi  e'  richiesto  anche  il  parere  delle
          Commissioni   parlamentari   competenti   per   i   profili
          finanziari. Il Governo, ove non  intenda  conformarsi  alle
          condizioni  formulate  con  riferimento   all'esigenza   di
          garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della
          Costituzione, ritrasmette alle Camere  i  testi,  corredati
          dei necessari elementi integrativi  d'informazione,  per  i
          pareri definitivi delle Commissioni parlamentari competenti
          per i profili finanziari, che devono essere espressi  entro
          venti giorni. 
                5. Entro ventiquattro mesi dalla data di  entrata  in
          vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al  comma
          1, nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  fissati
          dalla  legge  di  delegazione  europea,  il  Governo   puo'
          adottare, con la procedura indicata nei commi  2,  3  e  4,
          disposizioni   integrative   e   correttive   dei   decreti
          legislativi emanati ai sensi  del  citato  comma  1,  fatto
          salvo il diverso termine previsto dal comma 6. 
                6. Con la procedura di cui ai  commi  2,  3  e  4  il
          Governo puo' adottare disposizioni integrative e correttive
          di decreti legislativi emanati ai sensi  del  comma  1,  al
          fine di recepire atti delegati dell'Unione europea  di  cui
          all'articolo 290 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea, che modificano o integrano direttive recepite  con
          tali decreti legislativi.  Le  disposizioni  integrative  e
          correttive di  cui  al  primo  periodo  sono  adottate  nel
          termine di cui al comma 5 o  nel  diverso  termine  fissato
          dalla  legge  di  delegazione  europea.  Resta   ferma   la
          disciplina di cui all'articolo 36 per il recepimento  degli
          atti  delegati  dell'Unione   europea   che   recano   meri
          adeguamenti tecnici. 
                7.  I  decreti  legislativi  di   recepimento   delle
          direttive previste  dalla  legge  di  delegazione  europea,
          adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto  comma,  della
          Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle
          regioni  e  delle  province  autonome,  si  applicano  alle
          condizioni e secondo le procedure di cui  all'articolo  41,
          comma 1. 
                8.  I   decreti   legislativi   adottati   ai   sensi
          dell'articolo  33  e  attinenti  a  materie  di  competenza
          legislativa delle regioni e delle  province  autonome  sono
          emanati alle condizioni  e  secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 41, comma 1. 
                9. Il Governo,  quando  non  intende  conformarsi  ai
          pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a  sanzioni
          penali  contenute  negli  schemi  di  decreti   legislativi
          recanti attuazione delle direttive,  ritrasmette  i  testi,
          con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, alla
          Camera dei deputati e al Senato della  Repubblica.  Decorsi
          venti giorni dalla data di ritrasmissione, i  decreti  sono
          emanati anche in mancanza di nuovo parere.». 
              - Si riporta l'articolo 1, comma 1, e l'Allegato A,  n.
          22, della legge 22 aprile 2021, n. 53  (Delega  al  Governo
          per il recepimento delle direttive europee  e  l'attuazione
          di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione
          europea 2019-2020), pubblicata nella Gazz. Uff.  23  aprile
          2021, n. 97: 
                «Art. 1 (Delega al Governo per il  recepimento  delle
          direttive  e  l'attuazione  degli  altri  atti  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare,  secondo
          i termini, le procedure, i principi e i  criteri  direttivi
          di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre  2012,
          n. 234, nonche'  secondo  quelli  specifici  dettati  dalla
          presente  legge   e   tenendo   conto   delle   eccezionali
          conseguenze economiche e sociali derivanti  dalla  pandemia
          di COVID-19, i decreti legislativi per il recepimento delle
          direttive  europee  e   l'attuazione   degli   altri   atti
          dell'Unione europea di cui  agli  articoli  da  3  a  29  e
          all'allegato A. 
                2. - 3. (Omissis).». 
                «Allegato A 
                (Omissis) 
                22) direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 20 giugno 2019, riguardante i quadri  di
          ristrutturazione   preventiva,   l'esdebitazione    e    le
          interdizioni, e le misure volte  ad  aumentare  l'efficacia
          delle  procedure   di   ristrutturazione,   insolvenza   ed
          esdebitazione, e che modifica la direttiva  (UE)  2017/1132
          (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) (Testo
          rilevante ai fini del  SEE)  (termine  di  recepimento:  17
          luglio 2021); 
                (Omissis).». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta l'articolo 2 del  decreto  legislativo  12
          gennaio  2019,  n.  14  (Codice  della  crisi  d'impresa  e
          dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre  2017,
          n. 155), come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 2 (Definizioni). -  1.  Ai  fini  del  presente
          codice si intende per: 
                  a)  "crisi":  lo  stato  del  debitore  che   rende
          probabile   l'insolvenza   e   che   si    manifesta    con
          l'inadeguatezza dei  flussi  di  cassa  prospettici  a  far
          fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; 
                  b) "insolvenza":  lo  stato  del  debitore  che  si
          manifesta con inadempimenti od  altri  fatti  esteriori,  i
          quali dimostrino che il debitore non e' piu'  in  grado  di
          soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni; 
                  c) "sovraindebitamento": lo stato  di  crisi  o  di
          insolvenza    del    consumatore,    del    professionista,
          dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle
          start-up innovative di  cui  al  decreto-legge  18  ottobre
          2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17
          dicembre 2012,  n.  221,  e  di  ogni  altro  debitore  non
          assoggettabile  alla  liquidazione  giudiziale   ovvero   a
          liquidazione coatta amministrativa  o  ad  altre  procedure
          liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali
          per il caso di crisi o insolvenza; 
                  d)  "impresa  minore":   l'impresa   che   presenta
          congiuntamente  i  seguenti   requisiti:   1)   un   attivo
          patrimoniale di ammontare complessivo annuo  non  superiore
          ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti  la  data
          di deposito della istanza di  apertura  della  liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per
          un  ammontare  complessivo  annuo  non  superiore  ad  euro
          duecentomila  nei  tre  esercizi  antecedenti  la  data  di
          deposito  dell'istanza  di  apertura   della   liquidazione
          giudiziale  o  dall'inizio  dell'attivita'  se  di   durata
          inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti  non
          superiore  ad  euro  cinquecentomila;  i  predetti   valori
          possono essere aggiornati ogni tre  anni  con  decreto  del
          Ministro della giustizia  adottato  a  norma  dell'articolo
          348; 
                  e) "consumatore": la persona fisica che agisce  per
          scopi estranei all'attivita' imprenditoriale,  commerciale,
          artigiana o professionale eventualmente  svolta,  anche  se
          socia di una delle societa' appartenenti ad  uno  dei  tipi
          regolati nei capi III, IV e  VI  del  titolo  V  del  libro
          quinto del  codice  civile,  e  accede  agli  strumenti  di
          regolazione  della  crisi  e  dell'insolvenza  per   debiti
          contratti nella qualita' di consumatore; 
                  f) «societa' pubbliche»: le  societa'  a  controllo
          pubblico,  le  societa'  a  partecipazione  pubblica  e  le
          societa' in house di cui all'articolo 2,  lettere  m),  n),
          o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175; 
                  g); 
                  h) "gruppo di imprese": l'insieme  delle  societa',
          delle imprese e degli enti, esclusi lo  Stato  e  gli  enti
          territoriali,  che,  ai  sensi  degli   articoli   2497   e
          2545-septies  del  codice   civile,   esercitano   o   sono
          sottoposti alla direzione e coordinamento di una  societa',
          di un ente o di una persona fisica; a tal fine si  presume,
          salvo prova  contraria,  che  l'attivita'  di  direzione  e
          coordinamento delle  societa'  del  gruppo  sia  esercitata
          dalla societa' o ente tenuto  al  consolidamento  dei  loro
          bilanci oppure dalla societa'  o  ente  che  le  controlla,
          direttamente o indirettamente, anche nei casi di  controllo
          congiunto; 
                  i) "gruppi di imprese di rilevante  dimensione":  i
          gruppi di imprese composti da un'impresa  madre  e  imprese
          figlie  da  includere   nel   bilancio   consolidato,   che
          rispettano  i  limiti  numerici  di  cui  all'articolo   3,
          paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del  Parlamento
          europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013; 
                  l) "parti correlate": si intendono quelle  indicate
          come tali  nel  Regolamento  della  Consob  in  materia  di
          operazioni con parti correlate; 
                  m) "centro degli interessi principali del debitore"
          (COMI): il  luogo  in  cui  il  debitore  gestisce  i  suoi
          interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi; 
                  m-bis) "strumenti  di  regolazione  della  crisi  e
          dell'insolvenza": le misure, gli accordi  e  le  procedure,
          diversi dalla liquidazione giudiziale e dalla  liquidazione
          controllata volti al risanamento dell'impresa attraverso la
          modifica della composizione, dello stato o della  struttura
          delle sue attivita' e passivita'  o  del  capitale,  oppure
          volti alla liquidazione del patrimonio  o  delle  attivita'
          che, a richiesta del  debitore,  possono  essere  preceduti
          dalla composizione negoziata della crisi; 
                  n) "elenco dei gestori e insolvenza delle imprese":
          l'elenco, istituito presso il Ministero della  giustizia  e
          disciplinato  dall'articolo  356,  dei  soggetti   che   su
          incarico del giudice svolgono, anche in forma  associata  o
          societaria, funzioni di gestione, supervisione o  controllo
          nell'ambito degli strumenti di regolazione  della  crisi  e
          dell'insolvenza e delle procedure  di  insolvenza  previsti
          dal presente codice; 
                  o) "professionista indipendente": il professionista
          incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli  strumenti
          di regolazione della crisi e dell'insolvenza  che  soddisfi
          congiuntamente i seguenti requisiti: 
                    1) essere iscritto all'elenco dei  gestori  della
          crisi e insolvenza delle imprese, nonche' nel registro  dei
          revisori legali; 
                    2) essere  in  possesso  dei  requisiti  previsti
          dall'articolo 2399 del codice civile; 
                    3) non essere legato all'impresa o ad altre parti
          interessate all'operazione di regolazione  della  crisi  da
          rapporti  di  natura  personale  o  professionale  tali  da
          comprometterne    l'indipendenza    di     giudizio;     il
          professionista ed i soggetti con i quali  e'  eventualmente
          unito  in  associazione  professionale  non   devono   aver
          prestato negli  ultimi  cinque  anni  attivita'  di  lavoro
          subordinato o autonomo in favore del debitore,  ne'  essere
          stati membri degli organi di  amministrazione  o  controllo
          dell'impresa, ne' aver posseduto partecipazioni in essa; 
                  o-bis) "esperto": il soggetto terzo e indipendente,
          iscritto nell'elenco di cui  all'articolo  13,  comma  3  e
          nominato dalla commissione di cui al comma 6  del  medesimo
          articolo 13, che facilita le trattative  nell'ambito  della
          composizione negoziata; 
                  p)  "misure  protettive":  le   misure   temporanee
          richieste dal debitore per evitare che determinate azioni o
          condotte dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase
          delle trattative, il buon esito  delle  iniziative  assunte
          per la regolazione della  crisi  o  dell'insolvenza,  anche
          prima dell'accesso a uno  degli  strumenti  di  regolazione
          della crisi e dell'insolvenza; 
                  q) "misure cautelari":  i  provvedimenti  cautelari
          emessi dal giudice competente a  tutela  del  patrimonio  o
          dell'impresa  del  debitore,  che   appaiano   secondo   le
          circostanze piu' idonei ad assicurare  provvisoriamente  il
          buon esito delle trattative, gli effetti degli strumenti di
          regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure
          di insolvenza e l'attuazione delle relative decisioni; 
                  r) "classe di creditori": insieme di creditori  che
          hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei; 
                  s)  "domicilio  digitale":  il  domicilio  di   cui
          all'articolo  1,  comma  1,  lettera  n-ter)  del   decreto
          legislativo 7 marzo 2005, n. 82; 
                  t) OCC: organismi di composizione  delle  crisi  da
          sovraindebitamento disciplinati dal  decreto  del  Ministro
          della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e  successive
          modificazioni,  che  svolgono  i  compiti  di  composizione
          assistita della crisi da  sovraindebitamento  previsti  dal
          presente codice; 
                  u).».