IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Vista la legge 14 agosto 2020, n. 113, recante «Disposizioni in
materia di sicurezza per gli esercenti le professioni sanitarie e
socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»;
Visto il decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56, recante «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per l'acquisto di
energia elettrica e gas naturale, nonche' in materia di salute e
adempimenti fiscali» e, in particolare, l'articolo 16, che prevede
disposizioni in materia di contrasto degli atti di violenza nei
confronti del personale sanitario;
Visto il decreto legislativo 19 marzo 2024, n. 31, recante
«Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 10
ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del processo penale
nonche' in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la
celere definizione dei procedimenti giudiziari»;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza, attesa la
recrudescenza di gravi episodi di violenza in danno dei
professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in particolare
nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido
ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a tali episodi che
colpiscono e mortificano il personale addetto a tali delicate
funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 27 settembre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri della salute e della giustizia, di concerto con il Ministro
dell'interno;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche all'articolo 635 del codice penale
1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il secondo comma e'
inserito il seguente:
«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie
o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o
private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione
del delitto previsto dall'articolo 583-quater, distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose ivi
esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o
socio-sanitario, e' punito con la reclusione da uno a cinque anni e
con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e' commesso da piu'
persone riunite, la pena e' aumentata.».