IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15; 
  Vista la legge 14 agosto 2020, n.  113,  recante  «Disposizioni  in
materia di sicurezza per gli esercenti  le  professioni  sanitarie  e
socio-sanitarie nell'esercizio delle loro funzioni»; 
  Visto il decreto-legge  30  marzo  2023,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023,  n.  56,  recante  «Misure
urgenti a sostegno delle famiglie e delle imprese per  l'acquisto  di
energia elettrica e gas naturale, nonche'  in  materia  di  salute  e
adempimenti fiscali» e, in particolare, l'articolo  16,  che  prevede
disposizioni in materia di  contrasto  degli  atti  di  violenza  nei
confronti del personale sanitario; 
  Visto  il  decreto  legislativo  19  marzo  2024,  n.  31,  recante
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  10
ottobre 2022, n. 150, di attuazione della legge 27 settembre 2021, n.
134, recante delega al Governo per l'efficienza del  processo  penale
nonche' in materia di giustizia  riparativa  e  disposizioni  per  la
celere definizione dei procedimenti giudiziari»; 
  Ritenuta  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza,   attesa   la
recrudescenza  di  gravi   episodi   di   violenza   in   danno   dei
professionisti e delle strutture sanitarie pubbliche, in  particolare
nei pronto soccorso, di adottare misure idonee a costituire un valido
ed effettivo apparato di deterrenza e contrasto a  tali  episodi  che
colpiscono  e  mortificano  il  personale  addetto  a  tali  delicate
funzioni e rischiano di depauperare il patrimonio sanitario pubblico; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2024; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri della salute e della giustizia, di concerto con il  Ministro
dell'interno; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
            Modifiche all'articolo 635 del codice penale 
 
  1. All'articolo 635 del codice penale, dopo  il  secondo  comma  e'
inserito il seguente: 
    «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture  sanitarie
o  socio-sanitarie  residenziali  o  semiresidenziali,  pubbliche   o
private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione
del delitto previsto dall'articolo 583-quater,  distrugge,  disperde,
deteriora o  rende,  in  tutto  o  in  parte,  inservibili  cose  ivi
esistenti   o   comunque   destinate   al   servizio   sanitario    o
socio-sanitario, e' punito con la reclusione da uno a cinque  anni  e
con la multa fino a 10.000 euro. Se il  fatto  e'  commesso  da  piu'
persone riunite, la pena e' aumentata.».