IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 9 agosto 2023, n. 111, recante «Delega al Governo
per la riforma fiscale» e, in particolare, gli articoli 11, 16 e 20,
commi 2 e 3;
Visto il regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione;
Visto il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della Commissione, del
28 luglio 2015, che integra il regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio in relazione alle modalita' che
specificano alcune disposizioni del codice doganale dell'Unione;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di applicazione
di talune disposizioni del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice doganale
dell'Unione;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 633, recante «Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore
aggiunto»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale»;
Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, recante
«Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte
sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e
amministrative»;
Vista la legge 25 luglio 2000, n. 213, recante «Norme di
adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali alle mutate
esigenze dei traffici e dell'interscambio internazionale di merci»;
Visto il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle persone
giuridiche, delle societa' e delle associazioni anche prive di
personalita' giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29
settembre 2000, n. 300»;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri,
adottata nella riunione del 26 marzo 2024;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
espressa nella seduta del 27 giugno 2024;
Acquisiti i pareri delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili di carattere finanziario della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 7 agosto 2024;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di
concerto con il Ministro della giustizia;
E m a n a
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Disposizioni nazionali complementari
al codice doganale dell'Unione
1. Sono approvate le disposizioni contenute nell'allegato 1, che
forma parte integrante del presente decreto.
NOTE
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli
estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione Europea (GUUE).
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'art. 76 Cost.:
«Art. 76. - L'esercizio della funzione legislativa
non puo' essere delegato al Governo se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo limitato e per oggetti definiti.»
- L'art. 87 Cost. conferisce, tra l'altro, al
Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i
regolamenti.
- Si riporta il testo degli articoli 11, 16, e 20,
commi 2 e 3, della legge 9 agosto 2023, n. 111, recante
«Delega al Governo per la riforma fiscale»:
«Art. 11 (Principi e criteri direttivi per la
revisione della disciplina doganale). - 1. Nell'esercizio
della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva
altresi' i seguenti principi e criteri direttivi specifici
per la revisione della disciplina doganale:
a) procedere al riassetto del quadro normativo in
materia doganale attraverso l'aggiornamento o l'abrogazione
delle disposizioni attualmente vigenti, in conformita' al
diritto dell'Unione europea in materia doganale;
b) completare la telematizzazione delle procedure e
degli istituti doganali allo scopo di incrementare e
migliorare l'offerta di servizi per gli utenti;
c) accrescere la qualita' dei controlli doganali
migliorando il coordinamento tra le autorita' doganali di
cui al numero 1) dell'articolo 5 del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9
ottobre 2013, che istituisce il codice doganale
dell'Unione, e semplificare le verifiche inerenti alle
procedure doganali anche attraverso un maggiore
coordinamento tra le amministrazioni coinvolte, potenziando
lo Sportello unico doganale e dei controlli;
d) riordinare le procedure di liquidazione,
accertamento, revisione dell'accertamento e riscossione di
cui al decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374;
e) rivedere l'istituto della controversia doganale
previsto dal titolo II, capo IV, del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n.
43.»
«Art. 16 (Principi e criteri direttivi per la
revisione generale degli adempimenti tributari e degli
adempimenti in materia di accise e di altre imposte
indirette sulla produzione e sui consumi). - 1.
Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il
Governo osserva altresi' i seguenti principi e criteri
direttivi specifici per la revisione generale degli
adempimenti tributari, anche con riferimento ai tributi
degli enti territoriali:
a) razionalizzare, in un quadro di reciproca e
leale collaborazione che privilegi l'adempimento spontaneo,
gli obblighi dichiarativi, riducendone gli adempimenti,
anche mediante nuove soluzioni tecnologiche, in vista della
semplificazione, della razionalizzazione e della revisione
degli indici sintetici di affidabilita', per rendere meno
gravosa la gestione da parte dei contribuenti;
b) armonizzare i termini degli adempimenti
tributari, anche dichiarativi, e di versamento,
razionalizzandone la scansione temporale nel corso
dell'anno, con particolare attenzione per quelli aventi
scadenza nel mese di agosto;
c) escludere la decadenza da benefici fiscali nel
caso di inadempimenti formali o di minore gravita';
d) rafforzare i regimi premiali attualmente
vigenti, inclusa la possibile riduzione dei tempi di
rimborso dei crediti fiscali, per i contribuenti che
presentano alti livelli di affidabilita' fiscale, misurati
anche sulla base degli indicatori statistico-economici
utilizzati per la definizione degli indici sintetici di
affidabilita' fiscale;
e) semplificare la modulistica prescritta per
l'adempimento degli obblighi dichiarativi e di versamento,
prevedendo che i modelli, le istruzioni e le specifiche
tecniche siano resi disponibili con un anticipo non
inferiore a sessanta giorni rispetto all'adempimento al
quale si riferiscono;
f) ampliare le forme di pagamento, consentendo la
facolta' al contribuente di utilizzare un rapporto
interbancario diretto (RID) ovvero altro strumento di
pagamento elettronico;
g) incentivare con sistemi premiali l'utilizzazione
delle dichiarazioni precompilate, ampliando le categorie di
contribuenti interessate e facilitando l'accesso ai servizi
telematici per i soggetti con minore attitudine
all'utilizzo degli strumenti informatici, nonche'
incentivare le attivita' di certificazione delle
dichiarazioni fiscali;
h) semplificare le modalita' di accesso dei
contribuenti ai servizi messi a disposizione
dall'Amministrazione finanziaria, ampliando e semplificando
le modalita' per il rilascio delle deleghe anche esclusive
ai professionisti abilitati;
i) incrementare i servizi digitali a disposizione
dei cittadini utilizzando la piattaforma digitale per
l'interoperabilita' dei sistemi informativi e della base di
dati, prevedendo che agli adempimenti si possa ottemperare
anche direttamente per via telematica;
l) rafforzare i contenuti conoscitivi del cassetto
fiscale;
m) prevedere misure volte a incentivare, anche in
prospettiva e garantendone la gratuita', l'utilizzo dei
pagamenti elettronici, l'ammodernamento dei terminali di
pagamento e la digitalizzazione delle piccole e medie
imprese;
n) prevedere il potenziamento di strumenti e
modelli organizzativi che favoriscano la condivisione dei
dati e dei documenti, in via telematica, tra l'Agenzia
delle entrate e i competenti uffici dei comuni, anche al
fine di facilitare e accelerare l'individuazione degli
immobili non censiti e degli immobili abusivi;
o) prevedere, ferma restando la salvaguardia dei
termini di decadenza, la sospensione, nei mesi di agosto e
dicembre di ciascun anno, dell'invio delle comunicazioni,
degli inviti e delle richieste di atti, documenti,
registri, dati e notizie da parte dell'Amministrazione
finanziaria;
p) prevedere la sospensione, nel mese di agosto,
dei termini per la risposta dell'Agenzia delle entrate alle
istanze di interpello;
q) armonizzare progressivamente i tassi di
interesse applicabili alle somme dovute
dall'Amministrazione finanziaria e dai contribuenti;
r) rafforzare la specializzazione e la formazione
professionale continua del personale dell'Amministrazione
finanziaria, con particolare riferimento alle attivita' di
contrasto delle frodi e dell'evasione fiscale, all'utilizzo
delle nuove tecnologie digitali, anche applicate alle
attivita' economiche, all'utilizzo dei big data e al
relativo trattamento, alla sicurezza informatica e ai nuovi
modelli organizzativi e strategici delle imprese, senza
nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. I principi e criteri direttivi di cui al comma 1
non si applicano ai fini della revisione degli adempimenti
previsti dalla disciplina doganale e da quella in materia
di accisa e delle altre imposte indirette sulla produzione
e sui consumi previste dal titolo III del testo unico di
cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Per la
revisione degli adempimenti previsti in materia di accisa e
delle altre predette imposte indirette, nell'ambito della
generale revisione degli adempimenti e delle procedure
amministrative, il Governo osserva, in particolare, i
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) rivedere il sistema generale delle cauzioni per
il pagamento dell'accisa e delle altre imposte indirette
sulla produzione e sui consumi e introdurre un sistema di
qualificazione dei soggetti obbligati al pagamento dei
predetti tributi, basato sull'individuazione di specifici
livelli di affidabilita' e solvibilita', per la
concessione, ai medesimi soggetti, di benefici consistenti
nella semplificazione degli adempimenti amministrativi e
nell'esonero, anche parziale, dall'obbligo della
prestazione delle predette cauzioni;
b) rivedere le procedure amministrative per la
gestione della rete di vendita dei prodotti del tabacco e
dei prodotti di cui agli articoli 62-quater e 62-quater.1
del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre
1995, n. 504;
c) prevedere, con finalita' di contrasto del
mercato illecito, di tutela della salute dei consumatori e
dei minori nonche' di tutela delle entrate erariali, il
divieto di vendita a distanza, ai consumatori che
acquistano nel territorio dello Stato, dei prodotti da
inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide
contenenti nicotina, di cui all'articolo 62-quater del
testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995,
n. 504.»
«Art. 20 (Principi e criteri direttivi per la
revisione del sistema sanzionatorio tributario,
amministrativo e penale). - Omissis.
2. Per il riordino del sistema sanzionatorio in
materia di accisa e di altre imposte indirette sulla
produzione e sui consumi previste dal testo unico di cui al
decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il Governo
osserva i seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) razionalizzazione dei sistemi sanzionatori
amministrativo e penale per semplificarli e renderli piu'
coerenti con i principi espressi dalla giurisprudenza della
Corte di giustizia dell'Unione europea, tra cui, in
particolare, quelli di predeterminazione e proporzionalita'
alla gravita' delle condotte;
b) introduzione dell'illecito di sottrazione, con
qualsiasi mezzo e modalita', all'accertamento o al
pagamento dell'accisa sui tabacchi lavorati di cui al
titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di cui al
decreto legislativo n. 504 del 1995, prevedendo:
1) la punibilita' con la pena detentiva compresa
tra il minimo di due anni e il massimo di cinque anni,
nonche' adeguate soglie di non punibilita' al fine di
applicare sanzioni amministrative in luogo di quelle penali
e comunque di ridurre le sanzioni per le fattispecie meno
gravi;
2) circostanze aggravanti coerenti con quelle
previste dalla disciplina doganale in materia di
contrabbando di tabacchi lavorati;
3) un'autonoma fattispecie associativa punibile
con la pena della reclusione dal minimo di tre anni al
massimo di otto anni, provvedendo al conseguente
coordinamento dell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di
procedura penale;
4) il coordinamento dell'articolo 266, comma 1,
del codice di procedura penale;
5) la punizione del tentativo con la stessa pena
prevista per il reato consumato;
6) la confisca obbligatoria delle cose che
servirono o furono destinate a commettere l'illecito e
delle cose che ne sono l'oggetto;
7) nel caso di condanna o di applicazione della
pena su richiesta delle parti a norma dell'articolo 444 del
codice di procedura penale, la confisca del prezzo, del
prodotto o del profitto del reato e, quando essa non e'
possibile, la confisca, per un valore equivalente, di somme
di denaro, beni e altre utilita' di cui il soggetto
condannato abbia la disponibilita', anche per interposta
persona;
8) l'affidamento in custodia dei beni
sequestrati, diversi dal denaro e dalle disponibilita'
finanziarie, agli organi di polizia che ne facciano
richiesta per l'impiego in attivita' di polizia ovvero la
possibilita' di affidarli ad altri organi dello Stato o ad
altri enti pubblici non economici, per finalita' di
giustizia, di protezione civile o di tutela ambientale,
nonche' l'assegnazione dei beni acquisiti dallo Stato a
seguito di provvedimento definitivo di confisca agli organi
o enti che ne hanno avuto l'uso e ne facciano richiesta;
9) l'introduzione, per le fattispecie di cui alla
presente lettera, di disposizioni sulla custodia delle cose
sequestrate, sulla distruzione delle cose sequestrate o
confiscate e sulla vendita delle cose confiscate;
10) l'estensione della disciplina attuativa dei
principi e criteri direttivi di cui alla presente lettera
anche alla sottrazione all'accertamento o al pagamento
dell'imposta di consumo sui prodotti di cui agli articoli
62-quater, 62-quater.1 e 62-quinquies del medesimo testo
unico di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995, con la
possibilita' di stabilire adeguate soglie di punibilita',
anche con riguardo all'assenza di nicotina nei medesimi
prodotti, ai fini dell'applicazione di sanzioni
amministrative in luogo di quelle penali;
11) l'abrogazione delle disposizioni della legge
17 luglio 1942, n. 907, e della legge 3 gennaio 1951, n.
27, che risultino superate a seguito dell'introduzione
dell'illecito di cui alla presente lettera;
c) la razionalizzazione e il coordinamento
sistematico delle disposizioni vigenti in materia di
vendita senza autorizzazione e di acquisto da persone non
autorizzate alla vendita, applicate ai tabacchi lavorati di
cui al titolo I, capo III-bis, del citato testo unico di
cui al decreto legislativo n. 504 del 1995 nonche' ai
prodotti di cui agli articoli 62-quater, 62-quater.1 e
62-quinquies del medesimo testo unico;
d) l'introduzione della confisca di cui
all'articolo 240-bis del codice penale per i reati previsti
dal predetto testo unico, puniti con pena detentiva non
inferiore, nel limite massimo, a cinque anni;
e) l'integrazione del decreto legislativo 8 giugno
2001, n. 231, con i reati previsti dal predetto testo
unico, prevedendo l'applicazione di sanzioni amministrative
effettive, proporzionate e dissuasive.
3. Per la revisione del sistema sanzionatorio
applicabile alle violazioni della normativa doganale il
Governo osserva i seguenti principi e criteri direttivi
specifici:
a) il coordinamento e la revisione della disciplina
sanzionatoria contenuta nel testo unico delle disposizioni
legislative in materia doganale, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43,
concernente il contrabbando dei tabacchi lavorati con
quella inerente all'illecito introdotto ai sensi della
lettera b) del comma 2 del presente articolo, in coerenza
con la disciplina delle altre fattispecie di contrabbando
previste dal citato testo unico;
b) il riordino della disciplina sanzionatoria
contenuta nel titolo VII, capo I, del predetto testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 43 del
1973 in materia di contrabbando di prodotti diversi dai
tabacchi lavorati, in relazione alle merci introdotte nel
territorio della Repubblica italiana nei casi previsti
dall'articolo 79 del regolamento (UE) n. 952/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che
istituisce il codice doganale dell'Unione, o in uscita dal
medesimo territorio, nei casi previsti dall'articolo 82 del
medesimo regolamento (UE), prevedendo:
1) la razionalizzazione delle fattispecie penali;
2) la revisione delle sanzioni di natura
amministrativa per adeguarle ai principi di effettivita',
proporzionalita' e dissuasivita' stabiliti dall'articolo 42
del citato regolamento (UE) n. 952/2013, anche in
conformita' alla giurisprudenza della Corte di giustizia
dell'Unione europea;
3) la razionalizzazione delle disposizioni sulla
custodia delle cose sequestrate, sulla distruzione delle
cose sequestrate o confiscate e sulla vendita delle cose
confiscate;
c) il riordino e la revisione della disciplina
sanzionatoria contenuta nel titolo VII, capo II, del citato
testo unico di cui al decreto del Presidente della
Repubblica n. 43 del 1973, prevedendo, in caso di
revisione, l'introduzione di soglie di punibilita', di
sanzioni minime oppure di sanzioni determinate in misura
proporzionale all'ammontare del tributo evaso, in relazione
alla gravita' della condotta;
d) l'integrazione del comma 3 dell'articolo
25-sexiesdecies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.
231, con la previsione dell'applicazione delle sanzioni
interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lettere a) e
b), del medesimo decreto legislativo, per i reati previsti
dal citato testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 43 del 1973, nei soli casi previsti dal
comma 2 del medesimo articolo 25-sexiesdecies.
Omissis.».
- Il regolamento (UE) 952/2013 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il Codice
doganale dell'Unione, e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale dell'Unione europea del 10 ottobre 2013, n. L
269.
- Il regolamento delegato (UE) 2015/2446 della
Commissione, del 28 luglio 2015, che integra il regolamento
(UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, in
relazione alle modalita' che specificano alcune
disposizioni del Codice doganale dell'Unione, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29
dicembre 2015, n. L 343.
- Il regolamento di esecuzione (UE) 2015/2447 della
Commissione, del 24 novembre 2015, recante modalita' di
applicazione di talune disposizioni del regolamento (UE) n.
952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, che
istituisce il Codice doganale dell'Unione, e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 29
dicembre 2015, n. L 343.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre
1972, n. 633, recante «Istituzione e disciplina
dell'imposta sul valore aggiunto», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale dell'11 novembre 1972, n. 292.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio
1973, n. 43, recante «Approvazione del testo unico delle
disposizioni legislative in materia doganale», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973, n.
80.
- Il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504,
recante «Testo unico delle disposizioni legislative
concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e
relative sanzioni penali e amministrative», e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 29 novembre 1995, n. 279.
- La legge 25 luglio 2000, n. 213, recante «Norme di
adeguamento dell'attivita' degli spedizionieri doganali
alle mutate esigenze dei traffici e dell'interscambio
internazionale di merci», e' pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale del 1° agosto 2000, n. 178.
- Il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, recante
«Disciplina della responsabilita' amministrativa delle
persone giuridiche, delle societa' e delle associazioni
anche prive di personalita' giuridica, a norma
dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300», e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 19 giugno 2001, n.
140.
- Il testo dell'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento
delle attribuzioni della Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di
Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i
compiti di interesse comune delle regioni, delle province e
dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali» e' il seguente:
«Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali
e Conferenza unificata). - 1. La Conferenza Stato-citta' ed
autonomie locali e' unificata per le materie ed i compiti
di interesse comune delle regioni, delle province, dei
comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza
Stato-regioni.
2. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per
sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per
gli affari regionali nella materia di rispettiva
competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del tesoro
e del bilancio e della programmazione economica, il
Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
Ministro della sanita', il presidente dell'Associazione
nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente
dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente
dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti montani -
UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque
rappresentano le citta' individuate dall'articolo 17 della
legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere
invitati altri membri del Governo, nonche' rappresentanti
di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.
3. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali e'
convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi
il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne faccia
richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.
4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 e'
convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le
sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari
regionali o, se tale incarico non e' conferito, dal
Ministro dell'interno.»