IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Vista la direttiva n.  2009/73/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni  per  il  mercato
interno del gas naturale; 
  Vista la direttiva n.  2014/94/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  22  ottobre  2014,  sulla   realizzazione   di   una
infrastruttura per i combustibili alternativi; 
  Visto il regolamento (CE) 715/2009 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di  condizioni  di  accesso
alle reti di trasporto del gas naturale; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 25 ottobre 2017, recante «Misure volte a  garantire  la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas»; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  dell'11  dicembre  2018,  sulla  governance   dell'Unione
dell'energia e dell'azione per il clima; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/852 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione  di  un  quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili  e  recante  modifica  del
regolamento (UE)  2019/2088  e  che  introduce  la  tassonomia  delle
attivita' sostenibili; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione  del
4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio fissando i  criteri  di  vaglio  tecnico  che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita'  economica  contribuisce  in   modo   sostanziale   alla
mitigazione  dei   cambiamenti   climatici   o   all'adattamento   ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione  del
9 marzo 2022, cosiddetto atto  delegato  complementare  «Clima»,  che
modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per  quanto  riguarda
le attivita' economiche in taluni settori energetici e il regolamento
delegato (UE) 2021/2178  per  quanto  riguarda  la  comunicazione  al
pubblico  di  informazioni  specifiche  relative  a  tali   attivita'
economiche, il quale introduce nella tassonomia  UE  altre  attivita'
economiche del settore energetico  come  attivita'  transitorie,  ivi
comprese alcune attivita' nucleari e del gas; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio  del  29  giugno  2022  che  modifica  i  regolamenti  (UE)
2017/1938 e (CE)  n.  715/2009  sullo  stoccaggio  del  gas,  che  ha
introdotto obblighi di stoccaggio del gas in  risposta  all'invasione
russa dell'Ucraina al fine di garantire l'approvvigionamento  di  gas
nell'Unione; 
  Visto il regolamento (UE) 2023/435 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 febbraio  2023  che  modifica  il  regolamento  (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di  capitoli  dedicati  al
piano REPowerEU nei piani per  la  ripresa  e  la  resilienza  e  che
modifica i regolamenti (UE)  n.  1303/2013,  (UE)  2021/1060  e  (UE)
2021/1755,  e  la  direttiva  n.  2003/87/CE,  ed  in  particolare  i
considerando n. 13 e 23 e l'art. 21-quater, comma 3, lettera a); 
  Vista la comunicazione della commissione UE COM (2022)  108  final,
dell'8 marzo 2022, che ha delineato le azioni da porre in essere  per
accelerare  la  transizione  energetica  verso   l'indipendenza   dai
combustibili fossili russi; 
  Vista la comunicazione della Commissione UE del 9  marzo  2023  COM
(2023)  1711  final  recante  il  «Quadro  temporaneo  di   crisi   e
transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno  dell'economia  a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»; 
  Vista la dichiarazione di Versailles dei Capi di Stato o di Governo
dell'UE, del 10 e 11 marzo 2022, riguardante l'aggressione russa  nei
confronti dell'Ucraina, il rafforzamento delle capacita'  di  difesa,
la riduzione delle dipendenze energetiche e  la  costruzione  di  una
base economica piu' solida, con particolare riferimento al punto  II,
paragrafo 16, lettere b) ed f); 
  Vista la legge 14 novembre 1995,  n.  481  recante  «Norme  per  la
concorrenza e  la  regolazione  dei  servizi  di  pubblica  utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei  servizi  di  pubblica
utilita'»; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio  1999,  n.  300  recante  la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59». 
  Visto il  decreto  legislativo  23  maggio  2000,  n.  164  recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per  il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144»; 
  Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239,  recante  il  «Riordino  del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto  delle
disposizioni vigenti in materia di energia»; 
  Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28  aprile
2006 recante «Modalita' di accesso alla rete nazionale dei  gasdotti,
conseguenti al rilascio dell'esenzione dal  diritto  di  accesso  dei
terzi a nuove interconnessioni con le reti europee  di  trasporto  di
gas naturale,  a  nuovi  terminali  di  rigassificazione  e  relativi
potenziamenti,  e  al  riconoscimento  dell'allocazione  prioritaria,
nonche' criteri in base ai quali l'Autorita' per l'energia  elettrica
e il gas definisce le  procedure  per  l'assegnazione  della  residua
quota delle capacita' non  oggetto  di  esenzione  o  di  allocazione
prioritaria»; 
  Vista la legge 31 dicembre 2009,  n.  196,  recante  la  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Visto il  decreto  legislativo  1°  giugno  2011,  n.  93,  recante
«Attuazione  delle  direttive   numeri   2009/72/CE,   2009/73/CE   e
2008/92/CE,  relative  a  norme  comuni  per   il   mercato   interno
dell'energia  elettrica,  del  gas  naturale  e  ad   una   procedura
comunitaria  sulla  trasparenza  dei  prezzi  al  consumatore  finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione  delle
direttive n. 2003/54/CE e n. 2003/55/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n.  257  recante  la
«Disciplina  di  attuazione  della  direttiva   n.   2014/94/UE   del
Parlamento europeo e  del  Consiglio,  del  22  ottobre  2014,  sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»; 
  Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17,  come  convertito  con
modificazioni dalla legge 27 aprile  2022,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia  elettrica  e  del
gas naturale, per lo sviluppo delle  energie  rinnovabili  e  per  il
rilancio delle politiche industriali»; 
  Visto il decreto-legge  17  maggio  2022,  n.  50,  convertito  con
modificazioni dalla legge 15  luglio  2022,  n.  91  recante  «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali,  produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia  di
politiche sociali e di crisi ucraina»; 
  Visto il decreto-legge 9 dicembre  2023,  n.  181,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  2  febbraio   2024,   n.   11,   recante
«Disposizioni urgenti per  la  sicurezza  energetica  del  Paese,  la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei  territori   colpiti   dagli   eccezionali   eventi   alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; in particolare l'art.  2,
comma 2-bis che ha modificato l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50; 
  Visto l'art. 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che  prevede
disposizioni   per   la   realizzazione   di   nuova   capacita'   di
rigassificazione,   «in   considerazione    della    necessita'    di
diversificare le fonti di approvvigionamento di  gas  ai  fini  della
sicurezza  energetica  nazionale,  fermi  restando  i  programmi   di
decarbonizzazione del sistema energetico nazionale»; in  particolare,
il comma 1 del medesimo articolo dispone, tra l'altro, che: le  opere
finalizzate  all'incremento  della  capacita'   di   rigassificazione
mediante unita' galleggianti  di  stoccaggio  e  rigassificazione  da
allacciare alla rete di trasporto esistente alla data  di  emanazione
del  decreto,  incluse  le  connesse  infrastrutture,   costituiscano
«interventi  strategici  di  pubblica   utilita',   indifferibili   e
urgenti»; nonche' il comma 8  che  istituisce  un  fondo  pari  a  30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, «Al fine di
rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico  nazionale
e  contribuire  al  perseguimento  degli  obiettivi   strategici   di
riduzione della dipendenza dai combustibili fossili  provenienti  dal
territorio della Federazione russa mediante  la  realizzazione  delle
opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1,  ...  [ossia
finalizzate all'incremento della capacita' di  rigassificazione].  Il
fondo  e'  destinato  a  coprire  i  ricavi  per   il   servizio   di
rigassificazione svolto attraverso le  unita'  di  cui  al  comma  1,
compresi i costi di capitale per l'acquisto o  la  realizzazione  dei
nuovi  impianti  sopra  richiamati,  prioritariamente  per  la  quota
eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista
dalla   vigente   regolazione   tariffaria   per   il   servizio   di
rigassificazione del gas naturale liquefatto definita  dall'Autorita'
di regolazione per energia,  reti  e  ambiente.  L'eventuale  importo
residuo del fondo e' destinato a finanziare i  fattori  di  copertura
dei ricavi del servizio di rigassificazione  previsti  dalla  vigente
regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I
criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo sono  definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze,  di  concerto
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti di  Stato.  La  gestione
del  fondo  e'  affidata  alla  Cassa  per  i  servizi  energetici  e
ambientali,  che  verifica  gli  importi  da  attribuire  e   dispone
l'erogazione delle relative risorse sulla base dei  criteri  definiti
con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione  vigente.
Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura  di  un  apposito
conto corrente»; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con  la
legge di conversione 16 dicembre 2022,  n.  204,  ed  in  particolare
l'art.  4  rubricato  «Ministero  dell'ambiente  e  della   sicurezza
energetica»; 
  Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57,  convertito
con modificazioni dalla legge 26 luglio  2023,  n.  95,  che  prevede
«Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione  di  nuova
capacita' di rigassificazione»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  26
luglio 2023, n. 125 che recante il «Regolamento recante modifiche  al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019,  n.
103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 123093 in data 19 luglio 2022  che
ha istituito, tra l'altro, nello stato di previsione della spesa  del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022,
per le finalita' previste dal decreto-legge  n.  50/2022,  convertito
con  modificazioni  dalla  legge  n.  91/2022,   capitoli   specifici
attribuiti al Centro di responsabilita' «Tesoro»; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas del  4
giugno 2009, n. ARG/gas 64/09 e il relativo allegato  A,  recante  il
«Testo integrato delle attivita'  di  vendita  al  dettaglio  di  gas
naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a  mezzo  di  reti
urbane (TIVG)»; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' di  regolazione  per  energia
reti e ambiente  del  28  settembre  2017,  n.  660/2017/R/gas  e  il
relativo allegato A,  recante  il  «Testo  integrato  in  materia  di
adozione   di   garanzie   di   libero   accesso   al   servizio   di
rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG)»; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' di  regolazione  per  energia
reti e ambiente  del  19  novembre  2019,  n.  474/2019/R/gas,  e  il
relativo allegato A, recante i «Criteri di regolazione  del  servizio
di rigassificazione del GNL per il  quinto  periodo  di  regolazione,
RTRG 2020-2023»; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' di  regolazione  per  energia
reti e ambiente del 30 giugno 2022, n. 295/2022/R/com in cui, in sede
di aggiornamento trimestrale degli  oneri  generali  di  sistema  del
settore elettrico e del settore gas, viene fissato  l'attuale  valore
della componente CRVFG (dal 1° gennaio 2023); 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' di  regolazione  per  energia
reti e ambiente del 4 aprile 2023, n. 139/2023/R/gas  e  il  relativo
allegato A,  recante  i  «Criteri  di  regolazione  del  servizio  di
trasporto e misura del gas  (RTTG)  per  il  periodo  di  regolazione
20242027»; 
  Vista, la deliberazione dell'Autorita' di regolazione  per  energia
reti e ambiente del 9  maggio  2023,  196/2023/R/gas  e  il  relativo
Allegato A,  recante  i  «Criteri  di  regolazione  del  servizio  di
rigassificazione del GNL per il sesto periodo  di  regolazione,  RTRG
20242027»; 
  Vista la deliberazione dell'Autorita' di  regolazione  per  energia
reti  e  ambiente  del   28   settembre   2023,   429/2023/R/com   di
aggiornamento, dal  1°  ottobre  2023,  delle  componenti  tariffarie
destinate  alla  copertura  degli  oneri  generali  e  di   ulteriori
componenti del settore elettrico e del settore gas; 
  Acquisito il formale concerto del Ministro  dell'ambiente  e  della
sicurezza energetica, reso con nota prot. 16393 del 21 giugno 2024; 
  Sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, che
si e' espressa favorevolmente con parere 88/2024/I/gas del  19  marzo
2024, acquisito con nota prot. 7245 del 20 marzo 2024; 
  Ritenuto opportuno destinare le risorse del Fondo a  rafforzare  la
sicurezza   dell'approvvigionamento   energetico   nazionale   e    a
contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di  riduzione
della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal  territorio
della   Federazione   russa,   fermi   restando   i   programmi    di
decarbonizzazione  del  sistema  energetico  nazionale,  mediante  la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di  cui  al
comma 1 dell'art.  5  del  decreto-legge  n.  50/2022,  e  quindi  di
procedere, in attuazione del comma  8  del  predetto  articolo,  alla
definizione delle modalita' attuative e dei criteri per  l'erogazione
delle risorse stanziate  sullo  specifico  fondo  da  destinare  alle
imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le
infrastrutture di cui al comma 1 del medesimo articolo; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1.  Ai  fini  del  presente  decreto,  si  applicano  le   seguenti
definizioni: 
    a) «Allegato»: l'annesso  documento  tecnico,  costituente  parte
integrante del presente decreto, concernente le modalita' di  accesso
al Fondo e i criteri di ripartizione delle relative risorse; 
    b) «Autorita'»: l'autorita' di regolazione  per  energia  reti  e
ambiente (ARERA); 
    c) «attivita' o servizio di rigassificazione»:  l'attivita'  che,
ai sensi del TIUC, comprende le operazioni di scarico,  stoccaggio  e
rigassificazione  del  gas  naturale  liquefatto  effettuate  tramite
l'utilizzo  dei  terminali  di  rigassificazione  del  gas   naturale
liquefatto,  situati  sul  territorio  nazionale  o  entro  le  acque
territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento; 
    d) «beneficiari»: le imprese che svolgono attivita' o servizio di
rigassificazione che realizzano e gestiscono, ai sensi  dell'art.  5,
comma 1 del decreto-legge 17 maggio  2022,  n.  50,  le  opere  e  le
infrastrutture connesse di cui alla lettera n) e che abbiano ottenuto
l'autorizzazione ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al
medesimo articolo; 
    e) «Cassa»: la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
gestore del Fondo; 
    f) «consumatore»: il cliente finale che usufruisce del sistema di
fornitura del gas; 
    g) «Conto oneri impianti di  rigassificazione»:  conto  istituito
presso la Cassa e alimentato dalla componente CRVFG ; 
    h) «CRVFG »: il corrispettivo  unitario  variabile,  espresso  in
euro/standard metro cubo (Smc), a  copertura  degli  oneri  derivanti
dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio
di rigassificazione del GNL, di cui alla regolazione  tariffaria  per
il servizio di trasporto e misura del gas (RTTG) pro tempore vigente; 
    i)  «decreto-legge»:  decreto-legge  17  maggio  2022,   n.   50,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91; 
    j) «fattore di copertura dei ricavi»: fattore  di  copertura  dei
ricavi  di  cui  alla  regolazione   tariffaria   del   servizio   di
rigassificazione del GNL; 
    k) «Fondo»: il fondo  istituito,  con  l'art.  5,  comma  8,  del
decreto-legge, nello stato di previsione del Ministero  dell'economia
e delle finanze con dotazione di 30  milioni  di  euro  per  ciascuno
degli anni dal 2024 al 2043; 
    l) «Fondo impianti di rigassificazione ex decreto-legge 50-2022»:
il conto corrente appositamente istituito dalla Cassa ai  fini  della
gestione delle risorse del Fondo; 
    m) «GNL»: il gas naturale liquefatto; 
    n) «opere e infrastrutture connesse»: le opere, aventi  carattere
di strategicita',  pubblica  utilita',  indifferibilita'  e  urgenza,
finalizzate  all'incremento  della  capacita'   di   rigassificazione
nazionale   mediante   unita'   galleggianti    di    stoccaggio    e
rigassificazione e le connesse infrastrutture, ai sensi  dell'art.  5
del decreto-legge; 
    o) «periodo di riferimento»: il periodo temporale che ricomprende
gli anni dal 2024 al 2043; 
    p) «Regolazione tariffaria del servizio di  rigassificazione  del
GNL»: la regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione  pro
tempore   vigente   definita   dall'Autorita',   disciplinata   dalle
deliberazioni  dell'Autorita'  n.  474/2019/R/gas  per   il   periodo
2020-2023 e 196/2023/R/gas per il periodo 2024-2027; 
    q) «ricavi di riferimento»: i ricavi di riferimento del  servizio
di rigassificazione come definiti dalla regolazione tariffaria per il
servizio di rigassificazione del GNL pro tempore vigente; 
    r) «TIUC»: il testo integrato delle  disposizioni  dell'Autorita'
per l'energia elettrica il gas e il sistema  idrico  in  merito  agli
obblighi di separazione contabile (Unbundling contabile), allegato  A
della  deliberazione   24   marzo   2016,   137/2016/R/com   -   come
successivamente modificato e integrato; 
    s) «utente»: e'  l'utilizzatore  del  sistema  gas  che  acquista
capacita' di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.