IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'AMBIENTE
E DELLA SICUREZZA ENERGETICA
Vista la direttiva n. 2009/73/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, recante norme comuni per il mercato
interno del gas naturale;
Vista la direttiva n. 2014/94/UE del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla realizzazione di una
infrastruttura per i combustibili alternativi;
Visto il regolamento (CE) 715/2009 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 13 luglio 2009, in materia di condizioni di accesso
alle reti di trasporto del gas naturale;
Visto il regolamento (UE) 2017/1938 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 25 ottobre 2017, recante «Misure volte a garantire la
sicurezza dell'approvvigionamento di gas»;
Visto il regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2018, sulla governance dell'Unione
dell'energia e dell'azione per il clima;
Visto il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020 relativo all'istituzione di un quadro
che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088 e che introduce la tassonomia delle
attivita' sostenibili;
Visto il regolamento delegato (UE) 2021/2139 della Commissione del
4 giugno 2021 che integra il regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento
europeo e del Consiglio fissando i criteri di vaglio tecnico che
consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che
un'attivita' economica contribuisce in modo sostanziale alla
mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai
cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun
altro obiettivo ambientale;
Visto il regolamento delegato (UE) 2022/1214 della Commissione del
9 marzo 2022, cosiddetto atto delegato complementare «Clima», che
modifica il regolamento delegato (UE) 2021/2139 per quanto riguarda
le attivita' economiche in taluni settori energetici e il regolamento
delegato (UE) 2021/2178 per quanto riguarda la comunicazione al
pubblico di informazioni specifiche relative a tali attivita'
economiche, il quale introduce nella tassonomia UE altre attivita'
economiche del settore energetico come attivita' transitorie, ivi
comprese alcune attivita' nucleari e del gas;
Visto il regolamento (UE) 2022/1032 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 29 giugno 2022 che modifica i regolamenti (UE)
2017/1938 e (CE) n. 715/2009 sullo stoccaggio del gas, che ha
introdotto obblighi di stoccaggio del gas in risposta all'invasione
russa dell'Ucraina al fine di garantire l'approvvigionamento di gas
nell'Unione;
Visto il regolamento (UE) 2023/435 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 27 febbraio 2023 che modifica il regolamento (UE)
2021/241 per quanto riguarda l'inserimento di capitoli dedicati al
piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza e che
modifica i regolamenti (UE) n. 1303/2013, (UE) 2021/1060 e (UE)
2021/1755, e la direttiva n. 2003/87/CE, ed in particolare i
considerando n. 13 e 23 e l'art. 21-quater, comma 3, lettera a);
Vista la comunicazione della commissione UE COM (2022) 108 final,
dell'8 marzo 2022, che ha delineato le azioni da porre in essere per
accelerare la transizione energetica verso l'indipendenza dai
combustibili fossili russi;
Vista la comunicazione della Commissione UE del 9 marzo 2023 COM
(2023) 1711 final recante il «Quadro temporaneo di crisi e
transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a
seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina»;
Vista la dichiarazione di Versailles dei Capi di Stato o di Governo
dell'UE, del 10 e 11 marzo 2022, riguardante l'aggressione russa nei
confronti dell'Ucraina, il rafforzamento delle capacita' di difesa,
la riduzione delle dipendenze energetiche e la costruzione di una
base economica piu' solida, con particolare riferimento al punto II,
paragrafo 16, lettere b) ed f);
Vista la legge 14 novembre 1995, n. 481 recante «Norme per la
concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilita'.
Istituzione delle Autorita' di regolazione dei servizi di pubblica
utilita'»;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante la
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59».
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 recante
«Attuazione della direttiva n. 98/30/CE, recante norme comuni per il
mercato interno del gas naturale, a norma dell'art. 41 della legge 17
maggio 1999, n. 144»;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239, recante il «Riordino del
settore energetico, nonche' delega al Governo per il riassetto delle
disposizioni vigenti in materia di energia»;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 28 aprile
2006 recante «Modalita' di accesso alla rete nazionale dei gasdotti,
conseguenti al rilascio dell'esenzione dal diritto di accesso dei
terzi a nuove interconnessioni con le reti europee di trasporto di
gas naturale, a nuovi terminali di rigassificazione e relativi
potenziamenti, e al riconoscimento dell'allocazione prioritaria,
nonche' criteri in base ai quali l'Autorita' per l'energia elettrica
e il gas definisce le procedure per l'assegnazione della residua
quota delle capacita' non oggetto di esenzione o di allocazione
prioritaria»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante la «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, recante
«Attuazione delle direttive numeri 2009/72/CE, 2009/73/CE e
2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno
dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura
comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale
industriale di gas e di energia elettrica, nonche' abrogazione delle
direttive n. 2003/54/CE e n. 2003/55/CE»;
Visto il decreto legislativo 16 dicembre 2016, n. 257 recante la
«Disciplina di attuazione della direttiva n. 2014/94/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2014, sulla
realizzazione di una infrastruttura per i combustibili alternativi»;
Visto il decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, come convertito con
modificazioni dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, recante «Misure
urgenti per il contenimento dei costi dell'energia elettrica e del
gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il
rilancio delle politiche industriali»;
Visto il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito con
modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91 recante «Misure
urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttivita'
delle imprese e attrazione degli investimenti, nonche' in materia di
politiche sociali e di crisi ucraina»;
Visto il decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con
modificazioni dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, recante
«Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la
promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno
alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione
nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali
verificatisi a partire dal 1° maggio 2023»; in particolare l'art. 2,
comma 2-bis che ha modificato l'art. 5, comma 8, del decreto-legge 17
maggio 2022, n. 50;
Visto l'art. 5 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50 che prevede
disposizioni per la realizzazione di nuova capacita' di
rigassificazione, «in considerazione della necessita' di
diversificare le fonti di approvvigionamento di gas ai fini della
sicurezza energetica nazionale, fermi restando i programmi di
decarbonizzazione del sistema energetico nazionale»; in particolare,
il comma 1 del medesimo articolo dispone, tra l'altro, che: le opere
finalizzate all'incremento della capacita' di rigassificazione
mediante unita' galleggianti di stoccaggio e rigassificazione da
allacciare alla rete di trasporto esistente alla data di emanazione
del decreto, incluse le connesse infrastrutture, costituiscano
«interventi strategici di pubblica utilita', indifferibili e
urgenti»; nonche' il comma 8 che istituisce un fondo pari a 30
milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2043, «Al fine di
rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale
e contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di
riduzione della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal
territorio della Federazione russa mediante la realizzazione delle
opere e delle infrastrutture connesse di cui al comma 1, ... [ossia
finalizzate all'incremento della capacita' di rigassificazione]. Il
fondo e' destinato a coprire i ricavi per il servizio di
rigassificazione svolto attraverso le unita' di cui al comma 1,
compresi i costi di capitale per l'acquisto o la realizzazione dei
nuovi impianti sopra richiamati, prioritariamente per la quota
eccedente l'applicazione del fattore di copertura dei ricavi prevista
dalla vigente regolazione tariffaria per il servizio di
rigassificazione del gas naturale liquefatto definita dall'Autorita'
di regolazione per energia, reti e ambiente. L'eventuale importo
residuo del fondo e' destinato a finanziare i fattori di copertura
dei ricavi del servizio di rigassificazione previsti dalla vigente
regolazione tariffaria, a beneficio degli utenti e dei consumatori. I
criteri di accesso e le modalita' di impiego del fondo sono definiti
con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentita
l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente, nel rispetto
della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. La gestione
del fondo e' affidata alla Cassa per i servizi energetici e
ambientali, che verifica gli importi da attribuire e dispone
l'erogazione delle relative risorse sulla base dei criteri definiti
con il decreto di cui al quarto periodo, provvedendovi con le risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Per la gestione del fondo e' autorizzata l'apertura di un apposito
conto corrente»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, coordinato con la
legge di conversione 16 dicembre 2022, n. 204, ed in particolare
l'art. 4 rubricato «Ministero dell'ambiente e della sicurezza
energetica»;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 29 maggio 2023, n. 57, convertito
con modificazioni dalla legge 26 luglio 2023, n. 95, che prevede
«Integrazioni della disciplina in materia di realizzazione di nuova
capacita' di rigassificazione»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26
luglio 2023, n. 125 che recante il «Regolamento recante modifiche al
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 2019, n.
103, concernente l'organizzazione del Ministero dell'economia e delle
finanze»;
Visto il decreto ministeriale n. 123093 in data 19 luglio 2022 che
ha istituito, tra l'altro, nello stato di previsione della spesa del
Ministero dell'economia e delle finanze, per l'anno finanziario 2022,
per le finalita' previste dal decreto-legge n. 50/2022, convertito
con modificazioni dalla legge n. 91/2022, capitoli specifici
attribuiti al Centro di responsabilita' «Tesoro»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' per l'energia e il gas del 4
giugno 2009, n. ARG/gas 64/09 e il relativo allegato A, recante il
«Testo integrato delle attivita' di vendita al dettaglio di gas
naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti
urbane (TIVG)»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente del 28 settembre 2017, n. 660/2017/R/gas e il
relativo allegato A, recante il «Testo integrato in materia di
adozione di garanzie di libero accesso al servizio di
rigassificazione del gas naturale liquefatto (TIRG)»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente del 19 novembre 2019, n. 474/2019/R/gas, e il
relativo allegato A, recante i «Criteri di regolazione del servizio
di rigassificazione del GNL per il quinto periodo di regolazione,
RTRG 2020-2023»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente del 30 giugno 2022, n. 295/2022/R/com in cui, in sede
di aggiornamento trimestrale degli oneri generali di sistema del
settore elettrico e del settore gas, viene fissato l'attuale valore
della componente CRVFG (dal 1° gennaio 2023);
Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente del 4 aprile 2023, n. 139/2023/R/gas e il relativo
allegato A, recante i «Criteri di regolazione del servizio di
trasporto e misura del gas (RTTG) per il periodo di regolazione
20242027»;
Vista, la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente del 9 maggio 2023, 196/2023/R/gas e il relativo
Allegato A, recante i «Criteri di regolazione del servizio di
rigassificazione del GNL per il sesto periodo di regolazione, RTRG
20242027»;
Vista la deliberazione dell'Autorita' di regolazione per energia
reti e ambiente del 28 settembre 2023, 429/2023/R/com di
aggiornamento, dal 1° ottobre 2023, delle componenti tariffarie
destinate alla copertura degli oneri generali e di ulteriori
componenti del settore elettrico e del settore gas;
Acquisito il formale concerto del Ministro dell'ambiente e della
sicurezza energetica, reso con nota prot. 16393 del 21 giugno 2024;
Sentita l'Autorita' di regolazione per energia reti e ambiente, che
si e' espressa favorevolmente con parere 88/2024/I/gas del 19 marzo
2024, acquisito con nota prot. 7245 del 20 marzo 2024;
Ritenuto opportuno destinare le risorse del Fondo a rafforzare la
sicurezza dell'approvvigionamento energetico nazionale e a
contribuire al perseguimento degli obiettivi strategici di riduzione
della dipendenza dai combustibili fossili provenienti dal territorio
della Federazione russa, fermi restando i programmi di
decarbonizzazione del sistema energetico nazionale, mediante la
realizzazione delle opere e delle infrastrutture connesse di cui al
comma 1 dell'art. 5 del decreto-legge n. 50/2022, e quindi di
procedere, in attuazione del comma 8 del predetto articolo, alla
definizione delle modalita' attuative e dei criteri per l'erogazione
delle risorse stanziate sullo specifico fondo da destinare alle
imprese di rigassificazione che realizzano e gestiscono le opere e le
infrastrutture di cui al comma 1 del medesimo articolo;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto, si applicano le seguenti
definizioni:
a) «Allegato»: l'annesso documento tecnico, costituente parte
integrante del presente decreto, concernente le modalita' di accesso
al Fondo e i criteri di ripartizione delle relative risorse;
b) «Autorita'»: l'autorita' di regolazione per energia reti e
ambiente (ARERA);
c) «attivita' o servizio di rigassificazione»: l'attivita' che,
ai sensi del TIUC, comprende le operazioni di scarico, stoccaggio e
rigassificazione del gas naturale liquefatto effettuate tramite
l'utilizzo dei terminali di rigassificazione del gas naturale
liquefatto, situati sul territorio nazionale o entro le acque
territoriali italiane, compresi eventuali gasdotti di collegamento;
d) «beneficiari»: le imprese che svolgono attivita' o servizio di
rigassificazione che realizzano e gestiscono, ai sensi dell'art. 5,
comma 1 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, le opere e le
infrastrutture connesse di cui alla lettera n) e che abbiano ottenuto
l'autorizzazione ai sensi e nel rispetto delle disposizioni di cui al
medesimo articolo;
e) «Cassa»: la Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA)
gestore del Fondo;
f) «consumatore»: il cliente finale che usufruisce del sistema di
fornitura del gas;
g) «Conto oneri impianti di rigassificazione»: conto istituito
presso la Cassa e alimentato dalla componente CRVFG ;
h) «CRVFG »: il corrispettivo unitario variabile, espresso in
euro/standard metro cubo (Smc), a copertura degli oneri derivanti
dall'applicazione del fattore di copertura dei ricavi per il servizio
di rigassificazione del GNL, di cui alla regolazione tariffaria per
il servizio di trasporto e misura del gas (RTTG) pro tempore vigente;
i) «decreto-legge»: decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50,
convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2022, n. 91;
j) «fattore di copertura dei ricavi»: fattore di copertura dei
ricavi di cui alla regolazione tariffaria del servizio di
rigassificazione del GNL;
k) «Fondo»: il fondo istituito, con l'art. 5, comma 8, del
decreto-legge, nello stato di previsione del Ministero dell'economia
e delle finanze con dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno
degli anni dal 2024 al 2043;
l) «Fondo impianti di rigassificazione ex decreto-legge 50-2022»:
il conto corrente appositamente istituito dalla Cassa ai fini della
gestione delle risorse del Fondo;
m) «GNL»: il gas naturale liquefatto;
n) «opere e infrastrutture connesse»: le opere, aventi carattere
di strategicita', pubblica utilita', indifferibilita' e urgenza,
finalizzate all'incremento della capacita' di rigassificazione
nazionale mediante unita' galleggianti di stoccaggio e
rigassificazione e le connesse infrastrutture, ai sensi dell'art. 5
del decreto-legge;
o) «periodo di riferimento»: il periodo temporale che ricomprende
gli anni dal 2024 al 2043;
p) «Regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione del
GNL»: la regolazione tariffaria del servizio di rigassificazione pro
tempore vigente definita dall'Autorita', disciplinata dalle
deliberazioni dell'Autorita' n. 474/2019/R/gas per il periodo
2020-2023 e 196/2023/R/gas per il periodo 2024-2027;
q) «ricavi di riferimento»: i ricavi di riferimento del servizio
di rigassificazione come definiti dalla regolazione tariffaria per il
servizio di rigassificazione del GNL pro tempore vigente;
r) «TIUC»: il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita'
per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico in merito agli
obblighi di separazione contabile (Unbundling contabile), allegato A
della deliberazione 24 marzo 2016, 137/2016/R/com - come
successivamente modificato e integrato;
s) «utente»: e' l'utilizzatore del sistema gas che acquista
capacita' di trasporto per uso proprio o per cessione ad altri.