IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili  -  «Normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 4, punto  23
e l'art. 10, paragrafo 1, lettera b); 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/691  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e
ai trasportatori di animali acquatici; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/687  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo  di
determinate malattie elencate; 
  Visto  il  regolamento  delegato  (UE)  2020/689  che  integra   il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio  per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi  di
eradicazione e allo status di indenne  da  malattia  per  determinate
malattie elencate ed emergenti; 
  Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli  ufficiali
e  alle  altre   attivita'   ufficiali   effettuati   per   garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle
piante  nonche'  sui  prodotti  fitosanitari,  recante  modifica  dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005,  (CE)  n.  1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429
e  (UE)  2016/2031  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e  delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE)  n.
882/2004  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio,  le  direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE  e
97/78/CE del  Consiglio  e  la  decisione  92/438/CEE  del  Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali); 
  Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021,  n.  27,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625  ai  sensi  dell'art.  12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»; 
  Visto il  decreto  legislativo  5  agosto  2022,  n.  134,  recante
«Disposizioni  in   materia   di   sistema   di   identificazione   e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento  della  normativa  nazionale  alle   disposizioni   del
regolamento (UE) 2016/429 ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a),
b), g) h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53; 
  Visto il decreto 7 marzo  2023  «Manuale  operativo  inerente  alla
gestione  e  al  funzionamento  del  sistema  di  identificazione   e
registrazione degli operatori, degli  stabilimenti  e  degli  animali
(sistema I&R)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16  maggio  2023,
n. 113; 
  Visto il decreto legislativo 5 agosto  2022,  n.  136,  «Attuazione
dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n),  o)  e
p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e  raccordare  la
normativa nazionale in  materia  di  prevenzione  e  controllo  delle
malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 9 marzo 2016» e, in particolare, l'art.  10,  comma
1; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31  ottobre  2022,
con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario
di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2022, n. 263; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario  di  Stato  on.  Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo  2023,  n.
59; 
  Considerato che le misure di biosicurezza  negli  stabilimenti  che
detengono  animali   d'acquacoltura   rappresentano   uno   strumento
fondamentale  per   prevenire   l'ingresso   delle   malattie   negli
allevamenti  nonche'  la  loro  eventuale  diffusione  all'interno  e
all'esterno di essi; 
  Sentito il Centro  di  referenza  nazionale  per  lo  studio  e  la
diagnosi delle malattie dei  pesci,  molluschi  e  crostacei,  presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,
ai sensi dell'art. 10, comma 1,  del  decreto  legislativo  5  agosto
2022, n. 136, espresso nella seduta del 25 luglio 2024 (rep. atti  n.
144/CSR); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                 Finalita' e ambito di applicazione 
 
  1. In attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto  legislativo  5
agosto 2022, n. 136, sono definite le modalita' operative  specifiche
per l'applicazione, da parte degli operatori  che  detengono  animali
d'acquacoltura e per i trasportatori di tali animali, delle misure di
biosicurezza  previste  all'art.  10,  paragrafo  1,  lettera  b)   e
paragrafo  4  del  regolamento  (UE)  2016/429   negli   stabilimenti
riconosciuti che detengono animali d'acquacoltura, nonche' nei  mezzi
dedicati al loro trasporto. 
  2. Le disposizioni del presente decreto si applicano: 
    a) ai seguenti stabilimenti di acquacoltura riconosciuti ai sensi
dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto  legislativo  5  agosto
2022, n. 134: 
      1) stabilimenti  oppure  gruppi  di  stabilimenti  in  cui  gli
animali sono detenuti per essere movimentati vivi o come prodotti  di
origine animale; 
      2) stabilimenti con status confinato; 
      3) stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati  a
lottare contro le malattie di cui all'art. 179 del  regolamento  (UE)
2016/429; 
      4) stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale a struttura
aperta; 
      5) stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale a struttura
chiusa che, a causa delle loro modalita' di movimento, comportano  un
rischio significativo di malattia; 
      6) navi  o  altre  strutture  mobili  in  cui  gli  animali  di
acquacoltura sono detenuti temporaneamente per  essere  sottoposti  a
trattamento o a un'altra procedura connessa all'allevamento; 
      7)  stabilimenti  di  quarantena  o  di  specie   vettrici   in
isolamento fino al momento in cui non sono piu' considerati tali; 
    b) ai centri di depurazione diversi da quelli di cui all'art.  3,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2020/691; 
    c) ai centri di spedizione diversi da quelli di cui  all'art.  3,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2020/691; 
    d) alle zone di stabulazione diverse da quelle di cui all'art. 3,
paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/691. 
  3. Le disposizioni del presente decreto si applicano,  fatte  salve
ulteriori misure di biosicurezza  rafforzate  eventualmente  previste
dalla normativa europea e nazionale, nell'ambito delle  attivita'  di
prevenzione e controllo delle malattie  che  interessano  il  settore
dell'acquacoltura.