IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio relativo alle malattie animali trasmissibili - «Normativa
in materia di sanita' animale» e, in particolare, l'art. 4, punto 23
e l'art. 10, paragrafo 1, lettera b);
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/691 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative agli stabilimenti di acquacoltura e
ai trasportatori di animali acquatici;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative alla prevenzione e al controllo di
determinate malattie elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 che integra il
regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio per
quanto riguarda le norme relative alla sorveglianza, ai programmi di
eradicazione e allo status di indenne da malattia per determinate
malattie elencate ed emergenti;
Visto il regolamento (UE) 2017/625 relativo ai controlli ufficiali
e alle altre attivita' ufficiali effettuati per garantire
l'applicazione della legislazione sugli alimenti e sui mangimi, delle
norme sulla salute e sul benessere degli animali, sulla sanita' delle
piante nonche' sui prodotti fitosanitari, recante modifica dei
regolamenti (CE) n. 999/2001, (CE) n. 396/2005, (CE) n. 1069/2009,
(CE) n. 1107/2009, (UE) n. 1151/2012, (UE) n. 652/2014, (UE) 2016/429
e (UE) 2016/2031 del Parlamento europeo e del Consiglio, dei
regolamenti (CE) n. 1/2005 e (CE) n. 1099/2009 del Consiglio e delle
direttive 98/58/CE, 1999/74/CE, 2007/43/CE, 2008/119/CE e 2008/120/CE
del Consiglio, e che abroga i regolamenti (CE) n. 854/2004 e (CE) n.
882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive
89/608/CEE, 89/662/CEE, 90/425/CEE, 91/496/CEE, 96/23/CE, 96/93/CE e
97/78/CE del Consiglio e la decisione 92/438/CEE del Consiglio
(regolamento sui controlli ufficiali);
Visto il decreto legislativo del 2 febbraio 2021, n. 27, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2017/625 ai sensi dell'art. 12,
lettere a), b), c), d) ed e) della legge 4 ottobre 2019, n. 117»;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante
«Disposizioni in materia di sistema di identificazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per
l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/429 ai sensi dell'art. 14, comma 2, lettere a),
b), g) h), i) e p) della legge 22 aprile 2021, n. 53;
Visto il decreto 7 marzo 2023 «Manuale operativo inerente alla
gestione e al funzionamento del sistema di identificazione e
registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali
(sistema I&R)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2023,
n. 113;
Visto il decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 136, «Attuazione
dell'art. 14, comma 2, lettere a), b), e), f), h), i), l), n), o) e
p), della legge 22 aprile 2021, n. 53, per adeguare e raccordare la
normativa nazionale in materia di prevenzione e controllo delle
malattie animali che sono trasmissibili agli animali o all'uomo, alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e
del Consiglio del 9 marzo 2016» e, in particolare, l'art. 10, comma
1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 2022,
con il quale l'on. Marcello Gemmato e' stato nominato Sottosegretario
di Stato presso il Ministero della salute, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 10 novembre 2022, n. 263;
Visto il decreto del Ministro della salute 3 febbraio 2023, recante
«Deleghe di attribuzioni al Sottosegretario di Stato on. Marcello
Gemmato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 marzo 2023, n.
59;
Considerato che le misure di biosicurezza negli stabilimenti che
detengono animali d'acquacoltura rappresentano uno strumento
fondamentale per prevenire l'ingresso delle malattie negli
allevamenti nonche' la loro eventuale diffusione all'interno e
all'esterno di essi;
Sentito il Centro di referenza nazionale per lo studio e la
diagnosi delle malattie dei pesci, molluschi e crostacei, presso
l'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,
ai sensi dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 136, espresso nella seduta del 25 luglio 2024 (rep. atti n.
144/CSR);
Decreta:
Art. 1
Finalita' e ambito di applicazione
1. In attuazione dell'art. 10, comma 1, del decreto legislativo 5
agosto 2022, n. 136, sono definite le modalita' operative specifiche
per l'applicazione, da parte degli operatori che detengono animali
d'acquacoltura e per i trasportatori di tali animali, delle misure di
biosicurezza previste all'art. 10, paragrafo 1, lettera b) e
paragrafo 4 del regolamento (UE) 2016/429 negli stabilimenti
riconosciuti che detengono animali d'acquacoltura, nonche' nei mezzi
dedicati al loro trasporto.
2. Le disposizioni del presente decreto si applicano:
a) ai seguenti stabilimenti di acquacoltura riconosciuti ai sensi
dell'art. 6, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 5 agosto
2022, n. 134:
1) stabilimenti oppure gruppi di stabilimenti in cui gli
animali sono detenuti per essere movimentati vivi o come prodotti di
origine animale;
2) stabilimenti con status confinato;
3) stabilimenti di alimenti di origine acquatica autorizzati a
lottare contro le malattie di cui all'art. 179 del regolamento (UE)
2016/429;
4) stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale a struttura
aperta;
5) stabilimenti di acquacoltura a scopo ornamentale a struttura
chiusa che, a causa delle loro modalita' di movimento, comportano un
rischio significativo di malattia;
6) navi o altre strutture mobili in cui gli animali di
acquacoltura sono detenuti temporaneamente per essere sottoposti a
trattamento o a un'altra procedura connessa all'allevamento;
7) stabilimenti di quarantena o di specie vettrici in
isolamento fino al momento in cui non sono piu' considerati tali;
b) ai centri di depurazione diversi da quelli di cui all'art. 3,
paragrafo 1, lettera c), del regolamento (UE) 2020/691;
c) ai centri di spedizione diversi da quelli di cui all'art. 3,
paragrafo 1, lettera d), del regolamento (UE) 2020/691;
d) alle zone di stabulazione diverse da quelle di cui all'art. 3,
paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) 2020/691.
3. Le disposizioni del presente decreto si applicano, fatte salve
ulteriori misure di biosicurezza rafforzate eventualmente previste
dalla normativa europea e nazionale, nell'ambito delle attivita' di
prevenzione e controllo delle malattie che interessano il settore
dell'acquacoltura.