Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni in materia di credito d'imposta per  investimenti  nella
  Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES unica 
  1. A pena di decadenza dall'agevolazione, gli  operatori  economici
che hanno presentato la comunicazione di cui all'articolo 5, comma 1,
del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche
di coesione e il PNRR  17  maggio  2024,  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale n. 117 del 21 maggio 2024, inviano dal 18 novembre 2024  al
2  dicembre  2024  all'Agenzia  delle   entrate   una   comunicazione
integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine  del
15 novembre 2024  degli  investimenti  indicati  nella  comunicazione
presentata  ai  sensi  del  predetto  articolo  5,  comma   1.   ((La
comunicazione integrativa di cui al)) primo  periodo,  ((a  pena  del
rigetto)) della comunicazione stessa, reca,  altresi',  l'indicazione
dell'ammontare del credito di  imposta  maturato  in  relazione  agli
investimenti  effettivamente  realizzati  e  delle  relative  fatture
elettroniche  ((e  degli  estremi))  della  certificazione   prevista
dall'articolo 7, comma 14,  del  predetto  decreto  ministeriale.  La
comunicazione  integrativa  indica  un  ammontare   di   investimenti
effettivamente realizzati non  superiore  a  quello  riportato  nella
comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del predetto
decreto ministeriale. Le disposizioni di cui  al  presente  comma  si
applicano  anche  qualora   la   comunicazione   inviata   ai   sensi
dell'articolo 5, comma  1,  del  citato  decreto  ministeriale  rechi
l'indicazione di investimenti agevolabili e gia' realizzati alla data
di  trasmissione  della  medesima  comunicazione.  Con  provvedimento
adottato dal direttore dell'Agenzia delle entrate entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente   decreto,   ((e'
approvato)) il modello di comunicazione integrativa, con le  relative
istruzioni, da utilizzare per le finalita' di cui al presente comma e
sono definite le relative modalita' di trasmissione telematica. 
  2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'articolo 16,
comma 6, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13  novembre  2023,  n.  162,  l'ammontare
massimo del credito d'imposta fruibile  da  ciascun  beneficiario  e'
pari all'importo del credito d'imposta risultante dalla comunicazione
integrativa di cui al comma 1, moltiplicato per la  percentuale  resa
nota con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle  entrate,  da
emanare  entro  dieci  giorni   dalla   scadenza   del   termine   di
presentazione delle comunicazioni integrative. Detta  percentuale  e'
ottenuta rapportando il limite di spesa all'ammontare complessivo dei
crediti di imposta indicati nelle comunicazioni integrative di cui al
citato  comma  1.  Qualora  il  credito  di  imposta  fruibile,  come
determinato ai sensi del primo periodo, risulti inferiore alla misura
definita  ai  sensi  del  comma   1   del   suddetto   articolo   16,
l'autorizzazione di spesa di cui al comma 6 del medesimo articolo  e'
incrementata, ferma restando la predetta misura e nel limite  massimo
complessivo di 1.600  milioni  di  euro  per  l'anno  2024,  mediante
versamento  all'entrata  del  bilancio  dello  Stato   e   successiva
riassegnazione in spesa, nel seguente ordine, delle risorse di cui: 
    a) all'articolo 8 del presente decreto nel limite massimo di  750
milioni di euro per l'anno 2024,  attingendo  in  modo  proporzionale
alle relative autorizzazioni di spesa; 
    b) all'articolo 1, comma 177, della legge 30  dicembre  2020,  n.
178,  con  imputazione  alla  quota  afferente  alle  amministrazioni
centrali ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera b), numero  1),
della medesima legge n. 178 del  2020,  nel  limite  massimo  di  560
milioni di euro per l'anno 2024; 
    c) all'articolo 26, comma 7, del decreto-legge 17 maggio 2022, n.
50 convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio  2022,  n.  91,
nel limite massimo di 290 milioni di euro per l'anno 2024. 
  3. I versamenti all'entrata  di  cui  al  comma  2  possono  essere
disposti direttamente alla contabilita' speciale  n.  1778  intestata
all'Agenzia delle entrate. 
  4. Con il medesimo provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
entrate di cui al comma 2, sono  altresi'  resi  noti,  per  ciascuna
regione della Zona economica speciale per il Mezzogiorno - ZES  Unica
ed in modo distinto per ciascuna delle categorie di ((microimprese)),
di piccole imprese,  di  medie  imprese  e  di  grandi  imprese  come
definite dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027: 
    a)  il  numero  delle  comunicazioni  inviate  entro  i   termini
((previsti dal comma 1)); 
    b) la tipologia di investimenti realizzati entro la data  del  15
novembre 2024; 
    c)   l'ammontare   complessivo    del    credito    di    imposta
complessivamente richiesto. 
  5. Fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  16,  comma  5,
secondo periodo,  del  ((citato  decreto-legge  n.  124  del  2023)),
qualora il provvedimento di  cui  ai  commi  2  e  4  ((del  presente
articolo)) indichi un credito di imposta inferiore a  quello  massimo
riconoscibile nelle zone assistite delle  regioni  Campania,  Puglia,
Basilicata, Calabria, Sicilia, Sardegna e  Molise,  ammissibili  alla
deroga prevista dall'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  a),  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  e   nelle   zone
assistite della regione Abruzzo,  ammissibili  alla  deroga  prevista
dall'articolo  107,  paragrafo  3,  lettera  c),  del  Trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli
aiuti a finalita' regionale 2022-2027, il Ministero delle  imprese  e
del made in Italy e le regioni ((della ZES unica)) rendono nota entro
il 15  gennaio  2025,  mediante  apposita  comunicazione  inviata  al
Dipartimento per le politiche di coesione e il Sud  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri, la possibilita' di agevolare  i  medesimi
investimenti a valere sulle risorse dei programmi della  politica  di
coesione europea relativi al periodo di programmazione  2021-2027  di
loro titolarita', ove ne ricorrano i presupposti e nel rispetto delle
procedure,  dei  vincoli  territoriali,  programmatici  e  finanziari
previsti  da  detti  programmi,  indicando  l'entita'  delle  risorse
finanziarie  disponibili  per  il  finanziamento  della  misura.   Il
Ministero delle imprese  e  del  made  in  Italy  e  le  regioni  che
intendono  avvalersi  della  facolta'  di  cui   al   primo   periodo
definiscono con propri provvedimenti le modalita'  di  riconoscimento
dell'agevolazione  e  gli  adempimenti   richiesti   agli   operatori
economici, anche tenendo conto di quanto  previsto  dall'articolo  16
del ((citato decreto-legge n. 124)) del 2023 e dal  ((citato  decreto
del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud)),  le  politiche  di
coesione e il PNRR 17 maggio 2024. 
  6. All'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023,  n.
181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio  2024,  n.
11, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: 
    «b) moduli  fotovoltaici  con  celle,  ((gli  uni  e  le  altre))
prodotti negli Stati membri dell'Unione europea, con un'efficienza  a
livello di cella almeno pari al 23,5 per cento;». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il decreto del Ministro per gli  affari  europei,  il
          Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR  17  maggio  2024
          (Modalita' di accesso al credito d'imposta per investimenti
          nella  ZES  unica,   nonche'   criteri   e   modalita'   di
          applicazione e di fruizione del beneficio  e  dei  relativi
          controlli) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  117
          del 21 maggio 2024. 
              -  Si  riporta  l'articolo  16,  del  decreto-legge  19
          settembre 2023, n.124, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 13 novembre  2023,  n.162  (Disposizioni  urgenti  in
          materia  di  politiche  di  coesione,   per   il   rilancio
          dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonche'
          in materia di immigrazione): 
                "Art. 16 (Credito d'imposta  per  investimenti  nella
          ZES  unica).  -  1.  Per  l'anno  2024,  alle  imprese  che
          effettuano l'acquisizione dei beni strumentali indicati nel
          comma 2, destinati a  strutture  produttive  ubicate  nelle
          zone assistite delle regioni Campania, Puglia,  Basilicata,
          Calabria, Sicilia,  Sardegna  e  Molise,  ammissibili  alla
          deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a),
          del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle
          zone assistite  della  regione  Abruzzo,  ammissibili  alla
          deroga prevista dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c),
          del Trattato sul funzionamento  dell'Unione  europea,  come
          individuate dalla Carta degli aiuti a  finalita'  regionale
          2022-2027,  e'  concesso  un  contributo,  sotto  forma  di
          credito d'imposta, nella misura  massima  consentita  dalla
          medesima Carta degli aiuti a finalita' regionale  2022-2027
          e nel limite massimo di spesa definito ai sensi  e  con  le
          procedure previste dal comma 6. 
                2.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  1,   sono
          agevolabili gli investimenti, facenti parte di un  progetto
          di investimento  iniziale  come  definito  all'articolo  2,
          punti 49, 50 e 51, del regolamento (UE) n.  651/2014  della
          Commissione, del 17  giugno  2014,  relativi  all'acquisto,
          anche mediante contratti di locazione finanziaria, di nuovi
          macchinari,  impianti  e  attrezzature  varie  destinati  a
          strutture  produttive  gia'   esistenti   o   che   vengono
          impiantate nel territorio, nonche' all'acquisto di  terreni
          e    all'acquisizione,    alla     realizzazione     ovvero
          all'ampliamento di immobili strumentali agli  investimenti.
          Il valore dei terreni e degli immobili non puo' superare il
          50  per  cento  del  valore  complessivo  dell'investimento
          agevolato. 
                3. L'agevolazione di cui  ai  commi  1  e  2  non  si
          applica ai soggetti che operano nei settori  dell'industria
          siderurgica, carbonifera e della  lignite,  dei  trasporti,
          esclusi i settori  del  magazzinaggio  e  del  supporto  ai
          trasporti,   e   delle   relative   infrastrutture,   della
          produzione, dello stoccaggio, della  trasmissione  e  della
          distribuzione   di   energia   e    delle    infrastrutture
          energetiche,  della  banda  larga   nonche'   nei   settori
          creditizio,  finanziario  e  assicurativo.  L'agevolazione,
          altresi', non si applica alle imprese  che  si  trovano  in
          stato di liquidazione o di scioglimento ed alle imprese  in
          difficolta' come definite dall'articolo 2,  punto  18,  del
          regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione,  del  17
          giugno 2014. 
                4. Fermo restando  il  limite  complessivo  di  spesa
          definito ai sensi del comma 6, il credito d'imposta di  cui
          al presente articolo e' commisurato alla  quota  del  costo
          complessivo dei beni indicati nel comma 2 acquistati o,  in
          caso di investimenti immobiliari di cui al citato comma  2,
          realizzati dal 1° gennaio 2024  al  15  novembre  2024  nel
          limite massimo, per ciascun progetto  di  investimento,  di
          100  milioni  di  euro.  Per  gli  investimenti  effettuati
          mediante contratti di locazione finanziaria, si  assume  il
          costo sostenuto dal locatore per l'acquisto dei beni;  tale
          costo non comprende le  spese  di  manutenzione.  Non  sono
          agevolabili i progetti di investimento di importo inferiore
          a 200.000 euro. Se i  beni  oggetto  dell'agevolazione  non
          entrano in funzione  entro  il  secondo  periodo  d'imposta
          successivo a quello della loro acquisizione o  ultimazione,
          il credito  d'imposta  e'  rideterminato  escludendo  dagli
          investimenti agevolati il costo dei  beni  non  entrati  in
          funzione. Se, entro il quinto periodo d'imposta  successivo
          a quello nel quale sono entrati in funzione,  i  beni  sono
          dismessi, ceduti a terzi, destinati  a  finalita'  estranee
          all'esercizio dell'impresa  ovvero  destinati  a  strutture
          produttive  diverse  da  quelle  che  hanno  dato   diritto
          all'agevolazione, il  credito  d'imposta  e'  rideterminato
          escludendo dagli investimenti agevolati il costo  dei  beni
          anzidetti. Per i beni acquisiti in  locazione  finanziaria,
          le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche
          se non viene esercitato il riscatto. Il  credito  d'imposta
          indebitamente utilizzato rispetto all'importo rideterminato
          secondo le disposizioni del presente  comma  e'  restituito
          mediante versamento da eseguire entro il termine  stabilito
          per il versamento a saldo dell'imposta sui  redditi  dovuta
          per il periodo d'imposta in cui si  verificano  le  ipotesi
          ivi indicate. 
                5. Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          e' concesso nel rispetto  dei  limiti  e  delle  condizioni
          previsti   dal   regolamento   (UE)   n.   651/2014   della
          Commissione,  del  17  giugno  2014,  che  dichiara  alcune
          categorie di aiuti compatibili con il  mercato  interno  in
          applicazione degli articoli 107  e  108  del  Trattato  sul
          funzionamento  dell'Unione  europea,   e   in   particolare
          dall'articolo 14 del medesimo regolamento,  che  disciplina
          gli aiuti  a  finalita'  regionale  agli  investimenti.  Il
          credito d'imposta e' cumulabile con aiuti de minimis e  con
          altri aiuti di Stato che  abbiano  ad  oggetto  i  medesimi
          costi ammessi al beneficio, a condizione  che  tale  cumulo
          non porti al superamento dell'intensita' o dell'importo  di
          aiuto piu' elevati consentiti dalle  pertinenti  discipline
          europee  di  riferimento.  Ai   fini   del   riconoscimento
          dell'agevolazione, le imprese beneficiarie devono mantenere
          la loro attivita' nelle aree d'impianto, ubicate nelle zone
          assistite  di  cui  al  comma  1,  nelle  quali  e'   stato
          realizzato  l'investimento  oggetto  di  agevolazione,  per
          almeno cinque anni dopo il completamento  dell'investimento
          medesimo.  L'inosservanza  dell'obbligo  di  cui  al  terzo
          periodo determina la revoca dei benefici concessi e  goduti
          secondo le modalita' stabilite con il  decreto  di  cui  al
          comma   6.   Il   credito   d'imposta    e'    utilizzabile
          esclusivamente in compensazione ai sensi  dell'articolo  17
          del decreto legislativo 9  luglio  1997,  n.  241,  e  deve
          essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al
          periodo d'imposta di riconoscimento  del  credito  e  nelle
          dichiarazioni dei redditi  relative  ai  periodi  d'imposta
          successivi  fino  a  quello  nel  quale  se   ne   conclude
          l'utilizzo. Al credito d'imposta non si applica  il  limite
          di cui all'articolo 1, comma 53, della  legge  24  dicembre
          2007, n. 244. 
                6. Il credito d'imposta di cui al  presente  articolo
          e' riconosciuto nel limite di spesa  complessivo  di  1.800
          milioni di euro per l'anno 2024.  Gli  importi  di  cui  al
          presente articolo sono versati alla  contabilita'  speciale
          n. 1778 intestata all'Agenzia delle  entrate.  Con  decreto
          del Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche
          di  coesione  e  il  PNRR,  di  concerto  con  il  Ministro
          dell'economia e delle finanze, sono definiti  le  modalita'
          di accesso al beneficio nonche' i criteri e le modalita' di
          applicazione e di fruizione del  credito  d'imposta  e  dei
          relativi controlli, anche al fine di assicurare il rispetto
          del limite di spesa di cui al primo periodo." 
              - Si riportano i commi 177 e 178 dell'articolo 1  della
          legge 30 dicembre 2020, n.178 (Bilancio di previsione dello
          Stato per l'anno finanziario 2021  e  bilancio  pluriennale
          per il triennio 2021-2023): 
                "177. In attuazione dell'articolo 119, quinto  comma,
          della Costituzione e in coerenza con le disposizioni di cui
          all'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 31  maggio
          2011, n. 88, nonche' con quanto previsto nel  Documento  di
          economia  e  finanza  per  l'anno  2020  -  Sezione  III  -
          Programma nazionale  di  riforma,  e'  disposta  una  prima
          assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione, per il periodo di programmazione
          2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro. 
                178. Il complesso delle risorse di cui al  comma  177
          e' destinato a sostenere esclusivamente interventi  per  lo
          sviluppo, ripartiti nella  proporzione  dell'80  per  cento
          nelle aree del Mezzogiorno e del 20 per  cento  nelle  aree
          del Centro-Nord, secondo la seguente articolazione annuale:
          4.000 milioni di euro per l'anno  2021,  5.000  milioni  di
          euro annui dal 2022 al 2029 e 6.000  milioni  di  euro  per
          l'anno 2030. Al completamento delle  risorse  da  destinare
          alla  suddetta  programmazione   si   provvede   ai   sensi
          dell'articolo 23, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196. Per l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo
          e la coesione per il periodo di programmazione 2021-2027  e
          nell'ambito della normativa vigente sugli aspetti  generali
          delle politiche  di  coesione,  si  applicano  le  seguenti
          disposizioni: 
                  a)  la  dotazione  finanziaria  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione e' impiegata per iniziative e misure
          afferenti alle politiche di  coesione,  come  definite  dal
          Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche  di
          coesione e il PNRR, nonche' per l'attuazione degli  Accordi
          per la coesione di cui alle lettere c) e d).  La  dotazione
          finanziaria  e'  altresi'  impiegata  in  coerenza  con  le
          politiche settoriali, con gli obiettivi e le strategie  dei
          fondi strutturali europei  del  periodo  di  programmazione
          2021-2027 e con le politiche di investimento e  di  riforma
          previste  nel  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza
          (PNRR),  secondo  principi   di   complementarita'   e   di
          addizionalita'; 
                  b)  con  una   o   piu'   delibere   del   Comitato
          interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo
          sviluppo sostenibile (CIPESS),  adottate  su  proposta  del
          Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche  di
          coesione e il PNRR, sentita la Cabina di  regia  del  Fondo
          per lo sviluppo e la coesione  istituita  con  decreto  del
          Presidente del Consiglio dei  ministri  25  febbraio  2016,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  67  del  21  marzo
          2016, sono imputate in  modo  programmatico,  nel  rispetto
          delle percentuali previste dal  primo  periodo  dell'alinea
          del presente comma e tenuto conto delle  assegnazioni  gia'
          disposte: 
                    1) le risorse del Fondo  eventualmente  destinate
          alle  Amministrazioni  centrali,   con   l'indicazione   di
          ciascuna Amministrazione beneficiaria e dell'entita'  delle
          risorse  per  ciascuna  di  esse,  assicurando  una   quota
          prevalente per gli interventi infrastrutturali; 
                    2) le risorse del Fondo  eventualmente  destinate
          alle regioni e alle province  autonome,  con  l'indicazione
          dell'entita' delle risorse per ciascuna di esse; 
                  c) sulla base della delibera di  cui  alla  lettera
          b), numero 1), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
          di programmazione, il Ministro per gli affari  europei,  il
          Sud, le politiche di coesione e il PNRR e ciascun  Ministro
          interessato definiscono d'intesa  un  accordo,  sentito  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, denominato "Accordo
          per la coesione", con  il  quale  vengono  individuati  gli
          obiettivi  di  sviluppo   da   perseguire   attraverso   la
          realizzazione  di  specifici  interventi,  anche   con   il
          concorso di piu' fonti di  finanziamento.  In  particolare,
          ciascun Accordo  per  la  coesione  di  cui  alla  presente
          lettera contiene: 
                    1) la specificazione  degli  interventi  e  delle
          eventuali linee  d'azione  suscettibili  di  finanziamento,
          selezionati    all'esito    dell'istruttoria     espletata,
          congiuntamente al Ministero interessato,  dal  Dipartimento
          per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio
          dei ministri ai fini della loro coerenza con i documenti di
          programmazione europea e nazionale,  nonche'  l'indicazione
          delle diverse fonti di finanziamento previste; 
                    2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
          ciascun intervento o linea d'azione; 
                    3)  l'indicazione  del  contenuto  degli  impegni
          reciprocamente assunti; 
                    4)  il  piano  finanziario  dell'Accordo  per  la
          coesione,   articolato   per   annualita',   definito    in
          considerazione dei  cronoprogrammi  finanziari  di  cui  al
          numero 2); 
                    5) i principi per la definizione del  sistema  di
          gestione e controllo dell'accordo, nonche' di  monitoraggio
          dello stesso; 
                    6)   l'indicazione    degli    interventi    gia'
          finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
          mediante anticipazioni o assegnazioni  specifiche  disposte
          con delibera del  CIPESS;  compatibilmente  con  i  vincoli
          previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi
          si applicano le modalita' di attuazione e  di  monitoraggio
          dell'Accordo per la coesione; 
                  d) sulla base della delibera di  cui  alla  lettera
          b), numero 2), dato atto dei risultati dei precedenti cicli
          di programmazione, il Ministro per gli affari  europei,  il
          Sud,  le  politiche  di  coesione  e  il  PNRR  e   ciascun
          Presidente di regione o di provincia  autonoma  definiscono
          d'intesa un accordo, denominato "Accordo per la  coesione",
          con il quale vengono individuati gli obiettivi di  sviluppo
          da perseguire  attraverso  la  realizzazione  di  specifici
          interventi,  anche  con  il  concorso  di  piu'  fonti   di
          finanziamento. Sullo schema di Accordo per la  coesione  e'
          sentito  il  Ministro  dell'economia   e   delle   finanze.
          L'elaborazione dei suddetti Accordi per la coesione avviene
          con  il  coinvolgimento  e   il   ruolo   proattivo   delle
          Amministrazioni  centrali  interessate,   con   particolare
          riferimento al tema  degli  interventi  infrastrutturali  e
          alla  loro   coerenza   con   gli   interventi   nazionali,
          nell'ottica  di   una   collaborazione   interistituzionale
          orientata alla verifica della compatibilita'  delle  scelte
          allocative delle regioni con  le  priorita'  programmatiche
          nazionali e con quelle individuate  dai  fondi  strutturali
          europei  del  periodo  di  programmazione   2021-2027.   In
          particolare, ciascun Accordo per la coesione  di  cui  alla
          presente lettera contiene: 
                    1) la specificazione  degli  interventi  e  delle
          eventuali linee  d'azione  suscettibili  di  finanziamento,
          selezionati    all'esito    dell'istruttoria     espletata,
          congiuntamente  alla  regione  o  alla  provincia  autonoma
          interessata, dal Dipartimento per le politiche di  coesione
          della Presidenza del Consiglio dei ministri ai  fini  della
          loro coerenza con i documenti di programmazione  europea  e
          nazionale nonche'  l'indicazione  delle  diverse  fonti  di
          finanziamento previste; 
                    2) il cronoprogramma procedurale e finanziario di
          ciascun intervento o linea d'azione; 
                    3) in caso di presenza  di  citta'  metropolitane
          nel territorio regionale, l'entita' delle risorse  ad  esse
          destinate, ivi comprese quelle di cui all'articolo  53  del
          decreto-legge 24 febbraio  2023,  n.  13,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41; 
                    4)  l'indicazione  del  contenuto  degli  impegni
          reciprocamente assunti; 
                    5)   l'entita'   delle    risorse    del    Fondo
          eventualmente  destinate  al  finanziamento   della   quota
          regionale di  cofinanziamento  dei  programmi  regionali  e
          provinciali europei ai sensi  dell'articolo  1,  comma  52,
          della presente legge, nei limiti previsti dall'articolo 23,
          comma 1-ter, del decreto-legge 6  novembre  2021,  n.  152,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  29  dicembre
          2021, n. 233; 
                    6)  il  piano  finanziario  dell'Accordo  per  la
          coesione   articolato   per    annualita'    definito    in
          considerazione   del   cronoprogramma   finanziario   degli
          interventi; 
                    7) i principi per la definizione del  sistema  di
          gestione e controllo dell'Accordo per la coesione,  nonche'
          di monitoraggio dello stesso; 
                    8)   l'indicazione    degli    interventi    gia'
          finanziati, a valere sulla dotazione finanziaria del Fondo,
          mediante anticipazioni o assegnazioni  specifiche  disposte
          con delibera del  CIPESS;  compatibilmente  con  i  vincoli
          previsti dalla delibera di assegnazione, a detti interventi
          si applicano le modalita' di attuazione e  di  monitoraggio
          dell'Accordo per la coesione; 
                  e) con delibera del CIPESS,  adottata  su  proposta
          del Ministro per gli affari europei, il Sud,  le  politiche
          di coesione e il  PNRR,  si  provvede  all'assegnazione  in
          favore  di  ciascuna  Amministrazione  centrale  ovvero  di
          ciascuna regione o provincia  autonoma,  sulla  base  degli
          accordi definiti e sottoscritti ai sensi delle lettere c) o
          d), delle risorse finanziarie a valere sulle disponibilita'
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione per il  periodo  di
          programmazione  2021-2027;  con  delibera  del  CIPESS,  si
          provvede,  altresi',  all'assegnazione,  a   valere   sulle
          disponibilita' del citato Fondo,  delle  risorse  afferenti
          alle iniziative e alle misure relative  alle  politiche  di
          coesione di cui alla lettera a); 
                  f) a seguito della  registrazione  da  parte  degli
          organi  di  controllo  della   delibera   del   CIPESS   di
          assegnazione  delle   risorse,   ciascuna   Amministrazione
          assegnataria delle risorse e'  autorizzata  ad  avviare  le
          attivita'  occorrenti  per  l'attuazione  degli  interventi
          ovvero   delle   linee   d'azione   strategiche    previste
          nell'Accordo per  la  coesione,  nonche'  per  l'attuazione
          delle iniziative e delle misure afferenti alle politiche di
          coesione di cui alla lettera a); 
                  g) il Ministro per gli affari europei, il  Sud,  le
          politiche di coesione e il PNRR puo' individuare i casi nei
          quali per gli interventi, finanziati  con  le  risorse  del
          Fondo,  di  valore  complessivo  non  inferiore  a   quello
          previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto  legislativo
          31 maggio 2011, n.  88,  ovvero,  a  prescindere  dal  loro
          valore complessivo, per quelli di notevole  complessita'  o
          per quelli di sviluppo  integrati  relativi  a  particolari
          ambiti territoriali, si debba procedere alla sottoscrizione
          del contratto istituzionale di sviluppo ai sensi e per  gli
          effetti di cui al citato articolo 6 del decreto legislativo
          n. 88 del 2011 e all'articolo 9-bis  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98; 
                  h) il Ministro per gli affari europei, il  Sud,  le
          politiche di coesione e il PNRR presenta al  CIPESS,  entro
          il 10 settembre di ogni anno, una relazione sullo stato  di
          avanzamento degli interventi relativi  alla  programmazione
          2021-2027,  ai  fini  della  definizione  della   Nota   di
          aggiornamento del Documento di economia  e  finanza  e  del
          disegno di legge del bilancio di previsione; 
                  i) le risorse assegnate ai sensi della  lettera  e)
          sono trasferite dal Fondo per lo sviluppo  e  la  coesione,
          nei limiti  degli  stanziamenti  annuali  di  bilancio,  in
          apposita  contabilita'  del  Fondo  di  rotazione  di   cui
          all'articolo 5 della legge  16  aprile  1987,  n.  183.  Il
          Ministero dell'economia e delle finanze assegna le  risorse
          trasferite  alla  suddetta  contabilita'  in  favore  delle
          amministrazioni  di  cui  agli  Accordi  per  la  coesione,
          secondo l'articolazione  temporale  indicata  dai  medesimi
          accordi, ed effettua i pagamenti a  valere  sulle  medesime
          risorse in favore delle suddette  amministrazioni,  secondo
          le procedure stabilite dalla citata legge n. 183 del 1987 e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  nonche'  da  altre
          disposizioni  di  legge,   sulla   base   delle   richieste
          presentate dalla Presidenza del Consiglio  dei  ministri  -
          Dipartimento per le politiche di coesione.  Ai  fini  della
          verifica dello stato di avanzamento della spesa riguardante
          gli interventi finanziati con le risorse del Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione, le amministrazioni  titolari  degli
          interventi  comunicano  i  relativi  dati  al  sistema   di
          monitoraggio unitario di cui  all'articolo  1,  comma  245,
          della legge 27 dicembre 2013, n.  147,  sulla  base  di  un
          apposito protocollo di colloquio telematico. Per far fronte
          a eventuali carenze di liquidita', le risorse del Fondo per
          lo sviluppo e la coesione di cui al decreto legislativo  31
          maggio 2011, n. 88,  assegnate  per  un  intervento  e  non
          ancora  utilizzate,  possono  essere  riassegnate  per   un
          intervento di titolarita' di altra amministrazione, la  cui
          realizzazione presenti carattere di urgenza. In  tal  caso,
          la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per
          le  politiche  di  coesione,  d'intesa  con   l'Ispettorato
          generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea del
          Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato  del
          Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,   dispone   la
          riassegnazione  delle  risorse  per  il  nuovo  intervento,
          sentita    l'amministrazione    titolare    dell'intervento
          definanziato; 
                  l) sono trasferite al Fondo  di  rotazione  di  cui
          alla lettera i) anche le altre risorse  del  Fondo  per  lo
          sviluppo e la coesione per  il  periodo  di  programmazione
          2021-2027 assegnate a diverso titolo,  nonche'  le  risorse
          del Fondo per lo sviluppo e la coesione  gia'  iscritte  in
          bilancio per i precedenti periodi  di  programmazione,  che
          sono gestite secondo le modalita' indicate  nella  medesima
          lettera i)." 
              - Si riporta l'articolo 26, del decreto-legge 17 maggio
          2022, n. 50 convertito con  modificazioni  dalla  legge  15
          luglio 2022, n.91 (Misure urgenti in materia  di  politiche
          energetiche  nazionali,  produttivita'  delle   imprese   e
          attrazione  degli  investimenti,  nonche'  in  materia   di
          politiche sociali e di crisi ucraina): 
                «Art. 26 (Disposizioni urgenti in materia di  appalti
          pubblici di lavori). -  1.  Per  fronteggiare  gli  aumenti
          eccezionali  dei  prezzi  dei  materiali  da   costruzione,
          nonche'  dei  carburanti  e  dei  prodotti  energetici,  in
          relazione agli appalti pubblici  di  lavori,  ivi  compresi
          quelli affidati a contraente  generale,  aggiudicati  sulla
          base di offerte, con termine finale di presentazione  entro
          il 31 dicembre 2021, lo stato  di  avanzamento  dei  lavori
          afferente alle lavorazioni eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore   dei   lavori   ovvero   annotate,   sotto    la
          responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
          1° gennaio 2022 fino al  31  dicembre  2022,  e'  adottato,
          anche in  deroga  alle  specifiche  clausole  contrattuali,
          applicando i prezzari  aggiornati  ai  sensi  del  comma  2
          ovvero,  nelle  more  del  predetto  aggiornamento,  quelli
          previsti  dal  comma  3.  I  maggiori   importi   derivanti
          dall'applicazione dei prezzari di cui al primo periodo,  al
          netto dei  ribassi  formulati  in  sede  di  offerta,  sono
          riconosciuti dalla stazione appaltante nella misura del  90
          per cento, nei limiti delle risorse  di  cui  al  quarto  e
          quinto periodo, nonche' di quelle trasferite alla  stazione
          appaltante a valere sulle risorse dei fondi di cui al comma
          4.  Il  relativo  certificato  di   pagamento   e'   emesso
          contestualmente   e   comunque    entro    cinque    giorni
          dall'adozione dello stato di avanzamento. Il  pagamento  e'
          effettuato, al netto delle compensazioni eventualmente gia'
          riconosciute o liquidate, ai sensi dell'articolo 106, comma
          1, lettera a), del codice dei contratti pubblici, di cui al
          decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro i  termini
          di cui all'articolo 113-bis, comma 1,  primo  periodo,  del
          medesimo  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.   50,
          utilizzando, nel  limite  del  50  per  cento,  le  risorse
          appositamente  accantonate  per   imprevisti   nel   quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli impegni contrattuali  gia'  assunti,  e  le  eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento. Ai fini  del  presente  comma,  possono,
          altresi', essere utilizzate le somme derivanti  da  ribassi
          d'asta,  qualora  non   ne   sia   prevista   una   diversa
          destinazione sulla base delle  norme  vigenti,  nonche'  le
          somme disponibili relative ad altri interventi ultimati  di
          competenza della medesima stazione appaltante e per i quali
          siano  stati  eseguiti  i  relativi  collaudi  o  emessi  i
          certificati di  regolare  esecuzione,  nel  rispetto  delle
          procedure contabili della spesa e nei limiti della  residua
          spesa autorizzata  disponibile  alla  data  di  entrata  in
          vigore del  presente  decreto.  Qualora  il  direttore  dei
          lavori abbia gia' adottato  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori e  il  responsabile  unico  del  procedimento  abbia
          emesso il certificato  di  pagamento,  relativamente  anche
          alle lavorazioni effettuate tra il 1°  gennaio  2022  e  la
          data di entrata in vigore del presente decreto, e'  emesso,
          entro trenta giorni dalla medesima data, un certificato  di
          pagamento straordinario recante la determinazione,  secondo
          le modalita' di cui  al  primo  periodo,  dell'acconto  del
          corrispettivo  di   appalto   relativo   alle   lavorazioni
          effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022.
          In tali casi, il pagamento e' effettuato entro i termini  e
          a valere sulle risorse di cui al terzo e al quarto periodo. 
                2. Per le finalita' di cui al comma 1, in deroga alle
          previsioni di cui all'articolo 23, comma 16, terzo periodo,
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, e limitatamente all'anno  2022,
          le regioni, entro  il  31  luglio  2022,  procedono  ad  un
          aggiornamento infrannuale dei prezzari in uso alla data  di
          entrata in vigore del presente decreto, in attuazione delle
          linee  guida  di  cui  all'articolo  29,  comma   12,   del
          decreto-legge  27  gennaio  2022,  n.  4,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 28 marzo 2022, n. 25. In caso di
          inadempienza  da  parte  delle  regioni,  i  prezzari  sono
          aggiornati,  entro  i  successivi  quindici  giorni,  dalle
          competenti articolazioni territoriali del  Ministero  delle
          infrastrutture e della mobilita'  sostenibili,  sentite  le
          regioni  interessate.  Fermo  quanto  previsto  dal  citato
          articolo 29 del decreto-legge n. 4 del 2022,  in  relazione
          alle procedure di affidamento delle opere pubbliche avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  sino  al  31  dicembre  2022,  ai  fini   della
          determinazione del costo dei prodotti, delle attrezzature e
          delle lavorazioni, ai sensi dell'articolo 23, comma 16, del
          decreto legislativo n. 50 del 2016, si applicano i prezzari
          aggiornati ai sensi del presente comma ovvero,  nelle  more
          dell'aggiornamento, quelli previsti dal comma 3. I prezzari
          aggiornati  entro  il  31  luglio  2022  cessano  di  avere
          validita' entro  il  31  dicembre  2022  e  possono  essere
          transitoriamente utilizzati fino al 31  marzo  2023  per  i
          progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta
          entro tale data. 
                3.  Nelle  more  della  determinazione  dei  prezzari
          regionali ai sensi del comma 2 e in deroga alle  previsioni
          di cui all'articolo 29, comma 11, del  decreto-legge  n.  4
          del 2022, le stazioni appaltanti, per i contratti  relativi
          a lavori,  ai  fini  della  determinazione  del  costo  dei
          prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni, ai  sensi
          dell'articolo 23, comma 16, del decreto legislativo  n.  50
          del 2016, incrementano fino al 20 per cento  le  risultanze
          dei prezzari regionali di  cui  al  comma  7  del  medesimo
          articolo 23, aggiornati alla data del 31 dicembre 2021. Per
          le  finalita'  di  cui  al  comma  1,  qualora,   all'esito
          dell'aggiornamento dei  prezzari  ai  sensi  del  comma  2,
          risulti nell'anno 2022 una  variazione  di  detti  prezzari
          rispetto a quelli approvati alla data del 31 dicembre  2021
          inferiore ovvero superiore alla percentuale di cui al primo
          periodo  del  presente  comma,   le   stazioni   appaltanti
          procedono al conguaglio degli importi riconosciuti ai sensi
          del medesimo comma 1,  in  occasione  del  pagamento  degli
          stati di avanzamento dei lavori afferenti alle  lavorazioni
          eseguite e contabilizzate dal direttore dei  lavori  ovvero
          annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello  stesso,   nel
          libretto  delle  misure  successivamente  all'adozione  del
          prezzario aggiornato. 
                4. Per i soggetti tenuti all'applicazione del  codice
          dei  contratti  pubblici  relativi  a  lavori,  servizi   e
          forniture di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006,  n.
          163, ad esclusione dei soggetti di  cui  all'articolo  142,
          comma 4, del medesimo codice, ovvero  all'applicazione  del
          codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo
          n.  50  del  2016,  ad  esclusione  dei  soggetti  di   cui
          all'articolo 164, comma  5,  del  medesimo  codice,  per  i
          lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso  di
          insufficienza  delle  risorse  di  cui  al  comma  1,  alla
          copertura degli oneri, si provvede: 
                  a) in  relazione  agli  interventi  finanziati,  in
          tutto o in parte, con le risorse previste  dal  regolamento
          (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del  Consiglio,  del
          10 febbraio 2021,  e  dal  regolamento  (UE)  2021/241  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 12  febbraio  2021,
          dal Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza,  di   seguito
          denominato «PNRR», di cui all'articolo 1 del  decreto-legge
          6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni,  dalla
          legge 1° luglio 2021, n. 101 ovvero in relazione  ai  quali
          siano   nominati   Commissari   straordinari    ai    sensi
          dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile  2019,  n.  32,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno  2019,
          n. 55, a valere sulle risorse del Fondo di cui all'articolo
          7, comma 1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,  n.  76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020,  n.  120,  limitatamente  alle  risorse   autorizzate
          dall'articolo 23, comma 2, lettera a), del decreto-legge 21
          marzo 2022, n. 21,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 20 maggio 2022, n. 51, nonche' dalla lettera  a)  del
          comma 5 del presente articolo. Le  istanze  di  accesso  al
          Fondo  sono  presentate:   entro   il   31   agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo, le stazioni appaltanti  trasmettono  telematicamente
          al  Ministero  delle  infrastrutture  e   della   mobilita'
          sostenibili, ai sensi e per gli  effetti  dell'articolo  47
          del decreto del Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
          2000, n. 445 e secondo le modalita' definite  dal  medesimo
          Ministero entro trenta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore  del  presente  decreto,  i   dati   del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse; 
                  b) in relazione agli interventi diversi  da  quelli
          di cui alla lettera a), a valere sulle risorse del Fondo di
          cui all'articolo 1-septies, comma 8, del  decreto-legge  25
          maggio 2021, n. 73, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 23 luglio 2021, n. 106, come incrementate  dal  comma
          5, lettera b), del presente articolo, nonche' dall'articolo
          25, comma 1,  del  decreto-legge  1°  marzo  2022,  n.  17,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile  2022,
          n. 34,  e  dall'articolo  23,  comma  2,  lettera  b),  del
          decreto-legge   n.   21   del   2022,    convertito,    con
          modificazioni, dalla legge  n.  51  del  2022,  secondo  le
          modalita'  previste  dal   decreto   del   Ministro   delle
          infrastrutture  e  della  mobilita'  sostenibili,  di   cui
          all'articolo  1-septies,  comma  8,  secondo  periodo,  del
          citato decreto-legge n. 73 del 2021. Le istanze di  accesso
          al  Fondo  sono  presentate:  entro  il  31  agosto   2022,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal  1°  gennaio  2022  e
          fino  al  31  luglio  2022;  entro  il  31  gennaio   2023,
          relativamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite e  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022. Ai fini dell'accesso alle risorse  del
          Fondo,  le  stazioni  appaltanti  trasmettono,  secondo  le
          modalita'  previste  dal  decreto   di   cui   all'articolo
          1-septies,   comma   8,   secondo   periodo,   del   citato
          decreto-legge  n.  73  del  2021,  i  dati  del   contratto
          d'appalto, copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori
          corredata  di  attestazione  da  parte  del  direttore  dei
          lavori, vistata dal responsabile  unico  del  procedimento,
          dell'entita' delle lavorazioni effettuate  nel  periodo  di
          cui  al  comma  1,  l'entita'  delle  risorse   finanziarie
          disponibili ai sensi del comma 1 e utilizzate ai  fini  del
          pagamento  dello  stato  di  avanzamento  dei   lavori   in
          relazione al quale e' formulata  l'istanza  di  accesso  al
          Fondo, l'entita' del contributo richiesto e gli estremi per
          l'effettuazione del versamento del contributo  riconosciuto
          a valere sulle risorse del Fondo. Qualora l'ammontare delle
          richieste di accesso al Fondo risulti superiore  al  limite
          di spesa previsto dal primo periodo, la ripartizione  delle
          risorse  tra  le   stazioni   appaltanti   richiedenti   e'
          effettuata in misura proporzionale e fino a concorrenza del
          citato limite massimo di spesa.  Fermo  restando  l'obbligo
          delle stazioni  appaltanti  di  effettuare  i  pagamenti  a
          valere sulle risorse di cui al comma 1, entro i termini  di
          cui all'articolo  113-bis,  comma  1,  primo  periodo,  del
          codice dei contratti pubblici  di  cui  al  citato  decreto
          legislativo n. 50 del 2016, in caso di accesso alle risorse
          del Fondo, il pagamento  viene  effettuato  dalla  stazione
          appaltante entro trenta giorni dal trasferimento  di  dette
          risorse. Sulle istanze presentate ai sensi  della  presente
          lettera il Ministero delle infrastrutture e  dei  trasporti
          svolge controlli, anche a campione. 
                5. Per le finalita' di cui al comma 4: 
                  a) la dotazione del Fondo di  cui  all'articolo  7,
          comma 1, del decreto-legge n. 76 del 2020, convertito,  con
          modificazioni, dalla legge n. 120 del 2020, e' incrementata
          di 1.000 milioni di euro per l'anno 2022 e 500  milioni  di
          euro per l'anno 2023. Le risorse stanziate  dalla  presente
          lettera per l'anno 2022, nonche' dall'articolo 23, comma 2,
          lettera  a),  del  decreto-legge  21  marzo  2022,  n.  21,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio  2022,
          n. 51,  sono  destinate  al  riconoscimento  di  contributi
          relativi alle istanze di accesso presentate, ai  sensi  del
          comma 4, lettera a), del presente  articolo,  entro  il  31
          agosto 2022 e le risorse stanziate  per  l'anno  2023  sono
          destinate al riconoscimento  di  contributi  relativi  alle
          istanze di accesso  presentate,  ai  sensi  della  medesima
          lettera a) del comma  4,  entro  il  31  gennaio  2023.  Le
          eventuali  risorse  eccedenti  l'importo   complessivamente
          assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in  relazione   alle
          istanze presentate entro il 31 agosto 2022  possono  essere
          utilizzate   per   il   riconoscimento    dei    contributi
          relativamente alle istanze presentate entro il  31  gennaio
          2023; 
                  b) la  dotazione  del  Fondo  di  cui  all'articolo
          1-septies, comma 8, del decreto-legge 25  maggio  2021,  n.
          73, convertito, con modificazioni, dalla  legge  23  luglio
          2021, n. 106, e' incrementata di ulteriori 500  milioni  di
          euro per l'anno 2022 e di 550 milioni di  euro  per  l'anno
          2023.   Le   eventuali    risorse    eccedenti    l'importo
          complessivamente  assegnato  alle  stazioni  appaltanti  in
          relazione alle istanze presentate entro il 31  agosto  2022
          possono  essere  utilizzate  per  il   riconoscimento   dei
          contributi relativamente alle istanze presentate  entro  il
          31 gennaio 2023. 
                5-bis. In  relazione  all'organizzazione  dei  Giochi
          olimpici e paralimpici invernali di Milano-Cortina 2026, e'
          autorizzata la spesa di 1 milione di euro per  l'anno  2022
          per i lavori relativi al tratto viario dal km 49+000 al  km
          49+800 della strada statale n.  36.  Agli  oneri  derivanti
          dall'attuazione del presente comma, pari  a  1  milione  di
          euro per l'anno 2022, si provvede  mediante  corrispondente
          riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della
          legge 23 dicembre 2014, n. 190. 
                5-ter. In relazione agli interventi di cui  al  comma
          4, lettera b), del presente articolo, ai fini  dell'accesso
          alle risorse del Fondo di cui all'articolo 1-septies, comma
          8, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con
          modificazioni,  dalla  legge  23  luglio  2021,   n.   106,
          limitatamente agli  stati  di  avanzamento  concernenti  le
          lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore  dei
          lavori ovvero  annotate,  sotto  la  responsabilita'  dello
          stesso, nel libretto delle misure dal 1° agosto 2022 e fino
          al 31 dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  trasmettono,
          entro il 31 gennaio 2023, con le  modalita'  stabilite  dal
          decreto del Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          di cui al  citato  articolo  1-septies,  comma  8,  secondo
          periodo, del citato decreto-legge n. 73 del 2021, in  luogo
          della copia dello  stato  di  avanzamento  dei  lavori,  il
          prospetto di calcolo del maggiore importo  dello  stato  di
          avanzamento dei lavori emesso ai  sensi  del  comma  1  del
          presente  articolo  rispetto  all'importo  dello  stato  di
          avanzamento  dei   lavori   determinato   alle   condizioni
          contrattuali, firmato dal direttore dei  lavori  e  vistato
          dal responsabile unico del procedimento. 
                6. Fermo quanto previsto dall'articolo 29, commi 8  e
          9, del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con
          modificazioni, dalla  legge  28  marzo  2022,  n.  25,  per
          fronteggiare i maggiori costi derivanti dall'aggiornamento,
          ai sensi dei  commi  2  e  3  del  presente  articolo,  dei
          prezzari utilizzati nelle procedure  di  affidamento  delle
          opere  pubbliche  avviate  successivamente  alla  data   di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  sino  al  31
          dicembre 2022, le  stazioni  appaltanti  possono  procedere
          alla rimodulazione delle somme a  disposizione  e  indicate
          nel quadro economico  degli  interventi.  Per  le  medesime
          finalita',  le  stazioni  appaltanti   possono,   altresi',
          utilizzare  le  somme   disponibili   relative   ad   altri
          interventi ultimati di competenza delle  medesime  stazioni
          appaltanti e per i quali siano stati  eseguiti  i  relativi
          collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione, nel
          rispetto delle procedure contabili della spesa e nei limiti
          della residua spesa autorizzata disponibile  alla  data  di
          entrata in vigore del presente decreto. 
                6-bis. Dalla data di entrata in vigore della presente
          disposizione, per fronteggiare gli aumenti eccezionali  dei
          prezzi dei materiali da costruzione, nonche' dei carburanti
          e  dei  prodotti  energetici,  in  relazione  agli  appalti
          pubblici  di  lavori,  ivi  compresi  quelli   affidati   a
          contraente generale, nonche' agli  accordi  quadro  di  cui
          all'articolo 54 del codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.  50,  aggiudicati
          sulla base di offerte, con termine finale di  presentazione
          entro il 31 dicembre 2021,  lo  stato  di  avanzamento  dei
          lavori afferente alle lavorazioni eseguite o contabilizzate
          dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,   sotto   la
          responsabilita' dello stesso, nel libretto delle misure dal
          1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e' adottato,  anche  in
          deroga alle specifiche clausole  contrattuali  e  a  quanto
          previsto dall'articolo 216, comma 27-ter, del citato codice
          di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, applicando  i
          prezzari di cui al comma 2 del presente articolo aggiornati
          annualmente ai sensi  dell'articolo  23,  comma  16,  terzo
          periodo, del citato codice dei contratti pubblici,  di  cui
          al decreto legislativo n. 50 del 2016. I  maggiori  importi
          derivanti dall'applicazione dei prezzari di  cui  al  primo
          periodo, al netto dei ribassi formulati in sede di offerta,
          sono riconosciuti dalla stazione  appaltante  nella  misura
          del 90 per cento nei limiti delle risorse di cui al  quarto
          periodo,  nonche'  di  quelle  trasferite   alla   stazione
          appaltante  ai  sensi  del  quinto  periodo.  Il   relativo
          certificato  di  pagamento  e'  emesso  contestualmente   e
          comunque entro cinque giorni dall'adozione dello  stato  di
          avanzamento. Ai fini di cui al presente comma, le  stazioni
          appaltanti utilizzano: nel limite  del  50  per  cento,  le
          risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro
          economico di ogni intervento, fatte salve le somme relative
          agli  impegni  contrattuali  gia'  assunti;  le   eventuali
          ulteriori somme  a  disposizione  della  medesima  stazione
          appaltante  e  stanziate  annualmente  relativamente   allo
          stesso intervento; le somme derivanti  da  ribassi  d'asta,
          qualora non ne sia prevista una diversa destinazione  sulla
          base delle norme vigenti; le somme disponibili relative  ad
          altri interventi  ultimati  di  competenza  della  medesima
          stazione appaltante e per i quali siano  stati  eseguiti  i
          relativi  collaudi  o  emessi  i  certificati  di  regolare
          esecuzione, nel rispetto delle  procedure  contabili  della
          spesa e nei limiti della residua spesa autorizzata. In caso
          di insufficienza delle risorse di cui  al  quarto  periodo,
          per l'anno 2023 e l'anno 2024 le  stazioni  appaltanti  che
          non abbiano avuto accesso ai  Fondi  di  cui  al  comma  4,
          lettere a) e b), del presente  articolo  per  l'anno  2022,
          accedono al riparto del Fondo di cui al comma 6-quater  del
          presente articolo nei  limiti  delle  risorse  al  medesimo
          assegnate. Con decreto del Ministro delle infrastrutture  e
          dei trasporti, da adottare entro trenta giorni  dalla  data
          di entrata in vigore della presente disposizione per l'anno
          2003 ed entro il 31 gennaio  2024  per  l'anno  2024,  sono
          stabilite le modalita' di accesso al Fondo e i  criteri  di
          assegnazione delle risorse agli aventi diritto. 
                6-ter. Le disposizioni di  cui  al  comma  6-bis  del
          presente articolo, in deroga  all'articolo  106,  comma  1,
          lettera  a),  quarto  periodo,  del  codice  dei  contratti
          pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
          50, si applicano anche agli  appalti  pubblici  di  lavori,
          relativi anche ad accordi quadro di cui all'articolo 54 del
          codice  dei  contratti  pubblici,   di   cui   al   decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n. 50, aggiudicati  sulla  base
          di offerte con termine finale di presentazione compreso tra
          il 1° gennaio 2022  e  il  30  giugno  2023,  nonche'  alle
          concessioni  di  lavori  in  cui  e'  parte  una   pubblica
          amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, stipulate in un  termine
          compreso tra il 1° gennaio 2022 ed il 30 giugno 2023, e che
          non  abbiano  accesso  al  Fondo  di  cui   al   comma   7,
          relativamente alle lavorazioni  eseguite  o  contabilizzate
          dal  direttore  dei  lavori  ovvero  annotate,   sotto   la
          responsabilita' dello stesso, nel  libretto  delle  misure,
          dal 1° gennaio 2023 al  31  dicembre  2024.  Per  i  citati
          appalti, concessioni e accordi quadro, la soglia di cui  al
          comma 6-bis, secondo  periodo,  del  presente  articolo  e'
          rideterminata  nella  misura  dell'80  per  cento.  Per  le
          concessioni di lavori di cui al primo periodo, l'accesso al
          Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche di  cui  al
          comma 6-quater e' ammesso fino al 10 per  cento  della  sua
          capienza complessiva e, nelle ipotesi di cui agli  articoli
          180 e 183 del codice  di  cui  al  decreto  legislativo  18
          aprile 2016, n. 50, resta ferma l'applicazione delle regole
          di Eurostat ai fini  dell'invarianza  degli  effetti  della
          concessione sui saldi di finanza pubblica. 
                6-quater. Per le finalita' di cui ai  commi  6-bis  e
          6-ter del  presente  articolo  sono  utilizzate,  anche  in
          termini  di  residui,  le  risorse   del   Fondo   per   la
          prosecuzione delle opere pubbliche di cui  all'articolo  7,
          comma  1,  del  decreto-legge  16  luglio  2020,   n.   76,
          convertito, con modificazioni,  dalla  legge  11  settembre
          2020, n. 120, che e'  ulteriormente  incrementato  con  una
          dotazione di 1.100 milioni di euro per l'anno 2023, di  700
          milioni di euro per l'anno 2024 e di 100  milioni  di  euro
          per l'anno 2025, che costituisce limite massimo  di  spesa.
          Le richieste di accesso al Fondo sono valutate e le risorse
          sono  assegnate  e  trasferite  alle  stazioni   appaltanti
          secondo  l'ordine  cronologico   di   presentazione   delle
          richieste, fino a concorrenza del citato limite di spesa  e
          su tali richieste il Ministero delle infrastrutture  e  dei
          trasporti svolge controlli, anche a campione. 
                6-quinquies.  Nelle   more   dell'aggiornamento   dei
          prezzari di cui al  comma  6-bis,  le  stazioni  appaltanti
          utilizzano l'ultimo prezzario adottato, ivi compreso quello
          infrannuale di cui al comma 2. All'eventuale conguaglio, in
          aumento o in diminuzione,  si  provvede  in  occasione  del
          pagamento degli stati di avanzamento dei  lavori  afferenti
          alle lavorazioni eseguite o  contabilizzate  dal  direttore
          dei lavori ovvero annotate, sotto la responsabilita'  dello
          stesso,   nel   libretto    delle    misure    a    seguito
          dell'aggiornamento del prezzario. 
                6-sexies. Ai contratti pubblici di cui ai commi 6-bis
          e  6-ter  del  presente  articolo  non  si   applicano   le
          disposizioni di cui all'articolo 29, commi 1,  lettera  b),
          2, 3, 4, 5, 6, 7 e 11, del decreto-legge 27  gennaio  2022,
          n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo
          2022, n. 25. 
                7. In caso di insufficienza delle risorse di  cui  al
          comma  6,  per  fronteggiare  i  maggiori  costi  derivanti
          dall'aggiornamento, ai sensi dei commi 2 e 3, dei  prezzari
          utilizzati  nelle  procedure  di  affidamento  delle  opere
          pubbliche avviate successivamente alla data di  entrata  in
          vigore del presente decreto e sino al 31 dicembre 2022  che
          siano relativi ad opere finanziate, in tutto  o  in  parte,
          con le risorse previste dal regolamento (UE) 2021/240 e dal
          regolamento (UE) 2021/241,  e'  istituito  nello  stato  di
          previsione del Ministero dell'economia e delle  finanze  il
          «Fondo  per  l'avvio  di  opere  indifferibili»,  con   una
          dotazione di 1.500 milioni di euro per l'anno  2022,  1.700
          milioni di euro per l'anno 2023, 1.500 milioni di euro  per
          ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di euro per
          l'anno 2026. Le risorse  del  Fondo  sono  trasferite,  nei
          limiti degli stanziamenti annuali di bilancio, in  apposita
          contabilita' del Fondo di rotazione di cui  all'articolo  5
          della legge 16 aprile 1987,  n.  183.  Fermi  restando  gli
          interventi prioritari  individuati  al  primo  periodo,  al
          Fondo di cui al presente comma possono accedere, secondo le
          modalita' definite ai sensi del comma 7-bis e relativamente
          alle procedure di affidamento di lavori delle opere avviate
          successivamente alla data di entrata in vigore del presente
          decreto  e  fino  al  31  dicembre  2022,  gli   interventi
          integralmente finanziati, la cui  realizzazione,  anche  in
          considerazione  delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente, deve  essere  ultimata  entro  il  31
          dicembre  2026,  relativi  al  Piano  nazionale   per   gli
          investimenti complementari al PNRR, di cui  all'articolo  1
          del  decreto-legge  n.  59  del   2021,   convertito,   con
          modificazioni, dalla legge n. 101 del  2021,  e  quelli  in
          relazione ai quali siano nominati  Commissari  straordinari
          ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge n. 32 del  2019,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del  2019.
          Al Fondo possono altresi' accedere, nei termini di  cui  al
          terzo periodo: 
                  a) il Commissario straordinario di cui all'articolo
          1, comma 421, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per  la
          realizzazione degli interventi inseriti  nel  programma  di
          cui al comma 423 del medesimo articolo 1 della legge n. 234
          del 2021; 
                  b)  la  societa'  Infrastrutture   Milano   Cortina
          2020-2026 S.p.A. di cui all'articolo 3 del decreto-legge 11
          marzo 2020, n. 16,  convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 8 maggio 2020, n.  31,  per  la  realizzazione  delle
          opere di cui  al  comma  2  del  medesimo  articolo  3  del
          decreto-legge n. 16 del 2020; 
                  c) l'Agenzia per la coesione territoriale  per  gli
          interventi previsti dal  decreto  di  cui  all'articolo  9,
          comma 5-ter, del decreto-legge n. 4 del  2022,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge n. 25 del 2022. 
                7-bis. Con uno o  piu'  decreti  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, da adottare entro 45  giorni  dalla
          data di entrata in vigore del presente decreto su  proposta
          del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con
          il  Ministro  delle  infrastrutture   e   della   mobilita'
          sostenibili, sono determinate le modalita'  di  accesso  al
          Fondo di  cui  al  comma  7,  di  assegnazione  e  gestione
          finanziaria  delle  relative  risorse  secondo  i  seguenti
          criteri: 
                  a) fissazione di un termine  per  la  presentazione
          delle istanze di assegnazione delle risorse da parte  delle
          Amministrazioni statali finanziatrici  degli  interventi  o
          titolari dei relativi  programmi  di  investimento  secondo
          modalita' telematiche e relativo corredo informativo; 
                  b) ai fini dell'assegnazione delle risorse, i  dati
          necessari,  compresi  quelli  di  cui  al  comma  6,   sono
          verificati dalle amministrazioni statali istanti attraverso
          sistemi  informativi  del  Dipartimento  della   Ragioneria
          generale dello Stato; 
                  c) l'assegnazione delle risorse avviene sulla  base
          del  cronoprogramma   procedurale   e   finanziario   degli
          interventi,  verificato  ai  sensi  della  lettera   b)   e
          costituisce  titolo  per   l'avvio   delle   procedure   di
          affidamento delle opere pubbliche; 
                  d)  effettuazione  dei  trasferimenti  secondo   le
          procedure stabilite dalla citata legge n. 183  del  1987  e
          dal regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 29 dicembre  1988,  n.  568,  sulla  base  delle
          richieste  presentate  dalle  amministrazioni,  nei  limiti
          delle disponibilita' di cassa;  per  le  risorse  destinate
          agli interventi del PNRR, i trasferimenti  sono  effettuati
          in favore dei conti di tesoreria Next Generation  UE-Italia
          gestiti dal Servizio centrale per il PNRR che provvede alla
          successiva  erogazione  in  favore  delle   Amministrazioni
          aventi diritto, con le procedure del PNRR; 
                  e) determinazione delle modalita'  di  restituzione
          delle economie derivanti dai ribassi d'asta non  utilizzate
          al completamento degli interventi ovvero  dall'applicazione
          delle clausole di revisione dei prezzi di cui  all'articolo
          29, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le  eventuali  risorse  del  Fondo  gia'  trasferite   alle
          stazioni appaltanti devono essere versate  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo; 
                  f) fermo restando l'integrale soddisfacimento delle
          richieste di accesso al Fondo di cui al comma 7, previsione
          della possibilita' di far fronte alle maggiori esigenze dei
          Fondi di cui al comma 4 ai sensi del comma 13. 
                7-ter.  Per  gli   interventi   degli   enti   locali
          finanziati  con  risorse  previste  dal  regolamento   (UE)
          2021/240 e dal regolamento (UE) 2021/241, con i decreti  di
          cui al comma 7-bis puo' essere assegnato  direttamente,  su
          proposta delle Amministrazioni  statali  finanziatrici,  un
          contributo per fronteggiare i  maggiori  costi  di  cui  al
          comma 7, tenendo conto  dei  cronoprogrammi  procedurali  e
          finanziari  degli  interventi  medesimi,  e  sono  altresi'
          stabilite   le   modalita'   di    verifica    dell'importo
          effettivamente spettante, anche  tenendo  conto  di  quanto
          previsto dal comma 6. 
                7-quater. Il Fondo di cui al comma 7 e'  incrementato
          di complessivi 900 milioni di euro, di cui 180  milioni  di
          euro per l'anno 2022, 240 milioni di euro per l'anno  2023,
          125 milioni di euro per l'anno 2024, 55 milioni di euro per
          l'anno 2025, 65 milioni di  euro  per  l'anno  2026  e  235
          milioni di euro per l'anno 2027, destinato agli  interventi
          del Piano nazionale per gli investimenti  complementari  al
          Piano  nazionale  di   ripresa   e   resilienza,   di   cui
          all'articolo 1 del decreto-legge  6  maggio  2021,  n.  59,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio  2021,
          n. 101, secondo le modalita' definite ai  sensi  del  comma
          7-bis e relativamente  alle  procedure  di  affidamento  di
          lavori delle opere avviate  successivamente  alla  data  di
          entrata in  vigore  del  presente  decreto  e  fino  al  31
          dicembre 2022 la cui  realizzazione  deve  essere  ultimata
          entro il 31 dicembre 2026. Le eventuali  risorse  eccedenti
          l'importo finalizzato  agli  interventi  di  cui  al  primo
          periodo rimangono nella disponibilita' del Fondo per essere
          utilizzate ai sensi dei commi 7 e seguenti. 
                8. Fino  al  31  dicembre  2024,  in  relazione  agli
          accordi quadro di lavori di cui all'articolo 54 del  codice
          dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.  50
          del 2016, con termine finale di presentazione  dell'offerta
          entro il 31 dicembre 2021, le stazioni appaltanti, ai  fini
          della esecuzione di  detti  accordi  secondo  le  modalita'
          previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 del medesimo articolo  54
          del  codice  dei  contratti  pubblici  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 50 del  2016  e  nei  limiti  delle  risorse
          complessivamente stanziate per il finanziamento dei  lavori
          previsti  dall'accordo  quadro,   utilizzano   i   prezzari
          aggiornati secondo le modalita' di cui al comma 2 ovvero di
          cui al comma 3 del presente  articolo,  fermo  restando  il
          ribasso  formulato  in   sede   di   offerta   dall'impresa
          aggiudicataria dell'accordo quadro medesimo.  In  relazione
          all'esecuzione  degli  accordi  quadro  di  cui  al   primo
          periodo, si  applicano,  altresi',  le  previsioni  di  cui
          all'articolo  29  del  decreto-legge   n.   4   del   2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022.
          Le disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e  4  si  applicano
          anche  alle  lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate   dal
          direttore   dei   lavori,   ovvero   annotate,   sotto   la
          responsabilita' del  direttore  dei  lavori,  nel  libretto
          delle misure dal 1° gennaio 2022  e  fino  al  31  dicembre
          2024, relativamente ad appalti di lavori basati su  accordi
          quadro gia' in esecuzione alla data di  entrata  in  vigore
          del presente decreto. 
                9. All'articolo 29 del decreto-legge n. 4  del  2022,
          convertito, con modificazioni, dalla legge n. 25 del  2022,
          il comma 11- bis e' abrogato. 
                10. All'articolo 25 del decreto-legge 1° marzo  2022,
          n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile
          2022, n. 34, i commi 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 sono abrogati. 
                11. Le disposizioni di cui all'articolo 23, comma  1,
          del decreto-legge 21 marzo 2022,  n.  21,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  20  maggio  2022,  n.  51,  si
          applicano  anche  alle   istanze   di   riconoscimento   di
          contributi a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma
          4, lettera a) del presente articolo. 
                12.  Le  disposizioni  del  presente   articolo,   ad
          esclusione dei commi 2, secondo e quarto periodo, e  3,  si
          applicano anche agli appalti pubblici  di  lavori,  nonche'
          agli accordi quadro di lavori di cui  all'articolo  54  del
          decreto legislativo n.  50  del  2016  delle  societa'  del
          gruppo Ferrovie dello Stato, dell'ANAS S.p.A. e degli altri
          soggetti di cui al capo I del titolo VI della parte II  del
          medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016,  limitatamente
          alle attivita' previste nel citato capo  I  e  qualora  non
          applichino i prezzari regionali, con riguardo  ai  prezzari
          dagli stessi utilizzati e aggiornati entro  il  termine  di
          cui al primo  periodo  del  citato  comma  2  del  presente
          articolo. In relazione ai contratti affidati  a  contraente
          generale dalle societa' del gruppo Ferrovie dello  Stato  e
          dall'ANAS S.p.A. in essere alla data di entrata  in  vigore
          del presente  decreto  le  cui  opere  siano  in  corso  di
          esecuzione, si applica un incremento del 20 per cento  agli
          importi delle lavorazioni  eseguite  e  contabilizzate  dal
          direttore dei  lavori  dal  1°  gennaio  2022  fino  al  31
          dicembre 2024. La disposizione di cui  al  secondo  periodo
          non si applica agli  interventi  di  cui  all'articolo  18,
          comma  2,  del  decreto-legge  10  agosto  2023,  n.   104,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre  2023,
          n. 136. 
                12-bis. Le  disposizioni  del  presente  articolo  si
          applicano,  per  quanto  compatibili,  anche  ai  contratti
          pubblici stipulati ai  sensi  del  decreto  legislativo  15
          novembre 2011, n. 208. 
                13. In  considerazione  delle  istanze  presentate  e
          dell'utilizzo  effettivo  delle   risorse,   al   fine   di
          assicurare  la  tempestiva  assegnazione  delle  necessarie
          disponibilita'  per  le  finalita'  di  cui   al   presente
          articolo, previo accordo delle amministrazioni titolari dei
          fondi di cui commi 5 e 7, il Ministro dell'economia e delle
          finanze e'  autorizzato  ad  apportare  tra  gli  stati  di
          previsione interessati, anche mediante apposito  versamento
          all'entrata  del  bilancio   dello   Stato   e   successiva
          riassegnazione alla spesa, per ciascun  anno  del  triennio
          2022-2024  e  limitatamente  alle  sole  risorse   iscritte
          nell'anno    interessato,    le    occorrenti    variazioni
          compensative annuali tra le dotazioni finanziarie  previste
          a legislazione vigente, nel rispetto dei saldi  di  finanza
          pubblica. 
                14.  Agli  oneri  derivanti  dai   commi   5   e   7,
          quantificati in 3.000 milioni  di  euro  per  l'anno  2022,
          2.750 milioni di euro per l'anno 2023 e in 1.500 milioni di
          euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e 1.300 milioni di
          euro per l'anno 2026, si provvede  ai  sensi  dell'articolo
          58." 
              - Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del
          9 maggio 2008, n. C 115. 
              - Si riporta l'articolo 12 del decreto-legge 9 dicembre
          2023,  n.181  (Disposizioni  urgenti   per   la   sicurezza
          energetica del Paese, la promozione del ricorso alle  fonti
          rinnovabili di energia, il sostegno alle  imprese  a  forte
          consumo di  energia  e  in  materia  di  ricostruzione  nei
          territori  colpiti  dagli  eccezionali  eventi  alluvionali
          verificatisi a partire dal 1° maggio 2023), convertito, con
          modificazioni, dalla legge  2  febbraio  2024,  n.11,  come
          modificato dalla presente legge: 
                "Art.  12   (Registro   delle   tecnologie   per   il
          fotovoltaico).  -  1.  Al  fine  di  predisporre  una  piu'
          completa mappatura dei  prodotti  europei  di  qualita'  in
          favore di imprese e utenti finali, l'Agenzia nazionale  per
          le nuove tecnologie,  l'energia  e  lo  sviluppo  economico
          sostenibile (ENEA) procede alla formazione e alla tenuta di
          un registro in cui sono iscritti, in tre distinte  sezioni,
          su istanza del produttore o del distributore interessato, i
          prodotti che rispondono ai seguenti requisiti di  carattere
          territoriale e qualitativo: 
                  a) moduli fotovoltaici prodotti negli Stati  membri
          dell'Unione europea con un'efficienza a livello  di  modulo
          almeno pari al 21,5 per cento; 
                  b) ((moduli fotovoltaici con celle, gli  uni  e  le
          altre prodotti negli Stati membri dell'Unione europea,  con
          un'efficienza a livello di cella almeno pari  al  23,5  per
          cento;)) 
                  c) moduli prodotti negli Stati  membri  dell'Unione
          europea composti da celle bifacciali ad  eterogiunzione  di
          silicio  o  tandem   prodotte   nell'Unione   europea   con
          un'efficienza di cella almeno pari al 24,0 per cento. 
                2. Entro trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore del presente decreto, l'ENEA, sentito  il  Ministero
          delle  imprese  e  del  made  in  Italy  e   il   Ministero
          dell'ambiente e della sicurezza  energetica,  pubblica  nel
          proprio sito internet istituzionale le modalita'  di  invio
          della richiesta di inserimento nel registro dei prodotti di
          cui al comma 1 e  la  documentazione  da  fornire  ai  fini
          dell'iscrizione. 
                3.  L'ENEA  pubblica  nel   proprio   sito   internet
          istituzionale l'elenco dei prodotti, nonche' dei produttori
          e  distributori  che  hanno  ottenuto   l'inserimento   nel
          registro di cui al comma 1, fatta salva la possibilita'  di
          procedere  a  controlli  documentali  e  prestazionali  sui
          prodotti indicati come rientranti nelle  categorie  di  cui
          alle tre sezioni del  registro,  con  oneri  a  carico  dei
          richiedenti l'iscrizione. 
                4.  L'ENEA  provvede  all'attuazione   del   presente
          articolo nei limiti  delle  risorse  umane,  strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque,
          senza  nuovi  o  maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica."