IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
  Visto il  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che  ha  istituito  il
Ministero dell'istruzione e il  Ministero  dell'universita'  e  della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato  dal  predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2,  comma  1,
n. 12), 51-bis, 51-ter e  51-quater,  concernenti  l'istituzione  del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica  e  di
alta  formazione  artistica  musicale  e   coreutica»,   nonche'   la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica  21  ottobre  2022
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie  generale,  n.  250  del  25
ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria  Bernini  e'  nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca; 
  Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270,  regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei; 
  Visto l'art.  1-ter  del  decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge  31  marzo  2005,  n.  43,
concernente  la  programmazione  triennale  e  la  valutazione  delle
Universita'; 
  Vista  la  legge  30  dicembre   2010,   n.   240,   e   successive
modificazioni, recante «Norme  in  materia  di  organizzazione  delle
universita', di personale accademico e reclutamento,  nonche'  delega
al Governo per incentivare la qualita'  e  l'efficienza  del  sistema
universitario», ed in particolare l'art. 5: 
    A. comma 1, lett. a) e comma 3, lett  a),  il  quale  prevede  la
«introduzione di un sistema di accreditamento ... dei corsi di studio
universitari»; 
    B. comma 1, lett. b), e comma 4, lett. f), il  quale  prevede  la
«introduzione del costo standard unitario di formazione per  studente
in corso»; 
  Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n.  19,  adottato  in
attuazione di quanto indicato al predetto punto A); 
  Visto l'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito
con  modificazioni  dalla  legge  3  agosto  2017,  n.  123,  che  ha
disciplinato  da  ultimo  il  costo  standard  per  studente  di  cui
dall'art. 5, comma 4, lettera f), della legge 30  dicembre  2010,  n.
240, il quale dispone che: 
    (comma 1) «per costo  standard  per  studente  delle  universita'
statali si intende il costo  di  riferimento  attribuito  al  singolo
studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto
conto della tipologia di corso, delle dimensioni  dell'ateneo  e  dei
differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui
opera l'universita'. In attuazione di quanto  disposto  dall'articolo
5, comma 4, lettera f), della legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  il
costo standard per studente costituisce parametro di riferimento  per
la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento
ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo»; 
    (comma 2) «la  determinazione  e  l'eventuale  aggiornamento  del
modello di calcolo del costo standard di Ateneo sono  definiti  sulla
base dei seguenti criteri e relativi indici di costo: 
      a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come
indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento
iniziale dei corsi di studio e come costo medio di  riferimento,  cui
parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico
di Ateneo del professore di  I  fascia.  Nella  determinazione  della
dotazione di docenza si utilizza come  numero  standard  di  studenti
nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico  tecnologica  e
umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il  60  per
cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto  in  sede
di accreditamento, in modo da tenere  conto  dei  costi  fissi  della
docenza necessaria per l'accreditamento; 
      b) criterio del costo della docenza a contratto: e' riferito al
monte ore di didattica integrativa  aggiuntiva  stabilito  in  misura
pari al 30 per cento  del  monte  ore  di  didattica  standard  della
docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore  medio  di  120
ore per i professori e sessanta ore per i ricercatori; 
      c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo:  si
attribuisce una dotazione standard pari ad una  unita'  di  personale
per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera  a)
e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a
quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di
studio e un numero di collaboratori ed  esperti  linguistici  pari  a
quelli in servizio presso l'ateneo; 
      d) criterio dei costi di  funzionamento  e  di  gestione  delle
strutture didattiche, di ricerca e di  servizio  dei  diversi  ambiti
disciplinari: il  costo  e'  stimato  sulla  base  degli  oneri  medi
rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi' conto  dei  costi
fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita' degli
iscritti»; 
    (comma 2-bis) «a decorrere dall'anno 2018 la  dotazione  standard
di docenza di cui al comma 2, lettera a), e' determinata in modo  che
rimanga costante quando il numero di  studenti  e'  compreso  tra  le
numerosita' minime e massime per  ogni  classe  di  corso  di  studi,
stabilite con il decreto di cui al comma 6»; 
    (comma 3) «al  fine  di  tenere  conto  dei  differenti  contesti
economici e territoriali in cui ogni universita' si trova ad operare,
al costo standard di Ateneo di cui al comma 2 e' aggiunto un  importo
di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento
rispetto al costo standard medio  nazionale,  in  base  alla  diversa
capacita'  contributiva  degli  studenti  iscritti   all'universita',
determinata  tenendo  conto  del  reddito   medio   familiare   della
ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha  sede
l'ateneo»; 
    (comma 5) «Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base  al
criterio del costo standard per studente e' fissata  con  il  decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca relativo
ai criteri di riparto del  fondo  di  finanziamento  ordinario  entro
l'intervallo compreso tra il 19 per cento  e  il  22  per  cento  del
relativo stanziamento, al  netto  degli  interventi  con  vincolo  di
destinazione...»; 
    (comma   6)   «con   decreto   del   Ministro    dell'istruzione,
dell'universita' della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si
provvede alla rideterminazione  del  modello  di  calcolo  del  costo
standard per studente sulla base dei criteri  e  relativi  indici  di
costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di  natura
perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga  conto
della diversa accessibilita' di ogni universita'  in  funzione  della
rete dei trasporti e dei  collegamenti.  Tale  ulteriore  importo  e'
parametrato rispetto al costo standard medio nazionale,  fino  ad  un
massimo del 10 per cento»; 
    (comma 7) «il decreto di cui al comma 6 ha validita' triennale  e
trova  applicazione  a  decorrere  dall'anno  2018  ai   fini   della
ripartizione di una percentuale del FFO, al  netto  degli  interventi
con vincolo di destinazione, non inferiore  a  quella  del  comma  5,
incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da
sostituire gradualmente la quota di finanziamento  determinata  sulla
base del trasferimento storico e  fino  ad  un  massimo  del  70  per
cento»; 
    (comma 8) «ai fini di cui al  comma  7,  il  costo  standard  per
studente  di  Ateneo  e'  moltiplicato  per  il  numero  di  studenti
regolarmente iscritti  al  corso  di  studi  da  un  numero  di  anni
accademici non superiore alla sua durata normale, cui  si  aggiungono
gli studenti iscritti al primo anno fuori corso»; 
  Visto il decreto ministeriale n. 585 del 8 agosto 2018 con il quale
e' stato definito il modello  del  costo  standard  per  il  triennio
2018-2020; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1015 del  4  agosto  2024  con  il
quale e' stato confermato per il triennio 2021- 2023 il  modello  del
costo standard per il triennio 2018-2020; 
  Visto il decreto ministeriale n. 1154 del  14  ottobre  2021,  come
modificato con il decreto ministeriale n. 802 del 28 giugno 2023  con
il quale sono stati  definiti  gli  indicatori  per  l'accreditamento
iniziale e periodico  delle  sedi  e  dei  corsi  universitari  e  in
particolare dei corsi di laurea e di laurea magistrale; 
  Visto il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021,  n.  226
(regolamento recante modalita' di accreditamento  delle  sedi  e  dei
corsi di  dottorato  e  criteri  per  la  istituzione  dei  corsi  di
dottorato); 
  Visto il decreto interministeriale MIUR-MEF 21 luglio 2011, n.  313
- Trattamento economico  spettante  ai  titolari  dei  contratti  per
attivita' di insegnamento in cui si  prevede  che  per  ogni  ora  di
insegnamento l'importo massimo attribuibile sia pari a euro  100,  al
netto degli oneri a carico dell'amministrazione; 
  Vista la legge 12 aprile  2022,  n.  33,  recante  disposizioni  in
materia  di  iscrizione  contemporanea  a  due  corsi  di  istruzione
superiore; 
  Visto il decreto ministeriale n. 773 del 10 giugno  2024,  relativo
alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale  delle
Universita' 2024-2026 e, in particolare: 
    l'art. 2, comma 2, il quale prevede che  «Con  apposito  decreto,
tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede
all'adozione del modello del costo standard  per  il  triennio  2024-
2026, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del  decreto-legge  n.
91 del 2017, convertito dalla l. n. 12 del 2017, nel  rispetto  degli
standard minimi di docenza previsti  ai  fini  dell'accreditamento  e
tenuto conto della possibilita' di  doppia  iscrizione  ai  corsi  di
studio universitari ai sensi della legge. Il costo  standard  potra',
altresi', tenere conto, per tutte le Istituzioni universitarie, della
formazione  dottorale  e  di   quella   integrativa   offerta   dalle
Istituzioni a Ordinamento Speciale, previa definizione degli appositi
indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico di cui  all'art.
8, comma 5, lett. a). 
    l'allegato  1,  primo  capoverso,  il  quale  prevede   che   «in
attuazione di  quanto  previsto  dall'art.  12,  commi  6  e  7,  del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le percentuali relative alla quota
non vincolata nella  destinazione  del  fondo  per  il  finanziamento
ordinario delle Universita' statali da ripartire secondo  il  modello
del costo standard e in sostituzione del trasferimento  storico  sono
stabilite per il triennio 2024-2026 come segue: 
    
 
                   ===============================
                   |anno 2024|anno 2025|anno 2026|
                   +=========+=========+=========+
                   |   34%   |   36%   |   38%   |
                   +---------+---------+---------+
 
  Vista la comunicazione dell'ISTAT n. 1901988 del 8 luglio 2024, con
la quale sono stati forniti i dati aggiornati da  utilizzare  per  il
calcolo degli importi di  natura  perequativa  con  riferimento  alla
capacita' contributiva degli studenti e all'accessibilita' delle sedi
universitarie; 
  Visto il parere dell'ANVUR del 30 luglio 2024; 
  Visto il parere della CRUI del 5 agosto 2024; 
  Ritenuto di dovere adottare il modello del costo  standard  per  il
triennio 2024-2026 con riferimento alle Universita', facendo  riserva
di un successivo decreto con  riferimento  al  costo  standard  delle
Istituzioni ad ordinamento speciale a seguito  della  definizione  di
appositi indicatori per l'accreditamento iniziale e  periodico  anche
dei corsi di tali Istituzioni; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
Modello di calcolo del costo standard di formazione per  studente  in
                                corso 
 
  1. Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017,  n.  91,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017,  n.  123  (di
seguito decreto-legge), il presente decreto, ivi compresi i  relativi
allegati che ne  sono  parte  integrante,  determina  il  modello  di
calcolo del costo standard di formazione per studente in corso per il
triennio 2024-2026 da utilizzare ai fini della  ripartizione  di  una
percentuale del fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al  netto
degli interventi con vincolo di destinazione, pari a: 
    
 
                =====================================
                |   Anno    |      Percentuale      |
                +===========+=======================+
                |    2024   |          34%          |
                +-----------+-----------------------+
                |    2025   |          36%          |
                +-----------+-----------------------+
                |    2026   |          38%          |
                +-----------+-----------------------+
 
  2. Il modello  di  calcolo  si  compone  delle  variabili  appresso
indicate: 
    i) gli studenti in corso e gli studenti entro il primo anno fuori
corso, come specificati dall'art. 2 e all'art. 4; 
    ii) gli indici di costo, come specificati dall'art. 3; 
    iii) gli importi di natura perequativa come specificati dall'art.
5; 
  Le sopraindicate variabili sono utilizzate secondo  la  formula  di
calcolo di cui all'art. 6. 
  3. Il presente decreto si applica  alle  Universita'  statali,  con
l'esclusione delle Scuole superiori e delle Universita' per stranieri
ad ordinamento speciale.