IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, che ha istituito il
Ministero dell'istruzione e il Ministero dell'universita' e della
ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59», come da ultimo modificato dal predetto
decreto-legge n. 1 del 2020, e in particolare gli artt. 2, comma 1,
n. 12), 51-bis, 51-ter e 51-quater, concernenti l'istituzione del
Ministero dell'universita' e della ricerca, «al quale sono attribuite
le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione
universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di
alta formazione artistica musicale e coreutica», nonche' la
determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del Ministero;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022
(pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 250 del 25
ottobre 2022), con il quale la Sen. Anna Maria Bernini e' nominata
Ministro dell'universita' e della ricerca;
Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, regolamento
recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei;
Visto l'art. 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43,
concernente la programmazione triennale e la valutazione delle
Universita';
Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, e successive
modificazioni, recante «Norme in materia di organizzazione delle
universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega
al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema
universitario», ed in particolare l'art. 5:
A. comma 1, lett. a) e comma 3, lett a), il quale prevede la
«introduzione di un sistema di accreditamento ... dei corsi di studio
universitari»;
B. comma 1, lett. b), e comma 4, lett. f), il quale prevede la
«introduzione del costo standard unitario di formazione per studente
in corso»;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2012, n. 19, adottato in
attuazione di quanto indicato al predetto punto A);
Visto l'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito
con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, che ha
disciplinato da ultimo il costo standard per studente di cui
dall'art. 5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n.
240, il quale dispone che:
(comma 1) «per costo standard per studente delle universita'
statali si intende il costo di riferimento attribuito al singolo
studente iscritto entro la durata normale dei corsi di studio, tenuto
conto della tipologia di corso, delle dimensioni dell'ateneo e dei
differenti contesti economici, territoriali e infrastrutturali in cui
opera l'universita'. In attuazione di quanto disposto dall'articolo
5, comma 4, lettera f), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, il
costo standard per studente costituisce parametro di riferimento per
la ripartizione annuale di una percentuale del fondo di finanziamento
ordinario (FFO) secondo quanto indicato nel presente articolo»;
(comma 2) «la determinazione e l'eventuale aggiornamento del
modello di calcolo del costo standard di Ateneo sono definiti sulla
base dei seguenti criteri e relativi indici di costo:
a) criterio del costo del personale docente: si utilizzano come
indici di costo gli standard di docenza previsti per l'accreditamento
iniziale dei corsi di studio e come costo medio di riferimento, cui
parametrare la dotazione standard di docenza, il costo caratteristico
di Ateneo del professore di I fascia. Nella determinazione della
dotazione di docenza si utilizza come numero standard di studenti
nelle classi delle aree medico-sanitaria, scientifico tecnologica e
umanistico sociale il valore compreso nell'intervallo tra il 60 per
cento e il 100 per cento del numero di riferimento previsto in sede
di accreditamento, in modo da tenere conto dei costi fissi della
docenza necessaria per l'accreditamento;
b) criterio del costo della docenza a contratto: e' riferito al
monte ore di didattica integrativa aggiuntiva stabilito in misura
pari al 30 per cento del monte ore di didattica standard della
docenza di cui alla lettera a), parametrato al valore medio di 120
ore per i professori e sessanta ore per i ricercatori;
c) criterio del costo del personale tecnico amministrativo: si
attribuisce una dotazione standard pari ad una unita' di personale
per ogni docente come risultante dal criterio di cui alla lettera a)
e, in aggiunta, un numero di figure di supporto tecnico parametrato a
quelle eventualmente richieste in sede di accreditamento dei corsi di
studio e un numero di collaboratori ed esperti linguistici pari a
quelli in servizio presso l'ateneo;
d) criterio dei costi di funzionamento e di gestione delle
strutture didattiche, di ricerca e di servizio dei diversi ambiti
disciplinari: il costo e' stimato sulla base degli oneri medi
rilevati dai bilanci degli atenei, tenendo altresi' conto dei costi
fissi della sede universitaria non dipendenti dalla numerosita' degli
iscritti»;
(comma 2-bis) «a decorrere dall'anno 2018 la dotazione standard
di docenza di cui al comma 2, lettera a), e' determinata in modo che
rimanga costante quando il numero di studenti e' compreso tra le
numerosita' minime e massime per ogni classe di corso di studi,
stabilite con il decreto di cui al comma 6»;
(comma 3) «al fine di tenere conto dei differenti contesti
economici e territoriali in cui ogni universita' si trova ad operare,
al costo standard di Ateneo di cui al comma 2 e' aggiunto un importo
di natura perequativa parametrato fino ad un massimo del 10 per cento
rispetto al costo standard medio nazionale, in base alla diversa
capacita' contributiva degli studenti iscritti all'universita',
determinata tenendo conto del reddito medio familiare della
ripartizione territoriale, di norma a livello regionale, ove ha sede
l'ateneo»;
(comma 5) «Per l'anno 2017 la quota del FFO ripartita in base al
criterio del costo standard per studente e' fissata con il decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita' della ricerca relativo
ai criteri di riparto del fondo di finanziamento ordinario entro
l'intervallo compreso tra il 19 per cento e il 22 per cento del
relativo stanziamento, al netto degli interventi con vincolo di
destinazione...»;
(comma 6) «con decreto del Ministro dell'istruzione,
dell'universita' della ricerca, acquisti i pareri di CRUI e ANVUR, si
provvede alla rideterminazione del modello di calcolo del costo
standard per studente sulla base dei criteri e relativi indici di
costo di cui al comma 2, integrati di un ulteriore importo di natura
perequativa, in aggiunta a quello di cui al comma 3, che tenga conto
della diversa accessibilita' di ogni universita' in funzione della
rete dei trasporti e dei collegamenti. Tale ulteriore importo e'
parametrato rispetto al costo standard medio nazionale, fino ad un
massimo del 10 per cento»;
(comma 7) «il decreto di cui al comma 6 ha validita' triennale e
trova applicazione a decorrere dall'anno 2018 ai fini della
ripartizione di una percentuale del FFO, al netto degli interventi
con vincolo di destinazione, non inferiore a quella del comma 5,
incrementata tra il 2 per cento e il 5 per cento all'anno, in modo da
sostituire gradualmente la quota di finanziamento determinata sulla
base del trasferimento storico e fino ad un massimo del 70 per
cento»;
(comma 8) «ai fini di cui al comma 7, il costo standard per
studente di Ateneo e' moltiplicato per il numero di studenti
regolarmente iscritti al corso di studi da un numero di anni
accademici non superiore alla sua durata normale, cui si aggiungono
gli studenti iscritti al primo anno fuori corso»;
Visto il decreto ministeriale n. 585 del 8 agosto 2018 con il quale
e' stato definito il modello del costo standard per il triennio
2018-2020;
Visto il decreto ministeriale n. 1015 del 4 agosto 2024 con il
quale e' stato confermato per il triennio 2021- 2023 il modello del
costo standard per il triennio 2018-2020;
Visto il decreto ministeriale n. 1154 del 14 ottobre 2021, come
modificato con il decreto ministeriale n. 802 del 28 giugno 2023 con
il quale sono stati definiti gli indicatori per l'accreditamento
iniziale e periodico delle sedi e dei corsi universitari e in
particolare dei corsi di laurea e di laurea magistrale;
Visto il decreto ministeriale n. 226 del 14 dicembre 2021, n. 226
(regolamento recante modalita' di accreditamento delle sedi e dei
corsi di dottorato e criteri per la istituzione dei corsi di
dottorato);
Visto il decreto interministeriale MIUR-MEF 21 luglio 2011, n. 313
- Trattamento economico spettante ai titolari dei contratti per
attivita' di insegnamento in cui si prevede che per ogni ora di
insegnamento l'importo massimo attribuibile sia pari a euro 100, al
netto degli oneri a carico dell'amministrazione;
Vista la legge 12 aprile 2022, n. 33, recante disposizioni in
materia di iscrizione contemporanea a due corsi di istruzione
superiore;
Visto il decreto ministeriale n. 773 del 10 giugno 2024, relativo
alle linee generali d'indirizzo della programmazione triennale delle
Universita' 2024-2026 e, in particolare:
l'art. 2, comma 2, il quale prevede che «Con apposito decreto,
tenuto conto dei pareri espressi dalla CRUI e dall'ANVUR, si provvede
all'adozione del modello del costo standard per il triennio 2024-
2026, ai sensi di quanto previsto dall'art. 12 del decreto-legge n.
91 del 2017, convertito dalla l. n. 12 del 2017, nel rispetto degli
standard minimi di docenza previsti ai fini dell'accreditamento e
tenuto conto della possibilita' di doppia iscrizione ai corsi di
studio universitari ai sensi della legge. Il costo standard potra',
altresi', tenere conto, per tutte le Istituzioni universitarie, della
formazione dottorale e di quella integrativa offerta dalle
Istituzioni a Ordinamento Speciale, previa definizione degli appositi
indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico di cui all'art.
8, comma 5, lett. a).
l'allegato 1, primo capoverso, il quale prevede che «in
attuazione di quanto previsto dall'art. 12, commi 6 e 7, del
decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2017, n. 123, le percentuali relative alla quota
non vincolata nella destinazione del fondo per il finanziamento
ordinario delle Universita' statali da ripartire secondo il modello
del costo standard e in sostituzione del trasferimento storico sono
stabilite per il triennio 2024-2026 come segue:
===============================
|anno 2024|anno 2025|anno 2026|
+=========+=========+=========+
| 34% | 36% | 38% |
+---------+---------+---------+
Vista la comunicazione dell'ISTAT n. 1901988 del 8 luglio 2024, con
la quale sono stati forniti i dati aggiornati da utilizzare per il
calcolo degli importi di natura perequativa con riferimento alla
capacita' contributiva degli studenti e all'accessibilita' delle sedi
universitarie;
Visto il parere dell'ANVUR del 30 luglio 2024;
Visto il parere della CRUI del 5 agosto 2024;
Ritenuto di dovere adottare il modello del costo standard per il
triennio 2024-2026 con riferimento alle Universita', facendo riserva
di un successivo decreto con riferimento al costo standard delle
Istituzioni ad ordinamento speciale a seguito della definizione di
appositi indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico anche
dei corsi di tali Istituzioni;
Decreta:
Art. 1
Modello di calcolo del costo standard di formazione per studente in
corso
1. Ai sensi dell'art. 12 del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91,
convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2017, n. 123 (di
seguito decreto-legge), il presente decreto, ivi compresi i relativi
allegati che ne sono parte integrante, determina il modello di
calcolo del costo standard di formazione per studente in corso per il
triennio 2024-2026 da utilizzare ai fini della ripartizione di una
percentuale del fondo per il finanziamento ordinario (FFO), al netto
degli interventi con vincolo di destinazione, pari a:
=====================================
| Anno | Percentuale |
+===========+=======================+
| 2024 | 34% |
+-----------+-----------------------+
| 2025 | 36% |
+-----------+-----------------------+
| 2026 | 38% |
+-----------+-----------------------+
2. Il modello di calcolo si compone delle variabili appresso
indicate:
i) gli studenti in corso e gli studenti entro il primo anno fuori
corso, come specificati dall'art. 2 e all'art. 4;
ii) gli indici di costo, come specificati dall'art. 3;
iii) gli importi di natura perequativa come specificati dall'art.
5;
Le sopraindicate variabili sono utilizzate secondo la formula di
calcolo di cui all'art. 6.
3. Il presente decreto si applica alle Universita' statali, con
l'esclusione delle Scuole superiori e delle Universita' per stranieri
ad ordinamento speciale.