IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea»; 
  Vista la legge 21 febbraio 2024, n. 15, recante «Delega al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti normativi dell'Unione europea -  Legge  di  delegazione  europea
2022-2023» e, in particolare, l'articolo 17; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/868 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2022, relativo alla governance  europea  dei
dati e che modifica il regolamento (UE) 2018/1724; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 2 ottobre 2018, che istituisce uno sportello  digitale
unico per l'accesso a informazioni, procedure e servizi di assistenza
e di risoluzione dei problemi e che modifica il regolamento  (UE)  n.
1024/2012; 
  Visto il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in
relazione  al  trattamento  dei  dati  personali   da   parte   delle
istituzioni, degli organi  e  degli  organismi  dell'Unione  e  sulla
libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n.
45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE; 
  Visto il regolamento (UE) 2019/881 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  17  aprile  2019,  relativo   all'ENISA,   l'Agenzia
dell'Unione europea per  la  cibersicurezza,  e  alla  certificazione
della cibersicurezza per  le  tecnologie  dell'informazione  e  della
comunicazione, e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2019/1024 relativa all'apertura  dei
dati e al riutilizzo dell'informazione del settore  pubblico  che  ha
abrogato la direttiva 2003/98/CE»; 
  Visto il decreto-legge 22  giugno  2012,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012,  n.  134,  recante  «Misure
urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, l'articolo  19,
con cui e' stata istituita l'Agenzia per l'Italia digitale (AgID); 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto-legge 14  giugno  2021,  n.  82,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  4  agosto   2021,   n.   109,   recante
«Disposizioni  urgenti  in  materia  di  cybersicurezza,  definizione
dell'architettura   nazionale   di   cybersicurezza   e   istituzione
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale»; 
  Visto il decreto legislativo 3 agosto 2022, n. 123, recante  «Norme
di adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Titolo
III "Quadro di certificazione della cibersicurezza"  del  regolamento
(UE) 2019/881 del Parlamento europeo e del Consiglio, del  17  aprile
2019  relativo  all'ENISA,  l'Agenzia  dell'Unione  europea  per   la
cibersicurezza, e alla certificazione  della  cibersicurezza  per  le
tecnologie dell'informazione e della comunicazione, e che  abroga  il
regolamento (UE) n. 526/2013»; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 3 luglio 2024; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali del 12 settembre 2024; 
  Acquisito il parere dell'Agenzia per  la  cybersicurezza  nazionale
del 24 settembre 2024; 
  Acquisito il parere  dell'Agenzia  per  l'Italia  digitale  del  26
settembre 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 2 ottobre 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il  PNRR  e  del  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Nel rispetto di  quanto  previsto  dagli  articoli  1  e  3  del
regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
30 maggio 2022, di  seguito  denominato  «regolamento»,  il  presente
decreto, in applicazione degli articoli 7, 13, 23 e 34  del  medesimo
regolamento,  designa  l'autorita'  competente  per  i   servizi   di
intermediazione dei dati e per la registrazione di organizzazioni per
l'altruismo dei dati, nonche' gli organismi competenti per  specifici
settori che assistono gli enti pubblici  che  concedono  o  rifiutano
l'accesso alle categorie di  dati  individuate  dall'articolo  3  del
regolamento, dettando la disciplina sanzionatoria per  le  violazioni
del medesimo regolamento. 
  2. Restano ferme le disposizioni in materia di protezione dei  dati
personali e di controllo sul trattamento dei medesimi dati nonche' le
competenze  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati   personali,
dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale e dell'Autorita' garante
della concorrenza e del mercato previste a legislazione vigente. 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76.  della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  14  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400, recante: «Disciplina dell'attivita' di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.  214  del
          12 settembre 1988, S.O. n. 86: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda in due anni, il Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La legge 24 dicembre 2012, n.  234,  recante:  «Norme
          generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e
          all'attuazione   della   normativa   e   delle    politiche
          dell'Unione  europea»,   e'   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 3 del 4 gennaio 2013. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  21
          febbraio 2024, n. 15, recante: «Delega al  Governo  per  il
          recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri
          atti normativi dell'Unione europea - Legge  di  delegazione
          europea 2022-2023», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.
          46 del 24 febbraio 2024: 
                «Art. 17 (Delega al Governo per  l'adeguamento  della
          normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)
          2022/868, relativo alla governance europea dei dati  e  che
          modifica il regolamento (UE) 2018/1724). - 1. Il Governo e'
          delegato ad adottare, entro  quattro  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, con le procedure di
          cui all'articolo 31 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,
          acquisito il parere del Garante per la protezione dei  dati
          personali, dell'Agenzia per la cybersicurezza  nazionale  e
          dell'Agenzia per l'Italia  digitale,  uno  o  piu'  decreti
          legislativi al fine di adeguare la normativa nazionale alle
          disposizioni del regolamento (UE) 2022/868  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 30 maggio 2022. 
                2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1,  il
          Governo e' tenuto a seguire, oltre ai  principi  e  criteri
          direttivi generali di cui all'articolo 32  della  legge  24
          dicembre 2012, n. 234, anche i seguenti principi e  criteri
          direttivi specifici: 
                  a) designare una o piu' autorita', per i profili di
          competenza,  quali  autorita'  competenti  ai  sensi  degli
          articoli 13 e 23 del regolamento (UE) 2022/868, attribuendo
          a ciascuna le relative funzioni nel rispetto dei  requisiti
          di  cui  all'articolo  26  e  fermo  restando  il  rispetto
          dell'articolo 1,  paragrafo  3,  del  medesimo  regolamento
          (UE); 
                  b) definire le procedure per il coordinamento delle
          competenze  delle  autorita'  designate   e   delle   altre
          amministrazioni competenti,  nell'ambito  delle  rispettive
          attribuzioni,  in  relazione  alla  materia  trattata,  nel
          rispetto del principio di leale collaborazione; 
                  c) introdurre disposizioni organizzative e tecniche
          ai sensi dell'articolo 16 del  regolamento  (UE)  2022/868,
          per facilitare l'altruismo dei dati, come definito ai sensi
          dell'articolo 2, numero 16), del medesimo regolamento (UE),
          stabilendo altresi' le informazioni necessarie  che  devono
          essere fornite agli interessati in merito al riutilizzo dei
          loro dati nell'interesse generale; 
                  d)  designare  gli  organismi  competenti  di   cui
          all'articolo  7  del  regolamento  (UE)   2022/868,   anche
          avvalendosi di enti pubblici esistenti o di servizi interni
          di enti pubblici che soddisfino le condizioni stabilite dal
          medesimo regolamento (UE); 
                  e)  garantire,  conformemente  alla  normativa   in
          materia di protezione dei dati personali, i presupposti  di
          liceita' per la trasmissione di dati personali a terzi,  ai
          fini del riutilizzo di cui all'articolo 5,  sulla  base  di
          quanto  disposto  dall'articolo   1,   paragrafo   3,   del
          regolamento (UE) 2022/868; 
                  f)  adeguare  il  sistema  sanzionatorio  penale  e
          amministrativo vigente alle  disposizioni  del  regolamento
          (UE)  2022/868,  con  previsione  di   sanzioni   efficaci,
          dissuasive e proporzionate alla gravita'  della  violazione
          delle disposizioni stesse, nel rispetto dei criteri di  cui
          all'articolo 34 del regolamento (UE) 2022/868; 
                  g)  adeguare  il  vigente  sistema   delle   tutele
          amministrativa e giurisdizionale alle fattispecie  previste
          dagli articoli 9, paragrafo 2, 27 e 28 del regolamento (UE)
          2022/868. 
                3. Dall'attuazione del presente articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica.   Le   amministrazioni   competenti    provvedono
          all'adempimento dei compiti derivanti dall'esercizio  della
          delega di cui al presente articolo con  le  risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente.». 
              - Il regolamento (UE) 2022/868 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 30 maggio 2022, recante Regolamento  del
          Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla governance
          europea  dei  dati  e  che  modifica  il  regolamento  (UE)
          2018/1724  (Regolamento  sulla  governance  dei  dati)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 3 giugno 2022, n. 152, serie L. 
              - Il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione
          delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati
          personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e
          che  abroga  la  direttiva  95/46/CE  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 4 maggio 2016, n. 119, serie L. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1724 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 2 ottobre  2018,  che  istituisce  uno
          sportello digitale  unico  per  l'accesso  a  informazioni,
          procedure e servizi di  assistenza  e  di  risoluzione  dei
          problemi e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 21 novembre 2018, n.  295,  serie
          L. 
              - Il regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento  europeo
          e del Consiglio, del 23 ottobre 2018,  sulla  tutela  delle
          persone  fisiche  in  relazione  al  trattamento  dei  dati
          personali da parte delle istituzioni, degli organi e  degli
          organismi dell'Unione e sulla libera circolazione  di  tali
          dati, e che abroga il regolamento  (CE)  n.  45/2001  e  la
          decisione n. 1247/2002/CE e' pubblicato nella  G.U.U.E.  21
          novembre 2018, n. 295, serie L. 
              - Il regolamento (UE) 2019/881 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del  17  aprile  2019,  relativo  all'ENISA,
          l'Agenzia dell'Unione europea per la cibersicurezza, e alla
          certificazione  della  cibersicurezza  per  le   tecnologie
          dell'informazione e della comunicazione, e  che  abroga  il
          regolamento   (UE)   n.   526/2013   («regolamento    sulla
          cibersicurezza») e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  7  giugno
          2019, n. 151, serie L. 
              - Il  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,
          recante:  «Codice  in  materia  di  protezione   dei   dati
          personali,   recante   disposizioni    per    l'adeguamento
          dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n.  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE», e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  174
          del 29 luglio 2003, S.O. n. 123. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante:
          «Codice dell'amministrazione digitale» e' pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, S.O. n. 93. 
              - Il  decreto  legislativo  24  gennaio  2006,  n.  36,
          recante:  «Attuazione  della   direttiva   (UE)   2019/1024
          relativa   all'apertura   dei   dati   e   al    riutilizzo
          dell'informazione del settore pubblico che ha  abrogato  la
          direttiva  2003/98/CE»   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 37 del 14 febbraio 2006. 
              - Si riporta il testo dell'art. 19 del decreto-legge 22
          giugno  2012,  n.  83,  recante:  «Misure  urgenti  per  la
          crescita del Paese» (convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012,  n.  134,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 187  dell'11  agosto  2012,  S.O.)  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 147 del 26 giugno 2012, S.O. n.
          129: 
                «Art.  19  (Istituzione  dell'Agenzia  per   l'Italia
          digitale).  -  1.  E'  istituita  l'Agenzia  per   l'Italia
          Digitale, sottoposta  alla  vigilanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei Ministri o del Ministro da lui delegato. 
                2.  L'Agenzia  opera  sulla  base  di   principi   di
          autonomia organizzativa, tecnico-operativa, gestionale,  di
          trasparenza e di economicita' e persegue gli  obiettivi  di
          efficacia,  efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e
          partecipazione dei cittadini e delle  imprese.  Per  quanto
          non previsto dal presente decreto all'Agenzia si  applicano
          gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300.». 
              - Il  decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,
          recante: «Disposizioni per  l'adeguamento  della  normativa
          nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
          del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,
          relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo
          al trattamento dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
          circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva
          95/46/CE» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 205 del
          4 settembre 2018. 
              - Il decreto-legge  14  giugno  2021,  n.  82  recante:
          «Disposizioni  urgenti  in   materia   di   cybersicurezza,
          definizione dell'architettura nazionale di cybersicurezza e
          istituzione dell'Agenzia per la  cybersicurezza  nazionale»
          (convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto  2021,
          n. 109, pubblicata in  Gazzetta  Ufficiale  n.  185  del  4
          agosto 2021) e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  14
          giugno 2021, n. 140. 
              -  Il  decreto  legislativo  3  agosto  2022,  n.  123,
          recante: «Norme di adeguamento  della  normativa  nazionale
          alle disposizioni del Titolo III "Quadro di  certificazione
          della cibersicurezza" del  regolamento  (UE)  2019/881  del
          Parlamento europeo e del  Consiglio,  del  17  aprile  2019
          relativo all'ENISA, l'Agenzia dell'Unione  europea  per  la
          cibersicurezza, e alla certificazione della  cibersicurezza
          per le tecnologie dell'informazione e della  comunicazione,
          e che abroga il regolamento (UE) n. 526/2013» e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 194 20 agosto 2022. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti al regolamento  (UE)  2022/868  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio  2022  si
          veda nelle note alle premesse.