IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 15;
Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante «Testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.
115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia»;
Visto il decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, recante
«Disposizioni urgenti per l'accelerazione dei procedimenti in materia
di protezione internazionale, nonche' per il contrasto
dell'immigrazione illegale»;
Vista il decreto-legge 21 ottobre 2020, n. 130, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di immigrazione, protezione
internazionale e complementare, modifiche agli articoli 131-bis,
391-bis, 391-ter e 588 del codice penale, nonche' misure in materia
di divieto di accesso agli esercizi pubblici ed ai locali di pubblico
trattenimento, di contrasto all'utilizzo distorto del web e di
disciplina del Garante nazionale dei diritti delle persone private
della liberta' personale»;
Vista la legge 29 dicembre 2022, n. 197, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio
pluriennale per il triennio 2023-2025»;
Considerata la straordinaria necessita' e urgenza di adottare norme
in materia di ingresso in Italia di lavoratori stranieri;
Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere misure
volte alla tutela dei lavoratori stranieri vittime dei reati di cui
agli articoli 600, 601, 602, 603 e 603-bis del codice penale e al
contrasto del lavoro sommerso;
Ritenuta, altresi', la straordinaria necessita' e urgenza di
adottare disposizioni in materia di gestione dei flussi migratori;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella
riunione del 2 ottobre 2024;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, dei
Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale,
dell'interno, della giustizia, dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, del lavoro e delle politiche sociali e
del turismo, di concerto con i Ministri per la pubblica
amministrazione, per gli affari regionali e le autonomie e
dell'economia e delle finanze;
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Modifiche al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui
al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286
1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al
decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) all'articolo 4:
1) dopo il comma 4, e' inserito il seguente:
«4-bis. All'atto della domanda del visto nazionale, i
richiedenti forniscono gli identificatori biometrici richiesti dalla
normativa europea per i visti di ingresso per soggiorni di breve
durata, con le medesime modalita' ivi previste.»;
2) dopo il comma 7, e' aggiunto il seguente:
«7-bis. L'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241,
non si applica ai procedimenti relativi ai visti di ingresso nonche'
al rifiuto e alla revoca del permesso di soggiorno determinati dalla
revoca del visto di ingresso.»;
b) all'articolo 4-bis, comma 2, secondo periodo, dopo le
parole: «La stipula dell'Accordo di integrazione» sono inserite le
seguenti: «, con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6,»;
c) all'articolo 5-bis, il comma 3 e' abrogato;
d) all'articolo 9-bis, comma 1, lettera a), dopo le parole: «ai
sensi degli articoli 5, comma 3-bis, 22 e 26» sono inserite le
seguenti: «, al di fuori delle quote di cui all'articolo 3, comma 4»;
e) all'articolo 22:
1) al comma 2:
1.1) all'alinea, le parole: «deve presentare» sono
sostituite dalle seguenti: «deve trasmettere in via telematica»;
1.2) alla lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti
parole: «sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro
tipo di firma elettronica qualificata»;
1.3) la lettera d-bis) e' sostituita dalla seguente:
«d-bis) asseverazione di cui all'articolo 24-bis, comma 2,
sottoscritta mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata;»;
1.4) dopo la lettera d-bis), e' aggiunta la seguente:
«d-ter) domicilio digitale iscritto in uno degli Indici
nazionali di cui agli articoli 6-bis e 6-quater del codice
dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo
2005, n. 82.»;
2) dopo il comma 2, sono inseriti i seguenti:
«2-bis. La previa verifica di cui al comma 2 si intende
esperita con esito negativo se il centro per l'impiego non comunica
la disponibilita' di lavoratori presenti sul territorio nazionale
entro otto giorni dalla richiesta del datore di lavoro interessato
all'assunzione di lavoratori stranieri residenti all'estero.
2-ter. E' irricevibile la domanda presentata, ai sensi del
comma 2, dal datore di lavoro che nel triennio antecedente la
presentazione non ha sottoscritto il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis all'esito di precedente, analoga domanda. La
disposizione di cui al primo periodo non si applica se il datore di
lavoro prova che la mancata sottoscrizione e' dovuta a causa a lui
non imputabile. E' altresi' irricevibile la domanda presentata dal
datore di lavoro nei cui confronti, al momento della presentazione
della stessa, risulti emesso decreto che dispone il giudizio per il
reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale o emessa sentenza
di condanna, anche non definitiva, per il predetto reato.»;
3) al comma 5-ter, le parole: «qualora lo straniero non si
rechi presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui al comma 6, salvo che
il ritardo sia dipeso da cause di forza maggiore» sono sostituite
dalle seguenti: «qualora il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di cui al comma 6,
non sia trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione nel termine
di cui al medesimo comma, salvo che il ritardo sia dipeso da cause di
forza maggiore o comunque non imputabili al lavoratore»;
4) dopo il comma 5-quater, e' inserito il seguente:
«5-quinquies. Il datore di lavoro e' tenuto a confermare la
domanda di nulla osta al lavoro allo sportello unico per
l'immigrazione entro sette giorni dalla comunicazione di avvenuta
conclusione degli accertamenti di rito sulla domanda di visto di
ingresso presentata dal lavoratore. In assenza di conferma entro il
suddetto termine, l'istanza si intende rifiutata e il nulla osta e'
revocato. In caso di conferma, l'ufficio consolare presso il Paese di
residenza o di origine dello straniero rilascia il visto di ingresso.
Le comunicazioni tra l'ufficio consolare e lo sportello unico per
l'immigrazione avvengono esclusivamente tramite il portale
informatico per la gestione delle domande di visto di ingresso in
Italia.»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente:
«6. Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore
straniero nel territorio nazionale, il datore di lavoro e il
lavoratore straniero sottoscrivono, mediante apposizione di firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata, il contratto
di soggiorno di cui all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi'
firmare il contratto in forma autografa. L'apposizione della firma
digitale o altro tipo di firma elettronica qualificata del datore di
lavoro sulla copia informatica del contratto firmato in forma
autografa dal lavoratore costituisce dichiarazione ai sensi
dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in
ordine alla sottoscrizione autografa del lavoratore. Tale documento
nel medesimo termine e' trasmesso in via telematica a cura del datore
di lavoro allo sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti
concernenti la richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
f) all'articolo 24:
1) al comma 1, secondo periodo, le parole: «ad eccezione dei
commi 11 e 11-bis» sono sostituite dalle seguenti: «ad eccezione dei
commi 5, secondo periodo, e 11»;
2) al comma 3, primo periodo, le parole: «esibisce al momento
della sottoscrizione del contratto di soggiorno, sono sostituite
dalle seguenti: «trasmette allo sportello unico per l'immigrazione,
unitamente al contratto di soggiorno sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6,»;
3) dopo il comma 6, e' inserito il seguente:
«6-bis. Dell'avvenuta sottoscrizione del contratto di
soggiorno, ai sensi dell'articolo 22, comma 6, e' data comunicazione
all'INPS, che iscrive il lavoratore stagionale d'ufficio alla
piattaforma del sistema informativo per l'inclusione sociale e
lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio
2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio
2023, n. 85.»;
4) al comma 8, dopo il primo periodo, e' inserito il
seguente: «La nuova opportunita' di lavoro puo' intervenire non oltre
sessanta giorni dal termine finale del precedente contratto. Ferme
restando le disposizioni di cui al comma 5, il lavoratore puo', nel
periodo di validita' del nulla osta al lavoro, svolgere attivita'
lavorativa stagionale alle dipendenze dello stesso o di altro datore
di lavoro, a condizione che l'intermediazione del rapporto di lavoro
avvenga mediante l'utilizzo della piattaforma del sistema informativo
per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5
del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.»;
5) al comma 9, le parole: «sia rientrato nello Stato di
provenienza» sono sostituite dalle seguenti: «abbia lasciato il
territorio nazionale»;
6) al comma 10, le parole: «nei limiti delle quote di cui
all'articolo 3, comma 4» sono soppresse;
7) al comma 11, il quarto periodo e' sostituto dai seguenti:
«Entro otto giorni dall'ingresso del lavoratore straniero nel
territorio nazionale, il datore di lavoro e il lavoratore straniero
sottoscrivono, mediante apposizione di firma digitale o altro tipo di
firma elettronica qualificata, il contratto di soggiorno di cui
all'articolo 5-bis. Il lavoratore puo' altresi' firmare il contratto
in forma autografa. L'apposizione della firma digitale o altro tipo
di firma elettronica qualificata del datore di lavoro sulla copia
informatica del contratto firmato in forma autografa dal lavoratore
costituisce dichiarazione ai sensi dell'articolo 47 del testo unico
delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in ordine alla sottoscrizione
autografa del lavoratore. Tale documento nel medesimo termine e'
trasmesso in via telematica a cura del datore di lavoro allo
sportello unico per l'immigrazione per gli adempimenti concernenti la
richiesta di rilascio del permesso di soggiorno.»;
g) all'articolo 24-bis, al comma 4, dopo le parole: «Agenzia
delle entrate» sono inserite le seguenti: «e, relativamente al
settore agricolo, con l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura
(AGEA),»;
h) all'articolo 27, al comma 1-ter, il quarto periodo e'
sostituito dal seguente: «Entro otto giorni dall'ingresso dello
straniero, il contratto di soggiorno di cui all'articolo 5-bis,
sottoscritto con le modalita' di cui all'articolo 22, comma 6, e'
trasmesso allo sportello unico per l'immigrazione, per gli
adempimenti concernenti la richiesta di rilascio del permesso di
soggiorno.»;
i) all'articolo 27-quater:
1) al comma 6, le parole: «convoca il datore di lavoro e»
sono soppresse;
2) al comma 9, le parole: «qualora lo straniero non si rechi
presso lo sportello unico per l'immigrazione per la firma del
contratto di soggiorno entro il termine di cui all'articolo 22, comma
6,» sono sostituite dalle seguenti: «qualora il contratto di
soggiorno di cui all'articolo 5-bis, sottoscritto con le modalita' di
cui all'articolo 22, comma 6, non sia trasmesso allo sportello unico
per l'immigrazione nel termine di cui al medesimo articolo 22, comma
6,».
2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere a), numero 1), ed e),
numero 4), si applicano alle domande di visto nazionale presentate a
partire dal novantesimo giorno successivo alla data di entrata in
vigore del presente decreto. Le restanti disposizioni di cui al comma
1 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore delle
disposizioni per l'anno 2025 di cui al decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 27 settembre 2023, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2023.