IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.  11  del  15
gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul  sito  istituzionale  dell'Agenzia  (comunicazione  in
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  140
del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245  e
successive modificazioni; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1901/2006 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 12 dicembre  2006,  relativo  ai  medicinali  per  uso
pediatrico; 
  Visto il regolamento (CE) n. 1394/2007 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 novembre 2007 sui medicinali per  terapie  avanzate,
recante modifica della direttiva 2001/83/CE e del regolamento (CE) n.
726/2004; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  2  agosto  2019
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  4  aprile  2013
recante  «Criteri  di   individuazione   degli   scaglioni   per   la
negoziazione automatica dei generici e dei  biosimilari»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 131 del 6 giugno 2013, nonche'  il  comunicato  dell'AIFA  del  15
ottobre  2020  relativo  alla  procedura  semplificata  di  prezzo  e
rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe A rimborsabili dal Servizio sanitario  nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 21/2024 del 24 gennaio 2024,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 27 del 2 febbraio 2024, recante «Classificazione di medicinali per
uso umano ai sensi  dell'art.  12,  comma  5,  del  decreto-legge  13
settembre 2012, n. 158 convertito nella legge  8  novembre  2012,  n.
189»; 
  Vista la domanda presentata in data 28 dicembre 2023 con  la  quale
la  Societa'  Celltrion  Healthcare  Hungary  KFT   ha   chiesto   la
riclassificazione,    ai    fini    della    rimborsabilita',     del
medicinale «Yuflyma» (adalimumab); 
  Visto il parere reso dalla  Commissione  scientifica  ed  economica
nella seduta dell'8-12 luglio 2024; 
  Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre  2024  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei  medicinali
ai   fini   dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il medicinale YUFLYMA (adalimumab) nelle confezioni sotto  indicate
e' classificato come segue. 
  Indicazioni terapeutiche oggetto della negoziazione: 
    Artrite idiopatica giovanile 
    Artrite idiopatica giovanile poliarticolare 
      «Yuflyma» in associazione con metotressato e' indicato  per  il
trattamento dell'artrite idiopatica giovanile poliarticolare  attiva,
nei pazienti dai 2  anni  di  eta',  che  hanno  avuto  una  risposta
inadeguata ad  uno  o  piu'  farmaci  anti-reumatici  modificanti  la
malattia  (DMARD).   «Yuflyma»   puo'   essere   somministrato   come
monoterapia in caso di  intolleranza  al  metotressato  o  quando  il
trattamento  continuato  con   metotressato   non   e'   appropriato.
Adalimumab non e' stato studiato in pazienti di eta'  inferiore  a  2
anni. 
    Artrite associata ad entesite 
      «Yuflyma» e' indicato per il trattamento delle forme attive  di
artrite associata a entesite, nei pazienti dai 6  anni  di  eta'  che
hanno avuto una risposta inadeguata  o  che  sono  intolleranti  alla
terapia convenzionale. 
    Psoriasi a placche pediatrica 
      «Yuflyma» e' indicato per il trattamento della psoriasi cronica
a placche severa in bambini e adolescenti dai  4  anni  di  eta'  che
abbiano  avuto   una   risposta   inadeguata,   o   siano   candidati
inappropriati alla terapia topica e alle fototerapie. 
    Malattia di Crohn in pazienti pediatrici 
      «Yuflyma» e' indicato nel trattamento della malattia  di  Crohn
attiva di grado da moderato a severo nei pazienti pediatrici  (dai  6
anni di eta') che hanno avuto una risposta  inadeguata  alla  terapia
convenzionale, inclusa la  terapia  nutrizionale  primaria  e  a  una
terapia a base di un corticosteroide e/o di  un  immunomodulatore,  o
che sono intolleranti o hanno controindicazioni a tali terapie. 
    Uveite pediatrica 
      «Yuflyma» e' indicato per il trattamento dell'uveite  anteriore
pediatrica cronica non infettiva nei pazienti dai 2 anni di eta'  che
hanno avuto una risposta inadeguata o sono intolleranti alla  terapia
convenzionale  o  per  i  quali  la  terapia  convenzionale  non   e'
appropriata. 
  Confezione:  «20  mg  soluzione  iniettabile,  uso   sottocutaneo»,
siringa preriempita (vetro) 0.2  ml  (20  mg/0.2  ml)  -  2  siringhe
preriempite + 2 tamponi imbevuti di alcool -  A.I.C.  n.  049376179/E
(in base 10). 
  Classe di rimborsabilita': H. 
  Prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 379,34. 
  Prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 626,06. 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  La societa', fatte salve le disposizioni in materia di  smaltimento
scorte, nel rispetto dell'art. 13 del decreto-legge 30  aprile  2019,
n. 35, convertito, con modificazioni, nella legge 25 giugno 2019,  n.
60, si  impegna  a  mantenere  una  fornitura  costante  adeguata  al
fabbisogno del Servizio sanitario nazionale. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Yuflyma» (adalimumab) e' classificato, ai sensi dell'art.
12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189, nell'apposita
Sezione, dedicata ai  farmaci  non  ancora  valutati  ai  fini  della
rimborsabilita', della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera c)
della legge 24 dicembre 1993,  n.  537  e  successive  modificazioni,
denominata classe C(nn). 
  Si intendono negoziate anche le indicazioni  terapeutiche,  oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina. 
  Validita' del contratto: ventiquattro mesi.