IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
recante «Disposizioni urgenti per  favorire  lo  sviluppo  e  per  la
correzione  dell'andamento  dei  conti  pubblici»,  convertito,   con
modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito
l'Agenzia italiana del farmaco e, in particolare, il  comma  33,  che
dispone la negoziazione del prezzo  per  i  prodotti  rimborsati  dal
Servizio sanitario nazionale tra Agenzia e produttori; 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia e delle finanze,  recante  «Regolamento  recante  norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale,  n.  11  del  15
gennaio 2024; 
  Visto  il  regolamento  di  organizzazione,  del  funzionamento   e
dell'ordinamento del personale  dell'Agenzia  italiana  del  farmaco,
pubblicato sul sito istituzionale dell'Agenzia  (comunicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale n.  140
del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro  della  salute  9  febbraio  2024  di
nomina del dott. Pierluigi Russo quale direttore  tecnico-scientifico
dell'Agenzia italiana del farmaco,  ai  sensi  dell'art.  10-bis  del
citato decreto del Ministro della salute 20 settembre 2004, n. 245  e
successive modificazioni; 
  Vista la determina del direttore generale n. 643 del 28 maggio 2020
con cui e' stato conferito al dott. Trotta  Francesco  l'incarico  di
dirigente del Settore HTA ed economia del farmaco; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n.  537,  concernente  «Interventi
correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art.
8, comma 10, che prevede la classificazione dei medicinali  erogabili
a carico del Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 14 dicembre 2000, n. 376, recante «Disciplina  della
tutela sanitaria delle attivita' sportive e  della  lotta  contro  il
doping»; 
  Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205,  «Bilancio  di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il
triennio 2018-2020» e in particolare l'art. 1, commi  408-409  con  i
quali e' stato previsto un monitoraggio degli  effetti  dell'utilizzo
dei farmaci innovativi e innovativi oncologici sul costo del percorso
terapeutico-assistenziale complessivo; 
  Visto il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 31 marzo 2004, che istituisce procedure comunitarie per
l'autorizzazione e la  vigilanza  dei  medicinali  per  uso  umano  e
veterinario e che istituisce l'Agenzia europea per i medicinali; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visto il decreto del Ministero della  salute  del  2  agosto  2019,
recante «Criteri e modalita' con cui l'Agenzia italiana  del  farmaco
determina, mediante negoziazione, i prezzi dei farmaci rimborsati dal
Servizio sanitario nazionale», pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, Serie generale, n. 185 del 24 luglio 2020; 
  Visti gli articoli 11 e 12 del decreto-legge 13 settembre 2012,  n.
158, recante «Disposizioni urgenti per  promuovere  lo  sviluppo  del
Paese  mediante  un  piu'  alto  livello  di  tutela  della  salute»,
convertito, con modificazioni, nella legge 8 novembre 2012, n. 189, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto l'art. 17 della legge 5 agosto 2022, n. 118,  recante  «Legge
annuale per il mercato e la concorrenza 2021»; 
  Visto il decreto del Ministero  della  salute  del  4  aprile  2013
recante  «Criteri  di   individuazione   degli   scaglioni   per   la
negoziazione automatica dei generici e dei  biosimilari»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie  generale,
n. 131 del 6 giugno 2013, nonche'  il  comunicato  dell'AIFA  del  15
ottobre  2020  relativo  alla  procedura  semplificata  di  prezzo  e
rimborso per i farmaci equivalenti/biosimilari; 
  Vista la determina AIFA del 3 luglio 2006, concernente «Elenco  dei
medicinali di classe a) rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale
(SSN) ai sensi dell'art. 48, comma 5, lettera c),  del  decreto-legge
30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge
24 novembre 2003, n. 326 (Prontuario farmaceutico  nazionale  2006)»,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana,  Serie
generale, n. 156 del 7 luglio 2006; 
  Vista la determina AIFA del 27 settembre 2006, recante «Manovra per
il   governo   della   spesa   farmaceutica   convenzionata   e   non
convenzionata», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana, Serie generale, n. 227 del 29 settembre 2006; 
  Vista la determina AIFA n. 260 del 9 luglio 2024, pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, Serie generale, n.  168
del 19 luglio 2024, recante «Classificazione ai sensi  dell'art.  12,
comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per  uso
umano, a base di dimetilfumarato, "Dimetilfumarato Mylan"»; 
  Vista la domanda presentata in data 3 luglio 2024 con la  quale  la
societa' Mylan Ireland Limited ha chiesto  la  riclassificazione,  ai
fini della rimborsabilita', del  medicinale  «Dimetilfumarato  Mylan»
(dimetilfumarato) relativamente alle confezioni aventi codici  A.I.C.
nn. 051227015/E, 051227027/E, 051227039/E, 051227054/E, 051227066/E e
051227092/E; 
  Vista la delibera n. 41 dell'11 settembre  2024  del  consiglio  di
amministrazione dell'AIFA, concernente l'approvazione dei  medicinali
ai   fini   dell'autorizzazione   all'immissione   in   commercio   e
rimborsabilita' da parte del Servizio sanitario nazionale; 
  Visti gli atti d'ufficio; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
            Classificazione ai fini della rimborsabilita' 
 
  Il  medicinale  «Dimetilfumarato  Mylan»  (dimetilfumarato)   nelle
confezioni sotto indicate e' classificato come segue. 
  Confezioni: 
    «120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14  capsule  in  blister
(PVC/PE/PVdC-alu) - A.I.C. n. 051227015/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 38,05; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,36; 
      nota AIFA: 65; 
    «120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14X1 capsule in  blister
(PVC/PE/PVdC-alu) - A.I.C. n. 051227027/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 38,05; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,36; 
      nota AIFA: 65; 
    «120 mg capsule rigide gastroresistenti» 14  capsule  in  flacone
(HDPE) - A.I.C. n. 051227039/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 38,05; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 71,36; 
      nota AIFA: 65; 
    «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56  capsule  in  blister
(PVC/PE/PVdC-alu) - A.I.C. n. 051227054/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 304,38; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 570,87; 
      nota AIFA: 65; 
    «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56X1 capsule in  blister
(PVC/PE/PVdC-alu) - A.I.C. n. 051227066/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 304,38; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 570,87; 
      nota AIFA: 65; 
    «240 mg capsule rigide gastroresistenti» 56  capsule  in  flacone
(HDPE) - A.I.C. n. 051227092/E (in base 10); 
      classe di rimborsabilita': A; 
      prezzo ex factory (IVA esclusa): euro 304,38; 
      prezzo al pubblico (IVA inclusa): euro 570,87; 
      nota AIFA: 65. 
  Qualora  il  principio  attivo,  sia  in  monocomponente   che   in
associazione, sia sottoposto a copertura brevettuale o al certificato
di protezione complementare la classificazione di cui  alla  presente
determina ha efficacia, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 5
agosto 2022, n. 118, a decorrere dalla data di scadenza del  brevetto
o del certificato di protezione complementare sul  principio  attivo,
pubblicata  dal  Ministero  dello  sviluppo  economico,   attualmente
denominato Ministero delle imprese e del made in Italy ai sensi delle
vigenti disposizioni. 
  Sino alla scadenza del termine  di  cui  al  precedente  comma,  il
medicinale «Dimetilfumarato Mylan» (dimetilfumarato) e' classificato,
ai sensi dell'art. 12, comma 5, del decreto-legge 13 settembre  2012,
n. 158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8  novembre  2012,
n.  189,  nell'apposita  sezione,  dedicata  ai  farmaci  non  ancora
valutati ai fini della rimborsabilita', della classe di cui  all'art.
8, comma 10, lettera c) della  legge  24  dicembre  1993,  n.  537  e
successive modificazioni, denominata classe C(nn). 
  Sconto obbligatorio sul  prezzo  ex  factory,  da  praticarsi  alle
strutture sanitarie pubbliche, ivi comprese  le  strutture  sanitarie
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  come  da
condizioni negoziali. 
  Si intendono negoziate anche le indicazioni  terapeutiche,  oggetto
dell'istanza di  rimborsabilita',  ivi  comprese  quelle  attualmente
coperte  da  brevetto,  alle  condizioni  indicate   nella   presente
determina.