IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visti gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e
gli articoli 108 e 109 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
europea;
Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio, in particolare l'art. 220;
Visto il regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 9 marzo 2016, relativo alle malattie animali
trasmissibili e che modifica e abroga taluni atti in materia di
sanita' animale («normativa in materia di sanita' animale») in
particolare l'art. 259, paragrafo 1, lettera c);
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione, del
17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative alla prevenzione e al controllo di determinate malattie
elencate;
Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione, del
17 dicembre 2019 che integra il regolamento (UE) 2016/429 del
Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme
relative alla sorveglianza, ai programmi di eradicazione e allo
status di indenne da malattia per determinate malattie elencate ed
emergenti;
Visto il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al
mercato interno, alla competitivita' delle imprese, tra cui le
piccole e medie imprese, al settore delle piante, degli animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle statistiche europee (programma
per il mercato unico) e che abroga i regolamenti (UE) n. 99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014;
Visto il regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul sostegno ai piani
strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della
politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013;
Visto il regolamento (UE) 2021/2116, del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e
sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il
regolamento (UE) n. 1306/2013;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione, del 14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26;
Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori agricolo
e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GU 2022/C 485/01);
Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della Commissione,
del 21 dicembre 2021 che modifica l'allegato della decisione di
esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in relazione
a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' in alcuni Stati
membri;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 9 riguardante
l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta contro l'influenza aviaria e che abroga la direttiva
92/40/CEE;
Visto il decreto del Ministero della salute del 25 giugno 2010 e
relativo «Allegato A» che riguarda le misure di prevenzione,
controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale;
Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante «Norme generali
sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione
della normativa e delle politiche dell'Unione europea» e, in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato);
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana, Serie generale - n. 175 del 28 luglio 2017, recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»;
Visto il decreto legislativo n. 165, del 27 maggio 1999 e
successive modificazioni, con il quale e' stata istituita l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' dal decreto legislativo 4 ottobre
2019, n. 116, recante «Riorganizzazione dell'Agenzia per le
erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino del sistema dei
controlli nel settore agroalimentare, in attuazione dell'art. 15
della legge 28 luglio 2016, n. 154» e che successivamente si e'
provveduto all'approvazione del nuovo Statuto dell'ente con decreto
interministeriale del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze dell'8 agosto 2023;
Vista la legge di bilancio 30 dicembre 2021, n. 234 (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 310 del 31
dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49), che all'art. 1, comma 528,
cosi' come modificato dall'art. 26- quater, comma 1, del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore
a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022,
dall'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 128, della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg 01), e'
destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da
polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi
destinati all'alimentazione umana nonche' delle uova di volatili in
guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto
dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse
di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per
interventi in favore degli operatori della filiera avicola
danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle
esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria
degli anni 2021 e 2022;
Visto il decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12 dicembre 2022
con il quale viene disposto il trasferimento dal capitolo di spesa n.
7098 pg.01 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA delle
risorse economiche pari ad euro. 40.000.000,00 (euro
quarantamilioni/00);
Viste le note emanate dal Ministero della salute, a partire da
quella del 22 ottobre 2021 con prot.n. 27237 e successivi
aggiornamenti della stessa, aventi come oggetto i focolai di
influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita' e che hanno determinato
anche l'istituzione delle Zone di ulteriore restrizione (ZUR),
determinate con l'attivita' di monitoraggio territoriale effettuate
secondo quanto previsto dal piano d'azione programmato dai Servizi
veterinari nazionali, regionali con il supporto dell'Istituto
zooprofilattico delle Venezie;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri» con il quale Il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste
(MASAF);
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante la riorganizzazione del
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno
2023, n. 74»;
Vista la direttiva generale del Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n. 45910,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per l'anno 2024, registrata alla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 280;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783 con il quale
sono stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le
relative competenze, registrato alla Corte dei conti in data 23
febbraio 2024 al n. 288;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste n. 0216437 del 12 maggio 2022 recante un
«Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno
subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla
movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23
ottobre - 31 dicembre 2021.»;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5 aprile 2023 recante un
«Intervento a sostegno delle aziende avicole italiane, che hanno
subito danni indiretti dalle misure sanitarie di restrizione alla
movimentazione di prodotti avicoli e volatili vivi nel periodo 23
ottobre 2021 - 31 maggio 2022», e il relativo codice di aiuto in
regime di esenzione SA108496;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste n. 0278463, del 30 maggio 2023, che
modifica il decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023;
Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione,
del 5 febbraio 2024 relativo a misure eccezionali di sostegno del
mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022;
Considerato che il succitato regolamento di esecuzione (UE)
2024/453 della Commissione, a differenza del citato DM n. 0193915,
del 5 aprile 2023, non ha previsto indennizzi per le aziende che
allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica;
Vista la nota di AGEA n. 47143 del 12 giugno 2024 ed acquista a
protocollo del MASAF in pari data col n. 263682, con la quale si
comunica che, a fronte della liquidazione delle domande pervenute
nell'ambito dei DDMM 216437 del 12 maggio 2022 e 0193915 del 5 aprile
2023 e successive modificazioni ed integrazioni, pari a euro
33.035.642,74, residuano ancora fondi per l'ammontare di euro
6.964.357,26;
Preso atto del fatto che, dall'applicazione combinata dei decreto
ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023 e successive modificazioni
ed integrazioni e del regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della
Commissione, gli allevatori di polli e tacchini biologici risultano
discriminati in quanto titolari di un indennizzo pari solamente al
25% del danno calcolato rispetto al 100% spettante a tutti gli altri
operatori economici interessati dai due citati provvedimenti;
Ritenuto pertanto necessario ristabilire la parita' di trattamento
tra gli operatori economici;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano,
sancita nella seduta dell'11 luglio 2024;
Decreta:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. In continuita' con il decreto del Ministro dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5 aprile
2023 e successive modificazioni ed integrazioni, si dispone che il
sostegno complessivo di cui possono beneficiare le PMI e le
Microimprese attive nella produzione primaria, cosi' come definite
all'allegato I del regolamento UE 2022/2472 , che possono dimostrare
di aver subito danni indiretti dalle misure veterinarie e di polizia
sanitaria indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali citate
in premessa, nel periodo 1° gennaio-30 aprile 2022 e che allevano
polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, e' calcolato, in
base ai seguenti indennizzi unitari:
- Polli bio: euro 0,323/capo;
- Tacchini bio: euro 0,704/capo.
2. Dai sostegni di cui al precedente punto 1, sono decurtati gli
eventuali indennizzi gia' percepiti per i medesimi animali, ai sensi
del DM n. 0193915, del 5 aprile 2023 e successive modificazioni ed
integrazioni. L'aiuto e gli eventuali altri pagamenti ricevuti dal
beneficiario nell'ambito di polizze assicurative o di fondi di
mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono superare
l'intensita' di aiuto prevista al precedente punto.
3. Si dispone che, per l'attuazione dei precedenti commi 1 e 2, si
utilizzino le risorse residuali comunicate da AGEA e pari a euro
6.964.357,26, citate in premessa.
4. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta' di cui
all'art 2, (59) del reg. 2022/2472 a meno che la situazione di
difficolta' non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria
per la quale sono concessi gli indennizzi.
5. Gli aiuti non si applicano ad un'impresa destinataria di un
ordine di recupero pendente per effetto di una precedente decisione
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile con
il mercato interno.
6. Non puo' essere concesso alcun aiuto individuale ove sia
accertato che l'epizoozia e' stata causata deliberatamente o e'
dovuta a negligenza del beneficiario.