IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visti gli articoli 107, in particolare il paragrafo 3, lettera c) e
gli articoli 108 e 109 del  Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione
europea; 
  Visto il regolamento (UE) 1308/2013 del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, in particolare l'art. 220; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/429 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio,  del  9  marzo  2016,  relativo  alle   malattie   animali
trasmissibili e che modifica e  abroga  taluni  atti  in  materia  di
sanita' animale  («normativa  in  materia  di  sanita'  animale»)  in
particolare l'art. 259, paragrafo 1, lettera c); 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/687 della Commissione,  del
17 dicembre  2019  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla prevenzione e  al  controllo  di  determinate  malattie
elencate; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2020/689 della Commissione,  del
17 dicembre  2019  che  integra  il  regolamento  (UE)  2016/429  del
Parlamento europeo e del  Consiglio  per  quanto  riguarda  le  norme
relative alla sorveglianza,  ai  programmi  di  eradicazione  e  allo
status di indenne da malattia per determinate  malattie  elencate  ed
emergenti; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2021/690 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 28 aprile 2021 che istituisce il programma relativo al
mercato interno,  alla  competitivita'  delle  imprese,  tra  cui  le
piccole e medie imprese, al  settore  delle  piante,  degli  animali,
degli alimenti e dei mangimi e alle  statistiche  europee  (programma
per il mercato unico) e che abroga i  regolamenti  (UE)  n.  99/2013,
(UE) n. 1287/2013, (UE) n. 254/2014 e (UE) n. 652/2014; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2115, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante norme sul  sostegno  ai  piani
strategici che gli Stati membri  devono  redigere  nell'ambito  della
politica agricola comune (piani strategici della  PAC)  e  finanziati
dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e  dal  Fondo  europeo
agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che  abroga  i  regolamenti
(UE) n. 1305/2013 e (UE) n. 1307/2013; 
  Visto il regolamento (UE) 2021/2116, del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla  gestione  e
sul monitoraggio della politica  agricola  comune  e  che  abroga  il
regolamento (UE) n. 1306/2013; 
  Visto il regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione,  del  14
dicembre 2022, che dichiara compatibili con il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali e in particolare l'art. 26; 
  Visti gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori  agricolo
e forestale e nelle zone rurali (pubblicati in GU 2022/C 485/01); 
  Vista la decisione di esecuzione (UE) 2021/2310 della  Commissione,
del 21 dicembre 2021  che  modifica  l'allegato  della  decisione  di
esecuzione (UE) 2021/641 relativa a misure di emergenza in  relazione
a focolai di influenza aviaria ad alta patogenicita' in alcuni  Stati
membri; 
  Visto il decreto legislativo 25  gennaio  2010,  n.  9  riguardante
l'attuazione della direttiva 2005/94/CE relativa a misure comunitarie
di lotta  contro  l'influenza  aviaria  e  che  abroga  la  direttiva
92/40/CEE; 
  Visto il decreto del Ministero della salute del 25  giugno  2010  e
relativo  «Allegato  A»  che  riguarda  le  misure  di   prevenzione,
controllo e sorveglianza del settore avicolo rurale; 
  Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234,  recante  «Norme  generali
sulla partecipazione dell'Italia  alla  formazione  e  all'attuazione
della  normativa  e  delle  politiche  dell'Unione  europea»  e,   in
particolare, l'art. 52 (Registro nazionale degli aiuti di Stato); 
  Visto il decreto del Ministro dello sviluppo  economico  31  maggio
2017, n. 115, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana, Serie generale  -  n.  175  del  28  luglio  2017,  recante
«Regolamento recante la disciplina per il funzionamento del  Registro
nazionale degli aiuti di Stato, ai sensi dell'art. 52, comma 6, della
legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni»
e, in particolare, l'art. 6 «Aiuti nei settori agricoltura e pesca» e
l'art. 9 «registrazione degli aiuti individuali»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  n.  165,  del  27  maggio  1999  e
successive modificazioni, con il quale e' stata  istituita  l'Agenzia
per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art.  11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59, nonche' dal decreto legislativo 4 ottobre
2019,  n.  116,  recante  «Riorganizzazione   dell'Agenzia   per   le
erogazioni in agricoltura - AGEA e per il riordino  del  sistema  dei
controlli nel settore  agroalimentare,  in  attuazione  dell'art.  15
della legge 28 luglio 2016, n.  154»  e  che  successivamente  si  e'
provveduto all'approvazione del nuovo Statuto dell'ente  con  decreto
interministeriale del  Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste di concerto con il Ministro  dell'economia
e delle finanze dell'8 agosto 2023; 
  Vista la legge di bilancio 30 dicembre  2021,  n.  234  (pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  310  del  31
dicembre 2021 - Suppl. Ordinario n. 49), che all'art. 1,  comma  528,
cosi'  come  modificato  dall'art.   26-   quater,   comma   1,   del
decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, prevede che una quota non inferiore
a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto,  per  l'anno  2022,
dall'autorizzazione di spesa di cui  all'art.  1,  comma  128,  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178 (capitolo di spesa n. 7098 pg 01),  e'
destinata a misure in favore della filiera delle carni  derivanti  da
polli, tacchini,  conigli  domestici,  lepri  e  altri  animali  vivi
destinati all'alimentazione umana nonche' delle uova di  volatili  in
guscio,  fresche  e  conservate,  fermo  restando   quanto   previsto
dall'art. 1, commi 128 e 129, della legge n. 178 del 2020. Le risorse
di  cui  al  presente  comma  sono  impiegate  prioritariamente   per
interventi  in  favore  degli   operatori   della   filiera   avicola
danneggiati dal blocco della movimentazione  degli  animali  e  delle
esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria
degli anni 2021 e 2022; 
  Visto il decreto direttoriale PQAI n. 633766 del 12  dicembre  2022
con il quale viene disposto il trasferimento dal capitolo di spesa n.
7098 pg.01 all'Agenzia per le erogazioni in agricoltura - AGEA  delle
risorse   economiche    pari    ad    euro.    40.000.000,00    (euro
quarantamilioni/00); 
  Viste le note emanate dal Ministero  della  salute,  a  partire  da
quella  del  22  ottobre  2021  con  prot.n.   27237   e   successivi
aggiornamenti  della  stessa,  aventi  come  oggetto  i  focolai   di
influenza aviaria H5N1 ad alta patogenicita' e che hanno  determinato
anche  l'istituzione  delle  Zone  di  ulteriore  restrizione  (ZUR),
determinate con l'attivita' di monitoraggio  territoriale  effettuate
secondo quanto previsto dal piano d'azione  programmato  dai  Servizi
veterinari  nazionali,  regionali  con  il   supporto   dell'Istituto
zooprofilattico delle Venezie; 
  Visto  il  decreto-legge  11  novembre  2022,   n.   173,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri»  con  il  quale  Il  Ministero  delle  politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle   foreste
(MASAF); 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023, n. 178, «Regolamento recante  la  riorganizzazione  del
Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e  delle
foreste a norma dell'art. 1, comma 2,  del  decreto-legge  22  aprile
2023, n. 44, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2023, n. 74»; 
  Vista la direttiva generale del  Ministro  dell'agricoltura,  della
sovranita' alimentare e delle foreste del 31 gennaio 2024, n.  45910,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e  sulla
gestione per l'anno 2024, registrata alla Corte dei conti in data  23
febbraio 2024 al n. 280; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n.  47783  con  il  quale
sono stati individuati gli uffici  dirigenziali  non  generali  e  le
relative competenze, registrato alla  Corte  dei  conti  in  data  23
febbraio 2024 al n. 288; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste n. 0216437 del 12 maggio 2022  recante  un
«Intervento a sostegno delle  aziende  avicole  italiane,  che  hanno
subito danni indiretti dalle misure  sanitarie  di  restrizione  alla
movimentazione di prodotti avicoli e volatili  vivi  nel  periodo  23
ottobre - 31 dicembre 2021.»; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5 aprile 2023  recante  un
«Intervento a sostegno delle  aziende  avicole  italiane,  che  hanno
subito danni indiretti dalle misure  sanitarie  di  restrizione  alla
movimentazione di prodotti avicoli e volatili  vivi  nel  periodo  23
ottobre 2021 - 31 maggio 2022», e il  relativo  codice  di  aiuto  in
regime di esenzione SA108496; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste  n.  0278463,  del  30  maggio  2023,  che
modifica il decreto ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023; 
  Visto il regolamento di esecuzione (UE) 2024/453 della Commissione,
del 5 febbraio 2024 relativo a misure  eccezionali  di  sostegno  del
mercato nei settori delle uova e delle carni di pollame in Italia tra
il 1° gennaio 2022 e il 30 aprile 2022; 
  Considerato  che  il  succitato  regolamento  di  esecuzione   (UE)
2024/453 della Commissione, a differenza del citato  DM  n.  0193915,
del 5 aprile 2023, non ha previsto  indennizzi  per  le  aziende  che
allevano polli e tacchini in regime di agricoltura biologica; 
  Vista la nota di AGEA n. 47143 del 12 giugno  2024  ed  acquista  a
protocollo del MASAF in pari data col n.  263682,  con  la  quale  si
comunica che, a fronte della  liquidazione  delle  domande  pervenute
nell'ambito dei DDMM 216437 del 12 maggio 2022 e 0193915 del 5 aprile
2023  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  pari  a   euro
33.035.642,74,  residuano  ancora  fondi  per  l'ammontare  di   euro
6.964.357,26; 
  Preso atto del fatto che, dall'applicazione combinata  dei  decreto
ministeriale n. 0193915, del 5 aprile 2023 e successive modificazioni
ed integrazioni e del regolamento di esecuzione (UE)  2024/453  della
Commissione, gli allevatori di polli e tacchini  biologici  risultano
discriminati in quanto titolari di un indennizzo  pari  solamente  al
25% del danno calcolato rispetto al 100% spettante a tutti gli  altri
operatori economici interessati dai due citati provvedimenti; 
  Ritenuto pertanto necessario ristabilire la parita' di  trattamento
tra gli operatori economici; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano,
sancita nella seduta dell'11 luglio 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. In continuita' con il  decreto  del  Ministro  dell'agricoltura,
della sovranita' alimentare e delle foreste n. 0193915, del 5  aprile
2023 e successive modificazioni ed integrazioni, si  dispone  che  il
sostegno  complessivo  di  cui  possono  beneficiare  le  PMI  e   le
Microimprese attive nella produzione primaria,  cosi'  come  definite
all'allegato I del regolamento UE 2022/2472 , che possono  dimostrare
di aver subito danni indiretti dalle misure veterinarie e di  polizia
sanitaria indicate dalle norme sanitarie unionali e nazionali  citate
in premessa, nel periodo 1° gennaio-30 aprile  2022  e  che  allevano
polli e tacchini in regime di agricoltura biologica, e' calcolato, in
base ai seguenti indennizzi unitari: 
    - Polli bio: euro 0,323/capo; 
    - Tacchini bio: euro 0,704/capo. 
  2. Dai sostegni di cui al precedente punto 1,  sono  decurtati  gli
eventuali indennizzi gia' percepiti per i medesimi animali, ai  sensi
del DM n. 0193915, del 5 aprile 2023 e  successive  modificazioni  ed
integrazioni. L'aiuto e gli eventuali altri  pagamenti  ricevuti  dal
beneficiario nell'ambito  di  polizze  assicurative  o  di  fondi  di
mutualizzazione per gli stessi costi ammissibili non devono  superare
l'intensita' di aiuto prevista al precedente punto. 
  3. Si dispone che, per l'attuazione dei precedenti commi 1 e 2,  si
utilizzino le risorse residuali comunicate da  AGEA  e  pari  a  euro
6.964.357,26, citate in premessa. 
  4. Gli aiuti non sono concessi alle imprese in difficolta'  di  cui
all'art 2, (59) del reg.  2022/2472  a  meno  che  la  situazione  di
difficolta' non sia derivata dai danni causati dall'influenza aviaria
per la quale sono concessi gli indennizzi. 
  5. Gli aiuti non si applicano  ad  un'impresa  destinataria  di  un
ordine di recupero pendente per effetto di una  precedente  decisione
della Commissione che dichiara un aiuto illegale e incompatibile  con
il mercato interno. 
  6. Non  puo'  essere  concesso  alcun  aiuto  individuale  ove  sia
accertato che l'epizoozia  e'  stata  causata  deliberatamente  o  e'
dovuta a negligenza del beneficiario.