IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
della protezione civile
Visto il decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all'art. 11 ha
istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico;
Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante «Codice
della protezione civile» e, in particolare, l'art. 2 che sancisce che
la prevenzione consiste nelle attivita' di natura strutturale e non
strutturale, svolte anche in forma integrata, come specificato
all'art. 22;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5
dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data 7 dicembre 2022
dall'Ufficio di bilancio e per il riscontro di regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei ministri
e registrato dalla Corte dei conti al n. 3119 in data 9 dicembre
2022, con il quale e' stato conferito all'ing. Fabrizio Curcio, ai
sensi degli articoli 18 e 28 della legge 23 agosto 1988, n. 400,
nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile, a far
data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto del Presidente della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 520;
Rilevato che con il sopra richiamato decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio Curcio,
Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la
titolarita' del centro di responsabilita' amministrativa n. 13
«Protezione civile» del bilancio di previsione della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907
del 13 novembre 2010, con la quale e' stato disciplinato l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2010 ai sensi del predetto
art. 11, al fine di dare tempestiva attuazione alle concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'art. 5
che al comma 7 ha previsto, al fine di supportare e monitorare a
livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri
per la microzonazione sismica», l'istituzione di una commissione
tecnica, che opera a titolo gratuito presso il Dipartimento della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 21
aprile 2011, recante: «Costituzione della Commissione tecnica di
supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione sismica».
Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77»,
che ha costituito la Commissione tecnica di supporto e monitoraggio
degli studi di microzonazione sismica di cui all'art. 2, comma 1,
lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri
n. 3907 del 13 novembre 2010;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio
2012, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 21 aprile 2011, recante: "Costituzione della Commissione
tecnica di supporto e monitoraggio degli studi di microzonazione
sismica". Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28 aprile 2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n.
77»;
Viste le ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione
civile n. 293 del 26 ottobre 2015, n. 344 del 9 maggio 2016, n. 532
del 12 luglio 2018, che all'art. 2, comma 8, disciplinano che: i
contributi di cui alla lettera a) del comma 1 sono utilizzati per
l'aggiornamento e la manutenzione degli studi di microzonazione
sismica e delle analisi della condizione limite per l'emergenza,
qualora le regioni abbiano concluso la programmazione relativa agli
studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla condizione
limite per l'emergenza in tutti i comuni di cui all'allegato 7 di
propria competenza territoriale; i criteri di aggiornamento e
manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui all'art.
5, commi 7 e 8 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei
ministri n. 3907/2010, istituita con il decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri 21 aprile 2011 e sono emanati con decreto del
Capo del Dipartimento della protezione civile;
Viste le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n.
780 del 20 maggio 2021 e n. 978 del 24 marzo 2023, che all'art. 2,
comma 2, disciplinano che, qualora le regioni abbiano concluso la
programmazione relativa agli studi di microzonazione sismica di
livello 1 e alle analisi della condizione limite per l'emergenza in
tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato
7, e non vi sia necessita' di approfondimenti di livello 2 o 3 degli
studi di microzonazione sismica, e' possibile utilizzare le risorse
destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera a), delle medesime
ordinanze, anche per finanziare studi di microzonazione sismica e
analisi della condizione limite per l'emergenza nei comuni non
ricompresi nell'elenco dell'allegato 7 o per avviare l'attivita' di
aggiornamento degli studi gia' effettuati;
Viste le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n.
780 del 20 maggio 2021 e n. 978 del 24 marzo 2023, che all'art. 2,
comma 4, disciplinano che i criteri di aggiornamento e manutenzione
degli studi gia' effettuati, di cui al comma 2 del medesimo art. 2,
sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 4, comma 7,
della medesima ordinanza e sono emanati con decreto del Capo del
Dipartimento della protezione civile;
Visto l'accordo del 31 dicembre 2021, stipulato, ai sensi dell'art.
15 della legge n. 241/1990, tra il Dipartimento della protezione
civile e il Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di geologia
ambientale e di geoingegneria (IGAG) per il supporto al Dipartimento
della protezione civile per la realizzazione delle attivita' di cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n.
780/2021 riguardante gli interventi di prevenzione del rischio
sismico previsti dall'art. 11 del decreto-legge n. 39/2009,
convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2009, come
rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145;
Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione civile
rep. n. 2090 del 27 luglio 2023, recante approvazione e impegno
dell'atto aggiuntivo, inerente l'accordo del 31 dicembre 2021,
stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e il Consiglio
nazionale delle ricerche, Istituto di geologia ambientale e di
geoingegneria (IGAG), diretto a integrare le attivita' di cui
all'ordinanza n. 780/2021 previste dal citato accordo e in
particolare a rendere piu' efficienti le rendicontazioni da parte
delle regioni previste dalle ordinanze attuative dell'art. 11 del
decreto-legge n. 39 del 2009, convertito con modificazioni, dalla
legge n. 77/2009 con previsione di due unita' di personale dell'IGAG
con oneri a carico del contributo previsto dall'art. 3 del predetto
atto aggiuntivo;
Tenuto conto della riunione della commissione tecnica di supporto e
monitoraggio degli studi di microzonazione sismica del 5 luglio 2023
e del relativo verbale, inviato ai componenti della Commissione
tecnica con nota DPC prot. n. 38162 del 26 luglio 2023, in cui sono
stati definiti i suddetti criteri di aggiornamento e manutenzione
degli studi di microzonazione sismica e delle analisi della
condizione limite dell'emergenza;
Considerata l'urgenza di indicare i criteri di aggiornamento e
manutenzione degli studi di microzonazione sismica e delle analisi
della condizione limite per l'emergenza da adottarsi ai sensi
dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della
protezione civile n. 978/2023;
Decreta:
Art. 1
Criteri di aggiornamento e manutenzione
degli studi di microzonazione sismica
1. Per manutenzione degli studi di microzonazione sismica (MS) si
intende l'insieme delle modifiche da apportare agli studi di MS gia'
validati dalla Commissione tecnica e archiviati, al fine di
garantirne la conformita' con gli standard nella versione piu'
recente e la coerenza interna delle informazioni. Le manutenzioni
sono necessarie nei seguenti casi:
a) modifiche di limiti amministrativi;
possibili modifiche per cambio di limiti amministrativi dovute a:
fusioni/divisioni tra comuni che non comportano modifiche
sostanziali al modello geologico (in caso contrario si rimanda al
successivo par. 2b) (modifica cod_com);
cambio di provincia (modifica cod_prov);
cambio di regione (modifica cod_reg).
In caso di variazioni di limiti amministrativi e' necessario
modificare gli identificativi riferiti agli elementi degli studi per
poterli correttamente collocare ed archiviare secondo gli standard
nazionali;
b) modifiche di carattere tecnico-informatico non sostanziali.
Possibili modifiche sulla struttura dati e shapefiles dello
studio di MS o analisi della condizione limite dell'emergenza (CLE)
per esigenze sopravvenute relative a:
correzione errori materiali riscontrati nei metadati dello
studio MS o schede informative CLE;
adeguamento dati geometrici degli shapefiles dello studio MS
per sopraggiunte minime modifiche conseguenti ad aggiornamenti dei
piani territoriali sovraordinati (es. PAI).
2. L'aggiornamento dello studio di MS puo' interessare il livello
1, soltanto nei casi di cui alle lettere a) e b) seguenti, e il
livello 2 e/o 3 (nel seguito 2/3). L'aggiornamento dello studio di
livello 1 e' gia' previsto dagli standard nel corso di realizzazione
degli studi di livello 2/3. Gli aggiornamenti (modifiche) sono
necessari nei seguenti casi:
a) adeguamento agli standard nazionali recenti.
Possono essere modificati gli studi che presentano difformita'
nella struttura dei dati e nel contenuto, perche' realizzati in
accordo con standard precedenti alla versione 4.1 che ha introdotto
importanti modifiche, quali: l'informatizzazione della stratigrafia
delle zone omogenee e l'introduzione dei campi relativi ai fattori di
amplificazione calcolati sugli spettri in pseudoaccelerazione negli
intervalli di integrazione 0.1-0.5 s, 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s;
b) modifica dell'area in cui e' stato realizzato lo studio di MS
in funzione dell'eventuale fusione/divisione tra comuni e/o degli
elementi dell'analisi della CLE ed eventuali aggiornamenti/nuove
adozioni degli strumenti di pianificazione.
Possono essere modificati gli studi di MS la cui area, gia'
sottoposta a studio, non comprende porzioni di territorio originate
da eventuali fusioni/divisioni tra comuni (se il precedente quadro
geologico-tecnico risulti effettivamente variato o carente) e/o sulle
quali ricadono elementi dell'analisi della CLE, con particolare
attenzione per le aree interessate da infrastrutture di connessione e
accessibilita'. In questa casistica rientrano per esempio gli
aggiornamenti delle CLE comunali a seguito delle istituzioni degli
ambiti territoriali ottimali previsti dal nuovo codice di protezione
civile;
c) adeguamento a nuovi abachi per il calcolo delle amplificazioni
litostratigrafiche in aree con assetto non complesso adottati dalla
regione. La regione puo' essersi dotata di nuovi abachi o i risultati
degli abachi regionali devono essere applicati a comuni trasferiti
amministrativamente da un'altra regione.
d) modiche delle zone di livello 2/3 a seguito di nuove indagini
e documenti tecnico-scientifici (es. studi di FAC da parte di enti
scientifici) che evidenzino una sostanziale modifica dei contenuti
dello studio gia' validato.
Possono essere modificati i perimetri delle zone di livello 2/3 a
fronte di nuove acquisizioni segnalate dai tecnici che hanno svolto
lo studio gia' validato o da ricercatori o funzionari pubblici
esperti e informati in materia. La regione valuta l'effettiva
esigenza (modifiche che condizionano effettivamente il quadro della
pianificazione dell'area) e legittimita' (qualita' dei nuovi
risultati) della richiesta di modifiche e lo comunica al Dipartimento
della protezione civile;
e) completamento degli studi di livello 2/3 per le microzone di
instabilita'. Possono essere aggiornati gli studi di livello 2/3 che
non abbiano completato tutte le zone suscettibili di instabilita', a
condizione che il completamento delle zone suscettibili di
instabilita' porti almeno al 90% della copertura delle zone del
capoluogo e/o delle principali localita' ISTAT o all'interessamento
del 90% della perimetrazione complessiva dello studio.
Constatata talora l'esiguita' delle risorse messe a disposizione
del singolo comune a fronte della numerosita' e dell'estensione delle
zone soggette a instabilita' ai fini degli approfondimenti di livello
3 e verificato che le suddette risorse in alcuni casi hanno garantito
l'espletamento degli approfondimenti solo per alcune parti del
territorio, viene ammessa la richiesta di un secondo finanziamento a
condizione che con tale finanziamento venga almeno fornito un quadro
quanto piu' possibile completo degli elementi di base, pur non avendo
raggiunto l'esaustivita' conoscitiva sulle singole microzone;
f) revisione degli studi di livello 2/3 a seguito di eventi
sismici.
Possono essere aggiornati gli studi che, a seguito di evento
sismico, hanno mostrato un comportamento del territorio differente da
quanto individuato in precedenza. La fattibilita' di tale
aggiornamento sara' valutata dalle regioni, a seguito di uno
specifico approfondimento circa le possibili cause che hanno portato
al discostamento dai risultati attesi.