IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della protezione civile 
 
  Visto il decreto-legge 28  aprile  2009,  n.  39,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che all'art. 11  ha
istituito il Fondo per la prevenzione del rischio sismico; 
  Visto il decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, recante  «Codice
della protezione civile» e, in particolare, l'art. 2 che sancisce che
la prevenzione consiste nelle attivita' di natura strutturale  e  non
strutturale,  svolte  anche  in  forma  integrata,  come  specificato
all'art. 22; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  5
dicembre 2022, visto e annotato al n. 4554 in data  7  dicembre  2022
dall'Ufficio  di  bilancio  e  per  il   riscontro   di   regolarita'
amministrativo contabile della Presidenza del Consiglio dei  ministri
e registrato dalla Corte dei conti al n.  3119  in  data  9  dicembre
2022, con il quale e' stato conferito all'ing.  Fabrizio  Curcio,  ai
sensi degli articoli 18 e 28 della legge  23  agosto  1988,  n.  400,
nonche' dell'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,
l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione  civile,  a  far
data dal 26 febbraio 2021 e fino al verificarsi della fattispecie  di
cui all'art. 18, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  fatto
salvo quanto previsto dall'art. 3 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 3 luglio 1997, n. 520; 
  Rilevato che con il sopra richiamato  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2022 all'ing. Fabrizio  Curcio,
Capo del Dipartimento della protezione civile, e' stata attribuita la
titolarita'  del  centro  di  responsabilita'  amministrativa  n.  13
«Protezione civile» del bilancio di previsione della  Presidenza  del
Consiglio dei ministri; 
  Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3907
del 13 novembre 2010, con la quale e' stato  disciplinato  l'utilizzo
dei fondi disponibili per l'annualita' 2010  ai  sensi  del  predetto
art.  11,  al  fine  di  dare  tempestiva  attuazione  alle  concrete
iniziative di riduzione del rischio sismico e in particolare l'art. 5
che al comma 7 ha previsto, al fine  di  supportare  e  monitorare  a
livello nazionale gli studi, in attuazione degli «Indirizzi e criteri
per la microzonazione  sismica»,  l'istituzione  di  una  commissione
tecnica, che opera a titolo gratuito  presso  il  Dipartimento  della
protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  21
aprile 2011, recante:  «Costituzione  della  Commissione  tecnica  di
supporto e  monitoraggio  degli  studi  di  microzonazione  sismica».
Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge  28  aprile  2009,  n.  39,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno  2009,  n.  77»,
che ha costituito la Commissione tecnica di supporto  e  monitoraggio
degli studi di microzonazione sismica di cui  all'art.  2,  comma  1,
lettera a), dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei  ministri
n. 3907 del 13 novembre 2010; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 maggio
2012, recante «Modifiche al decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri 21 aprile 2011,  recante:  "Costituzione  della  Commissione
tecnica di supporto e  monitoraggio  degli  studi  di  microzonazione
sismica". Attuazione dell'art. 11 del decreto-legge 28  aprile  2009,
n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009,  n.
77»; 
  Viste le ordinanze  del  Capo  del  Dipartimento  della  protezione
civile n. 293 del 26 ottobre 2015, n. 344 del 9 maggio 2016,  n.  532
del 12 luglio 2018, che all'art. 2,  comma  8,  disciplinano  che:  i
contributi di cui alla lettera a) del comma  1  sono  utilizzati  per
l'aggiornamento e  la  manutenzione  degli  studi  di  microzonazione
sismica e delle analisi  della  condizione  limite  per  l'emergenza,
qualora le regioni abbiano concluso la programmazione  relativa  agli
studi di microzonazione sismica di livello 2 e/o 3 e alla  condizione
limite per l'emergenza in tutti i comuni di  cui  all'allegato  7  di
propria  competenza  territoriale;  i  criteri  di  aggiornamento   e
manutenzione sono definiti dalla commissione tecnica di cui  all'art.
5, commi 7 e  8  dell'ordinanza  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri n. 3907/2010, istituita con il decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri 21 aprile 2011 e sono emanati con decreto  del
Capo del Dipartimento della protezione civile; 
  Viste le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n.
780 del 20 maggio 2021 e n. 978 del 24 marzo 2023,  che  all'art.  2,
comma 2, disciplinano che, qualora le  regioni  abbiano  concluso  la
programmazione relativa  agli  studi  di  microzonazione  sismica  di
livello 1 e alle analisi della condizione limite per  l'emergenza  in
tutti i comuni di propria competenza territoriale di cui all'allegato
7, e non vi sia necessita' di approfondimenti di livello 2 o 3  degli
studi di microzonazione sismica, e' possibile utilizzare  le  risorse
destinate alle azioni di cui al comma 1, lettera a),  delle  medesime
ordinanze, anche per finanziare studi  di  microzonazione  sismica  e
analisi della  condizione  limite  per  l'emergenza  nei  comuni  non
ricompresi nell'elenco dell'allegato 7 o per avviare  l'attivita'  di
aggiornamento degli studi gia' effettuati; 
  Viste le ordinanze del Capo Dipartimento della protezione civile n.
780 del 20 maggio 2021 e n. 978 del 24 marzo 2023,  che  all'art.  2,
comma 4, disciplinano che i criteri di aggiornamento  e  manutenzione
degli studi gia' effettuati, di cui al comma 2 del medesimo  art.  2,
sono definiti dalla Commissione tecnica di cui all'art. 4,  comma  7,
della medesima ordinanza e sono emanati  con  decreto  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile; 
  Visto l'accordo del 31 dicembre 2021, stipulato, ai sensi dell'art.
15 della legge n. 241/1990,  tra  il  Dipartimento  della  protezione
civile e il Consiglio nazionale delle ricerche, Istituto di  geologia
ambientale e di geoingegneria (IGAG) per il supporto al  Dipartimento
della protezione civile per la realizzazione delle attivita'  di  cui
all'ordinanza del Capo del Dipartimento della  protezione  civile  n.
780/2021  riguardante  gli  interventi  di  prevenzione  del  rischio
sismico  previsti  dall'art.  11  del   decreto-legge   n.   39/2009,
convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge   n.   77/2009,   come
rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
  Visto il decreto del Capo del Dipartimento della protezione  civile
rep. n. 2090 del 27  luglio  2023,  recante  approvazione  e  impegno
dell'atto  aggiuntivo,  inerente  l'accordo  del  31  dicembre  2021,
stipulato tra il Dipartimento della protezione civile e il  Consiglio
nazionale delle  ricerche,  Istituto  di  geologia  ambientale  e  di
geoingegneria  (IGAG),  diretto  a  integrare  le  attivita'  di  cui
all'ordinanza  n.  780/2021  previste  dal  citato   accordo   e   in
particolare a rendere piu' efficienti  le  rendicontazioni  da  parte
delle regioni previste dalle ordinanze  attuative  dell'art.  11  del
decreto-legge n. 39 del 2009,  convertito  con  modificazioni,  dalla
legge n. 77/2009 con previsione di due unita' di personale  dell'IGAG
con oneri a carico del contributo previsto dall'art. 3  del  predetto
atto aggiuntivo; 
  Tenuto conto della riunione della commissione tecnica di supporto e
monitoraggio degli studi di microzonazione sismica del 5 luglio  2023
e del relativo  verbale,  inviato  ai  componenti  della  Commissione
tecnica con nota DPC prot. n. 38162 del 26 luglio 2023, in  cui  sono
stati definiti i suddetti criteri  di  aggiornamento  e  manutenzione
degli  studi  di  microzonazione  sismica  e  delle   analisi   della
condizione limite dell'emergenza; 
  Considerata l'urgenza di indicare  i  criteri  di  aggiornamento  e
manutenzione degli studi di microzonazione sismica  e  delle  analisi
della  condizione  limite  per  l'emergenza  da  adottarsi  ai  sensi
dell'art. 2, comma 4, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento  della
protezione civile n. 978/2023; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
               Criteri di aggiornamento e manutenzione 
                degli studi di microzonazione sismica 
 
  1. Per manutenzione degli studi di microzonazione sismica  (MS)  si
intende l'insieme delle modifiche da apportare agli studi di MS  gia'
validati  dalla  Commissione  tecnica  e  archiviati,  al   fine   di
garantirne la  conformita'  con  gli  standard  nella  versione  piu'
recente e la coerenza interna  delle  informazioni.  Le  manutenzioni
sono necessarie nei seguenti casi: 
    a) modifiche di limiti amministrativi; 
    possibili modifiche per cambio di limiti amministrativi dovute a: 
      fusioni/divisioni  tra  comuni  che  non  comportano  modifiche
sostanziali al modello geologico (in caso  contrario  si  rimanda  al
successivo par. 2b) (modifica cod_com); 
      cambio di provincia (modifica cod_prov); 
      cambio di regione (modifica cod_reg). 
    In caso di variazioni  di  limiti  amministrativi  e'  necessario
modificare gli identificativi riferiti agli elementi degli studi  per
poterli correttamente collocare ed archiviare  secondo  gli  standard
nazionali; 
    b) modifiche di carattere tecnico-informatico non sostanziali. 
    Possibili modifiche  sulla  struttura  dati  e  shapefiles  dello
studio di MS o analisi della condizione limite  dell'emergenza  (CLE)
per esigenze sopravvenute relative a: 
      correzione errori  materiali  riscontrati  nei  metadati  dello
studio MS o schede informative CLE; 
      adeguamento dati geometrici degli shapefiles  dello  studio  MS
per sopraggiunte minime modifiche conseguenti  ad  aggiornamenti  dei
piani territoriali sovraordinati (es. PAI). 
  2. L'aggiornamento dello studio di MS puo' interessare  il  livello
1, soltanto nei casi di cui alle lettere  a)  e  b)  seguenti,  e  il
livello 2 e/o 3 (nel seguito 2/3). L'aggiornamento  dello  studio  di
livello 1 e' gia' previsto dagli standard nel corso di  realizzazione
degli studi  di  livello  2/3.  Gli  aggiornamenti  (modifiche)  sono
necessari nei seguenti casi: 
    a) adeguamento agli standard nazionali recenti. 
    Possono essere modificati gli studi  che  presentano  difformita'
nella struttura dei dati  e  nel  contenuto,  perche'  realizzati  in
accordo con standard precedenti alla versione 4.1 che  ha  introdotto
importanti modifiche, quali: l'informatizzazione  della  stratigrafia
delle zone omogenee e l'introduzione dei campi relativi ai fattori di
amplificazione calcolati sugli spettri in  pseudoaccelerazione  negli
intervalli di integrazione 0.1-0.5 s, 0.4-0.8 s e 0.7-1.1 s; 
    b) modifica dell'area in cui e' stato realizzato lo studio di  MS
in funzione dell'eventuale fusione/divisione  tra  comuni  e/o  degli
elementi dell'analisi  della  CLE  ed  eventuali  aggiornamenti/nuove
adozioni degli strumenti di pianificazione. 
    Possono essere modificati gli studi  di  MS  la  cui  area,  gia'
sottoposta a studio, non comprende porzioni di  territorio  originate
da eventuali fusioni/divisioni tra comuni (se  il  precedente  quadro
geologico-tecnico risulti effettivamente variato o carente) e/o sulle
quali ricadono  elementi  dell'analisi  della  CLE,  con  particolare
attenzione per le aree interessate da infrastrutture di connessione e
accessibilita'.  In  questa  casistica  rientrano  per  esempio   gli
aggiornamenti delle CLE comunali a seguito  delle  istituzioni  degli
ambiti territoriali ottimali previsti dal nuovo codice di  protezione
civile; 
    c) adeguamento a nuovi abachi per il calcolo delle amplificazioni
litostratigrafiche in aree con assetto non complesso  adottati  dalla
regione. La regione puo' essersi dotata di nuovi abachi o i risultati
degli abachi regionali devono essere applicati  a  comuni  trasferiti
amministrativamente da un'altra regione. 
    d) modiche delle zone di livello 2/3 a seguito di nuove  indagini
e documenti tecnico-scientifici (es. studi di FAC da  parte  di  enti
scientifici) che evidenzino una sostanziale  modifica  dei  contenuti
dello studio gia' validato. 
    Possono essere modificati i perimetri delle zone di livello 2/3 a
fronte di nuove acquisizioni segnalate dai tecnici che  hanno  svolto
lo studio gia'  validato  o  da  ricercatori  o  funzionari  pubblici
esperti  e  informati  in  materia.  La  regione  valuta  l'effettiva
esigenza (modifiche che condizionano effettivamente il  quadro  della
pianificazione  dell'area)  e  legittimita'   (qualita'   dei   nuovi
risultati) della richiesta di modifiche e lo comunica al Dipartimento
della protezione civile; 
    e) completamento degli studi di livello 2/3 per le  microzone  di
instabilita'. Possono essere aggiornati gli studi di livello 2/3  che
non abbiano completato tutte le zone suscettibili di instabilita',  a
condizione  che  il  completamento   delle   zone   suscettibili   di
instabilita' porti almeno al  90%  della  copertura  delle  zone  del
capoluogo e/o delle principali localita' ISTAT  o  all'interessamento
del 90% della perimetrazione complessiva dello studio. 
    Constatata talora l'esiguita' delle risorse messe a  disposizione
del singolo comune a fronte della numerosita' e dell'estensione delle
zone soggette a instabilita' ai fini degli approfondimenti di livello
3 e verificato che le suddette risorse in alcuni casi hanno garantito
l'espletamento  degli  approfondimenti  solo  per  alcune  parti  del
territorio, viene ammessa la richiesta di un secondo finanziamento  a
condizione che con tale finanziamento venga almeno fornito un  quadro
quanto piu' possibile completo degli elementi di base, pur non avendo
raggiunto l'esaustivita' conoscitiva sulle singole microzone; 
    f) revisione degli studi di  livello  2/3  a  seguito  di  eventi
sismici. 
    Possono essere aggiornati gli studi  che,  a  seguito  di  evento
sismico, hanno mostrato un comportamento del territorio differente da
quanto  individuato  in   precedenza.   La   fattibilita'   di   tale
aggiornamento  sara'  valutata  dalle  regioni,  a  seguito  di   uno
specifico approfondimento circa le possibili cause che hanno  portato
al discostamento dai risultati attesi.