IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO
del Ministero dell'economia e delle finanze
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali
del Ministero dell'interno
di concerto con
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari regionali e le autonomie
della Presidenza del Consiglio dei ministri
Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo n. 126 del 10 agosto 2014,
recante disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5
maggio 2009, n. 42;
Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che la Commissione per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio
degli enti territoriali e dei loro organismi e enti strumentali,
esclusi gli enti coinvolti nella gestione della spesa sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo I del presente decreto in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio e del
consolidamento dei conti pubblici, nonche' del miglioramento della
raccordabilita' dei conti delle amministrazioni pubbliche con il
Sistema europeo dei conti nazionali»;
Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che i principi contabili applicati
«sono aggiornati con decreto del Ministero dell'economia e delle
finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari
interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su proposta
della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo n.
118 del 2011, il quale prevede che gli schemi di bilancio «sono
modificati e integrati con decreto del Ministero dell'economia e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato,
di concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli
affari interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli enti
territoriali, di cui all'art. 3-bis»;
Visto il comma 3-ter, dell'art. 14, del citato decreto legislativo
n. 118 del 2011, il quale prevede che «L'elenco delle missioni,
programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14, e'
aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di concerto con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli affari interni e
territoriali e la Presidenza del Consiglio dei ministri -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14
comprende il glossario delle missioni e dei programmi che individua
anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di
secondo livello (Gruppi).
Visto il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, concernente
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della legge
21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di
contratti pubblici»;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del 2023 che,
con riferimento all'art. 43 del decreto-legge 12 settembre 2014, n.
133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014, n.
164, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, nella
parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse attribuibili a
valere sul fondo di rotazione per assicurare la stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui all'art. 243-ter del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve avvenire solo a titolo di
cassa, e del comma 2, nella parte in cui non prevede che e' garantita
idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidita' di una somma
di importo pari alle anticipazioni di liquidita' incassate
nell'esercizio e non restituite, non impegnabile e pagabile,
destinato a confluire nel risultato di amministrazione, come quota
accantonata;
Visto l'art. 2, comma 6, del decreto-legge n. 215 del 2023,
convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che
prevede: «All'art. 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto 2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142, in materia di ricostituzione del fondo anticipazioni
liquidita', le parole: "rendiconto 2023" sono sostituite dalle
seguenti: "rendiconto 2024" e le parole: "31 dicembre 2023" sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"».
Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati 9, 10, 12, 14 e
17 al citato decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 per le
esigenze del monitoraggio dei conti pubblici, con particolare
riguardo al monitoraggio dei fabbisogni standard di cui al decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante disposizioni in materia
di determinazione dei fabbisogni standard di comuni, citta'
metropolitane e province, attraverso l'inserimento nella missione di
bilancio n. 12 di un programma dedicato agli «Interventi per asili
nido»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri 1° ottobre 2012, ha
trasformato la denominazione del Dipartimento per gli affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie»;
Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 17 luglio 2024;
Decreta:
Art. 1
Allegato 4/1 - Principio contabile applicato
concernente la programmazione
1. Al Principio contabile applicato concernente la programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n.
118, sono apportate le seguenti modifiche:
a) al paragrafo 8.2, le lettere i) e i-bis) sono sostituite dalle
seguenti: «i) dalla programmazione dei lavori pubblici svolta in
conformita' al programma triennale e ai suoi aggiornamenti annuali
predisposto secondo le disposizioni normative vigenti; i-bis) dalla
programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformita'
al programma triennale di forniture e servizi predisposto secondo le
disposizioni normative vigenti;»;
b) al paragrafo 8.2., le parole «La realizzazione dei lavori
pubblici degli enti locali deve essere svolta in conformita' al
programma triennale dei lavori pubblici e ai suoi aggiornamenti
annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che
sono ricompresi nella SeO del DUP» sono sostituite dalle seguenti «La
realizzazione dei lavori pubblici degli enti locali deve essere
svolta in conformita' al programma triennale dei lavori pubblici e ai
suoi aggiornamenti annuali predisposti secondo le disposizioni
normative vigenti, che sono ricompresi nella SeO del DUP. Con
riferimento ai lavori da realizzare tramite forme di partenariato
pubblico-privato, il programma triennale dei lavori pubblici da' atto
dell'adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche»;
c) al paragrafo 8.2., le parole «Si fa riferimento ad esempio, al
programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma
6, del decreto legislativo n. 50/2016 e al piano triennale di
contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594 e 599, della
legge n. 244/2007» sono sostituite dalle seguenti «Si fa riferimento,
ad esempio, al programma triennale degli acquisti di beni e servizi»;
d) al paragrafo 8.2., le parole «In particolare, si richiamano i
termini previsti per l'approvazione definitiva del programma
triennale delle opere pubbliche dall'art. 5, comma 5, del decreto MIT
n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente regolamento recante procedure e
schemi-tipo per la redazione e la pubblicazione del programma
triennale dei lavori pubblici, del programma biennale per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi annuali
e aggiornamenti annuali: "Successivamente alla adozione, il programma
triennale e l'elenco annuale sono pubblicati sul profilo del
committente. Le amministrazioni possono consentire la presentazione
di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione di
cui al primo periodo del presente comma. L'approvazione definitiva
del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei lavori,
con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi trenta
giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque, in
assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo del presente comma, nel
rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo, e con
pubblicazione in formato open data presso i siti informatici di cui
agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono
adottare ulteriori forme di pubblicita' purche' queste siano
predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al
presente comma".» sono sostituite dalle seguenti «In particolare, si
richiamano i termini previsti per l'approvazione definitiva del
programma triennale delle opere pubbliche dall'art. 5, comma 5,
dell'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36 del 2023, concernente
Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo:
"Successivamente alla adozione, il programma triennale e l'elenco
annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente e ne
e' data comunicazione alla Banca dati nazionale dei contratti
pubblici. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti possono
consentire la presentazione di eventuali osservazioni entro trenta
giorni dalla pubblicazione di cui al primo periodo. L'approvazione
definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei
lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro i successivi
trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni, ovvero, comunque,
in assenza delle consultazioni, entro sessanta giorni dalla
pubblicazione di cui al primo periodo, nel rispetto di quanto
previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso
i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente concedente.
Le stazioni appaltanti o gli enti concedenti possono adottare
ulteriori forme di pubblicita' purche' queste siano predisposte in
modo da assicurare il rispetto dei termini di cui al presente
comma".»;
e) al paragrafo 8.4., sono eliminate le parole «g) al piano
triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui
all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;», le
parole «, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile 2016,
n. 50 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14 del Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce le procedure
per la redazione e la pubblicazione» e le parole «d) piano triennale
di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui all'art.
2, comma 594, della legge n. 244/2007»;
f) al paragrafo 8.4., le parole «c) programma biennale di
forniture e servizi, di cui all'art. 21, comma 6, del decreto
legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n. 14
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne definisce
le procedure per la redazione e la pubblicazione» sono sostituite
dalle seguenti «c) programma triennale degli acquisti di beni e
servizi, regolato dall'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36 del
2023, concernente Elementi per la programmazione dei lavori e dei
servizi. Schemi tipo, che ne definisce le procedure per la redazione
e la pubblicazione»;
g) al paragrafo 9.5., le parole «21 del decreto legislativo n. 50
del 2016» sono sostituite dalle seguenti «37 del decreto legislativo
n. 36 del 2023»;
h) al paragrafo 9.10 le seguenti parole sono eliminate
«Considerato che le concessioni crediti degli enti locali sono
costituite solo da anticipazioni di liquidita' che, per loro natura
sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio delle partite
finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per
finanziare investimenti, il cui prospetto degli equilibri dedica
un'apposita sezione anche alle partite finanziarie.»;
i) al paragrafo 12., le parole «2, comma 3, del decreto
legislativo n. 50 del 2016» sono sostituite dalle seguenti «224,
comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023»;
j) al paragrafo 13.1. dopo le parole «c) il piano degli
indicatori e dei risultati di bilancio;» sono inserite le seguenti:
gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico
privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti con
l'indicazione del Codice unico di progetto (CUP) e del Codice
identificativo di gara (CIG), del valore complessivo del contratto,
della durata, dell'importo del contributo pubblico e dell'importo
dell'investimento a carico del privato (art. 175, comma 7, ultimo
capoverso del decreto legislativo n. 36 del 2023).»;
k) al paragrafo 13.4 le parole «Le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se negativo, tra
le attivita' finanziarie - equilibrio complessivo (tra gli
accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le
alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di
capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi
alle partite finanziarie)» sono sostituite dalle seguenti «Se
l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie e' negativo e'
considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le
regioni e VF/1 per gli enti locali»;
l) al paragrafo 13.4 sono eliminate le seguenti parole «Il
prospetto degli equilibri degli enti locali distingue le voci che
concorrono al risultato di competenza di parte corrente in base a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.»;
m) al paragrafo 13.4, dopo le parole «e delle risorse vincolate
di parte corrente non ancora impegnate alla data del 31 dicembre
dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.» sono inserite le
seguenti «Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie e'
negativo, l'equilibrio di bilancio di parte corrente e' determinato
al netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in
bilancio riguardanti le partite finanziarie.»;
n) al paragrafo 13.4, dopo le parole «l'equilibrio di bilancio di
parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente
effettuata in sede di rendiconto» sono inserite le seguenti «,
comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le
partite finanziarie se l'equilibrio complessivo delle partite
finanziarie e' negativo»;
o) al paragrafo 13.4, le parole «Le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se
positivo, tra le attivita' finanziarie - equilibrio complessivo (tra
gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3 escluse le
alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di
capitale, al netto di eventuali vincoli e accantonamenti relativi
alle partite finanziarie)» sono sostituite dalle seguenti «Se
l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie e' positivo e'
considerato anche il saldo delle partite finanziarie C/1 per le
regioni e VF/1 per gli enti locali»;
p) al paragrafo 13.4, dopo le parole «delle risorse vincolate in
c/capitale non ancora impegnate alla data del 31 dicembre
dell'esercizio cui il rendiconto si riferisce.» sono inserite le
seguenti «Se l'equilibrio complessivo delle partite finanziarie e'
positivo, l'equilibrio di bilancio in c/capitale e' determinato al
netto anche delle quote vincolate e delle quote accantonate in
bilancio riguardanti le partite finanziarie.»;
q) al paragrafo 13.4, dopo le parole «l'equilibrio di bilancio in
c/capitale e la variazione degli accantonamenti in c/capitale
effettuata in sede di rendiconto» sono inserite le seguenti «,
comprese le quote accantonate in sede di rendiconto riguardanti le
partite finanziarie se l'equilibrio complessivo delle partite
finanziarie e' positivo»;
r) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, le parole
«Programmazione biennale degli acquisti di beni e servizi», ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti «Programmazione triennale
degli acquisti di beni e servizi»;
s) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le
parole «g) Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa (art. 2, comma 594, legge n. 244/2007)»;
t) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le
parole «L'Ente negli esercizi precedente ha acquisito/ceduto spazi
nell'ambito dei patti regionali o nazionali, i cui effetti
influiranno sull'andamento degli esercizi ricompresi nel presente
D.U.P.S.? Se si, specificare:»;
u) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, le parole «Programma
di forniture e servizi» sono sostituite dalle seguenti «Programma
triennale degli acquisti di beni e servizi»;
v) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, sono eliminate le
parole: «G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE E RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA (art. 2, comma 594, legge n. 244/2007) (Inserire o
allegare il Piano triennale di razionalizzazione e riqualificazione
della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)».
2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica a decorrere dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana, salvo la lettera h) che si applica a
decorrere dal 1° gennaio 2025 con riferimento al bilancio di
previsione 2026-2028 e le lettere da k) a q) che si applicano a
decorrere dal 1° gennaio 2026 con riferimento al rendiconto 2025.