IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO 
             del Ministero dell'economia e delle finanze 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                per gli affari interni e territoriali 
                     del Ministero dell'interno 
 
                           di concerto con 
 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
               per gli affari regionali e le autonomie 
             della Presidenza del Consiglio dei ministri 
 
  Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, come integrato
e modificato dal decreto legislativo  n.  126  del  10  agosto  2014,
recante  disposizioni  in  materia  di  armonizzazione  dei   sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali
e dei loro organismi, a norma degli articoli 1  e  2  della  legge  5
maggio 2009, n. 42; 
  Visto il comma 2, dell'art. 3-bis, del citato  decreto  legislativo
n.  118  del  2011,  il  quale  prevede  che   la   Commissione   per
l'armonizzazione degli enti territoriali «ha il compito di promuovere
l'armonizzazione dei sistemi contabili e  degli  schemi  di  bilancio
degli enti territoriali e dei  loro  organismi  e  enti  strumentali,
esclusi gli enti  coinvolti  nella  gestione  della  spesa  sanitaria
finanziata con le risorse destinate al Servizio sanitario  nazionale,
e di aggiornare gli allegati al titolo  I  del  presente  decreto  in
relazione al processo evolutivo delle fonti normative che  concorrono
a costituirne il presupposto e alle esigenze del monitoraggio  e  del
consolidamento dei conti pubblici, nonche'  del  miglioramento  della
raccordabilita' dei conti  delle  amministrazioni  pubbliche  con  il
Sistema europeo dei conti nazionali»; 
  Visto il comma 6, dell'art. 3, del citato  decreto  legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede che  i  principi  contabili  applicati
«sono aggiornati con decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze - Dipartimento della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di
concerto con il Ministero dell'interno - Dipartimento per gli  affari
interni e territoriali e la Presidenza del Consiglio dei  ministri  -
Dipartimento per gli affari regionali e  le  autonomie,  su  proposta
della  Commissione  per   l'armonizzazione   contabile   degli   enti
territoriali di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto il comma 11, dell'art. 11, del citato decreto legislativo  n.
118 del 2011, il quale prevede  che  gli  schemi  di  bilancio  «sono
modificati e integrati con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale  dello  Stato,
di concerto con il Ministero  dell'interno  -  Dipartimento  per  gli
affari interni e territoriali  e  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
ministri - Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie,  su
proposta della Commissione per l'armonizzazione contabile degli  enti
territoriali, di cui all'art. 3-bis»; 
  Visto il comma 3-ter, dell'art. 14, del citato decreto  legislativo
n. 118 del 2011, il  quale  prevede  che  «L'elenco  delle  missioni,
programmi, titoli e macroaggregati, indicato nell'allegato n. 14,  e'
aggiornato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di  concerto  con
il Ministero dell'interno - Dipartimento per  gli  affari  interni  e
territoriali  e  la  Presidenza  del   Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento per gli affari regionali, su proposta della  Commissione
per l'armonizzazione contabile degli enti territoriali. L'allegato 14
comprende il glossario delle missioni e dei programmi  che  individua
anche le corrispondenze tra i programmi e la classificazione COFOG di
secondo livello (Gruppi). 
  Visto il decreto legislativo 31  marzo  2023,  n.  36,  concernente
«Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della  legge
21 giugno 2022, n. 78,  recante  delega  al  Governo  in  materia  di
contratti pubblici»; 
  Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 223 del  2023  che,
con riferimento all'art. 43 del decreto-legge 12 settembre  2014,  n.
133, convertito, con modificazioni, nella legge 11 novembre 2014,  n.
164, ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 1, nella
parte in cui non prevede che l'utilizzo delle risorse attribuibili  a
valere  sul  fondo  di  rotazione  per   assicurare   la   stabilita'
finanziaria degli enti locali di cui  all'art.  243-ter  del  decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve avvenire solo  a  titolo  di
cassa, e del comma 2, nella parte in cui non prevede che e' garantita
idonea iscrizione nel fondo anticipazione di liquidita' di una  somma
di  importo  pari  alle   anticipazioni   di   liquidita'   incassate
nell'esercizio  e  non  restituite,  non  impegnabile   e   pagabile,
destinato a confluire nel risultato di  amministrazione,  come  quota
accantonata; 
  Visto l'art. 2,  comma  6,  del  decreto-legge  n.  215  del  2023,
convertito con modificazioni dalla legge 23 febbraio 2024, n. 18, che
prevede: «All'art. 16, comma 6-ter, del decreto-legge 9 agosto  2022,
n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 settembre 2022,
n.  142,  in  materia  di  ricostituzione  del  fondo   anticipazioni
liquidita',  le  parole:  "rendiconto  2023"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "rendiconto 2024" e le  parole:  "31  dicembre  2023"  sono
sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2024"». 
  Ravvisata la necessita' di aggiornare gli allegati 9, 10, 12, 14  e
17 al citato decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  per  le
esigenze  del  monitoraggio  dei  conti  pubblici,  con   particolare
riguardo al monitoraggio dei fabbisogni standard di  cui  al  decreto
legislativo 26 novembre 2010, n. 216, recante disposizioni in materia
di  determinazione  dei  fabbisogni  standard   di   comuni,   citta'
metropolitane e province, attraverso l'inserimento nella missione  di
bilancio n. 12 di un programma dedicato agli  «Interventi  per  asili
nido»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 giugno
2016 il quale, modificando l'art. 2, comma 2, lettera a) del  decreto
del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°  ottobre  2012,  ha
trasformato  la  denominazione  del  Dipartimento  per   gli   affari
regionali, le autonomie e lo sport in «Dipartimento  per  gli  affari
regionali e le autonomie»; 
  Vista la proposta della Commissione per l'armonizzazione degli enti
territoriali approvata nella riunione del 17 luglio 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
            Allegato 4/1 - Principio contabile applicato 
                    concernente la programmazione 
 
  1. Al Principio contabile applicato concernente  la  programmazione
di cui all'allegato 4/1 al decreto legislativo  23  giugno  2011,  n.
118, sono apportate le seguenti modifiche: 
    a) al paragrafo 8.2, le lettere i) e i-bis) sono sostituite dalle
seguenti: «i) dalla programmazione  dei  lavori  pubblici  svolta  in
conformita' al programma triennale e ai  suoi  aggiornamenti  annuali
predisposto secondo le disposizioni normative vigenti;  i-bis)  dalla
programmazione degli acquisti di beni e servizi svolta in conformita'
al programma triennale di forniture e servizi predisposto secondo  le
disposizioni normative vigenti;»; 
    b) al paragrafo 8.2., le  parole  «La  realizzazione  dei  lavori
pubblici degli enti locali  deve  essere  svolta  in  conformita'  al
programma triennale dei  lavori  pubblici  e  ai  suoi  aggiornamenti
annuali di cui all'art. 21 del decreto legislativo n. 50 del 2016 che
sono ricompresi nella SeO del DUP» sono sostituite dalle seguenti «La
realizzazione dei lavori  pubblici  degli  enti  locali  deve  essere
svolta in conformita' al programma triennale dei lavori pubblici e ai
suoi  aggiornamenti  annuali  predisposti  secondo  le   disposizioni
normative vigenti,  che  sono  ricompresi  nella  SeO  del  DUP.  Con
riferimento ai lavori da realizzare  tramite  forme  di  partenariato
pubblico-privato, il programma triennale dei lavori pubblici da' atto
dell'adozione del programma triennale delle esigenze pubbliche»; 
    c) al paragrafo 8.2., le parole «Si fa riferimento ad esempio, al
programma biennale di forniture e servizi, di cui all'art. 21,  comma
6, del decreto  legislativo  n.  50/2016  e  al  piano  triennale  di
contenimento della spesa di cui all'art. 2, commi 594  e  599,  della
legge n. 244/2007» sono sostituite dalle seguenti «Si fa riferimento,
ad esempio, al programma triennale degli acquisti di beni e servizi»; 
    d) al paragrafo 8.2., le parole «In particolare, si richiamano  i
termini  previsti  per  l'approvazione   definitiva   del   programma
triennale delle opere pubbliche dall'art. 5, comma 5, del decreto MIT
n. 14 del 16 gennaio 2018 concernente regolamento recante procedure e
schemi-tipo  per  la  redazione  e  la  pubblicazione  del  programma
triennale  dei  lavori   pubblici,   del   programma   biennale   per
l'acquisizione di forniture e servizi e dei relativi elenchi  annuali
e aggiornamenti annuali: "Successivamente alla adozione, il programma
triennale  e  l'elenco  annuale  sono  pubblicati  sul  profilo   del
committente. Le amministrazioni possono consentire  la  presentazione
di eventuali osservazioni entro trenta giorni dalla pubblicazione  di
cui al primo periodo del presente  comma.  L'approvazione  definitiva
del programma triennale, unitamente all'elenco  annuale  dei  lavori,
con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro  i  successivi  trenta
giorni dalla  scadenza  delle  consultazioni,  ovvero,  comunque,  in
assenza   delle   consultazioni,   entro   sessanta   giorni    dalla
pubblicazione di  cui  al  primo  periodo  del  presente  comma,  nel
rispetto di quanto previsto al comma 4 del presente articolo,  e  con
pubblicazione in formato open data presso i siti informatici  di  cui
agli articoli 21, comma 7 e 29 del codice. Le amministrazioni possono
adottare  ulteriori  forme  di  pubblicita'  purche'   queste   siano
predisposte in modo da assicurare il rispetto dei termini di  cui  al
presente comma".» sono sostituite dalle seguenti «In particolare,  si
richiamano i  termini  previsti  per  l'approvazione  definitiva  del
programma triennale delle  opere  pubbliche  dall'art.  5,  comma  5,
dell'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36 del 2023,  concernente
Elementi per la programmazione dei lavori e dei servizi. Schemi tipo:
"Successivamente alla adozione, il  programma  triennale  e  l'elenco
annuale sono pubblicati sul sito istituzionale del committente  e  ne
e'  data  comunicazione  alla  Banca  dati  nazionale  dei  contratti
pubblici. Le  stazioni  appaltanti  e  gli  enti  concedenti  possono
consentire la presentazione di eventuali  osservazioni  entro  trenta
giorni dalla pubblicazione di cui al  primo  periodo.  L'approvazione
definitiva del programma triennale, unitamente all'elenco annuale dei
lavori, con gli eventuali aggiornamenti, avviene entro  i  successivi
trenta giorni dalla scadenza delle consultazioni,  ovvero,  comunque,
in  assenza  delle  consultazioni,  entro   sessanta   giorni   dalla
pubblicazione di  cui  al  primo  periodo,  nel  rispetto  di  quanto
previsto dal comma 4, e con pubblicazione in formato open data presso
i siti informatici della stazione appaltante e dell'ente  concedente.
Le  stazioni  appaltanti  o  gli  enti  concedenti  possono  adottare
ulteriori forme di pubblicita' purche' queste  siano  predisposte  in
modo da assicurare  il  rispetto  dei  termini  di  cui  al  presente
comma".»; 
    e) al paragrafo 8.4., sono  eliminate  le  parole  «g)  al  piano
triennale di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui
all'art. 2, comma 594, della legge 24 dicembre  2007,  n.  244;»,  le
parole «, di cui all'art. 21 del decreto legislativo 18 aprile  2016,
n. 50 e regolato con decreto 16 gennaio 2018,  n.  14  del  Ministero
delle infrastrutture e dei trasporti che ne  definisce  le  procedure
per la redazione e la pubblicazione» e le parole «d) piano  triennale
di razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di cui  all'art.
2, comma 594, della legge n. 244/2007»; 
    f) al  paragrafo  8.4.,  le  parole  «c)  programma  biennale  di
forniture e servizi,  di  cui  all'art.  21,  comma  6,  del  decreto
legislativo n. 50/2016 e regolato con decreto 16 gennaio 2018, n.  14
del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che  ne  definisce
le procedure per la redazione e  la  pubblicazione»  sono  sostituite
dalle seguenti «c) programma  triennale  degli  acquisti  di  beni  e
servizi, regolato dall'Allegato I.5 al decreto legislativo n. 36  del
2023, concernente Elementi per la programmazione  dei  lavori  e  dei
servizi. Schemi tipo, che ne definisce le procedure per la  redazione
e la pubblicazione»; 
    g) al paragrafo 9.5., le parole «21 del decreto legislativo n. 50
del 2016» sono sostituite dalle seguenti «37 del decreto  legislativo
n. 36 del 2023»; 
    h)  al  paragrafo  9.10  le  seguenti   parole   sono   eliminate
«Considerato che  le  concessioni  crediti  degli  enti  locali  sono
costituite solo da anticipazioni di liquidita' che, per  loro  natura
sono chiuse entro l'anno, il problema dell'equilibrio  delle  partite
finanziarie riguarda soprattutto le regioni che concedono crediti per
finanziare investimenti, il  cui  prospetto  degli  equilibri  dedica
un'apposita sezione anche alle partite finanziarie.»; 
    i)  al  paragrafo  12.,  le  parole  «2,  comma  3,  del  decreto
legislativo n. 50 del 2016»  sono  sostituite  dalle  seguenti  «224,
comma 8, del decreto legislativo n. 36 del 2023»; 
    j)  al  paragrafo  13.1.  dopo  le  parole  «c)  il  piano  degli
indicatori e dei risultati di bilancio;» sono inserite le seguenti: 
      gli enti che hanno stipulato contratti di partenariato pubblico
privato danno evidenza in un apposito allegato di tali contratti  con
l'indicazione del  Codice  unico  di  progetto  (CUP)  e  del  Codice
identificativo di gara (CIG), del valore complessivo  del  contratto,
della durata, dell'importo del  contributo  pubblico  e  dell'importo
dell'investimento a carico del privato (art.  175,  comma  7,  ultimo
capoverso del decreto legislativo n. 36 del 2023).»; 
    k) al paragrafo 13.4 le parole «Le regioni e le Province autonome
di Trento e di Bolzano considerano anche il saldo, se  negativo,  tra
le  attivita'  finanziarie  -   equilibrio   complessivo   (tra   gli
accertamenti del titolo 5 e gli  impegni  del  titolo  3  escluse  le
alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di
capitale, al netto di eventuali  vincoli  e  accantonamenti  relativi
alle  partite  finanziarie)»  sono  sostituite  dalle  seguenti   «Se
l'equilibrio complessivo delle partite  finanziarie  e'  negativo  e'
considerato anche il saldo  delle  partite  finanziarie  C/1  per  le
regioni e VF/1 per gli enti locali»; 
    l) al paragrafo  13.4  sono  eliminate  le  seguenti  parole  «Il
prospetto degli equilibri degli enti locali  distingue  le  voci  che
concorrono al risultato di competenza di parte  corrente  in  base  a
specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili.»; 
    m) al paragrafo 13.4, dopo le parole «e delle  risorse  vincolate
di parte corrente non ancora impegnate  alla  data  del  31  dicembre
dell'esercizio cui il rendiconto  si  riferisce.»  sono  inserite  le
seguenti «Se l'equilibrio complessivo delle  partite  finanziarie  e'
negativo, l'equilibrio di bilancio di parte corrente  e'  determinato
al netto anche delle quote vincolate e  delle  quote  accantonate  in
bilancio riguardanti le partite finanziarie.»; 
    n) al paragrafo 13.4, dopo le parole «l'equilibrio di bilancio di
parte corrente e la variazione degli accantonamenti di parte corrente
effettuata in sede  di  rendiconto»  sono  inserite  le  seguenti  «,
comprese le quote accantonate in sede di  rendiconto  riguardanti  le
partite  finanziarie  se  l'equilibrio  complessivo   delle   partite
finanziarie e' negativo»; 
    o) al paragrafo  13.4,  le  parole  «Le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e  di  Bolzano  considerano  anche  il  saldo,  se
positivo, tra le attivita' finanziarie - equilibrio complessivo  (tra
gli accertamenti del titolo 5 e gli impegni del titolo 3  escluse  le
alienazioni e le acquisizioni di partecipazioni e dei conferimenti di
capitale, al netto di eventuali  vincoli  e  accantonamenti  relativi
alle  partite  finanziarie)»  sono  sostituite  dalle  seguenti   «Se
l'equilibrio complessivo delle partite  finanziarie  e'  positivo  e'
considerato anche il saldo  delle  partite  finanziarie  C/1  per  le
regioni e VF/1 per gli enti locali»; 
    p) al paragrafo 13.4, dopo le parole «delle risorse vincolate  in
c/capitale  non  ancora  impegnate  alla   data   del   31   dicembre
dell'esercizio cui il rendiconto  si  riferisce.»  sono  inserite  le
seguenti «Se l'equilibrio complessivo delle  partite  finanziarie  e'
positivo, l'equilibrio di bilancio in c/capitale  e'  determinato  al
netto anche delle  quote  vincolate  e  delle  quote  accantonate  in
bilancio riguardanti le partite finanziarie.»; 
    q) al paragrafo 13.4, dopo le parole «l'equilibrio di bilancio in
c/capitale  e  la  variazione  degli  accantonamenti  in   c/capitale
effettuata in sede  di  rendiconto»  sono  inserite  le  seguenti  «,
comprese le quote accantonate in sede di  rendiconto  riguardanti  le
partite  finanziarie  se  l'equilibrio  complessivo   delle   partite
finanziarie e' positivo»; 
    r)  nell'appendice  tecnica,  all'esempio   n.   1,   le   parole
«Programmazione biennale degli acquisti di beni e  servizi»,  ovunque
ricorrano, sono sostituite dalle seguenti  «Programmazione  triennale
degli acquisti di beni e servizi»; 
    s) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1,  sono  eliminate  le
parole «g) Piano triennale di  razionalizzazione  e  riqualificazione
della spesa (art. 2, comma 594, legge n. 244/2007)»; 
    t) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1,  sono  eliminate  le
parole «L'Ente negli esercizi precedente  ha  acquisito/ceduto  spazi
nell'ambito  dei  patti  regionali  o  nazionali,   i   cui   effetti
influiranno sull'andamento degli  esercizi  ricompresi  nel  presente
D.U.P.S.? Se si, specificare:»; 
    u) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1, le parole «Programma
di forniture e servizi» sono  sostituite  dalle  seguenti  «Programma
triennale degli acquisti di beni e servizi»; 
    v) nell'appendice tecnica, all'esempio n. 1,  sono  eliminate  le
parole: «G) PIANO TRIENNALE DI RAZIONALIZZAZIONE  E  RIQUALIFICAZIONE
DELLA SPESA (art.  2,  comma  594,  legge  n. 244/2007)  (Inserire  o
allegare il Piano triennale di razionalizzazione  e  riqualificazione
della spesa, predisposto secondo le disposizioni normative vigenti)». 
  2. L'aggiornamento di cui al comma 1, si applica  a  decorrere  dal
giorno successivo a quello di pubblicazione nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, salvo la  lettera  h)  che  si  applica  a
decorrere  dal  1°  gennaio  2025  con  riferimento  al  bilancio  di
previsione 2026-2028 e le lettere da k)  a  q)  che  si  applicano  a
decorrere dal 1° gennaio 2026 con riferimento al rendiconto 2025.