La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
                          Principi generali 
 
  1.  La  Repubblica  riconosce  le   rievocazioni   storiche   quali
componenti fondamentali del  patrimonio  culturale  nonche'  elemento
qualificante per la formazione  e  per  la  crescita  socio-culturale
della comunita' nazionale, ai sensi  degli  articoli  9  e  33  della
Costituzione e nel quadro dei principi  stabiliti  dall'articolo  167
del  Trattato  sul  funzionamento   dell'Unione   europea   e   dalla
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
adottata a Parigi il 17  ottobre  2003  dalla  XXXII  sessione  della
Conferenza  generale  dell'Organizzazione  delle  Nazioni  Unite  per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata  ai  sensi
della legge 27 settembre 2007, n. 167. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si   riporta   il   testo   dell'articolo   9   della
          Costituzione: 
                «Art. 9. - La Repubblica promuove lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
                Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio  storico   e
          artistico della Nazione. 
                Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
          anche nell'interesse delle future generazioni. 
                La legge dello Stato disciplina i modi e le forme  di
          tutela degli animali.». 
              - Si  riporta   il   testo   dell'articolo   33   della
          Costituzione: 
                «Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e  libero
          ne e' l'insegnamento. 
                La  Repubblica  detta   le   norme   generali   sulla
          istruzione ed  istituisce  scuole  statali  per  tutti  gli
          ordini e gradi. 
                Enti e privati hanno il diritto di  istituire  scuole
          ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato. 
                La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi  delle
          scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
          ad esse piena liberta' e  ai  loro  alunni  un  trattamento
          scolastico equipollente a quello  degli  alunni  di  scuole
          statali. 
                E' prescritto un esame di Stato per la ammissione  ai
          vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di  essi
          e per l'abilitazione all'esercizio professionale. 
                Le  istituzioni  di  alta  cultura,  universita'   ed
          accademie, hanno il diritto di darsi  ordinamenti  autonomi
          nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato. 
                La Repubblica riconosce il valore educativo,  sociale
          e di promozione del  benessere  psicofisico  dell'attivita'
          sportiva in tutte le sue forme.». 
              - Il Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea
          (versione vigente) e' pubblicato nella GUUE del 26  ottobre
          2012, n. 326 serie C.