La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Principi generali
1. La Repubblica riconosce le rievocazioni storiche quali
componenti fondamentali del patrimonio culturale nonche' elemento
qualificante per la formazione e per la crescita socio-culturale
della comunita' nazionale, ai sensi degli articoli 9 e 33 della
Costituzione e nel quadro dei principi stabiliti dall'articolo 167
del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e dalla
Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale,
adottata a Parigi il 17 ottobre 2003 dalla XXXII sessione della
Conferenza generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per
l'educazione, la scienza e la cultura (UNESCO), ratificata ai sensi
della legge 27 settembre 2007, n. 167.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note all'art. 1:
- Si riporta il testo dell'articolo 9 della
Costituzione:
«Art. 9. - La Repubblica promuove lo sviluppo della
cultura e la ricerca scientifica e tecnica.
Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e
artistico della Nazione.
Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
anche nell'interesse delle future generazioni.
La legge dello Stato disciplina i modi e le forme di
tutela degli animali.».
- Si riporta il testo dell'articolo 33 della
Costituzione:
«Art. 33. - L'arte e la scienza sono libere e libero
ne e' l'insegnamento.
La Repubblica detta le norme generali sulla
istruzione ed istituisce scuole statali per tutti gli
ordini e gradi.
Enti e privati hanno il diritto di istituire scuole
ed istituti di educazione, senza oneri per lo Stato.
La legge, nel fissare i diritti e gli obblighi delle
scuole non statali che chiedono la parita', deve assicurare
ad esse piena liberta' e ai loro alunni un trattamento
scolastico equipollente a quello degli alunni di scuole
statali.
E' prescritto un esame di Stato per la ammissione ai
vari ordini e gradi di scuole o per la conclusione di essi
e per l'abilitazione all'esercizio professionale.
Le istituzioni di alta cultura, universita' ed
accademie, hanno il diritto di darsi ordinamenti autonomi
nei limiti stabiliti dalle leggi dello Stato.
La Repubblica riconosce il valore educativo, sociale
e di promozione del benessere psicofisico dell'attivita'
sportiva in tutte le sue forme.».
- Il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
(versione vigente) e' pubblicato nella GUUE del 26 ottobre
2012, n. 326 serie C.