IL MINISTRO DELL'AMBIENTE 
                    E DELLA SICUREZZA ENERGETICA 
 
  Visti gli articoli 9 e 41 della Costituzione; 
  Vista la legge 8 luglio  1986,  n.  349  recante  «Istituzione  del
Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante «Legge-quadro sulle
aree protette» e, in particolare, l'articolo 36, comma 1, lettera o),
che prevede, tra le  aree  marine  protette  di  reperimento,  quella
denominata «Capo Spartivento», nonche' l'articolo  19,  comma  5,  il
quale  prevede  che  con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente   «e'
approvato un regolamento che disciplina  i  divieti  e  le  eventuali
deroghe in funzione del grado di protezione necessario»; 
  Vista   la   Convenzione   internazionale   per   la    prevenzione
dell'inquinamento causato da navi, MARPOL 73/78, per  la  definizione
di requisiti di eco-compatibilita' per le unita' da diporto; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1380/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, dell'11 dicembre 2013, relativo alla politica comune della
pesca, che modifica  i  regolamenti  (CE)  n.  1954/2003  e  (CE)  n.
1224/2009 del Consiglio e che abroga i regolamenti (CE) n.  2371/2002
e (CE) n. 639/2004 del Consiglio, nonche'  la  decisione  2004/585/CE
del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) 2015/812 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 20 maggio 2015 che  modifica  i  regolamenti  (CE)  n.
850/98, (CE) n. 2187/2005, (CE) n. 1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE)
n. 254/2002, (CE) n. 2347/2002 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio, e i
regolamenti (UE) n. 1379/2013 e  (UE)  n.  1380/2013  del  Parlamento
europeo e del Consiglio per quanto riguarda  l'obbligo  di  sbarco  e
abroga il regolamento (CE) n. 1434/98 del Consiglio; 
  Vista  la  direttiva  2013/53/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  20  novembre  2013,  relativa  alle  imbarcazioni  da
diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE; 
  Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, recante «Approvazione
del testo definitivo del Codice della navigazione»; 
  Vista la legge 31 dicembre 1982, n. 979, recante «Disposizioni  per
la difesa del mare»; 
  Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537 «Interventi  correttivi  di
finanza pubblica» e  in  particolare  l'articolo  1,  comma  10,  che
trasferisce al Ministero  dell'ambiente  le  funzioni  del  Ministero
della  marina  mercantile  in  materia  di   tutela   e   di   difesa
dell'ambiente marino; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  recante
«Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello  Stato  alle
regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge  15
marzo 1997, n. 59» e, in particolare,  l'articolo  77,  comma  2,  il
quale dispone che l'individuazione,  l'istituzione  e  la  disciplina
generale dei  parchi  e  delle  riserve  nazionali,  comprese  quelle
marine, e l'adozione delle relative misure di salvaguardia sulla base
delle linee fondamentali della  Carta  della  natura,  sono  operati,
sentita la Conferenza unificata; 
  Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante  «Nuovi  interventi
in campo ambientale» e, in  particolare,  l'articolo  2,  concernente
«Interventi per la conservazione della natura»; 
  Vista la legge 23 marzo 2001, n. 93, recante «Disposizioni in campo
ambientale»; 
  Vista la legge 31 luglio 2002, n.  179,  recante  «Disposizioni  in
materia ambientale» e, in  particolare,  l'articolo  8,  relativo  al
funzionamento delle aree marine protette; 
  Visto il decreto  legislativo  18  luglio  2005,  n.  171,  recante
«Codice della  nautica  da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della legge  8  luglio  2003,  n.
172»; 
  Visto il decreto legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190,  recante
«Attuazione della direttiva 2008/56/CE che istituisce un  quadro  per
l'azione comunitaria nel campo della politica per l'ambiente marino»; 
  Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, recante  «Misure
per il riassetto della normativa in materia di pesca e  acquacoltura,
a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96»; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221, recante  «Disposizioni  in
materia ambientale per promuovere misure di green economy  e  per  il
contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse   naturali»,   e,   in
particolare, l'articolo 6, comma 1; 
  Visto il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle unita'  da  diporto  e
alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE»; 
  Visto il decreto legislativo  3  novembre  2017,  n.  229,  recante
«Revisione ed integrazione del decreto legislativo 18 luglio 2005, n.
171, recante codice della nautica  da  diporto  ed  attuazione  della
direttiva 2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
2003, n. 172, in attuazione dell'articolo 1  della  legge  7  ottobre
2015, n. 167»; 
  Visto il decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  22  aprile   2021,   n.   55,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il quale il «Ministero dell'ambiente e  della  tutela
del  territorio  e  del  mare»  e'  ridenominato   «Ministero   della
transizione ecologica» e ne sono ridefinite le competenze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale l'On. Gilberto  Pichetto  Fratin  e'  nominato  Ministro
della transizione ecologica; 
  Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n.  173,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  dicembre  2022,  n.  204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», con il quale il «Ministero della  transizione  ecologica»
e'  ridenominato   «Ministero   dell'ambiente   e   della   sicurezza
energetica»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre  2022,
con il quale l'On. Gilberto  Pichetto  Fratin  e'  nominato  Ministro
dell'ambiente e della sicurezza energetica; 
  Visto il decreto  del  Ministro  dell'ambiente  e  della  sicurezza
energetica n. 440 del 22  dicembre  2023,  di  istituzione  dell'area
marina protetta «Capo Spartivento»; 
  Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole  alimentari
e forestali 7 dicembre 2016, pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.
151 del 30 giugno 2017, recante «Disciplina  della  piccola  pesca  e
della piccola pesca artigianale»; 
  Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali 16 maggio 2019, recante «Disposizioni per  la  campagna  di
pesca del tonno rosso - Anno 2019»; 
  Vista l'intesa stipulata il 14  luglio  2005  fra  il  Governo,  le
regioni,  le  province  autonome  e  le  autonomie  locali  ai  sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge  5  giugno  2003,  n.  131,  in
materia di concessioni di beni del demanio marittimo  e  di  zone  di
mare ricadenti nelle aree marine protette, pubblicata nella  Gazzetta
Ufficiale n. 174 del 28 luglio 2005; 
  Vista la convenzione stipulata tra  il  Ministero  dell'ambiente  e
della tutela del territorio e del mare - Direzione  generale  per  la
protezione della natura e del mare - e l'Istituto  Superiore  per  la
Protezione e  la  Ricerca  Ambientale  (ISPRA),  resa  esecutiva  con
decreto prot. n. 16706 del 2 agosto 2016,  della  Direzione  Generale
per la protezione della natura e del mare del Ministero dell'ambiente
e della tutela del territorio e del mare, per la realizzazione  degli
studi propedeutici all'istituzione, tra le  altre,  dell'area  marina
protetta «Capo Spartivento», nei comuni di Domus de Maria e  Teulada,
provincia del Sud Sardegna; 
  Acquisita l'intesa della regione autonoma della Sardegna  con  nota
prot. n. 10822 del 14 settembre 2020, richiesta  con  nota  prot.  n.
17799 del 22 luglio 2019, sullo schema di decreto istitutivo e  sullo
schema di decreto di approvazione del regolamento di disciplina delle
attivita' consentite nell'area marina protetta «Capo Spartivento»; 
  Acquisito il parere favorevole della Conferenza Unificata, espresso
nella seduta del 5 novembre 2020, Repertorio n. 137/CU; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 7 marzo 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
effettuata con nota prot. n. 22342 del 9 ottobre 2023, ai sensi della
legge 23 agosto 1988, n. 400; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto e ambito di applicazione 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991,
n. 394, il presente regolamento suddivide in zone  di  tutela  l'area
marina  protetta  «Capo  Spartivento»  e  disciplina   le   attivita'
consentite all'interno di ciascuna zona  in  funzione  del  grado  di
protezione necessario, anche in deroga ai divieti di cui all'articolo
19, comma 3, della medesima legge n. 394 del 1991. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
 
          Note alle premesse 
              - Si riportano gli articoli 9 e 41 della Costituzione: 
                «Art. 9. La Repubblica  promuove  lo  sviluppo  della
          cultura e la ricerca scientifica e tecnica. 
                Tutela  il  paesaggio  e  il  patrimonio  storico   e
          artistico della Nazione. 
                Tutela l'ambiente, la biodiversita' e gli ecosistemi,
          anche nell'interesse delle  future  generazioni.  La  legge
          dello Stato disciplina i modi e le forme  di  tutela  degli
          animali.». 
                «Art. 41. L'iniziativa economica privata e' libera. 
                Non puo'  svolgersi  in  contrasto  con  la  utilita'
          sociale  o  in  modo   da   recare   danno   alla   salute,
          all'ambiente, alla sicurezza, alla liberta', alla  dignita'
          umana. 
                La  legge  determina  i  programmi  e   i   controlli
          opportuni perche' l'attivita' economica pubblica e  privata
          possa essere indirizzata e  coordinata  a  fini  sociali  e
          ambientali.». 
              - La legge 8  luglio  1986,  n.  349  (Istituzione  del
          Ministero  dell'ambiente  e  norme  in  materia  di   danno
          ambientale), e'  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  15
          luglio 1986, n. 162, S.O. 
              -  La  legge  23  agosto  1988,  n.   400   (Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei Ministri), e' pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, S.O. 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  36,  comma  1  e
          dell'articolo 19, comma 5, della legge 6 dicembre 1991,  n.
          394, (Legge quadro sulle aree protette),  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale del 13 dicembre 1991, n. 292: 
                «Art. 36 (Aree marine di  reperimento).  -  1.  Sulla
          base delle indicazioni programmatiche di  cui  all'articolo
          4, possono essere istituiti parchi marini o riserve marine,
          oltre che nelle aree di cui all'articolo 31 della legge  31
          dicembre 1982, n. 979 , nelle seguenti aree: 
                  a) Isola di Gallinara; 
                  b) Monti dell'Uccellina - Formiche  di  Grosseto  -
          Foce dell'Ombrone - Talamone; 
                  c) Secche di Torpaterno; 
                  d) Penisola della Campanella - Isola di Capri; 
                  e) Costa degli Infreschi; 
                  f) Costa di Maratea; 
                  g) Capo d'Otranto - Grotte Zinzulusa e Romanelli  -
          Capo di Leuca; 
                  h) Costa del Monte Conero; 
                  i) Isola di Pantelleria; 
                  l) Promontorio Monte Cofano - Golfo di Custonaci; 
                  m) Acicastello - Le Grotte; 
                  n) Arcipelago della Maddalena  (isole  ed  isolotti
          compresi nel territorio del comune della Maddalena); 
                  o) Capo Spartivento; 
                  p) Capo Testa - Punta Falcone; 
                  q) Santa Maria di Castellabate; 
                  r) Monte di Scauri; 
                  s) Monte a Capo Gallo -  Isola  di  Fuori  o  delle
          Femmine; 
                  t) Parco marino del Piceno; 
                  u) Isole di Ischia, Vivara e Procida,  area  marina
          protetta integrata denominata "regno di Nettuno"; 
                  v) Isola di Bergeggi; 
                  z) Stagnone di Marsala; 
                  aa) Capo Passero; 
                  bb) Pantani di Vindicari; 
                  cc) Isola di San Pietro; 
                  dd) Isola dell'Asinara; 
                  ee) Capo Carbonara; 
                  ee-bis) Parco marino "Torre del Cerrano"; 
                  ee-ter)  Alto  Tirreno-Mar  Ligure  "Santuario  dei
          cetacei"; 
                  ee-quater) Penisola Maddalena-Capo Murro Di Porco; 
                  ee-quinquies) Grotte di Ripalta-Torre Calderina; 
                  ee-sexies) Capo Milazzo; 
                  ee-septies) Banchi Graham, Terribile, Pantelleria e
          Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente  alle  parti
          rientranti  nella  giurisdizione  nazionale,  da  istituire
          anche separatamente. 
                (omissis).». 
                «Art. 19 (Gestione delle aree  protette  marine).   -
          (omissis) 
                5.  Con  decreto  del  Ministro   dell'ambiente,   di
          concerto con il Ministro della marina  mercantile,  sentita
          la Consulta per la difesa del mare dagli  inquinamenti,  e'
          approvato un regolamento che  disciplina  i  divieti  e  le
          eventuali deroghe  in  funzione  del  grado  di  protezione
          necessario. 
                (omissis).». 
              - Il Regolamento (CE) n. 1380/2013 del 11 dicembre 2013
          del Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  (relativo  alla
          politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti
          (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio  e  che
          abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE)  n.  639/2004
          del  Consiglio,  nonche'  la  decisione   2004/585/CE   del
          Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28  dicembre  2013,
          n. L 354. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1954/2003 del 4 novembre  2003
          del Consiglio (relativo alla gestione dello sforzo di pesca
          per talune zone e risorse di pesca comunitarie che modifica
          il regolamento (CE) n. 2847/93 e che abroga  i  regolamenti
          (CE) n. 685/95 e  (CE)  n.  2027/95)  e'  pubblicato  nella
          G.U.U.E. 7 novembre 2003, n. L 289. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009
          del  Consiglio  (che  istituisce  un  regime  di  controllo
          comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
          politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti
          (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.  811/2004,  (CE)
          n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE)  n.
          388/2006, (CE) n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
          1098/2007, (CE) n.  1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che
          abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)  n.  1627/94  e
          (CE) n. 1966/2006) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre
          2009, n. L 343. 
              - Il Regolamento (CE) n. 2371/2002 del 20 dicembre 2002
          del  Consiglio  (relativo   alla   conservazione   e   allo
          sfruttamento  sostenibile   delle   risorse   della   pesca
          nell'ambito  della  politica   comune   della   pesca)   e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2002, n. L 358. 
              - Il Regolamento (CE) n. 639/2004 del 30 marzo 2004 del
          Consiglio (relativo alla gestione delle flotte  pescherecce
          registrate nelle regioni ultraperiferiche della Comunita'.)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 7 aprile 2004, n. L 102. 
              - La Decisione n. 2004/585/CE del 19  luglio  2004  del
          Consiglio (relativa all'istituzione di consigli  consultivi
          regionali nell'ambito della politica comune della pesca) e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 3 agosto 2004, n. L 256. 
              - Il Regolamento (CE) n. 2015/812 del  20  maggio  2015
          del Parlamento Europeo e  del  Consiglio  (che  modifica  i
          regolamenti (CE) n. 850/98,  (CE)  n.  2187/2005,  (CE)  n.
          1967/2006, (CE) n. 1098/2007, (CE)  n.  254/2002,  (CE)  n.
          2347/2002  e  (CE)  n.  1224/2009  del   Consiglio,   e   i
          regolamenti (UE) n.  1379/2013  e  (UE)  n.  1380/2013  del
          Parlamento europeo e  del  Consiglio  per  quanto  riguarda
          l'obbligo di sbarco e abroga il regolamento (CE) n. 1434/98
          del Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 29 maggio 2015,
          n. L 133. 
              - Il Regolamento (CE) n. 850/98 del 30 marzo  1998  del
          Consiglio (per la conservazione delle risorse  della  pesca
          attraverso misure tecniche per la protezione del novellame)
          e' pubblicato nella G.U.U.E. 27 aprile 1998, n. L 125. 
              - Il Regolamento (CE) n. 2187/2005 del 21 dicembre 2005
          del Consiglio (relativo alla  conservazione  delle  risorse
          della pesca attraverso misure tecniche nel Mar Baltico, nei
          Belt e nell'Øresund che modifica  il  regolamento  (CE)  n.
          1434/98 e che abroga  il  regolamento  (CE)  n.  88/98)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 31 dicembre 2005, n. L 349. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1967/2006 del 21 dicembre 2006
          del Consiglio (relativo alle  misure  di  gestione  per  lo
          sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel  mar
          Mediterraneo e recante modifica del  regolamento  (CEE)  n.
          2847/93 e che abroga il regolamento  (CE)  n.  1626/94)  e'
          pubblicato nella G.U.U.E. 30 dicembre 2006, n. L 40. 
              - Il Regolamento (CE) n.  1098/2007  del  18  settembre
          2007 del Consiglio (che istituisce un piano pluriennale per
          gli stock di merluzzo bianco del Mar Baltico e le attivita'
          di  pesca  che  sfruttano   questi   stock,   modifica   il
          regolamento (CEE) n. 2847/93 e abroga il  regolamento  (CE)
          n. 779/97) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 settembre  2007,
          n. L 248. 
              - Il Regolamento (CE) n. 254/2002 del 12 febbraio  2002
          del Consiglio (che istituisce misure per la  ricostituzione
          dello  stock  di  merluzzo  bianco   nel   mare   d'Irlanda
          (divisione CIEM VIIa) applicabili nel 2002)  e'  pubblicato
          nella G.U.U.E. 13 febbraio 2002, n. L 41. 
              - Il Regolamento (CE) n. 2347/2002 del 16 dicembre 2002
          del Consiglio (che stabilisce le disposizioni specifiche di
          accesso e le relative condizioni per la pesca di  stock  di
          acque profonde) e'  pubblicato  nella  G.U.U.E.  4  gennaio
          2003. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1224/2009 del 20 novembre 2009
          del  Consiglio  (che  istituisce  un  regime  di  controllo
          comunitario per garantire il  rispetto  delle  norme  della
          politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti
          (CE) n. 847/96, (CE) n. 2371/2002, (CE) n.  811/2004,  (CE)
          n. 768/2005, (CE) n. 2115/2005, (CE) n. 2166/2005, (CE)  n.
          388/2006, (CE) n.  509/2007,  (CE)  n.  676/2007,  (CE)  n.
          1098/2007, (CE) n.  1300/2008,  (CE)  n.  1342/2008  e  che
          abroga i regolamenti (CEE) n. 2847/93, (CE)  n.  1627/94  e
          (CE) n. 1966/2006) e' pubblicato nella G.U.U.E. 22 dicembre
          2009, n. L 343. 
              - Il Regolamento (CE)  n.  1379/2013  dell'11  dicembre
          2013 del  Parlamento  Europeo  e  del  Consiglio  (relativo
          all'organizzazione  comune  dei  mercati  nel  settore  dei
          prodotti della pesca e dell'acquacoltura, recante  modifica
          ai regolamenti (CE) n. 1184/2006 e (CE)  n.  1224/2009  del
          Consiglio e che abroga il regolamento (CE) n. 104/2000  del
          Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28  dicembre  2013,
          n. L 354. 
              - Il Regolamento (CE)  n.  1380/2013  dell'11  dicembre
          2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio (relativo  alla
          politica comune della pesca,  che  modifica  i  regolamenti
          (CE) n. 1954/2003 e (CE) n. 1224/2009 del Consiglio  e  che
          abroga i regolamenti (CE) n. 2371/2002 e (CE)  n.  639/2004
          del  Consiglio,  nonche'  la  decisione   2004/585/CE   del
          Consiglio) e' pubblicato nella G.U.U.E. 28  dicembre  2013,
          n. L 354. 
              - Il Regolamento (CE) n. 1434/98 del 29 giugno 1998 del
          Consiglio (che precisa le condizioni alle quali e'  ammesso
          lo sbarco di aringhe destinate a fini  industriali  diversi
          dal consumo umano diretto) e' pubblicato nella  G.U.U.E.  7
          luglio 1998, n. L 191. 
              - La Direttiva n. 2013/53/UE del 20 novembre  2013  del
          Parlamento  europeo  e   del   Consiglio   (relativa   alle
          imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la
          direttiva  94/25/CE)  e'  pubblicata  nella   G.U.U.E.   28
          dicembre 2013, n. L 354. 
              - La Direttiva n.  94/25/CE  del  16  giugno  1994  del
          Parlamento europeo  e  del  Consiglio  (sul  ravvicinamento
          delle   disposizioni    legislative,    regolamentari    ed
          amministrative   degli   Stati   membri   riguardanti    le
          imbarcazioni da diporto) e' pubblicata  nella  G.U.C.E.  30
          giugno 1994, n. L 164. 
              - Il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Codice  della
          navigazione) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 18 aprile 1942,
          n. 93, Ediz. Spec. 
              - La legge 31 dicembre 1982, n. 979  (Disposizioni  per
          la difesa del mare), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          del 18 gennaio 1983, n. 16, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 10,  della
          legge 24 dicembre 1993, n. 537, (Interventi  correttivi  di
          finanza pubblica), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del
          28 dicembre 1993, n. 303, S.O.: 
                «Art.    1     (Organizzazione     della     pubblica
          amministrazione). - (omissis) 
                10. Sono trasferite  al  Ministero  dell'ambiente  le
          funzioni del Ministero della marina mercantile  in  materia
          di tutela e di difesa dell'ambiente  marino.  Il  Ministero
          dell'ambiente  si  avvale  dell'Istituto  centrale  per  la
          ricerca  scientifica  e  tecnologica  applicata   al   mare
          (ICRAM). 
                (omissis).». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  77  del  decreto
          legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  (Conferimento   di
          funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle  regioni
          ed agli enti locali, in attuazione del capo I  della  legge
          15 marzo 1997, n.  59),  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  21
          aprile 1998, n. 92, S.O.: 
                «Art. 77 (Compiti di  rilievo  nazionale).  -  1.  Ai
          sensi dell'articolo 1, comma 4, lettera c), della legge  15
          marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti  e  le
          funzioni in materia di parchi naturali e  riserve  statali,
          marine e terrestri,  attribuiti  allo  Stato  dallalegge  6
          dicembre 1991, n. 394. 
                2. L'individuazione, l'istituzione  e  la  disciplina
          generale dei parchi e  delle  riserve  nazionali,  comprese
          quelle  marine  e  l'adozione  delle  relative  misure   di
          salvaguardia sulla  base  delle  linee  fondamentali  della
          Carta della natura, sono  operati,  sentita  la  Conferenza
          unificata.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2,  della  legge  9
          dicembre  1998,  n.  426,  (Nuovi   interventi   in   campo
          ambientale), pubblicata nella Gazz. Uff.  del  14  dicembre
          1998, n. 291: 
                «Art.  2  (Interventi  per  la  conservazione   della
          natura).  -  1.  Nelle  aree  naturali  protette  nazionali
          l'acquisizione  gratuita  delle  opere   abusive   di   cui
          all'articolo 7, sesto comma, della legge 28 febbraio  1985,
          n. 47,  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,  si
          verifica di diritto a favore degli organismi  di  gestione.
          Nelle aree protette nazionali,  i  sindaci  sono  tenuti  a
          notificare al Ministero dell'ambiente e  agli  Enti  parco,
          entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge, gli  accertamenti  e  le  ingiunzioni  alla
          demolizione di cui all'articolo  7,  secondo  comma,  della
          citata legge n. 47 del 1985. Il Ministro dell'ambiente puo'
          procedere agli interventi di demolizione avvalendosi  delle
          strutture tecniche e operative del Ministero della  difesa,
          sulla base di apposita convenzione stipulata  d'intesa  con
          il Ministro della difesa, nel limite di spesa di  lire  500
          milioni per l'anno 1998 e di lire 2.500 milioni a decorrere
          dall'anno 1999. 
                2. In  relazione  al  particolare  valore  ambientale
          dell'area della costiera amalfitana, verificato,  ai  sensi
          dell'articolo 7 della legge 28  febbraio  1985,  n.  47,  e
          successive  modificazioni  ed  integrazioni,   il   mancato
          esercizio del potere sostitutivo di demolizione delle opere
          effettuate  abusivamente  per  la  costruzione   dell'Hotel
          Fuenti nel comune di Vietri sul Mare e non suscettibili  di
          sanatoria in quanto in violazione di vincoli  ambientali  e
          paesistici, il Ministro dell'ambiente,  previa  diffida  ad
          adempiere  nel  termine  di   novanta   giorni,   accertata
          l'ulteriore  inerzia  delle   amministrazioni   competenti,
          procede agli interventi di demolizione, avvalendosi a  tale
          fine delle strutture tecniche ed  operative  del  Ministero
          della difesa ai sensi del comma 1 e nel  limite  dei  fondi
          dal medesimo previsti. 
                3.  Restano  salve  le  competenze  delle  regioni  a
          statuto speciale e delle province autonome di Trento  e  di
          Bolzano che disciplinano la  materia  di  cui  al  comma  1
          secondo  i  rispettivi  statuti  e  le  relative  norme  di
          attuazione. 
                4. Le somme dovute allo Stato, a titolo di recupero o
          rimborso per l'esecuzione in danno del  ripristino,  ovvero
          per risarcimento del  danno  ambientale,  dai  responsabili
          degli abusi  edilizi  di  cui  al  comma  1,  sono  versate
          all'entrata   del   bilancio   dello   Stato   per   essere
          riassegnate, con  decreto  del  Ministro  del  tesoro,  del
          bilancio e  della  programmazione  economica,  ad  apposita
          unita' previsionale di base dello stato di  previsione  del
          Ministero dell'ambiente, per essere devolute agli organismi
          di gestione delle aree naturali protette per il  ripristino
          naturalistico dei siti. 
                5. Con decreto del Presidente  della  Repubblica,  su
          proposta del  Ministro  dell'ambiente,  di  intesa  con  le
          regioni interessate e previa  consultazione  dei  comuni  e
          delle  province  interessati,  sono  istituiti   i   Parchi
          nazionali  dell'Alta  Murgia   e   della   Val   d'Agri   e
          Lagonegrese. 
                6. Per i Parchi  nazionali  di  cui  al  comma  5  il
          Ministro dell'ambiente procede, ai sensi dell'articolo  34,
          comma 3,  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  entro
          centottanta giorni a decorrere dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge. 
                7. Per l'istituzione ed il  funzionamento  del  Parco
          nazionale dell'Alta Murgia e' autorizzata la spesa di  lire
          1.000 milioni per gli anni 1998 e  1999  e  di  lire  1.500
          milioni a decorrere dall'anno 2000. 
                8. All'articolo 7, comma 1, della  legge  6  dicembre
          1991,  n.  394,  nell'alinea,  dopo   le   parole:   "nella
          concessione di finanziamenti" sono  inserite  le  seguenti:
          "dell'Unione europea,". 
                9. Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa  prevista
          dall'articolo 4, comma 11, della legge 8 ottobre  1997,  n.
          344, le somme di lire 2.000 milioni per l'anno  1998  e  di
          lire  1.500  milioni  a  decorrere  dall'anno   1999   sono
          destinate all'istituzione ed  al  funzionamento  del  Parco
          nazionale della Val d'Agri e Lagonegrese. 
                10. All'articolo 36, comma 1, della legge 6  dicembre
          1991, n. 394, e successive modificazioni, dopo  la  lettera
          ee-bis), e' aggiunta la seguente: 
                  "ee-ter) Alto  Tirreno-Mar  Ligure  'Santuario  dei
          cetacei'". 
                11. Il Ministro dell'ambiente entro il 30 giugno 1999
          provvede all'istruttoria  tecnica  necessaria  per  avviare
          l'istituzione dell'area protetta marina di cui al comma 10,
          con il precipuo obiettivo della  massima  salvaguardia  dei
          mammiferi marini. 
                12. Il Ministro dell'ambiente promuove  entro  il  31
          dicembre 1998 le opportune iniziative a livello comunitario
          ed internazionale per estendere l'area protetta  marina  di
          cui al comma 10 alle acque territoriali  dei  Paesi  esteri
          confinanti ed alle acque internazionali. 
                13. Per l'istituzione, l'avviamento e la gestione  di
          aree marine protette previste dalle leggi 31 dicembre 1982,
          n. 979, e 6 dicembre 1991, n. 394, e' autorizzata la  spesa
          di lire 6.000 milioni per gli anni 1998 e 1999  e  di  lire
          7.000 milioni a decorrere dall'anno 2000. 
                14. 
                15. Una quota  dell'autorizzazione  di  spesa  recata
          dall'ultimo periodo del comma 2 dell'articolo 5 della legge
          8 ottobre 1997,  n.  344,  pari  a  lire  200  milioni  per
          ciascuno  degli  anni  1999  e  2000,   e'   destinata   al
          funzionamento dello sportello  per  il  cittadino  relativo
          agli interventi di cui allo stesso comma 2. 
                16. La Commissione di riserva, di cui all'articolo 28
          della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e'  istituita  presso
          l'ente cui  e'  delegata  la  gestione  dell'area  protetta
          marina ed e' presieduta da un rappresentante designato  dal
          Ministro  dell'ambiente.   Il   comandante   della   locale
          Capitaneria di porto,  o  un  suo  delegato,  partecipa  ai
          lavori della Commissione di riserva in qualita' di membro. 
                17. All'articolo 19, comma 7, della legge 6  dicembre
          1991, n. 394, le parole: "ai sensi dell'articolo  28  della
          legge 31 dicembre  1982,  n.  979"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "nonche' dalle polizie degli enti locali delegati
          nella gestione delle medesime aree protette". 
                18.  Per  l'espletamento  delle   funzioni   relative
          all'ambiente marino previste dall'articolo 1-bis, comma  6,
          del decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito,  con
          modificazioni,  dalla  legge  21  gennaio  1994,   n.   61,
          l'Istituto  centrale   per   la   ricerca   scientifica   e
          tecnologica applicata al mare  (ICRAM)  e'  autorizzato  ad
          incrementare la propria dotazione organica di dieci  unita'
          di profilo professionale "ricercatore". Alla copertura  dei
          posti  si  provvede  mediante  procedure  concorsuali.  Per
          l'attuazione del presente comma  e'  autorizzata  la  spesa
          occorrente, valutata in lire 300 milioni per l'anno 1998  e
          in lire 700 milioni a  decorrere  dall'anno  1999.  Non  si
          applicano le disposizioni  di  cui  all'articolo  39  della
          legge 27 dicembre 1997, n. 449. 
                19. Per la predisposizione di un programma  nazionale
          di  individuazione  e   valorizzazione   della   "Posidonia
          Oceanica", nonche' di studio delle misure  di  salvaguardia
          della stessa da tutti  i  fenomeni  che  ne  comportano  il
          degrado e la distruzione, e' autorizzata la spesa  di  lire
          200 milioni annue per il triennio 1998-2000. A tal fine, il
          Ministero dell'ambiente puo' avvalersi del contributo delle
          universita',  degli  enti  di  ricerca  e  di  associazioni
          ambientaliste. 
                20. Il personale proveniente da altre amministrazioni
          pubbliche  che,  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, e' comandato presso gli Enti parco  di  cui
          all'articolo 9 della legge 6 dicembre  1991,  n.  394,  che
          svolge funzioni indispensabili all'ordinaria  gestione  dei
          predetti Enti, e' inserito, a domanda, nei  ruoli  organici
          degli Enti medesimi, nei limiti dei posti disponibili nelle
          relative piante organiche e secondo  le  procedure  di  cui
          all'articolo 33 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.
          29,  come   sostituito   dall'articolo   18   del   decreto
          legislativo 31  marzo  1998,  n.  80.  Conseguentemente  le
          piante  organiche  delle   amministrazioni   pubbliche   di
          provenienza sono ridotte di un numero  di  unita'  pari  al
          predetto personale. 
                21. Al comma 5 dell'articolo 1 della legge 6 dicembre
          1991, n. 394, e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:
          "Per le medesime finalita' lo Stato, le regioni,  gli  enti
          locali, altri soggetti pubblici e privati  e  le  Comunita'
          del parco possono altresi' promuovere i patti  territoriali
          di cui all'articolo 2, comma 203, della legge  23  dicembre
          1996, n. 662". 
                22. Dopo l'articolo 1 della legge 6 dicembre 1991, n.
          394, e' inserito il seguente: 
                  "Art. 1-bis. (Programmi nazionali  e  politiche  di
          sistema). - 1.  Il  Ministro  dell'ambiente  promuove,  per
          ciascuno dei  sistemi  territoriali  dei  parchi  dell'arco
          alpino,  dell'appennino,  delle  isole  e  di  aree  marine
          protette, accordi di programma per lo  sviluppo  di  azioni
          economiche  sostenibili  con  particolare  riferimento   ad
          attivita'        agro-silvo-pastorali         tradizionali,
          dell'agriturismo e del turismo ambientale  con  i  Ministri
          per le politiche agricole, dell'industria, del commercio  e
          dell'artigianato, del lavoro e della previdenza  sociale  e
          per i beni culturali e ambientali, con  le  regioni  e  con
          altri soggetti pubblici e privati. 
                  2. Il Ministro  dell'ambiente,  sentito  il  parere
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,
          degli  Enti  parco   interessati   e   delle   associazioni
          ambientalistiche  maggiormente  rappresentative,  individua
          altresi' le risorse finanziarie  nazionali  e  comunitarie,
          impiegabili nell'attuazione degli accordi di  programma  di
          cui al comma 1". 
                23. Il comma 7 dell'articolo 2 della legge 6 dicembre
          1991, n. 394, e' sostituito dal seguente: 
                  "7. La classificazione e l'istituzione  dei  parchi
          nazionali e  delle  riserve  naturali  statali,  terrestri,
          fluviali  e  lacuali,  sono  effettuate  d'intesa  con   le
          regioni". 
                24. All'articolo 9 della legge 6  dicembre  1991,  n.
          394, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) alla fine del comma 5 sono aggiunti  i  seguenti
          periodi: "Qualora siano designati  membri  dalla  Comunita'
          del parco sindaci di un comune  oppure  presidenti  di  una
          comunita' montana,  di  una  provincia  o  di  una  regione
          presenti nella Comunita' del  parco,  la  cessazione  dalla
          predetta carica a qualsiasi titolo  comporta  la  decadenza
          immediata dall'incarico di membro del consiglio direttivo e
          il conseguente rinnovo della designazione. La stessa  norma
          si applica nei confronti degli assessori e dei  consiglieri
          degli stessi enti."; 
                  b) al comma 6, dopo la  parola:  "vice  presidente"
          sono inserite le seguenti: "scelto tra i  membri  designati
          dalla Comunita' del parco" e la parola: "eventualmente"  e'
          soppressa; 
                  c) al comma 8, le parole da:  "elabora  lo  statuto
          dell'Ente parco" fino alla fine del comma sono soppresse; 
                  d) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: 
                    "8-bis. Lo statuto dell'Ente  e'  deliberato  dal
          consiglio direttivo, sentito il parere della Comunita'  del
          parco ed e' trasmesso al  Ministero  dell'ambiente  che  ne
          verifica la legittimita'  e  puo'  richiederne  il  riesame
          entro sessanta giorni dal ricevimento.  L'Ente  parco  deve
          controdedurre entro sessanta giorni  dal  ricevimento  alle
          eventuali  osservazioni  di  legittimita'   del   Ministero
          dell'ambiente, con deliberazione del  consiglio  direttivo.
          Il Ministro dell'ambiente adotta  lo  statuto  con  proprio
          decreto entro i successivi trenta giorni". 
                25.  Il  comma  11  dell'articolo  9  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente: 
                  "11.  Il  direttore  del  parco  e'  nominato,  con
          decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa  di
          tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti
          iscritti ad un albo di idonei all'esercizio  dell'attivita'
          di  direttore  di  parco  istituito  presso  il   Ministero
          dell'ambiente,  al  quale  si  accede  mediante   procedura
          concorsuale per titoli. Il presidente del parco provvede  a
          stipulare con il direttore nominato un  apposito  contratto
          di diritto privato per una durata non  superiore  a  cinque
          anni". 
                26.  Con  decreto  del  Ministro  dell'ambiente,   da
          emanare entro sessanta giorni  dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, sono determinati  i  requisiti
          richiesti per l'iscrizione all'albo, di cui all'articolo 9,
          comma 11,  della  legge  6  dicembre  1991,  n.  394,  come
          sostituito dal comma 25 del presente articolo,  nonche'  le
          modalita'  di  svolgimento  delle  procedure   concorsuali.
          All'albo sono iscritti i direttori in carica alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, nonche' i  soggetti
          inseriti nell'elenco degli idonei di  cui  al  decreto  del
          Ministro dell'ambiente del 14 aprile 1994. 
                27. All'articolo 10 della legge 6 dicembre  1991,  n.
          394, al  comma  2,  dopo  la  lettera  d)  e'  aggiunta  la
          seguente: 
                  "d-bis) sullo statuto dell'Ente parco". 
                28. All'articolo 11 della legge 6 dicembre  1991,  n.
          394, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a) al comma 2, dopo le parole: "il  rispetto  delle
          caratteristiche", sono  inserite  le  seguenti:  "naturali,
          paesistiche, antropologiche, storiche e culturali locali"; 
                  b) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
                    "2-bis.  Il  regolamento  del   parco   valorizza
          altresi' gli usi, i costumi, le consuetudini e le attivita'
          tradizionali delle popolazioni  residenti  sul  territorio,
          nonche' le espressioni culturali proprie e  caratteristiche
          dell'identita' delle  comunita'  locali  e  ne  prevede  la
          tutela  anche   mediante   disposizioni   che   autorizzino
          l'esercizio di attivita' particolari collegate agli usi, ai
          costumi e alle consuetudini suddette, fatte salve le  norme
          in materia di divieto di attivita' venatoria  previste  dal
          presente articolo."; 
                  c) al comma 6, le parole: "sentita la  Consulta  e"
          sono soppresse. 
                29. Dopo l'articolo 11 della legge 6  dicembre  1991,
          n. 394, e' inserito il seguente: 
                  "Art. 11-bis. (Tutela dei valori naturali,  storici
          e ambientali e iniziative per  la  promozione  economica  e
          sociale). - 1.  Il  consiglio  direttivo  del  parco  e  la
          Comunita' del parco elaborano contestualmente, e attraverso
          reciproche consultazioni di cui agli articoli 12 e  14,  il
          piano del parco e il  piano  pluriennale  economico-sociale
          secondo le norme di cui agli stessi articoli 12 e 14". 
                30. All'articolo 12 della legge 6 dicembre  1991,  n.
          394, sono apportate le seguenti modifiche: 
                  a)  al  comma  1,  dopo  le  parole:  "naturali   e
          ambientali" sono inserite le  seguenti:  "nonche'  storici,
          culturali, antropologici tradizionali"; 
                  b) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
                    "3. Il piano e' predisposto dall'Ente parco entro
          diciotto mesi dalla costituzione dei suoi organi,  in  base
          ai criteri ed  alle  finalita'  della  presente  legge.  La
          Comunita' del parco partecipa alla definizione dei  criteri
          riguardanti la predisposizione del piano del parco indicati
          dal consiglio direttivo del parco  ed  esprime  il  proprio
          parere sul piano stesso. Il piano, approvato dal  consiglio
          direttivo, e' adottato dalla regione entro  novanta  giorni
          dal suo inoltro da parte dell'Ente parco". 
                31. All'articolo 14, comma 2, della legge 6  dicembre
          1991, n. 394, al primo periodo, le parole: "entro  un  anno
          dalla sua  costituzione,  elabora"  sono  sostituite  dalle
          seguenti: "avvia contestualmente all'elaborazione del piano
          del  parco"  ed  il  secondo  periodo  e'  sostituito   dal
          seguente:  "Tale  piano,  sul  quale  esprime  la   propria
          motivata valutazione il consiglio direttivo,  e'  approvato
          dalla regione o, d'intesa, dalle regioni interessate". 
                32. All'articolo 21, comma 2, della legge 6  dicembre
          1991, n. 394, al  secondo  periodo,  dopo  le  parole:  "su
          proposta  del  Ministro  dell'ambiente"  sono  inserite  le
          seguenti: "e,  sino  all'emanazione  dei  provvedimenti  di
          riforma in attuazione dell'articolo 11 della legge 15 marzo
          1997, n. 59, e del decreto di cui all'articolo 4, comma  1,
          del decreto legislativo 4 giugno  1997,  n.  143,  e  fermo
          restando il disposto del medesimo articolo 4, comma 1,". 
                33.  Al  comma  6  dell'articolo  22  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, sono aggiunte, in fine, le  seguenti
          parole: "scelte con preferenza tra cacciatori residenti nel
          territorio del parco, previ opportuni corsi di formazione a
          cura dello stesso Ente". 
                34.  Il  comma  3  dell'articolo  31  della  legge  6
          dicembre 1991, n. 394, e' sostituito dal seguente: 
                  "3.  La  gestione  delle   riserve   naturali,   di
          qualunque tipologia, istituite su proprieta' pubbliche, che
          ricadano  o  vengano  a  ricadere  all'interno  dei  parchi
          nazionali, e' affidata all'Ente parco". 
                35. L'affidamento della gestione di cui  al  comma  3
          dell'articolo 31 della legge 6 dicembre 1991, n. 394,  come
          sostituito  dal  comma  34  del   presente   articolo,   e'
          effettuato mediante decreto del  Presidente  del  Consiglio
          dei ministri da emanare entro novanta giorni dalla data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
                36.  Le  funzioni  svolte  dalle  guardie   dell'Ente
          autonomo del parco nazionale d'Abruzzo  e  dell'Ente  parco
          nazionale del Gran Paradiso nel  territorio  di  competenza
          dei parchi medesimi sono  equiparate  a  quelle  del  Corpo
          forestale dello Stato. 
                37. Con decreto del Ministro  dell'ambiente,  sentiti
          la regione e gli enti locali territorialmente  interessati,
          la gestione delle aree protette marine previste dalle leggi
          31 dicembre 1982, n. 979, e 6 dicembre  1991,  n.  394,  e'
          affidata  ad  enti  pubblici,  istituzioni  scientifiche  o
          associazioni ambientaliste riconosciute  anche  consorziati
          tra loro.». 
              - La legge 23 marzo 2001, n. 93 (Disposizioni in  campo
          ambientale), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  del  4
          aprile 2001, n. 79. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, della  legge  31
          luglio 2002, n. 179, (Disposizioni in materia  ambientale),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 agosto 2002,  n.
          189: 
                «Art. 8 (Funzionamento delle aree marine protette). -
          1. I soggetti gestori di  ciascuna  area  marina  protetta,
          entro sei mesi  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge,  individuano  la  dotazione  delle  risorse
          umane necessarie al funzionamento ordinario  della  stessa,
          quale elemento essenziale del rapporto di affidamento, e la
          comunicano, per la verifica e l'approvazione, al  Ministero
          dell'ambiente e della tutela del territorio. 
                2. L'individuazione del soggetto gestore  delle  aree
          marine protette, ai sensi dell'articolo 2, comma 37,  della
          legge 9 dicembre 1998, n. 426, e successive  modificazioni,
          e' effettuata dal Ministero dell'ambiente  e  della  tutela
          del territorio, anche sulla base  di  apposita  valutazione
          delle risorse umane destinate  al  funzionamento  ordinario
          delle stesse, proposte dai soggetti interessati,  ai  sensi
          del comma 1. 
                3. Le spese relative alle risorse umane, destinate al
          funzionamento ordinario delle aree marine protette  di  cui
          ai commi 1 e 2,  sono  a  carico  dei  rispettivi  soggetti
          gestori e non possono comunque gravare sui fondi trasferiti
          ai medesimi soggetti dal Ministero  dell'ambiente  e  della
          tutela del territorio. 
                4. I soggetti gestori provvedono al reperimento delle
          risorse umane di cui ai commi 1 e  2,  nel  rispetto  della
          normativa vigente in materia,  utilizzando  in  particolare
          modalita' che ne assicurino flessibilita' e adeguatezza  di
          impiego. 
                5. Il Ministero  dell'ambiente  e  della  tutela  del
          territorio  in   nessun   caso   risponde   degli   effetti
          conseguenti ai rapporti giuridici instaurati  dai  soggetti
          gestori ai sensi del presente articolo. 
                6. In caso di particolari e  contingenti  necessita',
          al fine di assicurare il corretto funzionamento delle  aree
          marine protette, il Ministero dell'ambiente e della  tutela
          del territorio puo' autorizzare di porre a  proprio  carico
          quote degli oneri del personale di cui ai commi 1 e  2  per
          un periodo non eccedente un biennio complessivo. 
                7. Il costo relativo ad oneri aggiuntivi  relativi  a
          personale appartenente alla pianta  organica  dei  soggetti
          gestori, sostenuti  dagli  stessi  per  lo  svolgimento  di
          attivita' necessarie al corretto funzionamento  delle  aree
          marine protette, puo'  essere  posto  a  carico  dei  fondi
          trasferiti dal Ministero dell'ambiente e della  tutela  del
          territorio. 
                8.    Agli    oneri    complessivamente     derivanti
          dall'attuazione dei commi  6  e  7,  fissati  nella  misura
          massima di 1 milione di  euro  a  decorrere  dal  2002,  si
          provvede   mediante    corrispondente    riduzione    dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente «Fondo speciale» dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.». 
              - Il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171 (Codice
          della nautica da  diporto  ed  attuazione  della  direttiva
          2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della  legge  8  luglio
          2003, n. 172) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31
          agosto 2005, n. 202, S.O.. 
              - Il  decreto  legislativo  13  ottobre  2010,  n.  190
          (Attuazione della direttiva 2008/56/CE  che  istituisce  un
          quadro per l'azione comunitaria nel  campo  della  politica
          per  l'ambiente  marino)  e'  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale del 18 novembre 2010, n. 270. 
              - Il decreto legislativo 9 gennaio 2012, n.  4  (Misure
          per il riassetto della normativa  in  materia  di  pesca  e
          acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della legge 4 giugno
          2010, n. 96) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  1°
          febbraio 2012, n. 26. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 6  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 221 (Disposizioni in  materia  ambientale
          per  promuovere  misure  di  green   economy   e   per   il
          contenimento  dell'uso  eccessivo  di  risorse   naturali),
          pubblicata nella Gazz. Uff. 18 gennaio 2016, n. 13: 
                «Art. 6  (Disposizioni  in  materia  di  aree  marine
          protette). - 1. Per la piu' rapida istituzione  delle  aree
          marine  protette,  l'autorizzazione   di   spesa   di   cui
          all'articolo32dellalegge  31  dicembre  1982,  n.  979,  e'
          incrementata di  800.000  euro  per  l'anno  2015.  Per  il
          potenziamento della gestione e del funzionamento delle aree
          marine protette istituite, l'autorizzazione di spesa di cui
          all'articolo8, comma 10, dellalegge 23 marzo 2001,  n.  93,
          e' incrementata di 1 milione di euro a decorrere dal 2016. 
                2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 800.000  euro
          per l'anno 2015 e a 1 milione di  euro  annui  a  decorrere
          dall'anno  2016,  si   provvede   mediante   corrispondente
          riduzione dello stanziamento del fondo  speciale  di  parte
          corrente  iscritto,  ai   fini   del   bilancio   triennale
          2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi  di  riserva  e
          speciali» della missione «Fondi da ripartire»  dello  stato
          di previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze
          per  l'anno  2015,  allo  scopo  parzialmente   utilizzando
          l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
                3. Al fine di valorizzare la  peculiare  specificita'
          naturalistica di straordinari ecosistemi  marini  sommersi,
          all'articolo36, comma 1, dellalegge  6  dicembre  1991,  n.
          394, dopo la lettera ee-sexies) e' aggiunta la seguente: 
                  "ee-septies) Banchi Graham, Terribile,  Pantelleria
          e Avventura nel Canale di Sicilia, limitatamente alle parti
          rientranti  nella  giurisdizione  nazionale,  da  istituire
          anche separatamente".». 
              -  Il  decreto  legislativo  11  gennaio  2016,  n.   5
          (Attuazione  della  direttiva  2013/53/UE  del   Parlamento
          europeo e del Consiglio, del  20  novembre  2013,  relativa
          alle unita' da diporto e alle moto d'acqua e che abroga  la
          direttiva 94/25/CE)  e'  pubblicato  nella  Gazz.  Uff.  11
          gennaio 2016, n. 7. 
              - Il  decreto  legislativo  3  novembre  2017,  n.  229
          (Revisione  ed  integrazione  del  decreto  legislativo  18
          luglio 2005,  n.  171,  recante  codice  della  nautica  da
          diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE,  a  norma
          dell'articolo 6 della legge  8  luglio  2003,  n.  172,  in
          attuazione dell'articolo 1 della legge 7 ottobre  2015,  n.
          167) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 gennaio 2018, n. 23. 
              - Il decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22  (Disposizioni
          urgenti in  materia  di  riordino  delle  attribuzioni  dei
          Ministeri), convertito, con modificazioni, dalla  legge  22
          aprile 2021, n. 55, e' pubblicato nella Gazz. Uff.  1°marzo
          2021, n. 51. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre
          2022 (Nomina dei Ministri) e' pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          25 ottobre 2022, n. 250. 
              -  Il  decreto-legge   11   novembre   2022,   n.   173
          (Disposizioni  urgenti  in  materia   di   riordino   delle
          attribuzioni dei Ministeri), convertito, con modificazioni,
          dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, e'  pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 11 novembre 2022, n. 264. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          novembre 2022 (Nomina del sen. Adolfo URSO a Ministro delle
          imprese   e   del   made   in_Italy,   dell'on.   Francesco
          LOLLOBRIGIDA a Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
          alimentare e  delle  foreste,  dell'on.  Gilberto  PICHETTO
          FRATIN  a  Ministro   dell'ambiente   e   della   sicurezza
          energetica,  del  sen.  Matteo  SALVINI  a  Ministro  delle
          infrastrutture  e  dei  trasporti,   del   prof.   Giuseppe
          VALDITARA a Ministro  dell'istruzione  e  del  merito.)  e'
          pubblicato nella Gazz. Uff. 17 novembre 2022, n. 269. 
              - Il decreto del Ministro delle  politiche  agricole  e
          forestali 16 maggio 2019 (Disposizioni per la  campagna  di
          pesca del tonno rosso - Anno 2019), e' pubblicato sul  sito
          istituzionale   del   Ministero   dell'agricoltura,   della
          sovranita' alimentare e delle foreste. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 8, comma  6,  della
          legge  5   giugno   2003,   n.   131,   (Disposizioni   per
          l'adeguamento  dell'ordinamento   della   Repubblica   alla
          L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3), pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale del 10 giugno 2003, n. 132: 
                «Art.   8   (Attuazione   dell'articolo   120   della
          Costituzione sul potere sostitutivo). - (omissis) 
                6. Il Governo puo' promuovere la stipula di intese in
          sede di Conferenza Stato-Regioni o di Conferenza unificata,
          dirette  a  favorire  l'armonizzazione   delle   rispettive
          legislazioni o il raggiungimento di posizioni unitarie o il
          conseguimento di obiettivi comuni; in tale caso e'  esclusa
          l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 del  decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Nelle  materie  di  cui
          all'articolo 117, terzo e quarto comma, della  Costituzione
          non possono essere adottati gli  atti  di  indirizzo  e  di
          coordinamento di cui all'articolo 8 della  legge  15  marzo
          1997, n. 59, e all'articolo 4 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112.".» 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'articolo  19  della  citata
          legge 6 dicembre 1991, n. 394: 
                «Art. 19 (Gestione delle aree protette marine). -  1.
          Il raggiungimento delle finalita'  istitutive  di  ciascuna
          area protetta marina e' assicurato attraverso l'Ispettorato
          centrale per la difesa del mare. Per  l'eventuale  gestione
          delle  aree  protette  marine,  l'Ispettorato  centrale  si
          avvale delle competenti Capitanerie di porto. Con  apposita
          convenzione   da   stipularsi   da   parte   del   Ministro
          dell'ambiente, di concerto con  il  Ministro  della  marina
          mercantile, la  gestione  dell'area  protetta  marina  puo'
          essere concessa ad enti pubblici, istituzioni  scientifiche
          o associazioni riconosciute. 
                2. Qualora un'area marina protetta sia  istituita  in
          acque  confinanti  con  un'area  protetta   terrestre,   la
          gestione  e'  attribuita   al   soggetto   competente   per
          quest'ultima. 
                3.  Nelle  aree  protette  marine  sono  vietate   le
          attivita'  che  possono  compromettere  la   tutela   delle
          caratteristiche dell'ambiente oggetto  della  protezione  e
          delle finalita' istitutive dell'area. In  particolare  sono
          vietati: 
                  a) la cattura,  la  raccolta  e  il  danneggiamento
          delle specie animali e vegetali nonche'  l'asportazione  di
          minerali e di reperti archeologici; 
                  b) l'alterazione dell'ambiente  geofisico  e  delle
          caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque; 
                  c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie; 
                  d) l'introduzione di armi, esplosivi e  ogni  altro
          mezzo distruttivo e di cattura; 
                  e) la navigazione a motore; 
                  f) ogni forma di  discarica  di  rifiuti  solidi  e
          liquidi. 
                4.  I  divieti  di  cui  all'art.  11,  comma  3,  si
          applicano ai territori inclusi nelle aree protette marine. 
                5.  Con  decreto  del  Ministro   dell'ambiente,   di
          concerto con il Ministro della marina  mercantile,  sentita
          la Consulta per la difesa del mare dagli  inquinamenti,  e'
          approvato un regolamento che  disciplina  i  divieti  e  le
          eventuali deroghe  in  funzione  del  grado  di  protezione
          necessario. 
                6.  Beni  del  demanio  marittimo  e  zone  di   mare
          ricomprese nelle aree protette possono essere  concessi  in
          uso esclusivo per le  finalita'  della  gestione  dell'area
          medesima con decreto del Ministro della marina  mercantile.
          I  beni  del  demanio   marittimo   esistenti   all'interno
          dell'area protetta fanno parte della medesima. 
                7. La sorveglianza  nelle  aree  protette  marine  e'
          esercitata  dalle  Capitanerie  di  porto,  nonche'   dalle
          polizie degli enti locali  delegati  nella  gestione  delle
          medesime aree protette.».