IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di prevedere  misure
per esigenze finanziarie e fiscali indifferibili nonche'  in  materia
di PNRR; 
  Ritenuta, in particolare, la straordinaria necessita' e urgenza  di
adottare disposizioni in materia di investimenti,  pensionistica,  di
grandi eventi, di lavoro straordinario del personale delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  di  retribuzioni
della dirigenza scolastica, di enti territoriali, nonche' in  materia
fiscale; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 ottobre 2024; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
della difesa, della giustizia, delle infrastrutture e dei  trasporti,
del lavoro e delle politiche sociali,  per  lo  sport  e  i  giovani,
dell'interno, per gli affari regionali e le autonomie,  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'istruzione  e  del
merito; 
 
                  Emana il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
             Rifinanziamento di autorizzazioni di spesa 
 
  1. Le risorse destinate a Rete ferroviaria Italiana  -  RFI  S.p.A.
per  la  manutenzione  straordinaria  nell'ambito  del  contratto  di
programma parte servizi di cui all'articolo 1, comma 86, della  legge
23 dicembre 2005, n. 266, sono incrementate di 250  milioni  di  euro
per l'anno 2024. 
  2. L'autorizzazione di spesa a favore di Rete ferroviaria  Italiana
- RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre
2021, n. 234, e' incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024. 
  3. Il Fondo nazionale per il servizio civile  di  cui  all'articolo
19, comma 1, della legge 8 luglio 1998, n. 230,  e'  incrementato  di
220 milioni di euro per l'anno 2024. 
  4. Le risorse destinate ad ANAS S.p.A.  per  il  finanziamento  del
contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo  1,  comma  397,
della legge 30 dicembre  2021,  n.  234,  sono  incrementate  di  183
milioni di euro per l'anno 2024. 
  5. Il fondo per gli investimenti ANAS, di cui all'articolo 1, comma
868, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  e'  incrementato  di  117
milioni di euro per l'anno 2024 da destinare: 
    a) per  30  milioni  di  euro  agli  interventi  di  manutenzione
straordinaria di sicurezza; 
    b) per 74  milioni  di  euro  al  programma  «ponti,  viadotti  e
gallerie»; 
    c) per 13 milioni di euro agli  interventi  di  ripristino  della
viabilita' delle strade danneggiate dal sisma. 
  6. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 1.520 milioni
di euro per l'anno 2024, si provvede ai sensi dell'articolo 10.