IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'articolo 14; 
  Visto l'articolo 2 della legge 21 febbraio  2024,  n.  15,  recante
delega al Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione
europea 2022-2023; 
  Visto il  regolamento  (CE)  n.  111/2005  del  Consiglio,  del  22
dicembre 2004, recante norme  per  il  controllo  del  commercio  dei
precursori di droghe tra la Comunita' e i paesi terzi; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1259/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica il regolamento (CE)  n.
111/2005 del Consiglio recante norme per il controllo  del  commercio
dei precursori di droghe tra la Comunita' e i paesi terzi; 
  Visto il regolamento delegato (UE) 2023/196 della Commissione,  del
25 novembre 2022, recante modifica del regolamento (CE)  n.  273/2004
del Parlamento europeo e del Consiglio  e  del  regolamento  (CE)  n.
111/2005  del  Consiglio  per   quanto   concerne   l'inclusione   di
determinati  precursori  di   droghe   nell'elenco   delle   sostanze
classificate; 
  Vista la legge 24 novembre 1981,  n.  689,  recante  «Modifiche  al
sistema penale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309, recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina  degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione e riabilitazione  dei
relativi stati di tossicodipendenza», e, in  particolare,  l'articolo
70; 
  Considerato che il regolamento (UE) n. 1259/2013 ha introdotto, tra
l'altro, un'ulteriore categoria di precursori di droghe, la categoria
4, in  aggiunta  alle  tre  categorie  contemplate  dalla  precedente
normativa  europea  gia'  oggetto  di   attuazione   nell'ordinamento
italiano, introducendo  l'obbligo  di  autorizzazione  da  parte  dei
singoli Stati membri all'esportazione verso  Paesi  non  appartenenti
all'Unione Europea; 
  Ritenuto  necessario  prevedere  una  disciplina  sanzionatoria  in
relazione  alla  predetta  categoria  4,  a  garanzia  del   rispetto
dell'obbligo di autorizzazione di cui sopra; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 11 marzo 2024; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e  di  Bolzano,
reso nella seduta del 4 aprile 2024; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 2 ottobre 2024; 
  Sulla proposta del Ministro per gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR e del Ministro  della  giustizia,  di
concerto con i Ministri della salute, dell'economia e delle finanze e
dell'interno; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
Modifiche all'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica
                       9 ottobre 1990, n. 309 
 
  1. All'articolo 70 del  Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione  e
riabilitazione dei relativi stati di  tossicodipendenza,  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309,  sono
apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1: 
      1) alla lettera a): 
        1.1) al primo periodo, dopo le  parole:  «tutte  le  sostanze
individuate e classificate nelle categorie 1, 2 e 3  dell'allegato  I
al regolamento (CE) n. 273/2004 e», sono inserite le seguenti: «nelle
categorie 1, 2, 3 e 4»; 
        1.2) il secondo periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Sono
esclusi  le  miscele  e  i  prodotti  naturali  contenenti   sostanze
classificate, composti in modo che le  sostanze  stesse  non  possano
essere  facilmente  utilizzate  o  estratte  con  mezzi   di   facile
applicazione o economici, i medicinali quali definiti all'articolo 1,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e
i medicinali veterinari quali definiti all'articolo 4, numero 1)  del
regolamento  (UE)  2019/6,  in  conformita'  al   richiamo   di   cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre  2023,  n.  218  ad
eccezione  dei  medicinali  e  dei  medicinali  veterinari   elencati
nell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.»; 
      2) alla  lettera  b),  le  parole:  «dai  regolamenti  (CE)  n.
111/2005  e  1277/2005,»  sono  sostituite   dalle   seguenti:   «dal
regolamento (CE) n. 111/2005,»; 
    b) al comma 3, le parole: «e del regolamento (CE)  n.  1277/2005»
sono soppresse; 
    c) al comma 5: 
      1) al primo periodo, le parole:  «e  dal  regolamento  (CE)  n.
1277/2005» sono soppresse; 
      2) al terzo periodo, le parole:  «di  cui  all'allegato  II  al
regolamento (CE) n. 1277/2005» sono sostituite  dalle  seguenti:  «di
cui all'allegato I  al  regolamento  delegato  (UE)  2015/1011  della
Commissione del 24 aprile 2015»; 
    d) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
      «6. Chiunque, in violazione dell'obbligo  di  registrazione  di
cui al comma 5, effettua taluna delle operazioni  di  immissione  sul
mercato di cui all'articolo 2, lettera c)  del  regolamento  (CE)  n.
273/2004, e di importazione o esportazione  di  cui  all'articolo  2,
lettere c) e d), del regolamento (CE)  111/2005,  e'  punito  con  la
reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000 euro  a  60.000
euro,  qualora  si  tratti  di   operazioni   relative   a   sostanze
classificate nella categoria 2, dell'allegato I al  regolamento  (CE)
n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e con  la
reclusione fino a quattro anni e la multa fino a 2.000 euro,  qualora
si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie  3
e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. Se il fatto e'
commesso da soggetto titolare della licenza di cui al comma 3, ovvero
da soggetto titolare di autorizzazione o  registratosi  per  sostanze
diverse  da  quelle  oggetto  dell'operazione,  la  pena   e'   della
reclusione da quattro a dieci anni e della  multa  da  9.000  euro  a
90.000 euro qualora si  tratti  di  operazioni  relative  a  sostanze
classificate nella categoria 2, dell'allegato I al  regolamento  (CE)
n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005  e  della
reclusione fino a cinque anni e della multa fino a 3.000 euro qualora
si tratti di esportazione di sostanze classificate nelle categorie  3
e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. In tali  casi,
qualora si tratti di  operazioni  relative  a  sostanze  classificate
nella categoria 2, dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, alla condanna consegue
la revoca  della  licenza,  nonche'  il  divieto  del  suo  ulteriore
rilascio per la durata di cinque anni. Con la sentenza  di  condanna,
il giudice  dispone  inoltre  la  sospensione,  per  un  periodo  non
inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a  un  anno  e  sei
mesi,  dell'attivita'  svolta  dall'operatore  con  riferimento  alle
sostanze classificate nelle  categorie  2  e  3  dell'allegato  I  al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento  (CE)  n.
111/2005,   nonche'   dell'attivita'   svolta   dall'operatore    con
riferimento   alle   sostanze   classificate   nella   categoria    4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Qualora si  tratti  di
esportazione di sostanze classificate  nella  categoria  3,  o  nella
categoria 4 dell'Allegato  al  regolamento  (CE)  n.  111/2005,  alla
condanna consegue la revoca della licenza, nonche' il divieto del suo
ulteriore rilascio per la durata di quattro anni. Con la sentenza  di
condanna, il giudice dispone inoltre, per un periodo non inferiore  a
un mese e non superiore a  un  anno,  la  sospensione  dell'attivita'
svolta dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate
nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
e  dell'allegato   al   regolamento   (CE)   n.   111/2005,   nonche'
dell'attivita' svolta dall'operatore con  riferimento  alle  sostanze
classificate nella categoria 4 dell'allegato al regolamento  (CE)  n.
111/2005.»; 
    e)  al  comma  7,  le  parole:  «273/2004,  regolamento  (CE)  n.
111/2005, al regolamento  (CE)  n.  1227/2005  e  al  297/2009»  sono
sostituite  dalle  seguenti:  «273/2004  e  al  regolamento  (CE)  n.
111/2005»; 
    f) al comma 9: 
      1) alla fine del primo periodo, le parole: «e  dal  regolamento
(CE) n. 1277/2005» sono soppresse; 
      2) al secondo periodo, le parole: «verso uno dei paesi indicati
nell'allegato IV, punto 2, al regolamento n. 1277/2005  e  successive
modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «verso uno  dei  Paesi
di cui all'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2015/1011  della
Commissione, del 24 aprile 2015,»; 
      3) al terzo periodo, le parole:  «e  dal  regolamento  (CE)  n.
1277/2005» sono soppresse; 
      4) il quinto periodo e'  sostituito  dal  seguente:  «Tutte  le
esportazioni di sostanze classificate elencate alle categorie 1  e  4
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005 e  le  esportazioni  di
sostanze classificate elencate nelle categorie 2  e  3  del  medesimo
allegato, a  destinazione  dei  paesi  di  cui  all'articolo  10  del
regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione, del 24  aprile
2015,   sono    precedute    da    una    notificazione    preventiva
all'esportazione, da trasmettere alle autorita' competenti del  paese
di destinazione, in conformita' e nei limiti di quanto  disposto  dal
regolamento (CE) n. 111/2005.»; 
    g) al comma 10, le parole: «categorie  2  e  3»  sono  sostituite
dalle seguenti: «categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE)
n. 111/2005»; 
    h) al comma 12, il terzo  periodo  e'  sostituito  dai  seguenti:
«Puo' essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese  e  non
superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad
operare con sostanze classificate nella categoria 1  dell'allegato  I
al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al  regolamento  (CE)
n. 111/2005. Puo'  essere  altresi'  adottato,  per  un  periodo  non
inferiore a un mese e non superiore a un anno,  il  provvedimento  di
sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle  categorie  2  e  3  dell'allegato  I  al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento  (CE)  n.
111/2005, nonche'  il  provvedimento  di  sospensione  dell'attivita'
svolta dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate
nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.»; 
    i) al comma 14, il secondo periodo e'  sostituito  dai  seguenti:
«Puo' essere adottato, per un periodo non inferiore a un mese  e  non
superiore a un anno, il provvedimento di sospensione della licenza ad
operare con sostanze classificate nella categoria 1  dell'allegato  I
al regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al  regolamento  (CE)
n. 111/2005. Puo'  essere  altresi'  adottato,  per  un  periodo  non
inferiore a un mese e non superiore a un anno,  il  provvedimento  di
sospensione dell'attivita' svolta dall'operatore con riferimento alle
sostanze classificate nelle  categorie  2  e  3  dell'allegato  I  al
regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento  (CE)  n.
111/2005, nonche'  il  provvedimento  di  sospensione  dell'attivita'
svolta dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate
nella categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.»; 
    l) al comma 15: 
      1) al  primo  periodo,  dopo  le  parole:  «Gli  operatori  che
svolgono  attivita'   commerciali»   sono   inserite   le   seguenti:
«all'interno del territorio nazionale e» e  le  parole:  «le  singole
operazioni commerciali  relative  alle  sostanze  classificate  nelle
categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato  al  regolamento   (CE)   n.   111/2005,   nonche'   le
esportazioni   delle   sostanze   appartenenti   alla   categoria   3
dell'allegato I qualora soggette al rilascio  dell'autorizzazione  di
cui  al  comma  9»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «le   singole
operazioni commerciali  relative  alle  sostanze  classificate  nelle
categorie 1 e 2 dell'allegato I al regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005, le esportazioni  delle
sostanze appartenenti alla categoria 4 dell'allegato  al  regolamento
(CE) n. 111/2005 nonche' le esportazioni delle sostanze  appartenenti
alla categoria  3  dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.  111/2005
qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 9»; 
      2) al secondo periodo, le parole: «in conformita' e nei  limiti
di quanto disposto dai regolamenti (CE) n. 273/2004, n. 111/2005,  n.
1277/2005  e  n.  297/2009»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «in
conformita' e nei limiti di quanto disposto dai regolamenti  (CE)  n.
273/2004 e n. 111/2005.»; 
    m) al comma 16,  secondo  periodo,  le  parole:  «la  sospensione
dell'attivita' svolta dall'operatore con  riferimento  alle  sostanze
classificate nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a  un
mese e non superiore a un anno» sono sostituite dalle  seguenti:  «la
sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a
un anno, dell'attivita' svolta dall'operatore  con  riferimento  alle
sostanze classificate nelle  categorie  2  e  3  dell'allegato  I  al
regolamento (CE) n.  273/2004  e  alle  sostanze  classificate  nelle
categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005»; 
    n) al comma 19,  le  parole:  «e  la  sospensione  dell'attivita'
svolta dall'operatore  con  riferimento  alle  sostanze  classificate
nelle categorie 2 e 3 per un periodo non inferiore a un  mese  e  non
superiore  a  un  anno»  sono  sostituite  dalle  seguenti:   «e   la
sospensione, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a
un anno, dell'attivita' svolta dall'operatore  con  riferimento  alle
sostanze classificate nelle  categorie  2  e  3  dell'allegato  I  al
regolamento (CE) n.  273/2004  e  alle  sostanze  classificate  nelle
categorie 2, 3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005.». 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, commi 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del  presidente  della  Repubblica 28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di  legge,  modificate.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale  delle  Comunita'
          europee (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
          della Repubblica  il  potere  di  promulgare  le  leggi  ed
          emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. 
              - Si riporta l'articolo 14 della legge 23 agosto  1988,
          n. 400 recante: «Disciplina  dell'attivita'  di  Governo  e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988, S.O. n. 86: 
                «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.  I  decreti
          legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'articolo  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di «decreto legislativo»  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
                2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
                3. Se la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
                4. In ogni caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  Commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          Commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - Si riporta l'articolo 2 della legge 21 febbraio 2024,
          n. 15 recante: «Delega al Governo per il recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea  -  legge  di   delegazione   europea   2022-2023»,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 46 del  24  febbraio
          2024: 
                «Art.  2  (Delega  al  Governo  per   la   disciplina
          sanzionatoria di violazioni di atti  normativi  dell'Unione
          europea). - 1. Il Governo,  fatte  salve  le  norme  penali
          vigenti, e' delegato ad adottare, ai sensi dell'articolo 33
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234, e secondo i  principi
          e criteri  direttivi  di  cui  all'articolo  32,  comma  1,
          lettera d), della medesima legge, entro diciotto mesi dalla
          data  di  entrata   in   vigore   della   presente   legge,
          disposizioni recanti sanzioni penali o  amministrative  per
          le violazioni di obblighi contenuti  in  direttive  europee
          recepite in via regolamentare o  amministrativa  ovvero  in
          regolamenti dell'Unione europea  pubblicati  alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge, per  le  quali  non
          siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.». 
              - Il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio del  22
          dicembre  2004  recante:  «Norme  per  il   controllo   del
          commercio dei precursori di droghe tra  la  Comunita'  e  i
          paesi terzi» e' pubblicato nella GUUE, L 22 del 26  gennaio
          2005. 
              - Il  regolamento  (UE)  n.  1259/2013  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, che modifica
          il regolamento (CE) n. 111/2005 del Consiglio recante norme
          per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra
          la Comunita' e i paesi terzi, e' pubblicato nella  GUUE,  L
          330 del 10 dicembre del 2013. 
              -  Il  regolamento   delegato   (UE)   2023/196   della
          Commissione del 25 novembre  2022  recante:  «Modifica  del
          regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo  e  del
          Consiglio e del regolamento (CE) n. 111/2005 del  Consiglio
          per quanto concerne l'inclusione di determinati  precursori
          di droghe  nell'elenco  delle  sostanze  classificate»,  e'
          pubblicato nella GUUE, L 27 del 31 gennaio 2023. 
              - La legge 24 novembre 1981, n. 689 recante: «Modifiche
          al sistema penale», e' pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
          n. 329 del 30 novembre 1981, S.O. 
              - Si riporta l'articolo 70 del decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990,  n.  309  recante:  «Testo
          unico  delle  leggi  in   materia   di   disciplina   degli
          stupefacenti e sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura  e
          riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza)»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del  31  ottobre
          1990, S.O. n. 67, come modificato dal presente decreto: 
                «Art. 70 (Precursori di droghe). -  1.  Ai  fini  del
          presente articolo si intende per: 
                  a)  sostanze  suscettibili  di   impiego   per   la
          produzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope,   di
          seguito denominate «sostanze classificate o  precursori  di
          droghe»: tutte le sostanze individuate e classificate nelle
          categorie 1, 2 e 3 dell'allegato I al regolamento  (CE)  n.
          273/2004 e nelle categorie 1, 2, 3  e  4  dell'allegato  al
          regolamento (CE) n. 111/2005, compresi miscele  e  prodotti
          naturali contenenti tali sostanze. Sono esclusi le  miscele
          e i prodotti  naturali  contenenti  sostanze  classificate,
          composti in modo che le sostanze stesse non possano  essere
          facilmente  utilizzate  o  estratte  con  mezzi  di  facile
          applicazione  o  economici,  i  medicinali  quali  definiti
          all'articolo  1,  comma  1,   lettera   a),   del   decreto
          legislativo  24  aprile  2006,  n.  219  e   i   medicinali
          veterinari quali definiti all'articolo  4,  numero  1)  del
          regolamento (UE) 2019/6, in conformita' al richiamo di  cui
          all'articolo 2 del decreto legislativo 7 dicembre 2023,  n.
          218 ad eccezione dei medicinali e dei medicinali veterinari
          elencati nell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005; 
                  b) operatore: una persona fisica  o  giuridica  che
          operi nell'attivita' di immissione sul mercato di  sostanze
          classificate, nonche' una persona fisica  o  giuridica  che
          operi, secondo quanto  previsto  dal  regolamento  (CE)  n.
          111/2005, nell'ambito dell'importazione o dell'esportazione
          di  sostanze  classificate  nei  confronti  di  paesi   non
          comunitari o svolga attivita' di  intermediazione  ad  esse
          relative, comprese le persone  la  cui  attivita'  autonoma
          consiste nel fare dichiarazioni in dogana per i clienti sia
          a titolo principale sia a  titolo  accessorio  rispetto  ad
          un'altra attivita'; 
                  c) immissione sul mercato: l'attivita' di  fornire,
          a titolo oneroso o gratuito,  sostanze  classificate  nella
          Comunita'  ovvero  di  immagazzinare,  di  fabbricare,   di
          produrre, di trasformare, di commerciare, di distribuire  o
          di intermediare tali sostanze, ai fini di  fornitura  nella
          Comunita'. 
                2.  Gli  operatori  che  intendono   effettuare,   in
          relazione a sostanze classificate nelle  categorie  1  e  2
          dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)   n.   273/2004   e
          dell'allegato al  regolamento  n.  111/2005,  taluna  delle
          attivita' di immissione sul mercato indicate nel  comma  1,
          devono nominare un responsabile della  commercializzazione,
          in  conformita'  e  nei  limiti  di  quanto  disposto   dal
          regolamento (CE)  n.  273/2004,  notificando  al  Ministero
          della  salute  le  generalita'  della   persona   nominata.
          L'operatore  che  viola  tale  obbligo  e'  punito  con  la
          sanzione amministrativa del pagamento di una somma  da  600
          euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato il provvedimento di
          sospensione  della  licenza   ad   operare   con   sostanze
          classificate  nella  categoria   1   dell'allegato   I   al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE) n. 111/2005, nonche' l'attivita' svolta dall'operatore
          con riferimento alle sostanze classificate nelle  categorie
          2 e 3 dei predetti allegati, per un periodo non inferiore a
          un mese e non superiore a un anno. 
                3. Gli operatori che, in  relazione  a  taluna  delle
          sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE) n. 111/2005, intendano compiere taluna delle attivita'
          indicate nel comma 1, o comunque  intendano  detenere  tali
          sostanze,  devono  munirsi  di   licenza   rilasciata   dal
          Ministero della salute  in  conformita'  e  nel  limiti  di
          quanto disposto  dai  regolamento  (CE)  n.  273/2004,  del
          regolamento (CE) n. 111/2005. Sono escluse dall'obbligo  di
          licenza le farmacie,  per  quanto  riguarda  l'acquisto  di
          sostanze classificate in categoria 1, e  la  vendita  o  la
          cessione di tali sostanze in dose e forma  di  medicamento.
          La licenza ha validita' triennale ed e' soggetta alla tassa
          di concessione governativa ed al  pagamento  della  tariffa
          individuata secondo le modalita' di cui  al  comma  21.  Le
          licenze sono  comunicate  al  Dipartimento  della  Pubblica
          sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga  del
          Ministero dell'Interno, al Comando generale  dell'Arma  dei
          Carabinieri, al Comando generale della Guardia  di  finanza
          ed all'Agenzia delle Dogane che impartiscono ai  dipendenti
          organi  periferici  le   istruzioni   necessarie   per   la
          vigilanza.  Il  Ministero  della  salute  puo'   rilasciare
          licenze speciali ai laboratori  ufficiali  delle  autorita'
          competenti. 
                4.  Chiunque  effettua,  in  relazione   a   sostanze
          classificate  nella  categoria   1   dell'allegato   I   al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE) n. 111/2005, taluna delle operazioni di immissione sul
          mercato, importazione o esportazione indicate nel comma  1,
          ovvero  comunque  detiene   tali   sostanze,   senza   aver
          conseguito la licenza di cui al comma 3, e' punito  con  la
          reclusione da quattro a sedici  anni  e  con  la  multa  da
          15.000 euro a 150.000 euro. Se  il  fatto  e'  commesso  da
          soggetto titolare di licenza o  autorizzazione  relativa  a
          sostanze diverse da quelle oggetto dell'operazione o  della
          detenzione, ovvero da soggetto registratosi  ai  sensi  del
          comma 5, la pena e' della reclusione da sei a venti anni  e
          della multa da 26.000 euro a 260.000  euro.  In  tali  casi
          alla condanna consegue la revoca della licenza, nonche'  il
          divieto del suo ulteriore rilascio per  la  durata  di  sei
          anni. Con la  sentenza  di  condanna,  il  giudice  dispone
          inoltre    la     sospensione     dell'attivita'     svolta
          dall'operatore, con riferimento alle sostanze di  cui  alle
          categorie 2 e 3 dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.
          273/2004 e dell'allegato al regolamento n. 111/2005, per un
          periodo  non  inferiore  a  quarantacinque  giorni  e   non
          superiore ad un anno e sei mesi. 
                5. Gli operatori che immettono sul mercato, importano
          o esportano sostanze classificate di cui alla  categoria  2
          dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)   n.   273/2004   e
          dell'allegato  al  regolamento  n.  111/2005,  eccetto  gli
          spedizionieri doganali o i vettori che agiscono  unicamente
          in tale qualita', devono registrarsi  presso  il  Ministero
          della  salute,  in  conformita'  e  nei  limiti  di  quanto
          disposto  dal  regolamento  (CE)  n.   273/2004,   dal   n.
          regolamento (CE) 111/2005. Sono esclusi  da  detto  obbligo
          gli  operatori  che  effettuano   transazioni   nel   corso
          dell'intero  anno  solare   per   quantita'   di   sostanze
          classificate in categoria 2 non superiori ai valori  soglia
          di cui all'allegato II al  regolamento  (CE)  n.  273/2004.
          All'obbligo  di  registrazione  sono  altresi'  tenuti  gli
          operatori  che   esercitano   attivita'   di   esportazione
          riguardanti una delle sostanze  classificate  di  cui  alla
          categoria 3 dell'allegato I al regolamento (CE) n. 273/2004
          e  dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.  111/2005,  con
          esclusione  degli  operatori  che   esportano   nel   corso
          dell'intero anno solare, quantita' di sostanze classificate
          in categoria 3  non  superiori  ai  valori  soglia  di  cui
          all'allegato I al regolamento delegato (UE) 2015/1011 della
          Commissione del  24  aprile  2015.  Sono  altresi'  escluse
          dall'obbligo  di  registrazione  le  farmacie,  per  quanto
          riguarda l'acquisto di sostanze classificate  in  categoria
          2, e la vendita o la cessione di tali sostanze  in  dose  e
          forma di medicamento, nonche' le strutture  o  istituzioni,
          quali  universita',  laboratori  di  tossicologia  forense,
          laboratori  di  sanita'  pubblica,  laboratori  di  ricerca
          scientifica,  ambulatori  veterinari,  dogane,  organi   di
          polizia, laboratori  ufficiali  di  autorita'  pubbliche  e
          forze armate, che agiscono unicamente come utilizzatori  di
          sostanze classificate in categoria 2. La  registrazione  di
          cui al presente comma ha validita' triennale,  e'  soggetta
          al pagamento della tariffa individuata secondo le modalita'
          di cui al comma 21. Le modalita' di registrazione sono rese
          pubbliche sul sito del Ministero della salute. 
                6.   Chiunque,   in   violazione   dell'obbligo    di
          registrazione di cui al  comma  5,  effettua  taluna  delle
          operazioni di immissione sul mercato di cui all'articolo 2,
          lettera  c)  del  regolamento  (CE)  n.  273/2004,   e   di
          importazione o esportazione di cui all'articolo 2,  lettere
          c) e d), del regolamento (CE) 111/2005, e'  punito  con  la
          reclusione da tre a otto anni e con la multa da 6.000  euro
          a 60.000 euro, qualora si tratti di operazioni  relative  a
          sostanze classificate nella categoria 2, dell'allegato I al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE) n. 111/2005 e con la reclusione fino a quattro anni  e
          la  multa  fino  a  2.000  euro,  qualora  si   tratti   di
          esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4
          dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del  2005.  Se  il
          fatto e' commesso da soggetto titolare della licenza di cui
          al comma 3, ovvero da soggetto titolare di autorizzazione o
          registratosi  per  sostanze  diverse  da   quelle   oggetto
          dell'operazione, la pena e' della reclusione da  quattro  a
          dieci anni e della  multa  da  9.000  euro  a  90.000  euro
          qualora  si  tratti  di  operazioni  relative  a   sostanze
          classificate  nella  categoria  2,   dell'allegato   I   al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE) n. 111/2005 e della reclusione fino a  cinque  anni  e
          della  multa  fino  a  3.000  euro  qualora  si  tratti  di
          esportazione di sostanze classificate nelle categorie 3 e 4
          dell'allegato al regolamento (CE) n. 111 del 2005. In  tali
          casi, qualora si tratti di operazioni relative  a  sostanze
          classificate  nella  categoria  2,   dell'allegato   I   al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE) n. 111/2005, alla condanna consegue  la  revoca  della
          licenza, nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio  per
          la durata di cinque anni. Con la sentenza di  condanna,  il
          giudice dispone inoltre la sospensione, per un periodo  non
          inferiore a quarantacinque giorni e non superiore a un anno
          e  sei  mesi,  dell'attivita'  svolta  dall'operatore   con
          riferimento alle sostanze classificate nelle categorie 2  e
          3  dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e
          dell'allegato al  regolamento  (CE)  n.  111/2005,  nonche'
          dell'attivita' svolta dall'operatore con  riferimento  alle
          sostanze classificate nella categoria  4  dell'allegato  al
          regolamento  (CE)  n.  111/2005.  Qualora  si   tratti   di
          esportazione di sostanze classificate nella categoria 3,  o
          nella categoria 4  dell'Allegato  al  regolamento  (CE)  n.
          111/2005, alla condanna consegue la revoca  della  licenza,
          nonche' il divieto del suo ulteriore rilascio per la durata
          di quattro anni. Con la sentenza di  condanna,  il  giudice
          dispone inoltre, per un periodo non inferiore ad un mese  e
          non superiore ad un  anno,  la  sospensione  dell'attivita'
          svolta  dall'operatore  con   riferimento   alle   sostanze
          classificate nelle categorie  2  e  3  dell'allegato  I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE)   n.   111/2005,   nonche'    dell'attivita'    svolta
          dall'operatore con riferimento alle  sostanze  classificate
          nella categoria 4  dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.
          111/2005. 
                7. In caso di operazioni di immissione  sul  mercato,
          importazione  o  esportazione  di   sostanze   classificate
          compiute in violazione degli obblighi di cui al regolamento
          (CE) n. 273/2004 e al  regolamento  (CE)  n.  111/2005,  il
          Ministero della salute puo'  sospendere  la  licenza  o  la
          registrazione per un periodo non inferiore ad un mese e non
          superiore ad un anno. Il provvedimento  di  sospensione  e'
          notificato agli interessati tramite il sindaco e comunicato
          all'autorita' sanitaria locale,  alla  questura  competente
          per territorio, alla Presidenza del Consiglio dei  Ministri
          - Dipartimento politiche antidroga, al  Dipartimento  della
          Pubblica sicurezza  -  Direzione  centrale  per  i  servizi
          antidroga del Ministero dell'Interno, al  Comando  generale
          dell'Arma  dei  Carabinieri,  al  Comando  generale   della
          Guardia di finanza ed alla Agenzia delle Dogane. 
                8. La distruzione delle sostanze di cui al  comma  1,
          limitatamente  a  quelle  di  cui  alla  categoria  1,   e'
          effettuata  nel  rispetto  delle  disposizioni,  in  quanto
          compatibili, di cui agli articoli 22, 23, 25 e 25-bis. 
                9. L'esportazione delle  sostanze  appartenenti  alle
          categorie 1 e 2 dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.
          273/2004 e dell'allegato  al  regolamento  n.  111/2005  e'
          subordinata al rilascio dell'autorizzazione di esportazione
          da parte del Ministero della salute, in conformita'  e  nei
          limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005.
          E' altresi' subordinata al rilascio dell'autorizzazione del
          Ministero  della  salute  l'esportazione   delle   sostanze
          appartenenti  alla   categoria   3   dell'allegato   I   al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          n. 111/2005 verso uno dei Paesi di cui all'articolo 10  del
          regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione,  del
          24 aprile 2015. L'importazione delle sostanze  appartenenti
          alla   categoria   1    e'    subordinata    al    rilascio
          dell'autorizzazione di importazione da parte del  Ministero
          della salute in conformita' e nei limiti di quanto disposto
          dal regolamento (CE) n. 111/2005. Le autorizzazioni di  cui
          sopra hanno validita' semestrale, sono soggette alla  tassa
          di concessione governativa e  al  pagamento  della  tariffa
          individuata secondo le modalita' di cui al comma 21.  Tutte
          le esportazioni  di  sostanze  classificate  elencate  alle
          categorie 1  e  4  dell'allegato  al  regolamento  (CE)  n.
          111/2005  e  le  esportazioni  di   sostanze   classificate
          elencate nelle categorie 2 e 3  del  medesimo  allegato,  a
          destinazione  dei  paesi  di  cui   all'articolo   10   del
          regolamento delegato (UE) 2015/1011 della Commissione,  del
          24  aprile  2015,  sono  precedute  da  una   notificazione
          preventiva all'esportazione, da trasmettere alle  autorita'
          competenti del paese di destinazione, in conformita' e  nei
          limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005.
          Il Ministero della salute, rilasciata  l'autorizzazione  di
          importazione o di esportazione, ne  da'  tempestivo  avviso
          alla dogana di confine, attraverso  la  quale  deve  essere
          effettuata l'operazione. 
                10. Chiunque effettua operazioni  di  esportazione  o
          importazione di sostanze  classificate  nella  categoria  1
          senza aver conseguito l'autorizzazione di cui al  comma  9,
          e' punito ai sensi del comma 4. Chiunque  esporta  sostanze
          classificate nelle categorie 2,  3  e  4  dell'allegato  al
          regolamento  (CE)  n.  111/2005   senza   aver   conseguito
          l'autorizzazione di cui al comma 9, e' punito ai sensi  del
          comma 6. 
                11. All'interno del territorio dell'Unione europea le
          sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I  al
          regolamento  (CE)  n.  273/2004  possono   essere   fornite
          unicamente  agli  operatori  in  possesso  di  licenza  per
          l'utilizzo di sostanze classificate in categoria  1,  fatte
          salve le esclusioni di cui al comma 3. Il  trasgressore  e'
          punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda da 300
          euro a 3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di condanna,
          puo' disporre  la  revoca  della  licenza  con  divieto  di
          ulteriore rilascio per un periodo  di  quattro  anni  e  la
          sospensione dell'autorizzazione a svolgere le attivita'  di
          cui al comma 2 e 3 per un periodo non inferiore ad un  mese
          e non superiore ad un anno. 
                12. Gli acquirenti  di  sostanze  classificate  nelle
          categorie 1 e 2 devono  rilasciare  apposita  dichiarazione
          all'operatore, che la certifica ed utilizza in  conformita'
          e nei limiti di quanto disposto  dal  regolamento  (CE)  n.
          273/2004. L'operatore che viola tale obbligo e' punito  con
          la sanzione amministrativa del pagamento di  una  somma  da
          600 euro a 6.000 euro. Puo' essere adottato, per un periodo
          non inferiore a un mese e  non  superiore  a  un  anno,  il
          provvedimento di sospensione della licenza ad  operare  con
          sostanze classificate nella categoria 1 dell'allegato I  al
          regolamento (CE) n. 273/2004 e dell'allegato al regolamento
          (CE) n. 111/2005. Puo' essere  altresi'  adottato,  per  un
          periodo non inferiore a un mese e non superiore a un  anno,
          il  provvedimento  di  sospensione  dell'attivita'   svolta
          dall'operatore con riferimento alle  sostanze  classificate
          nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al  regolamento  (CE)
          n.  273/2004  e  dell'allegato  al  regolamento   (CE)   n.
          111/2005,   nonche'   il   provvedimento   di   sospensione
          dell'attivita' svolta dall'operatore con  riferimento  alle
          sostanze classificate nella categoria  4  dell'allegato  al
          regolamento (CE) n. 111/2005. 
                13.  Gli  operatori  sono  tenuti  a  documentare  le
          transazioni che portano  alla  immissione  sul  mercato  di
          sostanze classificate nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I
          al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e   dell'allegato   al
          regolamento (CE) n. 111/2005, secondo le modalita' indicate
          nell'allegato III, in conformita' e nei  limiti  di  quanto
          disposto dal regolamento  (CE)  n.  273/2004.  Essi  devono
          inoltre  documentare  le  operazioni  di  importazione   ed
          esportazione  concernenti  sostanze  classificate,   e   le
          relative attivita' di intermediazione, in conformita' e nei
          limiti di quanto disposto dal regolamento (CE) n. 111/2005.
          Gli  operatori  devono  altresi'  accertarsi,  prima  della
          fornitura di sostanze classificate nelle categorie 1  e  2,
          della presenza di etichette recanti i nomi delle  sostanze,
          come  indicati  nell'allegato  I  al  regolamento  (CE)  n.
          273/2004 e dell'allegato al regolamento (CE)  n.  111/2005.
          Analoga verifica deve essere svolta su tutte le  spedizioni
          di sostanze  classificate,  nell'ambito  di  operazioni  di
          importazione,   esportazione    o    intermediazione,    in
          conformita' di quanto  previsto  nel  regolamento  (CE)  n.
          111/2005. 
                14. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 13
          e' punito con la sanzione amministrativa del  pagamento  di
          una somma da 600 euro a 6.000 euro. Puo'  essere  adottato,
          per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un
          anno, il provvedimento  di  sospensione  della  licenza  ad
          operare  con  sostanze  classificate  nella   categoria   1
          dell'allegato  I  al  regolamento  (CE)   n.   273/2004   e
          dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. Puo'  essere
          altresi' adottato, per un periodo non inferiore a un mese e
          non superiore a un anno, il  provvedimento  di  sospensione
          dell'attivita' svolta dall'operatore con  riferimento  alle
          sostanze classificate nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I
          al  regolamento  (CE)  n.  273/2004  e   dell'allegato   al
          regolamento (CE) n. 111/2005, nonche' il  provvedimento  di
          sospensione  dell'attivita'   svolta   dall'operatore   con
          riferimento alle sostanze classificate  nella  categoria  4
          dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. 
                15. Gli operatori che svolgono attivita'  commerciali
          all'interno del territorio nazionale e tra l'Italia e paesi
          dell'Unione europea,  nonche'  attivita'  di  importazione,
          esportazione   e   transito   tra    l'Italia    e    Paesi
          extracomunitari,   hanno   l'obbligo   di   comunicare   al
          Dipartimento della Pubblica sicurezza - Direzione  centrale
          per i servizi antidroga del Ministero dell'interno, al piu'
          tardi al  momento  della  loro  effettuazione,  le  singole
          operazioni commerciali relative alle sostanze  classificate
          nelle categorie 1 e 2 dell'allegato I al  regolamento  (CE)
          n.  273/2004  e  dell'allegato  al  regolamento   (CE)   n.
          111/2005, le esportazioni delle sostanze appartenenti  alla
          categoria 4 dell'allegato al regolamento (CE)  n.  111/2005
          nonche' le esportazioni delle  sostanze  appartenenti  alla
          categoria 3 dell'allegato al regolamento (CE)  n.  111/2005
          qualora soggette al rilascio dell'autorizzazione di cui  al
          comma 9. Gli operatori sono tenuti inoltre  a  inviare  una
          volta l'anno entro il 15 febbraio al Ministero della salute
          una  rendicontazione  sintetica  delle  movimentazioni   di
          sostanze  classificate  effettuate  nel   corso   dell'anno
          precedente, secondo  le  modalita'  indicate  nell'allegato
          III, in conformita' e nei limiti  di  quanto  disposto  dai
          regolamenti (CE) n. 273/2004 e n. 111/2005. 
                16. Il trasgressore degli obblighi di cui al comma 15
          e' punito, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato,
          con l'arresto fino a un anno o con l'ammenda da 300 euro  a
          3.000 euro. Il giudice, con la sentenza di  condanna,  puo'
          disporre la revoca della licenza con divieto  di  ulteriore
          rilascio per un periodo di quattro anni, e la  sospensione,
          per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un
          anno, dell'attivita' svolta dall'operatore con  riferimento
          alle  sostanze  classificate  nelle   categorie   2   e   3
          dell'allegato I al regolamento  (CE)  n.  273/2004  e  alle
          sostanze  classificate   nelle   categorie   2,   3   e   4
          dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. 
                17. Gli operatori sono altresi' tenuti a  collaborare
          in ogni altro  modo  con  il  Dipartimento  della  Pubblica
          sicurezza - Direzione centrale per i servizi antidroga  del
          Ministero  dell'Interno,  in  particolare   fornendo   ogni
          informazione eventualmente  richiesta,  nonche'  segnalando
          immediatamente   ogni   fatto   od   elemento   che,    per
          caratteristiche, entita',  natura  o  per  qualsiasi  altra
          circostanza   conosciuta    in    ragione    dell'attivita'
          esercitata, induce a  ritenere  che  le  sostanze  trattate
          possono  essere  in  qualsiasi  modo   impiegate   per   la
          produzione  di  sostanze  stupefacenti  o  psicotrope.   Il
          trasgressore e' punito, salvo che il fatto costituisca piu'
          grave reato, ai sensi del comma 14. 
                18. La vigilanza nei  confronti  degli  operatori  e'
          esercitata dal Ministero della salute,  in  conformita'  di
          quanto previsto dai  regolamenti  (CE)  n.  273/2004  e  n.
          111/2005.  La  vigilanza  predetta  si  effettua   mediante
          ispezioni ordinarie e straordinarie, per la cui  esecuzione
          il predetto Ministero puo' avvalersi  della  collaborazione
          degli organi di polizia, i quali comunque hanno facolta' di
          accedere in qualunque momento nei locali ove si svolgono le
          attivita' previste dal presente  articolo.  Ai  fini  della
          vigilanza e dei  controlli  previsti,  gli  operatori  sono
          tenuti ad esibire ai funzionari del Ministero della  salute
          ed  agli  appartenenti  alle  forze  di  polizia  tutti   i
          documenti inerenti le operazioni di cui alla licenza o alla
          registrazione. 
                19. Salvo che il fatto costituisca piu' grave  reato,
          e' punito con l'arresto fino ad un anno o con l'ammenda  da
          300 euro a 3.000 euro chiunque, impedisce  od  ostacola  lo
          svolgimento delle  attivita'  di  vigilanza,  controllo  ed
          ispezione previste dal comma precedente. Il giudice, con la
          sentenza di condanna, puo' disporre la revoca della licenza
          con divieto di ulteriore rilascio per un periodo di quattro
          anni, e la sospensione, per un periodo non inferiore  a  un
          mese e non  superiore  a  un  anno,  dell'attivita'  svolta
          dall'operatore con riferimento alle  sostanze  classificate
          nelle categorie 2 e 3 dell'allegato I al  regolamento  (CE)
          n. 273/2004 e alle sostanze classificate nelle categorie 2,
          3 e 4 dell'allegato al regolamento (CE) n. 111/2005. 
                20. L'allegato III puo' essere modificato con decreto
          del Ministero della salute, di concerto  con  il  Ministero
          dell'interno e sentita  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri - Dipartimento politiche antidroga, in conformita'
          a  nuove  disposizioni   di   modifica   della   disciplina
          comunitaria. 
                21. Alle attivita'  di  rilascio  della  licenza,  di
          registrazione e di autorizzazione di cui ai commi 3, 5 e 9,
          il Ministero  della  salute  provvede  mediante  tariffe  a
          carico  degli   operatori,   da   determinarsi   ai   sensi
          dell'articolo 4 della legge  4  giugno  2010,  n.  96.  Con
          decreto del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi  entro
          sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto
          legislativo, sono individuate le tariffe di cui al presente
          comma e le relative modalita'  di  versamento.  Le  tariffe
          sono aggiornate almeno ogni due anni.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per l'articolo 70 del citato decreto  del  Presidente
          della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si veda nelle note
          alle premesse.