IL DIRETTORE
del servizio fitosanitario centrale
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 che, in
attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in
commercio dei prodotti fitosanitari;
Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto
decreto legislativo n. 194/1995;
Visto il decreto del Ministro della sanita' del 28 settembre 1995
che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo
n. 194/1995;
Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in
attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i
principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e
definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale
dell'idoneita' a condurre prove di campo finalizzate alla
registrazione dei prodotti fitosanitari;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma
dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15
marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito con modificazioni dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204,
recante «Disposizioni urgenti in materia di riordino delle
attribuzioni dei Ministeri» ai sensi del quale il Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali assume la denominazione di
Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste», in particolare il comma 3 che dispone che le denominazioni
«Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste» e «Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste» sostituiscono, a ogni effetto e ovunque presenti, le
denominazioni «Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali» e «Ministero delle politiche agricole alimentari e
forestali»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, inerente «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2, del
decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74» pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 285 del 6 dicembre 2023;
Visto il decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste 31 gennaio 2024, n. 47783, registrato alla
Corte dei conti il 23 febbraio 2024, al n. 288, con il quale sono
stati individuati gli uffici dirigenziali non generali e le relative
competenze;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio 2024,
registrata alla Corte dei conti in data 23 febbraio 2024, al n. 280,
recante gli indirizzi generali sull'attivita' amministrativa e sulla
gestione per il 2024;
Vista l'istanza presentata in data 23 aprile 2024 dal Centro di
saggio «Isagro - S.p.a.» con sede operativa in via Valle n. 23 -
40015 Galliera (BO);
Vista la direttiva del Capo Dipartimento della politica agricola
comune e dello sviluppo rurale prot. n. 64727 del 9 febbraio 2024,
registrata all'UCB in data 7 marzo 2024, al n. 168, per l'attuazione
degli obiettivi definiti dal Ministro dell'agricoltura, della
sovranita' alimentare e delle foreste prot. n. 45910 del 31 gennaio
2024;
Vista la direttiva del direttore generale dello sviluppo rurale n.
108781 del 5 marzo 2024, registrata all'UCB in data 12 aprile 2024 al
n. 260, con la quale sono stati attribuiti gli obiettivi ai dirigenti
e le risorse finanziarie e umane per la loro realizzazione per l'anno
2024;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 0193251 del 30 aprile 2024,
con il quale e' stato conferito al dott. Bruno Caio Faraglia,
dirigente di seconda fascia, l'incarico di direttore dell'ufficio
dirigenziale non generale DISR V - Servizio fitosanitario centrale,
produzioni vegetali - della Direzione generale dello sviluppo rurale
del Dipartimento della politica agricola comune e dello sviluppo
rurale;
Visto il verbale n. 0490803 del 26 settembre 2024, relativo alla
verifica di conformita' effettuata in data 18 settembre 2024 dal
gruppo ispettivo nominato con nota n. 0334661 del 24 luglio 2024;
Considerato che il suddetto Centro ha dichiarato di possedere i
requisiti prescritti dalla normativa vigente, a far data dal 23
aprile 2024, a fronte di apposita documentazione presentata;
Considerato l'esito favorevole della verifica di conformita' ad
effettuare prove di campo a fini registrativi, finalizzate alla
produzione di dati di efficacia e alla determinazione dell'entita'
dei residui di prodotti fitosanitari, effettuata presso il Centro
«ISAGRO S.p.a.»;
Decreta:
Art. 1
1. Il Centro «Isagro S.p.a.» con sede operativa in via Valle n.
23 - 40015 Galliera (BO), e' riconosciuto Centro di saggio idoneo ad
effettuare prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari volte
ad ottenere le seguenti informazioni:
a) efficacia dei prodotti fitosanitari (di cui all'Allegato III,
punto 6.2 del decreto legislativo n. 194/1995);
b) dati sulla comparsa o eventuale sviluppo di resistenza (di cui
all'Allegato III, punto 6.3 del decreto legislativo n. 194/1995);
c) incidenza sulla resa quantitativa e/o qualitativa (di cui
all'Allegato III, punto 6.4 del decreto legislativo n. 194/1995);
d) fitotossicita' nei confronti delle piante e prodotti vegetali
bersaglio (di cui all'Allegato III, punto 6.5 del decreto legislativo
n. 194/1995);
e) osservazioni riguardanti gli effetti collaterali
indesiderabili (di cui all'Allegato III, punto 6.6 del decreto
legislativo n. 194/1995);
f) individuazione dei prodotti di degradazione e di reazione dei
metaboliti in piante o prodotti trattati (Allegato II, punto 6.1);
g) valutazione del comportamento dei residui delle sostanze
attive e dei suoi metaboliti a partire dall'applicazione fino al
momento della raccolta o della commercializzazione dei prodotti
immagazzinati (Allegato II, punto 6.2);
h) definizione del bilancio generale dei residui delle sostanze
attive (Allegato II, punto 6.3);
i) prove di campo ambientali ed ecotossicologiche atte alla
valutazione del destino e comportamento nell'ambiente delle sostanze
attive e dei suoi metaboliti (Allegato II, parte A, punti 7 e 8);
j) determinazione dei residui in o su prodotti trattati, alimenti
per l'uomo o per gli animali (Allegato III, punto 8.1);
k) valutazione dei dati sui residui nelle colture successive o di
rotazione (Allegato III, punto 8.5);
l) individuazione dei tempi di carenza per impieghi in pre o
post-raccolta (Allegato III, punto 8.6);
m) studi ecotossicologici relativi agli effetti su organismi non
bersaglio (Allegato III, punti 9 e 10);
n) prove relative biostimolanti e attivatori;
o) prove relative all'efficacia agronomica dei prodotti vegetali;
p) sviluppo delle modalita' di applicazione;
q) selettivita' nei confronti di organismi utili.
2. Il riconoscimento di cui al comma 1, riguarda le prove di campo
di efficacia e la determinazione dell'entita' dei residui di prodotti
fitosanitari nei seguenti settori di attivita':
a) aree acquatiche;
b) aree non agricole;
c) colture arboree;
d) colture erbacee;
e) colture forestali;
f) colture medicinali e aromatiche;
g) colture ornamentali;
h) colture orticole;
i) colture tropicali;
j) concia sementi;
k) conservazione post-raccolta;
l) diserbo;
m) entomologia;
n) microbiologia agraria;
o) nematologia;
p) patologia vegetale;
q) zoologia agraria;
r) vertebrati dannosi;
s) attivatori - Coadiuvanti;
t) agricoltura di precisione.