Art. 1 
 
               Istituzione e durata della commissione 
 
  1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione,  per  la
durata  della  XIX  legislatura,  una  Commissione  parlamentare   di
inchiesta  sul  rischio  idrogeologico  e  sismico   del   territorio
italiano, sull'attuazione delle norme di' prevenzione e  sicurezza  e
sugli interventi di emergenza e  di  ricostruzione  a  seguito  degli
eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019, di seguito  denominata
«Commissione», con il compito di approfondire i fatti  e  i  fenomeni
connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi  sismici  nel
periodo successivo al 2019,  allo  stato  della  ricostruzione,  alle
implicazioni  economiche,  sociali  e  demografiche  delle   suddette
calamita' nonche' alla prevenzione dei danni sismici e idrogeologici.