Art. 1
Istituzione e durata della commissione
1. E' istituita, ai sensi dell'art. 82 della Costituzione, per la
durata della XIX legislatura, una Commissione parlamentare di
inchiesta sul rischio idrogeologico e sismico del territorio
italiano, sull'attuazione delle norme di' prevenzione e sicurezza e
sugli interventi di emergenza e di ricostruzione a seguito degli
eventi calamitosi verificatisi dall'anno 2019, di seguito denominata
«Commissione», con il compito di approfondire i fatti e i fenomeni
connessi alle alluvioni, alle inondazioni e agli eventi sismici nel
periodo successivo al 2019, allo stato della ricostruzione, alle
implicazioni economiche, sociali e demografiche delle suddette
calamita' nonche' alla prevenzione dei danni sismici e idrogeologici.