(Testo approvato dalla Commissione 
                  nella seduta del 30 ottobre 2024) 
 
                     LA COMMISSIONE PARLAMENTARE 
               per l'indirizzo generale e la vigilanza 
                     dei servizi radiotelevisivi 
 
  Premesso che: 
    con  decreto  del  Presidente   f.f.   della   Giunta   regionale
dell'Emilia-Romagna  n.  133  del  26  settembre  2024,  sono   stati
convocati per i giorni 17 e 18 novembre 2024 i comizi per  l'elezione
del Presidente della Giunta regionale e per il rinnovo del  consiglio
regionale della Regione Emilia-Romagna; 
    con decreto del Presidente della Giunta regionale dell'Umbria  n.
40 del 21 settembre 2024, sono stati convocati per i giorni 17  e  18
novembre 2024 i comizi per l'elezione  del  Presidente  della  Giunta
regionale e per il rinnovo  del  consiglio  regionale  della  Regione
Umbria; 
  Visti: 
    a) quanto alla potesta' di rivolgere indirizzi generali alla  RAI
e di disciplinare direttamente le «tribune», gli articoli 1 e 4 della
legge  14  aprile  1975,  n.  103  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    b)  quanto  alla  tutela  del   pluralismo,   dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della  apertura  alle  diverse
forze politiche nel  sistema  radiotelevisivo,  nonche'  alla  tutela
delle  pari  opportunita'  tra  uomini  e  donne  nelle  trasmissioni
televisive, l'art. 4 del testo unico per fornitura dei servizi  media
audiovisivi, approvato con decreto legislativo 8  novembre  2021,  n.
208; 
    c) l'art. 1 dalla legge 22 febbraio  2000,  n.  28  e  successive
modifiche; 
    d) l'art. 1, comma 4, della vigente Convenzione tra il  Ministero
dello sviluppo economico e la Rai,  nonche'  gli  atti  di  indirizzo
approvati dalla Commissione il 13 febbraio 1997, il 30 luglio 1997  e
l'11 marzo 2003; 
    e) quanto stabilito nel suo complesso  dalla  legge  22  febbraio
2000, n. 28 e successive modificazioni; 
    f) la legge costituzionale  22  novembre  1999,  n.  1,  recante:
«Disposizioni concernenti l'elezione  diretta  del  Presidente  della
Giunta regionale e l'autonomia statutaria delle regioni»; 
    g) la  legge  17  febbraio  1968,  n.  108,  recante  «Norme  per
l'elezione dei consigli regionali delle regioni a statuto normale»; 
    h) la legge 23 febbraio 1995, n. 43,  recante  «Nuove  norme  per
l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario»; 
    i) lo statuto della Regione Emilia-Romagna  approvato  con  legge
statutaria regionale 31 marzo 2005, n. 13 e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    j) la legge regionale dell'Emilia-Romagna 23 luglio 2014, n.  21,
recante  «Norme  per  l'elezione  dell'Assemblea  legislativa  e  del
Presidente della Giunta  regionale»  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    k) lo statuto della Regione Umbria approvato con legge statutaria
regionale 16  aprile  2005,  n.  21  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    l) la legge regionale dell'Umbria 4 gennaio 2010, n.  2,  recante
«Norme per l'elezione del consiglio regionale e del Presidente  della
Giunta regionale» e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Vista la legge 23 novembre 2012, n. 215, recante «Disposizioni  per
promuovere  il  riequilibrio  delle  rappresentanze  di  genere   nei
consigli e nelle giunte degli enti locali e nei  consigli  regionali.
Disposizioni in materia di pari opportunita' nella composizione delle
commissioni di concorso nelle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 2 luglio 2004,  n.  165,  recante  «Disposizioni  di
attuazione dell'art. 122, primo comma, della Costituzione»; 
  Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di
risoluzione dei conflitti di interessi»; 
  Visto il testo unico delle leggi per la composizione e la  elezione
degli organi delle amministrazioni comunali, approvato con il decreto
del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960,  n.  570,  pubblicato
nel Supplemento ordinario della Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana n. 152 del 23 giugno 1960, alle cui disposizioni rinvia,  in
quanto applicabili, l'art. 1, comma  6,  della  richiamata  legge  17
febbraio 1968, n. 108; 
  Visto l'art. 10, commi 1 e 2, lettera  f),  della  legge  5  giugno
2003,   n.   131,    recante    «Disposizioni    per    l'adeguamento
dell'ordinamento  della  Repubblica  alla  legge  costituzionale   18
ottobre 2001, n. 3»; 
  Considerata la propria prassi pregressa e i precedenti  di  proprie
deliberazioni  riferite   alla   disciplina   di   analoghi   periodi
elettorali, nonche' l'esperienza applicativa di tali disposizioni; 
  Consultata l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni; 
 
                               Dispone 
 
  nei  confronti  della  RAI  Radiotelevisione   italiana,   societa'
concessionaria  del  servizio  radiotelevisivo  pubblico,   come   di
seguito: 
                               Art. 1 
 
            Ambito di applicazione e disposizioni comuni 
                       a tutte le trasmissioni 
 
  1. Le disposizioni della  presente  delibera,  finalizzate  a  dare
concreta attuazione ai principi del  pluralismo,  dell'imparzialita',
dell'indipendenza, dell'obiettivita' e della completezza del  sistema
radiotelevisivo, nonche' ai diritti riconosciuti ai soggetti politici
dagli articoli 4 e  5  della  legge  22  febbraio  2000,  n.  28,  si
riferiscono alle consultazioni per l'elezione  del  presidente  della
giunta regionale e per  il  rinnovo  del  consiglio  regionale  delle
Regioni Emilia-Romagna e Umbria,  fissate  per  la  data  di  cui  in
premessa e si applicano  solo  nell'ambito  territoriale  interessato
dalla consultazione. 
  2.  Le  disposizioni  della  presente  delibera  cessano  di  avere
efficacia  il  giorno  successivo  alle   votazioni   relative   alla
consultazione di cui al comma 1. 
  3.  Le  trasmissioni  Rai  relative  alla  presente   consultazione
elettorale, che hanno luogo esclusivamente nelle sedi regionali, sono
organizzate  e  programmate  a  cura  della   testata   giornalistica
regionale.