IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visti gli obiettivi di cui all'art. 39 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione europea laddove e' previsto che «Le
finalita' della politica agricola comune sono: a) incrementare la
produttivita' dell'agricoltura, sviluppando il progresso tecnico,
assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure
un impiego migliore dei fattori di produzione, in particolare della
manodopera; b) assicurare cosi' un tenore di vita equo alla
popolazione agricola, grazie in particolare al miglioramento del
reddito individuale di coloro che lavorano nell'agricoltura; c)
stabilizzare i mercati; d) garantire la sicurezza degli
approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli nelle consegne
ai consumatori»;
Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio;
Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive
modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con
riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante
regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il
codice dell'amministrazione digitale;
Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 e, in particolare, l'art. 1,
commi da 139 a 142»;
Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con
legge 24 febbraio 2023, n. 14, recante «Disposizioni urgenti in
materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art. 15, comma
3-ter che recita «Il termine di cui all'art. 7, comma 1, del decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo
2022, adottato ai sensi dei commi da 139 a 143 dell'art. 1 della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 121 del 25 maggio 2022, e' prorogato al 1° gennaio 2025. Il
termine di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto del Ministro
delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo 2022 e'
prorogato al 31 dicembre 2024»;
Visto il decreto-legge n. 173 dell'11 novembre 2022 (Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022), convertito con modificazioni
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (Gazzetta Ufficiale n. 3 del 4
gennaio 2023), recante disposizioni urgenti in materia di riordino
delle attribuzioni dei Ministeri, con il quale il «Ministero delle
politiche agricole alimentari e forestali» ha assunto la
denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6
dicembre 2023, n. 285, con il quale e' stato adottato il regolamento
di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
Visto l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in sede di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato le regioni e le
Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26 novembre
2009;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge
12 luglio 2024, n. 101, recante disposizioni urgenti per le imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di
interesse strategico e, in particolare, l'art. 4-bis che recita:
«All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da 139
a 142 sono sostituiti dai seguenti:
"139. Allo scopo di consentire un accurato monitoraggio delle
produzioni cerealicole nazionali, anche in funzione del
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 39 del Trattato
sul funzionamento dell'Unione europea, le aziende agricole, le
cooperative, i consorzi, le imprese commerciali, le imprese di
importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono e
vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono tenuti
a comunicare, attraverso un apposito registro telematico istituito
nell'ambito dei servizi del Sistema informativo agricolo nazionale
(SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e
delle foreste, in forma cumulativa e aggregata, il volume totale
delle operazioni trimestralmente effettuate, se la quantita' del
singolo cereale e' superiore a: a) trenta tonnellate annue per il
frumento duro; b) quaranta tonnellate annue per frumento tenero; c)
ottanta tonnellate annue per il mais; d) quaranta tonnellate annue
per l'orzo; e) sessanta tonnellate annue per il sorgo; f) trenta
tonnellate annue per l'avena; g) trenta tonnellate annue per farro,
segale, miglio, frumento segalato e scagliola. Sono escluse dalla
registrazione tutte le operazioni relative alla trasformazione dei
cereali e ai cereali trasformati nonche' le aziende che esercitano,
in via prevalente, l'attivita' di allevamento e le aziende che
producono mangimi. 140. Le operazioni di cui al comma 139, di
provenienza nazionale e dell'Unione europea, ovvero importate da
paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di cui
al comma 139 entro il ventesimo giorno del mese successivo al
trimestre di riferimento. 141. Le modalita' di applicazione dei commi
da 139 a 142 sono stabilite con uno o piu' decreti del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste, da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della
presente disposizione. 142. Fermo restando quanto previsto all'art.
15, comma 3-ter, del decreto-legge 29 dicembre 2022, n. 198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a
decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti che, essendovi obbligati,
non hanno provveduto a comunicare con le modalita' e nei tempi
previsti dal comma 139 si applica la sanzione amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500 a euro 2.000. A
chiunque non rispetta le modalita' di comunicazione e di tenuta
telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di cui al
comma 141, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro 4.000. Il Dipartimento
dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della
repressione frodi dei prodotti agroalimentari del Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste e'
designato quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente comma, previa adozione dei decreti attuativi nei termini
stabiliti nel comma 141". 2. Dalle disposizioni di cui al presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei
compiti derivanti dal presente articolo nell'ambito delle risorse
umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»;
Considerato l'impegno sottoscritto dall'Italia in ambito G20,
riguardo alle informazioni concernenti le giacenze delle derrate
alimentari strategiche da comunicare all'Organismo internazionale
denominato «AMIS» (Agricultural Market Information System) per il
rafforzamento della collaborazione tra i paesi maggiori produttori,
esportatori, importatori di derrate alimentari;
Considerato l'impegno a comunicare alla Commissione UE i dati
nazionali inerenti alle produzioni, ai consumi ed alle giacenze di
cereali, al fine di permettere il monitoraggio dell'andamento dei
mercati e predisporre adeguate politiche agroalimentari;
Considerato l'obiettivo fissato nell'ambito del Piano di settore
cerealicolo, per quanto riguarda la trasparenza del mercato e le
relative azioni attuative, che prevede di ampliare e di coordinare la
rete di rilevazione dei dati di mercato su tutto il territorio
nazionale;
Ritenuto necessario monitorare i quantitativi di cereali che sono
detenuti a qualsiasi titolo e sono venduti, quali dati complementari
per l'analisi dell'andamento dei mercati;
Ritenuto fondamentale, ai fini della semplificazione
amministrativa, istituire una procedura informatizzata per le
registrazioni da parte degli operatori nazionali del settore,
attraverso il sistema informatico agricolo nazionale (SIAN);
Ritenuto pertanto di dover dare attuazione ai commi 139, 140 e 142
dell'art. 4-ter del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito
con legge 12 luglio 2024, n. 101, al fine di consentire un accurato
monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, di attivare un
apposito registro telematico istituito nell'ambito dei servizi del
sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) ove registrare le
operazioni di cui ai citati commi 139 e 140, nonche' di garantire
l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al
comma 142;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) «Ministero», il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
b) «prodotti», i prodotti di cui all'art. 2, detenuti, a
qualsiasi titolo, nel territorio nazionale da un operatore delle
filiere;
c) «operazioni di carico» operazioni di introduzione in azienda,
in seguito alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi altro tipo di
trasferimento di uno o piu' prodotti;
d) «operazioni di scarico» operazioni connesse alla
movimentazione, per vendita, cessione, trasformazione, trasferimento
di uno o piu' prodotti;
e) «operatori», le aziende agricole, le cooperative, i consorzi,
le imprese commerciali e le imprese di prima trasformazione della
filiera cerealicola che, in forma singola o associata, producono,
detengono, acquistano, vendono, cedono uno o piu' prodotti. Sono
esclusi gli operatori delle imprese di seconda trasformazione ed i
dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione organizzata, che
operano nell'ambito di attivita' commerciali;
f) «Registro»: il registro telematico dei cereali di cui all'art.
4-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con legge
12 luglio 2024, n. 101;
g) «registrazioni», annotazioni nel registro delle operazioni di
carico o scarico, come definite alle lettere c) e d), dei
quantitativi dei prodotti movimentati secondo le modalita' riportate
nell'allegato;
h) «reimpiego aziendale», il quantitativo di prodotto raccolto
nella propria azienda agricola che non e' posto in commercio,
destinato ad essere utilizzato nella stessa azienda anche per usi
zootecnici;
i) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale;
l) «portale Mipaaf-Sian»: il sito http://mipaaf.sian.it sezione
Agricoltura.