IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visti  gli  obiettivi  di  cui  all'art.  39   del   Trattato   sul
funzionamento  dell'Unione  europea  laddove  e'  previsto  che   «Le
finalita' della politica agricola comune  sono:  a)  incrementare  la
produttivita' dell'agricoltura,  sviluppando  il  progresso  tecnico,
assicurando lo sviluppo razionale della produzione agricola come pure
un impiego migliore dei fattori di produzione, in  particolare  della
manodopera;  b)  assicurare  cosi'  un  tenore  di  vita  equo   alla
popolazione agricola, grazie  in  particolare  al  miglioramento  del
reddito individuale  di  coloro  che  lavorano  nell'agricoltura;  c)
stabilizzare   i   mercati;   d)   garantire   la   sicurezza   degli
approvvigionamenti; e) assicurare prezzi ragionevoli  nelle  consegne
ai consumatori»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n.
234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101,  «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma 2,
lettera e) della legge 7 marzo 2003, n. 38; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  concernente  il
codice dell'amministrazione digitale; 
  Vista la legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 e, in  particolare,  l'art.  1,
commi da 139 a 142»; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2022,  n.  198,  convertito  con
legge 24 febbraio 2023,  n.  14,  recante  «Disposizioni  urgenti  in
materia di termini legislativi» e, in particolare, l'art.  15,  comma
3-ter che recita «Il termine di cui all'art. 7, comma 1, del  decreto
del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 marzo
2022, adottato ai sensi dei commi da 139  a  143  dell'art.  1  della
legge 30 dicembre 2020, n. 178, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
n. 121 del 25 maggio 2022,  e'  prorogato  al  1°  gennaio  2025.  Il
termine di cui all'art. 8, comma 1, del citato decreto  del  Ministro
delle politiche agricole alimentari e  forestali  29  marzo  2022  e'
prorogato al 31 dicembre 2024»; 
  Visto il decreto-legge  n.  173  dell'11  novembre  2022  (Gazzetta
Ufficiale n. 264 dell'11 novembre 2022), convertito con modificazioni
dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204 (Gazzetta Ufficiale n. 3  del  4
gennaio 2023), recante disposizioni urgenti in  materia  di  riordino
delle attribuzioni dei Ministeri, con il quale  il  «Ministero  delle
politiche  agricole   alimentari   e   forestali»   ha   assunto   la
denominazione  di  «Ministero  dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre 2023, n. 178,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  6
dicembre 2023, n. 285, con il quale e' stato adottato il  regolamento
di riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
  Visto l'accordo Piano del settore cerealicolo, sancito in  sede  di
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato  le  regioni  e  le
Provincie autonome di Trento e Bolzano, nella seduta del 26  novembre
2009; 
  Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con  legge
12 luglio 2024, n. 101, recante disposizioni urgenti per  le  imprese
agricole, della pesca e dell'acquacoltura, nonche' per le imprese  di
interesse strategico e, in  particolare,  l'art.  4-bis  che  recita:
«All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, i commi da  139
a 142 sono sostituiti dai seguenti: 
    "139. Allo scopo di consentire  un  accurato  monitoraggio  delle
produzioni   cerealicole   nazionali,   anche   in    funzione    del
raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo  39  del  Trattato
sul  funzionamento  dell'Unione  europea,  le  aziende  agricole,  le
cooperative, i  consorzi,  le  imprese  commerciali,  le  imprese  di
importazione e le imprese di prima trasformazione che acquisiscono  e
vendono, a qualsiasi titolo, cereali nazionali ed esteri sono  tenuti
a comunicare, attraverso un apposito  registro  telematico  istituito
nell'ambito dei servizi del Sistema  informativo  agricolo  nazionale
(SIAN), al Ministero dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e
delle foreste, in forma cumulativa  e  aggregata,  il  volume  totale
delle operazioni trimestralmente  effettuate,  se  la  quantita'  del
singolo cereale e' superiore a: a) trenta  tonnellate  annue  per  il
frumento duro; b) quaranta tonnellate annue per frumento  tenero;  c)
ottanta tonnellate annue per il mais; d)  quaranta  tonnellate  annue
per l'orzo; e) sessanta tonnellate annue  per  il  sorgo;  f)  trenta
tonnellate annue per l'avena; g) trenta tonnellate annue  per  farro,
segale, miglio, frumento segalato e  scagliola.  Sono  escluse  dalla
registrazione tutte le operazioni relative  alla  trasformazione  dei
cereali e ai cereali trasformati nonche' le aziende  che  esercitano,
in via prevalente,  l'attivita'  di  allevamento  e  le  aziende  che
producono mangimi. 140.  Le  operazioni  di  cui  al  comma  139,  di
provenienza nazionale e  dell'Unione  europea,  ovvero  importate  da
paesi terzi, devono essere registrate nel supporto telematico di  cui
al comma 139  entro  il  ventesimo  giorno  del  mese  successivo  al
trimestre di riferimento. 141. Le modalita' di applicazione dei commi
da 139 a 142 sono stabilite con uno  o  piu'  decreti  del  Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare  e  delle  foreste,  da
adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente disposizione. 142. Fermo restando quanto  previsto  all'art.
15,  comma  3-ter,  del  decreto-legge  29  dicembre  2022,  n.  198,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, a
decorrere dal 1° marzo 2025, ai soggetti  che,  essendovi  obbligati,
non hanno provveduto a  comunicare  con  le  modalita'  e  nei  tempi
previsti  dal  comma  139  si  applica  la  sanzione   amministrativa
pecuniaria del pagamento di una somma da euro 500  a  euro  2.000.  A
chiunque non rispetta le  modalita'  di  comunicazione  e  di  tenuta
telematica del predetto registro, stabilite con i decreti di  cui  al
comma 141, si  applica  la  sanzione  amministrativa  pecuniaria  del
pagamento di una somma da euro 2.000 a euro  4.000.  Il  Dipartimento
dell'Ispettorato  centrale  della  tutela  della  qualita'  e   della
repressione  frodi  dei   prodotti   agroalimentari   del   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle  foreste  e'
designato quale autorita' competente allo svolgimento dei controlli e
all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal
presente comma, previa adozione dei  decreti  attuativi  nei  termini
stabiliti nel comma 141". 2. Dalle disposizioni di  cui  al  presente
articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri  per  la  finanza
pubblica. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione dei
compiti derivanti dal presente  articolo  nell'ambito  delle  risorse
umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.»; 
  Considerato  l'impegno  sottoscritto  dall'Italia  in  ambito  G20,
riguardo alle informazioni  concernenti  le  giacenze  delle  derrate
alimentari strategiche  da  comunicare  all'Organismo  internazionale
denominato «AMIS» (Agricultural Market  Information  System)  per  il
rafforzamento della collaborazione tra i paesi  maggiori  produttori,
esportatori, importatori di derrate alimentari; 
  Considerato l'impegno a  comunicare  alla  Commissione  UE  i  dati
nazionali inerenti alle produzioni, ai consumi ed  alle  giacenze  di
cereali, al fine di permettere  il  monitoraggio  dell'andamento  dei
mercati e predisporre adeguate politiche agroalimentari; 
  Considerato l'obiettivo fissato nell'ambito del  Piano  di  settore
cerealicolo, per quanto riguarda la  trasparenza  del  mercato  e  le
relative azioni attuative, che prevede di ampliare e di coordinare la
rete di rilevazione dei  dati  di  mercato  su  tutto  il  territorio
nazionale; 
  Ritenuto necessario monitorare i quantitativi di cereali  che  sono
detenuti a qualsiasi titolo e sono venduti, quali dati  complementari
per l'analisi dell'andamento dei mercati; 
  Ritenuto    fondamentale,    ai    fini    della    semplificazione
amministrativa,  istituire  una  procedura  informatizzata   per   le
registrazioni  da  parte  degli  operatori  nazionali  del   settore,
attraverso il sistema informatico agricolo nazionale (SIAN); 
  Ritenuto pertanto di dover dare attuazione ai commi 139, 140 e  142
dell'art. 4-ter del decreto-legge 15 maggio 2024, n.  63,  convertito
con legge 12 luglio 2024, n. 101, al fine di consentire  un  accurato
monitoraggio delle produzioni cerealicole nazionali, di  attivare  un
apposito registro telematico istituito nell'ambito  dei  servizi  del
sistema informativo  agricolo  nazionale  (SIAN)  ove  registrare  le
operazioni di cui ai citati commi 139 e  140,  nonche'  di  garantire
l'applicazione delle sanzioni amministrative  pecuniarie  di  cui  al
comma 142; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto s'intende per: 
    a) «Ministero», il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    b)  «prodotti»,  i  prodotti  di  cui  all'art.  2,  detenuti,  a
qualsiasi titolo, nel territorio  nazionale  da  un  operatore  delle
filiere; 
    c) «operazioni di carico» operazioni di introduzione in  azienda,
in seguito alla produzione, all'acquisto o a qualsiasi altro tipo  di
trasferimento di uno o piu' prodotti; 
    d)   «operazioni   di   scarico»   operazioni    connesse    alla
movimentazione, per vendita, cessione, trasformazione,  trasferimento
di uno o piu' prodotti; 
    e) «operatori», le aziende agricole, le cooperative, i  consorzi,
le imprese commerciali e le imprese  di  prima  trasformazione  della
filiera cerealicola che, in forma  singola  o  associata,  producono,
detengono, acquistano, vendono, cedono  uno  o  piu'  prodotti.  Sono
esclusi gli operatori delle imprese di seconda  trasformazione  ed  i
dettaglianti, ivi compresa la grande distribuzione  organizzata,  che
operano nell'ambito di attivita' commerciali; 
    f) «Registro»: il registro telematico dei cereali di cui all'art.
4-bis del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito  con  legge
12 luglio 2024, n. 101; 
    g) «registrazioni», annotazioni nel registro delle operazioni  di
carico  o  scarico,  come  definite  alle  lettere  c)  e   d),   dei
quantitativi dei prodotti movimentati secondo le modalita'  riportate
nell'allegato; 
    h) «reimpiego aziendale», il quantitativo  di  prodotto  raccolto
nella propria  azienda  agricola  che  non  e'  posto  in  commercio,
destinato ad essere utilizzato nella stessa  azienda  anche  per  usi
zootecnici; 
    i) «SIAN»: il Sistema informativo agricolo nazionale; 
    l) «portale Mipaaf-Sian»: il sito  http://mipaaf.sian.it  sezione
Agricoltura.