La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Autorizzazione alla ratifica
1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare i
seguenti atti internazionali:
a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e la Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo in merito
all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento di progetti nei
Paesi destinatari della Banca europea per la ricostruzione e lo
sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024;
b) Accordo di garanzia (Progetto di ripristino emergenziale di
centrali idroelettriche) tra il Governo dell'Ucraina, la Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della
Repubblica italiana, con Allegati, fatto a Monaco il 17 febbraio
2024;
c) Accordo di supporto al progetto e cessione tra la Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo e il Governo della
Repubblica italiana, con riferimento al progetto di ripristino
emergenziale delle centrali idroelettriche, con Allegati, fatto a
Monaco il 17 febbraio 2024;
d) Dichiarazione di adesione tra la Societa' per azioni
«Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica italiana e la Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di
ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco
il 17 febbraio 2024.