La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
 
                    Autorizzazione alla ratifica 
 
  1. Il Presidente della Repubblica e'  autorizzato  a  ratificare  i
seguenti atti internazionali: 
    a) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana  e  la  Banca
europea   per   la   ricostruzione   e   lo   sviluppo   in    merito
all'approntamento congiunto e/o al cofinanziamento  di  progetti  nei
Paesi destinatari della Banca  europea  per  la  ricostruzione  e  lo
sviluppo, fatto a Monaco il 17 febbraio 2024; 
    b) Accordo di garanzia (Progetto di  ripristino  emergenziale  di
centrali  idroelettriche)  tra  il  Governo  dell'Ucraina,  la  Banca
europea per la  ricostruzione  e  lo  sviluppo  e  il  Governo  della
Repubblica italiana, con Allegati, fatto  a  Monaco  il  17  febbraio
2024; 
    c) Accordo di supporto  al  progetto  e  cessione  tra  la  Banca
europea per la  ricostruzione  e  lo  sviluppo  e  il  Governo  della
Repubblica  italiana,  con  riferimento  al  progetto  di  ripristino
emergenziale delle centrali idroelettriche,  con  Allegati,  fatto  a
Monaco il 17 febbraio 2024; 
    d)  Dichiarazione  di  adesione  tra  la  Societa'   per   azioni
«Ukrhydroenergo», il Governo della Repubblica  italiana  e  la  Banca
europea per la ricostruzione e lo sviluppo concernente il progetto di
ripristino emergenziale delle centrali idroelettriche, fatto a Monaco
il 17 febbraio 2024.