IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile Visti gli articoli 25, 26 e 27 del decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1; Visto il decreto del 19 ottobre 2024 del Ministro per la protezione civile e le politiche del mare recante la dichiarazione dello stato di mobilitazione del Servizio nazionale della protezione civile in conseguenza delle avverse condizioni meteorologiche che interessano il territorio della Regione Emilia-Romagna a partire dal 17 ottobre 2024; Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, con la quale e' stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi, a partire dal giorno 17 ottobre 2024, nel territorio della Regione Emilia-Romagna; Considerato che i territori in rassegna sono stati interessati da fenomeni meteorologici di eccezionale intensita' che hanno determinato una grave situazione di pericolo per l'incolumita' delle persone e l'evacuazione di numerose famiglie dalle loro abitazioni; Considerato che i summenzionati eventi hanno provocato l'esondazione di corsi d'acqua, lo smottamento di versanti, allagamenti, movimenti franosi, nonche' gravi danneggiamenti alle infrastrutture viarie, ad edifici pubblici e privati, alle opere di difesa idraulica ed alla rete dei servizi essenziali; Ravvisata la necessita' di operare un raccordo con la gestione commissariale gia' in essere, di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024, per gli eventi che hanno interessato i medesimi territori a partire dal 17 settembre scorso; Ravvisata la necessita' di disporre l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare l'emergenza in rassegna; Atteso che la situazione emergenziale in atto, per i caratteri d'urgenza, non consente l'espletamento di procedure ordinarie, bensi' richiede l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Dispone: Art. 1 Raccordo tra la gestione commissariale di cui all'OCDPC n. 1100/2024 e il presente contesto emergenziale 1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, la vicepresidente facente funzioni di presidente della Regione Emilia-Romagna, gia' commissario delegato ai sensi dell'art. 1, comma 1, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 1100 del 21 settembre 2024, opera in qualita' di commissario delegato, assicurando il necessario raccordo tra le due gestioni, anche per il presente contesto emergenziale. 2. A tal fine, si applicano integralmente, fino al termine di vigenza dello stato di emergenza di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024 indicata in premessa, le disposizioni di cui agli articoli da 1, comma 2, a 7 e agli articoli da 9 a 12 della citata OCDPC n. 1100/2024. 3. Conseguentemente, fermo restando quanto previsto al comma 2, i termini previsti dalla predetta OCDPC n. 1100/2024 sono aggiornati, in relazione al contesto emergenziale in rassegna, come segue: i) i termini per la presentazione della rimodulazione del piano degli interventi urgenti di cui all'art. 1, comma 3, a valere sulle risorse di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 29 ottobre 2024, nonche' per la ricognizione degli ulteriori fabbisogni di cui all'art. 4, comma 1, decorrono dalla data di pubblicazione della presente ordinanza; ii) l'obbligo di relazione trimestrale della rimodulazione del piano di cui alla lettera i) viene assolto secondo le modalita' e le tempistiche indicate nell'art. 10; iii) sono escluse dalla ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario di cui all'art. 12 le strutture operative statali e le regioni e le province autonome impegnate nell'ambito delle rispettive colonne mobili.