IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
di concerto con
IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY
Vista la legge n. 241 del 1990 recante nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi, e in particolare l'art. 12;
Visto il regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41 e successive modifiche e
integrazioni;
Visto il regolamento (UE) 2022/2472 della Commissione del 14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con il mercato interno, in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali;
Vista la comunicazione della Commissione (2022/C 485/01)
riguardante gli orientamenti per gli aiuti di Stato nei settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali;
Vista la decisione della Commissione europea C (2015) 9742 final
del 6 gennaio 2016 relativa all'aiuto di Stato SA42821 - Contratti di
filiera e di distretto, cosi' come modificata con decisione C (2020)
5920 final del 7 settembre 2020;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante
disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, l'art. 5,
rubricato «Procedura valutativa»;
Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 e successive
modifiche e integrazioni riguardante orientamento e modernizzazione
del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57;
Visto in particolare l'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente
«Distretti del cibo», che al comma 2 definisce i Distretti del cibo;
Visto in particolare l'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio
2001, n. 228 e successive modifiche e integrazioni, concernente i
«Distretti del cibo», che al comma 4 stabilisce che «al fine di
sostenere gli interventi di creazione e il consolidamento dei
Distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti
di distretto, di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre
2002, n. 289»;
Visto l'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003), contenuto al Capo
V «finanziamenti degli investimenti», che istituisce i contratti di
filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera
del sistema agricolo e agroalimentare e il rafforzamento dei
distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate;
Visto l'art. 66, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289
(legge finanziaria 2003) che stabilisce che «i criteri, le modalita'
e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui al comma 1
sono definiti con decreto del Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»;
Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive
modifiche e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di
soggetti e attivita', integrita' aziendale e semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2, lettere
d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico,
sociale e territoriale» convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 101, recante
«Ulteriori disposizioni per la modernizzazione dei settori
dell'agricoltura e delle foreste a norma dell'art. 1, comma 2 della
legge 7 marzo 2003, n. 38»;
Visto il decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante «Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» convertito, con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, ed in particolare
l'art. 3, comma 4-ter, relativo all'introduzione del «Contratto di
rete», e successive modifiche e integrazioni;
Vista la legge 3 febbraio 2011, n. 4 recante «Disposizioni in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari» e, in
particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di filiera e
di distretto a tutto il territorio nazionale;
Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei
beni e delle attivita' culturali e del turismo, delle politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e disabilita'»
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97;
Visto l'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 di
modifica dell'art. 13 del decreto legislativo n. 228/2001 con cui
sono stati istituiti i Distretti del cibo;
Visto il decreto ministeriale. n. 7775 del 22 luglio 2019 recante i
criteri le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi
di cui all'art. 1, comma 499 della legge 27 dicembre 2017, n. 205
(Distretti del cibo);
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 72/2019 nel
giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 499, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale, richiamando che «il comma 4
del novellato art. 13 prevede, inoltre, che «al fine di sostenere gli
interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del
cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di distretto
di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289»,
chiarisce che «i contratti di distretto sono i contratti tra il
MIPAAF e le imprese facenti parte dei distretti, volti ad agevolare
le attivita' agricole e agroalimentari»;
Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n. 7845 del 15
novembre 2019, la quale prevede che «qualora lo stanziamento
finanziario sia contingentato, l'individuazione dei beneficiari
richiede una comparazione tra tutti gli interessati, preceduta da un
avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di interesse, si'
da valutare, anche mediante l'intervento di una commissione di
esperti appositamente nominata, la maggiore rispondenza delle diverse
proposte ai criteri precedentemente determinati e definire cosi' chi
sia maggiormente meritevole di ricevere il pubblico denaro»;
Visto il decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173 «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri»
convertito con modificazioni con la legge n. 204 del 2022, con cui il
Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali assume
la denominazione di «Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste»;
Ritenuta la opportunita' di prevedere una razionalizzazione e
semplificazione dei processi amministrativi nell'ottica di garantire
la maggiore efficacia ed efficienza dell'azione pubblica;
Ritenuta la opportunita' di sostenere ulteriori interventi per la
creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo;
Ritenuta, la necessita' di ridefinire ai sensi dell'art. 66, comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) «i
criteri, le modalita' e le procedure per l'attuazione delle
iniziative di cui al comma 1» con decreto del Ministro, sentita la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
Province autonome di Trento e di Bolzano;
Ritenuta la necessita' di definire, ai sensi del richiamato art. 1,
comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 con decreto del
Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, di concerto con il Ministro delle imprese e del made in
Italy, i nuovi criteri, modalita' e procedure per l'attuazione degli
interventi per la creazione e il consolidamento dei Distretti del
cibo;
Considerato che i Distretti del cibo sono stati istituiti al fine
di fornire a livello nazionale risorse e opportunita' per la crescita
e il rilancio sia delle filiere sia dei territori nel loro complesso
mirando a favorire lo sviluppo territoriale, la coesione, e
l'inclusione sociale, favorendo l'integrazione di attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale;
Considerato che i Distretti del cibo hanno come ulteriori scopi la
sicurezza alimentare, la diminuzione dell'impatto ambientale delle
produzioni e la riduzione dello spreco alimentare e la salvaguardia
del territorio e del paesaggio rurale attraverso le attivita'
agricole e agroalimentari;
Considerato il ruolo imprescindibile delle regioni per il
riconoscimento dei Distretti del cibo e per la conoscenza dei
fabbisogni dei territori regionali in cui ricadono i suddetti
distretti al fine di raggiungere gli scopi sopra citati;
Considerata, altresi', l'opportunita' di valorizzare un prodotto
agroalimentare tipico del territorio del distretto, come previsto
dall'art. 13, comma 2, lettera b), del decreto legislativo n.
228/2001 come modificato dall'art. 1, comma 499, della legge 27
dicembre 2017, n. 205;
Considerata la necessita' di creare un nuovo strumento quadro in
grado di costituire il presupposto giuridico per i successivi
interventi attuativi dei Distretti del cibo, nella misura che verra'
autorizzata con decisione della Commissione europea;
Considerata la necessita' che la base giuridica costituita dal
presente decreto sia idonea a utilizzare fonti di finanziamento
diverse e ulteriori rispetto a quelle ad oggi disponibili, nei limiti
della decisione di autorizzazione dell'aiuto;
Visto che le risorse finanziarie disponibili per la concessione
delle agevolazioni previste dal presente decreto sono individuate a
valere sulle disponibilita' presenti sul capitolo di spesa 7049
«Contributi per sostenere gli interventi per la creazione e il
consolidamento dei Distretti del cibo» dello stato di previsione
della spesa del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
Acquisito il formale concerto sul testo di provvedimento in
oggetto, con nota MIMIT Ministero delle imprese e del made in Italy
prot. n. 0018329 del 9 settembre 2024;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 12 settembre 2024;
Decreta:
Art. 1
Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) «Commercializzazione di prodotti agricoli»: la detenzione o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere, mettere
in vendita, consegnare o immettere sul mercato in qualsiasi altro
modo detto prodotto, esclusa la prima vendita da parte di un
produttore primario a rivenditori o imprese di trasformazione e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale prima vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata commercializzazione se avviene in locali separati
riservati a tale scopo;
b) «Accordo di distretto»: l'accordo sottoscritto dai diversi
soggetti operanti nel territorio del Distretto del cibo, che
individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le azioni, incluso
il programma, i tempi di realizzazione, i risultati e gli obblighi
reciproci dei soggetti beneficiari;
c) «Contratto di distretto»: il contratto tra il Ministero e i
soggetti proponenti che hanno sottoscritto un accordo di distretto, e
che, in base alla normativa regionale, rappresenta il distretto di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e sue
modificazioni, finalizzato alla realizzazione di un programma volto a
rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi;
d) «Contratto di rete»: il contratto di cui all'art. 3, comma
4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 e successive
modifiche e integrazioni;
e) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto,
calcolato in percentuale delle spese ammissibili, erogato dal
Ministero e/o dalle regioni e province autonome;
f) «Imprese del distretto»: le micro, piccole, medie o grandi
imprese del distretto che hanno sede o unita' produttive nel
territorio distrettuale e che concorrono direttamente alla
produzione, raccolta, trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli e agroalimentari;
g) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste;
h) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri di
cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472 o all'allegato I
del regolamento (UE) n. 651/2014;
i) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato I del
trattato ad eccezione dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura
elencati nell'allegato I del regolamento (UE) n. 1379/2013 del
Parlamento europeo e del Consiglio;
j) «Progetto»: il programma di interventi proposto dal singolo
soggetto beneficiario aderente ad un accordo di distretto;
k) «Programma»: l'insieme dei progetti proposti dai soggetti
della filiera aderenti ad un accordo di distretto;
l) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero in attuazione
del presente decreto;
m) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore
della produzione primaria, della trasformazione e della
commercializzazione di prodotti agricoli;
n) «Soggetto beneficiario»: soggetto ammesso alle agevolazioni
previste da ciascun provvedimento, sottoscrittore del contratto di
distretto;
o) «Soggetto istruttore»: il competente ufficio della Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare, che svolge
i compiti di cui all'art. 9 del presente decreto;
p) «Soggetto proponente»: il soggetto individuato dai soggetti
beneficiari, che assume il ruolo di referente nei confronti del
Ministero e della regione circa l'esecuzione del programma, nonche'
la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i rapporti con
il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita' di
erogazione delle agevolazioni;
q) «Trasformazione di prodotti agricoli»: qualsiasi trattamento
subito da un prodotto agricolo a seguito del quale il prodotto
ottenuto resta un prodotto agricolo o e' trasformato in un prodotto
non agricolo per il quale troveranno applicazione le condizioni di
cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta per
le attivita' realizzate nell'azienda agricola necessarie per
preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita;
r) «Prodotto tipico»: DOP e IGP dei prodotti agricoli ed
alimentari e del settore vitivinicolo e PAT iscritti nell'elenco
nazionale presenti nel distretto;
s) «Portale»: piattaforma informatica predisposta dal Ministero
per il caricamento da parte dei soggetti proponenti e dei soggetti
beneficiari della domanda e della ulteriore documentazione richiesta
nonche' per la gestione della procedura di istruttoria e valutazione
da parte del Ministero.