IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
  Vista la legge n. 241 del 1990 recante nuove norme  in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi, e in particolare l'art. 12; 
  Visto il regolamento (UE) n.  651/2014  della  Commissione  del  17
giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il
mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato
e, in particolare, gli articoli 17, 19 e 41 e successive modifiche  e
integrazioni; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2022/2472  della  Commissione  del  14
dicembre 2022 che dichiara compatibili con  il  mercato  interno,  in
applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul  funzionamento
dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e
forestale e nelle zone rurali; 
  Vista  la   comunicazione   della   Commissione   (2022/C   485/01)
riguardante gli orientamenti per  gli  aiuti  di  Stato  nei  settori
agricolo e forestale e nelle zone rurali; 
  Vista la decisione della Commissione europea C  (2015)  9742  final
del 6 gennaio 2016 relativa all'aiuto di Stato SA42821 - Contratti di
filiera e di distretto, cosi' come modificata con decisione C  (2020)
5920 final del 7 settembre 2020; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
disposizioni per la razionalizzazione degli  interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo  1997,  n.  59  e,  in  particolare,  l'art.  5,
rubricato «Procedura valutativa»; 
  Visto il decreto legislativo 18 maggio 2001, n.  228  e  successive
modifiche e integrazioni riguardante orientamento  e  modernizzazione
del settore agricolo a norma dell'art. 7 della legge 5 marzo 2001, n.
57; 
  Visto in particolare l'art. 13 del decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 228  e  successive  modifiche  e  integrazioni,  concernente
«Distretti del cibo», che al comma 2 definisce i Distretti del cibo; 
  Visto in particolare l'art. 13 del decreto  legislativo  18  maggio
2001, n. 228 e successive modifiche  e  integrazioni,  concernente  i
«Distretti del cibo», che al comma  4  stabilisce  che  «al  fine  di
sostenere  gli  interventi  di  creazione  e  il  consolidamento  dei
Distretti del cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti
di distretto, di cui all'art. 66, comma 1, della  legge  27  dicembre
2002, n. 289»; 
  Visto l'art. 66, comma 1, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289
recante «Disposizioni  per  la  formazione  del  bilancio  annuale  e
pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2003), contenuto al  Capo
V «finanziamenti degli investimenti», che istituisce i  contratti  di
filiera e di distretto, al fine di favorire l'integrazione di filiera
del  sistema  agricolo  e  agroalimentare  e  il  rafforzamento   dei
distretti agroalimentari nelle aree sottoutilizzate; 
  Visto l'art. 66, comma 2, della legge  27  dicembre  2002,  n.  289
(legge finanziaria 2003) che stabilisce che «i criteri, le  modalita'
e le procedure per l'attuazione delle iniziative di cui  al  comma  1
sono definiti con decreto del Ministro  delle  politiche  agricole  e
forestali, sentita la Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo
Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano»; 
  Visto il decreto legislativo 29 marzo  2004,  n.  99  e  successive
modifiche  e  integrazioni,  recante  «Disposizioni  in  materia   di
soggetti  e  attivita',  integrita'   aziendale   e   semplificazione
amministrativa in agricoltura, a norma dell'art. 1, comma 2,  lettere
d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante  «Disposizioni
urgenti nell'ambito del Piano di azione per  lo  sviluppo  economico,
sociale e territoriale» convertito dalla legge 14 maggio 2005, n. 80; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  101,  recante
«Ulteriori  disposizioni   per   la   modernizzazione   dei   settori
dell'agricoltura e delle foreste a norma dell'art. 1, comma  2  della
legge 7 marzo 2003, n. 38»; 
  Visto il decreto-legge 10 febbraio  2009,  n.  5,  recante  «Misure
urgenti a sostegno dei settori industriali in crisi» convertito,  con
modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33,  ed  in  particolare
l'art. 3, comma 4-ter, relativo all'introduzione  del  «Contratto  di
rete», e successive modifiche e integrazioni; 
  Vista la legge 3 febbraio  2011,  n.  4  recante  «Disposizioni  in
materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari» e, in
particolare, l'art. 1 recante l'estensione dei contratti di filiera e
di distretto a tutto il territorio nazionale; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante «Disposizioni
urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei  Ministeri  dei
beni e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  delle  politiche
agricole alimentari e forestali e dell'ambiente e  della  tutela  del
territorio e del mare, nonche' in materia di famiglia e  disabilita'»
convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2018, n. 97; 
  Visto l'art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205  di
modifica dell'art. 13 del decreto legislativo  n.  228/2001  con  cui
sono stati istituiti i Distretti del cibo; 
  Visto il decreto ministeriale. n. 7775 del 22 luglio 2019 recante i
criteri le modalita' e le procedure per l'attuazione degli interventi
di cui all'art. 1, comma 499 della legge 27  dicembre  2017,  n.  205
(Distretti del cibo); 
  Vista  la  sentenza  della  Corte  costituzionale  n.  72/2019  nel
giudizio di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 499, della
legge 27 dicembre 2017, n. 205, la quale, richiamando che «il comma 4
del novellato art. 13 prevede, inoltre, che «al fine di sostenere gli
interventi per la creazione e il  consolidamento  dei  Distretti  del
cibo si applicano le disposizioni relative ai contratti di  distretto
di cui all'art. 66, comma 1, della legge 27 dicembre 2002,  n.  289»,
chiarisce che «i contratti di  distretto  sono  i  contratti  tra  il
MIPAAF e le imprese facenti parte dei distretti, volti  ad  agevolare
le attivita' agricole e agroalimentari»; 
  Vista la sentenza del Consiglio di Stato, sez. V, n.  7845  del  15
novembre  2019,  la  quale  prevede  che  «qualora  lo   stanziamento
finanziario  sia  contingentato,  l'individuazione  dei   beneficiari
richiede una comparazione tra tutti gli interessati, preceduta da  un
avviso pubblico per raccogliere le manifestazioni di  interesse,  si'
da valutare,  anche  mediante  l'intervento  di  una  commissione  di
esperti appositamente nominata, la maggiore rispondenza delle diverse
proposte ai criteri precedentemente determinati e definire cosi'  chi
sia maggiormente meritevole di ricevere il pubblico denaro»; 
  Visto il decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173  «Disposizioni
urgenti in materia di  riordino  delle  attribuzioni  dei  Ministeri»
convertito con modificazioni con la legge n. 204 del 2022, con cui il
Ministero delle politiche agricole agroalimentari e forestali  assume
la denominazione di  «Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste»; 
  Ritenuta la  opportunita'  di  prevedere  una  razionalizzazione  e
semplificazione dei processi amministrativi nell'ottica di  garantire
la maggiore efficacia ed efficienza dell'azione pubblica; 
  Ritenuta la opportunita' di sostenere ulteriori interventi  per  la
creazione e il consolidamento dei Distretti del cibo; 
  Ritenuta, la necessita' di ridefinire ai sensi dell'art. 66,  comma
2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria  2003)  «i
criteri,  le  modalita'  e  le  procedure  per   l'attuazione   delle
iniziative di cui al comma 1» con decreto del  Ministro,  sentita  la
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
Province autonome di Trento e di Bolzano; 
  Ritenuta la necessita' di definire, ai sensi del richiamato art. 1,
comma 499, della legge 27 dicembre  2017,  n.  205  con  decreto  del
Ministro  dell'agricoltura,  della  sovranita'  alimentare  e   delle
foreste, di concerto con il Ministro delle  imprese  e  del  made  in
Italy, i nuovi criteri, modalita' e procedure per l'attuazione  degli
interventi per la creazione e il  consolidamento  dei  Distretti  del
cibo; 
  Considerato che i Distretti del cibo sono stati istituiti  al  fine
di fornire a livello nazionale risorse e opportunita' per la crescita
e il rilancio sia delle filiere sia dei territori nel loro  complesso
mirando  a  favorire  lo  sviluppo  territoriale,  la   coesione,   e
l'inclusione   sociale,   favorendo   l'integrazione   di   attivita'
caratterizzate da prossimita' territoriale; 
  Considerato che i Distretti del cibo hanno come ulteriori scopi  la
sicurezza alimentare, la diminuzione  dell'impatto  ambientale  delle
produzioni e la riduzione dello spreco alimentare e  la  salvaguardia
del  territorio  e  del  paesaggio  rurale  attraverso  le  attivita'
agricole e agroalimentari; 
  Considerato  il  ruolo  imprescindibile  delle   regioni   per   il
riconoscimento dei  Distretti  del  cibo  e  per  la  conoscenza  dei
fabbisogni  dei  territori  regionali  in  cui  ricadono  i  suddetti
distretti al fine di raggiungere gli scopi sopra citati; 
  Considerata, altresi', l'opportunita' di  valorizzare  un  prodotto
agroalimentare tipico del territorio  del  distretto,  come  previsto
dall'art. 13,  comma  2,  lettera  b),  del  decreto  legislativo  n.
228/2001 come modificato dall'art.  1,  comma  499,  della  legge  27
dicembre 2017, n. 205; 
  Considerata la necessita' di creare un nuovo  strumento  quadro  in
grado  di  costituire  il  presupposto  giuridico  per  i  successivi
interventi attuativi dei Distretti del cibo, nella misura che  verra'
autorizzata con decisione della Commissione europea; 
  Considerata la necessita' che  la  base  giuridica  costituita  dal
presente decreto sia  idonea  a  utilizzare  fonti  di  finanziamento
diverse e ulteriori rispetto a quelle ad oggi disponibili, nei limiti
della decisione di autorizzazione dell'aiuto; 
  Visto che le risorse finanziarie  disponibili  per  la  concessione
delle agevolazioni previste dal presente decreto sono  individuate  a
valere sulle disponibilita'  presenti  sul  capitolo  di  spesa  7049
«Contributi per sostenere  gli  interventi  per  la  creazione  e  il
consolidamento dei Distretti del  cibo»  dello  stato  di  previsione
della  spesa  del  Ministero   dell'agricoltura,   della   sovranita'
alimentare e delle foreste; 
  Acquisito  il  formale  concerto  sul  testo  di  provvedimento  in
oggetto, con nota MIMIT Ministero delle imprese e del made  in  Italy
prot. n. 0018329 del 9 settembre 2024; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella
seduta del 12 settembre 2024; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «Commercializzazione di prodotti agricoli»:  la  detenzione  o
l'esposizione di un prodotto agricolo allo scopo di vendere,  mettere
in vendita, consegnare o immettere sul  mercato  in  qualsiasi  altro
modo detto  prodotto,  esclusa  la  prima  vendita  da  parte  di  un
produttore primario a  rivenditori  o  imprese  di  trasformazione  e
qualsiasi attivita' che prepara il prodotto per tale  prima  vendita;
la vendita da parte di un produttore primario a consumatori finali e'
considerata  commercializzazione  se  avviene  in   locali   separati
riservati a tale scopo; 
    b) «Accordo di distretto»:  l'accordo  sottoscritto  dai  diversi
soggetti  operanti  nel  territorio  del  Distretto  del  cibo,   che
individua il soggetto proponente, gli obiettivi, le  azioni,  incluso
il programma, i tempi di realizzazione, i risultati  e  gli  obblighi
reciproci dei soggetti beneficiari; 
    c) «Contratto di distretto»: il contratto tra il  Ministero  e  i
soggetti proponenti che hanno sottoscritto un accordo di distretto, e
che, in base alla normativa regionale, rappresenta  il  distretto  di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, e sue
modificazioni, finalizzato alla realizzazione di un programma volto a
rafforzare lo sviluppo economico e sociale dei distretti stessi; 
    d) «Contratto di rete»: il contratto di  cui  all'art.  3,  comma
4-ter, del decreto-legge 10  febbraio  2009,  n.  5,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  9  aprile  2009,  n.  33  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    e) «Contributo in conto capitale»: il contributo a fondo perduto,
calcolato  in  percentuale  delle  spese  ammissibili,  erogato   dal
Ministero e/o dalle regioni e province autonome; 
    f) «Imprese del distretto»: le micro,  piccole,  medie  o  grandi
imprese  del  distretto  che  hanno  sede  o  unita'  produttive  nel
territorio  distrettuale   e   che   concorrono   direttamente   alla
produzione,  raccolta,  trasformazione   e   commercializzazione   di
prodotti agricoli e agroalimentari; 
    g) «Ministero»: il Ministero dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste; 
    h) «PMI»: le piccole e medie imprese che soddisfano i criteri  di
cui all'allegato I del regolamento (UE) 2022/2472  o  all'allegato  I
del regolamento (UE) n. 651/2014; 
    i) «Prodotto agricolo»: i prodotti elencati nell'allegato  I  del
trattato ad eccezione dei prodotti della  pesca  e  dell'acquacoltura
elencati nell'allegato  I  del  regolamento  (UE)  n.  1379/2013  del
Parlamento europeo e del Consiglio; 
    j) «Progetto»: il programma di interventi  proposto  dal  singolo
soggetto beneficiario aderente ad un accordo di distretto; 
    k) «Programma»: l'insieme  dei  progetti  proposti  dai  soggetti
della filiera aderenti ad un accordo di distretto; 
    l) «Provvedimenti»: i bandi emanati dal Ministero  in  attuazione
del presente decreto; 
    m) «Settore agricolo»: l'insieme delle imprese attive nel settore
della   produzione   primaria,   della   trasformazione    e    della
commercializzazione di prodotti agricoli; 
    n) «Soggetto beneficiario»: soggetto  ammesso  alle  agevolazioni
previste da ciascun provvedimento, sottoscrittore  del  contratto  di
distretto; 
    o) «Soggetto istruttore»: il competente ufficio  della  Direzione
generale per la promozione della qualita' agroalimentare, che  svolge
i compiti di cui all'art. 9 del presente decreto; 
    p) «Soggetto proponente»: il soggetto  individuato  dai  soggetti
beneficiari, che assume il  ruolo  di  referente  nei  confronti  del
Ministero e della regione circa l'esecuzione del  programma,  nonche'
la rappresentanza dei soggetti beneficiari per tutti i  rapporti  con
il Ministero medesimo, ivi inclusi quelli relativi alle attivita'  di
erogazione delle agevolazioni; 
    q) «Trasformazione di prodotti agricoli»:  qualsiasi  trattamento
subito da un prodotto  agricolo  a  seguito  del  quale  il  prodotto
ottenuto resta un prodotto agricolo o e' trasformato in  un  prodotto
non agricolo per il quale troveranno applicazione  le  condizioni  di
cui all'art. 17 del regolamento (UE) n. 651/2014, eccezion fatta  per
le  attivita'  realizzate  nell'azienda   agricola   necessarie   per
preparare un prodotto animale o vegetale alla prima vendita; 
    r)  «Prodotto  tipico»:  DOP  e  IGP  dei  prodotti  agricoli  ed
alimentari e del settore  vitivinicolo  e  PAT  iscritti  nell'elenco
nazionale presenti nel distretto; 
    s) «Portale»: piattaforma informatica predisposta  dal  Ministero
per il caricamento da parte dei soggetti proponenti  e  dei  soggetti
beneficiari della domanda e della ulteriore documentazione  richiesta
nonche' per la gestione della procedura di istruttoria e  valutazione
da parte del Ministero.