IL MINISTRO
PER LE DISABILITA'
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
IL MINISTRO
PER GLI AFFARI REGIONALI
E LE AUTONOMIE
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE
E DEL MERITO
IL MINISTRO DELL'INTERNO
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma
dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive
modificazioni;
Visto l'art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 24
luglio 1977, n. 616, che stabilisce che le funzioni amministrative
relative alla materia «assistenza scolastica» concernono tutte le
strutture, i servizi e le attivita' destinate a facilitare mediante
erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi individuali o
collettivi, a favore degli alunni di istituzioni scolastiche
pubbliche o private, anche se adulti, l'assolvimento dell'obbligo
scolastico nonche', per gli studenti capaci e meritevoli ancorche'
privi di mezzi, la prosecuzione degli studi. Le funzioni suddette
concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica;
l'assistenza ai minorati psico-fisici; l'erogazione gratuita dei
libri di testo agli alunni delle scuole elementari;
Visto l'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ove
si statuisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977,
n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali di
fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con handicap fisici o sensoriali, sono garantite
attivita' di sostegno mediante l'assegnazione di docenti
specializzati;
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66 e, in
particolare, gli articoli 3 e 7;
Visto l'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio
2015, n. 107;
Visto l'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, ove si statuisce che, salvo quanto previsto
dall'art. 137 dello stesso decreto legislativo, ai sensi dell'art.
128 della Costituzione sono attribuiti alle province, in relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in relazione agli
altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni concernenti
i servizi di supporto organizzativo del servizio di istruzione per
gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio;
Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per le Regioni a
statuto ordinario, disposizioni in materia di citta' metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al fine di adeguare il loro
ordinamento ai principi di sussidiarieta', differenziazione e
adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma 89, che prevede il
riordino delle funzioni non fondamentali delle province;
Viste le leggi regionali di riordino delle funzioni non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56;
Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28 dicembre 2015, n. 208
(legge di stabilita' 2016), come modificato dall'art. 1, comma 562,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che «ai fini
del completamento del processo di riordino delle funzioni delle
province, (...), le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o
sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e relative alle esigenze di cui all'art. 139, comma 1,
lettera c), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, sono
attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte salve
le disposizioni legislative regionali che alla predetta data gia'
prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province, alle
citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»;
Visto il decreto 24 agosto 2023, recante «Criteri di riparto della
quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni, del Fondo
per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni con
disabilita', e piano di riparto per l'anno 2023», della cui
pubblicazione e' stato dato avviso con comunicato pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 13 ottobre 2023, n.
240;
Visto il decreto 10 agosto 2023 recante «Riparto del contributo di
100 milioni di euro di cui al Fondo per l'assistenza all'autonomia e
alla comunicazione degli alunni con disabilita' per l'anno 2023 in
favore delle Regioni a statuto ordinario, che provvedono ad
attribuirlo alle province e alle citta' metropolitane che esercitano
le funzioni relative all'assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o
sensoriali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana il 4 ottobre 2023, n. 232;
Vista la legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante «Bilancio di
previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'art. 1:
comma 210 che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione
delle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e il sostegno a
favore delle persone con disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024
istituisce nello stato di previsione del Ministero dell'economia e
delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo
della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo unico per
l'inclusione delle persone con disabilita' con una dotazione di euro
552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui a decorrere
dall'anno 2025;
il comma 214 che dispone che l'utilizzo del Fondo di cui al comma
210, per le finalita' di cui alle lettere da a) a h) del comma 213,
e' disposto con uno o piu' decreti dell'Autorita' politica delegata
in materia di disabilita', adottati di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per le parti
di rispettiva competenza. I decreti di cui al primo periodo sono
adottati sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalita' di cui
alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede
di Conferenza unificata per le finalita' di cui alla lettera a) del
citato comma 213;
comma 213, lettera a), che individua tra le finalita' del Fondo
di cui al comma 210 il potenziamento dei servizi di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilita'
della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo e secondo grado;
comma 215 che, a decorrere dall'anno 2025, sottopone gli enti
territoriali beneficiari delle risorse di cui ai commi 210 e 211,
primo periodo, a monitoraggio e rendicontazione ai fini della
definizione degli obiettivi di servizio;
comma 212 che, a decorrere dal 1° gennaio 2024, tra gli altri
abroga i commi 179 e 180 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 23
dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri per l'anno finanziario
2024 e per il triennio 2024-2026;
Ritenuto di dover procedere al riparto della somma da destinare in
favore delle Regioni a statuto ordinario, delle Regioni a statuto
speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, delle province e
delle citta' metropolitane, per l'anno 2024, per la finalita' di cui
all'art. 1, comma 213, lettera a), della citata legge n. 213 del
2023, nell'ambito del Fondo di cui al comma 210, per il potenziamento
dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per gli
alunni con disabilita' della scuola secondaria di secondo grado, in
base al numero degli studenti con disabilita' fisiche o sensoriali
presenti nelle scuole secondarie di secondo grado nell'anno
scolastico 2023/2024;
Vista la nota del Ministero dell'istruzione e del merito -
Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali -
Direzione generale per i sistemi informativi e la statistica, prot.
n. 1770 del 29 marzo 2024, con la quale sono stati comunicati i dati
relativi agli alunni con disabilita' iscritti nell'anno scolastico
2023/2024, distinti per grado di istruzione, per provincia e per
comune della scuola;
Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, in base al
quale le Province autonome di Trento e Bolzano sono escluse dal
riparto delle leggi di settore a decorrere dall'anno 2010 a eccezione
dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui
e prestiti obbligazionari accesi dalle medesime province, dei
rapporti giuridici gia' definiti entro il 31 dicembre 2009, delle
risorse comunitarie e dei cofinanziamenti statali relativi a
interventi comunitari, comunque denominati;
Visto l'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
quale stabilisce che, a decorrere dall'anno 2022, al fine di
garantire l'unitarieta' dell'azione di Governo, nelle funzioni di
competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali
delle prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi standard
e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono
tenuti, in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie
necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad
acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28
dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle
stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
Ritenuto di assicurare anche per l'anno scolastico 2024-2025 il
livello di spesa per ogni alunno, pari a 1.340,806 euro, gia'
garantito per l'anno scolastico 2023-2024, per uno stanziamento
complessivo di 120.829.422,63 euro;
Acquisito il parere reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015,
n. 208, allo scopo integrata secondo quanto stabilito dall'art. 1,
comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del 19
giugno 2024;
Dato atto che le regioni assicurano il servizio di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione anche agli studenti dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione, quando con disabilita' sensoriale,
qualora previsto da specifiche normative applicabili a livello
regionale;
Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
25 luglio 2024;
Su proposta del Ministro per le disabilita' e di concerto con il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro per gli affari
regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito e
con il Ministro dell'interno;
Decretano:
Art. 1
Criteri di ripartizione
1. Il contributo di 120.829.422,63 euro, per l'anno 2024, per la
finalita' di cui all'art. 1, comma 213, lettera a), della legge 30
dicembre 2023, n. 213, che individua tra le finalita' del Fondo unico
per l'inclusione delle persone con disabilita', istituito ai sensi
del comma 210, per il potenziamento dei servizi di assistenza
all'autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilita'
della scuola secondaria di secondo grado e con disabilita' sensoriale
di ogni grado di istruzione, qualora previsto da specifiche normative
applicabili a livello regionale, e' erogato a favore delle Regioni a
statuto ordinario e delle Regioni a statuto speciale Sardegna,
Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, che provvedono ad attribuirlo alle
province e alle citta' metropolitane che esercitano le funzioni
relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale
degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali ai sensi dell'art.
13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Tale contributo, da considerarsi integrativo rispetto alla
copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti
alle funzioni non fondamentali delle province e citta' metropolitane,
e' ripartito secondo l'allegato A), che forma parte integrante del
presente provvedimento.
3. Qualora le funzioni di assistenza per l'autonomia e la
comunicazione personale degli alunni con disabilita' fisiche o
sensoriali siano svolte, a seguito di specifiche disposizioni
legislative regionali, da soggetti diversi dalle province e dalle
citta' metropolitane, la quota del contributo e' attribuita alla
regione, che stabilira' le modalita' di riparto tra gli enti
interessati.