IL MINISTRO 
                         PER LE DISABILITA' 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                             IL MINISTRO 
                      PER GLI AFFARI REGIONALI 
                           E LE AUTONOMIE 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
                            E DEL MERITO 
 
                      IL MINISTRO DELL'INTERNO 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante   disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto l'art. 42 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
luglio 1977, n. 616, che stabilisce che  le  funzioni  amministrative
relative alla materia «assistenza  scolastica»  concernono  tutte  le
strutture, i servizi e le attivita' destinate a  facilitare  mediante
erogazioni e provvidenze in denaro o mediante servizi  individuali  o
collettivi,  a  favore  degli  alunni  di   istituzioni   scolastiche
pubbliche o private, anche  se  adulti,  l'assolvimento  dell'obbligo
scolastico nonche', per gli studenti capaci  e  meritevoli  ancorche'
privi di mezzi, la prosecuzione degli  studi.  Le  funzioni  suddette
concernono fra l'altro: gli interventi di assistenza medico-psichica;
l'assistenza ai  minorati  psico-fisici;  l'erogazione  gratuita  dei
libri di testo agli alunni delle scuole elementari; 
  Visto l'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  ove
si statuisce che nelle scuole di ogni ordine e grado, fermo restando,
ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio  1977,
n. 616, e successive modificazioni, l'obbligo per gli enti locali  di
fornire l'assistenza per l'autonomia  e  la  comunicazione  personale
degli  alunni  con  handicap  fisici  o  sensoriali,  sono  garantite
attivita'   di   sostegno   mediante   l'assegnazione   di    docenti
specializzati; 
  Visto  il  decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  66  e,   in
particolare, gli articoli 3 e 7; 
  Visto l'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13  luglio
2015, n. 107; 
  Visto l'art. 139, comma 1, lettera c), del decreto  legislativo  31
marzo 1998, n. 112, ove  si  statuisce  che,  salvo  quanto  previsto
dall'art. 137 dello stesso decreto legislativo,  ai  sensi  dell'art.
128 della Costituzione sono attribuiti alle  province,  in  relazione
all'istruzione secondaria superiore, e ai comuni, in  relazione  agli
altri gradi inferiori di scuola, i compiti e le funzioni  concernenti
i servizi di supporto organizzativo del servizio  di  istruzione  per
gli alunni con handicap o in situazione di svantaggio; 
  Vista la legge 7 aprile 2014, n. 56, che detta, per  le  Regioni  a
statuto ordinario, disposizioni in materia di  citta'  metropolitane,
province, unioni e fusioni di comuni al  fine  di  adeguare  il  loro
ordinamento  ai  principi  di  sussidiarieta',   differenziazione   e
adeguatezza e, in particolare, l'art. 1, comma  89,  che  prevede  il
riordino delle funzioni non fondamentali delle province; 
  Viste  le  leggi  regionali  di   riordino   delle   funzioni   non
fondamentali emanate in attuazione della legge 7 aprile 2014, n. 56; 
  Visto l'art. 1, comma 947, della legge 28  dicembre  2015,  n.  208
(legge di stabilita' 2016), come modificato dall'art. 1,  comma  562,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, il quale prevede che  «ai  fini
del completamento del  processo  di  riordino  delle  funzioni  delle
province, (...), le funzioni relative all'assistenza per  l'autonomia
e la comunicazione personale degli alunni con disabilita'  fisiche  o
sensoriali, di cui all'art. 13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992,
n. 104, e relative alle  esigenze  di  cui  all'art.  139,  comma  1,
lettera c), del decreto legislativo  31  marzo  1998,  n.  112,  sono
attribuite alle regioni a decorrere dal 1° gennaio 2016, fatte  salve
le disposizioni legislative regionali che  alla  predetta  data  gia'
prevedono l'attribuzione delle predette funzioni alle province,  alle
citta' metropolitane o ai comuni, anche in forma associata. (...)»; 
  Visto il decreto 24 agosto 2023, recante «Criteri di riparto  della
quota parte di 100 milioni di euro, in favore dei comuni,  del  Fondo
per l'assistenza all'autonomia e alla comunicazione degli alunni  con
disabilita',  e  piano  di  riparto  per  l'anno  2023»,  della   cui
pubblicazione e' stato dato avviso con  comunicato  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana il 13 ottobre  2023,  n.
240; 
  Visto il decreto 10 agosto 2023 recante «Riparto del contributo  di
100 milioni di euro di cui al Fondo per l'assistenza all'autonomia  e
alla comunicazione degli alunni con disabilita' per  l'anno  2023  in
favore  delle  Regioni  a  statuto  ordinario,  che   provvedono   ad
attribuirlo alle province e alle citta' metropolitane che  esercitano
le  funzioni   relative   all'assistenza   per   l'autonomia   e   la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana il 4 ottobre 2023, n. 232; 
  Vista la legge 30 dicembre  2023,  n.  213,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2024  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2024-2026» e, in particolare, l'art. 1: 
    comma 210 che, al fine di assicurare un'efficiente programmazione
delle politiche per l'inclusione, l'accessibilita' e  il  sostegno  a
favore delle persone con disabilita', a decorrere dal 1° gennaio 2024
istituisce nello stato di previsione del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze, per il successivo trasferimento al  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,  il  Fondo  unico  per
l'inclusione delle persone con disabilita' con una dotazione di  euro
552.177.454 per l'anno 2024 e di euro 231.807.485 annui  a  decorrere
dall'anno 2025; 
    il comma 214 che dispone che l'utilizzo del Fondo di cui al comma
210, per le finalita' di cui alle lettere da a) a h) del  comma  213,
e' disposto con uno o piu' decreti dell'Autorita'  politica  delegata
in materia di disabilita',  adottati  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri per  le  parti
di rispettiva competenza. I decreti di  cui  al  primo  periodo  sono
adottati sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, per le finalita'  di  cui
alle lettere b), c), d), e), f), g) e h) e acquisita l'intesa in sede
di Conferenza unificata per le finalita' di cui alla lettera  a)  del
citato comma 213; 
    comma 213, lettera a), che individua tra le finalita'  del  Fondo
di cui al comma  210  il  potenziamento  dei  servizi  di  assistenza
all'autonomia e alla comunicazione per  gli  alunni  con  disabilita'
della scuola dell'infanzia, della  scuola  primaria  e  della  scuola
secondaria di primo e secondo grado; 
    comma 215 che, a decorrere dall'anno  2025,  sottopone  gli  enti
territoriali beneficiari delle risorse di cui ai  commi  210  e  211,
primo  periodo,  a  monitoraggio  e  rendicontazione  ai  fini  della
definizione degli obiettivi di servizio; 
    comma 212 che, a decorrere dal 1° gennaio  2024,  tra  gli  altri
abroga i commi 179 e 180 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2021, n.
234; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  23
dicembre 2023, concernente l'approvazione del bilancio di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei ministri  per  l'anno  finanziario
2024 e per il triennio 2024-2026; 
  Ritenuto di dover procedere al riparto della somma da destinare  in
favore delle Regioni a statuto ordinario,  delle  Regioni  a  statuto
speciale Sardegna, Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, delle province  e
delle citta' metropolitane, per l'anno 2024, per la finalita' di  cui
all'art. 1, comma 213, lettera a), della  citata  legge  n.  213  del
2023, nell'ambito del Fondo di cui al comma 210, per il potenziamento
dei servizi di assistenza all'autonomia e alla comunicazione per  gli
alunni con disabilita' della scuola secondaria di secondo  grado,  in
base al numero degli studenti con disabilita'  fisiche  o  sensoriali
presenti  nelle  scuole  secondarie  di   secondo   grado   nell'anno
scolastico 2023/2024; 
  Vista  la  nota  del  Ministero  dell'istruzione  e  del  merito  -
Dipartimento per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  -
Direzione generale per i sistemi informativi e la  statistica,  prot.
n. 1770 del 29 marzo 2024, con la quale sono stati comunicati i  dati
relativi agli alunni con disabilita'  iscritti  nell'anno  scolastico
2023/2024, distinti per grado di  istruzione,  per  provincia  e  per
comune della scuola; 
  Visto l'art. 2, comma 109, della legge n. 191 del 2009, in base  al
quale le Province autonome di  Trento  e  Bolzano  sono  escluse  dal
riparto delle leggi di settore a decorrere dall'anno 2010 a eccezione
dei contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui
e  prestiti  obbligazionari  accesi  dalle  medesime  province,   dei
rapporti giuridici gia' definiti entro il  31  dicembre  2009,  delle
risorse  comunitarie  e  dei  cofinanziamenti  statali   relativi   a
interventi comunitari, comunque denominati; 
  Visto l'art. 1, comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il
quale  stabilisce  che,  a  decorrere  dall'anno  2022,  al  fine  di
garantire l'unitarieta' dell'azione di  Governo,  nelle  funzioni  di
competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali
delle prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi  standard
e obiettivi di servizio,  i  Ministri  competenti  per  materia  sono
tenuti, in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie
necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli  obiettivi,  ad
acquisire il  preventivo  parere  della  Commissione  tecnica  per  i
fabbisogni standard, di cui all'art. 1,  comma  29,  della  legge  28
dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti  delle
stesse amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni,  senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica; 
  Ritenuto di assicurare anche per  l'anno  scolastico  2024-2025  il
livello di spesa  per  ogni  alunno,  pari  a  1.340,806  euro,  gia'
garantito per  l'anno  scolastico  2023-2024,  per  uno  stanziamento
complessivo di 120.829.422,63 euro; 
  Acquisito il parere reso dalla Commissione tecnica per i fabbisogni
standard, di cui all'art. 1, comma 29, della legge 28 dicembre  2015,
n. 208, allo scopo integrata secondo quanto  stabilito  dall'art.  1,
comma 592, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella seduta del  19
giugno 2024; 
  Dato atto che le  regioni  assicurano  il  servizio  di  assistenza
all'autonomia e alla comunicazione anche agli studenti  dell'infanzia
e del primo ciclo di istruzione, quando con  disabilita'  sensoriale,
qualora  previsto  da  specifiche  normative  applicabili  a  livello
regionale; 
  Acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata nella seduta del
25 luglio 2024; 
  Su proposta del Ministro per le disabilita' e di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro  per  gli  affari
regionali e le autonomie, il Ministro dell'istruzione e del merito  e
con il Ministro dell'interno; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                       Criteri di ripartizione 
 
  1. Il contributo di 120.829.422,63 euro, per l'anno  2024,  per  la
finalita' di cui all'art. 1, comma 213, lettera a),  della  legge  30
dicembre 2023, n. 213, che individua tra le finalita' del Fondo unico
per l'inclusione delle persone con disabilita',  istituito  ai  sensi
del comma  210,  per  il  potenziamento  dei  servizi  di  assistenza
all'autonomia e alla comunicazione per  gli  alunni  con  disabilita'
della scuola secondaria di secondo grado e con disabilita' sensoriale
di ogni grado di istruzione, qualora previsto da specifiche normative
applicabili a livello regionale, e' erogato a favore delle Regioni  a
statuto ordinario  e  delle  Regioni  a  statuto  speciale  Sardegna,
Sicilia e Friuli-Venezia Giulia, che provvedono ad  attribuirlo  alle
province e alle  citta'  metropolitane  che  esercitano  le  funzioni
relative all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione  personale
degli alunni con disabilita' fisiche o sensoriali ai sensi  dell'art.
13, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
  2. Tale  contributo,  da  considerarsi  integrativo  rispetto  alla
copertura finanziaria prevista nelle disposizioni regionali attinenti
alle funzioni non fondamentali delle province e citta' metropolitane,
e' ripartito secondo l'allegato A), che forma  parte  integrante  del
presente provvedimento. 
  3.  Qualora  le  funzioni  di  assistenza  per  l'autonomia  e   la
comunicazione  personale  degli  alunni  con  disabilita'  fisiche  o
sensoriali  siano  svolte,  a  seguito  di  specifiche   disposizioni
legislative regionali, da soggetti diversi  dalle  province  e  dalle
citta' metropolitane, la quota  del  contributo  e'  attribuita  alla
regione,  che  stabilira'  le  modalita'  di  riparto  tra  gli  enti
interessati.