Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10,  comma  3,  del  medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di  quelle  richiamate  nel  decreto,  trascritte
nelle note. Restano invariati il  valore  e  l'efficacia  degli  atti
legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
Disposizioni urgenti in materia di concessioni  demaniali  marittime,
  lacuali   e   fluviali   per   finalita'   turistico-ricreative   e
  sportive-Procedura di infrazione n. 2020/4118 
 
  1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 3: 
      1) al comma 1: 
        1.1) all'alinea, le parole: «Continuano  ad  avere  efficacia
fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di
consentire l'ordinata programmazione delle procedure  di  affidamento
di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del  diritto
dell'Unione europea e secondo le  modalita'  stabilite  dal  medesimo
articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027».
Gli effetti (( della disposizione di cui al presente  numero  ))  non
pregiudicano  la  validita'  delle  procedure  selettive  nonche'  la
decorrenza del rapporto concessorio, (( deliberate anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente  decreto  e,  successivamente,
fino al 30 settembre  2027  ))  con  adeguata  motivazione  ai  sensi
dell'articolo 3 della legge 7 agosto  1990,  n.  241,  nel  rispetto,
limitatamente alle procedure avviate successivamente (( alla data  di
entrata in vigore )) del presente  decreto,  delle  modalita'  e  dei
criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118; 
        1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: 
          «a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e  fluviali
per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative  e  sportive  di
cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5  ottobre  1993,  n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.
494, quelle gestite dalle societa' e associazioni  sportive  iscritte
((   nel   Registro   nazionale   ))   delle    attivita'    sportive
dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.
39, (( e quelle gestite dagli  ))  enti  del  Terzo  settore  di  cui
all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto  legislativo  3
luglio 2017, n. 117;»; 
      2) al comma 2, le  parole:  «Le  concessioni»  sono  sostituite
dalle seguenti: «Per le medesime finalita' di  cui  al  comma  1,  le
concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 settembre 2027»; 
      3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In
presenza di ragioni oggettive che impediscono  la  conclusione  della
procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo  4,
entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo,  alla
pendenza  di  un  contenzioso  o  a  difficolta'   oggettive   legate
all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente,  con
atto  motivato,  puo'  differire  il  termine   di   scadenza   delle
concessioni in essere  per  il  tempo  strettamente  necessario  alla
conclusione della procedura  e,  comunque,  non  oltre  il  31  marzo
2028.»; 
      3-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
    (( 3-bis. I titolari delle concessioni  demaniali  marittime  per
l'esercizio delle  attivita'  turistico-ricreative  e  dei  punti  di
approdo con finalita' turistico-ricreative  in  cui  sono  installati
manufatti  amovibili  di  cui  alla  lettera   e.5)   del   comma   1
dell'articolo 3 del testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001,  n.  380,  possono,  in  vigenza  del
titolo concessorio e ferma restando la  corresponsione  del  relativo
canone, fino alla data di aggiudicazione  delle  procedure  selettive
avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a),  numero  1.1),
secondo  periodo,  del  decreto-legge  16  settembre  2024,  n.  131,
mantenere installati  i  predetti  manufatti  anche  nel  periodo  di
sospensione     stagionale     dell'esercizio     delle     attivita'
turistico-ricreative. Sono fatti  salvi  eventuali  provvedimenti  di
demolizione adottati prima della data  di  entrata  in  vigore  della
presente disposizione. ))»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti trasmette alle  Camere,  entro  il  31
luglio 2027, una  relazione  concernente  lo  stato  delle  procedure
selettive al 30 giugno  2027,  evidenziando  in  particolare  l'esito
delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le  ragioni  che
ne  abbiano  eventualmente  impedito  la  conclusione.  Il   medesimo
Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una
relazione finale relativa alla conclusione delle procedure  selettive
sul territorio nazionale»; 
    b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni
demaniali   marittime,   lacuali    e    fluviali    per    finalita'
turistico-ricreative e sportive). - 1. La  procedura  di  affidamento
delle  concessioni  demaniali  marittime,  lacuali  e  fluviali   per
l'esercizio delle attivita' turistico - ricreative e sportive, di cui
all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), (( e) e f) )),  del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, (( fatto salvo  quanto  previsto
dal comma 1-bis del presente articolo, )) si svolge nel rispetto  del
diritto  dell'Unione  europea  e  dei   principi   di   liberta'   di
stabilimento,   di   pubblicita',   di   trasparenza,   di    massima
partecipazione, di non discriminazione e di parita'  di  trattamento,
anche al fine di  agevolare  la  partecipazione  delle  microimprese,
delle piccole imprese e delle imprese giovanili. 
    (( 1-bis. Fermo  restando  l'obbligo  di  versamento  del  canone
previsto, la disciplina di cui al presente articolo  non  si  applica
agli usi del demanio marittimo,  lacuale  e  fluviale  relativi  allo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma  1,  lettera
b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.  36,  qualora  dette
attivita' sportive siano svolte da federazioni  sportive,  discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva,  anche  paralimpici,
associazioni e societa' sportive dilettantistiche costituite ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36  del
2021 e iscritte  nel  Registro  nazionale  delle  attivita'  sportive
dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio  2021,  n.
39, che perseguono esclusivamente finalita' sociali, ricreative e  di
promozione del benessere psicofisico, e a condizione  che  detti  usi
del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere  considerati
come attivita' non economiche in base al diritto dell'Unione europea.
)) 
    2. L'ente  concedente,  anche  su  istanza  di  parte,  avvia  la
procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la  pubblicazione
di un bando di gara, avente i contenuti  previsti  dal  comma  4.  Il
bando e' pubblicato (( per almeno trenta  giorni  nel  sito  internet
istituzionale dell'ente concedente e nell'albo  pretorio  ))  on-line
del comune ove e' situato il bene demaniale oggetto di affidamento in
concessione, nonche',  per  le  concessioni  demaniali  di  interesse
regionale o nazionale, nel Bollettino  ufficiale  regionale  e  nella
Gazzetta  ufficiale  della  Repubblica  ((  italiana  e,  per  ))  le
concessioni  di  durata  superiore  a  dieci  anni  o  di   interesse
transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. 
    3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui  ai
commi 1  e  2  almeno  sei  mesi  prima  della  scadenza  del  titolo
concessorio.  Alla  scadenza  del  titolo  concessorio,   l'ente   ((
concedente )) non dispone  la  prosecuzione,  in  qualsiasi  forma  o
modalita' comunque denominata, del precedente  rapporto  concessorio,
(( tranne che nel caso )) in cui abbia gia' avviato la  procedura  di
affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per  il  tempo  strettamente
necessario alla sua conclusione. In sede di  prima  applicazione  del
presente  decreto,  l'ente  concedente,  con  riferimento  ai  titoli
concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2,  della
legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui
ai commi 1 e 2 in ogni caso entro il 30 giugno 2027. 
    4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati  nella
sezione  "Amministrazione   trasparente"   ((   del   sito   internet
istituzionale  ))  dell'ente  concedente   con   applicazione   delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.  Nel
bando di gara sono indicati: 
      a)  l'oggetto   e   la   finalita'   della   concessione,   con
specificazione      dell'ubicazione,      dell'estensione,      delle
caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle
opere  di  difficile   rimozione   insistenti,   compresi   eventuali
interventi manutentivi o di adeguamento strutturale  e  impiantistico
necessari per il nuovo affidamento; 
      b) il valore degli  eventuali  investimenti  non  ammortizzati,
nonche' gli obblighi di cui al comma 9; 
      c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di
cui al comma 5; 
      d) la misura del canone; 
      e) il valore dell'indennizzo di  cui  al  comma  9,  nonche'  i
termini e le modalita' di corresponsione dello stesso; 
      f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di
concessione a  garanzia  del  pagamento  del  canone  e  degli  altri
obblighi gravanti sul concessionario ((,  anche  ai  fini  di  quanto
previsto dal comma 9, quarto periodo )); 
      g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli  94  e
95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36; 
      h)  i  requisiti   di   capacita'   tecnico-professionale   dei
partecipanti, adeguati e proporzionati alla  concessione  oggetto  di
affidamento e che agevolano  la  partecipazione  delle  microimprese,
delle piccole imprese e delle imprese giovanili; 
      i) le modalita' e il termine, non inferiore  a  trenta  giorni,
per la presentazione delle domande; 
      l) il contenuto della domanda e la relativa  documentazione  da
allegare,  ivi  compreso  il  piano  economico-finanziario   atto   a
garantire la sostenibilita' economica del progetto e che  include  la
quantificazione degli investimenti da realizzare; 
      m) le modalita' di svolgimento del  sopralluogo  presso  l'area
demaniale oggetto di affidamento; 
      n) le modalita' e i termini di svolgimento della  procedura  di
affidamento; 
      o) i criteri di aggiudicazione; 
      p) lo schema di disciplinare della concessione,  contenente  le
relative condizioni; 
      q)  i  motivi   dell'eventuale   mancata   suddivisione   della
concessione in lotti  e  l'eventuale  numero  massimo  di  lotti  che
possono essere aggiudicati al medesimo offerente. 
    5. La durata della concessione non e' inferiore ((  a  ))  cinque
anni e non e' superiore (( a ))  venti  anni  ed  e'  pari  al  tempo
necessario a garantire l'ammortamento e  l'equa  remunerazione  degli
investimenti     previsti     dal     piano     economico-finanziario
dell'aggiudicatario. 
    6. Ai fini della valutazione  delle  offerte,  l'ente  concedente
applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel  rispetto  ((
dei principi )) di parita' di trattamento, di massima  partecipazione
e di proporzionalita': 
      a) l'importo offerto rispetto  all'importo  minimo  di  cui  al
comma 4, lettera e); 
      b) la qualita'  e  le  condizioni  del  servizio  offerto  agli
utenti, anche in relazione al programma di interventi (( indicato  ))
dall'offerente, con particolare riferimento a  quelli  finalizzati  a
migliorare l'accessibilita' e  la  fruibilita'  dell'area  demaniale,
anche da parte delle persone con disabilita',  nonche'  l'offerta  di
specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione; 
      c) la qualita' degli impianti, dei manufatti e  di  ogni  altro
bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio
architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali; 
      d)  l'offerta  di  servizi   integrati   che   valorizzino   le
specificita'  culturali,  folkloristiche  ed   enogastronomiche   del
territorio; 
      e)   l'incremento   e    la    diversificazione    dell'offerta
turistico-ricreativa ((, anche con riguardo  all'offerta  di  servizi
specifici per l'accessibilita' e la fruibilita'  dell'area  demaniale
da parte degli animali da affezione, all'offerta di servizi specifici
dedicati alle famiglie e all'offerta di servizi  aggiuntivi  volti  a
valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilita' )); 
      f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di  sicurezza
dei lavoratori, di protezione dell'ambiente  e  di  salvaguardia  del
patrimonio culturale; 
      g) l'impegno ad  assumere,  ((  preferibilmente  ))  in  misura
prevalente o totalitaria, per le attivita' oggetto della concessione,
personale di eta' inferiore a trentasei anni; 
      h)  l'esperienza  tecnica  e  professionale  dell'offerente  in
relazione ad attivita' turistico-ricreative comparabili, anche svolte
in regime di concessione; 
      i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti,  ha  utilizzato
una concessione quale prevalente fonte di reddito per se'  e  per  il
proprio nucleo familiare; 
      l) al fine di garantire la massima  partecipazione,  il  numero
delle  concessioni  di  cui  e'  gia'  titolare,  in  via  diretta  o
indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di  riferimento
dell'ente concedente; 
      m) il numero di  lavoratori  del  concessionario  uscente,  che
ricevono da tale attivita' la prevalente fonte di reddito per  se'  e
per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna  ad
assumere in caso di aggiudicazione della concessione. 
    7.  L'aggiudicazione  della  concessione  diviene  efficace  dopo
l'esito positivo della verifica da  parte  dell'ente  concedente  dei
requisiti  dichiarati  dall'aggiudicatario.  L'atto  che  regola   il
rapporto concessorio e' stipulato entro sessanta giorni dalla data di
efficacia  dell'aggiudicazione.  Fino  alla  data   di   stipulazione
dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area
demaniale da parte del concessionario uscente e'  comunque  legittima
anche in relazione all'articolo 1161 del  codice  della  navigazione,
approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327. 
    8. In caso di rilascio della concessione a  favore  di  un  nuovo
concessionario, l'ente concedente  puo'  ordinare  al  concessionario
uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con
provvedimento motivato ai sensi dell'articolo  49  del  codice  della
navigazione, la demolizione, a spese del medesimo,  delle  opere  non
amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario. 
    9. In caso di rilascio della concessione a  favore  di  un  nuovo
concessionario,   il   concessionario   uscente   ha    diritto    al
riconoscimento  di  un  indennizzo  a   carico   del   concessionario
subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora
ammortizzati  al  termine  della  concessione,   ivi   compresi   gli
investimenti  effettuati  in   conseguenza   di   eventi   calamitosi
debitamente  dichiarati  dalle   autorita'   competenti   ovvero   in
conseguenza di sopravvenuti obblighi  di  legge,  al  netto  di  ogni
misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e  non
rimborsata,  nonche'  pari  a  quanto  necessario  per  garantire  al
concessionario  uscente  un'equa  remunerazione  sugli   investimenti
effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di  criteri
previsti  con  decreto  del  Ministro  delle  infrastrutture  e   dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze
((,  da  adottare  ))  entro  il  31  marzo  2025.  Il  valore  degli
investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto  necessario  a
garantire un'equa remunerazione,  ai  sensi  del  primo  periodo,  e'
determinato con perizia acquisita dall'ente  concedente  prima  della
pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con
esplicita  dichiarazione  di  responsabilita'  da  parte  ((  di   un
professionista ovvero di un collegio di  professionisti  nominati  ))
dal medesimo ente  concedente  tra  cinque  nominativi  indicati  dal
Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili. Le spese della perizia di cui al  secondo  periodo
sono a carico del concessionario uscente. In caso di  rilascio  della
concessione a favore di un nuovo concessionario,  il  perfezionamento
del nuovo rapporto concessorio e' subordinato all'avvenuto  pagamento
dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non
inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di  cui
al quarto periodo e' motivo di  decadenza  dalla  concessione  e  non
determina la prosecuzione, in qualsiasi forma  o  modalita'  comunque
denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata  adozione
del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica
il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi  1  e
2. 
    10. All'articolo 03, comma 1, lettera  a),  del  decreto-legge  5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 4 dicembre  1993,  n.  494,  sono  apportate  le
seguenti modificazioni: 
      a) al (( numero )) 1)  sono  inserite,  in  fine,  le  seguenti
parole: "e di pregio naturale e ad alta redditivita'"; 
      b) al (( numero )) 2), primo periodo, sono inserite,  in  fine,
le seguenti parole: "o destinati ad attivita'  sportive,  ricreative,
sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro". 
    11. Con il decreto di cui  al  comma  9  si  provvede,  altresi',
all'aggiornamento  dell'entita'  degli   importi   unitari   previsti
dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  5  ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4  dicembre
1993, n. 494,  nonche'  dei  canoni  per  le  concessioni  lacuali  e
fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive.  In  caso  di
mancata adozione del decreto di cui al  primo  periodo,  gli  importi
unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato  decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento,
fermo  restando  quanto  previsto  dall'articolo  04   del   medesimo
decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e  fluviali  per
finalita' turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del
comma 12 (( del presente articolo )). 
    12.  Per  le  concessioni  lacuali  e  fluviali   per   finalita'
turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni
tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita' delle
aree demaniali da affidare in concessione, nonche'  dell'utilizzo  di
tali aree per attivita' sportive, ricreative, sociali e  legate  alle
tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di
lucro, ovvero per finalita' di  interesse  pubblico.  Una  quota  dei
canoni,   stabilita   dall'ente   concedente,   e'   destinata   alla
realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del  relativo
capitale naturale e di miglioramento  della  fruibilita'  delle  aree
demaniali  libere.  L'importo  del  canone  annuo,   determinato   in
applicazione dei criteri di cui al primo  periodo,  non  e'  comunque
inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo  100,  comma
4,  del  decreto-legge  14  agosto  2020,  n.  104,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
    13. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano  alle
procedure  di  affidamento  delle  concessioni  demaniali  marittime,
lacuali    e    fluviali    per    l'esercizio    delle     attivita'
turistico-ricreative  e  sportive  di  cui   al   comma   1   avviate
successivamente (( alla data di entrata in vigore ))  della  presente
disposizione e ai relativi atti concessori.». 
  2. L'articolo 10-quater del decreto-legge (( 29 dicembre  2022,  n.
198 )), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio  2023,
n. 14, e' abrogato. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  5
          agosto 2022, n. 118, recante: "Legge annuale per il mercato
          e la concorrenza 2021", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
          12 agosto 2022, n.  188,  come  modificato  dalla  presente
          legge: 
                «Art.   3    (Disposizioni    sull'efficacia    delle
          concessioni  demaniali  e  dei  rapporti  di  gestione  per
          finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. Al fine di
          consentire l'ordinata  programmazione  delle  procedure  di
          affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel
          rispetto del  diritto  dell'Unione  europea  e  secondo  le
          modalita' stabilite dal medesimo articolo 4, continuano  ad
          avere efficacia fino al 30 settembre 2027  ovvero  fino  al
          termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere
          alla data di entrata in vigore della presente  legge  sulla
          base di proroghe o rinnovi disposti anche  ai  sensi  della
          legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                  a) le concessioni demaniali  marittime,  lacuali  e
          fluviali     per      l'esercizio      delle      attivita'
          turistico-ricreative e sportive  di  cui  all'articolo  01,
          comma  1,  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.   400,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
          n.  494,  quelle  gestite  dalle  societa'  e  associazioni
          sportive iscritte nel Registro  nazionale  delle  attivita'
          sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo  28
          febbraio 2021, n. 39, e quelle gestite dagli enti del Terzo
          settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice  di  cui
          al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
                  b) i rapporti aventi  ad  oggetto  la  gestione  di
          strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti
          nel  demanio  marittimo  per   effetto   di   provvedimenti
          successivi all'inizio dell'utilizzazione. 
                2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  le
          concessioni e i rapporti di cui al comma 1,  lettere  a)  e
          b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come
          affidati  o  rinnovati  mediante  procedura  selettiva  con
          adeguate garanzie di imparzialita' e di trasparenza  e,  in
          particolare,  con  adeguata  pubblicita'  dell'avvio  della
          procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano
          ad avere efficacia sino al termine  previsto  dal  relativo
          titolo e comunque fino al 30 settembre 2027 se  il  termine
          previsto e' anteriore a tale data. 
                3. In presenza di ragioni oggettive  che  impediscono
          la  conclusione  della  procedura  selettiva,  secondo   le
          modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30  settembre
          2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza  di
          un   contenzioso   o   a   difficolta'   oggettive   legate
          all'espletamento  della   procedura   stessa,   l'autorita'
          competente, con atto motivato, puo' differire il termine di
          scadenza  delle  concessioni  in  essere   per   il   tempo
          strettamente necessario alla conclusione della procedura e,
          comunque, non oltre il 31 marzo  2028.  Fino  a  tale  data
          l'occupazione   dell'area   demaniale    da    parte    del
          concessionario  uscente  e'  comunque  legittima  anche  in
          relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione. 
                3-bis.  I  titolari   delle   concessioni   demaniali
          marittime     per     l'esercizio      delle      attivita'
          turistico-ricreative e dei punti di approdo  con  finalita'
          turistico-ricreative  in  cui  sono  installati   manufatti
          amovibili  di  cui  alla   lettera   e.5)   del   comma   1
          dell'articolo  3  del  testo   unico   delle   disposizioni
          legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno  2001,  n.
          380, possono, in vigenza del  titolo  concessorio  e  ferma
          restando la corresponsione del relativo canone,  fino  alla
          data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai
          sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera  a),  numero  1.1),
          secondo periodo, del decreto-legge 16  settembre  2024,  n.
          131, mantenere installati i predetti  manufatti  anche  nel
          periodo  di  sospensione  stagionale  dell'esercizio  delle
          attivita' turistico-ricreative. Sono fatti salvi  eventuali
          provvedimenti di demolizione adottati prima della  data  di
          entrata in vigore della presente disposizione. 
                4. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  31  luglio  2027,  una
          relazione concernente lo stato delle procedure selettive al
          30 giugno 2027, evidenziando in particolare  l'esito  delle
          procedure concluse e, per quelle non concluse,  le  ragioni
          che ne abbiano eventualmente impedito  la  conclusione.  Il
          medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro  il
          30  giugno  2028,  una  relazione  finale   relativa   alla
          conclusione  delle  procedure  selettive   sul   territorio
          nazionale. 
              5. A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  della
          presente legge sono abrogati: 
                a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681,  682  e
          683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
                b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge  19
          maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo  3  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme  in  materia  di
          procedimento amministrativo e  di  diritto  di  accesso  ai
          documenti  amministrativi»,   pubblicata   nella   Gazzetta
          Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990: 
                «Art. 3 (Motivazione del provvedimento).  -  1.  Ogni
          provvedimento amministrativo, compresi  quelli  concernenti
          l'organizzazione   amministrativa,   lo   svolgimento   dei
          pubblici concorsi ed il personale,  deve  essere  motivato,
          salvo  che  nelle  ipotesi  previste  dal   comma   2.   La
          motivazione deve indicare  i  presupposti  di  fatto  e  le
          ragioni  giuridiche  che  hanno  determinato  la  decisione
          dell'amministrazione,   in   relazione   alle    risultanze
          dell'istruttoria. 
                2. La motivazione  non  e'  richiesta  per  gli  atti
          normativi e per quelli a contenuto generale. 
                3. Se le ragioni della decisione risultano  da  altro
          atto  dell'amministrazione   richiamato   dalla   decisione
          stessa, insieme alla  comunicazione  di  quest'ultima  deve
          essere indicato e reso disponibile, a norma della  presente
          legge, anche l'atto cui essa si richiama. 
                4. In ogni atto  notificato  al  destinatario  devono
          essere indicati il termine e l'autorita' cui  e'  possibile
          ricorrere.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'articolo   01   del
          decreto-legge   05   ottobre   1993,   n.   400,   recante:
          «Disposizioni per la determinazione dei canoni  relativi  a
          concessioni demaniali marittime», pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale n.  234  del  5  ottobre  1993,  convertito,  con
          modificazioni  dalla  legge  4  dicembre  1993,   n.   494,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del  4  dicembre
          1993: 
                «Art. 01. - 1.  La  concessione  dei  beni  demaniali
          marittimi puo' essere rilasciata,  oltre  che  per  servizi
          pubblici e per servizi e attivita' portuali  e  produttive,
          per l'esercizio delle seguenti attivita': 
                  a) gestione di stabilimenti balneari; 
                  b) esercizi di ristorazione e  somministrazione  di
          bevande, cibi precotti e generi di monopolio; 
                  c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere; 
                  d) gestione di  strutture  ricettive  ed  attivita'
          ricreative e sportive; 
                  e) esercizi commerciali; 
                  f)  servizi  di  altra  natura  e   conduzione   di
          strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze
          di  utilizzazione  di  cui  alle  precedenti  categorie  di
          utilizzazione. 
                2. 
                2-bis. Le concessioni di cui al comma 1 che siano  di
          competenza   statale   sono   rilasciate   dal   capo   del
          compartimento marittimo con licenza. 
                2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate
          qualora il concessionario si renda, dalla data  di  entrata
          in vigore  della  presente  disposizione,  responsabile  di
          gravi violazioni edilizie, che costituiscono  inadempimento
          agli  obblighi  derivanti  dalla   concessione   ai   sensi
          dell'articolo 5 del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.». 
              - Il decreto  legislativo  28  febbraio  2021,  n.  39,
          recante: «Attuazione dell'articolo 8 della legge  8  agosto
          2019,  n.  86,  recante  semplificazione   di   adempimenti
          relativi agli  organismi  sportivi»,  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021. 
              - Si riporta, per completezza di informazione, il testo
          dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3  luglio
          2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore,  a  norma
          dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6  giugno
          2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  179
          del 2 agosto 2017, n. 179, S.O. n. 43: 
                «Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti  del
          Terzo  settore  le  organizzazioni  di   volontariato,   le
          associazioni di promozione sociale, gli enti  filantropici,
          le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
          associative,   le   societa'   di   mutuo   soccorso,    le
          associazioni,   riconosciute   o   non   riconosciute,   le
          fondazioni e gli altri enti di  carattere  privato  diversi
          dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
          di  lucro,  di  finalita'  civiche,  solidaristiche  e   di
          utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via  esclusiva
          o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
          in forma di azione volontaria o di erogazione  gratuita  di
          denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di  produzione  o
          scambio di beni o servizi, ed iscritti nel  registro  unico
          nazionale del Terzo settore. 
                2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
          pubbliche di cui  all'articolo  1,  comma  2,  del  decreto
          legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  le  formazioni  e  le
          associazioni  politiche,  i  sindacati,   le   associazioni
          professionali e di rappresentanza di categorie  economiche,
          le associazioni di  datori  di  lavoro,  nonche'  gli  enti
          sottoposti a direzione e coordinamento  o  controllati  dai
          suddetti enti, ad  esclusione  dei  soggetti  operanti  nel
          settore della protezione  civile  alla  cui  disciplina  si
          provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4.  Sono  esclusi
          dall'ambito di applicazione  del  presente  comma  i  corpi
          volontari dei vigili del fuoco delle Province  autonome  di
          Trento e di Bolzano e della Regione  autonoma  della  Valle
          d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di  applicazione
          del presente comma le associazioni o fondazioni di  diritto
          privato ex Ipab derivanti dai  processi  di  trasformazione
          delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
          sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
          16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
          del 23 febbraio 1990, e del decreto  legislativo  4  maggio
          2001, n. 207, in quanto la nomina da parte  della  pubblica
          amministrazione  degli  amministratori  di  tali  enti   si
          configura come mera designazione, intesa  come  espressione
          della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
          quindi mandato fiduciario con  rappresentanza,  sicche'  e'
          sempre esclusa qualsiasi forma di  controllo  da  parte  di
          quest'ultima. 
                3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle
          fabbricerie di cui all'articolo 72 della  legge  20  maggio
          1985, n. 222, le norme del presente  decreto  si  applicano
          limitatamente  allo  svolgimento  delle  attivita'  di  cui
          all'articolo 5, nonche' delle eventuali  attivita'  diverse
          di cui all'articolo 6 a condizione che per  tali  attivita'
          adottino un  regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o
          scrittura privata autenticata, che,  ove  non  diversamente
          previsto ed in ogni caso nel  rispetto  della  struttura  e
          della finalita'  di  tali  enti,  recepisca  le  norme  del
          presente  Codice  e  sia  depositato  nel  Registro   unico
          nazionale del Terzo settore. Per  lo  svolgimento  di  tali
          attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato  e
          devono essere tenute separatamente le  scritture  contabili
          di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio
          destinato sono indicati nel  regolamento,  anche  con  atto
          distinto ad esso allegato. 
                Per  le  obbligazioni  contratte  in  relazione  alle
          attivita' di cui agli articoli 5 e 6,  gli  enti  religiosi
          civilmente  riconosciuti  e   alle   fabbricerie   di   cui
          all'articolo  72  della  legge  20  maggio  1985,  n.  222,
          rispondono nei limiti del patrimonio destinato.  Gli  altri
          creditori dell'ente  religioso  civilmente  riconosciuto  o
          della fabbriceria non possono far valere alcun diritto  sul
          patrimonio destinato allo svolgimento  delle  attivita'  di
          cui ai citati articoli 5 e 6.». 
              - Si riporta, per completezza di informazione, il testo
          dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del
          6  giugno  2001,  n.  380  recante:  «Testo   unico   delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia. (Testo A)», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
          n. 245 del 20 ottobre 2001, S.O., n. 239: 
                «Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). -  1.
          Ai fini del presente testo unico si intendono per: 
                  a)  "interventi  di  manutenzione  ordinaria",  gli
          interventi edilizi che riguardano le opere di  riparazione,
          rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici  e
          quelle necessarie ad integrare o  mantenere  in  efficienza
          gli impianti tecnologici esistenti; 
                  b) "interventi di manutenzione  straordinaria",  le
          opere e le modifiche necessarie per rinnovare e  sostituire
          parti  anche  strutturali  degli   edifici,   nonche'   per
          realizzare  ed  integrare  i  servizi  igienico-sanitari  e
          tecnologici,  sempre  che  non   alterino   la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  non  comportino   mutamenti
          urbanisticamente   rilevanti   delle   destinazioni   d'uso
          implicanti incremento del carico  urbanistico.  Nell'ambito
          degli  interventi  di   manutenzione   straordinaria   sono
          ricompresi anche quelli  consistenti  nel  frazionamento  o
          accorpamento delle unita'  immobiliari  con  esecuzione  di
          opere anche se comportanti la  variazione  delle  superfici
          delle  singole  unita'  immobiliari  nonche'   del   carico
          urbanistico  purche'  non  sia  modificata  la   volumetria
          complessiva  degli  edifici  e  si  mantenga   l'originaria
          destinazione d'uso. 
                  Nell'ambito  degli   interventi   di   manutenzione
          straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti
          degli  edifici  legittimamente  realizzati  necessarie  per
          mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio ovvero per
          l'accesso allo stesso,  che  non  pregiudichino  il  decoro
          architettonico dell'edificio, purche' l'intervento  risulti
          conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia  e
          non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai  sensi
          del Codice dei beni culturali e del  paesaggio  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42; 
                  c)  "interventi  di  restauro  e   di   risanamento
          conservativo", gli interventi edilizi rivolti a  conservare
          l'organismo edilizio  e  ad  assicurarne  la  funzionalita'
          mediante un insieme sistematico di opere che, nel  rispetto
          degli   elementi   tipologici,   formali   e    strutturali
          dell'organismo stesso, ne  consentano  anche  il  mutamento
          delle  destinazioni  d'uso  purche'   con   tali   elementi
          compatibili,  nonche'  conformi  a  quelle  previste  dallo
          strumento  urbanistico  generale  e  dai   relativi   piani
          attuativi. Tali interventi comprendono  il  consolidamento,
          il ripristino  e  il  rinnovo  degli  elementi  costitutivi
          dell'edificio, l'inserimento  degli  elementi  accessori  e
          degli   impianti   richiesti   dalle   esigenze   dell'uso,
          l'eliminazione  degli   elementi   estranei   all'organismo
          edilizio; 
                  d) "interventi di ristrutturazione  edilizia",  gli
          interventi rivolti  a  trasformare  gli  organismi  edilizi
          mediante  un  insieme  sistematico  di  opere  che  possono
          portare ad un  organismo  edilizio  in  tutto  o  in  parte
          diverso dal  precedente.  Tali  interventi  comprendono  il
          ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
          dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e  l'inserimento
          di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
          di ristrutturazione edilizia sono ricompresi  altresi'  gli
          interventi  di  demolizione  e  ricostruzione  di   edifici
          esistenti  con  diversi   sagoma,   prospetti,   sedime   e
          caratteristiche planivolumetriche  e  tipologiche,  con  le
          innovazioni necessarie  per  l'adeguamento  alla  normativa
          antisismica,    per    l'applicazione    della    normativa
          sull'accessibilita',   per   l'istallazione   di   impianti
          tecnologici    e    per    l'efficientamento    energetico.
          L'intervento  puo'  prevedere  altresi',  nei   soli   casi
          espressamente previsti dalla legislazione vigente  o  dagli
          strumenti urbanistici comunali,  incrementi  di  volumetria
          anche per promuovere interventi  di  rigenerazione  urbana.
          Costituiscono   inoltre   ristrutturazione   edilizia   gli
          interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
          eventualmente  crollati  o  demoliti,  attraverso  la  loro
          ricostruzione,  purche'   sia   possibile   accertarne   la
          preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
          agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del  codice  dei
          beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui   al   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  ad  eccezione  degli
          edifici situati in aree tutelate ai  sensi  degli  articoli
          136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del  medesimo  codice,
          nonche', fatte salve  le  previsioni  legislative  e  degli
          strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee
          A di cui al decreto del Ministro per i  lavori  pubblici  2
          aprile 1968, n. 1444, o in zone a  queste  assimilabili  in
          base  alla  normativa  regionale  e  ai  piani  urbanistici
          comunali, nei centri e nuclei storici consolidati  e  negli
          ulteriori  ambiti   di   particolare   pregio   storico   e
          architettonico,   gli   interventi   di    demolizione    e
          ricostruzione e gli interventi  di  ripristino  di  edifici
          crollati   o   demoliti   costituiscono    interventi    di
          ristrutturazione  edilizia  soltanto  ove  siano  mantenuti
          sagoma,     prospetti,     sedime     e     caratteristiche
          planivolumetriche e tipologiche dell'edificio  preesistente
          e non siano previsti incrementi di volumetria; 
                  e) "interventi di  nuova  costruzione",  quelli  di
          trasformazione edilizia e urbanistica  del  territorio  non
          rientranti   nelle   categorie   definite   alle    lettere
          precedenti. Sono comunque da considerarsi tali: 
                    e.1) la costruzione di  manufatti  edilizi  fuori
          terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
          all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
          interventi  pertinenziali,  quanto  previsto  alla  lettera
          e.6); 
                    e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria  e
          secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune; 
                    e.3) la  realizzazione  di  infrastrutture  e  di
          impianti, anche  per  pubblici  servizi,  che  comporti  la
          trasformazione in via permanente di suolo inedificato; 
                    e.4) l'installazione  di  torri  e  tralicci  per
          impianti  radio-ricetrasmittenti  e  di  ripetitori  per  i
          servizi di telecomunicazione; 
                    e.5) l'installazione di manufatti leggeri,  anche
          prefabbricati, e di strutture di  qualsiasi  genere,  quali
          roulotte, camper,  case  mobili,  imbarcazioni,  che  siano
          utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
          depositi, magazzini e simili, ad eccezione  di  quelli  che
          siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee  o
          delle tende e delle unita' abitative mobili con  meccanismi
          di rotazione in funzione, e loro  pertinenze  e  accessori,
          che  siano  collocate,  anche  in  via   continuativa,   in
          strutture ricettive all'aperto per la sosta e il  soggiorno
          dei  turisti  previamente  autorizzate  sotto  il   profilo
          urbanistico, edilizio e, ove previsto,  paesaggistico,  che
          non posseggano alcun collegamento di natura  permanente  al
          terreno e  presentino  le  caratteristiche  dimensionali  e
          tecnico-costruttive previste dalle normative  regionali  di
          settore ove esistenti; 
                    e.6) gli interventi pertinenziali  che  le  norme
          tecniche degli strumenti  urbanistici,  in  relazione  alla
          zonizzazione e al pregio ambientale e  paesaggistico  delle
          aree, qualifichino come interventi  di  nuova  costruzione,
          ovvero  che  comportino  la  realizzazione  di  un   volume
          superiore al 20% del volume dell'edificio principale; 
                    e.7) la realizzazione di depositi di merci  o  di
          materiali,  la  realizzazione  di  impianti  per  attivita'
          produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
          cui  consegua  la  trasformazione  permanente   del   suolo
          inedificato; 
                  f)    gli    "interventi    di     ristrutturazione
          urbanistica",  quelli  rivolti  a  sostituire   l'esistente
          tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un
          insieme sistematico di interventi  edilizi,  anche  con  la
          modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e  della
          rete stradale. 
                2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono  sulle
          disposizioni degli strumenti  urbanistici  generali  e  dei
          regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
          prevista  dall'articolo  34  del  decreto  legislativo   29
          ottobre 1999, n. 490.». 
                «Art.  7  (Atto  costitutivo  e  statuto).  -  1.  Le
          societa' e le  associazioni  sportive  dilettantistiche  si
          costituiscono con atto scritto nel quale deve  tra  l'altro
          essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere
          espressamente previsti: 
                  a) la denominazione; 
                  b)  l'oggetto  sociale  con  specifico  riferimento
          all'esercizio    in    via     stabile     e     principale
          dell'organizzazione  e  gestione  di   attivita'   sportive
          dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,
          la  preparazione  e  l'assistenza  all'attivita'   sportiva
          dilettantistica; 
                  c)  l'attribuzione  della   rappresentanza   legale
          dell'associazione; 
                  d)  l'assenza   di   fini   di   lucro   ai   sensi
          dell'articolo 8; 
                  e) le norme  sull'ordinamento  interno  ispirato  a
          principi di democrazia e  di  uguaglianza  dei  diritti  di
          tutti gli associati,  con  la  previsione  dell'elettivita'
          delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che
          assumono la forma societaria per le quali si  applicano  le
          disposizioni del codice civile; 
                  f)   l'obbligo   di   redazione    di    rendiconti
          economico-finanziari, nonche' le modalita' di  approvazione
          degli stessi da parte degli organi statutari; 
                  g) le modalita' di scioglimento dell'associazione; 
                  h) l'obbligo di devoluzione ai  fini  sportivi  del
          patrimonio in caso di scioglimento delle societa'  e  delle
          associazioni.». 
              - Si riporta, per completezza di informazione, il testo
          dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118  recante:
          «Legge annuale per  il  mercato  e  la  concorrenza  2021»,
          pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2022: 
                «Art.   3    (Disposizioni    sull'efficacia    delle
          concessioni  demaniali  e  dei  rapporti  di  gestione  per
          finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. Al fine di
          consentire l'ordinata  programmazione  delle  procedure  di
          affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel
          rispetto del  diritto  dell'Unione  europea  e  secondo  le
          modalita' stabilite dal medesimo articolo 4, continuano  ad
          avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero  fino  al
          termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere
          alla data di entrata in vigore della presente  legge  sulla
          base di proroghe o rinnovi disposti anche  ai  sensi  della
          legge 30 dicembre 2018, n.  145,  e  del  decreto-legge  14
          agosto 2020, n. 104, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 13 ottobre 2020, n. 126: 
                  a) le concessioni demaniali  marittime,  lacuali  e
          fluviali     per      l'esercizio      delle      attivita'
          turistico-ricreative e sportive  di  cui  all'articolo  01,
          comma  1,  del  decreto-legge  5  ottobre  1993,  n.   400,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
          n.  494,  quelle  gestite  dalle  societa'  e  associazioni
          sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai  sensi
          dell'articolo  5,  comma  2,  lettera   c),   del   decreto
          legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o,  a  decorrere  dalla
          sua operativita', al  Registro  nazionale  delle  attivita'
          sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo  28
          febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti  del  Terzo
          settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice  di  cui
          al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117; 
                  b) i rapporti aventi  ad  oggetto  la  gestione  di
          strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti
          nel  demanio  marittimo  per   effetto   di   provvedimenti
          successivi all'inizio dell'utilizzazione. 
                2. Per le medesime finalita' di cui al  comma  1,  le
          concessioni e i rapporti di cui al comma 1,  lettere  a)  e
          b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come
          affidati  o  rinnovati  mediante  procedura  selettiva  con
          adeguate garanzie di imparzialita' e di trasparenza  e,  in
          particolare,  con  adeguata  pubblicita'  dell'avvio  della
          procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano
          ad avere efficacia sino al termine  previsto  dal  relativo
          titolo e comunque fino al 30 settembre 2027 se  il  termine
          previsto e' anteriore a tale data. 
                3. In presenza di ragioni oggettive  che  impediscono
          la  conclusione  della  procedura  selettiva,  secondo   le
          modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30  settembre
          2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza  di
          un   contenzioso   o   a   difficolta'   oggettive   legate
          all'espletamento  della   procedura   stessa,   l'autorita'
          competente, con atto motivato, puo' differire il termine di
          scadenza  delle  concessioni  in  essere   per   il   tempo
          strettamente necessario alla conclusione della procedura e,
          comunque, non oltre il 31 marzo  2028.  Fino  a  tale  data
          l'occupazione   dell'area   demaniale    da    parte    del
          concessionario  uscente  e'  comunque  legittima  anche  in
          relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione. 
                4. Il Ministro delle infrastrutture e  dei  trasporti
          trasmette  alle  Camere,  entro  il  31  luglio  2027,  una
          relazione concernente lo stato delle procedure selettive al
          30 giugno 2027, evidenziando in particolare  l'esito  delle
          procedure concluse e, per quelle non concluse,  le  ragioni
          che ne abbiano eventualmente impedito  la  conclusione.  Il
          medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro  il
          30  giugno  2028,  una  relazione  finale   relativa   alla
          conclusione  delle  procedure  selettive   sul   territorio
          nazionale. 
                5. A decorrere dalla data di entrata in vigore  della
          presente legge sono abrogati: 
                  a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e
          683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
                  b) il comma 2 dell'articolo 182  del  decreto-legge
          19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 17 luglio 2020, n. 77; 
                  c) il comma 1 dell'articolo 100  del  decreto-legge
          14 agosto 2020,  n.  104,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
          «Riordino  della  disciplina  riguardante  il  diritto   di
          accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
          diffusione  di  informazioni  da  parte   delle   pubbliche
          amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.
          80 del 5 aprile 2013. 
              - Si riporta, per completezza di informazione, il testo
          degli articoli 94 e 95 del  decreto  legislativo  31  marzo
          2023, n. 36, recante: «Codice  dei  contratti  pubblici  in
          attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno  2022,  n.
          78, recante delega  al  Governo  in  materia  di  contratti
          pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31
          marzo 2023, S.O. n. 77: 
                «Art. 94 (Cause di esclusione automatica).  -  1.  E'
          causa  di  esclusione  di  un  operatore  economico   dalla
          partecipazione a una procedura d'appalto  la  condanna  con
          sentenza definitiva o decreto penale di  condanna  divenuto
          irrevocabile per uno dei seguenti reati: 
                  a)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 416, 416-bis  del  codice  penale  oppure  delitti
          commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
          articolo 416-bis oppure al fine  di  agevolare  l'attivita'
          delle associazioni previste dallo stesso articolo,  nonche'
          per i delitti, consumati o tentati, previsti  dall'articolo
          74 del testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
          degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
          e riabilitazione dei relativi stati  di  tossicodipendenza,
          di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
          1990, n. 309,  dall'articolo  291-quater  del  testo  unico
          delle disposizioni legislative in materia doganale, di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
          n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del  codice  penale,
          in   quanto    riconducibili    alla    partecipazione    a
          un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo  2
          della   decisione   quadro   2008/841/GAI   del   Consiglio
          dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008; 
                  b)  delitti,  consumati  o  tentati,  di  cui  agli
          articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
          322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356  del  codice
          penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile; 
                  c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
          2621 e 2622 del codice civile; 
                  d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
          relativa  alla  tutela  degli  interessi  finanziari  delle
          Comunita' europee, del 26 luglio 1995; 
                  e)  delitti,  consumati  o  tentati,  commessi  con
          finalita'  di  terrorismo,  anche  internazionale,   e   di
          eversione dell'ordine costituzionale reati  terroristici  o
          reati connessi alle attivita' terroristiche; 
                  f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter  e
          648-ter.1 del codice penale,  riciclaggio  di  proventi  di
          attivita' criminose o finanziamento del  terrorismo,  quali
          definiti all'articolo 1 del decreto legislativo  22  giugno
          2007, n. 109; 
                  g) sfruttamento del lavoro minorile e  altre  forme
          di  tratta  di  esseri  umani  definite  con   il   decreto
          legislativo 4 marzo 2014, n. 24; 
                  h) ogni altro delitto da  cui  derivi,  quale  pena
          accessoria, l'incapacita' di contrattare  con  la  pubblica
          amministrazione. 
                2. E' altresi' causa di  esclusione  la  sussistenza,
          con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
          di  decadenza,  di  sospensione  o  di   divieto   previste
          dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia  e  delle
          misure di prevenzione, di  cui  al  decreto  legislativo  6
          settembre 2011, n. 159 o di un tentativo  di  infiltrazione
          mafiosa di cui  all'articolo  84,  comma  4,  del  medesimo
          codice. Resta fermo  quanto  previsto  dagli  articoli  88,
          comma 4-bis, e 92, commi 2  e  3,  del  codice  di  cui  al
          decreto  legislativo  n.  159  del  2011,  con  riferimento
          rispettivamente  alle  comunicazioni   antimafia   e   alle
          informazioni antimafia.  La  causa  di  esclusione  di  cui
          all'articolo 84, comma 4, del  codice  di  cui  al  decreto
          legislativo n. 159 del 2011 non opera  se,  entro  la  data
          dell'aggiudicazione,  l'impresa  sia   stata   ammessa   al
          controllo giudiziario ai  sensi  dell'articolo  34-bis  del
          medesimo  codice.  In  nessun  caso  l'aggiudicazione  puo'
          subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
          suindicato. 
                3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta  se
          la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva  ivi
          indicati sono stati emessi nei confronti: 
                  a) dell'operatore economico ai sensi e nei  termini
          di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231; 
                  b) del titolare o  del  direttore  tecnico,  se  si
          tratta di impresa individuale; 
                  c) di  un  socio  amministratore  o  del  direttore
          tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo; 
                  d) dei soci accomandatari o del direttore  tecnico,
          se si tratta di societa' in accomandita semplice; 
                  e) dei membri del Consiglio di amministrazione  cui
          sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi  compresi
          gli institori e i procuratori generali; 
                  f)  dei  componenti  degli  organi  con  poteri  di
          direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
          rappresentanza, di direzione o di controllo; 
                  g) del direttore tecnico o del socio unico; 
                  h) dell'amministratore di fatto  nelle  ipotesi  di
          cui alle lettere precedenti. 
                4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica
          l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
          la misura interdittiva  sono  stati  emessi  nei  confronti
          degli amministratori di quest'ultima. 
                5. Sono altresi' esclusi: 
                  a)   l'operatore   economico   destinatario   della
          sanzione interdittiva  di  cui  all'articolo  9,  comma  2,
          lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n.  231,
          o di altra sanzione che comporta il  divieto  di  contrarre
          con la pubblica amministrazione, compresi  i  provvedimenti
          interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
          9 aprile 2008, n. 81; 
                  b) l'operatore economico che non  abbia  presentato
          la certificazione di cui all'articolo  17  della  legge  12
          marzo  1999,   n.   68,   ovvero   non   abbia   presentato
          dichiarazione sostitutiva della  sussistenza  del  medesimo
          requisito; 
                  c)  in  relazione  alle  procedure  afferenti  agli
          investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte,  con
          le risorse previste dal regolamento (UE)  n.  240/2021  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021  e
          dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento  europeo  e
          del  Consiglio,  del  12  febbraio  2021,   gli   operatori
          economici  tenuti  alla  redazione   del   rapporto   sulla
          situazione del personale, ai  sensi  dell'articolo  46  del
          codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui  al
          decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano
          prodotto, al momento della presentazione della  domanda  di
          partecipazione o dell'offerta, copia  dell'ultimo  rapporto
          redatto, con attestazione della sua  conformita'  a  quello
          trasmesso alle rappresentanze sindacali  aziendali  e  alla
          consigliera e al consigliere regionale di parita' ai  sensi
          del comma 2 del citato articolo  46,  oppure,  in  caso  di
          inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del  medesimo
          articolo  46,  con  attestazione  della   sua   contestuale
          trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
          consigliera e al consigliere regionale di parita'; 
                  d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a
          liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
          coatta o di concordato preventivo o nei cui  confronti  sia
          in corso un  procedimento  per  l'accesso  a  una  di  tali
          procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo  95
          del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
          al  decreto   legislativo   12   gennaio   2019,   n.   14,
          dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16  marzo
          1942, n. 267  e  dall'articolo  124  del  presente  codice.
          L'esclusione    non    opera    se,    entro    la     data
          dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di
          cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267
          del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di  cui
          al decreto legislativo n. 14  del  2019,  a  meno  che  non
          intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle
          procedure concorsuali; 
                  e) l'operatore economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'ANAC  per  aver  presentato  false
          dichiarazioni o falsa  documentazione  nelle  procedure  di
          gara  e  negli  affidamenti  di  subappalti;  la  causa  di
          esclusione perdura fino a  quando  opera  l'iscrizione  nel
          casellario informatico; 
                  f) l'operatore economico  iscritto  nel  casellario
          informatico tenuto  dall'ANAC  per  aver  presentato  false
          dichiarazioni o falsa documentazione ai fini  del  rilascio
          dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
          il quale perdura l'iscrizione. 
                6. E' inoltre escluso l'operatore  economico  che  ha
          commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
          obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o  dei
          contributi previdenziali, secondo la legislazione  italiana
          o quella dello Stato in cui sono  stabiliti.  Costituiscono
          gravi violazioni definitivamente accertate quelle  indicate
          nell'allegato II.10.  Il  presente  comma  non  si  applica
          quando  l'operatore  economico  ha  ottemperato   ai   suoi
          obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
          le imposte o i contributi  previdenziali  dovuti,  compresi
          eventuali interessi o sanzioni,  oppure  quando  il  debito
          tributario  o  previdenziale  sia  comunque   integralmente
          estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno  si
          siano perfezionati anteriormente alla scadenza del  termine
          di presentazione dell'offerta. 
                7. L'esclusione non  e'  disposta  e  il  divieto  di
          aggiudicare  non  si  applica  quando  il  reato  e'  stato
          depenalizzato   oppure    quando    e'    intervenuta    la
          riabilitazione oppure, nei casi di  condanna  ad  una  pena
          accessoria perpetua,  quando  questa  e'  stata  dichiarata
          estinta ai sensi  dell'articolo  179,  settimo  comma,  del
          codice penale, oppure quando il reato e'  stato  dichiarato
          estinto dopo la condanna oppure in  caso  di  revoca  della
          condanna medesima.». 
                «Art. 95 (Cause di esclusione non automatica).  -  1.
          La stazione appaltante esclude  dalla  partecipazione  alla
          procedura un operatore economico qualora accerti: 
                  a)   sussistere   gravi   infrazioni,   debitamente
          accertate con  qualunque  mezzo  adeguato,  alle  norme  in
          materia di salute e di sicurezza sul  lavoro  nonche'  agli
          obblighi  in  materia  ambientale,  sociale  e  del  lavoro
          stabiliti  dalla  normativa  europea   e   nazionale,   dai
          contratti collettivi o  dalle  disposizioni  internazionali
          elencate nell'allegato  X  alla  direttiva  2014/24/UE  del
          Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014; 
                  b) che la partecipazione  dell'operatore  economico
          determini una situazione di conflitto di interesse  di  cui
          all'articolo 16 non diversamente risolvibile; 
                  c) sussistere  una  distorsione  della  concorrenza
          derivante dal  precedente  coinvolgimento  degli  operatori
          economici nella preparazione della procedura d'appalto  che
          non possa essere risolta con misure meno intrusive; 
                  d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere
          che le offerte degli operatori economici  siano  imputabili
          ad  un  unico  centro  decisionale  a  cagione  di  accordi
          intercorsi con altri operatori economici partecipanti  alla
          stessa gara; 
                  e)  che  l'offerente  abbia  commesso  un  illecito
          professionale  grave,  tale  da  rendere  dubbia   la   sua
          integrita'  o  affidabilita',  dimostrato  dalla   stazione
          appaltante  con  mezzi  adeguati.  All'articolo   98   sono
          indicati,   in   modo   tassativo,   i    gravi    illeciti
          professionali, nonche' i  mezzi  adeguati  a  dimostrare  i
          medesimi. 
                2.  La  stazione  appaltante  esclude   altresi'   un
          operatore  economico  qualora  ritenga  che  lo  stesso  ha
          commesso gravi  violazioni  non  definitivamente  accertate
          agli obblighi relativi al pagamento di imposte  e  tasse  o
          contributi previdenziali.  Costituiscono  gravi  violazioni
          non definitivamente accertate  in  materia  fiscale  quelle
          indicate nell'allegato II.10. La gravita' va in  ogni  caso
          valutata anche tenendo conto del  valore  dell'appalto.  Il
          presente comma non si applica quando l'operatore  economico
          ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o  impegnandosi  in
          modo  vincolante  a  pagare  le  imposte  o  i   contributi
          previdenziali  dovuti,  compresi  eventuali   interessi   o
          sanzioni,   oppure   quando   il   debito   tributario    o
          previdenziale sia comunque integralmente  estinto,  purche'
          l'estinzione,   il   pagamento   o   l'impegno   si   siano
          perfezionati anteriormente alla  scadenza  del  termine  di
          presentazione  dell'offerta,  oppure  nel   caso   in   cui
          l'operatore economico abbia compensato il debito tributario
          con  crediti  certificati  vantati  nei   confronti   della
          pubblica amministrazione. 
                3. Con riferimento alle fattispecie di cui  al  comma
          3,  lettera  h),  dell'articolo  98,  l'esclusione  non  e'
          disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando: 
                  a) il reato e' stato depenalizzato; 
                  b) e' intervenuta la riabilitazione; 
                  c) nei casi  di  condanna  a  una  pena  accessoria
          perpetua, questa  e'  stata  dichiarata  estinta  ai  sensi
          dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale; 
                  d) il reato e' stato  dichiarato  estinto  dopo  la
          condanna; 
                  e) la condanna e' stata revocata.». 
              - Si riporta, per completezza di informazione, il testo
          degli articoli 49 e 1161 del Regio decreto 30  marzo  1942,
          n. 327, recante:  «Codice  della  navigazione»,  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942: 
                «Art. 49 (Devoluzione delle opere non  amovibili).  -
          Salvo  che  sia   diversamente   stabilito   nell'atto   di
          concessione, quando venga  a  cessare  la  concessione,  le
          opere  non  amovibili,  costruite  sulla  zona   demaniale,
          restano  acquisite  allo  Stato,  senza  alcun  compenso  o
          rimborso, salva la facolta'  dell'autorita'  concedente  di
          ordinarne la  demolizione  con  la  restituzione  del  bene
          demaniale nel pristino stato. 
                In  quest'ultimo  caso,  l'amministrazione,  ove   il
          concessionario non esegua  l'ordine  di  demolizione,  puo'
          provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54.». 
                «Art. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e
          inosservanza di limiti alla proprieta' privata). - Chiunque
          arbitrariamente occupa uno spazio del demanio  marittimo  o
          aeronautico  o  delle  zone  portuali   della   navigazione
          interna, ne impedisce l'uso pubblico o  vi  fa  innovazioni
          non autorizzate,  ovvero  non  osserva  i  vincoli  cui  e'
          assoggettata la proprieta' privata nelle zone  prossime  al
          demanio  marittimo  od  agli  aeroporti,  e'   punito   con
          l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro  516,
          sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato. 
                Se l'occupazione di cui al primo comma e'  effettuata
          con un veicolo, si applica la sanzione  amministrativa  del
          pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; in tal  caso
          si puo' procedere  alla  immediata  rimozione  forzata  del
          veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 03,  comma  1,  del
          citato decreto-legge n. 400 del 1993, come modificato dalla
          presente legge: 
                «Art.  03.  -  1.  I  canoni  annui  per  concessioni
          rilasciate o rinnovate con  finalita'  turistico-ricreative
          di aree, pertinenze demaniali marittime  e  specchi  acquei
          per i quali si  applicano  le  disposizioni  relative  alle
          utilizzazioni del demanio marittimo  sono  determinati  nel
          rispetto dei seguenti criteri: 
                  a) classificazione,  a  decorrere  dal  1°  gennaio
          2007, delle aree, manufatti, pertinenze  e  specchi  acquei
          nelle seguenti categorie: 
                    1) categoria A:  aree,  manufatti,  pertinenze  e
          specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni
          ad uso pubblico ad  alta  valenza  turistica  e  di  pregio
          naturale e ad alta redditivita'; 
                    2) categoria B:  aree,  manufatti,  pertinenze  e
          specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione
          ad uso pubblico a normale valenza turistica o destinati  ad
          attivita'  sportive,  ricreative,  sociali   e   legate   a
          tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro. 
                  L'accertamento dei  requisiti  di  alta  e  normale
          valenza turistica e' riservato alle regioni competenti  per
          territorio   con   proprio   provvedimento.   Nelle    more
          dell'emanazione di  detto  provvedimento  la  categoria  di
          riferimento e' da intendersi la B. Una quota pari al 10 per
          cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni
          di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree,  pertinenze
          e specchi acquei inseriti nella  categoria  A  e'  devoluta
          alle regioni competenti per territorio; 
                  b) misura del canone annuo determinata come segue: 
                    1) per le concessioni demaniali marittime  aventi
          ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e
          2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla  data  di
          entrata in vigore della presente legge  e  non  operano  lo
          disposizioni maggiorative di cui  ai  commi  21,  22  e  23
          dell'articolo 32 del decreto-legge 30  settembre  2003,  n.
          269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
          2003, n. 326, e successive modificazioni; a  decorrere  dal
          1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
          degli indici ISTAT maturati alla stessa data: 
                    1.1) area scoperta: euro 1,86 al  metro  quadrato
          per la categoria A; euro 0,93  al  metro  quadrato  per  la
          categoria B; 
                    1.2)  area  occupata  con  impianti   di   facile
          rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria  A;
          euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B; 
                    1.3) area  occupata  con  impianti  di  difficile
          rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria  A;
          euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B; 
                    1.4) euro 0,72 per ogni metro  quadrato  di  mare
          territoriale per specchi acquei o delimitati da  opere  che
          riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5  del
          testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
          e comunque entro 100 metri dalla costa; 
                    1.5) euro 0,52 per gli  specchi  acquei  compresi
          tra 100 e 300 metri dalla costa; 
                    1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei  oltre  300
          metri dalla costa; 
                    1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei  utilizzati
          per il posizionamento di campi boa per  l'ancoraggio  delle
          navi al di fuori degli specchi  acquei  di  cui  al  numero
          1.3); 
                    2) per le concessioni comprensive  di  pertinenze
          demaniali  marittime  si  applicano,  a  decorrere  dal  1°
          gennaio 2007, i seguenti criteri: 
                    2.1) per le  pertinenze  destinate  ad  attivita'
          commerciali, terziario-direzionali e di produzione di  beni
          e servizi, il canone e'  determinato  ai  sensi  del  punto
          1.39); 
                    2.2) per le aree  ricomprese  nella  concessione,
          per gli anni 2004, 2005  e  2006  si  applicano  le  misure
          vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
          e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai  commi
          21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
          2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          novembre  2003,  n.  326,  e  successive  modificazioni;  a
          decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle  di  cui
          alla lettera b), numero 1); 
                  c) riduzione dei canoni  di  cui  alla  lettera  b)
          nella misura del 50 per cento: 
                    1) in presenza di eventi dannosi  di  eccezionale
          gravita' che comportino una minore utilizzazione  dei  beni
          oggetto della concessione,  previo  accertamento  da  parte
          delle competenti autorita' marittime di zona; 
                    2) nel caso di  concessioni  demaniali  marittime
          assentite alle  societa'  sportive  dilettantistiche  senza
          scopo  di  lucro  affiliate   alle   Federazioni   sportive
          nazionali  con  l'esclusione  dei  manufatti  pertinenziali
          adibiti ad attivita' commerciali; 
                  d) riduzione dei canoni  di  cui  alla  lettera  b)
          nella misura del 90 per cento per le  concessioni  indicate
          al  secondo  comma  dell'articolo  39  del   codice   della
          navigazione  e  all'articolo   37   del   regolamento   per
          l'esecuzione  del  codice  della  navigazione,  di  cui  al
          decreto del Presidente della Repubblica 15  febbraio  1952,
          n. 328; 
                  e) obbligo per  i  titolari  delle  concessioni  di
          consentire il libero e gratuito accesso e transito, per  il
          raggiungimento della battigia antistante l'area  ricompresa
          nella concessione, anche al fine di balneazione; 
                  f) riduzione, per  le  imprese  turistico-ricettive
          all'aria aperta, dei valori inerenti le  superfici  del  25
          per cento. 
                Omissis.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  04  del  citato
          decreto-legge n. 400 del 1993: 
                «Art.  04.  -  1.  I  canoni  annui   relativi   alle
          concessioni    demaniali    marittime    sono    aggiornati
          annualmente,  con  decreto  del   Ministro   della   marina
          mercantile, sulla base della media degli indici determinati
          dall'ISTAT per i prezzi  al  consumo  per  le  famiglie  di
          operai ed impiegati e per i corrispondenti  valori  per  il
          mercato all'ingrosso. 
                2. Qualora, entro il 1° marzo  1994,  non  sia  stato
          emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo
          delle concessioni in atto  con  l'applicazione  dei  canoni
          precedenti,  salvo  conguaglio  da  effettuare  a   seguito
          dell'emanazione del suddetto decreto.». 
              - Si riporta, per completezza di informazione, il testo
          dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
          recante: «Misure urgenti per  il  sostegno  e  il  rilancio
          dell'economia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  30
          del  14  agosto  2020,  S.O.   n.   203,   convertito   con
          modificazioni  dalla  legge  13  ottobre  2020,   n.   126,
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del  12  ottobre
          2020, S.O. n. 37: 
                «Art. 100 (Concessioni del demanio marittimo, lacuale
          e fluviale). - 1. 
                2. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre  1993,
          n.  400,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  4
          dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio  2021  il
          comma 1, lettera b), punto 2.1) e' sostituito dal seguente:
          «2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali,
          terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il
          canone e' determinato  ai  sensi  del  punto  1.3)».  Fermo
          restando  quanto  previsto  al  successivo  comma  4,  sono
          comunque fatti salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di
          entrata in vigore delle presenti disposizioni. 
                3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo  e
          di  zone  del  mare  territoriale  aventi  ad  oggetto   la
          realizzazione e la  gestione  di  strutture  dedicate  alla
          nautica da diporto si applicano, con  effetto  a  decorrere
          dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui  al  comma
          1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre
          1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 1993, n. 494, come  modificato  dal  comma  2  del
          presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei
          beni oggetto di  concessione,  quali  erano  all'avvio  del
          rapporto    concessorio,    nonche'     delle     modifiche
          successivamente    intervenute    a    cura     e     spese
          dell'amministrazione  concedente.  Le  somme   per   canoni
          relative a concessioni demaniali marittime di cui al  primo
          periodo, versate in eccedenza rispetto a  quelle  dovute  a
          decorrere  dal  1°  gennaio  2007,  sono  compensate  -   a
          decorrere dal 2021 - con  quelle  da  versare  allo  stesso
          titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali
          costanti per la residua durata della concessione. Gli  enti
          gestori provvedono al  ricalcolo  delle  somme  dovute  dai
          concessionari con applicazione dei citati  criteri  dal  1°
          gennaio 2007  fino  al  31  dicembre  2019,  effettuando  i
          relativi conguagli, con  applicazione  delle  modalita'  di
          compensazione di cui al secondo periodo. 
                4. Dal 1° gennaio 2021  l'importo  annuo  del  canone
          dovuto quale corrispettivo  dell'utilizzazione  di  aree  e
          pertinenze demaniali marittime non puo' essere inferiore  a
          euro 2.500. Per l'anno 2021,  l'importo  annuo  del  canone
          dovuto quale corrispettivo  dell'utilizzazione  di  aree  e
          pertinenze  demaniali  marittime  per  attivita'  sportive,
          ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma
          singola o associata senza scopo di lucro, e  per  finalita'
          di interesse pubblico individuate e deliberate  dagli  enti
          locali  territorialmente   competenti   non   puo'   essere
          inferiore a euro 500. 
                5. Nelle more della  revisione  e  dell'aggiornamento
          dei canoni demaniali marittimi ai  sensi  dell'articolo  1,
          comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
          sono sospesi  fino  al  15  dicembre  2020  i  procedimenti
          amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore  dal
          presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti
          gia' adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento
          dei canoni, compresi i procedimenti e  i  provvedimenti  di
          riscossione coattiva,  nonche'  di  sospensione,  revoca  o
          decadenza della  concessione  per  mancato  versamento  del
          canone, concernenti: 
                  a) le concessioni demaniali marittime per finalita'
          turistico-ricreative, con esclusivo  riferimento  a  quelle
          inerenti  alla  conduzione  delle   pertinenze   demaniali,
          laddove i procedimenti o  i  provvedimenti  siano  connessi
          all'applicazione dei criteri per il calcolo dei  canoni  di
          cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge  5  ottobre
          1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge  4
          dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti  di  cui
          all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n.
          208; 
                  b)  le  concessioni  demaniali  marittime  per   la
          realizzazione e la  gestione  di  strutture  dedicate  alla
          nautica da diporto. 
                6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8,  9  e  10
          non si applicano quando siano in corso procedimenti  penali
          inerenti alla concessione nonche' quando il  concessionario
          o chi detiene il bene siano sottoposti  a  procedimenti  di
          prevenzione,  a  misure  interdittive  antimafia   o   alle
          procedure di cui al decreto legislativo 6  settembre  2011,
          n. 159. 
                7. Al fine di ridurre il  contenzioso  relativo  alle
          concessioni    demaniali    marittime     per     finalita'
          turistico-ricreative e per la realizzazione e  la  gestione
          di strutture dedicate alla nautica  da  diporto,  derivante
          dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni  ai
          sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b),  numero  2.1),
          del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 dicembre  1993,  n.  494,  nel
          testo vigente fino alla  data  di  entrata  in  vigore  del
          presente   decreto,    i    procedimenti    giudiziari    o
          amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore  del
          presente decreto, concernenti  il  pagamento  dei  relativi
          canoni, possono essere definiti,  previa  domanda  all'ente
          gestore  e   all'Agenzia   del   demanio   da   parte   del
          concessionario, mediante versamento: 
                  a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30
          per  cento  delle  somme   richieste   dedotte   le   somme
          eventualmente gia' versate a tale titolo; 
                  b) rateizzato fino a un massimo di sei  annualita',
          di un importo pari al 60 per cento  delle  somme  richieste
          dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo. 
                8. La domanda per accedere alla definizione di cui al
          comma 7 e' presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il
          30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto,  se
          in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato. 
                9.  La  liquidazione  e  il  pagamento  nei   termini
          assegnati degli importi di cui alle lettere  a)  e  b)  del
          comma 7 costituisce a  ogni  effetto  rideterminazione  dei
          canoni dovuti per le annualita' considerate. 
                10. La presentazione della domanda nel termine di cui
          al  comma  8   sospende   i   procedimenti   giudiziari   o
          amministrativi di  cui  al  comma  7,  compresi  quelli  di
          riscossione coattiva nonche' i  procedimenti  di  decadenza
          della concessione demaniale marittima per mancato pagamento
          del canone. La definizione dei procedimenti  amministrativi
          o giudiziari  si  realizza  con  il  pagamento  dell'intero
          importo dovuto, se in  un'unica  soluzione,  o  dell'ultima
          rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro
          sessanta  giorni  dalla  relativa  scadenza   comporta   la
          decadenza dal beneficio. 
                10-bis. All'articolo 32, comma 1,  del  decreto-legge
          12 settembre 2014, n. 133, convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola:  "turisti"
          e' sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte,
          in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei  servizi
          resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per  lo
          stazionamento". 
                11. Agli oneri derivanti dal presente articolo,  pari
          a 144.000 euro  per  l'anno  2020,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 114.». 
              - Il decreto-legge 22 dicembre 2022,  n.  198  recante:
          «Disposizioni urgenti in materia  di  termini  legislativi»
          (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre
          2022, n. 303),  e'  stato  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24 febbraio  2023,  n.  14,  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023).