Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, comma 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle richiamate nel decreto, trascritte
nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti
legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali per finalita' turistico-ricreative e
sportive-Procedura di infrazione n. 2020/4118
1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 3:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «Continuano ad avere efficacia
fino al 31 dicembre 2024» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di
consentire l'ordinata programmazione delle procedure di affidamento
di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel rispetto del diritto
dell'Unione europea e secondo le modalita' stabilite dal medesimo
articolo 4, continuano ad avere efficacia fino al 30 settembre 2027».
Gli effetti (( della disposizione di cui al presente numero )) non
pregiudicano la validita' delle procedure selettive nonche' la
decorrenza del rapporto concessorio, (( deliberate anteriormente alla
data di entrata in vigore del presente decreto e, successivamente,
fino al 30 settembre 2027 )) con adeguata motivazione ai sensi
dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel rispetto,
limitatamente alle procedure avviate successivamente (( alla data di
entrata in vigore )) del presente decreto, delle modalita' e dei
criteri di cui all'articolo 4 della legge 5 agosto 2022, n. 118;
1.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente:
«a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali
per l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e sportive di
cui all'articolo 01, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n.
400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n.
494, quelle gestite dalle societa' e associazioni sportive iscritte
(( nel Registro nazionale )) delle attivita' sportive
dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
39, (( e quelle gestite dagli )) enti del Terzo settore di cui
all'articolo 4, comma 1, del codice di cui al decreto legislativo 3
luglio 2017, n. 117;»;
2) al comma 2, le parole: «Le concessioni» sono sostituite
dalle seguenti: «Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le
concessioni» e le parole: «31 dicembre 2024» sono sostituite dalle
seguenti: «30 settembre 2027»;
3) al comma 3, il primo periodo e' sostituito dal seguente: «In
presenza di ragioni oggettive che impediscono la conclusione della
procedura selettiva, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 4,
entro il 30 settembre 2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla
pendenza di un contenzioso o a difficolta' oggettive legate
all'espletamento della procedura stessa, l'autorita' competente, con
atto motivato, puo' differire il termine di scadenza delle
concessioni in essere per il tempo strettamente necessario alla
conclusione della procedura e, comunque, non oltre il 31 marzo
2028.»;
3-bis) dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
(( 3-bis. I titolari delle concessioni demaniali marittime per
l'esercizio delle attivita' turistico-ricreative e dei punti di
approdo con finalita' turistico-ricreative in cui sono installati
manufatti amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1
dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, possono, in vigenza del
titolo concessorio e ferma restando la corresponsione del relativo
canone, fino alla data di aggiudicazione delle procedure selettive
avviate ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1),
secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131,
mantenere installati i predetti manufatti anche nel periodo di
sospensione stagionale dell'esercizio delle attivita'
turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali provvedimenti di
demolizione adottati prima della data di entrata in vigore della
presente disposizione. ))»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti trasmette alle Camere, entro il 31
luglio 2027, una relazione concernente lo stato delle procedure
selettive al 30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito
delle procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni che
ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il medesimo
Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il 30 giugno 2028, una
relazione finale relativa alla conclusione delle procedure selettive
sul territorio nazionale»;
b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Disposizioni in materia di affidamento delle concessioni
demaniali marittime, lacuali e fluviali per finalita'
turistico-ricreative e sportive). - 1. La procedura di affidamento
delle concessioni demaniali marittime, lacuali e fluviali per
l'esercizio delle attivita' turistico - ricreative e sportive, di cui
all'articolo 01, comma 1, lettere a), b), c), d), (( e) e f) )), del
decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni,
dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, (( fatto salvo quanto previsto
dal comma 1-bis del presente articolo, )) si svolge nel rispetto del
diritto dell'Unione europea e dei principi di liberta' di
stabilimento, di pubblicita', di trasparenza, di massima
partecipazione, di non discriminazione e di parita' di trattamento,
anche al fine di agevolare la partecipazione delle microimprese,
delle piccole imprese e delle imprese giovanili.
(( 1-bis. Fermo restando l'obbligo di versamento del canone
previsto, la disciplina di cui al presente articolo non si applica
agli usi del demanio marittimo, lacuale e fluviale relativi allo
svolgimento delle attivita' di cui all'articolo 7, comma 1, lettera
b), del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 36, qualora dette
attivita' sportive siano svolte da federazioni sportive, discipline
sportive associate, enti di promozione sportiva, anche paralimpici,
associazioni e societa' sportive dilettantistiche costituite ai sensi
dell'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 36 del
2021 e iscritte nel Registro nazionale delle attivita' sportive
dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.
39, che perseguono esclusivamente finalita' sociali, ricreative e di
promozione del benessere psicofisico, e a condizione che detti usi
del demanio marittimo, lacuale e fluviale possano essere considerati
come attivita' non economiche in base al diritto dell'Unione europea.
))
2. L'ente concedente, anche su istanza di parte, avvia la
procedura di affidamento di cui al comma 1 mediante la pubblicazione
di un bando di gara, avente i contenuti previsti dal comma 4. Il
bando e' pubblicato (( per almeno trenta giorni nel sito internet
istituzionale dell'ente concedente e nell'albo pretorio )) on-line
del comune ove e' situato il bene demaniale oggetto di affidamento in
concessione, nonche', per le concessioni demaniali di interesse
regionale o nazionale, nel Bollettino ufficiale regionale e nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica (( italiana e, per )) le
concessioni di durata superiore a dieci anni o di interesse
transfrontaliero, nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
3. L'ente concedente avvia la procedura di affidamento di cui ai
commi 1 e 2 almeno sei mesi prima della scadenza del titolo
concessorio. Alla scadenza del titolo concessorio, l'ente ((
concedente )) non dispone la prosecuzione, in qualsiasi forma o
modalita' comunque denominata, del precedente rapporto concessorio,
(( tranne che nel caso )) in cui abbia gia' avviato la procedura di
affidamento di cui ai commi 1 e 2 e solo per il tempo strettamente
necessario alla sua conclusione. In sede di prima applicazione del
presente decreto, l'ente concedente, con riferimento ai titoli
concessori con scadenza ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 2, della
legge 5 agosto 2022, n. 118, avvia la procedura di affidamento di cui
ai commi 1 e 2 in ogni caso entro il 30 giugno 2027.
4. Gli atti della procedura di affidamento sono pubblicati nella
sezione "Amministrazione trasparente" (( del sito internet
istituzionale )) dell'ente concedente con applicazione delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33. Nel
bando di gara sono indicati:
a) l'oggetto e la finalita' della concessione, con
specificazione dell'ubicazione, dell'estensione, delle
caratteristiche morfologiche e distintive dell'area demaniale e delle
opere di difficile rimozione insistenti, compresi eventuali
interventi manutentivi o di adeguamento strutturale e impiantistico
necessari per il nuovo affidamento;
b) il valore degli eventuali investimenti non ammortizzati,
nonche' gli obblighi di cui al comma 9;
c) la durata della concessione determinata secondo i criteri di
cui al comma 5;
d) la misura del canone;
e) il valore dell'indennizzo di cui al comma 9, nonche' i
termini e le modalita' di corresponsione dello stesso;
f) la cauzione da prestarsi all'atto della stipula dell'atto di
concessione a garanzia del pagamento del canone e degli altri
obblighi gravanti sul concessionario ((, anche ai fini di quanto
previsto dal comma 9, quarto periodo ));
g) i requisiti di partecipazione previsti dagli articoli 94 e
95 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31
marzo 2023, n. 36;
h) i requisiti di capacita' tecnico-professionale dei
partecipanti, adeguati e proporzionati alla concessione oggetto di
affidamento e che agevolano la partecipazione delle microimprese,
delle piccole imprese e delle imprese giovanili;
i) le modalita' e il termine, non inferiore a trenta giorni,
per la presentazione delle domande;
l) il contenuto della domanda e la relativa documentazione da
allegare, ivi compreso il piano economico-finanziario atto a
garantire la sostenibilita' economica del progetto e che include la
quantificazione degli investimenti da realizzare;
m) le modalita' di svolgimento del sopralluogo presso l'area
demaniale oggetto di affidamento;
n) le modalita' e i termini di svolgimento della procedura di
affidamento;
o) i criteri di aggiudicazione;
p) lo schema di disciplinare della concessione, contenente le
relative condizioni;
q) i motivi dell'eventuale mancata suddivisione della
concessione in lotti e l'eventuale numero massimo di lotti che
possono essere aggiudicati al medesimo offerente.
5. La durata della concessione non e' inferiore (( a )) cinque
anni e non e' superiore (( a )) venti anni ed e' pari al tempo
necessario a garantire l'ammortamento e l'equa remunerazione degli
investimenti previsti dal piano economico-finanziario
dell'aggiudicatario.
6. Ai fini della valutazione delle offerte, l'ente concedente
applica anche i seguenti criteri di aggiudicazione, nel rispetto ((
dei principi )) di parita' di trattamento, di massima partecipazione
e di proporzionalita':
a) l'importo offerto rispetto all'importo minimo di cui al
comma 4, lettera e);
b) la qualita' e le condizioni del servizio offerto agli
utenti, anche in relazione al programma di interventi (( indicato ))
dall'offerente, con particolare riferimento a quelli finalizzati a
migliorare l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale,
anche da parte delle persone con disabilita', nonche' l'offerta di
specifici servizi turistici anche in periodi non di alta stagione;
c) la qualita' degli impianti, dei manufatti e di ogni altro
bene da asservire alla concessione, anche sotto il profilo del pregio
architettonico e della corrispondenza con le tradizioni locali;
d) l'offerta di servizi integrati che valorizzino le
specificita' culturali, folkloristiche ed enogastronomiche del
territorio;
e) l'incremento e la diversificazione dell'offerta
turistico-ricreativa ((, anche con riguardo all'offerta di servizi
specifici per l'accessibilita' e la fruibilita' dell'area demaniale
da parte degli animali da affezione, all'offerta di servizi specifici
dedicati alle famiglie e all'offerta di servizi aggiuntivi volti a
valorizzare l'esperienza turistica delle persone con disabilita' ));
f) gli obiettivi di politica sociale, di salute e di sicurezza
dei lavoratori, di protezione dell'ambiente e di salvaguardia del
patrimonio culturale;
g) l'impegno ad assumere, (( preferibilmente )) in misura
prevalente o totalitaria, per le attivita' oggetto della concessione,
personale di eta' inferiore a trentasei anni;
h) l'esperienza tecnica e professionale dell'offerente in
relazione ad attivita' turistico-ricreative comparabili, anche svolte
in regime di concessione;
i) se l'offerente, nei cinque anni antecedenti, ha utilizzato
una concessione quale prevalente fonte di reddito per se' e per il
proprio nucleo familiare;
l) al fine di garantire la massima partecipazione, il numero
delle concessioni di cui e' gia' titolare, in via diretta o
indiretta, ciascun offerente nell'ambito territoriale di riferimento
dell'ente concedente;
m) il numero di lavoratori del concessionario uscente, che
ricevono da tale attivita' la prevalente fonte di reddito per se' e
per il proprio nucleo familiare, che ciascun offerente si impegna ad
assumere in caso di aggiudicazione della concessione.
7. L'aggiudicazione della concessione diviene efficace dopo
l'esito positivo della verifica da parte dell'ente concedente dei
requisiti dichiarati dall'aggiudicatario. L'atto che regola il
rapporto concessorio e' stipulato entro sessanta giorni dalla data di
efficacia dell'aggiudicazione. Fino alla data di stipulazione
dell'atto che regola il rapporto concessorio, l'occupazione dell'area
demaniale da parte del concessionario uscente e' comunque legittima
anche in relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione,
approvato con Regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
8. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo
concessionario, l'ente concedente puo' ordinare al concessionario
uscente, in assenza di diversa previsione nell'atto concessorio e con
provvedimento motivato ai sensi dell'articolo 49 del codice della
navigazione, la demolizione, a spese del medesimo, delle opere non
amovibili autorizzate e realizzate da detto concessionario.
9. In caso di rilascio della concessione a favore di un nuovo
concessionario, il concessionario uscente ha diritto al
riconoscimento di un indennizzo a carico del concessionario
subentrante pari al valore degli investimenti effettuati e non ancora
ammortizzati al termine della concessione, ivi compresi gli
investimenti effettuati in conseguenza di eventi calamitosi
debitamente dichiarati dalle autorita' competenti ovvero in
conseguenza di sopravvenuti obblighi di legge, al netto di ogni
misura di aiuto o sovvenzione pubblica eventualmente percepita e non
rimborsata, nonche' pari a quanto necessario per garantire al
concessionario uscente un'equa remunerazione sugli investimenti
effettuati negli ultimi cinque anni, stabilita sulla base di criteri
previsti con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze
((, da adottare )) entro il 31 marzo 2025. Il valore degli
investimenti effettuati e non ammortizzati e di quanto necessario a
garantire un'equa remunerazione, ai sensi del primo periodo, e'
determinato con perizia acquisita dall'ente concedente prima della
pubblicazione del bando di gara, rilasciata in forma asseverata e con
esplicita dichiarazione di responsabilita' da parte (( di un
professionista ovvero di un collegio di professionisti nominati ))
dal medesimo ente concedente tra cinque nominativi indicati dal
Presidente del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli
esperti contabili. Le spese della perizia di cui al secondo periodo
sono a carico del concessionario uscente. In caso di rilascio della
concessione a favore di un nuovo concessionario, il perfezionamento
del nuovo rapporto concessorio e' subordinato all'avvenuto pagamento
dell'indennizzo da parte del concessionario subentrante in misura non
inferiore al venti per cento. Il mancato tempestivo pagamento di cui
al quarto periodo e' motivo di decadenza dalla concessione e non
determina la prosecuzione, in qualsiasi forma o modalita' comunque
denominata, del precedente rapporto concessorio. La mancata adozione
del decreto di cui al primo periodo del presente comma non giustifica
il mancato avvio della procedura di affidamento di cui ai commi 1 e
2.
10. All'articolo 03, comma 1, lettera a), del decreto-legge 5
ottobre 1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1,
comma 1, della legge 4 dicembre 1993, n. 494, sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al (( numero )) 1) sono inserite, in fine, le seguenti
parole: "e di pregio naturale e ad alta redditivita'";
b) al (( numero )) 2), primo periodo, sono inserite, in fine,
le seguenti parole: "o destinati ad attivita' sportive, ricreative,
sociali e legate a tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro".
11. Con il decreto di cui al comma 9 si provvede, altresi',
all'aggiornamento dell'entita' degli importi unitari previsti
dall'articolo 03, comma 1, lettera b), del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre
1993, n. 494, nonche' dei canoni per le concessioni lacuali e
fluviali per finalita' turistico-ricreative e sportive. In caso di
mancata adozione del decreto di cui al primo periodo, gli importi
unitari previsti dall'articolo 03, comma 1, del citato decreto-legge
5 ottobre 1993, n. 400, sono aumentati nella misura del 10 per cento,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 04 del medesimo
decreto-legge, e i canoni per le concessioni lacuali e fluviali per
finalita' turistico-ricreative e sportive sono stabiliti ai sensi del
comma 12 (( del presente articolo )).
12. Per le concessioni lacuali e fluviali per finalita'
turistico-ricreative e sportive, l'ente concedente determina i canoni
tenendo conto del pregio naturale e dell'effettiva redditivita' delle
aree demaniali da affidare in concessione, nonche' dell'utilizzo di
tali aree per attivita' sportive, ricreative, sociali e legate alle
tradizioni locali, svolte in forma singola o associata senza scopo di
lucro, ovvero per finalita' di interesse pubblico. Una quota dei
canoni, stabilita dall'ente concedente, e' destinata alla
realizzazione degli interventi di difesa delle sponde e del relativo
capitale naturale e di miglioramento della fruibilita' delle aree
demaniali libere. L'importo del canone annuo, determinato in
applicazione dei criteri di cui al primo periodo, non e' comunque
inferiore alla misura determinata ai sensi dell'articolo 100, comma
4, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con
modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
13. Le disposizioni del presente articolo si applicano alle
procedure di affidamento delle concessioni demaniali marittime,
lacuali e fluviali per l'esercizio delle attivita'
turistico-ricreative e sportive di cui al comma 1 avviate
successivamente (( alla data di entrata in vigore )) della presente
disposizione e ai relativi atti concessori.».
2. L'articolo 10-quater del decreto-legge (( 29 dicembre 2022, n.
198 )), convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2023,
n. 14, e' abrogato.
Riferimenti normativi
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 5
agosto 2022, n. 118, recante: "Legge annuale per il mercato
e la concorrenza 2021", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
12 agosto 2022, n. 188, come modificato dalla presente
legge:
«Art. 3 (Disposizioni sull'efficacia delle
concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per
finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. Al fine di
consentire l'ordinata programmazione delle procedure di
affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel
rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le
modalita' stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad
avere efficacia fino al 30 settembre 2027 ovvero fino al
termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge sulla
base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126:
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e
fluviali per l'esercizio delle attivita'
turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, quelle gestite dalle societa' e associazioni
sportive iscritte nel Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 39, e quelle gestite dagli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di
strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti
nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti
successivi all'inizio dell'utilizzazione.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le
concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e
b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come
affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con
adeguate garanzie di imparzialita' e di trasparenza e, in
particolare, con adeguata pubblicita' dell'avvio della
procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano
ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo
titolo e comunque fino al 30 settembre 2027 se il termine
previsto e' anteriore a tale data.
3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono
la conclusione della procedura selettiva, secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre
2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di
un contenzioso o a difficolta' oggettive legate
all'espletamento della procedura stessa, l'autorita'
competente, con atto motivato, puo' differire il termine di
scadenza delle concessioni in essere per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura e,
comunque, non oltre il 31 marzo 2028. Fino a tale data
l'occupazione dell'area demaniale da parte del
concessionario uscente e' comunque legittima anche in
relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.
3-bis. I titolari delle concessioni demaniali
marittime per l'esercizio delle attivita'
turistico-ricreative e dei punti di approdo con finalita'
turistico-ricreative in cui sono installati manufatti
amovibili di cui alla lettera e.5) del comma 1
dell'articolo 3 del testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380, possono, in vigenza del titolo concessorio e ferma
restando la corresponsione del relativo canone, fino alla
data di aggiudicazione delle procedure selettive avviate ai
sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 1.1),
secondo periodo, del decreto-legge 16 settembre 2024, n.
131, mantenere installati i predetti manufatti anche nel
periodo di sospensione stagionale dell'esercizio delle
attivita' turistico-ricreative. Sono fatti salvi eventuali
provvedimenti di demolizione adottati prima della data di
entrata in vigore della presente disposizione.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una
relazione concernente lo stato delle procedure selettive al
30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle
procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni
che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il
medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il
30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla
conclusione delle procedure selettive sul territorio
nazionale.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e
683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126.».
- Si riporta il testo dell'articolo 3 della legge 7
agosto 1990, n. 241, recante: «Nuove norme in materia di
procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi», pubblicata nella Gazzetta
Ufficiale n. 192 del 18 agosto 1990:
«Art. 3 (Motivazione del provvedimento). - 1. Ogni
provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti
l'organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei
pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato,
salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La
motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le
ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione
dell'amministrazione, in relazione alle risultanze
dell'istruttoria.
2. La motivazione non e' richiesta per gli atti
normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Se le ragioni della decisione risultano da altro
atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione
stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve
essere indicato e reso disponibile, a norma della presente
legge, anche l'atto cui essa si richiama.
4. In ogni atto notificato al destinatario devono
essere indicati il termine e l'autorita' cui e' possibile
ricorrere.».
- Si riporta il testo dell'articolo 01 del
decreto-legge 05 ottobre 1993, n. 400, recante:
«Disposizioni per la determinazione dei canoni relativi a
concessioni demaniali marittime», pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 234 del 5 ottobre 1993, convertito, con
modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 285 del 4 dicembre
1993:
«Art. 01. - 1. La concessione dei beni demaniali
marittimi puo' essere rilasciata, oltre che per servizi
pubblici e per servizi e attivita' portuali e produttive,
per l'esercizio delle seguenti attivita':
a) gestione di stabilimenti balneari;
b) esercizi di ristorazione e somministrazione di
bevande, cibi precotti e generi di monopolio;
c) noleggio di imbarcazioni e natanti in genere;
d) gestione di strutture ricettive ed attivita'
ricreative e sportive;
e) esercizi commerciali;
f) servizi di altra natura e conduzione di
strutture ad uso abitativo, compatibilmente con le esigenze
di utilizzazione di cui alle precedenti categorie di
utilizzazione.
2.
2-bis. Le concessioni di cui al comma 1 che siano di
competenza statale sono rilasciate dal capo del
compartimento marittimo con licenza.
2-ter. Le concessioni di cui al comma 1 sono revocate
qualora il concessionario si renda, dalla data di entrata
in vigore della presente disposizione, responsabile di
gravi violazioni edilizie, che costituiscono inadempimento
agli obblighi derivanti dalla concessione ai sensi
dell'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296.».
- Il decreto legislativo 28 febbraio 2021, n. 39,
recante: «Attuazione dell'articolo 8 della legge 8 agosto
2019, n. 86, recante semplificazione di adempimenti
relativi agli organismi sportivi», e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 68 del 19 marzo 2021.
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 3 luglio
2017, n. 117, recante: «Codice del Terzo settore, a norma
dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno
2016, n. 106», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 179
del 2 agosto 2017, n. 179, S.O. n. 43:
«Art. 4 (Enti del Terzo settore). - 1. Sono enti del
Terzo settore le organizzazioni di volontariato, le
associazioni di promozione sociale, gli enti filantropici,
le imprese sociali, incluse le cooperative sociali, le reti
associative, le societa' di mutuo soccorso, le
associazioni, riconosciute o non riconosciute, le
fondazioni e gli altri enti di carattere privato diversi
dalle societa' costituiti per il perseguimento, senza scopo
di lucro, di finalita' civiche, solidaristiche e di
utilita' sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva
o principale, di una o piu' attivita' di interesse generale
in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di
denaro, beni o servizi, o di mutualita' o di produzione o
scambio di beni o servizi, ed iscritti nel registro unico
nazionale del Terzo settore.
2. Non sono enti del Terzo settore le amministrazioni
pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le formazioni e le
associazioni politiche, i sindacati, le associazioni
professionali e di rappresentanza di categorie economiche,
le associazioni di datori di lavoro, nonche' gli enti
sottoposti a direzione e coordinamento o controllati dai
suddetti enti, ad esclusione dei soggetti operanti nel
settore della protezione civile alla cui disciplina si
provvede ai sensi dell'articolo 32, comma 4. Sono esclusi
dall'ambito di applicazione del presente comma i corpi
volontari dei vigili del fuoco delle Province autonome di
Trento e di Bolzano e della Regione autonoma della Valle
d'Aosta. Sono altresi' escluse dall'ambito di applicazione
del presente comma le associazioni o fondazioni di diritto
privato ex Ipab derivanti dai processi di trasformazione
delle istituzioni pubbliche di assistenza o beneficenza, ai
sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
16 febbraio 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45
del 23 febbraio 1990, e del decreto legislativo 4 maggio
2001, n. 207, in quanto la nomina da parte della pubblica
amministrazione degli amministratori di tali enti si
configura come mera designazione, intesa come espressione
della rappresentanza della cittadinanza, e non si configura
quindi mandato fiduciario con rappresentanza, sicche' e'
sempre esclusa qualsiasi forma di controllo da parte di
quest'ultima.
3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti e alle
fabbricerie di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio
1985, n. 222, le norme del presente decreto si applicano
limitatamente allo svolgimento delle attivita' di cui
all'articolo 5, nonche' delle eventuali attivita' diverse
di cui all'articolo 6 a condizione che per tali attivita'
adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o
scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente
previsto ed in ogni caso nel rispetto della struttura e
della finalita' di tali enti, recepisca le norme del
presente Codice e sia depositato nel Registro unico
nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali
attivita' deve essere costituito un patrimonio destinato e
devono essere tenute separatamente le scritture contabili
di cui all'articolo 13. I beni che compongono il patrimonio
destinato sono indicati nel regolamento, anche con atto
distinto ad esso allegato.
Per le obbligazioni contratte in relazione alle
attivita' di cui agli articoli 5 e 6, gli enti religiosi
civilmente riconosciuti e alle fabbricerie di cui
all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli altri
creditori dell'ente religioso civilmente riconosciuto o
della fabbriceria non possono far valere alcun diritto sul
patrimonio destinato allo svolgimento delle attivita' di
cui ai citati articoli 5 e 6.».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica del
6 giugno 2001, n. 380 recante: «Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia. (Testo A)», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 245 del 20 ottobre 2001, S.O., n. 239:
«Art. 3 (Definizioni degli interventi edilizi). - 1.
Ai fini del presente testo unico si intendono per:
a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli
interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione,
rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e
quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza
gli impianti tecnologici esistenti;
b) "interventi di manutenzione straordinaria", le
opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire
parti anche strutturali degli edifici, nonche' per
realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e
tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti
urbanisticamente rilevanti delle destinazioni d'uso
implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito
degli interventi di manutenzione straordinaria sono
ricompresi anche quelli consistenti nel frazionamento o
accorpamento delle unita' immobiliari con esecuzione di
opere anche se comportanti la variazione delle superfici
delle singole unita' immobiliari nonche' del carico
urbanistico purche' non sia modificata la volumetria
complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria
destinazione d'uso.
Nell'ambito degli interventi di manutenzione
straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti
degli edifici legittimamente realizzati necessarie per
mantenere o acquisire l'agibilita' dell'edificio ovvero per
l'accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro
architettonico dell'edificio, purche' l'intervento risulti
conforme alla vigente disciplina urbanistica ed edilizia e
non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi
del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
c) "interventi di restauro e di risanamento
conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare
l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalita'
mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto
degli elementi tipologici, formali e strutturali
dell'organismo stesso, ne consentano anche il mutamento
delle destinazioni d'uso purche' con tali elementi
compatibili, nonche' conformi a quelle previste dallo
strumento urbanistico generale e dai relativi piani
attuativi. Tali interventi comprendono il consolidamento,
il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi
dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e
degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso,
l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo
edilizio;
d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli
interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi
mediante un insieme sistematico di opere che possono
portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte
diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi
dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento
di nuovi elementi ed impianti. Nell'ambito degli interventi
di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresi' gli
interventi di demolizione e ricostruzione di edifici
esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le
innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa
antisismica, per l'applicazione della normativa
sull'accessibilita', per l'istallazione di impianti
tecnologici e per l'efficientamento energetico.
L'intervento puo' prevedere altresi', nei soli casi
espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana.
Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli
interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro
ricostruzione, purche' sia possibile accertarne la
preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento
agli immobili sottoposti a tutela ai sensi del codice dei
beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli
edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli
136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo codice,
nonche', fatte salve le previsioni legislative e degli
strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee
A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2
aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai piani urbanistici
comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli
ulteriori ambiti di particolare pregio storico e
architettonico, gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici
crollati o demoliti costituiscono interventi di
ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche dell'edificio preesistente
e non siano previsti incrementi di volumetria;
e) "interventi di nuova costruzione", quelli di
trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non
rientranti nelle categorie definite alle lettere
precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:
e.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori
terra o interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti
all'esterno della sagoma esistente, fermo restando, per gli
interventi pertinenziali, quanto previsto alla lettera
e.6);
e.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e
secondaria realizzati da soggetti diversi dal comune;
e.3) la realizzazione di infrastrutture e di
impianti, anche per pubblici servizi, che comporti la
trasformazione in via permanente di suolo inedificato;
e.4) l'installazione di torri e tralicci per
impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i
servizi di telecomunicazione;
e.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche
prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali
roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni, che siano
utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come
depositi, magazzini e simili, ad eccezione di quelli che
siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee o
delle tende e delle unita' abitative mobili con meccanismi
di rotazione in funzione, e loro pertinenze e accessori,
che siano collocate, anche in via continuativa, in
strutture ricettive all'aperto per la sosta e il soggiorno
dei turisti previamente autorizzate sotto il profilo
urbanistico, edilizio e, ove previsto, paesaggistico, che
non posseggano alcun collegamento di natura permanente al
terreno e presentino le caratteristiche dimensionali e
tecnico-costruttive previste dalle normative regionali di
settore ove esistenti;
e.6) gli interventi pertinenziali che le norme
tecniche degli strumenti urbanistici, in relazione alla
zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle
aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione,
ovvero che comportino la realizzazione di un volume
superiore al 20% del volume dell'edificio principale;
e.7) la realizzazione di depositi di merci o di
materiali, la realizzazione di impianti per attivita'
produttive all'aperto ove comportino l'esecuzione di lavori
cui consegua la trasformazione permanente del suolo
inedificato;
f) gli "interventi di ristrutturazione
urbanistica", quelli rivolti a sostituire l'esistente
tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un
insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la
modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della
rete stradale.
2. Le definizioni di cui al comma 1 prevalgono sulle
disposizioni degli strumenti urbanistici generali e dei
regolamenti edilizi. Resta ferma la definizione di restauro
prevista dall'articolo 34 del decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490.».
«Art. 7 (Atto costitutivo e statuto). - 1. Le
societa' e le associazioni sportive dilettantistiche si
costituiscono con atto scritto nel quale deve tra l'altro
essere indicata la sede legale. Nello statuto devono essere
espressamente previsti:
a) la denominazione;
b) l'oggetto sociale con specifico riferimento
all'esercizio in via stabile e principale
dell'organizzazione e gestione di attivita' sportive
dilettantistiche, ivi comprese la formazione, la didattica,
la preparazione e l'assistenza all'attivita' sportiva
dilettantistica;
c) l'attribuzione della rappresentanza legale
dell'associazione;
d) l'assenza di fini di lucro ai sensi
dell'articolo 8;
e) le norme sull'ordinamento interno ispirato a
principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di
tutti gli associati, con la previsione dell'elettivita'
delle cariche sociali, fatte salve le societa' sportive che
assumono la forma societaria per le quali si applicano le
disposizioni del codice civile;
f) l'obbligo di redazione di rendiconti
economico-finanziari, nonche' le modalita' di approvazione
degli stessi da parte degli organi statutari;
g) le modalita' di scioglimento dell'associazione;
h) l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del
patrimonio in caso di scioglimento delle societa' e delle
associazioni.».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'articolo 3 della legge 5 agosto 2022, n. 118 recante:
«Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021»,
pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 188 del 12 agosto 2022:
«Art. 3 (Disposizioni sull'efficacia delle
concessioni demaniali e dei rapporti di gestione per
finalita' turistico-ricreative e sportive). - 1. Al fine di
consentire l'ordinata programmazione delle procedure di
affidamento di cui all'articolo 4 e il loro svolgimento nel
rispetto del diritto dell'Unione europea e secondo le
modalita' stabilite dal medesimo articolo 4, continuano ad
avere efficacia fino al 30 settembre 2027, ovvero fino al
termine di cui al comma 3, qualora successivo, se in essere
alla data di entrata in vigore della presente legge sulla
base di proroghe o rinnovi disposti anche ai sensi della
legge 30 dicembre 2018, n. 145, e del decreto-legge 14
agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126:
a) le concessioni demaniali marittime, lacuali e
fluviali per l'esercizio delle attivita'
turistico-ricreative e sportive di cui all'articolo 01,
comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993,
n. 494, quelle gestite dalle societa' e associazioni
sportive iscritte al registro del CONI, istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto
legislativo 23 luglio 1999, n. 242, o, a decorrere dalla
sua operativita', al Registro nazionale delle attivita'
sportive dilettantistiche di cui al decreto legislativo 28
febbraio 2021, n. 39, quelle gestite dagli enti del Terzo
settore di cui all'articolo 4, comma 1, del codice di cui
al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117;
b) i rapporti aventi ad oggetto la gestione di
strutture turistico-ricreative e sportive in aree ricadenti
nel demanio marittimo per effetto di provvedimenti
successivi all'inizio dell'utilizzazione.
2. Per le medesime finalita' di cui al comma 1, le
concessioni e i rapporti di cui al comma 1, lettere a) e
b), che con atto dell'ente concedente sono individuati come
affidati o rinnovati mediante procedura selettiva con
adeguate garanzie di imparzialita' e di trasparenza e, in
particolare, con adeguata pubblicita' dell'avvio della
procedura e del suo svolgimento e completamento, continuano
ad avere efficacia sino al termine previsto dal relativo
titolo e comunque fino al 30 settembre 2027 se il termine
previsto e' anteriore a tale data.
3. In presenza di ragioni oggettive che impediscono
la conclusione della procedura selettiva, secondo le
modalita' stabilite dall'articolo 4, entro il 30 settembre
2027, connesse, a titolo esemplificativo, alla pendenza di
un contenzioso o a difficolta' oggettive legate
all'espletamento della procedura stessa, l'autorita'
competente, con atto motivato, puo' differire il termine di
scadenza delle concessioni in essere per il tempo
strettamente necessario alla conclusione della procedura e,
comunque, non oltre il 31 marzo 2028. Fino a tale data
l'occupazione dell'area demaniale da parte del
concessionario uscente e' comunque legittima anche in
relazione all'articolo 1161 del codice della navigazione.
4. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
trasmette alle Camere, entro il 31 luglio 2027, una
relazione concernente lo stato delle procedure selettive al
30 giugno 2027, evidenziando in particolare l'esito delle
procedure concluse e, per quelle non concluse, le ragioni
che ne abbiano eventualmente impedito la conclusione. Il
medesimo Ministro trasmette altresi' alle Camere, entro il
30 giugno 2028, una relazione finale relativa alla
conclusione delle procedure selettive sul territorio
nazionale.
5. A decorrere dalla data di entrata in vigore della
presente legge sono abrogati:
a) i commi 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682 e
683 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145;
b) il comma 2 dell'articolo 182 del decreto-legge
19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77;
c) il comma 1 dell'articolo 100 del decreto-legge
14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni,
dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.
- Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante:
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di
accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e
diffusione di informazioni da parte delle pubbliche
amministrazioni» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
80 del 5 aprile 2013.
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
degli articoli 94 e 95 del decreto legislativo 31 marzo
2023, n. 36, recante: «Codice dei contratti pubblici in
attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n.
78, recante delega al Governo in materia di contratti
pubblici», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 77 del 31
marzo 2023, S.O. n. 77:
«Art. 94 (Cause di esclusione automatica). - 1. E'
causa di esclusione di un operatore economico dalla
partecipazione a una procedura d'appalto la condanna con
sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile per uno dei seguenti reati:
a) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 416, 416-bis del codice penale oppure delitti
commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto
articolo 416-bis oppure al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche'
per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo
74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina
degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura
e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre
1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del testo unico
delle disposizioni legislative in materia doganale, di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973,
n. 43 e dall'articolo 452-quaterdieces del codice penale,
in quanto riconducibili alla partecipazione a
un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2
della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio
dell'Unione europea, del 24 ottobre 2008;
b) delitti, consumati o tentati, di cui agli
articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322,
322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice
penale nonche' all'articolo 2635 del codice civile;
c) false comunicazioni sociali di cui agli articoli
2621 e 2622 del codice civile;
d) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione
relativa alla tutela degli interessi finanziari delle
Comunita' europee, del 26 luglio 1995;
e) delitti, consumati o tentati, commessi con
finalita' di terrorismo, anche internazionale, e di
eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o
reati connessi alle attivita' terroristiche;
f) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e
648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di
attivita' criminose o finanziamento del terrorismo, quali
definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno
2007, n. 109;
g) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme
di tratta di esseri umani definite con il decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
h) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena
accessoria, l'incapacita' di contrattare con la pubblica
amministrazione.
2. E' altresi' causa di esclusione la sussistenza,
con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di ragioni
di decadenza, di sospensione o di divieto previste
dall'articolo 67 del codice delle leggi antimafia e delle
misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione
mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo
codice. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88,
comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del codice di cui al
decreto legislativo n. 159 del 2011, con riferimento
rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle
informazioni antimafia. La causa di esclusione di cui
all'articolo 84, comma 4, del codice di cui al decreto
legislativo n. 159 del 2011 non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, l'impresa sia stata ammessa al
controllo giudiziario ai sensi dell'articolo 34-bis del
medesimo codice. In nessun caso l'aggiudicazione puo'
subire dilazioni in ragione della pendenza del procedimento
suindicato.
3. L'esclusione di cui ai commi 1 e 2 e' disposta se
la sentenza o il decreto oppure la misura interdittiva ivi
indicati sono stati emessi nei confronti:
a) dell'operatore economico ai sensi e nei termini
di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
b) del titolare o del direttore tecnico, se si
tratta di impresa individuale;
c) di un socio amministratore o del direttore
tecnico, se si tratta di societa' in nome collettivo;
d) dei soci accomandatari o del direttore tecnico,
se si tratta di societa' in accomandita semplice;
e) dei membri del Consiglio di amministrazione cui
sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi
gli institori e i procuratori generali;
f) dei componenti degli organi con poteri di
direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di
rappresentanza, di direzione o di controllo;
g) del direttore tecnico o del socio unico;
h) dell'amministratore di fatto nelle ipotesi di
cui alle lettere precedenti.
4. Nel caso in cui il socio sia una persona giuridica
l'esclusione va disposta se la sentenza o il decreto ovvero
la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti
degli amministratori di quest'ultima.
5. Sono altresi' esclusi:
a) l'operatore economico destinatario della
sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231,
o di altra sanzione che comporta il divieto di contrarre
con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti
interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo
9 aprile 2008, n. 81;
b) l'operatore economico che non abbia presentato
la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12
marzo 1999, n. 68, ovvero non abbia presentato
dichiarazione sostitutiva della sussistenza del medesimo
requisito;
c) in relazione alle procedure afferenti agli
investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con
le risorse previste dal regolamento (UE) n. 240/2021 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 febbraio 2021 e
dal regolamento (UE) n. 241/2021 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 12 febbraio 2021, gli operatori
economici tenuti alla redazione del rapporto sulla
situazione del personale, ai sensi dell'articolo 46 del
codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al
decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, che non abbiano
prodotto, al momento della presentazione della domanda di
partecipazione o dell'offerta, copia dell'ultimo rapporto
redatto, con attestazione della sua conformita' a quello
trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita' ai sensi
del comma 2 del citato articolo 46, oppure, in caso di
inosservanza dei termini previsti dal comma 1 del medesimo
articolo 46, con attestazione della sua contestuale
trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla
consigliera e al consigliere regionale di parita';
d) l'operatore economico che sia stato sottoposto a
liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione
coatta o di concordato preventivo o nei cui confronti sia
in corso un procedimento per l'accesso a una di tali
procedure, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95
del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui
al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14,
dall'articolo 186-bis, comma 5, del regio decreto 16 marzo
1942, n. 267 e dall'articolo 124 del presente codice.
L'esclusione non opera se, entro la data
dell'aggiudicazione, sono stati adottati i provvedimenti di
cui all'articolo 186-bis, comma 4, del regio decreto n. 267
del 1942 e all'articolo 95, commi 3 e 4, del codice di cui
al decreto legislativo n. 14 del 2019, a meno che non
intervengano ulteriori circostanze escludenti relative alle
procedure concorsuali;
e) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di
gara e negli affidamenti di subappalti; la causa di
esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel
casellario informatico;
f) l'operatore economico iscritto nel casellario
informatico tenuto dall'ANAC per aver presentato false
dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio
dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante
il quale perdura l'iscrizione.
6. E' inoltre escluso l'operatore economico che ha
commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, degli
obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei
contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana
o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono
gravi violazioni definitivamente accertate quelle indicate
nell'allegato II.10. Il presente comma non si applica
quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi
obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare
le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi
eventuali interessi o sanzioni, oppure quando il debito
tributario o previdenziale sia comunque integralmente
estinto, purche' l'estinzione, il pagamento o l'impegno si
siano perfezionati anteriormente alla scadenza del termine
di presentazione dell'offerta.
7. L'esclusione non e' disposta e il divieto di
aggiudicare non si applica quando il reato e' stato
depenalizzato oppure quando e' intervenuta la
riabilitazione oppure, nei casi di condanna ad una pena
accessoria perpetua, quando questa e' stata dichiarata
estinta ai sensi dell'articolo 179, settimo comma, del
codice penale, oppure quando il reato e' stato dichiarato
estinto dopo la condanna oppure in caso di revoca della
condanna medesima.».
«Art. 95 (Cause di esclusione non automatica). - 1.
La stazione appaltante esclude dalla partecipazione alla
procedura un operatore economico qualora accerti:
a) sussistere gravi infrazioni, debitamente
accertate con qualunque mezzo adeguato, alle norme in
materia di salute e di sicurezza sul lavoro nonche' agli
obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro
stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai
contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali
elencate nell'allegato X alla direttiva 2014/24/UE del
Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014;
b) che la partecipazione dell'operatore economico
determini una situazione di conflitto di interesse di cui
all'articolo 16 non diversamente risolvibile;
c) sussistere una distorsione della concorrenza
derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori
economici nella preparazione della procedura d'appalto che
non possa essere risolta con misure meno intrusive;
d) sussistere rilevanti indizi tali da far ritenere
che le offerte degli operatori economici siano imputabili
ad un unico centro decisionale a cagione di accordi
intercorsi con altri operatori economici partecipanti alla
stessa gara;
e) che l'offerente abbia commesso un illecito
professionale grave, tale da rendere dubbia la sua
integrita' o affidabilita', dimostrato dalla stazione
appaltante con mezzi adeguati. All'articolo 98 sono
indicati, in modo tassativo, i gravi illeciti
professionali, nonche' i mezzi adeguati a dimostrare i
medesimi.
2. La stazione appaltante esclude altresi' un
operatore economico qualora ritenga che lo stesso ha
commesso gravi violazioni non definitivamente accertate
agli obblighi relativi al pagamento di imposte e tasse o
contributi previdenziali. Costituiscono gravi violazioni
non definitivamente accertate in materia fiscale quelle
indicate nell'allegato II.10. La gravita' va in ogni caso
valutata anche tenendo conto del valore dell'appalto. Il
presente comma non si applica quando l'operatore economico
ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in
modo vincolante a pagare le imposte o i contributi
previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o
sanzioni, oppure quando il debito tributario o
previdenziale sia comunque integralmente estinto, purche'
l'estinzione, il pagamento o l'impegno si siano
perfezionati anteriormente alla scadenza del termine di
presentazione dell'offerta, oppure nel caso in cui
l'operatore economico abbia compensato il debito tributario
con crediti certificati vantati nei confronti della
pubblica amministrazione.
3. Con riferimento alle fattispecie di cui al comma
3, lettera h), dell'articolo 98, l'esclusione non e'
disposta e il divieto di aggiudicare non si applica quando:
a) il reato e' stato depenalizzato;
b) e' intervenuta la riabilitazione;
c) nei casi di condanna a una pena accessoria
perpetua, questa e' stata dichiarata estinta ai sensi
dell'articolo 179, settimo comma, del codice penale;
d) il reato e' stato dichiarato estinto dopo la
condanna;
e) la condanna e' stata revocata.».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
degli articoli 49 e 1161 del Regio decreto 30 marzo 1942,
n. 327, recante: «Codice della navigazione», pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 18 aprile 1942:
«Art. 49 (Devoluzione delle opere non amovibili). -
Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di
concessione, quando venga a cessare la concessione, le
opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale,
restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o
rimborso, salva la facolta' dell'autorita' concedente di
ordinarne la demolizione con la restituzione del bene
demaniale nel pristino stato.
In quest'ultimo caso, l'amministrazione, ove il
concessionario non esegua l'ordine di demolizione, puo'
provvedervi d'ufficio a termini dell'articolo 54.».
«Art. 1161 (Abusiva occupazione di spazio demaniale e
inosservanza di limiti alla proprieta' privata). - Chiunque
arbitrariamente occupa uno spazio del demanio marittimo o
aeronautico o delle zone portuali della navigazione
interna, ne impedisce l'uso pubblico o vi fa innovazioni
non autorizzate, ovvero non osserva i vincoli cui e'
assoggettata la proprieta' privata nelle zone prossime al
demanio marittimo od agli aeroporti, e' punito con
l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda fino a euro 516,
sempre che il fatto non costituisca un piu' grave reato.
Se l'occupazione di cui al primo comma e' effettuata
con un veicolo, si applica la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da euro 103 a euro 619; in tal caso
si puo' procedere alla immediata rimozione forzata del
veicolo in deroga alla procedura di cui all'articolo 54.».
- Si riporta il testo dell'articolo 03, comma 1, del
citato decreto-legge n. 400 del 1993, come modificato dalla
presente legge:
«Art. 03. - 1. I canoni annui per concessioni
rilasciate o rinnovate con finalita' turistico-ricreative
di aree, pertinenze demaniali marittime e specchi acquei
per i quali si applicano le disposizioni relative alle
utilizzazioni del demanio marittimo sono determinati nel
rispetto dei seguenti criteri:
a) classificazione, a decorrere dal 1° gennaio
2007, delle aree, manufatti, pertinenze e specchi acquei
nelle seguenti categorie:
1) categoria A: aree, manufatti, pertinenze e
specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazioni
ad uso pubblico ad alta valenza turistica e di pregio
naturale e ad alta redditivita';
2) categoria B: aree, manufatti, pertinenze e
specchi acquei, o parti di essi, concessi per utilizzazione
ad uso pubblico a normale valenza turistica o destinati ad
attivita' sportive, ricreative, sociali e legate a
tradizioni locali, svolte senza scopo di lucro.
L'accertamento dei requisiti di alta e normale
valenza turistica e' riservato alle regioni competenti per
territorio con proprio provvedimento. Nelle more
dell'emanazione di detto provvedimento la categoria di
riferimento e' da intendersi la B. Una quota pari al 10 per
cento delle maggiori entrate annue rispetto alle previsioni
di bilancio derivanti dall'utilizzo delle aree, pertinenze
e specchi acquei inseriti nella categoria A e' devoluta
alle regioni competenti per territorio;
b) misura del canone annuo determinata come segue:
1) per le concessioni demaniali marittime aventi
ad oggetto aree e specchi acquei, per gli anni 2004, 2005 e
2006 si applicano le misure unitarie vigenti alla data di
entrata in vigore della presente legge e non operano lo
disposizioni maggiorative di cui ai commi 21, 22 e 23
dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n.
269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre
2003, n. 326, e successive modificazioni; a decorrere dal
1° gennaio 2007, si applicano i seguenti importi aggiornati
degli indici ISTAT maturati alla stessa data:
1.1) area scoperta: euro 1,86 al metro quadrato
per la categoria A; euro 0,93 al metro quadrato per la
categoria B;
1.2) area occupata con impianti di facile
rimozione: euro 3,10 al metro quadrato per la categoria A;
euro 1,55 al metro quadrato per la categoria B;
1.3) area occupata con impianti di difficile
rimozione: euro 4,13 al metro quadrato per la categoria A;
euro 2,65 al metro quadrato per la categoria B;
1.4) euro 0,72 per ogni metro quadrato di mare
territoriale per specchi acquei o delimitati da opere che
riguardano i porti cosi' come definite dall'articolo 5 del
testo unico di cui al regio decreto 2 aprile 1885, n. 3095,
e comunque entro 100 metri dalla costa;
1.5) euro 0,52 per gli specchi acquei compresi
tra 100 e 300 metri dalla costa;
1.6) euro 0,41 per gli specchi acquei oltre 300
metri dalla costa;
1.7) euro 0,21 per gli specchi acquei utilizzati
per il posizionamento di campi boa per l'ancoraggio delle
navi al di fuori degli specchi acquei di cui al numero
1.3);
2) per le concessioni comprensive di pertinenze
demaniali marittime si applicano, a decorrere dal 1°
gennaio 2007, i seguenti criteri:
2.1) per le pertinenze destinate ad attivita'
commerciali, terziario-direzionali e di produzione di beni
e servizi, il canone e' determinato ai sensi del punto
1.39);
2.2) per le aree ricomprese nella concessione,
per gli anni 2004, 2005 e 2006 si applicano le misure
vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge
e non operano le disposizioni maggiorative di cui ai commi
21, 22 e 23 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; a
decorrere dal 1° gennaio 2007, si applicano quelle di cui
alla lettera b), numero 1);
c) riduzione dei canoni di cui alla lettera b)
nella misura del 50 per cento:
1) in presenza di eventi dannosi di eccezionale
gravita' che comportino una minore utilizzazione dei beni
oggetto della concessione, previo accertamento da parte
delle competenti autorita' marittime di zona;
2) nel caso di concessioni demaniali marittime
assentite alle societa' sportive dilettantistiche senza
scopo di lucro affiliate alle Federazioni sportive
nazionali con l'esclusione dei manufatti pertinenziali
adibiti ad attivita' commerciali;
d) riduzione dei canoni di cui alla lettera b)
nella misura del 90 per cento per le concessioni indicate
al secondo comma dell'articolo 39 del codice della
navigazione e all'articolo 37 del regolamento per
l'esecuzione del codice della navigazione, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952,
n. 328;
e) obbligo per i titolari delle concessioni di
consentire il libero e gratuito accesso e transito, per il
raggiungimento della battigia antistante l'area ricompresa
nella concessione, anche al fine di balneazione;
f) riduzione, per le imprese turistico-ricettive
all'aria aperta, dei valori inerenti le superfici del 25
per cento.
Omissis.».
- Si riporta il testo dell'articolo 04 del citato
decreto-legge n. 400 del 1993:
«Art. 04. - 1. I canoni annui relativi alle
concessioni demaniali marittime sono aggiornati
annualmente, con decreto del Ministro della marina
mercantile, sulla base della media degli indici determinati
dall'ISTAT per i prezzi al consumo per le famiglie di
operai ed impiegati e per i corrispondenti valori per il
mercato all'ingrosso.
2. Qualora, entro il 1° marzo 1994, non sia stato
emanato il decreto di cui al comma 1, si procede al rinnovo
delle concessioni in atto con l'applicazione dei canoni
precedenti, salvo conguaglio da effettuare a seguito
dell'emanazione del suddetto decreto.».
- Si riporta, per completezza di informazione, il testo
dell'articolo 100 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,
recante: «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio
dell'economia», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30
del 14 agosto 2020, S.O. n. 203, convertito con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 12 ottobre
2020, S.O. n. 37:
«Art. 100 (Concessioni del demanio marittimo, lacuale
e fluviale). - 1.
2. All'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre 1993,
n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, con effetto dal 1° gennaio 2021 il
comma 1, lettera b), punto 2.1) e' sostituito dal seguente:
«2.1) per le pertinenze destinate ad attivita' commerciali,
terziario-direzionali e di produzione di beni e servizi, il
canone e' determinato ai sensi del punto 1.3)». Fermo
restando quanto previsto al successivo comma 4, sono
comunque fatti salvi i pagamenti gia' eseguiti alla data di
entrata in vigore delle presenti disposizioni.
3. Alle concessioni dei beni del demanio marittimo e
di zone del mare territoriale aventi ad oggetto la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla
nautica da diporto si applicano, con effetto a decorrere
dal 1° gennaio 2007, le misure dei canoni di cui al comma
1, lettera b), dell'articolo 03 del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, come modificato dal comma 2 del
presente articolo, con riferimento alle caratteristiche dei
beni oggetto di concessione, quali erano all'avvio del
rapporto concessorio, nonche' delle modifiche
successivamente intervenute a cura e spese
dell'amministrazione concedente. Le somme per canoni
relative a concessioni demaniali marittime di cui al primo
periodo, versate in eccedenza rispetto a quelle dovute a
decorrere dal 1° gennaio 2007, sono compensate - a
decorrere dal 2021 - con quelle da versare allo stesso
titolo, in base alla medesima disposizione, in rate annuali
costanti per la residua durata della concessione. Gli enti
gestori provvedono al ricalcolo delle somme dovute dai
concessionari con applicazione dei citati criteri dal 1°
gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2019, effettuando i
relativi conguagli, con applicazione delle modalita' di
compensazione di cui al secondo periodo.
4. Dal 1° gennaio 2021 l'importo annuo del canone
dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e
pertinenze demaniali marittime non puo' essere inferiore a
euro 2.500. Per l'anno 2021, l'importo annuo del canone
dovuto quale corrispettivo dell'utilizzazione di aree e
pertinenze demaniali marittime per attivita' sportive,
ricreative e legate alle tradizioni locali, svolte in forma
singola o associata senza scopo di lucro, e per finalita'
di interesse pubblico individuate e deliberate dagli enti
locali territorialmente competenti non puo' essere
inferiore a euro 500.
5. Nelle more della revisione e dell'aggiornamento
dei canoni demaniali marittimi ai sensi dell'articolo 1,
comma 677, lettera e) della legge 30 dicembre 2018, n. 145,
sono sospesi fino al 15 dicembre 2020 i procedimenti
amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore dal
presente decreto e sono inefficaci i relativi provvedimenti
gia' adottati oggetto di contenzioso, inerenti al pagamento
dei canoni, compresi i procedimenti e i provvedimenti di
riscossione coattiva, nonche' di sospensione, revoca o
decadenza della concessione per mancato versamento del
canone, concernenti:
a) le concessioni demaniali marittime per finalita'
turistico-ricreative, con esclusivo riferimento a quelle
inerenti alla conduzione delle pertinenze demaniali,
laddove i procedimenti o i provvedimenti siano connessi
all'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni di
cui all'articolo 03, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre
1993, n. 400, convertito, con modificazioni, dalla legge 4
dicembre 1993, n. 494, ivi compresi i procedimenti di cui
all'articolo 1, comma 484, della legge 28 dicembre 2015, n.
208;
b) le concessioni demaniali marittime per la
realizzazione e la gestione di strutture dedicate alla
nautica da diporto.
6. Le disposizioni di cui ai commi 5, 7, 8, 9 e 10
non si applicano quando siano in corso procedimenti penali
inerenti alla concessione nonche' quando il concessionario
o chi detiene il bene siano sottoposti a procedimenti di
prevenzione, a misure interdittive antimafia o alle
procedure di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011,
n. 159.
7. Al fine di ridurre il contenzioso relativo alle
concessioni demaniali marittime per finalita'
turistico-ricreative e per la realizzazione e la gestione
di strutture dedicate alla nautica da diporto, derivante
dall'applicazione dei criteri per il calcolo dei canoni ai
sensi dell'articolo 03, comma 1, lettera b), numero 2.1),
del decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 494, nel
testo vigente fino alla data di entrata in vigore del
presente decreto, i procedimenti giudiziari o
amministrativi pendenti alla data di entrata in vigore del
presente decreto, concernenti il pagamento dei relativi
canoni, possono essere definiti, previa domanda all'ente
gestore e all'Agenzia del demanio da parte del
concessionario, mediante versamento:
a) in un'unica soluzione, di un importo, pari al 30
per cento delle somme richieste dedotte le somme
eventualmente gia' versate a tale titolo;
b) rateizzato fino a un massimo di sei annualita',
di un importo pari al 60 per cento delle somme richieste
dedotte le somme eventualmente gia' versate a tale titolo.
8. La domanda per accedere alla definizione di cui al
comma 7 e' presentata entro il 15 dicembre 2020 ed entro il
30 settembre 2021 sono versati l'intero importo dovuto, se
in un'unica soluzione, o la prima rata, se rateizzato.
9. La liquidazione e il pagamento nei termini
assegnati degli importi di cui alle lettere a) e b) del
comma 7 costituisce a ogni effetto rideterminazione dei
canoni dovuti per le annualita' considerate.
10. La presentazione della domanda nel termine di cui
al comma 8 sospende i procedimenti giudiziari o
amministrativi di cui al comma 7, compresi quelli di
riscossione coattiva nonche' i procedimenti di decadenza
della concessione demaniale marittima per mancato pagamento
del canone. La definizione dei procedimenti amministrativi
o giudiziari si realizza con il pagamento dell'intero
importo dovuto, se in un'unica soluzione, o dell'ultima
rata, se rateizzato. Il mancato pagamento di una rata entro
sessanta giorni dalla relativa scadenza comporta la
decadenza dal beneficio.
10-bis. All'articolo 32, comma 1, del decreto-legge
12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni,
dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, la parola: "turisti"
e' sostituita dalla seguente: "diportisti" e sono aggiunte,
in fine, le seguenti parole: ", con esclusione dei servizi
resi nell'ambito di contratti annuali o pluriennali per lo
stazionamento".
11. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari
a 144.000 euro per l'anno 2020, si provvede ai sensi
dell'articolo 114.».
- Il decreto-legge 22 dicembre 2022, n. 198 recante:
«Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi»
(pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 29 dicembre
2022, n. 303), e' stato convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14, (pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023).