IL COMITATO INTERMINISTERIALE 
                   PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA 
                      E LO SVILUPPO SOSTENIBILE 
 
                   Nella seduta del 9 luglio 2024 
 
  Vista la legge 27 febbraio 1967, n.  48,  recante  «Attribuzioni  e
ordinamento  del  Ministero  del  bilancio  e  della   programmazione
economica  e  istituzione  del   Comitato   dei   Ministri   per   la
programmazione economica» e, in particolare, l'art.  16,  concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di  seguito  CIPE,  nonche'  le  successive
disposizioni legislative  relative  alla  composizione  dello  stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga  del  termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio  2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche  in  vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo  sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea  generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il  25  settembre  2015»,  il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato  interministeriale  per  la
programmazione economica  e  lo  sviluppo  sostenibile»,  di  seguito
CIPESS, e che «a  decorrere  dalla  medesima  data,  nella  legge  27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 5, comma 2; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento  delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei  ministri»,  e,
in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e  ai  compiti
del Dipartimento per  la  programmazione  e  il  coordinamento  della
politica economica, di seguito DIPE; 
  Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre  2013,  recante  «Disposizioni  comuni  sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale  europeo,  sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo  rurale
e  sul  Fondo  europeo  per  gli  affari  marittimi  e  la  pesca   e
disposizioni generali sul Fondo europeo di  sviluppo  regionale,  sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo  per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE)  n.
1083/2006 del Consiglio»; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/460 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 30 marzo 2020,  che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure  specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli  Stati
membri  e  in  altri  settori  delle  loro   economie   in   risposta
all'epidemia di COVID-19; 
  Visto il regolamento (UE) 2020/558 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 23 aprile 2020, che  modifica  i  regolamenti  (UE)  n.
1301/2013  e  (UE)  n.  1303/2013  per  quanto  attiene  alle  misure
specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in
risposta all'epidemia di COVID-19 e,  in  particolare,  introduce  al
regolamento   (UE)   n.   1303/2013   l'art.   25-bis   che   prevede
l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento  alle
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o piu' assi
prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di
coesione; 
  Visto il regolamento (UE) 2022/562 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 6 aprile 2022, che  modifica  il  regolamento  (UE)  n.
1303/2013,  estendendo,  per  far  fronte  alle  spese   emergenziali
connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso  di
cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande
di pagamento riguardanti il periodo  contabile  che  decorre  dal  1°
luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o piu' assi prioritari  di
un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione; 
  Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche  riguardanti  l'appartenenza  dell'Italia  alle   Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli  atti  normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze  del  CIPE  in  tema  di  coordinamento  delle   politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione  degli  indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede  comunitaria,  per
il coordinamento  delle  iniziative  delle  amministrazioni  ad  essa
interessate e  l'adozione  di  direttive  generali  per  il  proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  recante  «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  30  luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che,  ai  commi  26  e  27,
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o  al  Ministro
delegato, le funzioni in materia di  politiche  di  coesione  di  cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo  30  luglio
1999, n. 300, recante «Riforma  dell'organizzazione  del  Governo,  a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi  inclusa  la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'art.  61,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
  Visto  il  decreto-legge  31   agosto   2013,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
  Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242
e 245, che disciplina i  criteri  di  cofinanziamento  dei  programmi
europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio,  nonche'
i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai
programmi cofinanziati dai Fondi SIE; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata  legge  n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge  23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di  stabilita'
2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi  di  azione  e
coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui
all'art. 5 della citata legge n.  183  del  1987,  nei  limiti  della
dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione
2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al  netto
delle assegnazioni attribuite a titolo di  cofinanziamento  nazionale
ai Programmi operativi nazionali e  regionali  finanziati  dai  Fondi
SIE; 
  Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata  legge  n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma  670,  della  citata
legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli
interventi complementari finanziati dal citato  Fondo  di  rotazione,
sia  assicurato  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   -
Dipartimento  della  Ragioneria  generale  dello  Stato,  di  seguito
MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalita' del  proprio  sistema
informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS
del 30 aprile 2015, n. 18; 
  Visto il decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, l'art. 242 che  disciplina  la  fattispecie
della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di  spese
emergenziali gia' anticipate  a  carico  del  bilancio  dello  Stato,
prevedendo,  tra  l'altro,  che  le  risorse  rimborsate  dall'Unione
europea, a seguito della rendicontazione  delle  spese  emergenziali,
gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato,  sono  riassegnate
alle stesse  amministrazioni  che  abbiano  proceduto  alla  relativa
rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino  a
concorrenza  dei  rispettivi  importi,  per  essere  destinate   alla
realizzazione di programmi  operativi  complementari,  vigenti  o  da
adottarsi; 
  Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242  e  in  attuazione
delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE)  2020/558  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020,  «ai  medesimi
programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate  le
risorse a carico del Fondo di rotazione all'art.  5  della  legge  16
aprile 1987, n. 183, rese disponibili per  effetto  dell'integrazione
del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»; 
  Visto  il  decreto-legge  24  febbraio   2023,   n.   13,   recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e  resilienza  (PNRR)  e  del  Piano  nazionale  degli   investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione  e  della  politica  agricola  comune»,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in  particolare,
l'art. 50, recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche
di coesione e per l'integrazione con il PNRR»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre  1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione  e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione  per  l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione, tra le strutture generali della  Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del  decreto-legge  n.
101 del 2013; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  10
novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art.  50  del  citato
decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia
per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre  2023  e  il
trasferimento delle relative risorse umane, strumentali,  finanziarie
e delle  relative  funzioni  al  Dipartimento  per  le  politiche  di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che  assume  la
nuova denominazione di Dipartimento per le politiche  di  coesione  e
per il Sud; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21  ottobre  2022,
con il quale,  tra  l'altro,  l'onorevole  Raffaele  Fitto  e'  stato
nominato Ministro senza portafoglio; 
  Visti i decreti  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  23
ottobre 2022, con il quale al Ministro senza  portafoglio,  onorevole
Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei,
le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022 con il quale e'
stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  12
novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per  gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole
Raffaele Fitto; 
  Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  31  ottobre
2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e'  stato  nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  25
novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli  e'  stato
nominato   Segretario   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad  esercitare  le  funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio  dei  ministri  in  materia  di
coordinamento  della  politica  economica  e  di   programmazione   e
monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi  quelli  orientati
al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime
di partenariato pubblico-privato; 
  Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la  presa
d'atto - ai sensi  di  quanto  previsto  al  punto  2  della  propria
delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato  Italia
2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29  ottobre  2014
dalla Commissione europea e relativo alla  programmazione  dei  Fondi
SIE per il periodo 2014-2020; 
  Vista,  altresi',  la  delibera  CIPE  28  gennaio  2015,  n.   10,
concernente la definizione dei criteri  di  cofinanziamento  pubblico
nazionale dei programmi europei  per  il  periodo  di  programmazione
2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce  che  gli
interventi complementari siano previsti nell'ambito di  programmi  di
azione e coesione, finanziati con  le  disponibilita'  del  Fondo  di
rotazione, i cui contenuti  sono  definiti  in  partenariato  tra  le
amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei
Fondi  SIE  e  le  singole  amministrazioni  interessate,  sotto   il
coordinamento dell'Autorita' politica delegata per  le  politiche  di
coesione  territoriale,  e  che   tali   interventi   concorrono   al
perseguimento delle finalita' strategiche dei Fondi strutturali e  di
investimento europei della programmazione 2014-2020, anche attraverso
la tecnica dell'overbooking, prevedendo, inoltre, che i programmi  di
azione e coesione siano adottati con  delibera  di  questo  Comitato,
sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione
centrale avente il coordinamento dei Fondi  SIE  di  riferimento,  in
partenariato con le regioni interessate, d'intesa  con  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
  Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando  la
citata delibera CIPESS n. 10 del 2015, ha  previsto  la  possibilita'
per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati  da
fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento  nazionale,  nel
rispetto dei limiti minimi previsti  dall'art.  120  del  regolamento
(UE) n. 1303/2013; 
  Vista la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 6, con la  quale  e'  stato
approvato il Programma operativo complementare di azione  e  coesione
al PON «Legalita' 2014-2020», con un valore complessivo pari a 81,016
milioni di euro, cosi' come modificata dalla delibera CIPE  17  marzo
2020, n. 5, che ha rideterminato l'importo del  programma  in  78,989
milioni di euro; 
  Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che,  in  attuazione
di quanto previsto dal gia' citato art. 242 del decreto-legge  n.  34
del 2020 e per le finalita' ivi indicate, ha istituito - nel caso  di
programmi non ancora adottati - ovvero incrementato  -  nel  caso  di
programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle
nuove risorse che vi confluiscono a seguito  dei  rimborsi  derivanti
dalla rendicontazione di  spese  anticipate  a  carico  dello  Stato,
secondo quanto previsto indicativamente  negli  accordi  siglati  nel
2020 tra il Ministro per il Sud  e  la  coesione  territoriale  e  le
amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati
con i fondi strutturali 2014-2020; 
  Tenuto conto che la citata  delibera  CIPESS  n.  41  del  2021  ha
indicato   per   ogni   amministrazione   titolare   del    programma
complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le
amministrazioni titolari siano autorizzate  ad  attivare  le  risorse
programmatiche indicate nella delibera nei limiti in  cui  le  stesse
siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a
seguito delle rendicontazioni di spesa  presentate  alla  Commissione
europea come spese anticipate a  carico  dello  Stato;  ha  previsto,
altresi', che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote  di
risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata  legge  n.
183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni
di  spesa  effettuate  a  totale  carico   dell'Unione   europea   in
applicazione di un tasso  di  cofinanziamento  europeo  del  100  per
cento; 
  Tenuto conto che la citata  delibera  CIPESS  n.  41  del  2021  ha
previsto,  tra  l'altro,   l'incremento   del   Programma   operativo
complementare di azione e coesione al PON «Legalita'  2014-2020»  per
un importo indicativo programmatico pari a 188,00 milioni di euro; 
  Vista la nota del Capo di Gabinetto del  Ministro  per  gli  affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e  il  PNRR,  acquisita  al
prot.  DIPE  n.  6002-A  del  12  giugno  2024,  e  l'allegata   nota
informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per
le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del  Consiglio
dei  ministri  -  cui  e'  a  sua  volta  allegata  la  proposta   di
rimodulazione del Ministero dell'interno, in qualita' di Autorita' di
gestione  del  programma  -  come  integrata  dalle  successive  note
acquisite rispettivamente al prot. DIPE n. 6628-A del 26 giugno  2024
e n. 6967-A del 5 luglio 2024 - concernente la proposta  di  modifica
del  Programma  operativo  complementare  (POC)  al  PON   «Legalita'
2014-2020»; 
  Considerato che  nella  citata  nota  informativa  per  il  CIPESS,
predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di  coesione
e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  e'  stato
rappresentato che, in applicazione di quanto previsto dal citato art.
242, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34  del  2020,  le  risorse  a
rifinanziamento  del  Programma   sono   risultate   pari   ad   euro
276.959.344,38, di cui: 
    euro  136.061.065,71  di  risorse  derivanti   dalla   quota   Ue
rimborsata per le spese anticipate dallo Stato (art.  242,  comma  2,
decreto-legge n. 34 del 2020); 
    euro  140.898.278,67   derivanti   dalla   quota   nazionale   di
cofinanziamento liberata per effetto dell'applicazione del  tasso  di
cofinanziamento  europeo  al  100  per  cento  (art.  242,  comma  3,
decreto-legge n. 34 del 2020); 
  Tenuto conto che la nuova dotazione finanziaria  del  POC,  pari  a
412,266 milioni di euro, e' destinata per 355,949 milioni di  euro  a
massimizzare la strategia del PON e per 56,317  milioni  di  euro  al
completamento dei progetti ammessi  al  finanziamento  a  valere  sul
Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo -  Obiettivo
convergenza» 2007-2013 e non conclusi alla data del 31 dicembre  2015
(art. 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), articolata
secondo il seguente cronoprogramma di spesa: 
    
=====================================================================
|     PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE      |                      |
|            LEGALITA' 2014-2020             |                      |
+============================================+                      |
|   Tutto il territorio nazionale (totale)   |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2020                    |     1.000.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2021                    |     4.300.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2022                    |     5.300.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2023                    |     5.600.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2024                    |   117.636.920,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2025                    |   229.673.841,51 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2026                    |   341.710.762,26 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                     AT                     |    14.237.948,43 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|           TOTALE PIANO/PROGRAMMA           |   355.948.710,69 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|    Completamento progetti avviati nella    |                      |
|          programmazione 2007-2013          |    56.317.078,77 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
    
  Tenuto conto che tale incremento di risorse risulta  in  linea  con
quanto previsto dall'art.  25-bis  del  citato  regolamento  (UE)  n.
1303/2013,  introdotto  dal  citato  regolamento  (UE)  2020/558  del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile  2020  e  modificato
dal citato regolamento (UE) 2022/562 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 6 aprile 2022, nonche' in linea con quanto previsto dal
citato art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del  2020  e  dalla
citata delibera CIPESS n. 41 del 2021, secondo cui i POC  beneficiano
delle nuove risorse e si adeguano le rispettive dotazioni finanziarie
secondo le procedure di cui alla citata delibera  CIPESS  n.  10  del
2015; 
  Considerato che  nella  citata  nota  informativa  e  nell'allegata
proposta di rimodulazione  del  Ministero  dell'interno  e'  presente
apposita tavola che riporta la dotazione finanziaria e le allocazioni
per Asse, Categoria di regione e Linea d'Azione (LdA) e  le  relative
modifiche rispetto al precedente piano finanziario di cui alla citata
delibera CIPE n. 5  del  2020  e  vengono  altresi'  illustrate,  con
specifica analisi motivazionale, le modifiche apportate al testo  del
programma che  riguardano  gli  indicatori  di  risultato  (risultati
attesi), gli indicatori di coerenza (realizzazioni),  la  descrizione
dell'incremento degli Assi e delle relative azioni e  viene  allegata
una versione aggiornata del testo del  programma,  ove  sono  inoltre
definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le  Azioni,  nonche'
la governance e le modalita' attuative, il Piano  finanziario  ed  il
cronoprogramma; 
  Rilevato che, sulla base della citata proposta di rimodulazione del
Ministero dell'interno: 
    le piu' significative variazioni incrementative si propongono  in
corrispondenza degli Assi  2  e  3  del  POC  e  risultano  correlate
all'overbooking tecnico dell'Asse 2 del PON, cosi'  come  contemplato
dalla gia' richiamata delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10; 
    il maggior fabbisogno sull'Asse 3 del POC - destinato al recupero
infrastrutturale degli immobili pubblici, parte del  quale  afferente
ad interventi in ritardo di  attuazione  rispetto  ai  tempi  e  alle
regole sulla chiusura del PON - e' inoltre destinato  alla  copertura
dell'overbooking degli Assi 3 e 7 del PON; 
    limitatamente agli Assi 1 e 3 del POC, per cio' che  concerne  il
fenomeno  migratorio  in  termini  di  finanziamento   di   soluzioni
tecnologiche per migliorare la gestione,  nonche'  di  accoglienza  e
integrazione,  si  registra   che   l'assorbimento   dell'overbooking
dell'Asse 7 del PON ha determinato l'estensione della  programmazione
complementare a tutte e tre le Categorie di regione (meno sviluppate,
in transizione e piu' sviluppate); 
  Tenuto conto che qualora,  in  vista  della  predisposizione  delle
operazioni  di  chiusura  del  PON  «Legalita'  2014-2020»,   dovesse
emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilita' finanziaria  del
programma, l'Autorita' di gestione del medesimo  inoltrera'  apposita
richiesta al MEF-IGRUE che provvedera'  alle  conseguenti  operazioni
contabili e che, all'esito delle suddette operazioni contabili ovvero
a seguito della chiusura definitiva del PON, la dotazione finanziaria
del POC sara' rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma
restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di  rotazione
di cui alla citata legge n. 183 del 1987; 
  Considerato che in relazione alla  citata  proposta  la  Conferenza
Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella  seduta  del
27 giugno 2024; 
  Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze con nota prot. n. 27315 del 20 giugno 2024  del  Capo
di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze; 
  Vista  la  delibera  CIPE  28  novembre  2018,   n.   82,   recante
«Regolamento  interno   del   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera  CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento  interno  del  Comitato
interministeriale per  la  programmazione  economica  e  lo  sviluppo
sostenibile (CIPESS)»; 
  Vista la nota predisposta congiuntamente dal  Dipartimento  per  la
programmazione e il  coordinamento  della  politica  economica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della seduta del Comitato; 
  Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge  27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «in
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia  e
delle finanze in qualita' di vice Presidente del Comitato stesso»; 
  Su proposta del  Ministro  per  gli  affari  europei,  il  Sud,  le
politiche di coesione e il PNRR; 
 
                              Delibera: 
 
1. Approvazione  della  riprogrammazione  del   Programma   operativo
  complementare (POC) al  PON  «Legalita'  2014-2020»  del  Ministero
  dell'interno e assegnazione di risorse 
 
  1.1  E'  approvata  la  riprogrammazione  del  Programma  operativo
complementare  al  PON  «Legalita'  2014-2020»  di   competenza   del
Ministero dell'interno,  allegato  alla  presente  delibera,  di  cui
costituisce  parte  integrante.  Nel  Programma  sono   definiti   le
strategie, gli obiettivi, gli  Assi,  le  Azioni  e  gli  indicatori,
nonche' la governance e le  modalita'  attuative  del  Programma,  il
Piano finanziario ed il cronoprogramma di spesa. 
  1.2  La  dotazione  del   programma   e'   incrementata   di   euro
276.959.344,38, di cui: 
    euro  136.061.065,71  di  risorse  derivanti   dalla   quota   Ue
rimborsata per le spese anticipate dallo Stato (art.  242,  comma  2,
decreto-legge n. 34 del 2020); 
    euro  140.898.278,67   derivanti   dalla   quota   nazionale   di
cofinanziamento liberata per effetto dell'applicazione del  tasso  di
cofinanziamento  europeo  al  100  per  cento  (art.  242,  comma  3,
decreto-legge n. 34 del 2020); 
e, pertanto, il valore complessivo aggiornato del Programma operativo
complementare  e'  pari  ad  euro  412.265.789,46  -  destinati   per
355.948.710,69 euro  a  massimizzare  la  strategia  del  PON  e  per
56.317.078,77  euro  al  completamento  dei   progetti   ammessi   al
finanziamento a valere sul Programma operativo  nazionale  «Sicurezza
per lo sviluppo - Obiettivo convergenza»  2007-2013  e  non  conclusi
alla  data  del  31  dicembre  -  articolato  secondo   il   seguente
cronoprogramma di spesa: 
    
=====================================================================
|     PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE      |                      |
|            LEGALITA' 2014-2020             |                      |
+============================================+                      |
|   Tutto il territorio nazionale (totale)   |                      |
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2020                    |     1.000.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2021                    |     4.300.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2022                    |     5.300.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2023                    |     5.600.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2024                    |   117.636.920,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2025                    |   229.673.841,51 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                    2026                    |   341.710.762,26 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|                     AT                     |    14.237.948,43 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|           TOTALE PIANO/PROGRAMMA           |   355.948.710,69 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
|    Completamento progetti avviati nella    |                      |
|          programmazione 2007-2013          |    56.317.078,77 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
    
  1.3 Qualora in vista  della  predisposizione  delle  operazioni  di
chiusura  del  PON  2014-2020  «Legalita'»   emerga   l'esigenza   di
reintegrare  la  sua  disponibilita'  finanziaria,   l'Autorita'   di
gestione inoltra apposita richiesta al MEF IGRUE  che  provvede  alle
conseguenti operazioni contabili. 
  1.4  All'esito  delle  operazioni  contabili  di   cui   al   punto
precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva  del  PON,  la
dotazione finanziaria del  POC  sara'  rideterminata  con  successiva
delibera del CIPESS, ferma restando la  quota  di  cofinanziamento  a
carico del Fondo di rotazione di cui  alla  legge  n.  183  del  1987
stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento. 
  1.5  L'ammontare  delle  risorse  previste  per  l'Asse  assistenza
tecnica costituisce limite di spesa; l'amministrazione  titolare  del
Programma avra' cura di assicurare che l'utilizzo delle  risorse  sia
contenuto  entro  i  limiti  strettamente  necessari  alle   esigenze
funzionali alla gestione del Programma. 
  1.6  Il  Ministero  dell'interno,  in  linea  con  gli  adempimenti
previsti dalla citata delibera CIPESS n. 10 del 2015,  assicura,  con
riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera: 
    il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarita'
delle spese; 
    la rilevazione periodica dei  dati  di  avanzamento  finanziario,
fisico e procedurale del programma e l'invio  dei  suddetti  dati  al
sistema unico di monitoraggio presso  la  Ragioneria  generale  dello
Stato - IGRUE. 
  1.7 Il Ministero dell'interno assicura, altresi', la messa in opera
di ogni iniziativa finalizzata a prevenire,  sanzionare  e  rimuovere
eventuali frodi  e  irregolarita'.  In  tutti  i  casi  accertati  di
decadenza   dal   beneficio   finanziario   concesso,   la   predetta
amministrazione e' responsabile del  recupero  e  della  restituzione
delle  corrispondenti  somme  erogate,  a  titolo  di  anticipazione,
pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata
legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente  si  provvede
al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione
suddetto anche mediante compensazione  con  altri  importi  spettanti
alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento  che  per
altri interventi. 
  1.8 La data  di  scadenza  dei  Programmi  operativi  complementari
relativi alla programmazione  comunitaria  2014-2020,  ai  sensi  del
citato art. 242, comma 7,  del  decreto-legge  n.  34  del  2020,  e'
fissata al 31 dicembre 2026. 
  1.9 Per quanto non espressamente previsto dalla presente  delibera,
si applicano le disposizioni normative e le procedure previste  dalla
citata delibera CIPE n. 10 del 2015  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, nonche' quelle previste dalla citata delibera CIPESS n.
41 del 2021. 
  1.10 Il Ministero dell'interno, entro il 15 marzo di ciascun  anno,
trasmettera' una relazione di attuazione del POC al Dipartimento  per
le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del  Consiglio
dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente. 
 
                                        Il vice Presidente: Giorgetti 
Il Segretario: Morelli 

Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, n. 1367