IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
E LO SVILUPPO SOSTENIBILE
Nella seduta del 9 luglio 2024
Vista la legge 27 febbraio 1967, n. 48, recante «Attribuzioni e
ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione
economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la
programmazione economica» e, in particolare, l'art. 16, concernente
l'istituzione e le attribuzioni del Comitato interministeriale per la
programmazione economica, di seguito CIPE, nonche' le successive
disposizioni legislative relative alla composizione dello stesso
Comitato, ed in particolare il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111,
recante «Misure urgenti per il rispetto degli obblighi previsti dalla
direttiva 2008/50/CE sulla qualita' dell'aria e proroga del termine
di cui all'art. 48, commi 11 e 13, del decreto-legge 17 ottobre 2016,
n. 189», convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n. 229», convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019,
n. 141, il quale all'art. 1-bis ha previsto che dal 1° gennaio 2021,
per «rafforzare il coordinamento delle politiche pubbliche in vista
del perseguimento degli obiettivi in materia di sviluppo sostenibile
indicati dalla risoluzione A/70/L.I adottata dall'Assemblea generale
dell'Organizzazione delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015», il
CIPE assuma «la denominazione di Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile», di seguito
CIPESS, e che «a decorrere dalla medesima data, nella legge 27
febbraio 1967, n. 48, e in ogni altra disposizione vigente, qualunque
richiamo al CIPE deve intendersi riferito al CIPESS»;
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del
Consiglio dei ministri» e successive modificazioni e, in particolare,
l'art. 5, comma 2;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1°
ottobre 2012, e successive modificazioni, recante «Ordinamento delle
strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», e,
in particolare, l'art. 20, relativo all'organizzazione e ai compiti
del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della
politica economica, di seguito DIPE;
Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 17 dicembre 2013, recante «Disposizioni comuni sul
Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul
Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale
e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e
disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul
Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per
gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n.
1083/2006 del Consiglio»;
Visto il regolamento (UE) 2020/460 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 30 marzo 2020, che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013, n. 1303/2013 e n. 508/2014 introducendo misure specifiche
volte a mobilitare gli investimenti nei sistemi sanitari degli Stati
membri e in altri settori delle loro economie in risposta
all'epidemia di COVID-19;
Visto il regolamento (UE) 2020/558 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 23 aprile 2020, che modifica i regolamenti (UE) n.
1301/2013 e (UE) n. 1303/2013 per quanto attiene alle misure
specifiche volte a fornire flessibilita' eccezionale nell'impiego dei
fondi strutturali e di investimento europei, di seguito Fondi SIE, in
risposta all'epidemia di COVID-19 e, in particolare, introduce al
regolamento (UE) n. 1303/2013 l'art. 25-bis che prevede
l'applicazione di un tasso di cofinanziamento del 100 per cento alle
spese dichiarate nelle domande di pagamento nel periodo contabile che
decorre dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2021 per uno o piu' assi
prioritari di un programma sostenuto dal FESR, dal FSE o dal Fondo di
coesione;
Visto il regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 aprile 2022, che modifica il regolamento (UE) n.
1303/2013, estendendo, per far fronte alle spese emergenziali
connesse al conflitto armato in Ucraina, l'applicazione del tasso di
cofinanziamento del 100 per cento alle spese dichiarate nelle domande
di pagamento riguardanti il periodo contabile che decorre dal 1°
luglio 2021 fino al 30 giugno 2022 per uno o piu' assi prioritari di
un programma finanziato dal FESR, dal FSE o dal Fondo di coesione;
Vista la legge 16 aprile 1987, n. 183, recante «Coordinamento delle
politiche riguardanti l'appartenenza dell'Italia alle Comunita'
europee ed adeguamento dell'ordinamento interno agli atti normativi
comunitari», e, in particolare, gli articoli 2 e 3 che specificano le
competenze del CIPE in tema di coordinamento delle politiche
comunitarie, demandando, tra l'altro, al Comitato stesso, nell'ambito
degli indirizzi fissati dal Governo, l'elaborazione degli indirizzi
generali da adottare per l'azione italiana in sede comunitaria, per
il coordinamento delle iniziative delle amministrazioni ad essa
interessate e l'adozione di direttive generali per il proficuo
utilizzo dei flussi finanziari, comunitari e nazionali;
Visto il decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante «Misure
urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica», convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122, e, in particolare, l'art. 7 che, ai commi 26 e 27,
attribuisce al Presidente del Consiglio dei ministri, o al Ministro
delegato, le funzioni in materia di politiche di coesione di cui
all'art. 24, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio
1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a
norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» ivi inclusa la
gestione del Fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'art. 61,
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni ed
integrazioni;
Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», convertito, con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
Vista la legge 27 dicembre 2013, n. 147, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2014)» e, in particolare, l'art. 1, commi 240, 241, 242
e 245, che disciplina i criteri di cofinanziamento dei programmi
europei per il periodo 2014-2020 e il relativo monitoraggio, nonche'
i criteri di finanziamento degli interventi complementari rispetto ai
programmi cofinanziati dai Fondi SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 242, della citata legge n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 668, della legge 23
dicembre 2014, n. 190, recante «Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilita'
2015)», che ha previsto il finanziamento dei Programmi di azione e
coesione a valere sulle disponibilita' del Fondo di rotazione, di cui
all'art. 5 della citata legge n. 183 del 1987, nei limiti della
dotazione del Fondo stesso stabilita per il periodo di programmazione
2014-2020 dalla tabella E allegata al bilancio dello Stato, al netto
delle assegnazioni attribuite a titolo di cofinanziamento nazionale
ai Programmi operativi nazionali e regionali finanziati dai Fondi
SIE;
Visto, in particolare, l'art. 1, comma 245, della citata legge n.
147 del 2013, come modificato dall'art. 1, comma 670, della citata
legge n. 190 del 2014, il quale ha previsto che il monitoraggio degli
interventi complementari finanziati dal citato Fondo di rotazione,
sia assicurato dal Ministero dell'economia e delle finanze -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, di seguito
MEF-RGS, attraverso le specifiche funzionalita' del proprio sistema
informativo, come successivamente specificate dalla circolare MEF-RGS
del 30 aprile 2015, n. 18;
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure
urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, e, in particolare, l'art. 242 che disciplina la fattispecie
della rendicontazione sui Programmi operativi dei Fondi SIE di spese
emergenziali gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato,
prevedendo, tra l'altro, che le risorse rimborsate dall'Unione
europea, a seguito della rendicontazione delle spese emergenziali,
gia' anticipate a carico del bilancio dello Stato, sono riassegnate
alle stesse amministrazioni che abbiano proceduto alla relativa
rendicontazione sui propri Programmi operativi dei Fondi SIE, fino a
concorrenza dei rispettivi importi, per essere destinate alla
realizzazione di programmi operativi complementari, vigenti o da
adottarsi;
Tenuto conto che, ai sensi del medesimo art. 242 e in attuazione
delle modifiche introdotte dal citato regolamento (UE) 2020/558 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020, «ai medesimi
programmi complementari di cui al comma 2 sono altresi' destinate le
risorse a carico del Fondo di rotazione all'art. 5 della legge 16
aprile 1987, n. 183, rese disponibili per effetto dell'integrazione
del tasso di cofinanziamento UE dei programmi di cui al comma 1»;
Visto il decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante
«Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa
e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti
complementari al PNRR (PNC), nonche' per l'attuazione delle politiche
di coesione e della politica agricola comune», convertito, con
modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, e, in particolare,
l'art. 50, recante «Disposizioni per il potenziamento delle politiche
di coesione e per l'integrazione con il PNRR»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1988,
n. 568, recante «Approvazione del regolamento per l'organizzazione e
le procedure amministrative del Fondo di rotazione per l'attuazione
delle politiche comunitarie, in esecuzione dell'art. 8 della legge 16
aprile 1987, n. 183», e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15
dicembre 2014, che istituisce il Dipartimento per le politiche di
coesione, tra le strutture generali della Presidenza del Consiglio
dei ministri, in attuazione del citato art. 10 del decreto-legge n.
101 del 2013;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 10
novembre 2023 che, per effetto del comma 1 dell'art. 50 del citato
decreto-legge n. 13 del 2023, stabilisce la soppressione dell'Agenzia
per la coesione territoriale a decorrere dal 1° dicembre 2023 e il
trasferimento delle relative risorse umane, strumentali, finanziarie
e delle relative funzioni al Dipartimento per le politiche di
coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri, che assume la
nuova denominazione di Dipartimento per le politiche di coesione e
per il Sud;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 ottobre 2022,
con il quale, tra l'altro, l'onorevole Raffaele Fitto e' stato
nominato Ministro senza portafoglio;
Visti i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri 23
ottobre 2022, con il quale al Ministro senza portafoglio, onorevole
Raffaele Fitto, e' stato conferito l'incarico per gli affari europei,
le politiche di coesione e il PNRR e 10 novembre 2022 con il quale e'
stato conferito al medesimo Ministro anche l'incarico per il Sud;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12
novembre 2022, concernente la delega di funzioni al Ministro per gli
affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, onorevole
Raffaele Fitto;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 31 ottobre
2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato nominato
Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25
novembre 2022, con il quale il senatore Alessandro Morelli e' stato
nominato Segretario del Comitato interministeriale per la
programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS), e gli e'
stata assegnata, tra le altre, la delega ad esercitare le funzioni
spettanti al Presidente del Consiglio dei ministri in materia di
coordinamento della politica economica e di programmazione e
monitoraggio degli investimenti pubblici, compresi quelli orientati
al perseguimento dello sviluppo sostenibile, nonche' quelli in regime
di partenariato pubblico-privato;
Vista la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 8, concernente la presa
d'atto - ai sensi di quanto previsto al punto 2 della propria
delibera 18 aprile 2014, n. 18 - dell'Accordo di Partenariato Italia
2014-2020, adottato con decisione esecutiva in data 29 ottobre 2014
dalla Commissione europea e relativo alla programmazione dei Fondi
SIE per il periodo 2014-2020;
Vista, altresi', la delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10,
concernente la definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico
nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione
2014-2020 e, in particolare, il punto 2 il quale stabilisce che gli
interventi complementari siano previsti nell'ambito di programmi di
azione e coesione, finanziati con le disponibilita' del Fondo di
rotazione, i cui contenuti sono definiti in partenariato tra le
amministrazioni nazionali aventi responsabilita' di coordinamento dei
Fondi SIE e le singole amministrazioni interessate, sotto il
coordinamento dell'Autorita' politica delegata per le politiche di
coesione territoriale, e che tali interventi concorrono al
perseguimento delle finalita' strategiche dei Fondi strutturali e di
investimento europei della programmazione 2014-2020, anche attraverso
la tecnica dell'overbooking, prevedendo, inoltre, che i programmi di
azione e coesione siano adottati con delibera di questo Comitato,
sentita la Conferenza Stato-regioni, su proposta dell'amministrazione
centrale avente il coordinamento dei Fondi SIE di riferimento, in
partenariato con le regioni interessate, d'intesa con il Ministero
dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera CIPE 25 ottobre 2018, n. 51, che, modificando la
citata delibera CIPESS n. 10 del 2015, ha previsto la possibilita'
per le amministrazioni titolari di Programmi operativi finanziati da
fondi europei di ridurre il tasso di cofinanziamento nazionale, nel
rispetto dei limiti minimi previsti dall'art. 120 del regolamento
(UE) n. 1303/2013;
Vista la delibera CIPE 3 marzo 2017, n. 6, con la quale e' stato
approvato il Programma operativo complementare di azione e coesione
al PON «Legalita' 2014-2020», con un valore complessivo pari a 81,016
milioni di euro, cosi' come modificata dalla delibera CIPE 17 marzo
2020, n. 5, che ha rideterminato l'importo del programma in 78,989
milioni di euro;
Vista la delibera CIPESS 9 giugno 2021, n. 41, che, in attuazione
di quanto previsto dal gia' citato art. 242 del decreto-legge n. 34
del 2020 e per le finalita' ivi indicate, ha istituito - nel caso di
programmi non ancora adottati - ovvero incrementato - nel caso di
programmi vigenti - i programmi complementari, per tenere conto delle
nuove risorse che vi confluiscono a seguito dei rimborsi derivanti
dalla rendicontazione di spese anticipate a carico dello Stato,
secondo quanto previsto indicativamente negli accordi siglati nel
2020 tra il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e le
amministrazioni centrali e regionali titolari di programmi finanziati
con i fondi strutturali 2014-2020;
Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha
indicato per ogni amministrazione titolare del programma
complementare un importo indicativo programmatico; ha previsto che le
amministrazioni titolari siano autorizzate ad attivare le risorse
programmatiche indicate nella delibera nei limiti in cui le stesse
siano affluite in favore del programma complementare di competenza, a
seguito delle rendicontazioni di spesa presentate alla Commissione
europea come spese anticipate a carico dello Stato; ha previsto,
altresi', che nei programmi suddetti confluiscano ulteriori quote di
risorse a carico del Fondo di rotazione di cui alla citata legge n.
183 del 1987, che si rendano disponibili a seguito di rendicontazioni
di spesa effettuate a totale carico dell'Unione europea in
applicazione di un tasso di cofinanziamento europeo del 100 per
cento;
Tenuto conto che la citata delibera CIPESS n. 41 del 2021 ha
previsto, tra l'altro, l'incremento del Programma operativo
complementare di azione e coesione al PON «Legalita' 2014-2020» per
un importo indicativo programmatico pari a 188,00 milioni di euro;
Vista la nota del Capo di Gabinetto del Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, acquisita al
prot. DIPE n. 6002-A del 12 giugno 2024, e l'allegata nota
informativa per il CIPESS predisposta dal competente Dipartimento per
le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio
dei ministri - cui e' a sua volta allegata la proposta di
rimodulazione del Ministero dell'interno, in qualita' di Autorita' di
gestione del programma - come integrata dalle successive note
acquisite rispettivamente al prot. DIPE n. 6628-A del 26 giugno 2024
e n. 6967-A del 5 luglio 2024 - concernente la proposta di modifica
del Programma operativo complementare (POC) al PON «Legalita'
2014-2020»;
Considerato che nella citata nota informativa per il CIPESS,
predisposta dal competente Dipartimento per le politiche di coesione
e per il Sud della Presidenza del Consiglio dei ministri, e' stato
rappresentato che, in applicazione di quanto previsto dal citato art.
242, commi 2 e 3, del decreto-legge n. 34 del 2020, le risorse a
rifinanziamento del Programma sono risultate pari ad euro
276.959.344,38, di cui:
euro 136.061.065,71 di risorse derivanti dalla quota Ue
rimborsata per le spese anticipate dallo Stato (art. 242, comma 2,
decreto-legge n. 34 del 2020);
euro 140.898.278,67 derivanti dalla quota nazionale di
cofinanziamento liberata per effetto dell'applicazione del tasso di
cofinanziamento europeo al 100 per cento (art. 242, comma 3,
decreto-legge n. 34 del 2020);
Tenuto conto che la nuova dotazione finanziaria del POC, pari a
412,266 milioni di euro, e' destinata per 355,949 milioni di euro a
massimizzare la strategia del PON e per 56,317 milioni di euro al
completamento dei progetti ammessi al finanziamento a valere sul
Programma operativo nazionale «Sicurezza per lo sviluppo - Obiettivo
convergenza» 2007-2013 e non conclusi alla data del 31 dicembre 2015
(art. 1, comma 804, della legge 28 dicembre 2015, n. 208), articolata
secondo il seguente cronoprogramma di spesa:
=====================================================================
| PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE | |
| LEGALITA' 2014-2020 | |
+============================================+ |
| Tutto il territorio nazionale (totale) | |
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2020 | 1.000.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2021 | 4.300.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2022 | 5.300.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2023 | 5.600.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2024 | 117.636.920,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2025 | 229.673.841,51 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2026 | 341.710.762,26 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| AT | 14.237.948,43 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| TOTALE PIANO/PROGRAMMA | 355.948.710,69 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| Completamento progetti avviati nella | |
| programmazione 2007-2013 | 56.317.078,77 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
Tenuto conto che tale incremento di risorse risulta in linea con
quanto previsto dall'art. 25-bis del citato regolamento (UE) n.
1303/2013, introdotto dal citato regolamento (UE) 2020/558 del
Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2020 e modificato
dal citato regolamento (UE) 2022/562 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 6 aprile 2022, nonche' in linea con quanto previsto dal
citato art. 242, comma 2, del decreto-legge n. 34 del 2020 e dalla
citata delibera CIPESS n. 41 del 2021, secondo cui i POC beneficiano
delle nuove risorse e si adeguano le rispettive dotazioni finanziarie
secondo le procedure di cui alla citata delibera CIPESS n. 10 del
2015;
Considerato che nella citata nota informativa e nell'allegata
proposta di rimodulazione del Ministero dell'interno e' presente
apposita tavola che riporta la dotazione finanziaria e le allocazioni
per Asse, Categoria di regione e Linea d'Azione (LdA) e le relative
modifiche rispetto al precedente piano finanziario di cui alla citata
delibera CIPE n. 5 del 2020 e vengono altresi' illustrate, con
specifica analisi motivazionale, le modifiche apportate al testo del
programma che riguardano gli indicatori di risultato (risultati
attesi), gli indicatori di coerenza (realizzazioni), la descrizione
dell'incremento degli Assi e delle relative azioni e viene allegata
una versione aggiornata del testo del programma, ove sono inoltre
definite le strategie, gli obiettivi, gli Assi e le Azioni, nonche'
la governance e le modalita' attuative, il Piano finanziario ed il
cronoprogramma;
Rilevato che, sulla base della citata proposta di rimodulazione del
Ministero dell'interno:
le piu' significative variazioni incrementative si propongono in
corrispondenza degli Assi 2 e 3 del POC e risultano correlate
all'overbooking tecnico dell'Asse 2 del PON, cosi' come contemplato
dalla gia' richiamata delibera CIPE 28 gennaio 2015, n. 10;
il maggior fabbisogno sull'Asse 3 del POC - destinato al recupero
infrastrutturale degli immobili pubblici, parte del quale afferente
ad interventi in ritardo di attuazione rispetto ai tempi e alle
regole sulla chiusura del PON - e' inoltre destinato alla copertura
dell'overbooking degli Assi 3 e 7 del PON;
limitatamente agli Assi 1 e 3 del POC, per cio' che concerne il
fenomeno migratorio in termini di finanziamento di soluzioni
tecnologiche per migliorare la gestione, nonche' di accoglienza e
integrazione, si registra che l'assorbimento dell'overbooking
dell'Asse 7 del PON ha determinato l'estensione della programmazione
complementare a tutte e tre le Categorie di regione (meno sviluppate,
in transizione e piu' sviluppate);
Tenuto conto che qualora, in vista della predisposizione delle
operazioni di chiusura del PON «Legalita' 2014-2020», dovesse
emergere l'esigenza di reintegrare la disponibilita' finanziaria del
programma, l'Autorita' di gestione del medesimo inoltrera' apposita
richiesta al MEF-IGRUE che provvedera' alle conseguenti operazioni
contabili e che, all'esito delle suddette operazioni contabili ovvero
a seguito della chiusura definitiva del PON, la dotazione finanziaria
del POC sara' rideterminata con successiva delibera del CIPESS, ferma
restando la quota di cofinanziamento a carico del Fondo di rotazione
di cui alla citata legge n. 183 del 1987;
Considerato che in relazione alla citata proposta la Conferenza
Stato-regioni ha reso il proprio parere favorevole nella seduta del
27 giugno 2024;
Acquisita la prescritta intesa da parte del Ministero dell'economia
e delle finanze con nota prot. n. 27315 del 20 giugno 2024 del Capo
di Gabinetto del Ministro dell'economia e delle finanze;
Vista la delibera CIPE 28 novembre 2018, n. 82, recante
«Regolamento interno del Comitato interministeriale per la
programmazione economica», cosi' come modificata dalla delibera CIPE
15 dicembre 2020, n. 79, recante «Regolamento interno del Comitato
interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo
sostenibile (CIPESS)»;
Vista la nota predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la
programmazione e il coordinamento della politica economica della
Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e
delle finanze, posta a base della seduta del Comitato;
Considerato che ai sensi dell'art. 16, terzo comma, della legge 27
febbraio 1967, n. 48, e successive modificazioni ed integrazioni, «in
caso di assenza o impedimento temporaneo del Presidente del Consiglio
dei ministri, il Comitato e' presieduto dal Ministro dell'economia e
delle finanze in qualita' di vice Presidente del Comitato stesso»;
Su proposta del Ministro per gli affari europei, il Sud, le
politiche di coesione e il PNRR;
Delibera:
1. Approvazione della riprogrammazione del Programma operativo
complementare (POC) al PON «Legalita' 2014-2020» del Ministero
dell'interno e assegnazione di risorse
1.1 E' approvata la riprogrammazione del Programma operativo
complementare al PON «Legalita' 2014-2020» di competenza del
Ministero dell'interno, allegato alla presente delibera, di cui
costituisce parte integrante. Nel Programma sono definiti le
strategie, gli obiettivi, gli Assi, le Azioni e gli indicatori,
nonche' la governance e le modalita' attuative del Programma, il
Piano finanziario ed il cronoprogramma di spesa.
1.2 La dotazione del programma e' incrementata di euro
276.959.344,38, di cui:
euro 136.061.065,71 di risorse derivanti dalla quota Ue
rimborsata per le spese anticipate dallo Stato (art. 242, comma 2,
decreto-legge n. 34 del 2020);
euro 140.898.278,67 derivanti dalla quota nazionale di
cofinanziamento liberata per effetto dell'applicazione del tasso di
cofinanziamento europeo al 100 per cento (art. 242, comma 3,
decreto-legge n. 34 del 2020);
e, pertanto, il valore complessivo aggiornato del Programma operativo
complementare e' pari ad euro 412.265.789,46 - destinati per
355.948.710,69 euro a massimizzare la strategia del PON e per
56.317.078,77 euro al completamento dei progetti ammessi al
finanziamento a valere sul Programma operativo nazionale «Sicurezza
per lo sviluppo - Obiettivo convergenza» 2007-2013 e non conclusi
alla data del 31 dicembre - articolato secondo il seguente
cronoprogramma di spesa:
=====================================================================
| PROGRAMMA OPERATIVO COMPLEMENTARE | |
| LEGALITA' 2014-2020 | |
+============================================+ |
| Tutto il territorio nazionale (totale) | |
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2020 | 1.000.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2021 | 4.300.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2022 | 5.300.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2023 | 5.600.000,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2024 | 117.636.920,00 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2025 | 229.673.841,51 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| 2026 | 341.710.762,26 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| AT | 14.237.948,43 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| TOTALE PIANO/PROGRAMMA | 355.948.710,69 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
| Completamento progetti avviati nella | |
| programmazione 2007-2013 | 56.317.078,77 euro|
+--------------------------------------------+----------------------+
1.3 Qualora in vista della predisposizione delle operazioni di
chiusura del PON 2014-2020 «Legalita'» emerga l'esigenza di
reintegrare la sua disponibilita' finanziaria, l'Autorita' di
gestione inoltra apposita richiesta al MEF IGRUE che provvede alle
conseguenti operazioni contabili.
1.4 All'esito delle operazioni contabili di cui al punto
precedente, ovvero a seguito della chiusura definitiva del PON, la
dotazione finanziaria del POC sara' rideterminata con successiva
delibera del CIPESS, ferma restando la quota di cofinanziamento a
carico del Fondo di rotazione di cui alla legge n. 183 del 1987
stabilita per ciascun Programma operativo di riferimento.
1.5 L'ammontare delle risorse previste per l'Asse assistenza
tecnica costituisce limite di spesa; l'amministrazione titolare del
Programma avra' cura di assicurare che l'utilizzo delle risorse sia
contenuto entro i limiti strettamente necessari alle esigenze
funzionali alla gestione del Programma.
1.6 Il Ministero dell'interno, in linea con gli adempimenti
previsti dalla citata delibera CIPESS n. 10 del 2015, assicura, con
riferimento all'utilizzo delle risorse di cui alla presente delibera:
il rispetto della normativa nazionale ed europea e la regolarita'
delle spese;
la rilevazione periodica dei dati di avanzamento finanziario,
fisico e procedurale del programma e l'invio dei suddetti dati al
sistema unico di monitoraggio presso la Ragioneria generale dello
Stato - IGRUE.
1.7 Il Ministero dell'interno assicura, altresi', la messa in opera
di ogni iniziativa finalizzata a prevenire, sanzionare e rimuovere
eventuali frodi e irregolarita'. In tutti i casi accertati di
decadenza dal beneficio finanziario concesso, la predetta
amministrazione e' responsabile del recupero e della restituzione
delle corrispondenti somme erogate, a titolo di anticipazione,
pagamenti intermedi o saldo, al Fondo di rotazione di cui alla citata
legge n. 183 del 1987. Ai sensi della normativa vigente si provvede
al recupero di eventuali risorse non restituite al Fondo di rotazione
suddetto anche mediante compensazione con altri importi spettanti
alla medesima amministrazione, sia per lo stesso intervento che per
altri interventi.
1.8 La data di scadenza dei Programmi operativi complementari
relativi alla programmazione comunitaria 2014-2020, ai sensi del
citato art. 242, comma 7, del decreto-legge n. 34 del 2020, e'
fissata al 31 dicembre 2026.
1.9 Per quanto non espressamente previsto dalla presente delibera,
si applicano le disposizioni normative e le procedure previste dalla
citata delibera CIPE n. 10 del 2015 e successive modificazioni ed
integrazioni, nonche' quelle previste dalla citata delibera CIPESS n.
41 del 2021.
1.10 Il Ministero dell'interno, entro il 15 marzo di ciascun anno,
trasmettera' una relazione di attuazione del POC al Dipartimento per
le politiche di coesione e per il Sud della Presidenza del Consiglio
dei ministri, aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.
Il vice Presidente: Giorgetti
Il Segretario: Morelli
Registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle
finanze, n. 1367