IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA, 
                     DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE 
                           E DELLE FORESTE 
 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla  riscossione  delle  imposte  sul
reddito» e, in particolare, l'art. 48-bis «Disposizioni sui pagamenti
delle pubbliche amministrazioni»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 1° settembre  1993,  n.  385,  recante
«Testo unico delle leggi in materia  bancaria  e  creditizia»  e,  in
particolare, l'art. 13 «Albo», l'art. 106  «Albo  degli  intermediari
finanziari»  e  l'art.  153  «Disposizioni  relative  a   particolari
operazioni di credito»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto legislativo  29  ottobre  1999,  n.  419,  recante
«Riordinamento del sistema degli enti  pubblici  nazionali,  a  norma
degli articoli 11 e 14 della legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e,  in
particolare,  l'art.  6  rubricato  «Disposizioni  relative  a   enti
particolari»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n.  445,  recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001,  n.
200,  «Regolamento  recante  riordino  dell'ISMEA  e  revisione   del
relativo statuto»; 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati   personali   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  recante  «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto  legislativo  27  maggio  2005,  n.  102,  recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art.  1,  comma
2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n.  38»  e,  in  particolare
l'art. 2 «Organizzazioni di produttori», e l'art. 5 «Forme  associate
delle organizzazioni di produttori»; 
  Vista la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
  Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in  materia  di  normativa
antimafia» e, in particolare, l'art. 3, rubricato «Tracciabilita' dei
flussi finanziari»; 
  Visto  il  decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
  Visti gli articoli 107 e  108,  sezione  2  «Aiuti  concessi  dagli
Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante  organizzazione  comune  dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga  i  regolamenti  (CEE)  n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio  e,  in  particolare,   l'art.   152   «Organizzazioni   di
produttori»,  l'art.   156   «Associazioni   di   organizzazioni   di
produttori», l'art. 159  «Riconoscimento  obbligatorio»,  l'art.  160
«Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo», l'art. 161
«Riconoscimento  delle  organizzazioni  di  produttori  e   di   loro
associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2013/1408  della  Commissione  del  18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis» nel settore agricolo; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato  (legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare l'art. 1, comma 659; 
  Visto il regolamento (UE) 2016/679 del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto  legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
  Visto il  regolamento  (UE)  2019/316  della  Commissione,  del  21
febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo
all'applicazione  degli  articoli  107  e  108   del   trattato   sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo; 
  Visto  l'art.  3  del  decreto-legge  11  novembre  2022,  n.  173,
convertito  dalla  legge  16   dicembre   2022,   n.   204,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle  attribuzioni  dei
Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche  agricole
alimentari  e  forestali  assume  la   denominazione   di   Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  16
ottobre   2023,   n.   178,   recante   «Regolamento    recante    la
riorganizzazione del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste a norma  dell'articolo  1,  comma  2,  del
decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»; 
  Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831  della  Commissione  del  13
dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108  del
Trattato  sul  funzionamento  dell'Unione  europea  agli  aiuti   «de
minimis»; 
  Visto lo statuto di Ismea, adottato ai sensi  dell'art.  23,  comma
3-bis, del decreto-legge 22 aprile  2023,  n.  44,  convertito  dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, recante  «Disposizioni  urgenti  per  il
rafforzamento della capacita'  amministrativa  delle  amministrazioni
pubbliche» dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste e dal Ministro dell'economia e delle finanze, recante
prot. 703995 del 27 dicembre 2023; 
  Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della  sovranita'
alimentare  e  delle  foreste,  prot.  45910  del  31  gennaio  2024,
registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280; 
  Visto il decreto-legge  15  maggio  2024,  n.  63,  convertito  con
modificazioni  dalla  legge  12  luglio   2024,   n.   101,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  le  imprese  agricole,  della  pesca   e
dell'acquacoltura, nonche' per le  imprese  di  interesse  strategico
nazionale» e, in particolare l'art. 1, comma 4-bis  che  prevede  che
«Al  fine  di   contribuire   alla   ristrutturazione   del   settore
olivicolo-oleario,   del   settore    agrumicolo    e    di    quello
lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate
le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e di
rilancio della produttivita' e della competitivita',  e'  autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro  per  l'anno  2024,  per  ciascuno  dei
settori indicati, per contributi da destinare alla copertura,  totale
o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti  per  l'anno
2023 sui prestiti bancari a medio e  lungo  termine  contratti  dalle
relative organizzazioni di produttori  riconosciute  ai  sensi  degli
articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013  del  Parlamento
europeo e del  Consiglio,  del  17  dicembre  2013,  e  dai  relativi
consorzi di organizzazioni di produttori.  I  contributi  di  cui  al
presente comma sono concessi tramite l'ISMEA»; 
  Ritenuta la necessita' di dare attuazione all'art. 1,  comma  4-ter
del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ai sensi del quale  «Con  decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'  alimentare  e  delle
foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite
le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente  decreto  definisce  le  modalita'  di  concessione,
tramite Ismea, dei contributi da destinare alla copertura,  totale  o
parziale, dei costi  sostenuti  dalle  organizzazioni  di  produttori
riconosciute,  e  dai  relativi   consorzi   di   organizzazioni   di
produttori, del settore olivicolo-oleario, del settore  agrumicolo  e
di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino  e  caprino,
per gli  interessi  dovuti  per  l'anno  2023  sui  prestiti  bancari
contratti a medio e lungo termine, ai sensi dell'art. 1, comma  4-bis
del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 2024, n. 101. 
  2. Il decreto si attua mediante l'utilizzo di 5 milioni di euro per
l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati al comma  1,  come  da
previsione del comma  4-quater  dell'art.  1,  del  decreto-legge  15
maggio 2024, n. 63, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  12
luglio 2024, n. 101.