IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA,
DELLA SOVRANITA' ALIMENTARE
E DELLE FORESTE
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 602, recante «Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul
reddito» e, in particolare, l'art. 48-bis «Disposizioni sui pagamenti
delle pubbliche amministrazioni»;
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai
documenti amministrativi»;
Visto il decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, recante
«Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia» e, in
particolare, l'art. 13 «Albo», l'art. 106 «Albo degli intermediari
finanziari» e l'art. 153 «Disposizioni relative a particolari
operazioni di credito»;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della
legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, recante
«Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma
degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in
particolare, l'art. 6 rubricato «Disposizioni relative a enti
particolari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme
generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 2001, n.
200, «Regolamento recante riordino dell'ISMEA e revisione del
relativo statuto»;
Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali recante
disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»;
Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»;
Visto il decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, recante
«Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'art. 1, comma
2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38» e, in particolare
l'art. 2 «Organizzazioni di produttori», e l'art. 5 «Forme associate
delle organizzazioni di produttori»;
Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, recante «Legge di
contabilita' e finanza pubblica»;
Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, recante «Piano straordinario
contro le mafie, nonche' delega al Governo in materia di normativa
antimafia» e, in particolare, l'art. 3, rubricato «Tracciabilita' dei
flussi finanziari»;
Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»;
Visti gli articoli 107 e 108, sezione 2 «Aiuti concessi dagli
Stati», del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea;
Visto il regolamento (UE) n. 2013/1308 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei
mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n.
922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del
Consiglio e, in particolare, l'art. 152 «Organizzazioni di
produttori», l'art. 156 «Associazioni di organizzazioni di
produttori», l'art. 159 «Riconoscimento obbligatorio», l'art. 160
«Organizzazioni di produttori del settore ortofrutticolo», l'art. 161
«Riconoscimento delle organizzazioni di produttori e di loro
associazioni nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari»;
Visto il regolamento (UE) n. 2013/1408 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis» nel settore agricolo;
Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 208, recante «Disposizioni per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
di stabilita' 2016)» e, in particolare l'art. 1, comma 659;
Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del
Consiglio, del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati);
Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante
«Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali,
nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»;
Visto il regolamento (UE) 2019/316 della Commissione, del 21
febbraio 2019, che modifica il regolamento (UE) n. 1408/2013 relativo
all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis» nel settore
agricolo;
Visto l'art. 3 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173,
convertito dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204, recante
«Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei
Ministeri», ai sensi del quale il Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali assume la denominazione di Ministero
dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle foreste;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16
ottobre 2023, n. 178, recante «Regolamento recante la
riorganizzazione del Ministero dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste a norma dell'articolo 1, comma 2, del
decreto-legge 21 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 giugno 2023, n. 74»;
Visto il regolamento (UE) n. 2023/2831 della Commissione del 13
dicembre 2023 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del
Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de
minimis»;
Visto lo statuto di Ismea, adottato ai sensi dell'art. 23, comma
3-bis, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito dalla
legge 21 giugno 2023, n. 74, recante «Disposizioni urgenti per il
rafforzamento della capacita' amministrativa delle amministrazioni
pubbliche» dal Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare
e delle foreste e dal Ministro dell'economia e delle finanze, recante
prot. 703995 del 27 dicembre 2023;
Vista la direttiva del Ministro dell'agricoltura, della sovranita'
alimentare e delle foreste, prot. 45910 del 31 gennaio 2024,
registrata presso la Corte dei conti il 23 febbraio 2024 al n. 280;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con
modificazioni dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, recante
«Disposizioni urgenti per le imprese agricole, della pesca e
dell'acquacoltura, nonche' per le imprese di interesse strategico
nazionale» e, in particolare l'art. 1, comma 4-bis che prevede che
«Al fine di contribuire alla ristrutturazione del settore
olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e di quello
lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino, considerate
le particolari criticita' produttive e la necessita' di recupero e di
rilancio della produttivita' e della competitivita', e' autorizzata
la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2024, per ciascuno dei
settori indicati, per contributi da destinare alla copertura, totale
o parziale, dei costi sostenuti per gli interessi dovuti per l'anno
2023 sui prestiti bancari a medio e lungo termine contratti dalle
relative organizzazioni di produttori riconosciute ai sensi degli
articoli 152 e 156 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e dai relativi
consorzi di organizzazioni di produttori. I contributi di cui al
presente comma sono concessi tramite l'ISMEA»;
Ritenuta la necessita' di dare attuazione all'art. 1, comma 4-ter
del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 2024, n. 101, ai sensi del quale «Con decreto
del Ministro dell'agricoltura, della sovranita' alimentare e delle
foreste, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite
le modalita' di concessione dei contributi di cui al comma 4-bis»;
Decreta:
Art. 1
Oggetto
1. Il presente decreto definisce le modalita' di concessione,
tramite Ismea, dei contributi da destinare alla copertura, totale o
parziale, dei costi sostenuti dalle organizzazioni di produttori
riconosciute, e dai relativi consorzi di organizzazioni di
produttori, del settore olivicolo-oleario, del settore agrumicolo e
di quello lattiero-caseario del comparto del latte ovino e caprino,
per gli interessi dovuti per l'anno 2023 sui prestiti bancari
contratti a medio e lungo termine, ai sensi dell'art. 1, comma 4-bis
del decreto-legge 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni
dalla legge 12 luglio 2024, n. 101.
2. Il decreto si attua mediante l'utilizzo di 5 milioni di euro per
l'anno 2024, per ciascuno dei settori indicati al comma 1, come da
previsione del comma 4-quater dell'art. 1, del decreto-legge 15
maggio 2024, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 12
luglio 2024, n. 101.