Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge  25  maggio  1970,  n.
352,  si  annuncia  che  la  cancelleria  della  Corte   suprema   di
cassazione, in data 14 novembre 2024, ha raccolto a  verbale  e  dato
atto della dichiarazione resa da dodici  cittadini  italiani,  muniti
dei  certificati  comprovanti  la   loro   iscrizione   nelle   liste
elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno  500.000  firme
di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui
all'art. 75 della Costituzione: 
      «Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73
(Disposizioni urgenti  in  materia  di  prevenzione  vaccinale)  come
convertito con modificazioni nella  legge  31  luglio  2017,  n.  119
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7  giugno
2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in  materia  di  prevenzione
vaccinale), congiuntamente alla suddetta gia'  citata  legge  di  sua
conversione, e successive  modifiche  o  integrazioni,  limitatamente
alle seguenti  parti:  art.  1  comma  1  limitatamente  alle  parole
"obbligatorie e";  art.  1  comma  1-bis  limitatamente  alle  parole
"obbligatorie e"; art. 1 comma 1-ter; art. 1  comma  2  limitatamente
alle parole "obbligo della" nel primo periodo  nonche'  limitatamente
alla frase "all'obbligo vaccinale di cui al  presente  articolo"  nel
secondo  periodo;  art.  1  comma  2-bis  limitatamente  alla  parola
"obbligatori"; art. 1 comma  3;  art.  1  comma  4  limitatamente  al
seguente periodo "In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni
di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti  la  responsabilita'
genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della  legge
4 maggio 1983,  n.  184,  e'  comminata  la  sanzione  amministrativa
pecuniaria da euro cento a  euro  cinquecento.  Non  incorrono  nella
sanzione di cui al secondo periodo  del  presente  comma  i  genitori
esercenti la responsabilita'  genitoriale,  i  tutori  e  i  soggetti
affidatari che, a seguito  di  contestazione  da  parte  dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine
indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il
vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il
completamento  del   ciclo   previsto   per   ciascuna   vaccinazione
obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche  stabilite  dalla
schedula vaccinale in  relazione  all'eta'.  Per  l'accertamento,  la
contestazione  e  l'irrogazione  della  sanzione  amministrativa   si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel  capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione
di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base
alla normativa delle regioni o  delle  province  autonome.";  art.  1
comma 6-ter  limitatamente  alle  parole  "per  i  casi  di  mancata,
ritardata  o  non  corretta  applicazione";  art.   4-bis   comma   1
limitatamente al periodo "e da sottoporre a vaccinazione, i  soggetti
di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto."; art. 5  comma
1 limitatamente ad entrambe le parole "obbligatorie" tutte  contenute
nell'ultimo capoverso?». 
    Dichiarano,  altresi',  di  eleggere  domicilio  presso  il  sig.
Ferrari Moreno - via Saguedo n. 13 - 45026  Lendinara  (RO),  e-mail:
ferrarimoreno.2m@gmail.com