Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n.
352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di
cassazione, in data 14 novembre 2024, ha raccolto a verbale e dato
atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani, muniti
dei certificati comprovanti la loro iscrizione nelle liste
elettorali, di voler promuovere la raccolta di almeno 500.000 firme
di elettori prescritte per la seguente richiesta di referendum di cui
all'art. 75 della Costituzione:
«Volete che sia abrogato il decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73
(Disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale) come
convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2017, n. 119
(Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 giugno
2017, n. 73 recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione
vaccinale), congiuntamente alla suddetta gia' citata legge di sua
conversione, e successive modifiche o integrazioni, limitatamente
alle seguenti parti: art. 1 comma 1 limitatamente alle parole
"obbligatorie e"; art. 1 comma 1-bis limitatamente alle parole
"obbligatorie e"; art. 1 comma 1-ter; art. 1 comma 2 limitatamente
alle parole "obbligo della" nel primo periodo nonche' limitatamente
alla frase "all'obbligo vaccinale di cui al presente articolo" nel
secondo periodo; art. 1 comma 2-bis limitatamente alla parola
"obbligatori"; art. 1 comma 3; art. 1 comma 4 limitatamente al
seguente periodo "In caso di mancata effettuazione delle vaccinazioni
di cui ai commi 1 e 1-bis, ai genitori esercenti la responsabilita'
genitoriale, ai tutori o ai soggetti affidatari ai sensi della legge
4 maggio 1983, n. 184, e' comminata la sanzione amministrativa
pecuniaria da euro cento a euro cinquecento. Non incorrono nella
sanzione di cui al secondo periodo del presente comma i genitori
esercenti la responsabilita' genitoriale, i tutori e i soggetti
affidatari che, a seguito di contestazione da parte dell'azienda
sanitaria locale territorialmente competente, provvedano, nel termine
indicato nell'atto di contestazione, a far somministrare al minore il
vaccino ovvero la prima dose del ciclo vaccinale, a condizione che il
completamento del ciclo previsto per ciascuna vaccinazione
obbligatoria avvenga nel rispetto delle tempistiche stabilite dalla
schedula vaccinale in relazione all'eta'. Per l'accertamento, la
contestazione e l'irrogazione della sanzione amministrativa si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo
I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni. All'accertamento, alla contestazione e all'irrogazione
di cui al periodo precedente provvedono gli organi competenti in base
alla normativa delle regioni o delle province autonome."; art. 1
comma 6-ter limitatamente alle parole "per i casi di mancata,
ritardata o non corretta applicazione"; art. 4-bis comma 1
limitatamente al periodo "e da sottoporre a vaccinazione, i soggetti
di cui all'art. 1, commi 2 e 3, del presente decreto."; art. 5 comma
1 limitatamente ad entrambe le parole "obbligatorie" tutte contenute
nell'ultimo capoverso?».
Dichiarano, altresi', di eleggere domicilio presso il sig.
Ferrari Moreno - via Saguedo n. 13 - 45026 Lendinara (RO), e-mail:
ferrarimoreno.2m@gmail.com