La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
             Modifiche alla legge 21 luglio 2016, n. 145 
 
  1. Alla legge 21 luglio 2016, n. 145, sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'articolo 2: 
      1) al comma 2, secondo periodo,  dopo  le  parole:  «unita'  di
personale coinvolte,» sono inserite le seguenti: «anche in  modalita'
interoperabile con altre missioni nella medesima area geografica,»; 
      2) dopo il comma 2 e' inserito il seguente: 
        « 2.1. Con le deliberazioni di cui al  comma  1,  il  Governo
puo'  altresi'  individuare  forze  ad  alta  e  altissima  prontezza
operativa,  da  impiegare  all'estero  al  verificarsi  di  crisi   o
situazioni di emergenza, indicando il numero massimo delle unita'  di
personale e il limite massimo del fabbisogno finanziario, nell'ambito
delle disponibilita' complessive dei  fondi  di  cui  all'articolo  4
della   presente   legge   e   all'articolo   620-bis   del    codice
dell'ordinamento militare, di cui al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo  periodo
e' deliberato dal Consiglio dei  ministri,  previa  comunicazione  al
Presidente  della  Repubblica.  La  deliberazione  e'  trasmessa  dal
Governo alle Camere, le quali, entro cinque giorni, con appositi atti
di  indirizzo,  secondo  i  rispettivi  regolamenti,  ne  autorizzano
l'impiego  o  ne  negano  l'autorizzazione.  Entro   novanta   giorni
dall'approvazione degli atti di indirizzo, il Governo riferisce  alle
Camere sul permanere delle situazioni di crisi  o  di  emergenza  che
hanno determinato l'effettivo impiego delle forze  di  cui  al  primo
periodo»; 
      3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: 
        «3. Le  modifiche  occorrenti  per  recepire  le  indicazioni
contenute negli atti di indirizzo delle Camere di cui ai  commi  2  e
2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio dei  ministri,  nel
rispetto del comma 2-bis»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4. Per il finanziamento delle missioni di cui al comma 2, le
amministrazioni  competenti  sono  autorizzate  a   sostenere   spese
trimestrali determinate in  proporzione  alle  risorse  iscritte  sul
fondo di cui  all'articolo  4.  A  tale  scopo,  su  richiesta  delle
amministrazioni  competenti,  sono   autorizzate   anticipazioni   di
tesoreria   trimestrali,   da   estinguere   entro   trenta    giorni
dall'assegnazione delle risorse con i decreti di cui all'articolo  4,
comma 6»; 
      5) al comma 4-bis: 
        5.1) le parole: «all'emanazione dei decreti di cui  al  comma
3» sono sostituite dalle seguenti: «all'adozione dei decreti  di  cui
all'articolo 4, comma 6»; 
        5.2) dopo le parole: «tenuto conto delle  spese  quantificate
nelle  relazioni  tecniche»  sono  aggiunte  le  seguenti:  «e  delle
anticipazioni gia' concesse ai sensi dell'articolo 4, comma 3-bis»; 
      6) il comma 5 e' abrogato; 
    b) all'articolo 3: 
      1) al comma 1: 
        1.1)  al  primo  periodo,  le  parole:  «31  dicembre»   sono
sostituite dalle seguenti: «31 gennaio»  e  le  parole:  «per  l'anno
successivo» sono sostituite dalle seguenti: «per l'anno in corso»; 
        1.2) al secondo periodo, le parole: «nell'anno in corso» sono
sostituite dalle seguenti: «nell'anno precedente»; 
        1.3) dopo il quinto periodo sono  aggiunti  i  seguenti:  «La
relazione analitica riferisce altresi' in ordine all'andamento,  alla
durata, al personale impiegato e ai risultati raggiunti  dalle  forze
ad alta e altissima prontezza operativa effettivamente  impiegate  ai
sensi  dell'articolo  2,  comma  2.1.  Le  modifiche  occorrenti  per
recepire le indicazioni delle Camere sono adottate con  deliberazione
del Consiglio dei ministri»; 
      2) al comma 1-bis, le parole: «missioni  in  corso  per  l'anno
successivo» sono sostituite dalle seguenti: «missioni per  l'anno  in
corso»; 
    c) all'articolo 4: 
      1) al comma 1, la  parola:  «annualmente»  e'  soppressa  e  la
parola: «stabilita'» e' sostituita dalla seguente: «bilancio»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
      3) dopo il comma 3 e' inserito il seguente: 
        «3-bis. Al fine di assicurare la tempestivita' dei  pagamenti
anteriormente alle deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1,  con
uno o piu' decreti del Ministro dell'economia  e  delle  finanze,  su
richiesta  del  Ministero   competente,   possono   essere   disposte
anticipazioni per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso,
nel rispetto delle seguenti condizioni: 
          a) l'importo complessivo non supera il 25 per  cento  della
dotazione del fondo di cui al comma 1; 
          b) la percentuale  dell'importo  di  cui  alla  lettera  a)
attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota assegnata
nell'anno precedente alla medesima amministrazione  nel  riparto  del
fondo di cui al comma 6; 
          c) si applicano i parametri di quantificazione previsti per
l'anno precedente dalle relazioni tecniche  di  cui  all'articolo  2,
comma 2-bis, e all'articolo 3, comma 1-bis»; 
      4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: 
        «4.  Per  la  prosecuzione  delle  missioni   in   atto,   le
amministrazioni  competenti  sono  autorizzate  a   sostenere   spese
trimestrali determinate in proporzione alle risorse  da  assegnare  a
ciascuna missione in conformita' alla relazione di  cui  all'articolo
3. A tale scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti,  sono
autorizzate anticipazioni di  tesoreria  trimestrali,  da  estinguere
entro trenta giorni dall'assegnazione delle risorse di cui  al  comma
6»; 
      5) al comma 4-bis, le  parole  da:  «comma  3»  fino  a:  «tali
deliberazioni»  sono  sostituite  dalle  seguenti:  «comma   6,   per
assicurare la prosecuzione delle missioni in atto, entro dieci giorni
dalla presentazione alle Camere della relazione di  cui  all'articolo
3, comma 1» e le parole da: «spese quantificate» fino a: «comma 1 del
presente articolo» sono sostituite dalle  seguenti:  «somme  iscritte
sul fondo di cui al comma 1, tenuto conto  delle  spese  quantificate
nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni gia' concesse ai sensi
del comma 3-bis»; 
      6) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 
        «6. Con propri decreti  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui  al  comma  1  del
presente articolo per le finalita'  di  cui  agli  articoli  2  e  3,
conformemente alle deliberazioni di cui al medesimo articolo 2»; 
    d) all'articolo 5: 
      1) al comma 1, dopo le parole:  «dei  Paesi  interessati»  sono
inserite le seguenti: «ovvero nell'area di  operazione  non  soggetta
alla sovranita' di alcuno Stato, individuata con le deliberazioni  di
cui all'articolo 2, comma 1, e con la relazione di  cui  all'articolo
3, comma 1,»; 
      2) al comma  3,  le  parole:  «i  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri di cui agli articoli 2, comma 3, e 4, comma 3»
sono sostituite dalle seguenti: «le deliberazioni di cui all'articolo
2, comma 1, e con la relazione di cui all'articolo 3, comma 1» e dopo
le parole: «dello stesso continente» sono aggiunte le seguenti: «o di
continente prospiciente all'area  di  operazione  non  soggetta  alla
sovranita' di alcuno Stato»; 
    e) agli articoli 18, comma 1,  e  22,  comma  1,  le  parole:  «i
decreti del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  di  cui  agli
articoli 2, comma 3, e 4, comma 3» sono  sostituite  dalle  seguenti:
«le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e con la  relazione
di cui all'articolo 3, comma 1»; 
    f) all'articolo 21: 
      1) al comma 2, dopo  le  parole:  «biologica  e  chimica»  sono
aggiunte  le  seguenti:  «,  vettovagliamento,  materiale  sanitario,
materiali di casermaggio, combustibili e  carbolubrificanti,  nonche'
di servizio dei trasporti di personale e materiali»; 
      2) il comma 3 e' abrogato; 
    g) all'articolo 22, il comma 2 e' abrogato. 
  2. All'attuazione di quanto previsto dal comma 1,  lettera  d),  si
provvede nell'ambito delle risorse del fondo di cui  all'articolo  4,
comma 1, della legge 21 luglio 2016, n. 145. 
 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 2, 3, 4, 5, 18, 21
          e  22  della  legge  21  luglio   2016,   n.145,   recante:
          «Disposizioni  concernenti  la  partecipazione  dell'Italia
          alle missioni internazionali»,  pubblicata  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2016, come modificato  dalla
          presente legge: 
              «Art.   2   (Deliberazione   e   autorizzazione   della
          partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali). -
          1.   La   partecipazione    dell'Italia    alle    missioni
          internazionali e' deliberata dal  Consiglio  dei  ministri,
          previa comunicazione al Presidente della Repubblica. Ove se
          ne ravvisi la necessita', puo' essere convocato,  ai  sensi
          dell'articolo  8,  comma  2,  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66, il Consiglio supremo di difesa. 
              2. Le deliberazioni di cui al comma  1  sono  trasmesse
          dal Governo alle Camere, che tempestivamente  le  discutono
          e, con appositi atti di indirizzo,  secondo  le  norme  dei
          rispettivi regolamenti, autorizzano  per  ciascun  anno  la
          partecipazione dell'Italia  alle  missioni  internazionali,
          eventualmente definendo impegni per il Governo,  ovvero  ne
          negano l'autorizzazione. Nel  trasmettere  alle  Camere  le
          deliberazioni di cui al comma 1,  il  Governo  indica,  per
          ciascuna missione, l'area  geografica  di  intervento,  gli
          obiettivi,   la   base   giuridica   di   riferimento,   la
          composizione degli assetti da inviare, compreso  il  numero
          massimo delle  unita'  di  personale  coinvolte,  anche  in
          modalita' interoperabile con altre missioni nella  medesima
          area  geografica,  nonche'  la  durata  programmata  e   il
          fabbisogno finanziario per l'anno in corso, cui si provvede
          a valere sul fondo di cui all'articolo 4, comma 1.  Qualora
          il  Governo  intenda  avvalersi  della  facolta'   di   cui
          all'articolo 19, comma 2, per prevedere  l'applicazione  ad
          una  specifica  missione  delle  norme  del  codice  penale
          militare di guerra,  presenta  al  Parlamento  un  apposito
          disegno di legge. 
              2.1. Con le deliberazioni di cui al comma 1, il Governo
          puo'  altresi'  individuare  forze  ad  alta  e   altissima
          prontezza operativa, da impiegare all'estero al verificarsi
          di crisi o situazioni di  emergenza,  indicando  il  numero
          massimo delle unita' di personale e il limite  massimo  del
          fabbisogno finanziario,  nell'ambito  delle  disponibilita'
          complessive dei fondi di cui all'articolo 4 della  presente
          legge e all'articolo 620-bis  del  codice  dell'ordinamento
          militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
          66. L'effettivo impiego delle forze di cui al primo periodo
          e'  deliberato   dal   Consiglio   dei   ministri,   previa
          comunicazione   al   Presidente   della   Repubblica.    La
          deliberazione e' trasmessa  dal  Governo  alle  Camere,  le
          quali, entro cinque giorni, con appositi atti di indirizzo,
          secondo i rispettivi regolamenti, ne autorizzano  l'impiego
          o  ne  negano  l'autorizzazione.   Entro   novanta   giorni
          dall'approvazione  degli  atti  di  indirizzo,  il  Governo
          riferisce alle Camere sul  permanere  delle  situazioni  di
          crisi o di  emergenza  che  hanno  determinato  l'effettivo
          impiego delle forze di cui al primo periodo. 
              2-bis. Le  deliberazioni  trasmesse  dal  Governo  alle
          Camere, di cui al comma 2, sono corredate  della  relazione
          tecnica   sulla   quantificazione   dei   relativi   oneri,
          verificata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della  legge
          31 dicembre 2009, n. 196. 
              3. Le modifiche occorrenti per recepire le  indicazioni
          contenute negli atti di indirizzo delle Camere  di  cui  ai
          commi 2 e 2.1 sono adottate con deliberazione del Consiglio
          dei ministri, nel rispetto del comma 2-bis. 
              4. Per il finanziamento delle missioni di cui al  comma
          2,  le  amministrazioni  competenti  sono   autorizzate   a
          sostenere spese trimestrali determinate in proporzione alle
          risorse iscritte sul fondo di cui all'articolo  4.  A  tale
          scopo, su richiesta delle amministrazioni competenti,  sono
          autorizzate  anticipazioni  di  tesoreria  trimestrali,  da
          estinguere  entro  trenta  giorni  dall'assegnazione  delle
          risorse con i decreti di cui all'articolo 4, comma 6. 
              4-bis.   Fino   all'adozione   dei   decreti   di   cui
          all'articolo 4,  comma  6,  per  assicurare  l'avvio  delle
          missioni di cui al comma 2, entro dieci giorni  dalla  data
          di presentazione  delle  deliberazioni  o  delle  relazioni
          annuali alle Camere,  il  Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze, su richiesta  delle  amministrazioni  interessate,
          dispone l'anticipazione di una somma non  superiore  al  75
          per  cento  delle  somme  iscritte   sul   fondo   di   cui
          all'articolo 4, tenuto conto delle spese quantificate nelle
          relazioni tecniche e delle anticipazioni gia'  concesse  ai
          sensi dell'articolo 4, comma 3-bis. 
              5. (abrogato) 
              6. Per gli anni successivi a quello in corso alla  data
          di autorizzazione delle missioni di cui al comma 2, ai fini
          del  finanziamento  e  della  prosecuzione  delle  missioni
          stesse, ivi inclusa la proroga della loro  durata,  nonche'
          ai fini dell'eventuale modifica di  uno  o  piu'  caratteri
          delle missioni medesime, si provvede ai sensi dell'articolo
          3.». 
              «Art. 3  (Sessione  parlamentare  sull'andamento  delle
          missioni autorizzate). - 1. Entro il  31  gennaio  di  ogni
          anno il Governo, su  proposta  del  Ministro  degli  affari
          esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con
          il Ministro della difesa, con il Ministro dell'interno  per
          la parte di competenza e con il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, presenta alle Camere, per la  discussione  e
          le conseguenti deliberazioni  parlamentari,  una  relazione
          analitica sulle missioni in corso, anche ai fini della loro
          prosecuzione per l'anno in corso, ivi  inclusa  la  proroga
          della loro durata come definita ai sensi  dell'articolo  2,
          nonche' ai fini  dell'eventuale  modifica  di  uno  o  piu'
          caratteri delle singole missioni, nell'ambito delle risorse
          finanziarie disponibili nel fondo di  cui  all'articolo  4,
          comma  1.  Tale  relazione,  anche  con  riferimento   alle
          missioni concluse nell'anno precedente, precisa l'andamento
          di ciascuna missione e i risultati  conseguiti,  anche  con
          riferimento esplicito alla  partecipazione  delle  donne  e
          all'adozione  dell'approccio  di   genere   nelle   diverse
          iniziative per attuare  la  risoluzione  del  Consiglio  di
          Sicurezza delle Nazioni Unite n. 1325 del 31 ottobre 2000 e
          le  risoluzioni  successive,  nonche'  i   Piani   d'azione
          nazionali  previsti  per  l'attuazione  delle  stesse.   La
          relazione analitica sulle  missioni,  verificata  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
          196, deve essere accompagnata da un  documento  di  sintesi
          operativa che riporti espressamente per ciascuna missione i
          seguenti  dati:  mandato  internazionale,   durata,   sede,
          personale nazionale e internazionale impiegato e  scadenza,
          nonche' i dettagli attualizzati della missione. 
              La relazione e' integrata dai  pertinenti  elementi  di
          valutazione  fatti  pervenire  dai  comandi  internazionali
          competenti  con  particolare   riferimento   ai   risultati
          raggiunti,   nell'ambito   di   ciascuna   missione,    dai
          contingenti italiani. Con la medesima relazione, il Governo
          riferisce sullo stato degli interventi di cooperazione allo
          sviluppo  a  sostegno   dei   processi   di   pace   e   di
          stabilizzazione. La relazione analitica riferisce  altresi'
          in  ordine  all'andamento,  alla   durata,   al   personale
          impiegato e ai risultati raggiunti dalle forze  ad  alta  e
          altissima prontezza operativa effettivamente  impiegate  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 2.1. Le  modifiche  occorrenti
          per recepire le indicazioni delle Camere sono adottate  con
          deliberazione del Consiglio dei ministri. 
              1-bis. Ai fini della prosecuzione  delle  missioni  per
          l'anno in  corso,  la  relazione  di  cui  al  comma  1  e'
          corredata della relazione tecnica sulla quantificazione dei
          relativi oneri, verificata ai sensi dell'articolo 17, comma
          3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. 
              2. Sono abrogati: 
                a) l'articolo 14 della legge 11 agosto 2003, n. 231; 
                b) l'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 12 luglio
          2011, n. 107, convertito, con modificazioni, dalla legge  2
          agosto 2011, n. 130; 
                c) l'articolo 10-bis del  decreto-legge  29  dicembre
          2011, n. 215, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
          febbraio 2012, n. 13; 
                d) l'articolo  1-bis  del  decreto-legge  10  ottobre
          2013, n. 114, convertito, con modificazioni, dalla legge  9
          dicembre 2013, n. 135; 
                e) l'articolo  3-bis  del  decreto-legge  16  gennaio
          2014, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla  legge  14
          marzo 2014, n. 28.». 
              «Art. 4 (Fondo  per  il  finanziamento  delle  missioni
          internazionali).  -  1.  Nello  stato  di  previsione   del
          Ministero dell'economia e delle  finanze  e'  istituito  un
          apposito   fondo,   destinato   al   finanziamento    della
          partecipazione italiana alle missioni di  cui  all'articolo
          2, la cui dotazione e' stabilita dalla  legge  di  bilancio
          ovvero da appositi provvedimenti legislativi. 
              2. Gli importi del fondo di cui al  comma  1  destinati
          alle  politiche  di  cooperazione  allo  sviluppo  per   il
          sostegno dei processi di pace  e  di  stabilizzazione  sono
          impiegati nel quadro della programmazione triennale di  cui
          all'articolo 12, comma 5, della legge 11  agosto  2014,  n.
          125, e nel rispetto delle procedure di cui al capo IV della
          medesima legge 11 agosto 2014, n. 125. 
              3. (abrogato) 
              3-bis. Al  fine  di  assicurare  la  tempestivita'  dei
          pagamenti   anteriormente   alle   deliberazioni   di   cui
          all'articolo 2,  comma  1,  con  uno  o  piu'  decreti  del
          Ministro dell'economia e delle finanze,  su  richiesta  del
          Ministero competente, possono essere disposte anticipazioni
          per la temporanea prosecuzione delle missioni in corso, nel
          rispetto delle seguenti condizioni: 
                a) l'importo complessivo non supera il 25  per  cento
          della dotazione del fondo di cui al comma 1; 
                b) la percentuale dell'importo di cui alla lettera a)
          attribuibile a ciascuna amministrazione non supera la quota
          assegnata    nell'anno     precedente     alla     medesima
          amministrazione nel riparto del fondo di cui al comma 6; 
                c)  si  applicano  i  parametri  di   quantificazione
          previsti per l'anno precedente dalle relazioni tecniche  di
          cui all'articolo 2, comma 2-bis, e  all'articolo  3,  comma
          1-bis. 
              4. Per la  prosecuzione  delle  missioni  in  atto,  le
          amministrazioni competenti  sono  autorizzate  a  sostenere
          spese trimestrali determinate in proporzione  alle  risorse
          da  assegnare  a  ciascuna  missione  in  conformita'  alla
          relazione di cui all'articolo 3. A tale scopo, su richiesta
          delle   amministrazioni   competenti,   sono    autorizzate
          anticipazioni di tesoreria trimestrali, da estinguere entro
          trenta giorni dall'assegnazione delle  risorse  di  cui  al
          comma 6. 
              4-bis. Fino all'emanazione dei decreti di cui al  comma
          6, per assicurare la prosecuzione delle missioni  in  atto,
          entro dieci giorni dalla presentazione  alle  Camere  della
          relazione di cui  all'articolo  3,  comma  1,  il  Ministro
          dell'economia  e  delle   finanze,   su   richiesta   delle
          amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una
          somma non superiore al 75 per cento  delle  somme  iscritte
          sul fondo di cui al  comma  1,  tenuto  conto  delle  spese
          quantificate nelle relazioni tecniche e delle anticipazioni
          gia' concesse ai sensi del comma 3-bis. 
              5. Il fondo di cui all'articolo 1,  comma  1240,  della
          legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,
          e' soppresso e le relative risorse confluiscono  nel  fondo
          di cui al comma 1 del presente articolo. 
              6. Con propri decreti il Ministro dell'economia e delle
          finanze e' autorizzato a ripartire il fondo di cui al comma
          1 del presente  articolo  per  le  finalita'  di  cui  agli
          articoli 2 e 3, conformemente alle deliberazioni di cui  al
          medesimo articolo 2.». 
              «Art. 5 (Indennita' di missione). - 1.  Con  decorrenza
          dalla  data  di  entrata  nel   territorio,   nelle   acque
          territoriali e nello spazio  aereo  dei  Paesi  interessati
          ovvero nell'area di operazione non soggetta alla sovranita'
          di alcuno Stato, individuata con le  deliberazioni  di  cui
          all'articolo  2,  comma  1,  e  con  la  relazione  di  cui
          all'articolo 3, comma 1, e fino alla data di  uscita  dagli
          stessi per il rientro nel territorio nazionale per la  fine
          della missione, al personale che  partecipa  alle  missioni
          internazionali e' corrisposta,  nell'ambito  delle  risorse
          del fondo di cui all'articolo 4,  comma  1,  per  tutta  la
          durata del periodo, in aggiunta allo stipendio o alla paga,
          agli  assegni  e  alle  indennita'  a  carattere  fisso   e
          continuativo, l'indennita' di  missione  di  cui  al  regio
          decreto 3 giugno 1926, n. 941, nelle misure di cui al comma
          2 del presente articolo, al netto delle ritenute, detraendo
          eventuali indennita' e contributi corrisposti  allo  stesso
          titolo  agli  interessati  direttamente   dagli   organismi
          internazionali. 
              2. L'indennita' di  missione  di  cui  al  comma  1  e'
          calcolata  sulla  diaria  giornaliera   prevista   per   la
          localita' di destinazione, nella misura del 98 per cento  o
          nella misura intera, incrementata del 30 per cento,  se  il
          personale non usufruisce a  qualsiasi  titolo  di  vitto  e
          alloggio gratuiti. 
              3. Con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1,
          e  con  la  relazione  di  cui  all'articolo  3,  comma  1,
          nell'ambito  delle  risorse  ivi  previste,   puo'   essere
          stabilito  per  quali  teatri  operativi,  in  ragione  del
          disagio ambientale, l'indennita'  di  cui  al  comma  1  e'
          calcolata, nelle misure di cui al  comma  2,  sulla  diaria
          giornaliera prevista per una localita' diversa da quella di
          destinazione, facente parte dello stesso  continente  o  di
          continente prospiciente all'area di operazione non soggetta
          alla sovranita' di alcuno Stato. 
              4. Durante i periodi di riposo e di  recupero  previsti
          dalle normative di settore,  fruiti  fuori  del  teatro  di
          operazioni e in  costanza  di  missione,  al  personale  e'
          corrisposta un'indennita' giornaliera pari alla  diaria  di
          missione estera percepita. 
              5. Ai  fini  della  corresponsione  dell'indennita'  di
          missione i volontari delle Forze armate in ferma breve e in
          ferma  prefissata  sono  equiparati  alla   categoria   dei
          graduati. 
              6.  Non  si  applica  l'articolo  28,  comma   1,   del
          decreto-legge  4  luglio  2006,  n.  223,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248. 
              7. Il personale militare impiegato dall'ONU nell'ambito
          delle missioni  internazionali  con  contratto  individuale
          conserva il trattamento economico fisso  e  continuativo  e
          percepisce l'indennita' di  missione  di  cui  al  presente
          articolo, con spese di vitto e di alloggio poste  a  carico
          dell'Amministrazione della difesa. Eventuali retribuzioni o
          altri  compensi  corrisposti  direttamente  dall'ONU   allo
          stesso titolo, con esclusione di indennita' e  di  rimborsi
          per servizi fuori sede,  sono  versati  all'Amministrazione
          della difesa, al netto delle ritenute, fino  a  concorrenza
          dell'importo  corrispondente  alla  somma  del  trattamento
          economico  fisso  e  continuativo  e   dell'indennita'   di
          missione di  cui  al  presente  articolo,  al  netto  delle
          ritenute, e delle spese di vitto e di alloggio.». 
              «Art. 18 (Consigliere per la cooperazione civile). - 1.
          Con le deliberazioni di cui all'articolo 2, comma 1, e  con
          la relazione di cui all'articolo 3,  comma  1,  nell'ambito
          delle risorse ivi  determinate,  puo'  essere  previsto  il
          conferimento   dell'incarico   di   consigliere   per    la
          cooperazione civile del comandante  militare  italiano  del
          contingente  internazionale.  Il   predetto   incarico   e'
          conferito con decreto del Ministro degli  affari  esteri  e
          della  cooperazione  internazionale,  di  concerto  con  il
          Ministro della difesa. 
              2. Si applicano  le  disposizioni  degli  articoli  35,
          secondo comma, e  204  del  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo modificati
          dal presente articolo. 
              3. Al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio
          1967, n. 18, e successive modificazioni, sono apportate  le
          seguenti modificazioni: 
                a) all'articolo 35, secondo comma, sono aggiunte,  in
          fine,  le  seguenti  parole:  «,   nonche',   se   ritenuta
          opportuna,  l'applicazione  delle  procedure  di   gestione
          finanziaria previste per le rappresentanze diplomatiche»; 
                b) all'articolo 204, primo  comma,  dopo  le  parole:
          «articolo  35»  sono  inserite  le  seguenti:  «nonche'  ai
          consiglieri per la cooperazione civile.». 
              «Art. 21 (Disposizioni in materia contabile). - 1.  Per
          soddisfare esigenze urgenti connesse con l'operativita' dei
          contingenti impiegati nelle  missioni  internazionali,  gli
          stati maggiori  di  Forza  armata,  il  Dipartimento  della
          pubblica sicurezza del Ministero dell'interno,  il  Comando
          generale dell'Arma dei carabinieri e  il  Comando  generale
          della Guardia di  finanza,  accertata  l'impossibilita'  di
          provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili,
          possono disporre l'attivazione  delle  procedure  d'urgenza
          previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di beni
          e di servizi. 
              2.   I   Ministeri   della   difesa,   dell'interno   e
          dell'economia e delle finanze, nei  casi  di  necessita'  e
          urgenza, possono  ricorrere  ad  acquisti  e  a  lavori  da
          eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni  di
          contabilita' generale dello Stato e ai capitolati  d'oneri,
          entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui,  a
          valere  sulle  risorse  finanziarie  del   fondo   di   cui
          all'articolo  4,  comma  1,  in  relazione  alle  esigenze,
          connesse  con  le  missioni  internazionali,  di  revisione
          generale di mezzi  da  combattimento  e  da  trasporto,  di
          esecuzione   di   opere   infrastrutturali   aggiuntive   e
          integrative,  di  acquisizione  di  materiali  d'armamento,
          equipaggiamenti   individuali,    materiali    informatici,
          apparati  di  comunicazione  e  per  la  difesa   nucleare,
          biologica e chimica, vettovagliamento, materiale sanitario,
          materiali di casermaggio, combustibili e carbolubrificanti,
          nonche' di servizio dei trasporti di personale e materiali. 
              3. (abrogato).». 
              «Art.  22  (Interventi  urgenti).  -  1.  Nei  casi  di
          necessita' e urgenza, al fine di sopperire  a  esigenze  di
          prima necessita'  della  popolazione  locale,  compreso  il
          ripristino  dei  servizi  essenziali,  i   comandanti   dei
          contingenti  militari   che   partecipano   alle   missioni
          internazionali  possono  essere  autorizzati   a   disporre
          interventi, acquisti o  lavori  da  eseguire  in  economia,
          anche in deroga alle disposizioni di contabilita'  generale
          dello Stato, nel limite annuo complessivo stabilito con  le
          deliberazioni di cui all'articolo 2,  comma  1,  e  con  la
          relazione di cui all'articolo 3, comma 1, nei limiti  delle
          risorse ivi previste. 
              2. (abrogato)».