IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                  e 
 
                     IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO 
             ALLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
               con delega all'innovazione tecnologica 
 
  Visto l'art. 50  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni (Sistema tessera sanitaria); 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  2  novembre   2011,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 264 del 12  novembre  2011,  e
successive modificazioni, concernente  la  dematerializzazione  delle
prescrizioni mediche; 
  Visto il decreto del Ministero dell'economia e  delle  finanze,  di
concerto  con  il  Ministero  della  salute  del  30  dicembre  2020,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 11  del  15  gennaio  2021,  e
successive modificazioni, concernente  la  dematerializzazione  delle
ricette mediche per la prescrizione  di  farmaci  non  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale; 
  Vista la legge 1° aprile 1999,  n.  91,  recante  «Disposizioni  in
materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti.»; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 20 agosto 2019, n.  130,
recante il «Regolamento recante  disciplina  degli  obiettivi,  delle
funzioni e della struttura del Sistema informativo trapianti (SIT)  e
del Registro nazionale dei donatori di cellule riproduttive  a  scopi
di procreazione medicalmente assistita di tipo eterologo»; 
  Visto  l'art.  12  del  decreto-legge  18  ottobre  2012,  n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come da ultimo modificato dal decreto-legge 27 gennaio  2022,  n.  4,
convertito, con modificazioni, dalla legge  28  marzo  2022,  n.  25,
concernente  il  Fascicolo  sanitario  elettronico  (FSE),  il  quale
prevede, in particolare: 
    al comma 15-ter che l'AGENAS, sulla base delle esigenze  avanzate
dalle regioni e dalle province autonome, nell'ambito  dei  rispettivi
piani, cura, d'intesa con la struttura della Presidenza del Consiglio
dei  ministri  competente  per   l'innovazione   tecnologica   e   la
transizione digitale, con il Ministero della salute  e  il  Ministero
dell'economia e  delle  finanze  e  con  le  regioni  e  le  province
autonome, la progettazione dell'infrastruttura nazionale necessaria a
garantire l'interoperabilita' dei FSE (INI), la cui realizzazione  e'
curata  dal  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze   attraverso
l'utilizzo  dell'infrastruttura   del   Sistema   tessera   sanitaria
realizzato in attuazione dell'art. 50 del decreto-legge 30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, e del  decreto  del  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze 2 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  264
del 12 novembre 2011, garantendo: 
      1) l'interoperabilita' dei FSE e dei dossier farmaceutici; 
      2) l'identificazione dell'assistito, attraverso  l'allineamento
con l'Anagrafe nazionale  degli  assistiti  (ANA),  di  cui  all'art.
62-ter del codice di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,
istituita nell'ambito del Sistema Tessera sanitaria. Nelle more della
realizzazione   dell'ANA,   l'identificazione    dell'assistito    e'
assicurata attraverso l'allineamento  con  l'elenco  degli  assistiti
gestito dal Sistema Tessera sanitaria,  ai  sensi  dell'art.  50  del
decreto-legge  30   settembre   2003,   n.   269,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326; 
      3) per  le  regioni  e  province  autonome  che  comunicano  al
Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero  della  salute
di volersi avvalere dell'infrastruttura nazionale ai sensi del  comma
15, nonche' per quelle che si avvalgono della predetta infrastruttura
ai sensi del comma 15-bis, l'interconnessione  dei  soggetti  di  cui
all'art. 12 del medesimo decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 per la
trasmissione telematica, la codifica e la firma remota  dei  dati  di
cui ai decreti di cui al comma 7 e alle linee guida di cui  al  comma
15-bis, ad esclusione dei dati di cui al  comma  15-septies,  per  la
successiva alimentazione, consultazione  e  conservazione,  ai  sensi
dell'art. 44 del codice di cui al decreto legislativo 7  marzo  2005,
n. 82 del FSE da parte delle medesime regioni  e  province  autonome,
secondo  le  modalita'  da  stabilire  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, di  concerto  con  il  Ministro  della
salute  e  con  il  Ministro  per  l'innovazione  tecnologica  e   la
transizione digitale; 
      4-bis) l'istituzione dell'Anagrafe  nazionale  dei  consensi  e
relative revoche, da associarsi agli assistiti  risultanti  nell'ANA,
comprensiva  delle  informazioni  relative   all'eventuale   soggetto
delegato dall'assistito secondo la normativa vigente in materia e nel
rispetto delle modalita'  e  delle  misure  di  sicurezza  stabilite,
previo parere del Garante per la protezione dei dati  personali,  dal
decreto di cui al numero 3) del presente comma; 
      4-ter) la realizzazione dell'Indice nazionale dei documenti dei
FSE, da associarsi agli assistiti risultanti  nell'ANA,  al  fine  di
assicurare in interoperabilita'  le  funzioni  del  FSE,  secondo  le
modalita' e le misure  di  sicurezza  stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
numero 3) del presente comma; 
      4-quater) la realizzazione del Portale nazionale  FSE,  secondo
le modalita' e le misure di sicurezza stabilite,  previo  parere  del
Garante per la protezione dei dati personali, dal decreto di  cui  al
numero 3) del presente comma, anche attraverso l'interconnessione con
i corrispondenti portali  delle  regioni  e  province  autonome,  per
consentire, tramite  le  funzioni  dell'Indice  nazionale,  l'accesso
on-line al FSE da parte dell'assistito  e  degli  operatori  sanitari
autorizzati, secondo modalita' determinate ai sensi del comma 7. Tale
accesso e' fornito in modalita' aggregata,  secondo  quanto  disposto
dalla  determinazione  n.  80  del  2018  dell'Agenzia  per  l'Italia
digitale; 
    al comma 15-septies, che il Sistema tessera sanitaria,  entro  il
30 aprile 2017, rende disponibile ai FSE e  ai  dossier  farmaceutici
regionali, attraverso l'infrastruttura  nazionale  di  cui  al  comma
15-ter, i dati risultanti negli archivi del medesimo Sistema  tessera
sanitaria relativi alle esenzioni dell'assistito, alle prescrizioni e
prestazioni erogate di farmaceutica  e  specialistica  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale, ai certificati di malattia telematici e
alle prestazioni di assistenza protesica, termale e integrativa; 
    al comma 15-novies, lettera a) che, per l'alimentazione  dei  FSE
attraverso l'infrastruttura nazionale di cui al comma 15-ter,  previo
parere del Garante per la  protezione  dei  dati  personali,  con  il
decreto, di cui al comma 15-ter, n. 3) sono  stabilite  le  modalita'
tecniche con le quali il Sistema informativo trapianti, di  cui  alla
citata legge 1° aprile 1999, n. 91, rende disponibile ai FSE  i  dati
relativi al consenso o al  diniego  alla  donazione  degli  organi  e
tessuti; 
  Visto il decreto del  Ministero  della  salute  7  settembre  2023,
attuativo del comma 7 del citato articolo 12 del decreto-legge n. 179
del 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del  24  ottobre
2023, recante «Fascicolo sanitario elettronico 2.0.»; 
  Visto  il  decreto  il  decreto  4  agosto   2017   del   Ministero
dell'economia e delle finanze di  concerto  con  il  Ministero  della
salute,  recante  «Modalita'  tecniche  e  servizi  telematici   resi
disponibili dall'infrastruttura nazionale per l'interoperabilita' del
Fascicolo sanitario elettronico  (FSE)  di  cui  all'art.  12,  comma
15-ter del decreto-legge 18 ottobre 2012,  n.  179,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17  dicembre  2012,  n.  221»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale - 22 agosto 2017, n. 195, e
successive modificazioni ed integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  e  successive
modificazioni, concernente il Codice dell'amministrazione digitale; 
  Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
  Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  e  successive
modificazioni, concernente il Codice in  materia  di  protezione  dei
dati personali, come modificato dal  decreto  legislativo  10  agosto
2018, n.  101,  concernente  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della
normativa nazionale alle disposizioni del regolamento  (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo
alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei
dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati  e  che
abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale  sulla  protezione
dei dati)»; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso con il provvedimento n. 542 del 12 settembre 2024, ai
sensi dell'art. 36, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2016/679; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «SSN», il Servizio sanitario nazionale, istituito con la legge
23 dicembre 1978, n. 833, che comprende anche i Servizi di assistenza
sanitaria al  personale  navigante,  in  carico  al  Ministero  della
salute; 
    b)  «SASN»,  i  Servizi  di  assistenza  sanitaria  al  personale
navigante, di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  31
luglio 1980, n. 620; 
    c)  «ANA»,  l'Anagrafe  nazionale  degli   assistiti,   istituita
dall'art. 62-ter del CAD; 
    d) «assistito», il soggetto presente in ANA; 
    e) «FSE», il fascicolo sanitario elettronico di cui  al  comma  1
dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, istituito dalle regioni e province autonome  ai  sensi
delle disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo; 
    f)  «Sistema  TS»,   il   sistema   informativo   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, istituito ai sensi delle  disposizioni
dell'art.  50,  del  decreto-legge  30  settembre   2003,   n.   269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 e
successive modificazioni e integrazioni; 
    g) «INI», l'Infrastruttura nazionale per l'interoperabilita'  fra
i FSE, parte del Sistema FSE, istituita ai  sensi  del  comma  15-ter
dell'art. 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive
modificazioni, realizzata dal Ministero dell'economia e delle finanze
attraverso l'infrastruttura del Sistema TS, le cui funzionalita' sono
definite ai sensi del decreto 4 agosto 2017 citato nelle premesse; 
    h)  «Anagrafe  consensi  e  revoche»,  l'Anagrafe  nazionale  dei
consensi e  relative  revoche,  parte  di  INI  e  del  Sistema  FSE,
istituita ai sensi del comma 15-ter, punto 4-bis)  dell'art.  12  del
decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni,
dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni,  le
cui funzionalita' sono definite ai sensi del decreto  4  agosto  2017
citato nelle premesse; 
    i) «decreto 7 settembre 2023», il decreto del  7  settembre  2023
del Ministro  della  salute  e  del  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio  dei  ministri  con  delega  all'innovazione
tecnologica  di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249  del  24  ottobre
2023; 
    j) «decreto 4 agosto 2017», il decreto  del  4  agosto  2017  del
Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il  Ministero
della salute, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  195  del  22
agosto 2017, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    k) «Indice nazionale», l'Indice nazionale dei documenti dei  FSE,
da associarsi agli assistiti risultanti nell'ANA, istituito ai  sensi
del comma 15-ter, punto 4-ter)  dell'art.  12  del  decreto-legge  18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla  legge  17
dicembre 2012, n. 221, e successive modificazioni; 
    l) «SAR»,  i  Sistemi  di  accoglienza  regionali  o  provinciali
istituiti nel proprio territorio dalle regioni e province autonome ai
fini  del  monitoraggio  delle  prescrizioni  mediche  nonche'  della
trasmissione telematica al Ministero dell'economia  e  delle  finanze
dei dati dalle ricette, ai sensi dell'art. 50, del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326 e successive modificazioni e integrazioni; 
    m) «NRE», il  numero  di  ricetta  elettronica,  che  costituisce
l'identificativo  univoco  a  livello  nazionale   di   una   ricetta
elettronica; 
    n) «NRBE», il numero della  ricetta  bianca  (non  a  carico  del
Servizio sanitario nazionale) ripetibile e non ripetibile elettronico
che costituisce l'identificativo univoco al livello nazionale; 
    o)  «RdA»,  la  regione  o  provincia  autonoma  ovvero  SASN  di
assistenza dell'assistito; 
    p) «SIT», Sistema informativo trapianti di cui all'art. 7,  comma
2, legge 1° aprile 1999, n. 91.