La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
     Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane 
 
  1. La Repubblica riconosce il giorno  24  giugno  di  ciascun  anno
quale  Giornata  nazionale  delle  periferie   urbane,   di   seguito
denominata «Giornata nazionale», al fine di  conservare  e  rinnovare
l'attenzione  sulle  condizioni  di  inclusivita',  sostenibilita'  e
sicurezza, sullo sviluppo economico,  sociale  e  culturale  e  sulla
qualita' della vita delle citta' e delle loro periferie. 
  2. La Giornata nazionale non determina gli effetti  civili  di  cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              -  La  legge  27   maggio   1946,   n.   260   recante:
          «Disposizioni in materia di ricorrenze festive»,  e'  stata
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124  del  31  maggio
          1949.