La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno
approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Istituzione della Giornata nazionale delle periferie urbane
1. La Repubblica riconosce il giorno 24 giugno di ciascun anno
quale Giornata nazionale delle periferie urbane, di seguito
denominata «Giornata nazionale», al fine di conservare e rinnovare
l'attenzione sulle condizioni di inclusivita', sostenibilita' e
sicurezza, sullo sviluppo economico, sociale e culturale e sulla
qualita' della vita delle citta' e delle loro periferie.
2. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui
alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge,
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note all'art. 1:
- La legge 27 maggio 1946, n. 260 recante:
«Disposizioni in materia di ricorrenze festive», e' stata
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 31 maggio
1949.