La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
                               Art. 1 
 
  1. Al comma 6 dell'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40,
e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Se  i  fatti  di  cui  al
periodo precedente, con riferimento alla surrogazione di  maternita',
sono commessi all'estero, il cittadino italiano e' punito secondo  la
legge italiana». 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 4 novembre 2024 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Meloni,  Presidente  del  Consiglio
                                  dei ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 
 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge,
          modificate. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  12  della  legge  19
          febbraio  2004,  n.  40  recante:  «Norme  in  materia   di
          procreazione  medicalmente  assistita»,  pubblicata   nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  45  del  24  febbraio  2004,  come
          modificato dalla presente legge: 
              «Art. 12 (Divieti generali e sanzioni). - 1. Chiunque a
          qualsiasi titolo utilizza  a  fini  procreativi  gameti  di
          soggetti estranei alla coppia richiedente, in violazione di
          quanto previsto dall'articolo 4, comma 3, e' punito con  la
          sanzione amministrativa pecuniaria  da  300.000  a  600.000
          euro. 
              2.  Chiunque  a   qualsiasi   titolo,   in   violazione
          dell'articolo   5,   applica   tecniche   di   procreazione
          medicalmente assistita a coppie i cui componenti non  siano
          entrambi viventi o uno dei  cui  componenti  sia  minorenne
          ovvero che siano composte da soggetti dello stesso sesso  o
          non coniugati o non conviventi e' punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 200.000 a 400.000 euro. 
              3. Per l'accertamento dei requisiti di cui al  comma  2
          il medico si avvale di una dichiarazione  sottoscritta  dai
          soggetti richiedenti. In caso di dichiarazioni  mendaci  si
          applica l'articolo 76, commi 1 e 2, del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          documentazione  amministrativa,  di  cui  al  decreto   del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
              4.   Chiunque   applica   tecniche   di    procreazione
          medicalmente assistita senza  avere  raccolto  il  consenso
          secondo le modalita' di cui all'articolo 6 e' punito con la
          sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro. 
              5. Chiunque a  qualsiasi  titolo  applica  tecniche  di
          procreazione medicalmente assistita in strutture diverse da
          quelle di cui all'articolo 10 e'  punito  con  la  sanzione
          amministrativa pecuniaria da 100.000 a 300.000 euro. 
              6. Chiunque, in qualsiasi forma, realizza, organizza  o
          pubblicizza la commercializzazione di gameti o di  embrioni
          o la surrogazione di maternita' e' punito con la reclusione
          da tre mesi a due anni e con  la  multa  da  600.000  a  un
          milione di euro. Se i fatti di cui al  periodo  precedente,
          con  riferimento  alla  surrogazione  di  maternita',  sono
          commessi  all'estero,  il  cittadino  italiano  e'   punito
          secondo la legge italiana. 
              7. Chiunque realizza un processo volto ad  ottenere  un
          essere umano discendente da un'unica cellula  di  partenza,
          eventualmente  identico,  quanto  al  patrimonio   genetico
          nucleare, ad un altro essere umano  in  vita  o  morto,  e'
          punito con la reclusione da dieci a venti  anni  e  con  la
          multa da 600.000 a un milione di euro. Il medico e' punito,
          altresi', con l'interdizione perpetua dall'esercizio  della
          professione. 
              8. Non sono punibili l'uomo o la donna  ai  quali  sono
          applicate le tecniche nei casi di cui ai commi 1, 2, 4 e 5. 
              9. E'  disposta  la  sospensione  da  uno  a  tre  anni
          dall'esercizio professionale nei  confronti  dell'esercente
          una professione sanitaria condannato per uno degli illeciti
          di cui al presente  articolo,  salvo  quanto  previsto  dal
          comma 7. 
              10. L'autorizzazione concessa ai sensi dell'articolo 10
          alla  struttura  al  cui  interno  e'  eseguita  una  delle
          pratiche vietate ai sensi del presente articolo e'  sospesa
          per un anno. Nell'ipotesi di piu' violazioni dei divieti di
          cui al presente articolo  o  di  recidiva  l'autorizzazione
          puo' essere revocata.».