IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                           di concerto con 
 
                    IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA' 
                           E DELLA RICERCA 
 
                                e con 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il  decreto  legislativo  17  agosto  1999,  n.  368  recante
«Attuazione  della  direttiva  93/16/CEE   in   materia   di   libera
circolazione dei  medici  e  di  reciproco  riconoscimento  dei  loro
diplomi, certificati ed altri  titoli  e  delle  direttive  97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»; 
  Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo  n.
368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, ed  entro  il
30 aprile del terzo anno, il  fabbisogno  di  medici  specialisti  da
formare sulla base del quale, entro il 30 giugno del terzo  anno,  il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro,  dell'universita'
e della ricerca e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la Conferenza permanente per i  rapporti  tra  lo  Stato,  le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,  determina  il
numero globale dei medici specialisti  da  formare  annualmente,  per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto  delle  esigenze
di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, con riferimento alle  attivita'  del  Servizio  sanitario
nazionale; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della  ricerca  30
giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente le modalita' per
l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in  medicina,
ai sensi dell'art. 36, comma 1, del  decreto  legislativo  17  agosto
1999, n. 368; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015,  prot.  n.
68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.
126 del 3 giugno 2015 -  S.O.  n.  25,  concernente  «Riordino  delle
scuole di specializzazione di area sanitaria»; 
  Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca,  di
concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017,  prot.  n.
402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
163 del 14 luglio 2017 - S.O. n. 38, recante «Standard,  requisiti  e
indicatori di attivita' formativa e  assistenziale  delle  Scuole  di
specializzazione di area sanitaria»; 
  Visto l'art. 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2017 n.  205  che
dispone l'ammissione del personale medico con rapporto  di  lavoro  a
tempo determinato di cui ai commi 424 e  432  della  medesima  legge,
alla partecipazione per l'accesso in sovrannumero al  relativo  corso
di specializzazione, secondo  le  modalita'  previste  dall'art.  35,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368; 
  Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo  17
agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto  dell'iscrizione  alle
scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi  stipulano
uno specifico contratto annuale di formazione specialistica; 
  Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre  2005,
n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio  annuale
e  pluriennale  dello  Stato  (legge  finanziaria  2006)»,   prevede,
dall'anno  accademico  2006/2007,  l'applicazione  dei  contratti  di
formazione specialistica; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri  del  7
marzo 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 39,  comma  3,  del
citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e'  stato  fissato
il  trattamento  economico  relativo  al  contratto   di   formazione
specialistica  dei  medici  che,  a  decorrere  dall'anno  accademico
2006/2007, e' pari a euro 25.000,00 lordi per ciascuno dei primi  due
anni di formazione specialistica, e a euro euro 26.000,00  lordi  per
ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica; 
  Vista la nota prot. 4261 del  22  gennaio  2024  con  la  quale  il
Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e  delle
finanze e al Ministero dell'universita' e della ricerca di  conoscere
l'ammontare  delle  risorse  disponibili  per  il  finanziamento  dei
contratti di formazione medico specialistica  per  l'anno  accademico
2023/2024,  ivi  compreso  il  valore   di   eventuali   residui   di
finanziamento rinvenienti dalla mancata assegnazione dei contratti da
parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, nel  precedente
anno accademico. 
  Vista la nota n.  28679  del  2  febbraio  2024  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il  livello
complessivo  del  finanziamento  per  l'anno  accademico   2023/2024,
stanziato sul fondo sanitario nazionale - cap. 2700  ai  sensi  della
legislazione vigente e'  pari  a  euro  1.444.496.876,  di  cui  euro
173.013.061 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n.
449 del 1997  e  dell'art.  1  del  decreto-legge  n.  90  del  2001,
convertito dalla legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815 stanziati  ai
sensi dell'art. 6, comma  2,  della  legge  n.  428  del  1990;  euro
300.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n.
266 del 2005; euro 50.000.000 stanziati ai sensi dell'art.  1,  comma
424, della legge n. 147 del 2013; euro 90.000.000 stanziati ai  sensi
dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; euro 100.000.000
stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della  legge  n.  145  del
2018; euro 24.995.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 271 della
legge n. 160 del 2019; euro 26.000.000 stanziati ai  sensi  dell'art.
1, comma 859, della legge n. 160 del 2019; euro 109.200.000 stanziati
ai sensi dell'art. 1, commi 421-422, della legge  n.  178  del  2020;
euro 109.200.000  stanziati  ai  sensi  dell'art.  5,  comma  1,  del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge  n.  77/2020;  euro
26.000.000  stanziati  ai  sensi  dell'art.  5,   comma   1-bis   del
decreto-legge n.  34/2020,  convertito  in  legge  n.  77/2020;  euro
347.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 260, della legge n.
234 del 2021; 
  Vista la nota prot. n. 12762 del 5 luglio  2024  con  la  quale  il
Ministero  dell'universita'  e  della  ricerca,  preso   atto   della
ricognizione delle vigenti autorizzazioni  di  spesa  effettuata  dal
Ministero dell'economia e delle finanze con  la  richiamata  nota  n.
28679 del 2  febbraio  2024,  per  un  importo  complessivo  di  euro
1.444.496.876, ha comunicato, tra l'altro, che: 
    - le risorse residue derivanti dall'anno accademico  2021/2022  e
riportabili all'anno 2023 sono pari a euro 484.964.070,01; - la stima
del fabbisogno necessario a coprire i  costi  dei  contratti  statali
finanziati con fondi nazionali nell'anno accademico 2022/2023 e',  in
via previsionale, pari a euro 1.179.231.392,74; da tale conteggio  e'
emersa una stima del margine di disponibilita'  riportabile  all'anno
accademico 2023/2024 di euro 718.368.553,55; - tale somma si aggiunge
all'importo   complessivo   indicato   nella   nota   del   Ministero
dell'economia e delle finanze prot. n. 28679  del  2  febbraio  2024,
pari a euro 1.444.496.876, per un ammontare totale  di  finanziamento
statale, comunque stimato, di euro 2.162.865.429,83, disponibile  per
l'anno  accademico  2023/2024;  -  gli   oneri   calcolati   in   via
previsionale dei contratti a finanziamento statale  delle  coorti  di
specializzandi degli anni accademici precedenti (ossia quelli dal  II
al V anno dell'anno accademico  2023/2024),  sommati  agli  ulteriori
costi presunti (quali sospensioni, posti intaccati, ecc.),  risultano
pari complessivamente a  euro  958.215.120,00,  che,  sottratti  alla
disponibilita' complessiva dei fondi statali  per  l'anno  accademico
2023/2024 stimata in euro 2.162.865.429,83, porta ad una stima  della
disponibilita' residua per l'anno accademico 2023/2024  pari  a  euro
1.204.650.309,83   da   poter   eventualmente   impiegare   per    il
finanziamento  dei  contratti  del  I   anno   dell'anno   accademico
2023/2024; 
  Vista la nota del 9 maggio 2024, prot. n. 224250, con la  quale  la
Regione del Veneto, in qualita' di coordinamento del  tavolo  tecnico
interregionale della Commissione salute, ha  trasmesso  al  Ministero
della salute la rimodulazione o la conferma dei  dati  di  fabbisogno
dei medici specialisti da formare per il triennio  2023/2026  -  gia'
trasmessi  con  nota  prot.  n.  484259  del  7  settembre   2023   -
quantificato in 14.576 unita' per  l'anno  accademico  2023/2024,  in
14.615 unita' per l'anno accademico 2024/2025 ed in 14.575 unita' per
l'anno accademico 2025/2026, pari a  complessive  43.766  unita'  nel
triennio accademico 2023/2026; 
  Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del  decreto  legislativo  28
agosto 1997, n. 281,  tra  il  Governo,  le  regioni  e  le  Province
autonome di Trento e di Bolzano in data 25 luglio 2024 (rep. atti  n.
142/CSR) concernente la «Determinazione triennale del  fabbisogno  di
medici specialisti da formare per il triennio  accademico  2023/2026,
ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n.  368/1999»
che risulta essere per l'anno accademico 2023/2024 pari a complessive
14.576 unita', per l'anno accademico  2024/2025  pari  a  complessive
14.615 unita', per l'anno accademico  2025/2026  pari  a  complessive
14.575 unita'; 
  Vista la nota n.  191743  del  30  luglio  2024  con  la  quale  il
Ministero dell'economia e delle finanze,  tenuto  conto  del  livello
complessivo di finanziamento gia' comunicato con nota n. 28679 del  2
febbraio 2024, nonche' degli ulteriori elementi  informativi  forniti
dal Ministero dell'universita' e della  ricerca  con  la  nota  sopra
citata del 5 luglio 2024, ha rappresentato, tra l'altro, che: in sede
di determinazione del numero di medici ammissibili alla formazione e'
necessario  valutare  non  solo  la  sostenibilita'  finanziaria  sul
singolo anno accademico di riferimento (tenuto conto dei medici  gia'
in formazione), ma anche la sostenibilita' prospettica, allo scopo di
non compromettere il numero di ammissibili negli anni successivi;  la
legislazione vigente prevede un finanziamento a regime,  a  decorrere
dall'anno 2026, stabile e pari a  1.396  milioni  di  euro  che,  non
considerando  il  finanziamento  residuo   proveniente   dagli   anni
accademici  precedenti,  consente  di   ammettere   alla   formazione
specialistica stabilmente 12.000 medici/anno nell'ipotesi che il  55%
dei medici ammessi frequenti corsi da cinque anni e che  il  restante
numero di medici frequenti corsi  di  durata  quadriennale;  si  puo'
considerare ammissibile nell'anno accademico 2023/2024, anche  tenuto
conto  delle  necessita'  formative  rappresentate  dalle  regioni  e
province autonome con l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2024,  un
numero di medici non superiore a 16.000 unita'; negli anni successivi
(a partire dal 2028) la sostenibilita' di un  numero  di  accessi  di
12.000 medici/anno dipende dall'effettiva sussistenza delle  economie
derivanti dall'anno accademico 2022/2023; 
  Ritenuto opportuno assegnare complessivamente per l'anno accademico
2023/2024  i  predetti  14.576   contratti   di   formazione   medico
specialistica a carico  dello  Stato,  pari  al  fabbisogno  espresso
dall'Accordo tra il Governo, le regioni e  le  Province  autonome  di
Trento e di Bolzano del 25 luglio 2024; 
  Visto il decreto  direttoriale  del  Ministero  dell'universita'  e
della ricerca n. 678 del 24 maggio 2024 con il quale e' stato bandito
il concorso nazionale per l'ammissione  dei  medici  alle  scuole  di
specializzazione di area sanitaria per  l'anno  accademico  2023/2024
che, all'art. 2, prevede che «Con uno o piu' provvedimenti successivi
e integrativi del presente atto [...] sono indicati, in rapporto alle
determinazioni sui  contingenti  globali  da  formare  ripartiti  per
tipologia di Scuole che verranno assunte con il decreto del Ministero
della salute di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo  n.
368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola  di  specializzazione
accreditata e attivata per l'anno accademico 2023/2024 [...]» la  cui
prova di ammissione a livello nazionale si e' svolta il 23 luglio; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. Per il triennio accademico 2023/2026,  tenuto  conto  di  quanto
sancito nell'Accordo tra Governo, le regioni e le  Province  autonome
di Trento e Bolzano  del  25  luglio  2024  (rep.  atti  n.  142/CSR)
richiamato nelle premesse, il fabbisogno dei  medici  specialisti  da
formare  e'  determinato  in  14.576  unita'  per  l'anno  accademico
2023/2024, in 14.615 unita' per l'anno  accademico  2024/2025  ed  in
14.575 unita' per l'anno accademico 2025/2026,  cosi'  come  indicato
nelle allegate Tabelle 1,  2  e  3,  parte  integrante  del  predetto
Accordo.