IL MINISTRO DELLA SALUTE
di concerto con
IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA
e con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto il decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 recante
«Attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera
circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro
diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE,
98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE»;
Visto, in particolare, l'art. 35 del citato decreto legislativo n.
368 del 1999, in virtu' del quale le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano individuano, con cadenza triennale, ed entro il
30 aprile del terzo anno, il fabbisogno di medici specialisti da
formare sulla base del quale, entro il 30 giugno del terzo anno, il
Ministro della salute, di concerto con il Ministro, dell'universita'
e della ricerca e con il Ministro dell'economia e delle finanze,
sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, determina il
numero globale dei medici specialisti da formare annualmente, per
ciascuna tipologia di specializzazione, tenuto conto delle esigenze
di programmazione delle regioni e delle Province autonome di Trento e
di Bolzano, con riferimento alle attivita' del Servizio sanitario
nazionale;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca 30
giugno 2014 n. 105, recante «Regolamento concernente le modalita' per
l'ammissione dei medici alle scuole di specializzazione in medicina,
ai sensi dell'art. 36, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto
1999, n. 368;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute del 4 febbraio 2015, prot. n.
68, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
126 del 3 giugno 2015 - S.O. n. 25, concernente «Riordino delle
scuole di specializzazione di area sanitaria»;
Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di
concerto con il Ministro della salute, del 13 giugno 2017, prot. n.
402, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
163 del 14 luglio 2017 - S.O. n. 38, recante «Standard, requisiti e
indicatori di attivita' formativa e assistenziale delle Scuole di
specializzazione di area sanitaria»;
Visto l'art. 1, comma 431 della legge 27 dicembre 2017 n. 205 che
dispone l'ammissione del personale medico con rapporto di lavoro a
tempo determinato di cui ai commi 424 e 432 della medesima legge,
alla partecipazione per l'accesso in sovrannumero al relativo corso
di specializzazione, secondo le modalita' previste dall'art. 35,
commi 4 e 5, del decreto legislativo 17 agosto 1999 n. 368;
Visti gli articoli 37 e seguenti del citato decreto legislativo 17
agosto 1999, n. 368, secondo i quali, all'atto dell'iscrizione alle
scuole di specializzazione medica, i medici specializzandi stipulano
uno specifico contratto annuale di formazione specialistica;
Considerato che l'art. 1, comma 300, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale
e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2006)», prevede,
dall'anno accademico 2006/2007, l'applicazione dei contratti di
formazione specialistica;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 7
marzo 2007, con il quale, in attuazione dell'art. 39, comma 3, del
citato decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' stato fissato
il trattamento economico relativo al contratto di formazione
specialistica dei medici che, a decorrere dall'anno accademico
2006/2007, e' pari a euro 25.000,00 lordi per ciascuno dei primi due
anni di formazione specialistica, e a euro euro 26.000,00 lordi per
ciascuno dei successivi anni di formazione specialistica;
Vista la nota prot. 4261 del 22 gennaio 2024 con la quale il
Ministero della salute ha chiesto al Ministero dell'economia e delle
finanze e al Ministero dell'universita' e della ricerca di conoscere
l'ammontare delle risorse disponibili per il finanziamento dei
contratti di formazione medico specialistica per l'anno accademico
2023/2024, ivi compreso il valore di eventuali residui di
finanziamento rinvenienti dalla mancata assegnazione dei contratti da
parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, nel precedente
anno accademico.
Vista la nota n. 28679 del 2 febbraio 2024 con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze ha comunicato che il livello
complessivo del finanziamento per l'anno accademico 2023/2024,
stanziato sul fondo sanitario nazionale - cap. 2700 ai sensi della
legislazione vigente e' pari a euro 1.444.496.876, di cui euro
173.013.061 stanziati ai sensi dell'art. 32, comma 12, della legge n.
449 del 1997 e dell'art. 1 del decreto-legge n. 90 del 2001,
convertito dalla legge n. 188 del 2001; euro 89.088.815 stanziati ai
sensi dell'art. 6, comma 2, della legge n. 428 del 1990; euro
300.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 300, della legge n.
266 del 2005; euro 50.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma
424, della legge n. 147 del 2013; euro 90.000.000 stanziati ai sensi
dell'art. 1, comma 252, della legge n. 208 del 2015; euro 100.000.000
stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 521, della legge n. 145 del
2018; euro 24.995.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 271 della
legge n. 160 del 2019; euro 26.000.000 stanziati ai sensi dell'art.
1, comma 859, della legge n. 160 del 2019; euro 109.200.000 stanziati
ai sensi dell'art. 1, commi 421-422, della legge n. 178 del 2020;
euro 109.200.000 stanziati ai sensi dell'art. 5, comma 1, del
decreto-legge n. 34 del 2020, convertito in legge n. 77/2020; euro
26.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 5, comma 1-bis del
decreto-legge n. 34/2020, convertito in legge n. 77/2020; euro
347.000.000 stanziati ai sensi dell'art. 1, comma 260, della legge n.
234 del 2021;
Vista la nota prot. n. 12762 del 5 luglio 2024 con la quale il
Ministero dell'universita' e della ricerca, preso atto della
ricognizione delle vigenti autorizzazioni di spesa effettuata dal
Ministero dell'economia e delle finanze con la richiamata nota n.
28679 del 2 febbraio 2024, per un importo complessivo di euro
1.444.496.876, ha comunicato, tra l'altro, che:
- le risorse residue derivanti dall'anno accademico 2021/2022 e
riportabili all'anno 2023 sono pari a euro 484.964.070,01; - la stima
del fabbisogno necessario a coprire i costi dei contratti statali
finanziati con fondi nazionali nell'anno accademico 2022/2023 e', in
via previsionale, pari a euro 1.179.231.392,74; da tale conteggio e'
emersa una stima del margine di disponibilita' riportabile all'anno
accademico 2023/2024 di euro 718.368.553,55; - tale somma si aggiunge
all'importo complessivo indicato nella nota del Ministero
dell'economia e delle finanze prot. n. 28679 del 2 febbraio 2024,
pari a euro 1.444.496.876, per un ammontare totale di finanziamento
statale, comunque stimato, di euro 2.162.865.429,83, disponibile per
l'anno accademico 2023/2024; - gli oneri calcolati in via
previsionale dei contratti a finanziamento statale delle coorti di
specializzandi degli anni accademici precedenti (ossia quelli dal II
al V anno dell'anno accademico 2023/2024), sommati agli ulteriori
costi presunti (quali sospensioni, posti intaccati, ecc.), risultano
pari complessivamente a euro 958.215.120,00, che, sottratti alla
disponibilita' complessiva dei fondi statali per l'anno accademico
2023/2024 stimata in euro 2.162.865.429,83, porta ad una stima della
disponibilita' residua per l'anno accademico 2023/2024 pari a euro
1.204.650.309,83 da poter eventualmente impiegare per il
finanziamento dei contratti del I anno dell'anno accademico
2023/2024;
Vista la nota del 9 maggio 2024, prot. n. 224250, con la quale la
Regione del Veneto, in qualita' di coordinamento del tavolo tecnico
interregionale della Commissione salute, ha trasmesso al Ministero
della salute la rimodulazione o la conferma dei dati di fabbisogno
dei medici specialisti da formare per il triennio 2023/2026 - gia'
trasmessi con nota prot. n. 484259 del 7 settembre 2023 -
quantificato in 14.576 unita' per l'anno accademico 2023/2024, in
14.615 unita' per l'anno accademico 2024/2025 ed in 14.575 unita' per
l'anno accademico 2025/2026, pari a complessive 43.766 unita' nel
triennio accademico 2023/2026;
Visto l'Accordo, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, tra il Governo, le regioni e le Province
autonome di Trento e di Bolzano in data 25 luglio 2024 (rep. atti n.
142/CSR) concernente la «Determinazione triennale del fabbisogno di
medici specialisti da formare per il triennio accademico 2023/2026,
ai sensi dell'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n. 368/1999»
che risulta essere per l'anno accademico 2023/2024 pari a complessive
14.576 unita', per l'anno accademico 2024/2025 pari a complessive
14.615 unita', per l'anno accademico 2025/2026 pari a complessive
14.575 unita';
Vista la nota n. 191743 del 30 luglio 2024 con la quale il
Ministero dell'economia e delle finanze, tenuto conto del livello
complessivo di finanziamento gia' comunicato con nota n. 28679 del 2
febbraio 2024, nonche' degli ulteriori elementi informativi forniti
dal Ministero dell'universita' e della ricerca con la nota sopra
citata del 5 luglio 2024, ha rappresentato, tra l'altro, che: in sede
di determinazione del numero di medici ammissibili alla formazione e'
necessario valutare non solo la sostenibilita' finanziaria sul
singolo anno accademico di riferimento (tenuto conto dei medici gia'
in formazione), ma anche la sostenibilita' prospettica, allo scopo di
non compromettere il numero di ammissibili negli anni successivi; la
legislazione vigente prevede un finanziamento a regime, a decorrere
dall'anno 2026, stabile e pari a 1.396 milioni di euro che, non
considerando il finanziamento residuo proveniente dagli anni
accademici precedenti, consente di ammettere alla formazione
specialistica stabilmente 12.000 medici/anno nell'ipotesi che il 55%
dei medici ammessi frequenti corsi da cinque anni e che il restante
numero di medici frequenti corsi di durata quadriennale; si puo'
considerare ammissibile nell'anno accademico 2023/2024, anche tenuto
conto delle necessita' formative rappresentate dalle regioni e
province autonome con l'Accordo Stato-Regioni del 25 luglio 2024, un
numero di medici non superiore a 16.000 unita'; negli anni successivi
(a partire dal 2028) la sostenibilita' di un numero di accessi di
12.000 medici/anno dipende dall'effettiva sussistenza delle economie
derivanti dall'anno accademico 2022/2023;
Ritenuto opportuno assegnare complessivamente per l'anno accademico
2023/2024 i predetti 14.576 contratti di formazione medico
specialistica a carico dello Stato, pari al fabbisogno espresso
dall'Accordo tra il Governo, le regioni e le Province autonome di
Trento e di Bolzano del 25 luglio 2024;
Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'universita' e
della ricerca n. 678 del 24 maggio 2024 con il quale e' stato bandito
il concorso nazionale per l'ammissione dei medici alle scuole di
specializzazione di area sanitaria per l'anno accademico 2023/2024
che, all'art. 2, prevede che «Con uno o piu' provvedimenti successivi
e integrativi del presente atto [...] sono indicati, in rapporto alle
determinazioni sui contingenti globali da formare ripartiti per
tipologia di Scuole che verranno assunte con il decreto del Ministero
della salute di cui all'art. 35, comma 1, del decreto legislativo n.
368/99, i posti disponibili per ciascuna scuola di specializzazione
accreditata e attivata per l'anno accademico 2023/2024 [...]» la cui
prova di ammissione a livello nazionale si e' svolta il 23 luglio;
Decreta:
Art. 1
1. Per il triennio accademico 2023/2026, tenuto conto di quanto
sancito nell'Accordo tra Governo, le regioni e le Province autonome
di Trento e Bolzano del 25 luglio 2024 (rep. atti n. 142/CSR)
richiamato nelle premesse, il fabbisogno dei medici specialisti da
formare e' determinato in 14.576 unita' per l'anno accademico
2023/2024, in 14.615 unita' per l'anno accademico 2024/2025 ed in
14.575 unita' per l'anno accademico 2025/2026, cosi' come indicato
nelle allegate Tabelle 1, 2 e 3, parte integrante del predetto
Accordo.