IL PRESIDENTE 
 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto 20 settembre  2004,  n.  245  del  Ministro  della
salute,  di  concerto  con  i  Ministri  della  funzione  pubblica  e
dell'economia   e   delle   finanze:   «Regolamento   recante   norme
sull'organizzazione ed il  funzionamento  dell'Agenzia  italiana  del
farmaco, a  norma  dell'art.  48,  comma  13,  del  decreto-legge  30
settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
novembre 2003, n. 326», come  da  ultimo  modificato  dal  decreto  8
gennaio 2024, n. 3 del Ministro  della  salute,  di  concerto  con  i
Ministri della funzione pubblica e  dell'economia  e  delle  finanze,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie
generale - n. 11 del 15 gennaio 2024; 
  Visto il vigente regolamento di organizzazione, del funzionamento e
dell'ordinamento  del  personale  dell'AIFA,  pubblicato   sul   sito
istituzionale dell'Agenzia (comunicazione in Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 5 aprile 2024 con cui, a
decorrere dalla data dello stesso, il prof. Robert Giovanni  Nistico'
e'  stato  nominato  Presidente  del  consiglio  di   amministrazione
dell'Agenzia italiana del farmaco, ai sensi dell'art.  7  del  citato
decreto del Ministro  della  salute  20  settembre  2004,  n.  245  e
successive modificazioni; 
  Visto il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea  (TFUE)  e,
in particolare, l'art. 36; 
  Visto il decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante
«Attuazione della direttiva 2001/83/CE  (e  successive  direttive  di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i  medicinali
per uso umano»; 
  Visti, in particolare, l'art.  1,  comma  1,  lettera  s),  secondo
periodo, del decreto legislativo n. 219/2006 summenzionato, ai  sensi
del quale «non possono essere sottratti, alla  distribuzione  e  alla
vendita per il territorio nazionale, i medicinali per  i  quali  sono
stati  adottati  specifici  provvedimenti  al  fine  di  prevenire  o
limitare stati di carenza o indisponibilita', anche  temporanee,  sul
mercato o in assenza di valide alternative terapeutiche; al  medesimo
fine, l'Agenzia italiana  del  farmaco,  dandone  previa  notizia  al
Ministero  della  salute,  pubblica  un   provvedimento   di   blocco
temporaneo delle esportazioni di farmaci nel caso  in  cui  si  renda
necessario  per   prevenire   o   limitare   stati   di   carenza   o
indisponibilita'», nonche' gli articoli 34, comma 6, e 105, comma 2; 
  Visto  il  documento  della  Commissione  europea  sull'obbligo  di
fornitura continua inteso a contrastare il problema della carenza  di
medicinali, approvato in sede di riunione tecnica ad hoc  nell'ambito
del comitato farmaceutico sulla carenza  di  medicinali  in  data  25
maggio 2018, nel quale e' stato riconosciuto  che  gli  Stati  membri
possono adottare misure per prevenire la carenza di medicinali o  per
far fronte a tale situazione limitando la libera  circolazione  delle
merci nell'ambito dell'UE, introducendo, in particolare,  limitazioni
alla fornitura di medicinali da parte dei  distributori  all'ingrosso
verso  operatori  in  altri  Stati  membri,  purche'   queste   siano
giustificate in funzione della tutela della salute e della vita delle
persone prevenendo l'insorgere della carenza di medicinali; 
  Visto l'art. 13 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 35, convertito
dalla legge 25 giugno 2019, n. 60; 
  Vista la determina AIFA Pres.  n.  313/2024  del  17  luglio  2024,
recante «Elenco dei medicinali che non possono essere sottratti  alla
distribuzione e alla vendita per il territorio nazionale al  fine  di
prevenire o limitare stati di carenza o indisponibilita'», pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale -
n. 172 del 24 luglio 2024; 
  Tenuto conto che l'AIFA pubblica periodicamente  sul  proprio  sito
istituzionale l'elenco aggiornato dei farmaci temporaneamente carenti
per   i   quali,   in    considerazione    dell'interruzione    della
commercializzazione  comunicata  dal   titolare   di   autorizzazione
all'immissione in commercio (A.I.C.), dell'assenza  di  analoghi  sul
mercato italiano e del rilievo dell'uso in terapia, viene  rilasciata
al  titolare  A.I.C.  o  alle  strutture  sanitarie  l'autorizzazione
all'importazione per analogo autorizzato all'estero; 
  Considerato l'obbligo di  segnalazione  alle  autorita'  competenti
delle mancate forniture di  medicinali,  di  cui  al  citato  decreto
legislativo n. 219/2006, art. 105, comma 3-bis; 
  Preso atto della segnalazione  ricevuta  da  Merck  Serono  S.p.a.,
rappresentante per l'Italia del titolare A.I.C.  Merck  Europe  B.V.,
con nota prot. 128042 del 3  ottobre  2024,  relativa  a  difficolta'
segnalate nel reperire il medicinale «Ovitrelle» A.I.C. n.  035188073
nel canale distributivo territoriale, unitamente alle evidenze di  un
flusso di esportazione del medicinale (confermato dai  dati  relativi
ai flussi di movimentazione del Ministero della salute); 
  Preso atto della segnalazione ricevuta dal titolare A.I.C.  Ferring
S.p.a., con nota prot. 132525 del 14 ottobre  2024,  relativa  ad  un
possibile flusso di esportazione del medicinale «Pentasa» per le  due
confezioni con A.I.C. n. 027130071  e  n.  027130107  tale  da  poter
generare  distorsioni  del  circuito  distributivo  con   conseguente
necessita' di attivazione del servizio SOS per garantire l'accesso al
farmaco; confermato il flusso  di  esportazione  del  medicinale  con
A.I.C. n. 027130071 dai dati relativi ai flussi di movimentazione del
Ministero della salute e considerato che l'assoggettamento della sola
confezione A.I.C. n. 027130071 al blocco  dell'esportazione  potrebbe
determinare  il  trasferimento  del  rischio  di  esportazione   alla
confezione contenente il medicinale nella medesima forma farmaceutica
A.I.C. n. 027130107; 
  Preso atto della segnalazione ricevuta dal titolare  A.I.C.  Baxter
S.p.a., con nota prot. 139425 del 29 ottobre  2024,  relativa  ad  un
possibile flusso di esportazione del medicinale  «Uromitexan»  A.I.C.
n.  025312024  tale  da  poter  generare  distorsioni  del   circuito
distributivo, sulla base di evidenza di ordini  anomali  ricevuti  di
recente; 
  Preso atto della segnalazione ricevuta dal rappresentante unico sul
territorio nazionale Novo Nordisk S.p.a., con nota prot.  139434  del
29 ottobre 2024, relativa ad un possibile flusso di esportazione  del
medicinale,  tale  da  poter  generare   distorsioni   del   circuito
distributivo, sulla base anche di alcune  segnalazioni  ricevute  dal
territorio, relative alle specialita' medicinali «Fiasp»  (A.I.C.  n.
045249051 e n. 045249101); 
  Preso  atto  della  disponibilita'  sul  territorio   nazionale   e
dell'assenza di anomalie distributive per  i  medicinali  «Famotidina
EG» (A.I.C.  n.  034433096),  «Sabril»  (A.I.C.  n.  027443011  e  n.
027443047),  «Sinemet»  (A.I.C.  n.  023145016,  n.   023145028,   n.
023145030  e  n.  023145042)  e  «Fulphila»  (A.I.C.  n.  047401029),
considerata  l'assenza  di  segnalazioni   di   irreperibilita'   dal
territorio per tali medicinali; 
  Ritenuto, pertanto, necessario ed urgente, a  tutela  della  salute
pubblica, su proposta dell'Ufficio qualita' dei prodotti e  contrasto
al crimine farmaceutico, aggiornare l'elenco allegato alla  determina
AIFA Pres. n. 313/2024 del 17 luglio 2024,  istitutiva  della  misura
del blocco temporaneo delle esportazioni ai sensi dell'art. 1,  comma
1, lettera s) del decreto legislativo n. 219/2006,  inserendo  tra  i
medicinali assoggettati al blocco  temporaneo  delle  esportazioni  i
medicinali «Ovitrelle» (A.I.C. n. 035188073),  «Pentasa»  (A.I.C.  n.
027130071  e  n.  027130107),  «Uromitexan»  (A.I.C.  n.  025312024),
«Fiasp» (A.I.C. n. 045249051 e n. 045249101); 
  Informato il Ministero della salute in data 6 novembre 2024; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
  1.  Al  fine  di  tutelare  la  salute  pubblica  e  garantire   un
assortimento di medicinali sufficiente a rispondere alle esigenze  di
cura sul territorio nazionale, e' disposto il blocco temporaneo delle
esportazioni da parte dei distributori all'ingrosso e, per quanto  di
competenza, da parte del titolare A.I.C.,  dei  medicinali  OVITRELLE
(A.I.C. n. 035188073), PENTASA (A.I.C. n. 027130071 e n.  027130107),
UROMITEXAN (A.I.C. n. 025312024) e FIASP (A.I.C. n.  045249051  e  n.
045249101). 
  2. A tal fine  i  medicinali  «Ovitrelle»  (A.I.C.  n.  035188073),
«Pentasa» (A.I.C. n. 027130071 e n. 027130107), «Uromitexan»  (A.I.C.
n. 025312024) e «Fiasp» (A.I.C. n. 045249051  e  n.  045249101)  sono
inseriti  nell'elenco  allegato  alla  presente  determina   che   ne
costituisce parte integrante. 
  3. I medicinali FAMOTIDINA EG (A.I.C. n. 034433096), SABRIL (A.I.C.
n. 027443011 e  n.  027443047),  SINEMET  (A.I.C.  n.  023145016,  n.
023145028, n.  023145030  e  n.  023145042)  e  FULPHILA  (A.I.C.  n.
047401029) sono espunti  dall'elenco  allegato  alla  determina  AIFA
Pres. n. 313-2024 del 17 luglio 2024.