Avvertenza:
Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge
di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto,
trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati.
Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate
con caratteri corsivi.
Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )).
A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate dalla legge di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua
pubblicazione.
Art. 1
((Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale
01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo
le parole: «dette professioni» sono inserite le seguenti: «e servizi
di sicurezza complementare in conformita' alla legislazione
vigente».))
1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo comma)) e'
inserito il seguente:
«Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture sanitarie
o socio-sanitarie residenziali o semiresidenziali, pubbliche o
private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione
((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo comma)),
distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose ((mobili o immobili altrui)) ivi esistenti o
comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario e' punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000
euro. Se il fatto e' commesso da piu' persone riunite, la pena e'
aumentata.».
Riferimenti normativi
- Si riportano gli articoli 583-quater e 635 del codice
penale, come modificati dalla presente legge:
«Art. 583-quater (Lesioni personali a un pubblico
ufficiale in servizio di ordine pubblico in occasione di
manifestazioni sportive, nonche' a personale esercente una
professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque svolga
attivita' ausiliarie ad essa funzionali). - Nell'ipotesi di
lesioni personali cagionate a un pubblico ufficiale in
servizio di ordine pubblico in occasione di manifestazioni
sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da
quattro a dieci anni; le lesioni gravissime, con la
reclusione da otto a sedici anni.
Nell'ipotesi di lesioni cagionate al personale
esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria
nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio,
nonche' a chiunque svolga attivita' ausiliarie di cura,
assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo
svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza
complementare in conformita' alla legislazione vigente,
nell'esercizio o a causa di tali attivita', si applica la
reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni
personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al
comma primo.»
«Art. 635 (Danneggiamento). - Chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto
previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge,
disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte,
inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o
all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di
costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di
risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre
delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti
fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai
forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di
impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni
sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in
tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo
pubblico o aperto al pubblico e' punito con la reclusione
da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.
Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture
sanitarie o socio-sanitarie residenziali o
semiresidenziali, pubbliche o private, con violenza alla
persona o con minaccia ovvero in occasione delle condotte
previste nell'articolo 583-quater, secondo comma,
distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui ivi
esistenti o comunque destinate al servizio sanitario o
socio-sanitario e' punito con la reclusione da uno a cinque
anni e con la multa fino a 10.000 euro. Se il fatto e'
commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata.
Per i reati di cui ai commi precedenti, la
sospensione condizionale della pena e' subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla
prestazione di attivita' non retribuita a favore della
collettivita' per un tempo determinato, comunque non
superiore alla durata della pena sospesa, secondo le
modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna.
Nei casi previsti dal primo comma, nonche' dal
secondo comma, numero 1), limitatamente ai fatti commessi
su cose esposte per necessita' o per consuetudine o per
destinazione alla pubblica fede, ai sensi dell'articolo
625, primo comma, numero 7), il delitto e' punibile a
querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio
se il fatto e' commesso in occasione del delitto previsto
dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e' incapace,
per eta' o per infermita'.».