Avvertenza: 
    Il testo coordinato qui pubblicato e' stato redatto dal Ministero
della giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione  delle  leggi,  sull'emanazione  dei
decreti  del  Presidente  della  Repubblica  e  sulle   pubblicazioni
ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre
1985, n. 1092, nonche' dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo  testo
unico, al solo fine di facilitare la lettura sia  delle  disposizioni
del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate  dalla  legge
di conversione, che di quelle modificate o  richiamate  nel  decreto,
trascritte nelle note. Restano  invariati  il  valore  e  l'efficacia
degli atti legislativi qui riportati. 
    Le modifiche apportate dalla legge di conversione  sono  stampate
con caratteri corsivi. 
    Tali modifiche sono riportate in video tra i segni (( ... )). 
    A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400
(Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della  Presidenza
del Consiglio dei ministri), le modifiche apportate  dalla  legge  di
conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della  sua
pubblicazione. 
 
                               Art. 1 
 
    ((Modifiche agli articoli 583-quater e 635 del codice penale 
 
  01. All'articolo 583-quater, secondo comma, del codice penale, dopo
le parole: «dette professioni» sono inserite le seguenti: «e  servizi
di  sicurezza  complementare   in   conformita'   alla   legislazione
vigente».)) 
  1. All'articolo 635 del codice penale, dopo il ((terzo  comma))  e'
inserito il seguente: 
    «Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture  sanitarie
o  socio-sanitarie  residenziali  o  semiresidenziali,  pubbliche   o
private, con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione
((delle condotte previste nell'articolo 583-quater, secondo  comma)),
distrugge,  disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o  in  parte,
inservibili  cose  ((mobili  o  immobili  altrui))  ivi  esistenti  o
comunque destinate al servizio sanitario o socio-sanitario e'  punito
con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino  a  10.000
euro. Se il fatto e' commesso da piu' persone  riunite,  la  pena  e'
aumentata.». 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Si riportano gli articoli 583-quater e 635 del codice
          penale, come modificati dalla presente legge: 
                «Art. 583-quater (Lesioni  personali  a  un  pubblico
          ufficiale in servizio di ordine pubblico  in  occasione  di
          manifestazioni sportive, nonche' a personale esercente  una
          professione sanitaria o sociosanitaria e a chiunque  svolga
          attivita' ausiliarie ad essa funzionali). - Nell'ipotesi di
          lesioni personali cagionate  a  un  pubblico  ufficiale  in
          servizio di ordine pubblico in occasione di  manifestazioni
          sportive, le lesioni gravi sono punite con la reclusione da
          quattro  a  dieci  anni;  le  lesioni  gravissime,  con  la
          reclusione da otto a sedici anni. 
                Nell'ipotesi  di  lesioni  cagionate   al   personale
          esercente  una  professione  sanitaria  o   socio-sanitaria
          nell'esercizio o a causa delle  funzioni  o  del  servizio,
          nonche' a chiunque svolga  attivita'  ausiliarie  di  cura,
          assistenza   sanitaria   o   soccorso,   funzionali    allo
          svolgimento di dette professioni  e  servizi  di  sicurezza
          complementare in  conformita'  alla  legislazione  vigente,
          nell'esercizio o a causa di tali attivita', si  applica  la
          reclusione da  due  a  cinque  anni.  In  caso  di  lesioni
          personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al
          comma primo.» 
                «Art. 635  (Danneggiamento).  -  Chiunque  distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla
          persona o con minaccia  ovvero  in  occasione  del  delitto
          previsto dall'articolo 331, e' punito con la reclusione  da
          sei mesi a tre anni. 
                Alla  stessa  pena   soggiace   chiunque   distrugge,
          disperde,  deteriora  o  rende,  in  tutto  o   in   parte,
          inservibili le seguenti cose altrui: 
                  1. edifici pubblici o destinati a  uso  pubblico  o
          all'esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro
          dei  centri  storici,  ovvero  immobili  i  cui  lavori  di
          costruzione,  di  ristrutturazione,  di   recupero   o   di
          risanamento sono in corso  o  risultano  ultimati  o  altre
          delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625; 
                  2. opere destinate all'irrigazione; 
                  3.  piantate  di  viti,   di   alberi   o   arbusti
          fruttiferi,  o  boschi,  selve  o  foreste,  ovvero   vivai
          forestali destinati al rimboschimento; 
                  4. attrezzature e  impianti  sportivi  al  fine  di
          impedire o interrompere lo  svolgimento  di  manifestazioni
          sportive. 
                Chiunque distrugge, disperde, deteriora o  rende,  in
          tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui
          in occasione di manifestazioni che  si  svolgono  in  luogo
          pubblico o aperto al pubblico e' punito con  la  reclusione
          da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro. 
                Chiunque, all'interno o nelle pertinenze di strutture
          sanitarie     o     socio-sanitarie     residenziali      o
          semiresidenziali, pubbliche o private,  con  violenza  alla
          persona o con minaccia ovvero in occasione  delle  condotte
          previste   nell'articolo   583-quater,    secondo    comma,
          distrugge, disperde, deteriora  o  rende,  in  tutto  o  in
          parte,  inservibili  cose  mobili  o  immobili  altrui  ivi
          esistenti o comunque  destinate  al  servizio  sanitario  o
          socio-sanitario e' punito con la reclusione da uno a cinque
          anni e con la multa fino a 10.000  euro.  Se  il  fatto  e'
          commesso da piu' persone riunite, la pena e' aumentata. 
                Per  i  reati  di  cui  ai   commi   precedenti,   la
          sospensione  condizionale   della   pena   e'   subordinata
          all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
          reato,  ovvero,  se  il  condannato  non  si  oppone,  alla
          prestazione di attivita'  non  retribuita  a  favore  della
          collettivita'  per  un  tempo  determinato,  comunque   non
          superiore  alla  durata  della  pena  sospesa,  secondo  le
          modalita' indicate dal giudice nella sentenza di condanna. 
                Nei  casi  previsti  dal  primo  comma,  nonche'  dal
          secondo comma, numero 1), limitatamente ai  fatti  commessi
          su cose esposte per necessita' o  per  consuetudine  o  per
          destinazione alla pubblica  fede,  ai  sensi  dell'articolo
          625, primo comma, numero  7),  il  delitto  e'  punibile  a
          querela della persona offesa. Si procede tuttavia d'ufficio
          se il fatto e' commesso in occasione del  delitto  previsto
          dall'articolo 331 ovvero se la persona offesa e'  incapace,
          per eta' o per infermita'.».