IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto  l'articolo  117,  comma  2,  lettera  g)  e  comma  6  della
Costituzione; 
  Visto la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante: «Ordinamento  della
professione di psicologo»; 
  Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente  della  Repubblica  5
giugno 2001, n. 238; 
  Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43; 
  Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio  dello  Stato  13
settembre del 1946, n.  233,  recante  «Ricostituzione  degli  Ordini
delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio  delle
professioni stesse» ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25  ottobre  2005,
n. 221 recante «Disposizioni in materia di procedure elettorali e  di
composizione del consiglio nazionale  e  dei  consigli  territoriali,
nonche'  dei  relativi   organi   disciplinari,   dell'ordine   degli
psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, dell'articolo 4 del  D.P.R.  5  giugno  2001,  n.  328  e
dell'articolo 1-septies del decreto-legge  31  gennaio  2005,  n.  7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega  al  governo
in  materia  di  sperimentazione  clinica   di   medicinali   nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni  sanitarie  e  per  la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute»; 
  Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 4, della citata legge 11
gennaio 2018, n. 3, che ha inserito nella legge 18 febbraio 1989,  n.
56, l'articolo 01 (Categoria professionale degli psicologi),  con  il
quale la professione di psicologo e' ricompresa  tra  le  professioni
sanitarie di cui al decreto legislativo del  Capo  provvisorio  dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato  dalla  legge  17  aprile
1956, n. 561; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo  2018  recante:
«Ordinamento della professione di  psicologo»,  pubblicato  sulla  GU
Serie Generale n. 127 del 4 giugno 2018; 
  Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020,  n.  137
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178; 
  Visto l'articolo 8-ter del decreto-legge 22  giugno  2023,  n.  75,
convertito con modifiche dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale
dispone che: «entro centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della legge di conversione del presente decreto,  il  Ministro
della  salute,  sentito  il  Consiglio  nazionale  dell'Ordine  degli
psicologi, con regolamento, disciplina: a) il procedimento elettorale
per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli  psicologi,  garantendo
la rappresentanza negli organi collegiali  territoriali  e  nazionali
dell'Ordine  anche  degli   iscritti   alla   sezione   B   dell'albo
professionale del medesimo Ordine; b) le modalita' per l'integrazione
degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui  all'articolo  1,
comma 3, lettera i), del decreto  legislativo  del  Capo  provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla
sezione B dell'albo professionale dell'Ordine  degli  psicologi,  nel
caso di procedimenti  che  coinvolgano  gli  iscritti  alla  medesima
sezione B del citato albo professionale, ai  sensi  dell'articolo  4,
commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del  Presidente  della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»; 
  Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge  23  agosto  1988,  n.
400; 
  Sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2024  n.
856/2024 e 27 agosto 2024, n. 1126/2024; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri,  a
norma dell'articolo 17 comma 4 della legge 23  agosto  1988,  n.  400
effettuata con nota del 10 ottobre 2024 prot. n. 8795; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Le disposizioni di cui  al  presente  regolamento  si  applicano
all'Ordine degli psicologi e alle sue  articolazioni  territoriali  e
nazionale. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo  10,  comma  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si  riporta  il   testo   dell'articolo   117   della
          Costituzione: 
                «Art. 117  (La  potesta'  legislativa  e'  esercitata
          dallo  Stato   e   dalle   Regioni   nel   rispetto   della
          Costituzione,     nonche'     dei     vincoli     derivanti
          dall'ordinamento    comunitario    e     dagli     obblighi
          internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
          seguenti materie: 
                  a) politica estera e rapporti internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                  b) immigrazione; 
                  c) rapporti tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                  d) difesa e Forze armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                  e)  moneta,  tutela   del   risparmio   e   mercati
          finanziari; tutela della  concorrenza;  sistema  valutario;
          sistema tributario e contabile dello Stato;  armonizzazione
          dei   bilanci   pubblici;   perequazione   delle    risorse
          finanziarie; 
                  f) organi dello Stato e relative leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                  g)  ordinamento  e  organizzazione   amministrativa
          dello Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                  h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
          polizia amministrativa locale; 
                  i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                  l) giurisdizione e norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                  m)  determinazione  dei  livelli  essenziali  delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                  n) norme generali sull'istruzione; 
                  o) previdenza sociale; 
                  p) legislazione elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                  q)  dogane,  protezione  dei  confini  nazionali  e
          profilassi internazionale; 
                  r)  pesi,  misure  e  determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                  s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle  Regioni  in
          ogni altra materia. I  Comuni,  le  Province  e  le  Citta'
          metropolitane hanno potesta' regolamentare in  ordine  alla
          disciplina dell'organizzazione e  dello  svolgimento  delle
          funzioni loro attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato». 
              -  La  legge  18  febbraio   1989,   n.   56   recante:
          «Ordinamento della professione di psicologo», e' pubblicata
          nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4 del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328  recante:
          «Modifiche ed integrazioni della disciplina  dei  requisiti
          per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
          per  l'esercizio  di  talune  professioni,  nonche'   della
          disciplina dei relativi ordinamenti»: 
              «Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1.  Salve  le
          disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
          numero dei componenti degli organi  collegiali,  a  livello
          locale o nazionale, degli ordini o  collegi  relativi  alle
          professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano
          istituite  le  due  sezioni  di  cui  all'articolo  2,   e'
          ripartito  in  proporzione  al  numero  degli  iscritti   a
          ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando
          comunque la presenza di ciascuna  delle  componenti  e  una
          percentuale non  inferiore  al  cinquanta  per  cento  alla
          componente  corrispondente  alla  sezione  A.  L'elettorato
          passivo per l'elezione del Presidente spetta agli  iscritti
          alla sezione A. 
              2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
          provvedimenti   vengono   adottati    esclusivamente    dai
          componenti appartenenti  alla  sezione  cui  appartiene  il
          professionista assoggettato al procedimento. 
              3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1,
          comma 18,  legge  14  gennaio  1999,  n.  4,  e  successive
          modificazioni, verranno definite le procedure elettorali  e
          il funzionamento degli Organi  in  sede  disciplinare,  nel
          rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2». 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  1-septies  del
          decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante: «Disposizioni
          urgenti per l'universita' e la ricerca, per  i  beni  e  le
          attivita' culturali, per il completamento di  grandi  opere
          strategiche, per la mobilita' dei  pubblici  dipendenti,  e
          per semplificare gli  adempimenti  relativi  a  imposte  di
          bollo  e  tasse  di  concessione,  nonche'   altre   misure
          urgenti», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  31
          marzo 2005, n. 43. 
              «Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). -  1.
          Nel procedere al riordino del sistema  elettorale  e  della
          composizione degli organi degli ordini professionali,  come
          previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento  di  cui
          al decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
          n. 328, al fine di uniformare e semplificare le  procedure,
          va assicurata la  rappresentanza  unitaria  degli  iscritti
          agli  albi   professionali   nei   consigli   nazionali   e
          territoriali con  un  numero  di  componenti  dei  consigli
          territoriali da sette a  quindici  in  ragione  del  numero
          degli iscritti, un numero  di  quindici  componenti  per  i
          consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per  i
          consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali.
          La durata e' estesa a tutte le professioni disciplinate dal
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 5  giugno  2001,  n.  328.  Per  l'ordine  degli
          psicologi si provvede con distinto regolamento, da  emanare
          ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14  gennaio
          1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della
          legge ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni  dalla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente  decreto,  per  la  definizione  del  numero   dei
          componenti e  del  sistema  di  composizione  dei  consigli
          nazionali e territoriali». 
              - Il decreto legislativo  del  Capo  Provvisorio  dello
          Stato 13 settembre del 1946, n. 233, reca:  «Ricostituzione
          degli  Ordini  delle  professioni  sanitarie   e   per   la
          disciplina dell'esercizio delle professioni stesse». 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
          2005, n. 221 recante: «Disposizioni in materia di procedure
          elettorali e di composizione del consiglio nazionale e  dei
          consigli  territoriali,   nonche'   dei   relativi   organi
          disciplinari,  dell'ordine  degli   psicologi,   ai   sensi
          dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n.  4,
          dell'articolo  4  del  D.P.R.  5  giugno  2001,  n.  328  e
          dell'articolo 1-septies del D.L. 31  gennaio  2005,  n.  7,
          convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo  2005,  n.
          43», e' pubblicato nella Gazz. Uff.  29  ottobre  2005,  n.
          253. 
              - Si riporta l'art. 9 della legge 11 gennaio  2018,  n.
          3,   recante:   «Delega   al   governo   in   materia    di
          sperimentazione clinica di medicinali nonche'  disposizioni
          per il  riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la
          dirigenza sanitaria del Ministero della salute», pubblicata
          nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25: 
              «Art. 9 (Ordinamento delle professioni di biologo e  di
          psicologo). - 1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35  a  45
          della legge 24 maggio 1967, n. 396,  sono  abrogati.  Nella
          medesima  legge,  ogni  riferimento   al   Ministro   della
          giustizia e al Ministero della giustizia si intende  fatto,
          rispettivamente, al Ministro della salute  e  al  Ministero
          della salute. 
              2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art. 46 (Vigilanza del Ministro della  salute). -   1.
          Il  Ministro  della  salute   esercita   l'alta   vigilanza
          sull'Ordine nazionale dei biologi». 
              3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla
          data di entrata in vigore della presente legge, adotta  gli
          atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi
          1 e 2. Entro il termine di cui  al  periodo  precedente  il
          Ministro della salute,  sentito  il  Consiglio  dell'Ordine
          nazionale dei biologi, adotta altresi' gli  atti  necessari
          all'articolazione territoriale dell'Ordine  dei  biologi  e
          nomina i  commissari  straordinari  per  l'indizione  delle
          elezioni  secondo  le  modalita'   previste   dal   decreto
          legislativo del Capo provvisorio dello Stato  13  settembre
          1946, n. 233, ratificato dalla legge  17  aprile  1956,  n.
          561,  in  quanto  applicabile.  Il  Consiglio   dell'Ordine
          nazionale dei biologi in essere alla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge resta in carica fino alla  fine
          del proprio mandato con le competenze  ad  esso  attribuite
          dalla legislazione  vigente;  il  rinnovo  avviene  con  le
          modalita' previste dalle disposizioni  legislative  vigenti
          al momento delle  elezioni  e  dai  relativi  provvedimenti
          attuativi. 
              4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n.  56,
          e' premesso il seguente: 
              «Art. 01 (Categoria professionale degli  psicologi).  -
          1. La professione di psicologo di cui alla  presente  legge
          e' ricompresa  tra  le  professioni  sanitarie  di  cui  al
          decreto legislativo del Capo  provvisorio  dello  Stato  13
          settembre 1946, n. 233, ratificato dalla  legge  17  aprile
          1956, n. 561». 
              5. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
          sono apportate le seguenti modificazioni: 
                a) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                  «1.  Le  elezioni  per  il  rinnovo  dei   consigli
          territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel
          terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La  proclamazione
          degli eletti deve essere effettuata entro  il  31  dicembre
          dello stesso anno»; 
                b) il comma 11 e' sostituito dal seguente: 
                  «11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni
          ad un massimo di cinque  giorni  consecutivi,  di  cui  uno
          festivo, e si svolgono anche in  piu'  sedi,  con  forma  e
          modalita' che ne garantiscano la  piena  accessibilita'  in
          ragione   del   numero   degli   iscritti,    dell'ampiezza
          territoriale e delle caratteristiche  geografiche.  Qualora
          l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a  5.000  la
          durata delle votazioni non  puo'  essere  inferiore  a  tre
          giorni. Il  presidente  e'  responsabile  del  procedimento
          elettorale. La votazione e' valida  in  prima  convocazione
          quando abbia votato almeno un  quarto  degli  iscritti;  in
          seconda convocazione qualunque sia il  numero  dei  votanti
          purche' non inferiore a un decimo degli iscritti»; 
                c) il comma 12 e' abrogato. 
              6.  Nella  legge  18  febbraio  1989,   n.   56,   ogni
          riferimento  al  Ministro  di  grazia  e  giustizia  e   al
          Ministero  di  grazia  e  giustizia   si   intende   fatto,
          rispettivamente, al Ministro della salute  e  al  Ministero
          della salute.  Il  Ministro  della  salute,  entro  novanta
          giorni dalla data  di  entrata  in  vigore  della  presente
          legge,  adotta  gli  atti  funzionali  all'esercizio  delle
          funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito
          il Consiglio nazionale degli psicologi». 
              - Il decreto del Ministro della salute  23  marzo  2018
          reca: «Ordinamento della professione di psicologo». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'articolo   31-bis   del
          decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137  recante:  «Ulteriori
          misure urgenti in materia di tutela della salute,  sostegno
          ai  lavoratori  e  alle  imprese,  giustizia  e  sicurezza,
          connesse   all'emergenza   epidemiologica   da   COVID-19»,
          convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  18  dicembre
          2020, n. 178: 
              «Art. 31-bis (Misure urgenti in tema di prove orali del
          concorso   notarile   e    dell'esame    di    abilitazione
          all'esercizio della professione forense nonche' in  materia
          di elezioni degli organi  territoriali  e  nazionali  degli
          ordini professionali). - 1. All'articolo 254, comma 3,  del
          decreto-legge  19  maggio  2020,  n.  34,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  17  luglio  2020,  n.  77,  le
          parole:  «programmati  sino  al  30  settembre  2020»  sono
          soppresse. 
              2. Il rinnovo degli organi collegiali  degli  ordini  e
          dei collegi professionali, nazionali e  territoriali,  puo'
          avvenire,  in  tutto  o   in   parte,   secondo   modalita'
          telematiche, nel rispetto  dei  principi  di  segretezza  e
          liberta' nella partecipazione al voto. 
              3. Il consiglio nazionale dell'ordine  o  del  collegio
          stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le
          norme previste dai rispettivi ordinamenti,  entro  sessanta
          giorni a far data dal 9  novembre  2020,  le  modalita'  di
          espressione  del  voto  a  distanza  e  le   procedure   di
          insediamento degli organi. 
              4. Nel caso di cui al comma 2 e per il  medesimo  fine,
          il consiglio nazionale dell'ordine o del  collegio  dispone
          con proprio provvedimento il differimento della data  delle
          elezioni degli  organi  territoriali  e  nazionali  che  si
          svolgono in forma assembleare, ove in corso di  svolgimento
          alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore
          a novanta giorni dalla medesima data. 
              5. Fino alla data  di  insediamento  dei  nuovi  organi
          eletti ai sensi  del  presente  articolo  e  in  deroga  ai
          termini di cui all'articolo 3 della legge 15  luglio  1994,
          n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati  dagli  ordini  e
          collegi territoriali e nazionali scaduti». 
              -  Si  riporta  il  testo   dell'articolo   8-ter   del
          decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni
          urgenti  in  materia  di  organizzazione  delle   pubbliche
          amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e  per
          l'organizzazione del Giubileo della  Chiesa  cattolica  per
          l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
          agosto 2023, n. 112: 
              «Art.  8-ter  (Disposizioni  in  materia  di  procedure
          elettorali e di composizione del consiglio  nazionale,  dei
          consigli territoriali e dei  relativi  organi  disciplinari
          dell'Ordine degli psicologi). - 1. Entro centottanta giorni
          dalla data di entrata in vigore della legge di  conversione
          del presente decreto, il Ministro della salute, sentito  il
          Consiglio  nazionale  dell'Ordine  degli   psicologi,   con
          regolamento, disciplina: 
                a) il procedimento elettorale per  il  rinnovo  degli
          organi   dell'Ordine   degli   psicologi,   garantendo   la
          rappresentanza  negli  organi  collegiali  territoriali   e
          nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla  sezione  B
          dell'albo professionale del medesimo Ordine; 
                b)  le  modalita'  per  l'integrazione  degli  organi
          disciplinari, anche  istruttori,  di  cui  all'articolo  1,
          comma 3, lettera  i),  del  decreto  legislativo  del  Capo
          provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n.  233,  con  i
          componenti iscritti alla sezione B dell'albo  professionale
          dell'Ordine degli psicologi, nel caso di  procedimenti  che
          coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato
          albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e  2,
          del regolamento di cui  al  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. 
              2. Dalla data di entrata in vigore del  regolamento  di
          cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma
          1, il regolamento di cui al decreto  del  Presidente  della
          Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, e' abrogato. 
              3. Le elezioni per il rinnovo degli organi  dell'Ordine
          degli psicologi successive alla data di entrata  in  vigore
          della legge di conversione del presente decreto si svolgono
          con   l'osservanza   delle   disposizioni   contenute   nel
          regolamento di cui al decreto  del  Ministro  della  salute
          previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024. 
              4. Gli organi  territoriali  e  nazionali,  ordinari  e
          straordinari, dell'Ordine degli psicologi  in  carica  alla
          data di entrata in vigore della legge  di  conversione  del
          presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle
          elezioni cui al comma 3». 
              - Si riportano i commi 3 e  4  dell'articolo  17  della
          legge  23  agosto  1988,  n.   400   recante:   «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio dei ministri»: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale».