IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto l'articolo 117, comma 2, lettera g) e comma 6 della
Costituzione;
Visto la legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante: «Ordinamento della
professione di psicologo»;
Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 5
giugno 2001, n. 238;
Visto l'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43;
Visto il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello Stato 13
settembre del 1946, n. 233, recante «Ricostituzione degli Ordini
delle professioni sanitarie e per la disciplina dell'esercizio delle
professioni stesse» ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n. 561;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 2005,
n. 221 recante «Disposizioni in materia di procedure elettorali e di
composizione del consiglio nazionale e dei consigli territoriali,
nonche' dei relativi organi disciplinari, dell'ordine degli
psicologi, ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e
dell'articolo 1-septies del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43»;
Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante: «Delega al governo
in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche'
disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute»;
Visto, in particolare, l'articolo 9, comma 4, della citata legge 11
gennaio 2018, n. 3, che ha inserito nella legge 18 febbraio 1989, n.
56, l'articolo 01 (Categoria professionale degli psicologi), con il
quale la professione di psicologo e' ricompresa tra le professioni
sanitarie di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello
Stato 13 settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561;
Visto il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018 recante:
«Ordinamento della professione di psicologo», pubblicato sulla GU
Serie Generale n. 127 del 4 giugno 2018;
Visto l'articolo 31-bis del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 178;
Visto l'articolo 8-ter del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75,
convertito con modifiche dalla legge 10 agosto 2023, n. 112, il quale
dispone che: «entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro
della salute, sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli
psicologi, con regolamento, disciplina: a) il procedimento elettorale
per il rinnovo degli organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo
la rappresentanza negli organi collegiali territoriali e nazionali
dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B dell'albo
professionale del medesimo Ordine; b) le modalita' per l'integrazione
degli organi disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo provvisorio
dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i componenti iscritti alla
sezione B dell'albo professionale dell'Ordine degli psicologi, nel
caso di procedimenti che coinvolgano gli iscritti alla medesima
sezione B del citato albo professionale, ai sensi dell'articolo 4,
commi 1 e 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328»;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n.
400;
Sentito il Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 9 luglio 2024 n.
856/2024 e 27 agosto 2024, n. 1126/2024;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, a
norma dell'articolo 17 comma 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400
effettuata con nota del 10 ottobre 2024 prot. n. 8795;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano
all'Ordine degli psicologi e alle sue articolazioni territoriali e
nazionale.
N O T E
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo dell'articolo 117 della
Costituzione:
«Art. 117 (La potesta' legislativa e' esercitata
dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della
Costituzione, nonche' dei vincoli derivanti
dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali). - Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle
seguenti materie:
a) politica estera e rapporti internazionali dello
Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto
di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non
appartenenti all'Unione europea;
b) immigrazione;
c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni
religiose;
d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato;
armi, munizioni ed esplosivi;
e) moneta, tutela del risparmio e mercati
finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario;
sistema tributario e contabile dello Stato; armonizzazione
dei bilanci pubblici; perequazione delle risorse
finanziarie;
f) organi dello Stato e relative leggi elettorali;
referendum statali; elezione del Parlamento europeo;
g) ordinamento e organizzazione amministrativa
dello Stato e degli enti pubblici nazionali;
h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della
polizia amministrativa locale;
i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;
l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento
civile e penale; giustizia amministrativa;
m) determinazione dei livelli essenziali delle
prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che
devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;
n) norme generali sull'istruzione;
o) previdenza sociale;
p) legislazione elettorale, organi di governo e
funzioni fondamentali di Comuni, Province e Citta'
metropolitane;
q) dogane, protezione dei confini nazionali e
profilassi internazionale;
r) pesi, misure e determinazione del tempo;
coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere
dell'ingegno;
s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni
culturali.
Sono materie di legislazione concorrente quelle
relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea
delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
scolastiche e con esclusione della istruzione e della
formazione professionale; professioni; ricerca scientifica
e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori
produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti
e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di
navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione,
trasporto e distribuzione nazionale dell'energia;
previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione
dei beni culturali e ambientali e promozione e
organizzazione di attivita' culturali; casse di risparmio,
casse rurali, aziende di credito a carattere regionale;
enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale.
Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle
Regioni la potesta' legislativa, salvo che per la
determinazione dei principi fondamentali, riservata alla
legislazione dello Stato.
Spetta alle Regioni la potesta' legislativa in
riferimento ad ogni materia non espressamente riservata
alla legislazione dello Stato.
Le Regioni e le Province autonome di Trento e di
Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
decisioni dirette alla formazione degli atti normativi
comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione
degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione
europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
del potere sostitutivo in caso di inadempienza.
La potesta' regolamentare spetta allo Stato nelle
materie di legislazione esclusiva, salva delega alle
Regioni. La potesta' regolamentare spetta alle Regioni in
ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Citta'
metropolitane hanno potesta' regolamentare in ordine alla
disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle
funzioni loro attribuite.
Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che
impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
vita sociale, culturale ed economica e promuovono la
parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche
elettive.
La legge regionale ratifica le intese della Regione con
altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie
funzioni, anche con individuazione di organi comuni.
Nelle materie di sua competenza la Regione puo'
concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
interni ad altro Stato, nei casi e con le forme
disciplinati da leggi dello Stato».
- La legge 18 febbraio 1989, n. 56 recante:
«Ordinamento della professione di psicologo», e' pubblicata
nella Gazz. Uff. 24 febbraio 1989, n. 46, S.O.
- Si riporta il testo dell'articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328 recante:
«Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti
per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della
disciplina dei relativi ordinamenti»:
«Art. 4 (Norme organizzative generali). - 1. Salve le
disposizioni speciali previste nel presente regolamento, il
numero dei componenti degli organi collegiali, a livello
locale o nazionale, degli ordini o collegi relativi alle
professioni di cui all'articolo 1, comma 1, qualora vengano
istituite le due sezioni di cui all'articolo 2, e'
ripartito in proporzione al numero degli iscritti a
ciascuna sezione. Tale numero viene determinato assicurando
comunque la presenza di ciascuna delle componenti e una
percentuale non inferiore al cinquanta per cento alla
componente corrispondente alla sezione A. L'elettorato
passivo per l'elezione del Presidente spetta agli iscritti
alla sezione A.
2. Nell'ipotesi di procedimento disciplinare i relativi
provvedimenti vengono adottati esclusivamente dai
componenti appartenenti alla sezione cui appartiene il
professionista assoggettato al procedimento.
3. Con successivo regolamento ai sensi dell'articolo 1,
comma 18, legge 14 gennaio 1999, n. 4, e successive
modificazioni, verranno definite le procedure elettorali e
il funzionamento degli Organi in sede disciplinare, nel
rispetto dei principi definiti nei commi 1 e 2».
- Si riporta il testo dell'articolo 1-septies del
decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante: «Disposizioni
urgenti per l'universita' e la ricerca, per i beni e le
attivita' culturali, per il completamento di grandi opere
strategiche, per la mobilita' dei pubblici dipendenti, e
per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di
bollo e tasse di concessione, nonche' altre misure
urgenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 31
marzo 2005, n. 43.
«Art. 1-septies (Organi di ordini professionali). - 1.
Nel procedere al riordino del sistema elettorale e della
composizione degli organi degli ordini professionali, come
previsto dall'articolo 4, comma 3, del regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001,
n. 328, al fine di uniformare e semplificare le procedure,
va assicurata la rappresentanza unitaria degli iscritti
agli albi professionali nei consigli nazionali e
territoriali con un numero di componenti dei consigli
territoriali da sette a quindici in ragione del numero
degli iscritti, un numero di quindici componenti per i
consigli nazionali, e con una durata di quattro anni per i
consigli territoriali e di cinque per i consigli nazionali.
La durata e' estesa a tutte le professioni disciplinate dal
regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Per l'ordine degli
psicologi si provvede con distinto regolamento, da emanare
ai sensi dell'articolo 1, comma 18, della legge 14 gennaio
1999, n. 4, come modificato dall'articolo 6, comma 4, della
legge ottobre 1999, n. 370, entro centottanta giorni dalla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto, per la definizione del numero dei
componenti e del sistema di composizione dei consigli
nazionali e territoriali».
- Il decreto legislativo del Capo Provvisorio dello
Stato 13 settembre del 1946, n. 233, reca: «Ricostituzione
degli Ordini delle professioni sanitarie e per la
disciplina dell'esercizio delle professioni stesse».
- Il decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre
2005, n. 221 recante: «Disposizioni in materia di procedure
elettorali e di composizione del consiglio nazionale e dei
consigli territoriali, nonche' dei relativi organi
disciplinari, dell'ordine degli psicologi, ai sensi
dell'articolo 1, comma 18, della L. 14 gennaio 1999, n. 4,
dell'articolo 4 del D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 e
dell'articolo 1-septies del D.L. 31 gennaio 2005, n. 7,
convertito, con modificazioni, dalla L. 31 marzo 2005, n.
43», e' pubblicato nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2005, n.
253.
- Si riporta l'art. 9 della legge 11 gennaio 2018, n.
3, recante: «Delega al governo in materia di
sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino delle professioni sanitarie e per la
dirigenza sanitaria del Ministero della salute», pubblicata
nella Gazz. Uff. 31 gennaio 2018, n. 25:
«Art. 9 (Ordinamento delle professioni di biologo e di
psicologo). - 1. Gli articoli da 14 a 30, 32 e da 35 a 45
della legge 24 maggio 1967, n. 396, sono abrogati. Nella
medesima legge, ogni riferimento al Ministro della
giustizia e al Ministero della giustizia si intende fatto,
rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero
della salute.
2. L'articolo 46 della legge 24 maggio 1967, n. 396, e'
sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Vigilanza del Ministro della salute). - 1.
Il Ministro della salute esercita l'alta vigilanza
sull'Ordine nazionale dei biologi».
3. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore della presente legge, adotta gli
atti necessari all'esercizio delle funzioni di cui ai commi
1 e 2. Entro il termine di cui al periodo precedente il
Ministro della salute, sentito il Consiglio dell'Ordine
nazionale dei biologi, adotta altresi' gli atti necessari
all'articolazione territoriale dell'Ordine dei biologi e
nomina i commissari straordinari per l'indizione delle
elezioni secondo le modalita' previste dal decreto
legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 settembre
1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile 1956, n.
561, in quanto applicabile. Il Consiglio dell'Ordine
nazionale dei biologi in essere alla data di entrata in
vigore della presente legge resta in carica fino alla fine
del proprio mandato con le competenze ad esso attribuite
dalla legislazione vigente; il rinnovo avviene con le
modalita' previste dalle disposizioni legislative vigenti
al momento delle elezioni e dai relativi provvedimenti
attuativi.
4. All'articolo 1 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
e' premesso il seguente:
«Art. 01 (Categoria professionale degli psicologi). -
1. La professione di psicologo di cui alla presente legge
e' ricompresa tra le professioni sanitarie di cui al
decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13
settembre 1946, n. 233, ratificato dalla legge 17 aprile
1956, n. 561».
5. All'articolo 20 della legge 18 febbraio 1989, n. 56,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 e' sostituito dal seguente:
«1. Le elezioni per il rinnovo dei consigli
territoriali dell'Ordine si svolgono contemporaneamente nel
terzo quadrimestre dell'anno di scadenza. La proclamazione
degli eletti deve essere effettuata entro il 31 dicembre
dello stesso anno»;
b) il comma 11 e' sostituito dal seguente:
«11. Le votazioni durano da un minimo di due giorni
ad un massimo di cinque giorni consecutivi, di cui uno
festivo, e si svolgono anche in piu' sedi, con forma e
modalita' che ne garantiscano la piena accessibilita' in
ragione del numero degli iscritti, dell'ampiezza
territoriale e delle caratteristiche geografiche. Qualora
l'Ordine abbia un numero di iscritti superiore a 5.000 la
durata delle votazioni non puo' essere inferiore a tre
giorni. Il presidente e' responsabile del procedimento
elettorale. La votazione e' valida in prima convocazione
quando abbia votato almeno un quarto degli iscritti; in
seconda convocazione qualunque sia il numero dei votanti
purche' non inferiore a un decimo degli iscritti»;
c) il comma 12 e' abrogato.
6. Nella legge 18 febbraio 1989, n. 56, ogni
riferimento al Ministro di grazia e giustizia e al
Ministero di grazia e giustizia si intende fatto,
rispettivamente, al Ministro della salute e al Ministero
della salute. Il Ministro della salute, entro novanta
giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, adotta gli atti funzionali all'esercizio delle
funzioni di cui ai commi 4 e 5 e al presente comma, sentito
il Consiglio nazionale degli psicologi».
- Il decreto del Ministro della salute 23 marzo 2018
reca: «Ordinamento della professione di psicologo».
- Si riporta il testo dell'articolo 31-bis del
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 recante: «Ulteriori
misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno
ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza,
connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
2020, n. 178:
«Art. 31-bis (Misure urgenti in tema di prove orali del
concorso notarile e dell'esame di abilitazione
all'esercizio della professione forense nonche' in materia
di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli
ordini professionali). - 1. All'articolo 254, comma 3, del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le
parole: «programmati sino al 30 settembre 2020» sono
soppresse.
2. Il rinnovo degli organi collegiali degli ordini e
dei collegi professionali, nazionali e territoriali, puo'
avvenire, in tutto o in parte, secondo modalita'
telematiche, nel rispetto dei principi di segretezza e
liberta' nella partecipazione al voto.
3. Il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio
stabilisce, con proprio regolamento da adottare, secondo le
norme previste dai rispettivi ordinamenti, entro sessanta
giorni a far data dal 9 novembre 2020, le modalita' di
espressione del voto a distanza e le procedure di
insediamento degli organi.
4. Nel caso di cui al comma 2 e per il medesimo fine,
il consiglio nazionale dell'ordine o del collegio dispone
con proprio provvedimento il differimento della data delle
elezioni degli organi territoriali e nazionali che si
svolgono in forma assembleare, ove in corso di svolgimento
alla data del 9 novembre 2020, per un periodo non superiore
a novanta giorni dalla medesima data.
5. Fino alla data di insediamento dei nuovi organi
eletti ai sensi del presente articolo e in deroga ai
termini di cui all'articolo 3 della legge 15 luglio 1994,
n. 444, sono fatti salvi gli atti emanati dagli ordini e
collegi territoriali e nazionali scaduti».
- Si riporta il testo dell'articolo 8-ter del
decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, recante: «Disposizioni
urgenti in materia di organizzazione delle pubbliche
amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per
l'organizzazione del Giubileo della Chiesa cattolica per
l'anno 2025», convertito, con modificazioni, dalla legge 10
agosto 2023, n. 112:
«Art. 8-ter (Disposizioni in materia di procedure
elettorali e di composizione del consiglio nazionale, dei
consigli territoriali e dei relativi organi disciplinari
dell'Ordine degli psicologi). - 1. Entro centottanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione
del presente decreto, il Ministro della salute, sentito il
Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi, con
regolamento, disciplina:
a) il procedimento elettorale per il rinnovo degli
organi dell'Ordine degli psicologi, garantendo la
rappresentanza negli organi collegiali territoriali e
nazionali dell'Ordine anche degli iscritti alla sezione B
dell'albo professionale del medesimo Ordine;
b) le modalita' per l'integrazione degli organi
disciplinari, anche istruttori, di cui all'articolo 1,
comma 3, lettera i), del decreto legislativo del Capo
provvisorio dello Stato 13 settembre 1946, n. 233, con i
componenti iscritti alla sezione B dell'albo professionale
dell'Ordine degli psicologi, nel caso di procedimenti che
coinvolgano gli iscritti alla medesima sezione B del citato
albo professionale, ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 2,
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 5 giugno 2001, n. 328.
2. Dalla data di entrata in vigore del regolamento di
cui al decreto del Ministro della salute previsto dal comma
1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 25 ottobre 2005, n. 221, e' abrogato.
3. Le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Ordine
degli psicologi successive alla data di entrata in vigore
della legge di conversione del presente decreto si svolgono
con l'osservanza delle disposizioni contenute nel
regolamento di cui al decreto del Ministro della salute
previsto dal comma 1, non oltre il 31 dicembre 2024.
4. Gli organi territoriali e nazionali, ordinari e
straordinari, dell'Ordine degli psicologi in carica alla
data di entrata in vigore della legge di conversione del
presente decreto sono prorogati fino allo svolgimento delle
elezioni cui al comma 3».
- Si riportano i commi 3 e 4 dell'articolo 17 della
legge 23 agosto 1988, n. 400 recante: «Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei ministri»:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di
autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale».